• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Dal 2025, destinare l’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef diventa ancora più semplice, anche per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, che consente di esprimere le proprie scelte in modo guidato e senza scaricare software.

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Il nuovo strumento Web per esprimere le preferenze si trova tra i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

    Per accedervi è sufficiente utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • SPID
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà accedere alla sezione dedicata alla Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e compilare passo dopo passo le tre schede previste.

    Il percorso guidato permette di indicare:

    • l’8 per mille: da destinare allo Stato o a una confessione religiosa.
    • il 5 per mille: da assegnare a soggetti che operano in ambiti di interesse sociale (è possibile indicare direttamente il codice fiscale dell’ente prescelto).
    • il 2 per mille: da destinare a un partito politico.

    In assenza di preferenze, è possibile spuntare la voce “Nessuna scelta” e proseguire alla schermata successiva.

    Al termine della compilazione, il sistema propone un riepilogo e consente di inviare le schede tramite il tasto “Invia”

    Una volta inviate, sarà disponibile la ricevuta di avvenuta trasmissione.

    Il servizio è pensato soprattutto per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ovvero soggetti che, per motivi reddituali o anagrafici, non sono tenuti a presentare né il modello 730 né il modello Redditi PF, ma che intendono comunque esprimere la propria preferenza sulla destinazione di una quota dell’IRPEF.

    Le schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. 

    Sono previste quattro modalità di invio:

    1. tramite la nuova procedura web, direttamente online senza download.
    2. scaricando il software dell’Agenzia e trasmettendo il file via desktop.
    3. consegnando la scheda in busta chiusa presso un ufficio postale.
    4. affidandosi a un intermediario abilitato (CAF, professionista, ecc.).

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF: quadro RD e la tassazione forfettaria dei redditi da produziione di vegetali

    I contribuenti che utilizzano il Modello Redditi PF 2025 devono seguire le regole fissate con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche il Modello e relative istuzioni per la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024.

    Vediamo, per il settore allevamento, chi compila il Quadro RD e quali sono le novità di quest'anno.

    Redditi PF e il Quadro RD

    Nel rigo RD1 del Quadro RD va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Il Quadro RD Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegerali e da altr attività agricole è composto da cinque sezioni:

    1. Sezioni I allevamento animali,
    2. Sezione II produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art 32 comma 2 lett. b) del TUIR,
    3. Sezione IIA Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR,
    4. Sezione III attività agricole connesse,
    5. Sezione IV determinazione del reddito.

    Tra le novità, nel Quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II e II-A). 

    La Sezione III, invece, deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 56-bis del TUIR, nonché i redditi derivanti dall’attività di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, determinati secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

    Nella sezione III vanno dichiarati anche:

    • i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.
    • i redditi derivanti dalla produzione e cessione di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) del TUIR, oltre il limite ivi indicato (art. 56-bis, comma 3-ter, del TUIR)
    • i redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
    • i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12
      marzo 2019).
    • i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell’art. 1 della legge 160 del 2019, per la quale l’art. 1, comma 513, della citata legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo.

    Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa (di cui all’art. 55 del TUIR), da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. 

    Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.

    Attenzione al fatto che il quadro RD  non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.

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    Redditi PF 2025: indicazione conti correnti cointestati nel quadro RW

    Nel Modello Redditi PF 2025 vi è anche il Quadro RW da utilizzare per il monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, vediamo chi è obbligato a compilarlo e chi ne è esonerato.

    In particolare, vediamo istruzioni su come indicare nel Quadro RW i conti correnti cointestati.

    Quadro RW: conti correnti cointestati, come indicarli

    Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto – attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

    Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del Decreto Legge 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

    Attenzione al fatto che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

    Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
    Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residentime per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Relativamente ai conti correnti, è bene sottolineare che per quelli cointestati, nel quadro RW occorre indicare l’intero ammontare a opera di ciascun cointestatario.

    Relativamente ai conti cointestati, si ritiene infatti valido quando chiarito dalla agenzia con la Circolare n 38/2013 secondo la quale ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro, ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50".

    Per ciò che concerne le eventuali sanzioni per chi non adempie al monitoraggio fiscale, nei conti correnti cointestati ai fini dichiarativi, si applica quanto chiarito in dottrina.

    Ciascun cointestatario ha la disponibilità dell’intero investimento come ad esempio avviene nel caso del deposito titoli o del conto corrente dove ciascun soggetto può operare con firma disgiunta.

    A ciò consegue che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.

    Concludendo se una persona fisica possiede un conto corrente estero cointestato con un’altra persona fisica residente in Italia, la sanzione potrebbe essere irrogata a entrambi e avrebbe come base la giacenza media indicata nel quadro RW nel campo 8.

    Quadro RW: chi è esonerato

    Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

    Relativamente ai conti correnti viene si evidenzia che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

    Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per:

    • a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
    • b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

    Allegati:
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    Professionisti: maxi deduzione nuove assunzioni sul modello Redditi PF 2025

    L’articolo 4 del Decreto Legislativo 2016/2023 ha introdotto una maxi deduzione del costo del personale dipendente per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali; più di recente la misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2025 per gli anni 2025, 2026 e 2027.

    L’intervento agevolativo ha l’obiettivo di favorire l’incremento occupazionale, il quale si considera realizzato se il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al termine dell’esercizio è superiore a quello dell’anno fiscale passato; tenendo presente che anche il numero totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti a tempo determinato, non deve essere inferiore a quello dell’esercizio precedente.

    Il beneficio fiscale si configura in una maxi deduzione, dal reddito fiscale conseguito dal contribuente, dei costi sostenuti per personale dipendente a tempo indeterminato di nuova assunzione, nella misura:

    • del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale;
    • del 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale in relazione a lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela.

    Per ulteriori informazioni sulla misura agevolativa è possibile leggere l’articolo: Maxi deduzione del costo del personale in caso di nuove assunzioni.

    Il modello Redditi PF 2025

    Come detto, la misura agevolativa interessa anche gli esercenti lavoro autonomo e i professionisti, i quali, per la dichiarazione dei propri redditi utilizzano il quadro RE del modello Redditi PF 2025.

    Con maggiore precisione, per l’esposizione del beneficio fiscale relativo all’incremento occupazionale, lavoratori autonomi e professionisti utilizzano il rigo RE11, a sua volta suddiviso in tre colonne, come da indicazioni delle istruzioni del modello Redditi PF 2025:

    • in colonna 1 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;
    • in colonna 2 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, numero 216”;
    • in colonna 3 il costo complessivo sostenuto del lavoro dipendente, maggiorato degli importi già indicati in colonna 1 e in colonna 2.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che il costo totale del lavoro dipendente è costituito dalla somma di:

    • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali”;
    • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni”;
    • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno”.

    Si ricorda infine che per professionisti e lavoratori autonomi, eccezione fatta per le quote maturate del TFR (acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto”), il costo deducile nell’esercizio va determinato applicando il criterio di cassa, allargata nel caso del costo per il lavoro dipendente.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: le novità del frontespizio

    Il frontespizio del modello Redditi PF 2025, la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2025, presenta alcune interessanti novità.

    Proprio all’inizio della dichiarazione, nella sezione “Tipo di dichiarazione” sono state aggiunte due nuove caselle, relative a due diverse fattispecie:

    • Comunicazione CPB”;
    • Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.

    Comunicazione CPB

    Le partite IVA, ditte individuali o lavoratori autonomi, esercenti personalmente le attività ma non aderenti al regime forfettario, come noto, possono accedere al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026.

    Quest’anno l’adesione al CPB sarà possibile contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA del contribuente interessato, oppure separatamente, con modalità autonoma.

    La casella “Comunicazione CPB” va valorizzata dal contribuente in caso di invio autonomo della comunicazione di adesione al CPB; con maggiore precisione, qui andranno inseriti i numeri:

    1. in caso di Adesione al CPB;
    2. In caso di Revoca dell’adesione al CPB.

    Secondo quanto indicato sulle istruzioni del modello Redditi PF 2025, in caso di invio autonomo della dichiarazione di adesione o di revoca del CPB, dopo aver valorizzato la casella di cui sopra, sul frontespizio dovranno essere inseriti soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici del contribuente, al firmatario della dichiarazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.

    La compilazione di ulteriori campi risulta priva di effetti.

    Va precisato che la comunicazione di adesione o di revoca dell’adesione al CPB va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro i termini previsti per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto”.

    Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

    Come noto, il modello 730 del 2025 ha incorporato al suo interno la possibilità di utilizzare direttamente il modello dichiarativo semplificato per dichiarare quelle tipologie reddituali per le quali, fino all’anno prima, era necessario trasmettere i quadri mancanti tramite il modello Redditi PF.

    In conseguenza di questa novità, il modello Redditi PF 2025 prevede la nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”, all’interno del frontespizio, da valorizzare nel caso in cui il contribuente si trovi a dover correggere la dichiarazione precedentemente trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, con la quale erano stati compilati:

    • il rigo C16, del quadro C, relativo alla “Tassazione agevolata mance”;
    • il quadro WInvestimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”;
    • il quadro M ““Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
    • il quadro TPlusvalenze di natura finanziaria”.

    Nel caso in cui il contribuente voglia correggere quanto trasmesso precedente con il modello 730 del 2025, questi dovrà valorizzare la casella con uno dei seguenti codici numerici:

    1. “se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    2. “se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    3. “se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”.

    Si ricorda che i professioni abilitati e i CAF, incaricati della trasmissione del modello 730, hanno l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni inserite, in base ai documenti forniti dal contribuente, e apporre così il visto di conformità.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “in caso di errata apposizione del visto di conformità nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo 8925 per il versamento della somma dovuta”.

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    Redditi PF 2025: dove indicare il canone RAI imprese

    Il Modello redditi Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Vediamo chi compila la casella Canone Rai Imprese.

    Canone Rai imprese: istruzione per il Modello Redditi PF 2025

    La casella canone RAI imprese presente nel Modello redditi PF 2025 fascicolo 1 deve essere compilata:

    • dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

    Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS

    Il prospetto del canone RAI per le imprese, deve essere compilato:

    • dalle società o imprese che abbiano detenuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o che detengano per la prima volta nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare,
    • o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

    Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.

    A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:

    • nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
    • nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
    • nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
    • nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
      • “A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
      • “B” – CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
      • “C” – CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
      • “D” – CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
      • “E” – CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
      • nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno successivo a quello oggetto della presente dichiarazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: la dichiarazione dei non residenti

    Il Modello redditi PF 2025 fascicolo II contiene le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti.

    La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

    I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2025 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

    Modello Redditi PF 2025 non residenti: chi è esonerato

    Come prima cosa, occorre verificare se si è tenuti o meno a presentare la dichiarazione in Italia.

    Le istruzioni alla dichiarazione evidenziano che, vi sono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo e in particolare, oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
    • l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

    Attenzione al fatto che nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione è possibile presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno.

    Redditi PF 2025: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello denominata “Residente all’estero”.

    In particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
    • barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
      1. la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
      2. la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
      3. tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
      4. non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del modello, i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
    Attenzione al fatto che per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2025: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web.
      I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    Relativamente ai pagamenti di quanto dovuto in Italia, oltre alle modalità di pagamento indicate per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando: 
      • codice BIC: BITAITRRENT
      •  causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare.

    Attenzinoe al fatto che non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d’acconto

    Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

    Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l’ADE

    Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti  in merito al trattamento tributario da applicare  alle somme da corrispondere  agli  aventi diritto a titolo di  premi per i  ritrovamenti, ai  sensi  degli  articoli  92  e  93  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

    Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista». 

    Le Entrate hanno evidenziato innanzitutto le fonti normative e in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che include tra i redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

    L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dall'istante dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte.

    Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.

    L’Agenzia cita le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti. 

    Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati. 

    In alternativa, su richiesta del ritrovante si può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.

    Inoltre, la stessa agenzia ripercorre vari chiarimenti di prassi e di giurisprudenza, e tra questi, cita la risoluzione n. 1056/1974 che ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.

    Poi conclude specificando che, tale ricompensa per il ritrovamento di reperti ai fini fiscali, rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l'ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene

    Dal Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti possono gestire direttamente online alcune comunicazioni dell’Agenzia, decidendo se chiedere assistenza oppure regolarizzare la propria posizione.

    Il Cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente agli utenti di:

    • consultare i propri dati fiscali, (ad esempio le dichiarazioni dei redditi)
    • i dati relativi agli atti registrati, versamenti e rimborsi, e altro.

    Ad oggi sono disponibili anche altri servizi, e in particolare, gli utenti possono adesso gestire alcune comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, decidendo se chiedere chiarimenti e assistenza oppure regolarizzare la propria posizione con il versamento di quanto dovuto.

    Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".

    Cassetto Fiscale: come accedere

    Il contribuente, una volta entrato nella propria area riservata con le credenziali:

    • Spid, 
    • Carta identità elettronica,
    • o Carta nazionale dei servizi,

    può scegliere tra vari servizi. 

    Ad esempio, può consultare i dati catastali dei propri immobili, oppure, esclusivamente nel periodo della dichiarazione dei redditi, può inviare la propria precompilata. 

    All’interno della propria area riservata occorre cliccare su:

    • Cassetto fiscale,
    • poi una delle seguenti tre aree: 
      • Consultazioni; 
      • L’Agenzia scrive,
      • Crediti e contributi.

    Vediamo nel dettaglio cosa contengono.

    Cassetto Fiscale: cosa consultare

    Una volta cliccato sulla sezione "Consultazione" si apre una pagina con diverse aree disponibili nelle quali sono presenti numerose informazioni messe a disposizione del contribuente:

    • Anagrafica: dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche (enti pubblici o privati, associazioni), luoghi di esercizio, attività esercitate, rappresentanti e soci, depositari,
    • Dichiarazioni fiscali: dichiarazioni dei redditi presentate, certificazioni uniche e redditi percepiti,
    • Isa/studi di settore: studi di settore sugli Isa (indici sintetici di affidabilità),
    • Comunicazioni: informazioni relative ad alcune altre comunicazioni come condono, concordato preventivo biennale, dichiarazioni di intento, dichiarazioni leasing/acquisto nautica,
    • Rimborsi: relative ai rimborsi Iva o imposte dirette, riconosciuti ed erogati,
    • Versamenti: informazioni relative ai versamenti effettuati tramite i modelli di pagamento F23 e F24, nonché le ulteriori disposizioni di pagamento mediante addebito telematico,
    • Dati del registro: atti registrati telematicamente, presso gli uffici e le informazioni relative alle denunce Siria e Iris.

    Cassetto Fiscale: crediti e contributi

    La sezione su Crediti e contributi è suddivisa in diverse aree disponibili che riepilogano la propria situazione fiscale. Sono le seguenti tre:

    • Crediti Iva: crediti propri mensili, annuali e crediti maturati (consolidato fiscale e operazioni straordinarie),
    • Crediti agevolativi,
    • Richieste di contributo a fondo perduto,

    Cassetto Fiscale: l’Agenzia scrive

    La sezione l'Agenzia scrive è suddivisa in due sottosezioni:

    1. “Invito alla compliance”: ci si trovano le comunicazioni con le quali l’Agenzia segnala al contribuente le anomalie riscontrate nella sua posizione fiscale. L’area contiene i documenti prodotti dall’Agenzia e i documenti prodotti dal contribuente. All’interno di questa sezione il contribuente può monitorare i dati relativi a:
      • Lettere di compliance,
      • Comunicazione banca dati Vies,
      • Anomalie versamenti Iva (le lettere inviate per anomalie relative ai versamenti periodici).
    1. “Comunicazione di irregolarità”: da qui è possibile consultare le comunicazioni che l'Agenzia invia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche Iva, e inoltre della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Entrando in quest’area, a partire dal mese di novembre, il contribuente può decidere se regolarizzare la sua posizione pagando in unica soluzione, mediante addebito sul conto corrente, l'importo eventualmente dovuto, oppure richiedere la rideterminazione dell'importo o l’annullamento della comunicazione, se ritiene che le informazioni in essa contenute non siano corrette.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

    Con Interpello n 224 del 19.11 l'Ade ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024 inserite dalla Legge di Bilancio scorsa.

    Corrispettivo da cessione di diritto di superficie: quando è tassato

    L' Istante fa presente: 

    • di essere proprietario di un terreno agricolo ricevuto per successione nell'anno 2002;
      che, in data 13 ottobre 2023, ha stipulato con una società operante nel settore delle energie rinnovabili, un contratto sottoposto a condizioni sospensive per la costituzione su tale terreno del diritto di superficie; 
    • che nel contratto è previsto che il corrispettivo da riconoscere all'Istante è stabilito al netto di quanto già erogato come anticipo e caparra confirmatoria in base a precedenti contratti preliminari;
    • che le condizioni sospensive del contratto si sono avverate nell'anno 2024 e, quindi, entro il 31 dicembre di tale anno le parti dovranno dichiarare davanti al notaio l'avveramento delle condizioni poste;
    • che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato, dal 1° gennaio 2024, l'articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Ciò premesso, egli chiede se il corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie debba essere assoggettato a tassazione in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 o se rilevi la circostanza che l'atto sia stato stipulato nel 2023.

    Le Entrate chiariscono che in base alla formulazione dell'art 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la cessione a titolo oneroso di un bene
    immobile consistente in un terreno agricolo o in un fabbricato realizza plusvalenza tassabile tranne che nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma 
    e, in particolare, non costituisce plusvalenza la cessione a titolo oneroso di un bene immobile pervenuto per successione.
    Ai sensi della successiva lettera h), sono, inoltre, redditi diversi «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi».
    L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di bilancio 2024, ha modificato, dal 1° gennaio 2024:

    • il citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Per effetto della modifica, tra i redditi diversi ivi disciplinati sono compresi non solo i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di usufrutto ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, incluso il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile; l'articolo 9, comma 5 del medesimo TUIR, prevedendo che « Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
    Per effetto di tale ultima disposizione, viene espressamente stabilito che la previsione generale secondo cui per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento si applicano le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (di cui alla lett. b), del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR), opera solo se norme specifiche non prevedono diversamente.

    In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:

    • avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni, determinata ai sensi del successivo articolo 68;
    • non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.

    A seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024, invece, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

    In base al dato letterale della norma i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione (principio di cassa); pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti a nulla rilevando la data di stipula dell'atto.

    Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a ''condizione sospensiva'' di cui all'articolo 1353 del codice civile ai sensi del quale «le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto»

    Tanto premesso, nell'ipotesi in esame, in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo sono stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva, l'Istante  dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. h) del TUIR determinati secondo i criteri di cui al  successivo articolo 71, comma 2.

    Ai corrispettivi percepiti nell'anno 2023, invece, si applicano le disposizioni di  cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo 67 e, pertanto, non rilevano ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso in esame, il terreno è pervenuto all'Istante per successione

    Allegati: