• Contenzioso Tributario

    Concordato preventivo: per la Cassazione il credito integrale è accertabile

    La falcidia prevista dal concordato preventivo non impedisce al creditore di ottenere una sentenza che accerti l’intero ammontare del credito

    Il limite concordatario opera, infatti, nella successiva fase di soddisfazione e di eventuale esecuzione della condanna.

    È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, riguardante il rapporto tra il giudizio ordinario di accertamento di un credito e gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato.

    Concordato preventivo: il maggior credito bancario può essere accertato e riscosso

    La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo di 384.534,25 euro, ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori. 

    Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo.

    Durante il giudizio, la società debitrice era stata ammessa a un concordato preventivo, poi omologato. 

    Il credito era stato inserito nella procedura per l’importo originariamente richiesto e soddisfatto nella misura del 10%, mediante il pagamento di circa 38.500 euro.

    Parallelamente, il giudizio ordinario era proseguito davanti alla Corte d’Appello.

    Sulla base di una consulenza tecnica contabile, il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito, condannando la società debitrice e i fideiussori al pagamento di 295.760,14 euro, già al netto della somma incassata nell’ambito del concordato.

    La società debitrice aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la condanna al pagamento fosse incompatibile con gli effetti vincolanti del concordato preventivo.

    Secondo la ricorrente, una volta eseguito il pagamento previsto dalla proposta concordataria, il credito nei suoi confronti avrebbe dovuto considerarsi estinto nella misura stabilita dal concordato.

    Distinzione tra accertamento del credito e pagamento

    La Cassazione ha respinto il ricorso, distinguendo nettamente due piani:

    1. l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito;
    2. la concreta soddisfazione del creditore secondo le percentuali previste dal concordato.

    Nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, non esiste un procedimento destinato a formare uno stato passivo con efficacia di giudicato.

    L’ammissione di un credito alla procedura serve principalmente a individuare i creditori legittimati al voto e a calcolare le maggioranze necessarie per approvare la proposta. Non determina, invece, un accertamento definitivo dell’esistenza, dell’importo o del rango del credito.

    L’omologazione del concordato produce un vincolo sulla misura nella quale il credito può essere soddisfatto, ma non impedisce alle parti di proseguire o iniziare un ordinario giudizio di cognizione per determinarne l’esatto ammontare.

    La Corte ha affermato letteralmente: «La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento dell’esistenza ed entità del credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con la quantificazione dell’importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria».

    La Cassazione aggiunge che, una volta determinato definitivamente l’ammontare del credito e consolidati gli effetti esdebitatori del concordato, la condanna subisce un limite conformativo previsto direttamente dalla legge.

    In altri termini, il creditore può ottenere una pronuncia che accerti il credito per il suo effettivo importo, ma non può pretendere dal debitore concordatario una somma superiore a quella dovuta applicando la percentuale stabilita dal concordato.

    Quando può essere fatto valere il limite concordatario

    Il debitore potrà opporre gli effetti del concordato qualora il creditore, nonostante la falcidia, tenti di procedere esecutivamente per l’intero importo indicato nella sentenza.

    La tutela potrà essere esercitata anche mediante opposizione all’esecuzione, facendo valere l’avvenuta omologazione e l’esecuzione del concordato.

    La sentenza di condanna conserva comunque una propria utilità. Il concordato potrebbe infatti essere successivamente risolto o annullato, facendo venire meno gli effetti esdebitatori e restituendo al creditore la possibilità di agire sulla base del credito integralmente accertato.

    La decisione conferma inoltre l’autonomia della posizione dei fideiussori. Ai sensi della disciplina del concordato preventivo, i creditori conservano generalmente i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.

    La falcidia applicabile al debitore ammesso al concordato non comporta quindi automaticamente una corrispondente liberazione dei garanti, salvo eventuali diverse previsioni o specifiche cause di estinzione della garanzia.

    La pronuncia chiarisce che il concordato preventivo non blocca il giudizio ordinario avente a oggetto il credito.

    La procedura concorsuale incide sulla somma concretamente riscuotibile, non sul potere del giudice di stabilire quale sia l’effettivo importo dovuto.

  • Lavoro estero

    Banca d’Italia e lavoratori transfrontalieri: tassazione mista

    Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine. 

    Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave

    • da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale; 
    • dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri. 

    Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.

    Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi personali in un comune francese di confine, mentre continua a lavorare per una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana limitrofa.

    L'organizzazione del lavoro prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana (di regola lunedì e martedì) e lo svolgimento dell'attività in smart working dalla Francia negli altri giorni, per un totale di cento giornate annue di lavoro agile.

