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730/2026, scadenza il 30 settembre: tutte le novità da controllare prima dell’invio
Il modello 730/2026 va trasmesso entro il 30 settembre: dalle nuove detrazioni per familiari e spese alla stretta per i redditi oltre 75mila euro, fino ai nuovi dati presenti nella precompilata. Ecco cosa è cambiato quest’anno e cosa verificare prima dell’invio
Si avvicina la scadenza del modello 730/2026. Per lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti che possono utilizzare la dichiarazione semplificata, il termine da segnare sul calendario è mercoledì 30 settembre 2026.
La stagione dichiarativa di quest’anno porta con sé numerose novità, legate soprattutto alle modifiche fiscali entrate in vigore dal periodo d’imposta 2025. Rispetto alle regole illustrate con l’approvazione del modello a febbraio e con l’aggiornamento delle istruzioni del 13 aprile, l’avvio della dichiarazione precompilata ha inoltre permesso di definire alcune ulteriori novità operative.
L’Agenzia delle Entrate conferma che il 730 precompilato è disponibile dal 30 aprile, mentre dal 14 maggio è possibile accettarlo, modificarlo e trasmetterlo. L’ultimo giorno per l’invio è il 30 settembre 2026.
730/2026: le principali novità su redditi e detrazioni
Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e recepisce le modifiche fiscali entrate in vigore proprio dallo scorso anno.
Tra le novità più importanti resta la conferma della struttura dell’IRPEF a tre scaglioni e la rimodulazione della detrazione per i redditi di lavoro dipendente: per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro la detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro.
Cambiano anche le regole per i familiari a carico. La detrazione per i figli è riconosciuta, in linea generale, per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, mentre continua a spettare oltre i 30 anni in presenza di disabilità secondo i requisiti previsti dalla normativa. Per gli altri familiari, invece, la detrazione viene circoscritta essenzialmente agli ascendenti conviventi.
Il modello recepisce inoltre le nuove misure per il lavoro dipendente: la somma che non concorre alla formazione del reddito per i titolari di redditi fino a 20.000 euro e l’ulteriore detrazione prevista per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.
Tra le altre novità già inserite nel modello figurano l’aumento a 5.000 euro del limite agevolabile, nelle condizioni previste dalla norma, per alcune somme distribuite ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili, le nuove regole fiscali per le mance nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione e l’esenzione, entro determinati limiti, delle somme corrisposte ad alcuni lavoratori assunti nel 2025 per canoni di locazione e spese relative all’abitazione.
Detrazioni sopra 75mila euro: il nuovo limite viene calcolato dalla precompilata
Una delle novità che può incidere maggiormente sul risultato della dichiarazione riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Dal periodo d’imposta 2025 è infatti previsto un limite complessivo alle spese che possono beneficiare delle detrazioni, determinato tenendo conto del reddito e della presenza di figli fiscalmente a carico.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nella dichiarazione precompilata, una volta inseriti gli oneri detraibili, è la procedura di liquidazione a calcolare automaticamente il limite complessivo di spesa detraibile, evitando al contribuente di dover effettuare manualmente il calcolo.
Si tratta quindi di uno dei punti da controllare con particolare attenzione prima dell’invio, soprattutto per chi sostiene importi elevati per spese sanitarie, immobili, istruzione o altri oneri agevolabili.
Scuola, casa e Superbonus: cosa cambia nelle detrazioni
Il 730/2026 porta novità anche sul fronte delle spese.
Per le spese scolastiche, dal 2025 il limite massimo sul quale calcolare la detrazione sale a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.
Cambiano inoltre le percentuali delle agevolazioni per gli interventi sugli immobili. Per le spese sostenute nel 2025 relative al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica e agli interventi antisismici, la detrazione ordinaria è pari al 36%. La percentuale sale al 50% quando ricorrono le condizioni previste per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.
Per le spese rientranti nel Superbonus sostenute nel 2025, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina, la percentuale è invece scesa al 65%.
Sale inoltre a 1.100 euro la detrazione forfetaria riconosciuta alle persone non vedenti per le spese di mantenimento dei cani guida.
Cripto-attività e rivalutazione di terreni e partecipazioni
Nel 730/2026 trovano spazio anche le modifiche relative alle cripto-attività.
Per il periodo d’imposta 2025 viene meno la precedente soglia di esenzione di 2.000 euro prevista per plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività. Il modello recepisce inoltre la possibilità, nei casi previsti dalla normativa, di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.
Diventa inoltre strutturale la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, con l’imposta sostitutiva prevista dal 2025 nella misura del 18%.
Le novità arrivate con la precompilata 2026
Rispetto alle informazioni disponibili al momento dell’approvazione del modello, l’apertura della dichiarazione precompilata ha consentito all’Agenzia delle Entrate di dettagliare altri elementi utili al contribuente.
Nella precompilata 2026 entrano infatti nuovi dati: il contributo riconosciuto per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, che non può essere cumulato con le agevolazioni fiscali indicate dall’Agenzia per la medesima spesa, e i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nell’ambito dei contratti diversi dal servizio di Scambio sul Posto.
Per i contribuenti IVA che utilizzano il regime di vantaggio o il regime forfetario, vengono inoltre messe a disposizione ulteriori informazioni relative ai contributi previdenziali per l’impresa artigiana o commerciale comunicati dall’INPS. L’Agenzia precisa comunque che i dati devono essere verificati dal contribuente e utilizzati correttamente nei quadri interessati della dichiarazione.
Cambia anche la gestione della dichiarazione presentata per una persona deceduta: dal 2026 il servizio web per la gestione delle autorizzazioni dell’erede è utilizzabile anche dalla persona di fiducia dell’erede, purché preventivamente abilitata secondo le modalità previste dall’Agenzia.
730/2026, aggiornati anche i controlli telematici
Dopo l’avvio della stagione dichiarativa è arrivato anche un aggiornamento tecnico.
L’11 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.1.0 del modulo di controllo delle dichiarazioni 730/2026.
L'intervento ha riguardato, in particolare, il controllo dell’addizionale regionale del Piemonte per i contribuenti con più di tre figli a carico in presenza di un figlio nato nel 2025 e il controllo del calcolo delle detrazioni in presenza del codice 99 nei righi da E8 a E10.
Non si tratta di una nuova riforma del modello, ma di un aggiornamento importante soprattutto per CAF, professionisti e intermediari che gestiscono la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La scadenza da ricordare è il 30 settembre 2026
A questo punto della campagna dichiarativa, la data centrale è quindi il 30 settembre 2026, ultimo giorno utile per presentare il modello 730.
Chi utilizza la precompilata può ancora accedere alla propria dichiarazione, controllare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, integrare o modificare le informazioni e procedere all’invio.
Dopo la presentazione restano comunque alcune possibilità di correzione. Il calendario ufficiale dell’Agenzia indica il 26 ottobre 2026 come ultimo giorno per presentare, tramite CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo quando la correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Entro il 2 novembre 2026 è invece possibile, nei casi previsti, ricorrere al modello Redditi correttivo o aggiuntivo.
Prima dell’invio conviene quindi verificare con attenzione non soltanto redditi e Certificazioni Uniche, ma anche familiari a carico, spese detraibili, interventi sugli immobili e tutti i nuovi dati caricati nella precompilata. Il 730/2026, infatti, è il primo modello che rende operative in dichiarazione molte delle modifiche fiscali entrate in vigore dal 2025.
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Rendita catastale immobili gruppo D: come si calcola e quando si può contestare
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, come quelli censiti nel gruppo catastale D, la rendita catastale deve essere determinata attraverso una stima diretta riferita alla singola unità immobiliare.
La valutazione può seguire criteri differenti, scelti in funzione delle caratteristiche concrete del bene, senza che esista una gerarchia rigida tra i diversi metodi.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24790, depositata il 26 agosto 2026, intervenuta su una controversia relativa alla rettifica della rendita catastale di alcuni immobili classificati in categoria D/8.
La pronuncia assume particolare rilievo anche sul piano del contenzioso: il contribuente che intende contestare la stima effettuata dall'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a proporre una valutazione alternativa, ma deve individuare uno specifico errore nel metodo estimativo utilizzato dall'Ufficio.
Cosa cambia per i proprietari di immobili speciali
L'Ordinanza n. 24790/2026 conferma quindi che, per gli immobili del gruppo D, non esiste un unico criterio obbligatorio per determinare la rendita catastale.
L'elemento decisivo è la corretta applicazione del metodo di stima rispetto alle caratteristiche concrete dell'immobile.
Per il contribuente che intenda contestare una rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate diventa quindi essenziale non limitarsi a indicare un valore alternativo, ma dimostrare tecnicamente perché il criterio adottato dall'Ufficio risulti errato o inadeguato nel caso concreto.
Immobili del gruppo D: la rendita catastale si determina con stima diretta
Il punto di partenza indicato dalla Cassazione è l’articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939, insieme agli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 1142/1949.
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale viene attribuita mediante stima diretta per ogni singola unità immobiliare, anche a seguito della proposta di rendita presentata dal contribuente attraverso la procedura DOCFA.
La stima può essere effettuata attraverso due procedimenti:
- procedimento diretto, basato sul reddito lordo ordinariamente ricavabile dall'immobile, dal quale devono essere sottratte le spese e le eventuali perdite;
- procedimento indiretto, fondato sul valore del capitale fondiario, determinato sulla base del valore di mercato dell'immobile oppure del relativo costo di ricostruzione.
Valore di mercato e costo di ricostruzione: nessuna gerarchia tra i metodi
Uno degli aspetti più significativi dell'Ordinanza n. 24790/2026 riguarda il rapporto tra i diversi criteri di valutazione.
Secondo la Suprema Corte, i metodi reddituale, di mercato e di costo sono alternativi e non sono collocati secondo un ordine gerarchico prestabilito.
La scelta deve quindi essere effettuata tenendo conto delle condizioni specifiche e delle caratteristiche dell'immobile da valutare.
Quando viene utilizzato il costo di ricostruzione, inoltre, la valutazione deve considerare il deprezzamento del bene connesso allo stato dell'immobile, all'obsolescenza e al suo ciclo di vita tecnico-funzionale.
Nel principio enunciato dalla Cassazione viene inoltre richiamata l'applicazione di un coefficiente di riduzione per i cespiti edificati anteriormente al biennio 1988-1989, salvo che venga accertato uno stato ottimale di manutenzione.
Il caso: contestata la rendita di immobili D/8
La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava sei avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativi a immobili classificati nella categoria catastale D/8 e destinati ad attività per il tempo libero.
I contribuenti avevano contestato la stima dell'Ufficio, ritenendo preferibile il criterio basato sul costo di costruzione rispetto a quello fondato sul valore di mercato.
I giudici di merito avevano però ritenuto corretta la valutazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, era stato considerato più adeguato il criterio del valore di mercato in relazione alle caratteristiche e alla collocazione degli immobili.
Il contribuente può rettificare il DOCFA, ma deve provare l’errore nella stima
La Cassazione riconosce un altro principio importante: il contribuente può rettificare una precedente dichiarazione catastale, anche modificando la rendita originariamente proposta.
Questo, tuttavia, non significa che sia sufficiente presentare una nuova valutazione economica per mettere in discussione quella adottata dall'Agenzia delle Entrate.
Per contestare efficacemente la rendita occorre indicare uno specifico vizio o errore del criterio estimativo utilizzato dall'Ufficio.
Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, i contribuenti si erano sostanzialmente limitati a contrapporre al valore individuato dall'Amministrazione una diversa valutazione estimativa, senza dimostrare l'erroneità tecnica del metodo adottato.
La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, ribadendo che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione economica dell'immobile.
Come viene calcolata la rendita catastale degli immobili del gruppo D?
Come viene calcolata la rendita catastale degli immobili del gruppo D?
Mediante stima diretta della singola unità immobiliare, utilizzando un procedimento reddituale oppure un procedimento basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.
Il costo di ricostruzione deve sempre essere utilizzato?
No. Secondo la Cassazione, non esiste una gerarchia tra i diversi metodi di stima. Deve essere scelto quello più adeguato alle caratteristiche dell'immobile.
Il contribuente può contestare la rendita proposta con DOCFA?
Sì. Una precedente dichiarazione può essere rettificata, ma per contestare la valutazione dell'Ufficio occorre dimostrare uno specifico errore nel metodo di stima, non semplicemente proporre un valore diverso.
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Invio Intrastat, cambia tutto: dal 14 ottobre si passa a Intr@web
Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.
Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.
Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027
Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:
- il pacchetto Intr@web versione 27000
- “Intra Online”.
Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.
Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.
La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.
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Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Tra le novità un aritcolo che impatta sull'irpef, quindi di ampia portata, vediamo i dettagli.
Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?
L'articolo 23 prevede che "All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le rregioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.»Di fatto e in sintesi le Regioni potranno azzerare l’addizionale, le Regioni a Statuto ordinario avranno più margine di manovra sull’addizionale regionale IRPEF.
La misura si inserisce nel percorso di superamento dell’IRAP e di riallineamento delle addizionali locali alla nuova IRPEF nazionale a tre scaglioni, lasciando alle Regioni la scelta se alleggerire il carico fiscale sui contribuenti.
Si attende ora di sapere quali Regioni decideranno di avvalersi della nuova flessibilità, e con quali tempistiche. -
Credito d’imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT
Con un cominicato stampa il MIT annuncia che a partire dal giorno 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l'ottenimento di un ristoro, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli di classe ambientale euro V e VI, le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter comma 2, lettera a) numeri 1) e 3) e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché alla legge 11 agosto 2003, n 218 in materia di noleggio di autobus con conducente.
Il predetto ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.
A disciplinare le regole operative è il Decreto MIT 28 agosto atteso in GU ufficiale
Ricordiamo che è a tale proposito è stato pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.
Il Decreto Carburanti contiene misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè
Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio
In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
I contributi finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Bonus autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre, ecco le istruzioni MIT
L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo:
- http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it
- allegandovi il file_fatture redatto nel formato.xlsx, secondo il modello pubblicato unitamente al presente comunicato ed altresì disponibile sulla medesima piattaforma.
L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE.
Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.
Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail:
- assistenza- creditogasolio@sogei.it
- per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.
Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.
Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026.
Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.
Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.
La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula:
- 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]
In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:
– I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:
i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;
ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.
I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma
– Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.
L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.
Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:
A – riferimenti fattura:
va riportato, a seconda del caso:
– l'identificativo SDI della fattura;
– il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
– il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,
B – tipo fattura:
– indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;
– indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
C – importo netto:
indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".
D – importo carburante rimborsabile netto:
indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".
E – nazione di emissione:
indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.
Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).
AT – Austria BE – Belgio BG – Bulgaria CY – Cipro HR – Croazia DK – Danimarca EE – Estonia FI – Finlandia FR – Francia DE – Germania GR – Grecia IE – Irlanda IS – Islanda IT – Italia LV – Lettonia LI – Liechtenstein LT – Lituania LU – Lussemburgo MT – Malta NO – Norvegia NL – Paesi Bassi PL – Polonia PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca RO – Romania SK – Slovacchia SI – Slovenia ES – Spagna SE – Svezia HU – Ungheria Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.
Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.
Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.
Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.
Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi".
Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi
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Sponsorizzazioni Asd sono spese pubblicitarie deducibili: regole della Cassazione
La Cassazione con l'ordinanza n 21643/2026 ha stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche sono spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta se rispettano specifici requisiti, garantendo la piena deducibilità fino a 200.000 euro
Vediamo i fatti di causa e maggiori dettagli sulla pronuncia.
Spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta e non di rappresentanza per le SSD e ASD
Con l'Ordinanza in oggetto è stato stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono spese pubblicitarie assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura non di rappresentanza.
In particolare, le Entrate avevano riqualificato i costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Asd da spese di pubblicità a spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, del Tuir n. 917/1986, riconoscendone solo la parziale deducibilità.
Le Corti tributarie di merito hanno escluso la correttezza di una simile riqualificazione, ma hanno confermato la parziale indeducibilità sul presupposto della scarsa effettività/antieconomicità delle prestazioni.
La società ricorrendo in Cassazione rilevava:
- la mancata considerazione della documentazione sull’effettività delle prestazioni
- la contestazione dell’eccessiva onerosità e della sovrafatturazione e pertanto la congruità del costo.
Il ricorso è stato accolto, la Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza ex articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, se:
- il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
- è rispettato il limite di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor;
- l’associazione svolge una specifica attività promozionale.
Ricorrendo tali requisiti non vi è la possibilità di riqualificare il costo come rappresentanza né di giudizi di antieconomicità. La Corte ribadisce la distinzione tra le due tipologie:
- spese di rappresentanza sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa (art. 74, comma 2, ora art. 108, comma 2, del TUIR n 917/1986);
- spese di pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi o l’attività svolta, con finalità diretta di promozione commerciale.
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Intrastat omesso o tardivo, niente cumulo giuridico: cosa dice la Cassazione
La sanzione per l'omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat deve essere applicata per ciascun elenco e, in presenza di più violazioni, non può essere rideterminata secondo il meccanismo del cumulo giuridico.
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n 15524/2026 in una controversia relativa ad alcune irregolarità nella presentazione dei modelli Intra 2 per gli anni d'imposta dal 2008 al 2010.
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo il dato letterale dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997: la disposizione prevede infatti una sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata quindi cassata con rinvio.
Sanzioni Intrastat: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società.
I verificatori avevano riscontrato irregolarità relative agli acquisti intracomunitari e, in particolare, all'indicazione di alcuni dati riguardanti i costi di trasporto addebitati in fattura.
La società aveva eseguito le variazioni ai fini fiscali, ma non aveva effettuato le corrispondenti rettifiche degli elenchi Intra. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente.
L'Amministrazione finanziaria aveva successivamente impugnato la decisione limitatamente alle sanzioni riguardanti l'omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo l'applicabilità delle sanzioni ma rideterminandone l'importo attraverso il cumulo giuridico.
Proprio quest'ultimo punto è arrivato all'esame della Cassazione.
Cumulo giuridico o materiale: la questione al centro del ricorso sull’Intrastat
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR sostenendo che, per le violazioni relative agli elenchi Intrastat, non fosse possibile applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Secondo l'Amministrazione, la disciplina specifica delle violazioni Intrastat impone invece di considerare autonomamente ciascun elenco omesso o irregolarmente presentato.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Il punto decisivo è rappresentato dalla formulazione dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997 presa in considerazione nel giudizio.
La disposizione stabilisce, per l'omessa presentazione degli elenchi previsti dall'art. 50, comma 6, del d.l. 331/1993, oppure per la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, una sanzione riferita a ciascun elenco.
Per la Corte il dato letterale della disposizione è chiaro: l'espressione “per ciascuno di essi” indica che la sanzione deve essere riferita individualmente agli elenchi interessati dalle violazioni.
Nel caso esaminato non ricorrevano, secondo quanto riportato nell'ordinanza, né l'ipotesi della presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio, alla quale la norma collega una riduzione della sanzione, né quella dell'integrazione o correzione dei dati mancanti o inesatti che consente, nelle condizioni previste dalla disposizione, di evitare la sanzione.
Da qui la conclusione della Cassazione: era corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio secondo il cumulo materiale, senza applicare il principio del cumulo giuridico utilizzato invece dal giudice regionale.
La decisione della CTR è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dell'appello dell'Amministrazione finanziaria e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Violazioni formali e meramente formali: la Cassazione ribadisce la distinzione
L'ordinanza contiene anche un passaggio significativo sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali.
Secondo il principio richiamato dalla Corte, sono sostanziali le violazioni che incidono sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento.
Sono invece formali quelle che, pur senza incidere direttamente su tali elementi, possono pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Diverso è il caso delle violazioni meramente formali: queste non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento e, contemporaneamente, non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo. Solo queste ultime, ricorda la Cassazione, non sono punibili per la loro inoffensività.
La valutazione deve essere effettuata considerando l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'attività di controllo.
Nel procedimento in esame, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle violazioni era ormai acquisita: la società non aveva impugnato la relativa statuizione ed era rimasta intimata nel giudizio di Cassazione.
Il punto sottoposto alla Suprema Corte riguardava quindi essenzialmente le modalità di calcolo delle sanzioni.
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Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: fissate le regole
Pubblicato in GU n 200 del 29 agosto il Decreto 28 luglio del MIMIT con le regole per quest'anno per i bandi autunnali ormai noti con il nome di:
- Brevetti +
- Disegni +
- Marchi +
finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In particolare per l'annualita' 2026, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi entro il mese di settembre.
Lo stesso decreto all'articolo 2 ha previsto che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Ricordiamo che in liena generale:
- la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la misura sarà gestita da Invitalia che svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni; - la misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Ministero;
- la misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Si attendono i bandi 2026 per verificare se ci saranno lievi differenze con i bandi precedenti
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Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: occhio alla scadenza del 23 settembre
Oltre 3 milioni di euro per sostenere:
- valorizzazione,
- promozione,
- formazione e ricerca
legate ai prodotti DOP e IGP.
Il decreto ministeriale Masaf del 1 luglio, pubblicato il 24 agosto, stabilisce beneficiari, attività finanziabili, intensità degli aiuti e modalità per presentare le domande.
Nuove risorse per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP.
Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 1° luglio 2026 disciplina per l’annualità 2026 la concessione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti prodotti agricoli e altri prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, oltre alle bevande spiritose contraddistinte da indicazioni geografiche.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.011.726,01 euro e potrà essere incrementata dal Ministero con un successivo provvedimento.
Il contributo massimo concedibile è invece di 250mila euro per ciascun beneficiario.
Chi può richiedere i contributi DOP e IGP 2026
La misura non è rivolta direttamente alla generalità delle singole aziende agricole, ma possono presentare domanda:
- i Consorzi di tutela;
- gli organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- le associazioni temporanee costituite tra uno o più dei soggetti precedenti;
- gli enti e organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i propri soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o associazioni di Consorzi riconosciute dal Ministero e il cui statuto preveda espressamente la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, inoltre, Consorzi e relativi organismi associativi non possono contemporaneamente presentare una domanda individuale e partecipare alla richiesta di un’associazione temporanea.
Sono escluse, tra gli altri soggetti indicati dal decreto, le grandi imprese, le imprese in difficoltà — salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa europea — e i destinatari di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Quali attività sono finanziate
Il beneficio consiste in un contributo a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per realizzare iniziative di valorizzazione, anche internazionale, e di salvaguardia delle produzioni interessate.
Le domande possono comprendere una o più delle attività previste dal decreto: organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi; pubblicazioni rivolte alla sensibilizzazione del pubblico; attività dimostrative, informazione, promozione dell’innovazione, scambi interaziendali e visite presso aziende agricole; formazione professionale, seminari, conferenze e coaching; progetti di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Quanto spetta: contributi fino al 90% dei costi
La percentuale finanziabile cambia in funzione della tipologia di prodotto e dell'attività realizzat:
- per fiere, pubblicazioni e attività dimostrative, informative e di promozione dell'innovazione, l'intensità dell'aiuto arriva al 50% dei costi ammissibili per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 70% per i prodotti agricoli,
- per formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo, i limiti indicati dall'articolo 3 arrivano invece al 70%
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 90% per i prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto.
In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare 250mila euro per beneficiario.
Requisiti per presentare la domanda
I richiedenti devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti adeguati alla realizzazione e gestione delle iniziative proposte, oltre a comprovare eventuali esperienze maturate o in corso nelle attività interessate dal finanziamento.
Tra gli altri requisiti richiesti figurano il pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'assenza delle procedure concorsuali indicate dal decreto, il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC, la regolarità fiscale e l'assenza di contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Devono inoltre essere state restituite eventuali somme dovute a seguito della revoca di precedenti agevolazioni pubbliche.
Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione devono essere attestati con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. In caso di associazione temporanea, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente.
Come e quando presentare domanda
La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'Ufficio PQA I, all'indirizzo aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi entro la mezzanotte del 23 settembre.
Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile.
Per le associazioni temporanee è necessario allegare anche un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli associati. È ammessa la domanda anche da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, nel rispetto delle specifiche condizioni e degli impegni previsti dal decreto.
Come vengono assegnati i contributi
Le domande sono sottoposte a valutazione e ricevono un punteggio sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A del decreto. Per essere ammissibile, il progetto deve ottenere almeno 30 punti, rispettando anche le soglie minime stabilite per la coerenza con le finalità della misura e per la misurabilità degli obiettivi.
Le risorse vengono quindi ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie: essere giudicati idonei, precisa infatti il decreto, non garantisce automaticamente il finanziamento se le risorse disponibili non sono sufficienti.
È infine possibile ottenere, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un anticipo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le attività finanziate devono essere completate entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione, salvo l'eventuale proroga prevista nei casi indicati dal provvedimento.
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Omessa dichiarazione IMU 2026: entro il 28 settembre possibile ravvedersi
Ultime settimane per regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU relativa al 2025. I contribuenti che non hanno rispettato la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 possono ricorrere al ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2026, beneficiando della riduzione della sanzione. Superato il termine dei 90 giorni, per l’omessa dichiarazione non sarà più possibile avvalersi del ravvedimento.
Si avvicina una scadenza importante per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno 2025. Entro il 28 settembre 2026 è ancora possibile sanare spontaneamente la violazione attraverso il ravvedimento operoso.
Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione era fissato al 30 giugno 2026. La dichiarazione IMU deve infatti essere presentata, nei casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Omessa dichiarazione IMU: perché è importante il 28 settembre
Per l’omessa presentazione della dichiarazione assume particolare rilievo il limite dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 consente infatti di beneficiare del ravvedimento per l’omessa presentazione della dichiarazione quando questa viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, inoltre, il nuovo comma 2-ter dell’art. 13, introdotto dalla riforma delle sanzioni tributarie, stabilisce espressamente che la riduzione della sanzione è esclusa in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.
Di conseguenza, considerando che il termine ordinario per la dichiarazione IMU 2025 è scaduto il 30 giugno scorso, il 28 settembre 2026 rappresenta l’ultimo giorno utile per ricorrere al ravvedimento dell’omessa dichiarazione.
Quali sanzioni si applicano
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, l’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 prevede ordinariamente una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Se, invece, l’imposta è stata regolarmente versata ma è stata omessa soltanto la dichiarazione, trova applicazione la sanzione minima prevista per l’inadempimento dichiarativo.
Il ricorso al ravvedimento consente di ridurre sensibilmente l’importo dovuto.
Per la regolarizzazione effettuata entro il 28 settembre 2026, la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 porta la sanzione a un decimo del minimo.
Pertanto, in caso di omessa dichiarazione accompagnata da omesso versamento dell’IMU, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’imposta non versata, fermo restando il minimo previsto. Se l’IMU era stata invece correttamente versata, la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa comporta una sanzione ridotta pari a 5 euro.
Come regolarizzare l’omissione
Il contribuente che intende beneficiare del ravvedimento deve procedere entro il termine previsto alla presentazione della dichiarazione IMU omessa e al pagamento delle somme necessarie per perfezionare la regolarizzazione.
Qualora all’omissione dichiarativa si accompagni anche un mancato o insufficiente pagamento dell’imposta, occorrerà tenere distinti i due inadempimenti. Il ravvedimento relativo all’omesso versamento segue infatti regole e riduzioni proprie rispetto a quelle applicabili alla mancata presentazione della dichiarazione.
Nel calcolo complessivo potranno quindi entrare in gioco:
- l’IMU eventualmente non versata;
- gli interessi legali maturati;
- la sanzione ridotta per il versamento omesso o tardivo;
- la sanzione ridotta relativa all’omessa dichiarazione.
Per il pagamento tramite modello F24 deve essere segnalato il ricorso al ravvedimento e devono essere utilizzati i codici tributo relativi alla specifica tipologia di immobile.
Dopo il 28 settembre niente ravvedimento per l’omessa dichiarazione
La data da segnare in calendario è quindi lunedì 28 settembre 2026.
Per le dichiarazioni IMU relative al 2025 omesse alla scadenza del 30 giugno, una regolarizzazione effettuata entro tale data permette ancora di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.
Dal 29 settembre 2026, invece, il ritardo sarà superiore a 90 giorni e la riduzione della sanzione per ravvedimento dell’omessa dichiarazione non sarà più applicabile.
È quindi opportuno verificare tempestivamente se nel corso del 2025 siano intervenute situazioni che rendevano obbligatoria la dichiarazione IMU e, in caso di omissione, procedere alla regolarizzazione prima della scadenza.