• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI

    Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggiovi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo’ con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Mini contratti di sviluppo: che cos’è?

    Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:

    • tra 5 e 20 milioni di euro, 
    • realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
    • legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.

    La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).

    Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.

    Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.

    Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione

    Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonche' per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

    • a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
      • 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
      • 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
      • 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
    • b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

    I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
    regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilita' al finanziamento di cui al regolamento (UE)
    2021/1060. 

    Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonche' rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).

    L'importo di 300 milioni di euro puo' essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonche' degli effettivi fabbisogni riscontrati. 

    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

  • Business Plan e strategia di pianificazione PMI

    Autorizzazione Unica ZES: modello di business plan da allegare

    In data 2 maggio sul sito della Struttura di missione della ZES Unica del mezzogiorno viene pubblicato un fac simile di business plan per le imprese che presentano richiesta di autorizzazione unica.

    Viene evidenziato che in relazione ai progetti di investimento, assoggettati ad Autorizzazione unica, la relativa istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti nonché le relative ricadute occupazionali. 

    Viene anche precisato che non esiste un modello predefinito di business plan: lo stesso potrà essere redatto secondo le specificità del singolo progetto. 

    Si propone un modello che ne riepiloga il contenuto minimo.

    Autorizzazione Unica ZES: per quali investimenti è possibile

    Ricordiamo che la Struttura di missione ZES ha fornito a tutti i Comuni compresi nella ZES Unica delle indicazioni operative sulle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica.

    Nelle more dell’approvazione del Piano strategico della ZES unica, utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato:

    • 1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con i rispettivi Piani di sviluppo strategici già adottati;
    • 2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
      • realizzazione di nuovo stabilimento;
      • ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
      • riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

    L’istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.

    Viene chiarito, inoltre, che non sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:

    •  soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
    •  relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
    •  riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
    •  relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
    •  relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.

    Infine nelle FAQ pubblicate sul sito di Missione della Zes Unica viene chiarito che il settore del commercio è escluso dal meccanismo della autorizzazione unica.

    L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, nel definire i progetti suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, di competenza della Struttura di missione ZES, sottrae quelli in materia di commercio, che continuano ad essere disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    L’esclusione vale per tutte le aree ricomprese nell’ambito della ZES Unica, senza alcuna eccezione.
    Resta ferma, invece, per gli operatori del settore, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, ove ne sussistano i presupposti.

  • Rimborso Iva

    IVA Deposito Carburanti: come recuperare le eccedenze versate

    Nell' interpello n 100 del 3 maggio le entrate replicano ad un società ALFA, che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti.

    In particolare, acquista gasolio per autotrazione, che viene immesso in un deposito fiscale. 

    Durante l'atto dell'acquisto di questo gasolio, non viene addebitata l'IVA (ex art 1 Legge n 205/2017), che viene poi versata cumulativamente in base ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito per la vendita ai suoi clienti, ossia, il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”. 

    Solo dopo aver pagato l’imposta la società estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva. 

    Essa ha posto due domande riguardo alla gestione dell'IVA per i prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale:

    • come recuperare l'IVA che è stata versata anticipatamente utilizzando il codice tributo 6044.
    • come comportarsi nel caso in cui, alla fine dell'anno, l'IVA versata con il codice 6044 sia superiore a quella effettivamente dovuta per l'estrazione dei prodotti dal deposito.

    Recupero IVA in eccesso nella vendita di carburante di un deposito

    L'Agenzia delle Entrate risponde alla domanda chiarendo come gestire il recupero dell'IVA e l'eventuale eccedenza pagata alla fine dell'anno, ribadendo l'importanza di un adeguato tracciamento e documentazione per la corretta gestione dell'IVA nelle operazioni che coinvolgono depositi fiscali e la necessità di seguire le procedure specifiche per eventuali richieste di rimborso. 

    Viene chiarito che la pratica di emettere autofatture al momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, messa in atto dall'istate, è corretta per detrarre l'IVA versata. 

    Queste autofatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, e il credito IVA sorto dal versamento anticipato deve essere gestito contabilmente.

    Viene specificato che il credito d'imposta risultante da un versamento cumulativo, quando l'IVA versata è superiore a quella dovuta sui prodotti effettivamente estratti, non può essere immediatamente recuperato tramite dichiarazione annuale come proposto dall'istante. 

    Invece, il credito dovrebbe essere utilizzato per le immissioni in consumo o estrazioni nei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dello stesso.

    Solo se si dimostra che non ci sono ulteriori prodotti da estrarre e che i rapporti con il gestore del deposito sono conclusi, si potrebbe avanzare una richiesta di rimborso per l'IVA versata in eccedenza, secondo le procedure legali stabilite.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Revisione Codice Crisi di impresa: ok dei Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 6 maggio 2024, il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si è espresso sul correttivo al Codice della crisi di impresa la cui bozza è circolata in questi giorni.

    In particolare, viene commentato che “lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi circolato in questi giorni con cui si intende chiarire e migliorare il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.

    L’auspicio è che, ora, il testo rifolrmulato, possa essere rapidamente approvato dal Governo.

    Revisione Codice Crisi di impresa: alcune delle novità

    De Nuccio, componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, sottolinea come “alcune delle novità contenute nello schema di correttivo sono state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi costantemente con il Ministro Carlo Nordio e con il Viceministro Francesco Paolo Sisto”.

    Secondo de Nuccio sono apprezzabili le proposte di modifica:

    • all’art. 25-octeis in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. La nuova formulazione del'articolo prevede che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato. della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.
    • all’art. 356 del Codice in cui l’albo dei Gestori diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocini. Secondo la nuova formulazione del'articolo è istituito presso il Ministero della giustizia un  elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all’aggiornamento di cui al primo periodo, un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti.

  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi

    Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali  non  sussiste  il  diritto  al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

    Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000, n.  212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  che  non sono preceduti  dal  contraddittorio  informato ed effettivo.

    Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

    Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

    Con l'art 2 del Decreto in oggetto si  considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria  riguardante  esclusivamente  violazioni  rilevate dall'incrocio  di  elementi   contenuti in  banche dati  nella disponibilità della stessa amministrazione.

    Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

    • a) i ruoli e le cartelle di  pagamento,  gli  atti  di  cui  agli articoli 50, comma 2, 77  e  86  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ogni  altro  atto  emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai  fini  del recupero  delle somme ad essa affidate;
    • b) gli accertamenti parziali di  cui  agli  articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui  all'art.  38-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
    • c) gli atti di  intimazione  autonomi  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti  di  intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
    • d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente  o  tardivo versamento  dei  seguenti  tributi  e  irrogazione  delle relative sanzioni:
      • tasse  automobilistiche  erariali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
      • addizionale erariale  della  tassa  automobilistica  di  cui all'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
      • tasse  sulle  concessioni  governative  per  l'impiego   di apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
      • imposta parametrata al  numero  di  grammi  di  biossido  di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1,  commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva  alle  intestazioni  catastali,
    •  f) gli avvisi di liquidazione per  decadenza  delle  agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
    • g) gli avvisi di  liquidazione  per  recupero  delle  imposte  di registro, ipotecarie e catastali a  seguito  di  rettifica,
    • h) gli avvisi di pagamento per omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta  sulla  base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche'  dei documenti  di  accompagnamento della  circolazione,  presentati  dai soggetti obbligati  ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  e  delle  relative  norme  di applicazione;
    • i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di  crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo  versamento  di somme e di diritti dovuti  alle  prescritte  scadenze  ai  sensi  del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.                 

    Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

    Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.

    Si  considera  di pronta liquidazione ogni  atto  emesso dall'amministrazione  finanziaria  a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli  elementi direttamente   desumibili   dalle   dichiarazioni   presentate    dai contribuenti e dai dati in possesso  della  stessa  amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo  di  contraddittorio,  di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  i  seguenti atti:

    • a) le comunicazioni degli esiti del  controllo  di  cui  all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    • b) le  comunicazioni  degli  esiti  dei  controlli  di  cui  agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • c)  gli  avvisi  di   liquidazione   dell'imposta,   nonche'   di irrogazione delle sanzioni, per i casi  di  omesso,  insufficiente  o tardivo versamento, omessa  o  tardiva  registrazione  degli  atti  e tardiva presentazione  delle  relative  dichiarazioni,  dei  seguenti tributi:
      • 1) imposta di registro di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      • 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      • 3) imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
      • 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla  legge  29 ottobre 1961, n. 1216;
      • 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di  cui  all'art.  20, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601;
      • 6) imposta di bollo di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
      •  7)  tributi  speciali  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
    • d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle  sanzioni  per  i  casi  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento di cui all'art.  248  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Allegati:
  • La casa

    Condono Edilizio 2024: norme entro maggio

    Atteso in consiglio dei ministri entro il mese di maggio il provvedimento per regolarizzare e sanare tutte le piccole irregolarità interne che ci sono dentro alle mura domestiche.

    E' quanto ha evidenziato il Ministro Matteo Salvini durante un convegno tenutosi a Roma lo scorso 30 aprile.

    Secondo uno studio del CNI Consiglio Nazionali degli ingegneri quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano possiede piccole difformità edilizie interne che si vuol consentire di superare con le norme in arrivo.

    Durante il tavolo tecnico tenutosi in aprile presso il MIT e intitolato “Piano Casa e semplificazione delle norme per l’edilizia”

    hanno appunto partecipato anche gli Ingegneri condividendo il loro punto di vista.

    Nel corso dell’incontro è stato dato rilievo alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.
    La questione riguarda la sanabilità di lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano già dalla origine, piccole variazioni dimensionali o che in epoca successiva sono stato oggetto di interventi che, senza sostanzialmente intaccare la volumetria assentita, hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche (spostamento di bucature, chiusure di balconi o verande, etc.) senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza.

    Al termine del confronto tra le parti e il Governo, è stato diffuso un comunicato del Mit datato 4 aprile che annunciava appunto un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti  del settore edilizio, già noto come Piano casa 2024.

    Vediamo cosa si vorrebbe approvore.

    Sanatoria immobili 2024: in arrivo il piano casa del MIT

    Il piano casa 2024 del  MIT prevede una sanatoria in arrivo per le seguenti irregolarità immobiliari:

    • difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;
    • difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche; 
    • difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conforme” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo. E ancora per permettere i cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee.

    Queste linee di indirizzo della bozza normativa che il MIT ha presentato nel corso della riunione sul piano casa, tenutasi alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore.

    Scopo del Piano Casa 2024 è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa. 

    Scopo ulteriore della misura sarebbe quello di deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali, 

    Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.

    Attenzione al fatto che il testo non è ancora disponibile, si resta pertanto in attesa della bozza per ulteriori approfondimenti.

  • Mettersi in proprio

    Resto al sud 2.0: regole in vigore da oggi 8 maggio

    Viene publicato in GU n 107 del 7 maggio il DL Coesione il cui art 18 prevede una misura agevolativa per imprese e professionisti del sud, chiamata Resto al Sud 2.0, vediamo di cosa si tratta.

    Resto al sud 2.0: agevolazioni per imprese e professionisti

    L'art 18 del DL Coesione, in vigore dal gorno 8 maggio prevede che per  promuovere  la  costituzione di  nuove attivita' localizzate nei  territori  del sud (di  cui  al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) è istituita  una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
    Sono ammesse al finanziamento le  iniziative  economiche finalizzate  all'avvio  di   attività  di lavoro autonomo, imprenditoriali e  libero-professionali,  in  forma  individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. 

    Le attivita' di cui al  primo  periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per  la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale,  ovvero in   forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in  accomandita semplice, società a  responsabilità limitata,  nonché società cooperativa o società tra  professionisti.  

    Alle  imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del  controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui  al comma 3.

    Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore  ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • a) condizione di marginalita', di  vulnerabilita'  sociale  e  di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne  e lavoro 2021 – 2027
    • b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
    • c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.

    Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

    • a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento  alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di  concerto  con  le  regioni,  in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
    • b) tutoraggio, finalizzato all'incremento  delle  competenze,  al fine di supportare i destinatari di cui al  comma  3  nelle  fasi  di realizzazione della nuova iniziativa;
    • c) interventi di  sostegno  all'investimento,  consistenti  nella concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

    Le iniziative di cui al comma 4 sono  oggetto di  attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli  delle  Camere  di  Commercio  Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura  sisma  Abruzzo  2009  e  la  struttura   del   Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri  e le modalita' di finanziamento delle iniziative  di cui  al  comma  4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonche' con i  contenuti  e  gli  obiettivi  specifici  del  Programma  nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

    Resto al sud 2.0: gli incentivi

    Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c)  sono  fruibili,  in conformità con le disposizioni al regolamento (UE)  2023/2831  sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel  riconoscimento di:

    • a) un voucher di avvio in  regime  de  minimis,  non  soggetto  a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni,  strumenti  e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attivita' aventi sede  legale nelle  aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici  del  2009  e  del 2016.  Nel  caso  di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e  digitali  o  di beni  diretti  ad  assicurare  la sostenibilita'  ambientale  o   il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    • b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attivita'  di  cui  al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi  sismici  del 2009 e del 2016;
    • c) un aiuto in regime de minimis per  programmi  di  spesa  oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente  in  un contributo  a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, aventi sede legale  nelle  aree del  Mezzogiorno  e  nei territori delle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi sismici del 2009 e del 2016.

    Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite  di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025. 

  • La casa

    Bonus casa under 36: le novità 2024

    L'agenzia delle entrate ha aggiornato al mese di marzo 2024 la Guida Acquisto casa con tutte le novità più recenti.

    In particolare, tra gli aggiornamenti vi è quello relativo alla "propoga" prevista dal Decreto n 215 del 30.12  Decreto Milleproroghe,  convertito in Legge n 18 del 23 febbraio e pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio per il Bonus casa under 36.

    Ricordiamo che su tale bonus nulla si era previsto con la Legge di Bilancio 2024 e pertanto si è provveduto con il Milleproroghe, vediamo le condizioni per beneficiare del bonus casa in oggetto anche per il 2024.

    Prima casa under 36: confermata per i preliminari firmati entro il 31.12

    Le agevolazioni prima casa per gli under 36 ( per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023) prevedono che:

    • per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale,
    • per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore,
    • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva né l'imposta di bollo.

    Per approfondimenti sui bonus casa under 36 leggi anche: Bonus acquisto prima casa under 36: proroga al 31 dicembre 2023.

    Con il Milleproroghe convertito in legge n 18/2024 si vuole prevedere che, per "dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione" da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, le agevolazioni su indicate si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione.

    Attenzione però al fatto che, la stipula del definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre del 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.

    Si prevede inoltre una salvaguardia per chi abbia già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe disponendo che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, "secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate".

    Tali soggetti avranno diritto a un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso da usare nell’anno 2025:

    • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
    • in compensazione in F24 (mentre in nessun caso il credito può essere rimborsato).

  • Riforma fiscale

    Invii comunicazioni dal Fisco: quando vengono sospesi

    Con la Circolare n 9/2024  l’Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente chiarito alcune delle novità introdotte dal 2024 dalla Riforma Fiscale in atto.

    In particolare, viene evidenziato quali saranno la sospensione estiva e quella natalizia di invii di comunicazioni da parte del Fisco.

    Con il comunicato stampa che ha annunciato l'uscita del documento di prassi le Entrate sinteticamente evidenziano che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

    • dal 1° agosto al 31 agosto,
    • dal 1° dicembre al 31 dicembre.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Invii comunicazioni dal Fisco: sospensione estiva e natalizia

    L’articolo 10, comma 1, del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate

    Si tratta, in particolare: 

    • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lettera a); 
    • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (lettera b);
    • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 (lettera c); 
    • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera d). 

    Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda: 

    • il periodo dal 1° al 31 agosto;
    • il periodo dal 1° al 31 dicembre.

    Per effetto della novità durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché  siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza

    • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; 
    • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
    • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. 

    Il successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme «le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». 

    In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme

    • dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972; 
    • dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973; 
    • derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004. 

    Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa. 

    La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo93, del decreto legge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

  • Bilancio

    Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: si paga una sostitutiva del 10%

    Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato in via preliminare lo scherma di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES, la cui bozza svela una norma sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta.

    Vediamo, in sintesi, cosa prevede la norma (art 15 della bozza di Dlgs)  in quesitone sull'affrancamento che, ora passa alle Commissioni competenti per eventuali modifiche o conferme.

    Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: novità in arrivo

    Con l'art. 15 rubricato Affrancamento straordinario delle riserve si riaprono, in via straordinaria, i termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

    Secondo la norma in bozza, l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d’imposta. 

    Pertanto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.   

    La norma, ancora provvisoria, consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento dilazionato senza interessi, e ciò potrebbe costituire un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta.

    Come chiarito dalla Agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, l’importo da assoggettare a imposta è quello netto della riserva come risultante dal bilancio.

    Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.