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    Redditi PF 2023: come richiedere il rimborso delle tasse

    Quando dalla dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF emerge un credito, il contribuente può chiederne il rimborso. Vediamo come.

    Ti consigliamo anche: 730/2023: quando arrivano i rimborsi? 

    Redditi PF 2023: come richiedere il rimborso delle tasse

    Nel dettaglio, compilando il quadro RX del Modello Redditi PF 2023, il contribunete spcifica che vuole ricevere il rimborso della somma a credito.

    L'Agenzia delle entrate eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute.

    Attenzione al fatto che, i crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsa­bili né utilizzabili in compensazione.

    I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili. 

    Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II).

    Ricordiamo che in alternativa, il contribuente può:

    • utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare,
    • oppure scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo.

    Attenzione al fatto che se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

    In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva. 

    L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.

    Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.

    Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza.

    Per esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto, è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso. Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione Modello Redditi PF, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.

    A tal fine leggi: Rimborsi fiscali: il modello per comunicare l'IBAN alle Entrate con tutte le regole e il modello utile.

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    Le imposte indeducibili e quelle parzialmente deducibili sui modelli Redditi 2023

    La dichiarazione dei Redditi, tra le altre cose, è quell’adempimento che per l’impresa fa da raccordo tra la normativa civile e fiscale.

    Per le imprese che redigono il bilancio, e in generale per i contribuenti in contabilità ordinaria, le imposte sono una componente da rilevare in contabilità in base al principio civilistico della competenza economica, a nulla interessando il fatto che queste siano deducibili o meno dal reddito d’impresa.

    Da un punto di vista fiscale il discorso è molto diverso, in quanto la deduzione è regolata dal comma 1 dell’articolo 99 del TUIR, secondo il quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

    Quindi, la normativa fiscale dispone che sono indeducibili:

    • le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, a seconda del contribuente);
    • le imposte per cui è prevista la rivalsa (IVA ed altre imposte minori).

    Si accompagnano a queste le imposte la cui indeducibilità, parziale o totale, discende non dall’articolo 99 del TUIR ma da altre norme, spesso dalle stesse norme che le hanno istituite.

    Le imposte fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa (come ad esempio la TARI), lo sono nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

    Alla luce del fatto che la deducibilità fiscale di una imposta non è questione che interessa il bilancio d’esercizio, il quale attrae tutto, alla dichiarazione dei Redditi del contribuente viene affidato il compito di mettere in relazione le due linee normative.

    Il primo ad essere interessato dalla questione è il rigo RF16 del modello Redditi SC 2023, denominato “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)”, sul quale il contribuente dovrà esporre l’importo delle imposte rilevate per competenza ma indeducibili, e quelle rilevate per competenza, potenzialmente deducibili, ma non pagate (e quindi deducibili nell’anno fiscale in cui avverrà il pagamento)

    La compilazione del rigo interessa le imposte esposte in Conto Economico; se, per qualsiasi motivo, queste transitano invece solo dallo Stato Patrimoniale (come accade, ad esempio, per l’IVA indetraibile a diretta imputazione del costo del bene capitalizzato), l’esposizione sul rigo RF16 non è prevista.

    Caso più complesso di compilazione del modello Redditi SC 2023 è quello delle imposte parzialmente deducibili, come ad esempio possono essere l’IMU e l’IRAP; in questo caso:

    • sul rigo RF16 sarà indicato l’intero ammontare dell’imposta di competenza (la quota indeducibile maggiorata di quella deducibile), come variazione in aumento;
    • sul rigo RF55, denominato “Altre variazioni in diminuzione”, sarà indicato l’ammontare deducibile dell’imposta, come variazione in diminuzione

    Come già accennato, la questione riguarda generalmente le imprese che redigono in bilancio, le quali, di solito, sono società di capitali, per cui i riferimenti inseriti sono quelli relativi al modello Redditi SC 2023.

