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Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica
Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.
Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento.
A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
Sono considerate in possesso del requisito le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti
Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:
- a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;
- b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
- c) capacità tecnica dell'impresa proponente
- d) fattibilità tecnica del progetto;
- e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
- g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
- h) qualora applicabile, grado di modularità intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
- i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce standard;
- j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.
I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.
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Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni
Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Per l'articolo 8 bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…);
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)».
Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili.
Al riguardo, appare utile richiamare il principio interpretativo fornito con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:
''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.
In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8 bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario.
Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione.
Ciò premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è applicabile il regime di non imponibilità in commento quando in detto contratto è specificato che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Infatti: in base alla lettera a) del citato articolo 8 bis, le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.
Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.
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Linee guida per l’Autorità portuale per rilascio concessioni di aree e banchine
Con Decreto n 110 del 21 aprile, annunciato con avviso pubblicato in GU n 110 del 12 maggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva le linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202 di cui all'Aleggato A
In particolare, le Linee guida hanno lo scopo di fornire alle Autorità di Sistema Portuale ("AdSP") gli orientamenti e i criteri di maggiore dettaglio relativi alle modalità di applicazione del Regolamento disciplinante il rilascio di concessioni di aree e banchine.
Esse si propongono di esplicitare alcuni aspetti, tra cui si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- indicazioni sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e definizione delle"concessioni di maggiore durata";
- specificazione dei criteri di ragionevolezza;
- identificazione del criterio per collegare il canone concessorio alla produttività;
- specificare gli indicatori di cui alla parte variabile del canone.
Il Regolamento n. 202 del 28 dicembre 2022 disciplina la modalità di rilascio delle concessioni portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica richiamati dagli artt. l e 3 del codice dei Contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023.
Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'oggetto di tali concessioni sono le aree demaniali e le banchine comprese in ambito portuale.
Tali aree vengono assegnate agli operatori economici privati al fine di permettere loro di:
- svolgere le "operazioni portuali" in aree esclusive oggetto della concessione e;
- realizzare e gestire le opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali e/o;
- realizzare gli impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
In questa prospettiva, l'infrastruttura oggetto di concessione è strumentale all'esercizio delle c.d. "operazioni portuali", oltre che dell'eventuale realizzazione di nuovi investimenti.
Si sottolinea che le "operazioni portuali'' sono individuate dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 84 del 1994 come "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale".
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Acquisti e ristrutturazioni navi: possibile richiedere fondi entro il 21.11
Il MIMS informa che è stato pubblicato il decreto n 290 del 21 settembre del Ministro Enrico Giovannini che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di complessivi 500 mln di euro come contributo agli armatori per:
- l’acquisto di nuove navi
- o l’ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione,
con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta.
In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.
Fondo a sostegno della transizione ecologica delle flotte
I richiedenti sono le imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del medesimo Codice con organizzazione stabile nel territorio italiano.
Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 novembre tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it
La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione dei beneficiari.
Nel dettaglio, i contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre tipologie di intervento:
- 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea);
- 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche;
- 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative.
I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l’ammissione al contributo dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati.
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Dichiarazione nautica in alto mare: soggetti abilitati
Con Provvedimento n 352534 del 9 dicembre 2021 le Entrate prevedono "l'individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"
In particolare si dispone che, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini della non imponibilità IVA si considerano altri incaricati della trasmissione:
- i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135;
- le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135.
Dichiarazioni in alto mare: riepilogo delle regole
Ricordiamo che per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 con cui è approvato il modello:
• gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
• i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8 bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 708, della legge n. 178/2020).
La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate e a partire dal 15 luglio 2021:
- direttamente dal dichiarante
- o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”
A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione e i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Il modello è composto da:
a) il frontespizio
b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni.
Ricordiamo inoltre che dal 15 luglio è on line l’applicativo "dichiarazione nautica" che consente gratuitamente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine nel territorio della Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.
Con il Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le Entrate hanno approvato il modello e le istruzioni per:
- la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto
- la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare,
ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
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