    La domanda posta all'Agenzia riguardava quale regime applicare tra quello previsto per i dipendenti pubblici e quello riservato ai lavoratori frontalieri.

    Perché la Banca d’Italia non rientra tra gli “enti pubblici” della Convenzione

    Il primo nodo riguarda la natura giuridica della Banca d'Italia.

    La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all'articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le versa. 

    L'Agenzia ha confermato che questa regola non si applica agli stipendi della Banca d'Italia: pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in piena autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, senza poter essere assimilata a un'amministrazione statale, a una regione o a un ente locale. 

    Di conseguenza, i suoi dipendenti non rientrano nella disciplina speciale riservata ai "funzionari pubblici" ma nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, cioè nell'articolo 15 della Convenzione.

    Il nodo del regime frontalieri: serve il rientro quotidiano

    Escluso l'articolo 19, restava da capire se al dipendente si potesse applicare il regime speciale dei lavoratori frontalieri, previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza. 

    Qui arriva la correzione più rilevante rispetto alla risposta precedente: l'Agenzia ricorda che per essere considerato "lavoratore frontaliere" non basta risiedere e lavorare nelle zone di confine, ma è necessario recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione, come già precisato dalla Circolare n. 25/E del 2023. 

    Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia solo due giorni a settimana e lavora da remoto per il resto del tempo: una modalità che, per l'Agenzia, non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e quindi esclude l'applicazione del regime frontalieri.

    Le conseguenze pratiche: tassazione differenziata per giorno di lavoro

    Escluse sia la disciplina dei funzionari pubblici sia quella dei frontalieri, la soluzione individuata dall'Agenzia comporta una tassazione "spezzata" in base al luogo di svolgimento della prestazione, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15, paragrafo 1:

    Modalità di lavoro Luogo della prestazione Regime fiscale applicabile
    Lavoro in presenza (2 giorni/settimana) Italia Tassazione concorrente Italia-Francia, con credito d'imposta riconosciuto in Francia
    Lavoro agile / smart working Francia Tassazione esclusiva in Francia

    Per i giorni lavorati fisicamente in Italia si applica quindi la tassazione concorrente: il reddito viene tassato sia in Italia, come Stato della fonte, sia in Francia, come Stato di residenza, che dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito secondo le regole dell'articolo 24 della Convenzione.

    Per le giornate di lavoro agile svolte da casa, in Francia, la tassazione è invece esclusiva francese, poiché la prestazione lavorativa si considera svolta dove il dipendente è fisicamente presente mentre lavora.

    Questo chiarimento assume particolare rilievo alla luce della diffusione dello smart working transfrontaliero: aziende ed enti pubblici con dipendenti residenti all'estero e modalità di lavoro ibride dovranno monitorare con attenzione i giorni di effettiva presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, per applicare correttamente le ritenute e comunicare al lavoratore la corretta suddivisione del reddito da dichiarare nei due Paesi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sviluppo competenze PMI: regole aggiornate al 10 agosto

    Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026  del 13 luglio 2026 con le regole per  l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo  per la misura prevista dal decreto  4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.

    A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che  un primo sportello si era  chiuso il 23 giugno scorso.

    Aggiornamento del 10/08/2026: 

    Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.

    Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.

    Si ricorda che le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali , il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.

    Sviluppo competenze PMI: che cos’è

    Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.

    L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.

    La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.

    Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Sviluppo competenze PMI: primo sportello

    Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.

    A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

    Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.

    I criteri per la graduatoria in caso di parità di punteggio. Scarica il decreto

    Com anticipato sopra il MIMIT è intervenuto nuovamente sulla misura con un decreto integrativo  firmato il 28 luglio 2026, con comunicato in GU del 8 agosto 2026.

    Il decreto nello specifico disciplina cosa accade in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. La priorità, in caso di ex aequo, segue questo ordine:

    1. prevale il progetto con il punteggio più alto sul criterio B – Coinvolgimento del personale al percorso di formazione;
    2. in caso di ulteriore parità, prevale il punteggio più alto sul criterio C – Valorizzazione degli ambiti formativi dell'iniziativa;
    3. se la parità persiste, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

    La precisazione tiene conto anche della riserva del 40% destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, già prevista dal decreto originario. 

    Per il resto, restano invariate tutte le regole già illustrate: dotazione, spese ammissibili, percentuali di contributo e date modalità di presentazione tramite Invitalia.

    Scarica il dd 28.7.2026

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