• Ipotecaria e catastali

    Piano urbanistico scaduto: le imposte ipotecarie e catastali non fisse

    Con l’Ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026 la Cassazione ribadisce un concetto inerente le imposte ipotecarie e catastali su cessioni di immobili in zone con piano urbanistico di recupero.

    Viene ribadito che il regime fiscale di favore, che prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, richiede la contemporanea presenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, in particolare, ai fini tributari il piano di recupero deve essere attuale. 

    Piano urbanistico scaduto: le imposte ipotecarie e catastali non fisse

    Il contenzioso arrivato in Cassazione nasce da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle entrate a un notaio che aveva richiesto l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all'atto della registrazione, di un atto di trasferimento immobiliare relativo a un immobile. 

    Secondo Il contribuente l’operazione rientrava nell’ambito delle agevolazioni previste dall’articolo 5 della legge n. 168/1982, norma che riconosce un trattamento fiscale di favore per i trasferimenti di immobili inseriti in determinati piani di recupero urbanistico.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che le agevolazioni continuassero a trovare applicazione nonostante la scadenza del piano di lottizzazione cui l’intervento era collegato. 

    La decisione era stata successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale secondo la quale il piano di recupero relativo al quartiere oggetto della controversia doveva considerarsi ancora efficace grazie a una deliberazione del Consiglio comunale che ne aveva confermato il valore urbanistico.

    L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il piano particolareggiato fosse ormai scaduto e e contestava la spettanza dell'agevolazione fiscale, trattandosi di una norma eccezionale da interpretare in modo rigoroso.

    Piano urbanistico di recupero e agevolazioni fiscali: la decisione della Cassazione

    La suprema Corte ha dato ragione all'Agenzia richiamando un orientamento consolidato formatosi proprio con riferimento agli interventi di recupero del quartiere oggetto della controversia.

    La disposizione agevolativa richiamata prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa solo quando ricorrono due presupposti essenziali:

    • l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata               
    • la circostanza che l'acquirente sia uno dei soggetti chiamati ad attuare il recupero.

    Secondo i giudici di legittimità, l'agevolazione è strettamente collegata alla concreta attuazione del piano di recupero e può essere riconosciuta esclusivamente finché tale strumento urbanistico è efficace. Una volta intervenuta la scadenza del piano, viene meno uno dei presupposti indispensabili richiesti dalla legge e, di conseguenza, il beneficio fiscale non può essere accordato.

    Si chiarisce con la medesima pronuncia che la questione relativa all'eventuale ultrattività di alcuni effetti urbanistici del piano appartiene a un diverso piano di valutazione e non incide sull'interpretazione della norma tributaria. 

    A livello fiscale contano soltanto la permanenza dei presupposti espressamente previsti dal legislatore, trattandosi di una disposizione agevolativa di natura eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione estensiva.

    Le delibere del Consiglio comunale adottate ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 457/1978 sono secondo la Cassazione, idonei ad attribuire a determinati piani particolareggiati il valore di piani di recupero, ma non hanno la capacità di far decorrere nuovamente il termine di efficacia dello strumento urbanistico né di prolungarne la durata oltre il limite decennale stabilito dalla legge.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: agevolabile l’investimento avviato prima di comunicarlo, quando è possibile

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 169/2026, chiarisce l’applicazione del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES Unica nel caso di un investimento effettuato mediante leasing nel 2026, prima dell’invio della comunicazione preventiva.

    Il credito d’imposta ZES Unica può spettare anche per un investimento avviato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, purché il progetto sia stato avviato successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa e siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.

    È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’applicazione del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

    Credito ZES: Investimento in leasing effettuato prima della comunicazione necessaria

    L’interpello è stato presentato da una società che svolge attività di edilizia privata e pubblica attraverso una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica.

    Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 la società ha realizzato un investimento consistente nell’acquisizione, mediante un contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività esercitata nella struttura produttiva.

    Il contratto di leasing è stato stipulato nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società.

    L’investimento, quindi, è stato realizzato prima dell'apertura del periodo previsto per l'invio della comunicazione preventiva relativa al 2026.

    Comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio 2026

    Per gli investimenti effettuati nel 2026, la legge di bilancio 2026 stabilisce che gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno.

    Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, chi ha presentato la prima comunicazione deve trasmettere, dal 3 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

    Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, precisa inoltre che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014.

    Il dubbio sul principio di incentivazione

    Proprio da quest’ultima previsione nasce il dubbio sottoposto all’Agenzia.

    La società chiede, in sostanza, se possa beneficiare del credito d’imposta per un investimento realizzato nel febbraio 2026, quindi prima della presentazione della comunicazione preventiva.

    Il Regolamento UE prevede infatti, in via generale, che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario presenta una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.

    Lo stesso articolo 6 contiene però una specifica previsione per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali. In questo caso l’effetto di incentivazione ricorre, tra le altre condizioni, quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi e senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e quando la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati.

    Quando si considera avviato l’investimento

    L’Agenzia ricorda che, ai fini della disciplina europea, per avvio dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima.

    Nel caso esaminato, il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, avvenuta nel febbraio 2026.

    L’Agenzia osserva inoltre che il credito d’imposta ZES Unica è concesso alle imprese che effettuano investimenti in possesso dei requisiti previsti e che rispettano le procedure di comunicazione. 

    Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.

    Sotto il profilo temporale, inoltre, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, la legge di bilancio 2026 lo ha previsto per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

    Via libera al credito ZES Unica per il caso esaminato

    Alla luce della disciplina europea e delle caratteristiche dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene rispettato il principio di incentivazione nel caso sottoposto al suo esame.

    Il motivo è che il progetto di investimento è stato avviato, attraverso la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa.

    Di conseguenza, secondo la risposta n. 169/2026, la società può beneficiare per il 2026 del credito d’imposta ZES Unica, anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla presentazione della comunicazione preventiva.

    La conclusione resta comunque subordinata alla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa. L’Agenzia precisa infatti che tali ulteriori requisiti non sono oggetto dell’interpello e restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

  • PRIMO PIANO

    Casa familiare e figlio maggiorenne disabile: quando cessa il diritto di abitazione

    La Cassazione n. 24382/2026 chiarisce chi può beneficiare dell'assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e portatore di handicap grave.

    La Cassazione interviene sul rapporto tra assegnazione della casa familiare, cessazione della convivenza con il genitore assegnatario e tutela del figlio maggiorenne, anche quando sia portatore di handicap grave. 

    Il principio centrale è netto: il figlio non è titolare di un autonomo diritto all’assegnazione della casa familiare

    Il diritto di godimento spetta al genitore convivente con il figlio e viene meno quando viene meno tale convivenza.

    La decisione assume particolare rilievo perché la Corte affronta anche l’ipotesi del figlio maggiorenne con disabilità grave, chiarendo la portata degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.

    Figlio maggiorenne disabile e casa familiare: quando cessa il diritto al godimento dell’immobile

    La controversia nasce dalla richiesta di una donna di ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà esclusiva, occupato dal figlio maggiorenne.

    La casa era stata originariamente assegnata alla madre del ragazzo nell’ambito della separazione e l’assegnazione era stata successivamente confermata con la sentenza di divorzio. 

    In seguito, però, la donna aveva comunicato all’ex coniuge la volontà di trasferirsi presso un altro immobile e aveva invitato il figlio a lasciare libera l’abitazione.

    Il figlio aveva continuato a occuparla, opponendosi alla richiesta di rilascio anche in considerazione delle proprie condizioni di salute e sostenendo di essere invalido al 74% e impossibilitato a svolgere attività lavorativa.

    In primo grado la domanda della proprietaria era stata rigettata.

    La Corte d’Appello invece, aveva accolto il gravame e ordinato al figlio di rilasciare l’immobile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

    La vicenda è quindi arrivata in Cassazione.

    A chi spetta l’assegnazione della casa familiare?

    Secondo la Cassazione, lo scopo del provvedimento previsto dall’art. 337-sexies c.c. è assicurare la tutela della prole e la sua permanenza nell’ambiente domestico nel quale la famiglia ha vissuto.

    Proprio per questa ragione, il destinatario dell’assegnazione può essere il coniuge o il convivente presso il quale sono collocati i figli, cioè il genitore che materialmente convive con loro.

    L’assegnazione costituisce quindi un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole: non attribuisce direttamente al figlio un autonomo diritto sull’immobile.

    Cosa succede se il genitore assegnatario lascia l’immobile?

    È questo uno dei passaggi decisivi dell’ordinanza.

    Nel caso esaminato, la madre aveva comunicato la volontà di trasferirsi definitivamente in un altro immobile, facendo così cessare la convivenza con il figlio, ormai maggiorenne.

    La Cassazione ritiene corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello: la rinuncia del genitore assegnatario al godimento dell’immobile determina il venir meno del titolo che legittima l’assegnazione della casa familiare.

    Il figlio che rimane da solo nell’abitazione non può quindi fondare la propria permanenza sul precedente provvedimento di assegnazione disposto a favore del genitore.

    La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’assegnazione della casa familiare è funzionalmente collegata alla conservazione dell’habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio.

    Il figlio maggiorenne può avere un autonomo diritto sulla casa familiare?

    La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Il figlio maggiorenne che continui a occupare l’immobile dopo che il genitore assegnatario ha cessato di abitarvi non acquista per questo un autonomo titolo di detenzione.

    Nel caso concreto, la Corte rileva inoltre che non erano state riconosciute ragioni sufficienti per attribuire al figlio un diritto sull’immobile precedentemente assegnato alla madre.

    La questione dell’abitazione deve inoltre essere distinta da quella del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

    Nella vicenda esaminata, infatti, la domanda proposta nei confronti del padre per ottenere un contributo economico al mantenimento era stata respinta in ragione della permanenza di una capacità lavorativa, qualificata dalla decisione come generica e specifica. La Cassazione precisa pertanto che da tale situazione non deriva un diritto del figlio a detenere l’immobile precedentemente attribuito alla madre.

    Figlio maggiorenne con handicap grave: cosa prevede l’art. 337-septies c.c.

    La pronuncia affronta espressamente anche la situazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.

    L’art. 337-septies, secondo comma, c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste a tutela dei figli minori.

    Ma questo, chiarisce la Cassazione, non significa che l’assegnazione della casa familiare possa essere effettuata direttamente a favore del figlio.

    Anche in questa situazione, il titolare del diritto di godimento resta il genitore che convive con il figlio e che assume l’impegno di cura e assistenza.

    La Corte formula quindi un principio particolarmente rilevante: anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, la richiesta di assegnazione della casa per abitarvi con il figlio spetta esclusivamente al genitore convivente e non al figlio stesso.

    La disabilità grave deve essere accertata

    L’ordinanza contiene un’ulteriore precisazione da non trascurare. Nel valutare l’applicabilità della disciplina prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, la Corte richiama l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

    Nel caso concreto, la condizione di handicap grave non era stata riconosciuta in altra sede processuale, poiché non ne erano stati ritenuti sussistenti i presupposti di gravità.

    La Cassazione distingue quindi la generica condizione di disabilità dalla specifica situazione di handicap grave rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 337-septies c.c.

    Figlio disabile maggiorenne e diritto di abitazione in assenza dell’assegnatario

    Il figlio maggiorenne può essere assegnatario della casa familiare?

    Secondo la Cassazione n. 24382/2026, no. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è attribuita al genitore convivente nell’interesse della prole e non costituisce un autonomo diritto del figlio.

    Se il genitore assegnatario lascia la casa, il figlio può continuare ad abitarvi?

    La sola precedente assegnazione al genitore non attribuisce al figlio un autonomo titolo per continuare a godere dell’immobile una volta cessata la convivenza con il genitore assegnatario.

    La regola cambia per un figlio maggiorenne con handicap grave?

    No quanto alla titolarità dell’assegnazione. Secondo la Cassazione, anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., l’assegnazione è effettuata al genitore convivente con il figlio, non direttamente al figlio maggiorenne. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Librerie under 35: attenzione alla scadenza del 13 settembre

    Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.

    Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.

    Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo

    Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 

    • 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 
    • 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

    Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

    Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto

    Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
    b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
    c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

    Scarica qui il bando librerie under 35

    Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi

    I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it
    • dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, 
    • come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it), 
    • utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
      • a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
      • c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

    Allegati:
  • Trust e Patrimoni

    Trust americano e beneficiario residente in Italia: i redditi da dichiarare al Fisco

    Con la Risposta a interpello n 165/2026 le Entrate replicano a dubbi su come devono essere tassati in Italia i redditi provenienti da un trust statunitense trasparente quando il beneficiario è fiscalmente residente nel nostro Paese.

    Il caso riguarda una cittadina statunitense, fiscalmente residente in Italia da diversi anni, divenuta beneficiaria di un trust americano a seguito della morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025

    Il trust era stato costituito in California nel 2006 dai genitori della contribuente e comprendeva sia attività finanziarie detenute presso intermediari statunitensi sia immobili situati negli Stati Uniti.

    Il punto centrale della risposta riguarda la determinazione del reddito da imputare alla beneficiaria italiana dopo che, secondo quanto rappresentato nell'istanza, il trust è diventato fiscalmente trasparente.

    Il trust dopo la morte dei disponenti

    Alla morte del padre, il patrimonio originariamente inserito nel trust era stato suddiviso in due trust derivati:

    1. il Survivor's Trust, revocabile;
    2. il Decedent's Trust, irrevocabile.

    Durante la vita della madre, quest'ultima era l'unica beneficiaria. Alla sua morte, invece, l'atto istitutivo prevedeva che il patrimonio residuo fosse diviso in parti uguali tra i tre figli, senza discrezionalità da parte dei trustee.

    La contribuente riteneva che, fino al decesso della madre, i trust dovessero essere considerati fiscalmente interposti e che soltanto successivamente fossero diventati trust trasparenti con beneficiari individuati.

    L'Agenzia non si pronuncia sulla qualificazione del trust. Poiché il quesito riguarda esclusivamente le modalità di determinazione del reddito, le Entrate assumono acriticamente quanto rappresentato dall'istante circa la natura trasparente del trust dopo la morte della madre. 

    Trust trasparente estero: il reddito è imputato al beneficiario

    Per i trust trasparenti, ricorda l'Agenzia, quando il beneficiario del reddito è individuato, i redditi conseguiti dal trust sono imputati direttamente ai beneficiari secondo le quote previste dall'atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali.

    Il beneficiario deve essere non soltanto identificato, ma anche titolare del diritto a pretendere dal trustee il pagamento della quota di reddito che gli viene imputata.

    Nel caso esaminato, dopo la morte della madre il patrimonio dei due trust deve essere suddiviso in parti uguali tra i tre figli. La contribuente è quindi considerata, sulla base dei presupposti assunti nell'interpello, beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025.

    Uno dei passaggi più rilevanti della risposta riguarda l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR.

    La norma stabilisce che, in presenza di attribuzioni provenienti da trust esteri a beneficiari residenti in Italia, quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale, l'intero importo percepito è considerato reddito.

    Secondo l'Agenzia, tuttavia, questa disposizione è riferita in linea di principio ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, ed è stata introdotta proprio per risolvere le difficoltà nel separare reddito e patrimonio nelle attribuzioni effettuate da tali strutture.

    Nel caso dell'interpello, invece, la contribuente è una beneficiaria individuata di un trust considerato trasparente.

    Di conseguenza, conclude l'Agenzia, l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione.

    Per calcolare il reddito valgono le regole fiscali USA

    È questo probabilmente il chiarimento più operativo della risposta.

    Richiamando la circolare n. 34/E del 2022, l'Agenzia ribadisce che, per determinare il reddito di un trust trasparente non residente da imputare a un beneficiario residente in Italia, bisogna fare riferimento alle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.

    Nel caso specifico, quindi, per individuare il reddito prodotto dal trust e successivamente imputabile alla beneficiaria residente in Italia occorrerà tenere conto delle regole fiscali applicabili al trust statunitense.

    Il principio è particolarmente significativo perché l'istante proponeva invece di determinare la componente patrimoniale e quella reddituale applicando le regole italiane e assumendo, per alcuni beni, come riferimento il loro valore al momento del decesso della madre.

    L'Agenzia non condivide tale impostazione e conferma il criterio già espresso nella circolare 34/E/2022.

    Adempimenti fiscali in Italia dal 2025

    La risposta si chiude anche con un'indicazione sugli obblighi della beneficiaria.

    Poiché la contribuente viene considerata beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025, deve porre in essere i conseguenti adempimenti dal periodo d'imposta 2025 sulla base dei chiarimenti delle circolari 34/E/2022, 38/E/2013 sul monitoraggio e 28/E/2012 su IVIE e IVAFE.

    L'Agenzia richiama, oltre alla disciplina sulla tassazione del trust, anche le regole in materia di monitoraggio fiscale, nonché quelle relative all'IVIE, per gli immobili detenuti all'estero, e all'IVAFE, per le attività finanziarie estere.

    La risposta n. 165/2026 conferma quindi un principio rilevante per i contribuenti italiani beneficiari di trust esteri: nel trust trasparente non residente il reddito da imputare al beneficiario va determinato secondo le regole fiscali del Paese in cui il trust è stabilito, mentre la presunzione che considera reddito l'intera attribuzione quando non è possibile separare reddito e patrimonio non opera nel caso esaminato.

    Come variante ancora più “Discover” del titolo, userei anche: “Trust americano e beneficiario residente in Italia: quali redditi vanno dichiarati al Fisco”. È meno tecnico, intercetta meglio il problema concreto del lettore e lascia all'occhiello/sottotitolo il riferimento alla risposta n. 165/2026.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Maso chiuso, la permuta autorizzata non fa perdere le agevolazioni fiscali

    Con la Risposta a interpello n 168/2026 le Entrate hanno replicato a quesiti su agevolazioni fiscali per il maso chiuso.

    In particolare, la permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite al momento della donazione, se l’operazione è autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi e resta fermo l’obbligo di conduzione diretta per dieci anni.

    Il chiarimenti riguarda l’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

    L’interpello riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito ai sensi della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.

    In occasione della donazione, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, assumendo l’impegno a condurre direttamente il maso per almeno dieci anni.

    Successivamente, l’interessato intendeva effettuare una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso.

    L’operazione prevedeva la cessione di alcune porzioni di terreno per una superficie complessiva di 619 metri quadrati e l’acquisizione, in cambio, di una superficie della stessa estensione, destinata a essere aggregata al proprio maso.

    La Commissione locale per i masi chiusi aveva già autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come una permuta di terreni di eguale estensione.

    Il dubbio riguardava quindi la possibile perdita delle agevolazioni fiscali ottenute con la precedente donazione.

    Le agevolazioni previste per il maso chiuso

    L’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico.

    La disposizione richiede che l’acquirente si impegni, nell’atto o con dichiarazione separata, a condurre direttamente il maso per dieci anni.

    L’Agenzia richiama inoltre la disciplina provinciale contenuta nella legge n. 17/2001. 

    In particolare, per i cambiamenti nell’estensione del maso chiuso è necessaria l’autorizzazione della Commissione locale.

    La stessa normativa consente il distacco di parti del maso quando venga contemporaneamente aggregato un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.

    Maso chiuso e compendio unico sono discipline autonome

    Un passaggio centrale della risposta riguarda il rapporto tra la disciplina del compendio unico e quella del maso chiuso.

    Secondo l’Agenzia, i due istituti non possono essere integralmente assimilati.

    Per il compendio unico, l’agevolazione è collegata alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica richiesta e alla conservazione della destinazione agricola per il periodo stabilito dalla legge.

    Il maso chiuso, invece, è regolato da una disciplina speciale che ne definisce autonomamente struttura, indivisibilità, vicende successorie e modifiche della consistenza.

    L’Agenzia richiama a questo proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011, secondo cui, per il beneficio fiscale relativo ai masi chiusi, assume rilievo l’impegno dell’acquirente alla conduzione diretta per dieci anni.

    Viene inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025, che evidenzia come la disciplina del maso chiuso persegua l’obiettivo di preservare l’integrità dell’azienda agricola e prevenire la parcellizzazione dei fondi.

    Quando la permuta non comporta la decadenza

    Nel caso esaminato, la Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando espressamente l’operazione come permuta di terreni di eguale superficie.

    Sulla base di questi elementi, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione.

    Sono però indicate due condizioni precise: 

    1. l’operazione deve essere eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi
    2.  e deve proseguire la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla legge, decorrente dalla data in cui sono state richieste le agevolazioni.

    La conclusione è quindi legata alle caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’Agenzia e alla disciplina speciale prevista per il maso chiuso.

    Maso chiuso e agevolazioni fiscali: FAQ

    La permuta di terreni fa perdere le agevolazioni sul maso chiuso?
    No, nel caso esaminato dall’Agenzia, se la permuta è conforme all’autorizzazione della Commissione locale e continua la conduzione diretta del maso.

    Quanto dura l’obbligo di conduzione diretta?
    Dieci anni dalla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.

    Chi deve autorizzare le modifiche al maso chiuso?
    La Commissione locale per i masi chiusi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 17/2001. 

  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile

    Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione. 

    Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro

    ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa

    Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di  numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato. 

    Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.

     Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.

    L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:

    1. il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, 
    2. il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e 
    3. gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

    L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

    La decisione dell’Agenzia e le motivazioni

    L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:

    • sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
    •  restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita. 

    Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.

    Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva. 

    Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione. 

    La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili. 

    Scarica la Risposta 156 2026

    Scarica la Risposta 156 2026

  • IMU e IVIE

    Debiti IMU del defunto: agli eredi avvisi di accertamento solo pro quota

    L’ente locale non può notificare a ciascun coerede un accertamento contenente l’intero debito IMU del contribuente deceduto, rinviando alla fase della riscossione la ripartizione secondo le quote ereditarie.

    La responsabilità parziaria deve risultare già dall’atto impositivo. 

    È quanto stabilisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 2686/2026.

    In materia di IMU, ciascun erede risponde dei debiti tributari del defunto esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria. 

    Di conseguenza, anche l’avviso di accertamento deve quantificare fin dall’origine la somma effettivamente dovuta dal singolo successore.

    Non è sufficiente che il Comune notifichi a tutti gli eredi un atto contenente il debito complessivo, dichiarando che, nella successiva fase esecutiva, pretenderà da ciascuno soltanto la relativa quota.

    Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la Sentenza 4 maggio 2026 n 2686  respingendo l’appello di Roma Capitale contro la decisione con cui i giudici di primo grado avevano disposto il ricalcolo dell’IMU dovuta da un coerede.

    Il caso: accertamento IMU notificato per l’intero debito

    La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’IMU 2018 notificato al contribuente in qualità di erede della madre deceduta.

    Il ricorrente aveva contestato, tra gli altri aspetti, la quantificazione dell’imposta. 

    Dalla documentazione risultava infatti che la contribuente deceduta non possedeva l’intero immobile, come indicato nell’accertamento, ma una quota pari a 12/18, corrispondente a due terzi.

    Inoltre, il destinatario dell’avviso non era l’unico erede. Una parte delle quote faceva capo agli altri coeredi, mentre il ricorrente risultava titolare anche di una distinta quota immobiliare in proprio.

    La Corte di primo grado aveva quindi stabilito che il Comune dovesse emettere un nuovo avviso, ricalcolando:

    • l’IMU dovuta dalla contribuente deceduta sulla base della sua effettiva percentuale di possesso;
    • la parte di debito imputabile al ricorrente secondo la relativa quota ereditaria;
    • gli interessi conseguenti.

    L’eventuale IMU dovuta dal ricorrente per una quota immobiliare posseduta personalmente, e non acquisita come erede, avrebbe invece richiesto uno specifico accertamento intestato al contribuente in proprio.

    Roma Capitale aveva sostenuto la legittimità dell’accertamento notificato a ciascun erede per l’intero importo.

    Secondo l’ente, tale modalità non avrebbe prodotto un concreto pregiudizio, poiché nella successiva fase esecutiva il Comune avrebbe richiesto a ogni coerede soltanto la parte del debito corrispondente alla rispettiva quota di eredità.

    In sostanza, secondo questa impostazione, l’accertamento avrebbe potuto indicare il credito tributario complessivo nei confronti degli eredi indistintamente, mentre la ripartizione della responsabilità individuale sarebbe stata effettuata soltanto al momento della riscossione.

    La Corte laziale non ha condiviso questa ricostruzione.

    Per l’IMU gli eredi non sono obbligati in solido

    La sentenza richiama la regola generale prevista dagli articoli 752 e 1295 del Codice civile.

    In base a tali disposizioni, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote. La morte del debitore determina inoltre la suddivisione tra gli eredi dell’obbligazione precedentemente solidale, salvo che una specifica norma disponga diversamente.

    Per alcuni tributi il legislatore ha effettivamente introdotto una deroga. L’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del contribuente.

    Tale disciplina, tuttavia, riguarda le imposte sui redditi e non costituisce una regola generale applicabile a tutti i tributi.

    Per l’IMU manca una disposizione speciale che stabilisca la solidarietà tra gli eredi. Trova quindi applicazione la disciplina civilistica ordinaria: ciascun coerede risponde soltanto per la propria parte.

    Sul punto, la Corte laziale richiama l’ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025, secondo cui la solidarietà prevista dall’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 ha natura sostanziale e speciale e non può essere estesa analogicamente ai tributi locali.

    La quota deve risultare già nell’avviso

    L’aspetto più rilevante della pronuncia riguarda il momento nel quale deve operare la limitazione della responsabilità.

    Secondo la Corte, il principio della responsabilità pro quota non rappresenta soltanto un limite alla riscossione. Esso incide direttamente sull’individuazione del soggetto obbligato e sulla quantificazione della pretesa tributaria.

    Il Comune non può quindi indicare nell’accertamento l’intero debito del defunto come se ogni erede fosse responsabile anche per le quote degli altri, riservandosi di correggere l’importo nella fase esecutiva.

    L’avviso costituisce infatti il titolo attraverso il quale l’amministrazione manifesta la propria pretesa. Il destinatario deve poter comprendere immediatamente:

    • per quale obbligazione viene chiamato a rispondere;
    • a quale titolo gli viene richiesto il pagamento;
    • quale quota ereditaria è stata presa in considerazione;
    • quale importo è effettivamente posto a suo carico.

    La pretesa tributaria deve pertanto essere correttamente circoscritta già al momento dell’accertamento.

    Il principio di chiarezza degli atti tributari

    La soluzione è fondata anche sul principio di chiarezza degli atti dell’amministrazione finanziaria previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Un atto che attribuisce formalmente al singolo erede l’intero debito, pur con l’intenzione di riscuoterne successivamente solo una parte, non consente al destinatario di individuare con certezza l’effettiva estensione della propria obbligazione.

    L’erede non può essere costretto a ricostruire autonomamente l’importo dovuto o a confidare in una futura autolimitazione dell’ente creditore.

    Né assume rilievo il fatto che l’erede che abbia eventualmente pagato più della propria quota possa agire in regresso nei confronti degli altri coeredi. La possibilità di recuperare le somme non trasforma il pagamento per conto degli altri in un obbligo giuridico e non legittima il Comune a pretendere dal singolo l’intero debito.

    Le conseguenze operative per i Comuni

    Prima di emettere gli avvisi relativi ai debiti IMU di un contribuente deceduto, l’ente locale deve quindi:

    1. individuare gli eredi che abbiano accettato l’eredità;
    2. accertare la quota immobiliare effettivamente posseduta dal defunto;
    3. verificare le quote ereditarie attribuite ai singoli successori;
    4. calcolare separatamente il debito imputabile a ciascun erede;
    5. notificare a ogni interessato un atto che indichi esclusivamente la somma posta a suo carico.

    Occorre inoltre distinguere il debito maturato dal defunto dall’eventuale IMU dovuta direttamente dall’erede per un’autonoma quota di proprietà. Le due posizioni hanno presupposti soggettivi differenti e non possono essere confuse nello stesso accertamento senza una specifica e chiara quantificazione.

    Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi

    La ripartizione pro quota riguarda l’imposta dovuta dal defunto e i relativi interessi. Diversa è la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

    L’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce infatti che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

    Di conseguenza, negli avvisi emessi dopo la morte del contribuente l’ente deve eliminare le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal defunto. Restano invece ferme le eventuali sanzioni collegate a violazioni direttamente imputabili agli eredi successivamente all’apertura della successione.

    La Corte di giustizia tributaria ha quindi respinto l’appello del Comune e confermato la decisione di primo grado, che imponeva l’emissione di un nuovo avviso con il corretto calcolo dell’imposta.

    Il principio che emerge dalla sentenza è chiaro: in assenza di una norma speciale sulla solidarietà, il Comune non può formare un titolo per l’intero debito nei confronti di ciascun coerede.

    La responsabilità pro quota non interviene soltanto come limite alla riscossione, ma determina fin dall’origine la misura della pretesa esercitabile nei confronti del singolo erede.

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    Voucher cloud PMI: domande dal 10 novembre, come prepararsi

    Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    • beneficiari,
    • regole per le domande, 
    • spese ammesse,
    • elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID,
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero. 

    Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. 

    Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.