• Riforme del Governo Meloni

    TUF Testo Unico Finanze: in vigore dal 29 aprile

    Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del Decreto legislativo n 47/2026 pubblicato in GU n 86 del 14 aprile scorso.

    Il decreto reca la riforma del TUF testo unico delle finanze con diverse importanti novità.

    Nuovo TUF in vigore dal 29 aprile, sintesi delle novità

    Il nuovo TUF in vigore dal 29 aprile contine una riforma organica e alcune norme del codice civile in materia di società di capitali. 

    Si vuole allineare il TUF al quadro europeo dell’Unione bancaria, riducendo sovrapposizioni e rendendo più efficiente il processo di autorizzazione e vigilanza.

    In particolare si tratta della conclusione del percorso avviato con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).

    Ora si tratterà di attendere i regolamenti attuativi che Consob e Banca d'Italia sono chiamate ad adottare, interpretando le norme.

    In sintesi la riforma si muove su quattro direttrici principali: 

    • competitività dei mercati e l'accesso delle PMI alla quotazione; 
    • governance delle società quotate; 
    • riassetto della vigilanza tra Consob e Banca d'Italia; 
    • introduzione di nuovi istituti, tra cui la società di partenariato.

    Dando alcuni dettagli la riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sotto soglia.

    Inotrle introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital. 

    Viene rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d’Italia e BCE. 

    Più in dettaglio la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo n 58/2026 relativamente ai controlli prevede un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi. 

    Occorre dire che la riforma ha ottenuto il benestare di Banca d'Italia che all'ANSA tramite il capo dipartimento vigilanzia bancaria e finanziaria Siani in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali ha dchiarato "un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia".   

    sottolinenando il livello "molto basso" di capitalizzazione di Borsa delle società italiane negoziate rispetto al Pil.  

    Allegati:
  • Identità digitale

    Piattaforma gestione deleghe: per delegare una persona di fiducia

    Pubblicato in GU n 94 del 23 aprile il Decreto 23 febbraio con Disciplina delle modalita'  di funzionamento  della  Piattaforma  di gestione deleghe.

    Il decreto disciplina le  modalità di  funzionamento della  piattaforma di gestione delle deleghe che non possono avere durata superiore ad due anni.

    Il decreto prevede che il delegante, al momento del conferimento, definisce il  periodo di validità della delega  che,  in  ogni  caso,  non  puo'  essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata. 

    Attenzione al fatto che il delegante può in ogni  momento revocare la delega tramite le funzionalità rese disponibili dal portale o  recandosi  presso il  proprio comune di residenza.

    Piattaforma gestione deleghe: chi può delegare e come

    In particolare, il cittadino iscritto  nell'ANPR può delegare l'accesso  ai servizi  in rete  erogati dalle   pubbliche  amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili dal portale.
    Le funzionalità consentono:

    1. al delegante, previo accesso al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore  di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni,  previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato;
    2. al delegato, previo accesso  al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta  dal delegante  tramite  documento  informatico  sottoscritto  con   firma digitale o altro tipo di firma  elettronica  qualificata  o  avanzata realizzata  ai  sensi  dell'art.  16  del   decreto   del   Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal  notaio  o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare  la  firma  ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso,  la  delega  e' registrata nella piattaforma al momento della verifica  dei  documenti  e  della validita' delle sottoscrizioni;
    3. al genitore esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e  al tutore del minore, previo  accesso  al portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega  al  fine  di accedere ai servizi per conto del minore  a seguito  della  verifica delle relative informazioni rese disponibili  dall'ANPR  e  all'esito positivo della verifica  delle  informazioni  rese  disponibili  dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che  prevedono  la  perdita  della  responsabilita'  genitoriale,  la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo  esercizio.  In  tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma all'esito  positivo della verifica svolta dalla  piattaforma  mediante  i  servizi  della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte  del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  la  propria qualita';
      al tutore, al curatore dell'inabilitato  e  all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite  l'identita'  digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere  ai servizi   per   conto   dell'interdetto,   dell'inabilitato   o   del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma  mediante i servizi della PDND;
      al  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale,  al tutore,  al  curatore  dell'inabilitato   e   all'amministratore   di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita'  digitale  di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD  con  livello  di  sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad  operare  per  conto del minore,  dell'interdetto,  dell'inabilitato  o  del  beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto,  che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime  modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma  al  momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo  della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi  della  PDND  in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante.

    La presentazione della delega può avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilità con  i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente.                                                    

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Prodotti IGP non agri: recepite le regole UE

    Nella GU n 93/2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n 51 del 2 aprile con il recepimento delle regole UE sulla protzione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

    Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 7 maggio, vediamo una sintesi del suo contenuto.

    IGP non-agri: in GU le regole UE

    Come anche specificato dal MIMIT nella pagina preposta del proprio sito, il decreto individua l'autorità competente per la fase nazionale di registrazione nel Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM).

    Si da importante alle disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano:

    • la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti tramite il portale telematico dell'UIBM l’esame di ricevibilità e merito 
    • la fase di opposizione nazionale 
    • e la fase di decisione con il successivo inoltro delle domande all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE. 

    Viene anche precisato che nella fase istruttoria dell’esame nazionale è riservato un ruolo alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

    Inoltre il provvedimento interviente sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT – DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette (art. 20).

    Il MIMIT si avvale della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell’uso di nomi registrati e alla quale possono essere delegati compiti ispettivi.

    Il testo introduce infine un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali agli articoli 21 e 22, con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni.

    Il decreto entra in vigore il prossimo 7 maggio, consulta qui il testo del provvedimento.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER

    L'Ader ha recentemente reso disponibile un utilissimo servizio di "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali emerse nelle ultimen ore riguardanti le rottamazioni.

    Il Dl Fiscale in fase di conversione, secondo le anticipazioni alla stampa, potrebbe contenere degli emendamenti proprio sulle due definizioni agevolate, a tema di decaduti e giorni di tolleranza per i pagamenti.

    Nell'attesa di visionare i testi emendativi  vediamo nel dettaglio il nuovo servizio onlina della Riscossione.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies in partenza.

    Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

  • Dichiarazione 730

    730/2026: bonus per i neo assunti

    Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni. 

    Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati

    In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

    In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
    Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
    L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
    manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
    Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
    euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
    Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
    In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
    Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.

    Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026: invio entro il 30 aprile

    Entro il 30 aprile è necessario inviare la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.

    A tale proposito le Entrate, con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio  hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Si tratta in particolare di: 

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Ai fini dell'invio sono necessari anche le specifiche tecniche pubblicate dalle Entrate, scarica qui il file.

    Modello IVA 2026: le principali novità

    Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio Reca le seguenti novità:

    QUADRO VA Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VE Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
    QUADRO VJ Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
    QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
    QUADRO VS Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VW Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.

    Modello IVA 2026: modalità di invio

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
    Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Dichiarazione IVA 2026: i soggetti obbligati

    Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i titolari di partita Iva in regime ordinario che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. 

    Sono invece esonerati: 

    • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Attenzione al fatto che l' esonero non si applica però se il contribuente:
      • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
      • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
      • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
    • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
    • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
    • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
    • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
    • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
    • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderire

    La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

    I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

    Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. 

    La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.

    Rottamazione quinquies: ambito di applicazione

    La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

    • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
    • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

    Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

    La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

    La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

    • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 
    • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
    • o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
    • possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

    Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda

    I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.

    Accedi qui per la domanda.

    Ci sono due modi per presentare la domanda:

    1. compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
    2. compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

    Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta

    È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. 

    Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

    E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

    • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

    Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

    Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici

    La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). 

    Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

    Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza

    Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Se hai presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
  • Riforme del Governo Meloni

    Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6

    Il consiglio dei ministri del 22 aprile ha approvato tra gli altri il DFP documento di finanza pubblica per l'anno 2026.

    Vediamo il dettaglio dei numeri dello Stato secondo il comunicato stampa dell'esecutivo, diffuso dopo la conferenza stampa.

    Documento di finanza pubblica 2026: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026.

    Il documento è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente, il Governo adotta un approccio realistico e responsabile delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al prodotto interno lordo (PIL) reale indicano per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). 

    Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.

    Il quadro di finanza pubblica è basato sulle stime di consuntivo pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) lo scorso 3 aprile. 

    I dati di consuntivo per il 2025 mostrano un deficit al 3,1 per cento, un valore lievemente superiore alle stime dello scorso ottobre (3 per cento) contenute nel DPFP.

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il percorso in discesa del deficit, sebbene su valori leggermente più elevati di quelli inclusi nelle previsioni del DPFP 2025. 

    In particolare, per quest’anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. 

    Successivamente, il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029.

    Le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta pari all’1,9 per cento. 

    Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell’indicatore si porterà nel 2026 all’1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all’1,7 nel 2028.

    Il rapporto debito/PIL, a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l’incremento atteso nell’anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell’impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).

  • Dichiarazione Irap

    IRAP enti locali: specifiche tecniche per l’invio 2026

    Con il Provvedimento n 124854 del 23 aprile le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2026. 

    Ciò a completamento di quanto previsto all'atto della pubblicazione del Modello e istruzioni IRAP 2026 con il precedente Provvedimento n 71997 del 27 febbraio.

    In particolare le specifiche tecniche dell'allegato A al provvedimento in oggetto sono necessarie alle Entrate che trasmettono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

    IRAP enti locali: le specifiche tecniche per l’invio

    Attenzione al fatto che le modalità operative della trasmissione sono disciplinate dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. 

    Esse sono definite in formato Xml e stabiliscono in modo puntuale:

    • la struttura dei file, 
    • i contenuti informativi 
    • le regole di colloquio tra i sistemi dell’Agenzia delle entrate e quelli delle regioni e delle province autonome. 

    In questo modo si garantisce coerenza, completezza e corretta interpretazione dei dati trasmessi.

    Eventuali correzioni o aggiornamenti alle specifiche tecniche non richiederanno l’adozione di un nuovo atto formale. 

    L’approvazione delle specifiche tecniche dà attuazione a quanto già previsto dal provvedimento dello scorso 27 febbraio, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2026” e le relative istruzioni.

    E' allora che è stato stabilito che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle regioni e alle province autonome sarebbero state definite con un successivo atto dell’Agenzia delle entrate. 

         

    Allegati:
  • Base imponibile

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.

    In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore

    La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

    Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.

    A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).

    Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

    La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973,  e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. 

    Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:

    • il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; 
    • qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

    I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

    Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.

    Allegati: