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Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa
L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale 111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".
La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”.
In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale – le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.
Il reddito di impresa
E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.
Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:
– di allevamento di animali (lett. b);
– di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);
– dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);
– connesse a quella agricola (lett.c).
La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.
La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.
La forfettizzazione del reddito
L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.
La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai
- produttori agricoli individuali,
- dalle società semplici e
- dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).
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Allevamento avicolo e carne trasformata: quando è reddito agrario
Con la Risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario), anziché essere assoggettati a reddito d'impresa.
La condizione essenziale è che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dalla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, in particolare nei codici ATECO relativi alla lavorazione delle carni.
Il caso esaminato: allevamento e trasformazione della carne
Il quesito è stato posto da una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e, allo stesso tempo, produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere.
La carne di produzione propria rappresenta la componente prevalente del prodotto finale, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi, svolgono una funzione accessoria di arricchimento del gusto. In misura non prevalente, l'azienda acquista anche capi vivi da terzi, che vengono comunque macellati internamente.
La società ha chiesto se questi prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa, con conseguente applicazione della tassazione catastale, oppure se debbano invece essere considerati come reddito d'impresa a tutti gli effetti.
Le regole di riferimento: attività connesse e prevalenza
La qualificazione di un'attività come "connessa" a quella agricola principale trova il proprio fondamento nell'articolo 2135 del codice civile, che considera tali le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.
Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)* prevede che tali attività siano tassate su base catastale, a condizione che i prodotti risultino inclusi nell'apposito decreto ministeriale aggiornato periodicamente (l'ultimo è il D.M. 13 febbraio 2015).
Perché un'attività sia considerata connessa, devono sussistere due requisiti: un requisito soggettivo, per cui l'imprenditore che trasforma il prodotto deve essere lo stesso che esercita l'allevamento, e un requisito oggettivo, ovvero la prevalenza quantitativa (o, in alcuni casi, qualitativa) dei prodotti propri rispetto a quelli eventualmente acquistati da terzi. È ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo di prodotti di terzi per migliorare la qualità o ampliare la gamma dei beni offerti, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo dell'imprenditore agricolo.
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*Si segnala che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che sostituirà il DPR 917/1986: la disciplina sulla tassazione catastale delle attività agricole connesse non risulta modificata nella sostanza, ma cambierà la numerazione degli articoli di riferimento.
Il parere dell’Agenzia: la mappatura sui codici ATECO
Nel caso specifico, l'Agenzia ha innanzitutto premesso che la verifica della prevalenza (sia della carne propria rispetto a quella acquistata, sia della componente carnea rispetto agli ingredienti secondari) resta un elemento di fatto, dichiarato dall'Istante e non oggetto di valutazione in sede di interpello, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Il punto centrale del chiarimento riguarda invece la corretta collocazione del prodotto nella tabella del decreto ministeriale. La tabella, alla voce "produzione di carni e prodotti della loro macellazione", richiama espressamente i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, oltre alla specifica voce relativa alla "produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami" (riconducibile all'ex codice 10.13.0).
Questo significa che non tutte le lavorazioni di carne rientrano automaticamente nel regime catastale:
Codice ATECO / attività Regime fiscale applicabile 10.11.0 – Lavorazione e conservazione di carne (esclusa carne di volatili) Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.12.0 – Lavorazione e conservazione di carne di volatili Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.13.0 – Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.13.0 – Altri prodotti a base di carne, non ricompresi nella voce precedente Reddito forfetario d'impresa – art. 56-bis, comma 2, TUIR In altre parole, per le lavorazioni riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse dai salumi/carne essiccata, salata o affumicata espressamente citati dal decreto, si applica il regime forfetario di reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis del TUIR, e non la tassazione catastale piena.
Cosa cambia per aziende agricole e professionisti
La Risposta n. 151/2026 offre un'indicazione operativa importante per le aziende agricole che integrano l'allevamento con attività di prima trasformazione della carne. La qualificazione fiscale non dipende solo dalla natura "agricola" dell'attività svolta, ma richiede una verifica puntuale della corrispondenza tra il prodotto realizzato e le voci elencate nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015.
Per i professionisti che assistono imprese agricole, il chiarimento suggerisce di:
- verificare sempre la corretta classificazione ATECO del prodotto finito, non limitandosi alla natura dell'attività di allevamento;
- documentare adeguatamente il rapporto di prevalenza tra prodotti propri e prodotti acquistati da terzi, elemento che resta comunque soggetto a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- distinguere, nell'ambito della lavorazione di carne suina o avicola, i prodotti espressamente richiamati dal decreto (carne essiccata, salata, affumicata, salsicce, salami) da altre preparazioni più elaborate, per le quali si applica il regime forfetario e non quello catastale.
Il chiarimento si inserisce nel solco della prassi consolidata (circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004), confermando un approccio sostanzialmente stabile dell'Agenzia sul tema delle attività agricole connesse, pur richiedendo un'attenta verifica caso per caso della compatibilità del prodotto con le voci tabellari vigenti.
Allegati: -
Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda
Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.
Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)
AGGIORNAMENTO 13 AGOSTO
Al 12 agosto 2026 malgrado un comunicato pubblicato in GU che lo annuncia, il decreto non è ancora stato pubblicato.
Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.
ATTENZIONE SI sa comunque che le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.
"L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata
Cosa fare nel frattempo
In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione:
- controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE 2026 come si calcola?)
- accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
- verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.
Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.
Noleggio auto sociale: che cos’è
Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.
La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia. Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.
Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa
Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.
Quanto dura il contratto di noleggio sociale?
Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.
Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.
Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".
Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.
Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.
Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.
Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate
Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.
In particolare, dovrà essere:
- un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
- nuovo di fabbrica;
- acquistato e immatricolato in Italia;
- omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
- con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.
L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.
Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto
Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.
L’auto da rottamare dovrà:
- essere immatricolata in Italia;
- risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
- essere posseduta da almeno 12 mesi.
La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.
Chi gestirà il programma
Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.
Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.
Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio
Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.
Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.
Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.
Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.
Quando partirà il noleggio sociale
La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.
Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.
Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:
- l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
- i servizi compresi nel noleggio;
- la procedura di domanda;
- le scadenze per partecipare;
- i modelli di auto disponibili.