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Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani. I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.
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Sviluppo competenze PMI: domande di contributo dal 10 settembre
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA.
Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Il decreto in oggetto reca le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: presenta domanda entro il 23 giugno
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
Allegati: -
Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto
Si è tenuto il 27 luglio il CdM il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto-legge (pubblicato in GU n 172/2026) che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.
In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, il decreto riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026.
Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.
Relativamente all'ILVA, per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
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Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa
Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande, per prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare.
Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.
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Cessione del lastrico solare: regime IVA ed esenzione secondo il Notariato
La vendita di un lastrico solare accatastato nella categoria F5 deve essere trattata, ai fini IVA, come una cessione di fabbricato diverso da quelli strumentali.
È la conclusione dello Studio n. 36-2026/T del Consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 aprile 2026 e dedicato al trattamento fiscale degli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo F.
Lo Studio esamina aree urbane, fabbricati collabenti, immobili in costruzione o in corso di definizione e lastrici solari.
Per la cessione autonoma del lastrico solare troverebbe quindi applicazione l’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del DPR 633/1972: l’operazione è normalmente esente dall’IVA, salvo i casi nei quali la stessa disposizione prevede l’imponibilità.
Adempimenti IVA: il lastrico solare è un bene autonomo
Il primo problema affrontato riguarda la natura del lastrico.
Pur rappresentando normalmente la copertura di un edificio o di un’area sottostante, il bene è identificato autonomamente in Catasto nella categoria F5.
Secondo il Notariato, questa classificazione consente di ricondurlo alla nozione di fabbricato e, di conseguenza, alla disciplina IVA prevista per le cessioni immobiliari.
Non convince, invece, la soluzione che farebbe dipendere automaticamente il trattamento fiscale del lastrico dalla natura dell’edificio sottostante.
Una simile interpretazione non terrebbe conto, tra l’altro, dei lastrici che coprono aree scoperte e non singole unità immobiliari.
La tesi valorizzata dallo Studio è quindi quella dell’autonomia catastale e fiscale del bene: il lastrico deve essere esaminato per le caratteristiche che presenta al momento della vendita, senza attribuire rilevanza decisiva all’utilizzo futuro programmato dall’acquirente.
Perché il lastrico non è considerato strumentale
Una volta qualificato il lastrico come fabbricato, occorre stabilire se rientri tra gli immobili strumentali disciplinati dal n. 8-ter dell’articolo 10 oppure tra i fabbricati diversi da quelli strumentali, regolati dal n. 8-bis.
Il Notariato propende per la seconda soluzione. La categoria catastale F5 non rientra, infatti, tra quelle ordinariamente utilizzate per identificare i fabbricati strumentali per natura.
Lo Studio richiama a sostegno la sentenza della Corte di Cassazione n. 15192/2021, secondo la quale la strumentalità deve essere individuata sulla base di criteri oggettivi e della classificazione catastale.
Non assume quindi rilevanza l’intenzione dell’acquirente di utilizzare successivamente il lastrico, per esempio, nell’ambito di un’attività economica.
Da questa impostazione discende l’applicazione del regime previsto per i fabbricati diversi da quelli strumentali, con esenzione IVA come regola generale.
L’esenzione non opera in ogni situazione.
In base all’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, la cessione può risultare imponibile quando viene effettuata dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero:
- entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dei lavori;
- dopo cinque anni, quando il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità nell’atto.
Nel secondo caso, se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, l’IVA può essere assolta dall’acquirente attraverso il reverse charge.
Il regime deve quindi essere verificato considerando il soggetto che vende, la data di ultimazione dei lavori e l’eventuale opzione espressa nel contratto.
La conclusione relativa all’autonomia del bene deve essere distinta dal caso in cui il lastrico venga trasferito espressamente come pertinenza di un altro immobile.
Nell’abstract dello Studio, il Notariato precisa che la cessione di un lastrico pertinenziale rientra:
- nel n. 8-bis, se il bene è ceduto come pertinenza di un’abitazione;
- nel n. 8-ter, se costituisce pertinenza di un fabbricato strumentale.
In questo caso assume quindi rilevanza il collegamento con il bene principale trasferito.
Fabbricati collabenti F2: contrasto tra Notariato ed Entrate
Lo Studio affronta anche la vendita dei fabbricati collabenti, ossia gli immobili classificati nella categoria catastale F2 perché ridotti in condizioni tali da non produrre ordinariamente reddito.
Anche per questi beni il Notariato ritiene applicabile il n. 8-bis dell’articolo 10. La cessione sarebbe pertanto di regola esente, non essendo sufficiente la classificazione F2 a giustificare un’imponibilità generalizzata.
Il documento ufficiale avverte espressamente che alcune conclusioni non sono pienamente condivise dall’Amministrazione finanziaria.
La posizione è diversa da quella assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 554/2022. Secondo l’Amministrazione, un fabbricato classificato F2 al momento della cessione non rientrerebbe nelle categorie ordinarie alle quali si applicano le esenzioni dei numeri 8-bis e 8-ter; la vendita sarebbe quindi soggetta a IVA. La stessa impostazione è stata successivamente richiamata nella risposta n. 405/2023.
Latrico solare e IVA: cosa cambia per chi vende
Lo Studio offre un importante orientamento interpretativo, ma non elimina il contrasto con l’Agenzia delle Entrate, soprattutto per i fabbricati collabenti F2.
Prima della stipula sarà pertanto necessario verificare:
- la categoria catastale del bene;
- la sua eventuale natura pertinenziale;
- la qualifica del venditore;
- la data di ultimazione dei lavori;
- l’eventuale opzione per l’imponibilità;
- gli effetti sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Per i lastrici solari ceduti autonomamente, la linea indicata dal Notariato è comunque chiara: la categoria F5 identifica un bene autonomo, diverso dai fabbricati strumentali, la cui vendita rientra normalmente nel regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, n. 8-bis.
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Contributo benzinai fino a 60.000 euro per colonnine e biocarburanti
Un contributo fino a 60.000 euro per trasformare i tradizionali distributori di carburante in stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in impianti destinati ai biocarburanti.
La misura è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026.
Il provvedimento avvia una più ampia riforma della rete italiana di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e con bassi volumi di vendita.
Il beneficio potrà coprire al massimo il 50% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ogni impianto interessato.
Distributori di carburante, contributo fino a 60.000 euro per la riconversione
Il Ddl Concorrenza istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green.
Il Fondo riconoscerà ai titolari degli impianti un contributo pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 60.000 euro, per la riconversione dei punti vendita in:
- stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- impianti di distribuzione di biocarburanti.
Per ottenere il contributo massimo sarà quindi necessario sostenere almeno 120.000 euro di spese ammissibili.
Le risorse previste ammontano a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro.
I fondi proverranno dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.
È previsto anche un indennizzo, non superiore a 20.000 euro, per il gestore il cui rapporto contrattuale non prosegua dopo la trasformazione dell’impianto.
Le due agevolazioni hanno destinatari e finalità differenti:
- il contributo fino a 60.000 euro sostiene l’investimento del titolare;
- l’indennizzo fino a 20.000 euro tutela il gestore che non continua l’attività nell’impianto riconvertito.
Le condizioni per accedere alle somme dovranno essere precisate dopo l’approvazione definitiva della legge.
Nuovi distributori: carburante alternativo obbligatorio dal 2028
Un’altra novità riguarda l’apertura di nuovi impianti.
Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per punti vendita che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili.
La nuova stazione dovrà quindi offrire, accanto o in alternativa ai carburanti tradizionali, una soluzione come la ricarica elettrica, il biometano, i biocarburanti, l’idrogeno o altri carburanti alternativi.
Cambia anche la procedura per l’installazione e l’esercizio degli impianti.
L’attuale meccanismo del silenzio-assenso sarà sostituito da un’autorizzazione rilasciata espressamente dal Comune. Il richiedente dovrà dimostrare:
- adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica;
- regolarità contributiva;
- applicazione dei contratti collettivi del settore;
- superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia.
Il provvedimento disciplina inoltre il trasferimento a terzi della titolarità degli impianti.
Contratti di gestione di almeno quattro anni
Il Ddl Concorrenza definisce le condizioni minime del contratto con cui il titolare affida a un soggetto terzo i servizi di rifornimento.
La durata non potrà essere inferiore a quattro anni e il contratto dovrà disciplinare termini di preavviso e penali in caso di recesso anticipato. In mancanza di un accordo tra le parti potrà intervenire un terzo arbitratore.
L’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle ammesse potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ogni punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro.
Dismissione degli impianti semplificata fino al 2028
Il termine di applicazione della procedura semplificata per la dismissione degli impianti definitivamente chiusi viene spostato al 31 dicembre 2028.
La chiusura dovrà comunque assicurare la messa in sicurezza del sito, con la rimozione delle strutture fuori terra non più utilizzabili, lo svuotamento dei serbatoi e l’inertizzazione dei serbatoi interrati e delle relative condotte.
Informazioni obbligatorie sui carburanti green
I titolari dei punti vendita dovranno informare i consumatori sulla disponibilità di carburanti alternativi, come:
- biocarburanti in purezza;
- biometano per autotrazione;
- idrogeno;
- e-fuel;
- ricarica elettrica.
L’obiettivo è rendere più trasparente l’offerta disponibile presso ogni distributore e favorire l’utilizzo delle tecnologie a minore impatto ambientale.
DDL Concorrenza: sintesi delle misure
Il provvedimento approvata dal Governo interviene anche in altri settori. Per le emittenti televisive locali modifica i criteri di accesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Il Governo riceve inoltre una delega per riformare la RC auto, con l’obiettivo di collegare maggiormente il premio al rischio effettivo, migliorare il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e ai veicoli privi di assicurazione.
Cambiano infine i requisiti per gli agenti di affari in mediazione: tra i possibili titoli di accesso sarà prevista anche una laurea individuata con decreto ministeriale, accompagnata dal superamento di un esame e dall’obbligo di formazione professionale continua.
Per conoscere la data di partenza degli incentivi alla riconversione dei distributori sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare e i successivi provvedimenti attuativi.
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Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
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Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web
Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.
Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.
Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027
Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:
- il pacchetto Intr@web versione 27000
- “Intra Online”.
Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.
Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.
La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.
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Antiriciclaggio: cosa cambia per i Notai dal 23 luglio
Il Decreto Legislativo n 122/2026 in vigore dal 23 luglio dopo la pubblicazione in GU n 156 dell'8 luglio prevede una novità per i Notai e l'antiriciclaggio.
In particolare, il decreto come annunciato dagli stessi notai, prevede l'istituzione dell’Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo delineato dalla Direttiva Ue 2024/1640.
Il decreto legislativo n. 122/2026 va a riformare l’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 231/2007.
Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio: regole 2026
L’Organismo, autonomo e indipendente, di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio istituito presso il CNN è destinato a raccogliere e analizzare i dati relativi all’attività notarile ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e sarà integrato con il Sistema di conservazione del Notariato.
Come specificato dagli stessi notai, la riforma dell’articolo 34-bis rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il rafforzamento del sistema italiano di lotta al riciclaggio riconoscendo, sul piano normativo, il ruolo del Notariato quale presidio qualificato di legalità e valorizzando un modello fondato sull’analisi dei dati, sulla qualità delle informazioni, sulla collaborazione istituzionale e sull’adozione di procedure sempre più oggettive, omogenee e verificabili.
L’istituzione dell’Organismo di gestione accentrata delle segnalazioni antiriciclaggio si inserisce in un percorso che vede il Notariato impegnato da tempo nella costruzione di un modello avanzato di prevenzione antiriciclaggio.L’istituzione del nuovo rganismo consentirà ai Notai di coniugare l’efficacia della prevenzione con un quadro procedurale più chiaro, proporzionato, oggettivo e documentabile supportando in modo più efficiente l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Attenzione al fatto che il Dlgs n 122/2026 prevede altresì che l'operatività dell'organismo sia subordinata all’emanazione di un primo decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero di Giustizia, e sarà regolamentata dal Consiglio Nazionale del Notariato d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e assicurerà elevati standard di sicurezza, interoperabilità e accesso.Organismo di gestione dati antiriciclaggio: il ruolo dei notai
L’organismo istituito presso il Notariato opererà con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato.
L’attività sarà svolta anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato.
I notai saranno tenuti a inserire nella banca dati:
- copie autentiche, dati e informazioni derivanti o relativi agli atti ricevuti o autenticati, secondo contenuto, termini e modalità da definre con il prossimo decreto attuativo;
- dati e informazioni conservati utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- dati raccolti per le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da ciascun notaio nell’esercizio dell’attività professionale.
Compito dell’organismo è appunto quello di analizzare i dati ricevuti e svolgere analisi per individuare la significatività e la rilevanza delle singole operazioni.
In attesa delle istruzuioni attuative si rimanda al Dlgs n 122/2026.