    Però le medesime modalità di esposizione in dichiarazione sono previste anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, nei quali casi si adopereranno i righi RF16 e RF55 del modello Redditi SP 2023 e del modello Redditi PF 2023.

    Alle imprese in contabilità semplificata non è richiesta l’indicazione sia della variazione in aumento che di quella in diminuzione, essendo sufficiente esporre, tra le variazioni in diminuzione (al rigo RG22 tra gli “Altri componenti negativi”), la quota deducibile dell’imposta versata.

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    Dichiarazione Redditi 2023: tutto su detrazioni e deduzioni per caf e professionisti

    In data 26 giugno le Entrate hanno pubblicato la terza parte della guida ai dichiarativi 2023. 

    Si tratta della Circolare n 17 che segue quelle del 19 giugno:

    con i chiarimenti necessari alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

    Di rilievo la Circolare 17 riporta attesissimi chiarimenti sulla detrazione 75% per rimozione barriere architettoniche,

    Viene specificato che "in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese".

    Inoltre la circolare spiega che "possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50mila euro"

    La stessa circolare elenca tra i lavori agevolabili, tra gli altri, la sostituzione di infissi e il rifacimento di servizi igienici, purché compatibili con il decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989.

    Per ulteriori approfondimenti leggi: Bonus barriere architettoniche: elenco delle spese ammesse negli appartamenti

    Ricordiamo inoltre che i chiarimenti dell'Agenzia sono relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni dall'imposta utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2023 anno di imposta 2022 e per l'apposizione del visto di conformità aggiornando la precedente Circolare n  24/2022.

    Si specifica che nelle circolari non sono trattate, in quanto saranno oggetto di uno specifico documento di prassi, le detrazioni connesse agli interventi edilizi che beneficiano del 110%, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al Sismabonus, al bonus verde e al bonus facciate, all’Ecobonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, al bonus mobili, all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

    Vediamo una breve panoramica di alcuni chiarimenti

    Dichiarazione Redditi 2023: acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

    Vengono recepite le modifiche normative introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. 

    Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. 

    In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. 

    Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti come scontrini, fatture e altri che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
    Dichiarazione Redditi 2023:  credito di imposta per attività fisica adattata
    È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo indicato nell’istanza.
      Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute.

    Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito spettante. 

    Nel caso in cui il bonus indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023.
    Dichiarazione Redditi 2023: credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy
     Per le erogazioni liberali in denaro alle Its Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse, sempre che vengano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
     L’importo sale al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni Its Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
     Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione ovvero in compensazione.
    Dichiarazione Redditi 2023:  detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
     La novità introdotto dall’articolo 7 del Dl n. 73/2022, fa si che l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale per fruire delle agevolazioni fiscali, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
     Qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione, visto che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, a patto che rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.

    Allegati:
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    Deduzioni autotrasportatori 2023: gli importi

    Con il comunicato stampa n 103 del 16 giugno 2023 il MEF Ministero delle finanze comunica le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per il 2023.

    Nel dettaglio, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. 

    Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro.

    La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. 

    L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2023

    A seguito del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si sono rese note le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023 le Entrate pubblicano le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.

    Si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata 

    • nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

    I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

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    Tracciabilità contante e riduzione termini accertamento nel modello Redditi 2023

    La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: l’agevolazione

    L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 (la versione attuale dell’articolo è il risultato di come questo è stato sostituito dall’articolo 1 comma comma 909 lettera c della Legge 27 dicembre 2017 n.2015 e di come è stato modificato, con abrogazione parziale, dall’articolo 17 comma 2 lettera a del DL 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n.136) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

    I professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

    Occorre precisare che questa agevolazione, nella sua nuova versione, decorre dal 1° gennaio 2020; nella versione precedente, valida ancora per l’anno d’imposta 2019 (quindi per il modello Redditi 2020), i commercianti al minuto non potevano usufruirne, a meno di optare volontariamente per la trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 2020 questa limitazione è divenuta superflua, comportando l’abrogazione della puntualizzazione con la modifica dell’articolo, essendo divenuta la trasmissione telematica dei corrispettivi adempimento obbligatorio.

    Riduzione termini accertamento: come usufruire dell’agevolazione

    Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma non è sufficiente soltanto questo.

    Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: la compilazione del modello Redditi 2023

    La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

    • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)
    • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

    • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)
    • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

    Leggi anche: Rinuncia al contante: l’agevolazione transita dai modelli Redditi e IVA.

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    Premi di risultato corrisposti da società a partecipazione pubblica: la tassazione

    Con Risposta a interpello n 296 del 14 aprile le Entrate replicano ad una Società a controllo pubblico che potrà applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, prevista dalla legge di Stabilità 2016, sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti, vediamo le condizioni.

    L'istante ha per oggetto:

    • la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, 
    • la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la commercializzazione, la produzione e distribuzione di energia elettrica 
    • ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente 
    • nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci (tra i quali Comuni e Comprensori).

    Alla società istante  «deve essere attribuita  la natura giuridica disciplinata dal  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».

    La Società istante applica ai propri dipendenti il CCNL per i servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022.

    In particolare, l'articolo 2, del CCNL per i servizi ambientali, al comma 1, lettera «c) La contrattazione aziendale a contenuto economico: premio di risultato» dispone che le parti (nel caso di specie la Società istante e le OO.SS. territorialmente competenti)  prevedano  «una  contrattazione  a  contenuto  economico con  la  funzione  di  definire  un'erogazione annuale  variabile  denominata  ''premio  di risultato''»

    Il successivo comma 2 prevede che «La contrattazione collettiva aziendale sul premio  di  risultato  persegue l'obiettivo  di  collegare incentivi  economici  a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (…). Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di  risultato, determinato dagli incrementi di  cui  sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai  risultati conseguiti  nella realizzazione di programmi concordati fra le parti». 

    Al comma 5, viene precisato che «Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l'adeguatezza dei processi di informazione e consultazione».      

    L'Istante  specifica che,  per gli anni di competenza  2023­-2024­-2025, ha sottoscritto in data 18 novembre 2022 l'accordo sindacale, nel quale al paragrafo 8, ''Obiettivi incrementali'' prevede che «Le Parti concordano che al fine di poter applicare al premio il regime di tassazione agevolata, deve essere realizzato alternativamente,  uno  degli  obiettivi qualitativi e di efficienza di seguito dettagliati, assumendo come riferimento temporale i dati risultanti al 31.12  di ciascun anno precedente quello di competenza del premio»

    L'Istante  osserva che,  ai  fini  dell'applicazione  del  regime  fiscale  previsto dall'articolo  1, commi  da  182 a  189,  della legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di Stabilità 2016), il decreto attuativo del 25 marzo 2016 all'articolo 2, comma 2, «lascia presupporre  che  gli  obiettivi  e i  criteri ivi  citati  si  prestino maggiormente  ad  attività commerciali e/o finanziare».

    Pertanto chiede conferma che alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, possa applicarsi il predetto regime agevolato

    Le Entrate specificano che per l'applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della stessa legge di Stabilità 2016 stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali. 

    Viene poi evidenziato che in base alle previsioni della legge di Stabilità 2016 l'agevolazione in esame sarebbe riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016. 

    Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
    L’Agenzia rimanda anche all'orientamento della nota del Lavoro del 13 marzo 2015 che, nel fornire un parere alle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.).
    In conclusione l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.

    Allegati:
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    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: come funziona

    Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.

    Osserviamo come, nel Modello Redditi PF 2023, ma le regole valgono anche per gli altri modelli dichiarativi, vi è una sezione apposita denominata "Impegno alla presentazione telematica"  che va compilata nel caso in cui il contribuente invii la propria dichiarazione dei redditi tramite un intermediario abilitato.

    Un riepilogo delle regole.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: istruzioni

    Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica. 

    L’incaricato deve: 

    • indicare il proprio codice fiscale; 
    • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”,
      • il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente 
      • o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio; 
    • barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; 
    • barrare la casella Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co­municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati; 
    • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo; 
    • apporre la firma. 

    Gli intermediari, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a tra­smettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predi­sposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: i documenti

    Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono: 

    • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata con­segnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al di­chiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente;
    • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere con­servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
    • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

    Attenzione al fatto che, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even­tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro inter­mediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione: violazioni e sanzioni

    La data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica segue delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    In particolare:

    • le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione, in via telematica, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
    • per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica.

    Esempio 1

    • Anno d’imposta 2020
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 15 dicembre 2021 (successivamente al termine per la trasmissione)
    • Rilascio impegno impegno alla trasmissione in data 15 dicembre 2021
    • Trasmissione della dichiarazione entro i successivi 30 giorni.

    Esempio 2

    • Anno d’imposta 2020, 
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 10 giugno 2021, 
    • Rilascio dell'impegno in data 10 giugno 2021 
    • Trasmissione dichiarazione entro il 30 novembre 2021.

    La sanzione edittale è di euro 516, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà ossia euro 258.

    Leggi: Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Polizza vita residente estero: perimetro per l’imposta sostitutiva

    Con Risposta a interpello n. 246 dell'8 marzo l'Agenzia replica a dubbi in merito alla imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

    In particolare, viene chiarito sinteticamente che la sottoscrizione di polizza assicurativa sulla vita che non abbia carattere previdenziale è esclusa dal regime di favore (di cui all'articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), vediamo il perchè.

    L'Istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24­ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti.

    Egli percepisce una rendita ''vitalizia'' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. 

    Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato»

    Ciò premesso, chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24­ter  del TUIR  riservato alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di  fonte estera.

    Le Entrate specificano che, come chiarito con la circolare n.  21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti  all'estero (secondo  i  criteri  di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24­ ter.

    In sostanza, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in  Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

    In particolare, in base all'articolo  49, comma  2,  lett.  a) del  TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»

    Al riguardo, con la circolare n. 21/E del 2020 è stato specificato che: ­    

    • il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia; 
    • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento  pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); ­  
    • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

    In applicazione dei predetti principi, con la risposta  ad  interpello  n.  462  pubblicata  il  7  luglio 2021 è  stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in  Italia, erogate da  un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte  in forma di capitale o rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 

    Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a  favore dell'Istante non  richiedono il raggiungimento di  alcun  requisito anagrafico  pensionistico.  

    In particolare,  come  chiarito  con  la  documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'Istante a fronte di un contratto di  assicurazione sulla vita,  stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente. 

    La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l'Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24­ter del TUIR 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Bonus guide turistiche e accompagnatori 2022: come richiederlo dal 18.11

    Con avviso del 15 novembre il Turismo informa del fatto che le istanze per il bonus guide turistiche e accompagnatori possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del Ministero del Turismo con il link di accesso indicato dal Ministero.

    Ricordiamo che precedentemente il Turismo informava della pubblicazione dell'Avviso n. 14147 del 2 novembre con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del Turismo n 12069 del 21 settembre

    Si specifica che l'avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.

    Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: i beneficiari

    Sono beneficiari delle risorse le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati: 

    a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;

    b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72; 

    c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del presente articolo 

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.

    Le domande di accesso sono presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

    La piattaforma consente di: 

    a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

    b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo;

    c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

    d) caricare gli allegati alla domanda di contributo;

    e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

     Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio.

    È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come persona fisica o come società.

    Le eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.it.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    IRPEF Navigator: chiarimenti sui rimborsi spese forfettari

    Con Risoluzione n 67 del 15 novembre si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator. 

    I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto. 

    Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.

    In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se esso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). 

    Con la Risoluzone di cu si tratta, viene sottolineato che, come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.

    Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza». 

    L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che: «Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019». 

    In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. 

    Ne consegue che, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.

    Pertanto, non vi sono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta a titolo di rimoborso spese come su indicato.

    Allegati: