• Nautica da diporto

    EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei

    L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.

     Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.

     Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.

    Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra

    Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.

     A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione. 

    Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.

    Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela

    Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore. 

    Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali. 

    Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia. 

    Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.

    Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini

    Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.

     La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta. 

    Per cantieri navali e armatori, settore di  grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia. 

    Gli operatori auspicano al piu presto una  soluzione strutturale con  intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta n 170 del 22 aprile ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

    Il provvedimento è adottato in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111). 

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo, il testo unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

  • Senza categoria

    730/2026: sai delegare una persona di fiducia per la precompilata?

    Dal 30 aprile l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata tanto per il Modello 730 quanto per il Modello Redditi persone fisiche.

    Nei modelli sono presenti dati precompilati appunto dal Fisco:

    • dalle spese sanitarie a quelle universitarie; 
    • dalle spese funebri ai premi assicurativi, 
    • dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

    Chi presenta il modello 730, entro il 30 settembre, può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere.

    Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali.

    Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica.

    Vediamo come delegare una persona di fiducia alla consultazione del precompilata 2026.

    Precompilata 2026: delega alla persona di fiducia

    La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate che per accedere deve essere in possesso di:

    • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID,
    • carta di identità elettronica (CIE),
    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    Attenzione al fatto che l'accesso alla precompilata può essere concesso ad un soggetto terzo, persona di fiducia, richiedendo alle Entrate una apposita abilitazione.

    II modulo può essere presentato da una persona (interessato) per richiedere di abilitare un’altra persona (persona di fiducia) all’utilizzo, nel proprio interesse, dei servizi on line disponibili nell’area riservata dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    In particolare, l’interessato può richiedere che la persona di fiducia sia abilitata ad utilizzare i servizi on line:

    • dell’Agenzia delle entrate;
    • di Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • di entrambe le Agenzie.

    Tra i servizi on line delle Entrate messi a disposizione nell’area riservata che possono essere delegati vi è appunto anche la dichiarazione precompilata.

    Il modulo di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia è presentato dall’interessato:

    • tramite il servizio on line disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • in allegato a un messaggio PEC, inviato ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate;
    • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate;
    • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Attenzione al fatto che se, a causa di patologie, l’interessato è impossibilitato ad operare il modulo è

    presentato dalla persona di fiducia, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

    Per richiedere la disabilitazione della persona di fiducia, il modulo può essere presentato dall’interessato o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno).

    Scarica qui:

    per l'accesso alla tua precompilata 2026.

  • Rimborso Iva

    Modello IVA TR: in scadenza il rimborso del 1° trimestre

    Entro il 30 aprile scade l'invio del Modello IVA TR per il credito IVA del I trimestre.

    In generale il modello può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Si ricorda che l'ultimo aggiornamento disponibile del Modello IVA TR è quello del 21 marzo 2025, riepiloghiamo tutte le regole.

    Modello IVA TR: ultimo aggiornamento 2025

    In particolare, le Entrate evidenziano che l'ultimo aggiornamento del Modello IVA TR ha previsto quanto segue:

    a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
    b) nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è eliminata la parola “fallimentare”;
    c) i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono ristrutturati nel modo seguente:

    •  è stata numerata la colonna dove è indicata l’aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
    • nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione, sonoordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l’indicazione della percentuale di compensazione applicata;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;

    d) nelle istruzioni per la compilazione:

    • a pagina 1, paragrafo COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE, le parole “nella Sezione “Ricevute” del sito Internet” sono sostituite dalle parole “tramite la funzionalità "Ricerca ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web”;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 contenuti nei quadri TA e TB sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;
    • a pagina 5, righi da TA1 a TA19 (ex TA13), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente. “L’imposta della colonna 3 va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota di cui ai righi da TA1 a TA4 o percentuale di compensazione da riportare nella colonna 2 dei righi da TA5 a TA19.”;
    • a pagina 6, righi da TB1 a TB19 (ex TB13), le parole “, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate,” sono soppresse; dopo le parole “assoggettati ad imposta” sono inserite le seguenti “suddivisi secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata”;
    • a pagina 11, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 5 è inserito il seguente “– 6 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell’inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;
    • a pagina 14, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 3 è inserito il seguente “– 4 se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;

    e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello e descritte al punto c).

    Modello IVA TR 2026: le regole generali

    Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
    In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
    Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

    Il modello IVA TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (e quindi per il I trimestre entro il 30 aprile) esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Occorre evidenziare che per il rimborso del credito IVA del primo trimestre 2026 e per l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale sono invariati i limiti per l’apposizione del visto di conformità.
    Sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità (ai sensi dell'articolo 10 del DL n 78/2009) sul modello TR:

    • al di sopra del limite di 30.000 euro, per la presentazione dell’istanza di rimborso;
    • al di sopra del limite di 5.000 euro annui, per l’utilizzo del credito in compensazione “orizzontale”.

    Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2026, è riconosciuto ai soggetti che abbiano raggiunto specifici punteggi ISA.

    Modello IVA TR: come è composto

    l modello IVA TR è costituito da:

    • il frontespizio composto di due facciate;
    • il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
    • il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale della procedura dell’IVA di gruppo.

    Modello IVA TR: il calendario 2026

    Come specificato dalle istruzioni al Modello IVA TR il  modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: quadro VQ per versamenti periodici omessi

    Entro il 30 aprile va inviata la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025: scarica qui Modello e istruzioni IVA 2026.

    Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.

    IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti mancanti

    I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025 entro la scadenza del 30 aprile.

    Nella dichiarazione IVA 2026 il Quadro VQ serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.

    Per la compilazione della sezione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.

    Il Quadro VQ è composto da diversi moduli a seconda del numero di versamenti periodici omessi e si compone di 11 colonne.

    Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
    Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    •  colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
    • colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    •  colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    • colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.

    Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

    IVA 2026: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa

    Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.

    Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018. 

    A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale. 

    Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.

    Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".

    Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24". 

    Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.

    Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella  dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".

    A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei" 

    L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.

    Tale chiarimento seppure datato si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori

    Il MIMIT con Decreto ha disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio della iscrizione all'elenco dei fornitori di servizi relativi alla digitalizzazione previsto nell'ambito del bonus digitalizzazione in partenza per le PMI.

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori

    È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare

    Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.

    Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:

    FONTE MIMIT

    Attenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.

    Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
    massima partecipazione;
    Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo si proroga la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    730/2026: le spese funebri

    Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.

    In particolare, le spese funebri vanno indicate:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF

    Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.

    Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026

    Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:

    • analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, 
    • tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

    La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

    Detrazione spese funibri: limiti 2026

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. 

    Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-

    Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025

    Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

    Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. 

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

    Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
    L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
    Unica.

    Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento

  • Enti no-profit

    Modello E ETS: alternativo a quello ordinario

    Con la Circolare n /2026 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità per il rendiconto aggregato o Modello E per gli ETS.

    Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.
    Il Ministero replica a dubbi inerenti vediamo il commento.

    Modello E enti del terzo settore: alternativo a quello ordinario

    Il Ministero riepiloga che sotto il profilo contenutistico il nuovo modello per cassa Modello E in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” identificato come modello “D” adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione.

    Esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. 

    In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello “E” lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.
    Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella circolare n.6/2024 di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.
    Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis del Codice (“il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”): infatti, l’ETS,
    versando nella condizione dimensionale prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario 
    o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico- patrimoniale. 

    Se il ricorso all’opzione di cui all’articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

    Rendiconto per cassa ETS: da quando si applica?

    L’articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l’esposta assenza di novità dei contenuti del modello “E”, rispetto al rendiconto per cassa ordinario, prevede che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. 

    Il D.M. rende quindi agibile la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2-bis del CTS, pertanto:

    • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello ” E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; 
    • per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

    Attenzione al fatto che, specifica il Ministero, un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario.

    Si deve ritenere che questi enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello “D” allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno

    Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.

    Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.

    Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.

    E-fatture pimo trimestre: modifiche entro il 30 aprile

    Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

    Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.

    Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.

    In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale,  posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.

    Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:

    • l’elenco A
    • e l’elenco B

    Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.

    Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile  è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.

    La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.

    Periodo

    L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)

    Data entro cui modificare  l'elenco B

    Importo dovuto visualizzabile dal

    Scadenda pagamento del dovuto 

    1° TRIM 

    15 aprile

    30 aprile

    15 maggio

    31 maggio

    2° TRIM

    15 luglio

    10 settembre

    20 settembre

    30 settembre

    3° TRIM

    15 ottobre

    31 ottobre

    15 novembre

    30 novembre

    4° TRIM

    15 gennaio dell’anno successivo

    31 gennaio dell’anno successivo

    15 febbraio dell’anno successivo

    28 febbraio dell’anno successivo

    Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue: 

    • se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
    • se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mutui agrari: regole per il 730/2026

    Nel Modello 730/2026 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari. 

    In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11, 47, e 56.

    Le istruzioni al Modello evidenziano che occorre utilizzare il codice:

    • "11" per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021. 
    • "47" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui, in tale periodo, è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
    • "56" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2025 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

    Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:

    • gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
    • nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

    La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

    Mutui agrari: regole per il 730/2026

    Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:

    • finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; 
    • il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.

    Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

    L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

    A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. 

    Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
    La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere  dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR). 

    Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a  condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per detrazione interessi passivi

    Ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:

    • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale,
    • Contratto di prestito o mutuo.