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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: invio domande dal 6 ottobre 2026
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
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Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile
Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione.
Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro
ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa
Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato.
Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.
Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.
L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:
- il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia,
- il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e
- gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.
L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.
La decisione dell’Agenzia e le motivazioni
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:
- sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
- restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita.
Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.
Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva.
Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione.
La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili.
Scarica la Risposta 156 2026
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Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.
Nuova scadenza per le comunicazioni di completamento
Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:
- entro il 15 settembre 2026,
- si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
- che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)
La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
Allegati: