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IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto MEF 6 marzo con l'aggiornamento dei coefficianti per l'anno 2026 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure.

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Credito Superbonus in compensazione: no a somme iscritte a ruolo
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 110/2026, chiarisce che i crediti agevolativi da Superbonus acquistati da terzi possono compensare debiti previdenziali correnti, ma non estinguere le somme già iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Credito Superbonus in compensazione: no alle cartelle iscritte a ruolo
Il caso di specie riguarda un avvocato con cartelle di Cassa Forense che vuole usare un credito Superbonus acquistato
Il protagonista dell'interpello è un professionista che risulta debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, regolarmente accolta per un totale di 72 rate mensili.
Il professionista intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di Superbonus ex articolo 119 del d.l. n. 34/2020, codice tributo 7719, quota annuale 2026.
L'obiettivo è utilizzare questo credito per estinguere totalmente o parzialmente, entro il 2026, il debito residuo delle cartelle esattoriali mediante compensazione "orizzontale" nel modello F24.
L'istante sostiene la piena legittimità dell'operazione poggiandosi su quattro argomenti:
- in primo luogo richiama l'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente di utilizzare il modello F24 per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali convenzionate;
- in secondo luogo cita la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (codice ente 0013), rendendo di fatto tali contributi compensabili orizzontalmente;
- in terzo luogo invoca l'articolo 2-quater del d.l. n. 11/2023, norma di interpretazione autentica che, a suo avviso, ammette la compensazione ex articolo 17 anche tra enti impositori diversi, superando i dubbi legati alla natura privatizzata della Cassa Forense,
- infine richiama la risposta a interpello n. 478/2023, con cui l'Agenzia aveva confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con crediti da bonus edilizi.
Quanto al blocco delle compensazioni previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010 che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro l'istante ritiene che tale preclusione non operi nel suo caso, poiché la rateizzazione regolarmente accolta renderebbe il debito "regolarizzato".
Credito Superbonus in compensazione: l’Ade chiarisce quando è possibile
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce l'intero impianto normativo applicabile ai crediti da Superbonus in presenza di ruoli.
Il punto di partenza è l'articolo 121, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che stabilisce che i crediti d'imposta da Superbonus sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, precisando che la quota annuale non utilizzata non può essere riportata né rimborsata, e che non si applicano i limiti ordinari di compensazione previsti dall'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 e da altre norme sui massimali.
A decorrere dal 30 marzo 2024, il comma 3-bis introdotto dall'articolo 4 del d.l. n. 39/2024 ha aggiunto una sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 10.000 euro.
Tuttavia, tale sospensione è subordinata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale che, allo stato, non risulta ancora adottato: pertanto, come già chiarito dalla risposta a interpello n. 237 del 29 novembre 2024, questa disposizione non è ancora operativa.
Diverso il discorso per l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Questa norma esclude la facoltà di avvalersi della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 per tutti i crediti, sia erariali sia agevolativi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'Agente della Riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.
La preclusione non opera, però, con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
L'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 vieta invece la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'Agente della Riscossione per imposte erariali superiori a 1.500 euro.
Applicando questo quadro al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate giunge a una conclusione articolata in due parti.
Per la compensabilità in generale tra crediti Superbonus e debiti previdenziali l'Agenzia dà ragione all'istante: non vi sono ostacoli a tale compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, come già confermato dalla risposta a interpello n. 478/2023.
Sul punto centrale, l'utilizzo del credito Superbonus per pagare le cartelle previdenziali iscritte a ruolo, l'Agenzia nega invece la possibilità. Il ragionamento è netto: le norme che disciplinano i blocchi alla compensazione (articolo 121, comma 3-bis; articolo 37, comma 49-quinquies; articolo 31, comma 1 del d.l. n. 78/2010) si riferiscono tutte esclusivamente a «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate».
I ruoli previdenziali della Cassa Forense, ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, esulano quindi dall'ambito applicativo di tali norme ma questo non significa che il credito Superbonus possa essere usato per saldarli: la possibilità di pagare somme iscritte a ruolo mediante compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che però fa riferimento esclusivamente ai «crediti relativi alle stesse imposte», escludendo così dall'ambito applicativo i crediti agevolativi come quelli da Superbonus.
L'Agenzia richiama inoltre il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esplicitato con varie sentenze secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
I crediti da Superbonus acquistati da terzi potranno essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, per pagare altri debiti erariali o previdenziali correnti. Non potranno invece essere utilizzati per estinguere le cartelle esattoriali stesse.
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TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Il CNCEC con l'informativa n 84/2026 pubblica le date per i test di valutazione per i professionisti che hanno completato la formazione per il TCF.
Leggi anche Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Vediamo i dettagli delle prove che si svolgeranno da giugno a settembre.
TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Viene precisato che dal 5 giugno al 18 settembre 2026 saranno disponibili i test finali di valutazione per i professionisti che hanno completato i percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale o TCF, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212.
Il calendario prevede che i test si svolgeranno nelle seguenti date:
- 5 e 25 giugno,
- 3 e 20 luglio,
- 5 agosto e 18 settembre 2026.
Attenzione al fatto che le prove si terranno interamente online, tramite una piattaforma dedicata con sistema di proctoring, che garantisce il monitoraggio a distanza e la verifica dell’identità del candidato, a tal fine occorre registrarsi al link:
- https://commercialisti.ilmiotest.it/
- selezionare il Modulo per il quale si intende svolgere il test finale di valutazione,
- la data e l’orario, tra quelli disponibili al momento della prenotazione
Viene precisato che il Consiglio Nazionale si riserva, in caso di necessità, di implementare le date disponibili per lo svolgimento dei test.
Un volta effettuata l’iscrizione, il professionista riceverà le istruzioni a mezzo e-mail per effettuare il check requirements del computer che si utilizzerà per sostenere l’esame; una volta completato il check, si riceverà una mail con le indicazioni per sostenere l’esame.
Il CNDCEC specifica che per ciascun Modulo per il quale l’iscritto intende svolgere il test finale di valutazione, sarà necessario ripetere la suddetta procedura.
Al fine di sostenere i test è necessario un contributo di euro 35,00, e dopo il pagamento si formalizzerà la prenotazione che, una volta effettuata, non sarà modificabile.
Per cambiare data/ora si dovrà procedere a una nuova prenotazione con relativo ulteriore pagamento e non è previsto alcun rimborso in caso di test prenotati e non effettuati.
In caso di mancato superamento del test, sarà necessario prenotarsi nuovamente effettuando un ulteriore pagamento.
TEST TCF: le materie d’esame
I test, composti da domande a risposta multipla di cui una soltanto esatta, prevedono la somministrazione di:
- 25 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 15 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 15 domande, per il Modulo “Diritto tributario”;
Il test si intenderà superato con esito positivo, in caso di risposta esatta a:
- 18 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 11 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 11 domande, per il Modulo “Diritto tributario”.
Il tempo a disposizione sarà di 75 minuti per il test relativo ai “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi” e di 45 minuti per ciascuno dei restanti test.
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Spese università non statali: le detrazioni nel 730
Il Modello 730/2026 può essere inviato entro il 30 settembre prossimo.
In proposito, nel Quadro E tra gli oneri detraibili rientrano anche le spese universitarie statali e non statali.
Relativamente alle spese per le università non statali come ogni anno viene pubblicato il relativo decreto MUR con gli importi massimi a cui fare riferimento.
A tal fine nella GU n 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.
Attezione al fatto che si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.
Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi da usare per il 730
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.
In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.
Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Allegati:Area disciplinare corsi istruzione
Nord
Centro
Sud e isole
Medica
€ 3.600
€ 2.900
€ 2.650
Sanitaria
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
Scientifico-tecnologica
€ 3.700
€ 2.900
€ 2.600
Umanistico-sociale
€ 3.200
€ 2.750
€ 2.550
Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone geografiche di riferimento delle regioni.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laureaCORSI POST-LAUREA
Spesa massima detraibile
Nord
Centro
Sud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
*Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.
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Nuova CIVIS: come presentare una domanda, guida passo passo
Il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate diventa più “dialogante”, dal 13 maggio infatti, dopo una prima risposta negativa o solo parzialmente favorevole, sarà possibile inviare una seconda richiesta di assistenza direttamente online.
In pratica, si raddoppia il confronto con il Fisco senza dover passare dagli sportelli.
L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è trasformare CIVIS in un vero “canale unico” per la gestione delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni.
Di seguito disponibile una infografica con check list con tutti gli step per presentare una "nuova" civis
Se il Fisco dice no, ora puoi chiedere un riesame
La nuova funzione permette a contribuenti e intermediari di tornare sulla pratica già esaminata quando:
- non si ritiene corretto l’esito della prima lavorazione;
- si vogliono fornire ulteriori chiarimenti o informazioni non trasmesse inizialmente.
In sostanza, chi riceve un rigetto non dovrà più fermarsi alla prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma potrà chiedere una nuova valutazione della propria posizione direttamente online.
Una novità che punta a ridurre accessi agli uffici e contenziosi, ma soprattutto a rendere meno “definitiva” la prima risposta automatizzata o istruttoria.
Come funziona la seconda richiesta CIVIS
La seconda istanza può essere inviata solo dopo la chiusura della prima pratica, indipendentemente dalla motivazione con cui è stata archiviata.
C’è anche un’altra apertura importante: la nuova richiesta può essere trasmessa da un soggetto diverso rispetto a chi aveva presentato la prima domanda. Ad esempio, il contribuente può subentrare al professionista oppure affidare la pratica a un nuovo intermediario.
La richiesta viene automaticamente assegnata allo stesso ufficio che ha gestito la prima lavorazione, così da garantire continuità nell’esame della posizione.
Tutta la gestione resta consultabile nel “Profilo utente”, dove è possibile monitorare:
- stato della pratica;
- ufficio incaricato;
- esiti delle richieste;
- pratiche precedenti presentate anche tramite intermediario delegato.
CIVIS, attenzione agli allegati: ci sono limiti precisi
Per sostenere le proprie ragioni, il contribuente può inserire spiegazioni direttamente nel testo della richiesta.
L’Agenzia precisa però che non è necessario allegare documenti già presenti nei propri archivi, come:
- modelli F24;
- dichiarazioni già trasmesse;
- documenti fiscali già acquisiti.
Resta comunque possibile caricare documentazione aggiuntiva in formato elettronico, con alcuni limiti tecnici:
- massimo 10 file;
- dimensione massima di 20 MB per ciascun allegato.
Con il restyling del servizio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le “causali di chiusura” delle pratiche.
L’obiettivo è rendere gli esiti più chiari e comprensibili, evitando formule troppo sintetiche o poco trasparenti che spesso lasciavano dubbi ai contribuenti.
Cos’è CIVIS e quando si può usare
CIVIS è il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che permette di chiedere assistenza senza recarsi agli sportelli fisici.
Il servizio può essere utilizzato quando si riceve:
- una comunicazione di irregolarità;
- un avviso telematico;
- una cartella di pagamento derivante da:
- controllo automatizzato;
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il sistema funziona anche se la comunicazione è arrivata:
- tramite avviso telematico;
- via PEC;
- con raccomandata o lettera cartacea.
Il percorso da seguire sul sito ADE per un dialogo col Fisco
Per utilizzare CIVIS bisogna entrare nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso:
“Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità, cartelle di pagamento e comunicazioni relative all’imposta di bollo su fatture elettroniche”
e poi selezionare:
“Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”.
La procedura è guidata e accompagna il contribuente passo dopo passo nella compilazione della richiesta.
La nuova possibilità di inviare una seconda istanza rappresenta una piccola rivoluzione nel rapporto digitale con il Fisco.
Finora, una risposta negativa su CIVIS spesso costringeva il contribuente a cercare altre strade: appuntamenti in ufficio, PEC, reclami o addirittura contenzioso.
Con questa novità, invece, il confronto resta interamente online e si apre uno spazio aggiuntivo per correggere errori, integrare documenti o chiarire aspetti che nella prima fase non erano stati valutati correttamente.
Un cambio di approccio che punta a trasformare CIVIS da semplice canale tecnico a vero strumento di interlocuzione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
Scarica qui l'infografica con i passaggi principali in sintesi e la checklist.
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Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.
In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita.
Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.
Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:
- promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
- promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
- contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
- contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
- progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
- offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
- cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.
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Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n 108 del 25 maggio, l'Ade fornisce un interessante interpretazione della norma sulla agevolazione prima casa.
In sintesi si evidenzia che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di immobile che mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, potrà essere destinato a abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito.
Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE risponde
L’Istante ha sottoscritto nel 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.
L’Istante precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell’atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.
Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, ai sensi della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chiede di sapere se può usufruire dellepredette agevolazioni fiscali prima casa in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l’unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l’immobile sarà destinato ad abitazione.
Le Entrate accordano l'incentivo, ma prima ricordano tutte le condizioni necessarie per l'agevolazione prima casa.In particolare, le agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo per la fruizione dei relativi benefici:
«ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
Allegati:
della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (…)».
In ogni caso, l’acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).
In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).
In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “strutturalmente concepito per uso abitativo”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “prima casa” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo.
Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28).
Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.
In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale
utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (…); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della
categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;”.
Secondo la Corte, “Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine
triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio”.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, “La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.
Alla luce di tali motivazioni, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “In materia di agevolazione prima casa (…), il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
Tanto premesso si ritiene che l’Istante possa fruire della predetta agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.
Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357. -
Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno
Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.
I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.
Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.
Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno
Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza:
- circa 5 centesimi al litro per la benzina
- 10 centesimi al litro per il gasolio.
Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.
Inoltre, è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Infine è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.
Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.
Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.
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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero
Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero
All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabiliLa norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
a) codice fiscale;
b) partita IVA;
c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
d) domicilio fiscale.La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
Allegati:
materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati