• Accise

    App “Osservaprezzi Carburanti”: dal 20 luglio per i prezzi della benzina

    Il MIMIT annuncia che i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente

    Da lunedì 20 luglio sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android la nuova App “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno strumento pensato per offrire ai cittadini un’informazione semplice, trasparente e immediata sui prezzi dei carburanti praticati sul territorio.

    Attraverso l’App, i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. 

    La consultazione sarà resa ancora più efficace dalla visualizzazione del prezzo medio regionale e dalla possibilità di confrontarlo con il prezzo praticato, nella stessa giornata, da ciascun impianto.

    Il Ministero evidenzia che la nuova applicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza.

    Nella fase iniziale di utilizzo, il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali osservazioni sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto.

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 5 Bilanci di liquidazione: ecco il definitivo

    Il nuovo OIC 5, pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel luglio 2026, sostituisce integralmente la precedente versione del principio contabile, adeguata al Codice civile dopo il D.lgs. 139/2015. 

    La revisione nasce da due esigenze distinte: da un lato, allineare la struttura dello standard al ruolo che l'OIC riveste oggi, ossia disciplinare esclusivamente i profili tecnico-contabili della redazione del bilancio; dall'altro, superare le criticità applicative segnalate dagli operatori nel corso degli anni di vigenza del vecchio principio.

    Il progetto di revisione ha evidenziato che la prassi disattendeva sistematicamente due prescrizioni cardine: 

    1. la valutazione delle attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore contabile, raramente applicata per motivi prudenziali e di responsabilità dei liquidatori, 
    2. e l'iscrizione del fondo per costi ed oneri di liquidazione, spesso omessa o rilevata solo in parte per le incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo l'intera durata della procedura.

    Non è un semplice restyling formale: cambia la funzione stessa del bilancio di liquidazione, che da strumento di stima del valore ritraibile diventa un documento di rendicontazione prudenziale sull'andamento della procedura. 

    Ciò giustifica criteri di valutazione più cauti, schemi di bilancio riformulati per natura, distinzione tra costi funzionali e contratti onerosi, e regole più chiare per i momenti-chiave della liquidazione.

    Nuovo OIC 5: il cambio di prospettiva, da bilancio previsionale a bilancio informativo

    La differenza più significativa tra il precedente OIC 5 e la nuova versione, è di natura concettuale, prima ancora che tecnica.

    Nella versione previgente il bilancio di liquidazione era concepito come lo strumento che doveva misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni aziendali, il c.d. "capitale di liquidazione", in una logica dichiaratamente prognostica. 

    Nel nuovo principio il bilancio di liquidazione diventa uno strumento di rendicontazione sull'andamento della procedura, con una logica più prudenziale e maggiormente applicabile nella pratica professionale.

    Da questo cambio di paradigma discendono le scelte tecniche più rilevanti di seguito analizzate.

    Nuovo OIC 5: criteri di valutazione, minore incertezza e più prudenza

    La distinzione tra costi "necessari e funzionali" e costi "non necessari" è una delle novità più rilevanti. Il nuovo OIC 5 chiede di ripartire, con un criterio oggettivo, l’essenzialità rispetto all'ordinato svolgimento della procedura, ciò che va rilevato per competenza da ciò che va invece accantonato secondo le regole sui contratti onerosi, riducendo così l'area di incertezza che aveva reso poco applicato il vecchio fondo unico.

    Viene inoltre introdotta una facoltà, prima assente, di valutare al valore di realizzazione in liquidazione, se superiore al valore netto contabile, i soli beni per cui la vendita sia già certa (ad esempio in presenza di un contratto preliminare) e il valore di realizzo sia stimabile in modo attendibile. 

    La semplice individuazione di un potenziale acquirente, in assenza di trattative concluse, non è sufficiente ad attivare la rivalutazione.

    Voce

    OIC 5 previgente

    OIC 5 nuovo (2026)

    Attività (immobilizzazioni, partecipazioni, titoli)

    Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, regola generalmente disattesa nella prassi

    Minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione; la rivalutazione oltre il costo è ammessa solo come facoltà, a condizioni stringenti

    Crediti

    Valore di presumibile realizzo

    Confermato il valore di presumibile realizzo; esclusa esplicitamente l'applicazione del costo ammortizzato

    Debiti

    Valore di presunta estinzione

    Confermato, con la precisazione che uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio

    Oneri della procedura

    Fondo unico per costi ed oneri di liquidazione, di stima complessa e spesso disatteso

    Distinzione tra costi necessari e funzionali (rilevati per competenza: compenso del liquidatore, utenze, locazione sede) e costi non necessari (accantonati come contratti onerosi)

    Nuovo OIC 5: nuovi schemi di bilancio

    Il principio ridisegna gli schemi di stato patrimoniale e conto economico

    Per le società senza attività in continuazione viene meno la distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, che perde significato quando l'impresa non opera più in prospettiva di continuità: le voci sono riclassificate per natura, senza più separare, ad esempio, le partecipazioni immobilizzate da quelle iscritte nel circolante.

    Sono introdotte nuove voci di conto economico: A5-bis "Proventi della procedura liquidatoria", B14-bis "Oneri della procedura liquidatoria" e A5-ter "Rivalutazioni della procedura liquidatoria", per dare separata evidenza ai componenti reddituali tipici della fase liquidatoria.

    Per le società con attività in continuazione, è introdotta una nuova voce di stato patrimoniale "E) Attività destinate alla liquidazione", che raccoglie i beni dei rami non in esercizio provvisorio.

    È introdotta la facoltà, non prevista in precedenza, di omettere il bilancio comparativo nell'esercizio di adozione dei nuovi schemi, dandone conto in nota integrativa.

    Le società di minori dimensioni (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) possono comunque continuare ad adottare gli schemi ordinari, oppure il nuovo schema abbreviato dedicato; in entrambi i casi restano esonerate dal rendiconto finanziario.

    È stato inoltre introdotto uno schema di riferimento per il rendiconto finanziario, sia per le società senza sia per quelle con attività in continuazione: documento che il previgente OIC 5 non disciplinava in modo organico.

    Nuovo OIC 5: primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione

    Il nuovo OIC 5 detta regole più puntuali, distinguendo tre momenti particolari della procedura:

    • Primo bilancio di liquidazione: le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono imputate direttamente a una riserva di patrimonio netto, senza transito a conto economico.
    • Bilancio finale di liquidazione: a differenza dei bilanci intermedi, gli eventuali elementi attivi non ancora realizzati sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione anche quando il criterio del minore tra costo e valore di realizzo non lo consentirebbe, coerentemente con la funzione del documento di determinare quanto spetta a ciascun socio.
    • Revoca della liquidazione: il primo bilancio successivo alla revoca deve esprimere i valori come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata, applicando alle poste ancora in essere i criteri ordinari secondo le regole sui cambiamenti di stima e di principio contabile, per evitare comportamenti opportunistici.

    Nuovo OIC 5: data di applicazione e facoltà di continuità del vecchio principio

    Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci di liquidazione relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 o da data successiva, con facoltà di applicazione anticipata nel 2026.

    Le società che, alla data di entrata in vigore, hanno già avviato la procedura secondo la precedente versione del principio possono continuare ad applicarla fino al termine della liquidazione.

  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio

    Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.

    Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.

    Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.  

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi

    Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che: 

    • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
    • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.

    Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.

    Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?

    Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:

    • gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
    • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
    • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
    • si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
    • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR

    Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

    Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.

    Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.

  • Bilancio

    Bilancio di liquidazione: pubblicato il definitivo dell’OIC 5

    L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 16 luglio il testo definitivo dell'OIC 5 con le regole per i bilanci di liquidazione.

    Attenzione al fatto che le regole sono obbligatorie per i bilanci 2027 e facoltative per il 2026.

    Ricordiamo che il testo è stato posto in consultazione nel 2024 ed ora giunge alla sua versione definitiva.

    La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specificava che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci  è nata dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
    La finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria. 

    Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
    Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.

    In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
    In ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione ed ora si giunge al testo definitivo cui si rimanda sul sito dell'OIC, clicca qui, per approfondire.

  • Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici: scontrino tutto software in arrivo dal Fisco

    Con un comunicato del 14 luglio Assosoftware, Associazione italiana produttori software ha commentato l'imminente novità delle Entrate che adotteranno un nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, "liberandoli" dalla cassa.

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa.

    Scontrino tutto software: di che si tratta

    Dovrebbe trattarsi di una emancipazione dei corrispettivi dal registratore di cassa, con scontrini tutti dematerializzati.

    Assosoftware ha commentato la imminente novità del Fisco specificando che le applicazioni che automatizzano la WebApp dell’Agenzia delle Entrate possono offrire alle imprese una risposta temporanea e un’alternativa immediata al registratore telematico. 

    AssoSoftware invita a utilizzarle con prudenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    In vista dell’avvio del nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, AssoSoftware esprime cauto apprezzamento per le cosiddette soluzioni “ponte” o “velocizzatori” che si stanno diffondendo sul mercato, e che automatizzano l’interazione con la WebApp dell’Agenzia delle Entrate per consentire la trasmissione dei corrispettivi.

    Questi strumenti possono rispondere a esigenze concrete delle imprese, soprattutto le più piccole, offrendo fin da subito un’alternativa al registratore telematico, ad esempio in caso di guasto, sostituzione o scadenza dell’apparecchio, ed evitando nuovi investimenti in hardware qualora si voglia optare per la soluzione software, già in fase di sperimentazione e tra poco disponibile sul mercato.

    Il loro utilizzo deve tuttavia attenersi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La WebApp è infatti nata per l’utilizzo diretto da parte dell’operatore economico e non come interfaccia applicativa progettata per l’integrazione sistematica con software di terze parti.

    La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste modalità possono essere ammesse a condizione che non alterino il funzionamento della piattaforma, non ne compromettano la sicurezza, non generino carichi anomali e rimangano coerenti con le finalità del servizio.

    Integrata nei gestionali, nelle piattaforme cloud, negli Smart POS e nei sistemi di pagamento, la Soluzione Software certificata consentirà infatti di memorizzare e trasmettere i corrispettivi senza dispositivi hardware dedicati, rendendo la fiscalizzazione una componente nativa dei processi digitali delle imprese.

    AssoSoftware ne sostiene lo sviluppo fin dalle prime fasi, collaborando con l’Agenzia delle Entrate e accompagnando gli investimenti delle aziende associate.

    In attesa della piena operatività del nuovo sistema, le soluzioni ponte possono contribuire a rendere più graduale la transizione, purché utilizzate con le necessarie cautele.

  • Redditometro

    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla quando si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti. 

    È quanto emerge da una recente ordinanza n 22968/2026 della Corte di Cassazione relativa a un accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2011.

    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti.

    Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato alcuni degli elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire la sua capacità contributiva

    Aveva inoltre documentato la disponibilità di somme sui conti bancari, investimenti finanziari e una plusvalenza realizzata nell’anno precedente. 

    Secondo la Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale non poteva ignorare tali elementi limitandosi a esprimere un giudizio generico sull’assenza di prove contrarie.

    Accertamento sintetico: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia nasceva da un avviso di accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato una maggiore Irpef nei confronti del contribuente per il periodo d’imposta 2011.

    L’Ufficio aveva ricostruito il reddito sulla base di diversi indicatori di capacità contributiva, tra cui:

    • incrementi patrimoniali;
    • spese relative al mantenimento di alcuni beni;
    • disponibilità di imbarcazioni;
    • tenore di vita complessivo.

    Il cosiddetto redditometro è una forma di accertamento sintetico attraverso la quale il reddito della persona fisica viene ricostruito partendo dalle spese sostenute e dalle manifestazioni di capacità contributiva.

    In primo grado, il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile. 

    La Commissione tributaria regionale aveva successivamente riformato tale decisione, riconoscendo l’ammissibilità dell’impugnazione, ma aveva comunque respinto il ricorso nel merito.

    Secondo la CTR, il contribuente aveva rappresentato soltanto alcune circostanze senza fornire una prova adeguata. 

    La sentenza affermava, in termini generali, che in sede giudiziaria non risultavano prodotte prove contrarie idonee a superare la ricostruzione dell’Ufficio.

    Con il ricorso per Cassazione, il contribuente ha contestato la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che i giudici regionali non avessero valutato le specifiche deduzioni e i documenti depositati.

    In particolare, il ricorrente aveva contestato la titolarità di una delle imbarcazioni considerate dall’Agenzia delle Entrate. A suo giudizio, l’Ufficio si sarebbe limitato a indicare il nome del bene senza dimostrarne l’effettiva riferibilità al contribuente.

    Per un’altra imbarcazione, il contribuente aveva dichiarato di avere versato canoni di leasing per 69.600 euro, e non per 79.785 euro come indicato nell’accertamento. 

    Tale importo sarebbe stato confermato anche dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un precedente processo verbale di constatazione.

    Il contribuente aveva inoltre prodotto documentazione relativa alla disponibilità, al 1° gennaio 2011, di:

    • 139.069 euro di liquidità su un conto Fineco Bank;
    • 1.714.796 euro di investimenti finanziari;
    • una plusvalenza finanziaria di 171.913 euro, realizzata nel 2010.

    Era stato infine richiamato un precedente controllo della Guardia di Finanza sul medesimo anno d’imposta, concluso senza rilievi.

    La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo che la decisione della CTR era caratterizzata da una motivazione apparente.

    Il vizio ricorre quando la motivazione è formalmente presente nel provvedimento, ma le argomentazioni utilizzate non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Non è quindi sufficiente inserire nella sentenza formule generiche, come l’affermazione secondo cui il contribuente non avrebbe fornito prova contraria. Il giudice deve spiegare:

    • quali elementi siano stati esaminati;
    • quale valore sia stato attribuito ai documenti;
    • perché le prove siano state considerate insufficienti;
    • quali ragioni abbiano condotto al rigetto del ricorso.

    La motivazione deve rendere possibile un effettivo controllo sulla correttezza e sulla logicità della decisione. Non può essere lasciato all’interprete il compito di ricostruire, attraverso semplici ipotesi, il ragionamento seguito dal giudice.

    La Cassazione distingue il semplice difetto di sufficienza della motivazione dalla sua sostanziale inesistenza.

    Una motivazione sintetica o non particolarmente approfondita non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Il vizio rilevante sussiste, invece, quando le argomentazioni sono talmente generiche, contraddittorie o incomprensibili da non permettere di individuare le ragioni effettive della decisione.

    Rientrano in questa categoria:

    • la mancanza assoluta di motivazione;
    • il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
    • la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;
    • la motivazione soltanto apparente.

    Le affermazioni contenute nella sentenza erano, secondo la Cassazione, apodittiche: esprimevano cioè soltanto il giudizio finale, senza illustrare il procedimento logico seguito per raggiungerlo.

    Redditometro: quali prove deve conservare il contribuente

    La decisione conferma l’importanza di predisporre una difesa documentale dettagliata contro l’accertamento sintetico.

    Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute attraverso risorse diverse dal reddito imponibile dell’anno, come:

    • risparmi accumulati negli anni precedenti;
    • disinvestimenti;
    • redditi esenti;
    • redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
    • finanziamenti ricevuti;
    • donazioni o disponibilità provenienti da terzi;
    • somme derivanti dalla vendita di beni;
    • redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

    È inoltre possibile contestare la riferibilità della spesa o del bene, dimostrando, ad esempio, che il bene non appartiene al contribuente oppure che l’importo considerato dall’Ufficio non corrisponde a quello effettivamente sostenuto.

    La documentazione deve essere precisa e possibilmente collegata alle singole contestazioni contenute nell’avviso di accertamento. Estratti conto, contratti, certificazioni finanziarie, atti di vendita e processi verbali possono assumere un ruolo decisivo.

    Redditometro e sentenza con motivazione apparente: FAQ

    Quando una sentenza tributaria ha una motivazione apparente?

    La motivazione è apparente quando è formalmente presente, ma contiene affermazioni generiche che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Quali prove possono essere utilizzate contro il redditometro?

    Il contribuente può produrre estratti conto, documentazione bancaria, prove di disinvestimenti, redditi esenti, finanziamenti, donazioni, risparmi pregressi e documenti che escludano la titolarità dei beni contestati.

    Il giudice può limitarsi ad affermare che non esistono prove contrarie?

    No. Deve esaminare le contestazioni e i documenti rilevanti, spiegando perché non siano sufficienti a superare la ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate.


  • Senza categoria

    Imprese florovivaiste: approvato il Decreto legislativo di riferimento

    Durante il Cdm del 14 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo e un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica:

    • disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. Il testo tiene conto dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

    Ricordiamo che la legge 102/2024 è stato pubblicata in GU n 164 del 15 luglio 2024.

    Essa ha previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro  mesi dalla stessa uno o più decreti legislativi  per  costituire  un  quadro normativo  organico in materia di:

    • coltivazione,   
    • promozione, 
    • commercializzazione, 
    • valorizzazione e incremento della qualità  e dell'utilizzo dei prodotti  del settore  florovivaistico e  della filiera florovivaistica, 

    secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.

    Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega

    In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • a) disciplinare  l'articolazione  della  filiera  florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di  supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
    • b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza  con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile  e  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  nonché prevedere  l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
    • c) prevedere un coordinamento nazionale che  fornisca  misure  di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio  per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale  non  generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività  tenendo conto  delle  peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno  delle misure di indirizzo del settore;
    • d) prevedere l'adozione di  atti  di  indirizzo  e  coordinamento delle attività di filiera e  delle  politiche  nazionali  e  locali, anche avvalendosi  della  collaborazione  degli  esperti  del  tavolo tecnico di settore;
    • e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore   florovivaistico,  quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle  peculiarità  delle produzioni  floricole  e  di  quelle  vivaistiche,  da  adottare   in coordinamento con la strategia nazionale del verde  urbano  elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
    • f) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui, tra l'altro,  azioni  volte  all'aggiornamento  normativo, alla   formazione   professionale,   alla   valorizzazione   e   alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione  ottimizzata  dei  fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,  alla promozione  di  coltivazioni  e  di  installazioni  a  basso  impatto ambientale  e  a  elevata  sostenibilità  alle  certificazioni   di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica  e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
    • g) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui,  tra  le  altre  iniziative,  azioni  innovative  per   la comunicazione  e  la  promozione  dei   prodotti   nonché per   la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche,  tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
    • h)  predisporre  un  sistema  di  rilevazione  annuale  dei  dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e  dei  relativi prezzi;
    • i) pianificare e  istituire,  a  livello  nazionale,  piattaforme logistiche per macroaree, ai fini  dell'efficiente  movimentazione  e distribuzione dei prodotti della filiera  florovivaistica  verso  gli Stati membri dell'Unione europea  e  i  Paesi  terzi,  tenendo  conto dell'attuale  collocazione  dei  distretti  florovivaistici   e   dei mercati;
    • l)  prevedere  misure  per  la   riconversione   degli   impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici  e  per l'incremento della loro  efficienza  energetica  nonchè della  loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
    • m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti,  al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo  e di  prodotto,  eventualmente  promuovendo,  a  cura   del   Ministero dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare  e  delle   foreste, l'istituzione di  un  marchio  unico  distintivo  che  garantisca  le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea  e internazionale,  previa  adozione  di  disciplinari  di  qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici  ornamentali,  da interno e da esterno,  ovvero  destinati  all'arredo  urbano  nonché forestali;
    • n)  qualificare  come  centri  per  il  giardinaggio  le  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che  operano  nel settore specializzato del giardinaggio  e  del  florovivaismo  e  che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e  definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
    • o) definire, nel rispetto della normativa  nazionale  in  materia fitosanitaria, le  figure  professionali  che  operano  nel  comparto florovivaistico, compresi i settori del  verde  urbano  e  periurbano nonchè i  parchi  e  i  giardini  storici,   prevedendo   il   loro inquadramento  nel  sistema  di  classificazione  delle   professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
    • p) promuovere  l'attivazione  di  ulteriori  percorsi  formativi, coerenti con l'ambito tecnologico  di  riferimento,  presso  gli  ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i  dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e  regionali  competenti,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  della  legge  28  luglio 2016, n. 154;
    • q)  favorire  l'aggregazione   tra   produttori   attraverso   la semplificazione  delle   procedure   volte   alla   costituzione   di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
    • r) prevedere specifici criteri  di  premialità per  le  aziende florovivaistiche, da  inserire  nell'ambito  dei  piani  di  sviluppo regionale, previo accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del  settore  a  livello locale;
    • s) disciplinare, in coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  e  dai  relativi  decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali  di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e  la  certificazione degli  stessi  materiali  di  moltiplicazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003,  siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che  la  successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai  di proprietà privata,  allo  scopo  di  sostenere  le   attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
    • t) includere anche il vivaismo orticolo e  frutticolo  esercitato ai  fini  della  produzione  e  della  moltiplicazione  di  materiale vegetale  certificato,  per  favorire  investimenti  nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
    • u) definire e incentivare l'avvio  delle  filiere  produttive  di livello regionale, quali elementi di promozione  delle  attività di forestazione  soprattutto  nei  confronti  dei   comuni   di   minori dimensioni;
    • v) prevedere che le amministrazioni pubbliche  possano  definire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, condizioni tecniche e contrattuali  agevolate  per  la  locazione  di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali. 

  • PRIMO PIANO

    Spedizione pacchi di modico valore: istruzioni di ADM sulle regole in vigore da luglio

    Le Dogane con un comunicato stampa hanno specificato che dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il nuovo dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nell'Unione europea.
    La misura, prevista nell'ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l'attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.

    Vediamo come comportarsi per questo tipo di spedizioni e cosa accadrà in futuro.

    Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.

    L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro»  avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale. 

    Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).

    Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue. 

    Vediamo le istruziuoni di ADM

    Dazio 3 euro pacchi modico valore: istruziuoni di ADM

    ADM sul proprio sito fornisce istruzioni e ricorda che la misura rientra nel quadro della riforma doganale dell'UE, per garantire equità, sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.

    Essa fa seguito alla constatazione che una percentuale significativa delle importazioni di modico valore nel commercio elettronico non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell'UE, ponendo rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale.

    La regola dell'esenzione de minimis dai dazi doganali era stata originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Tuttavia, a causa della digitalizzazione delle procedure doganali, i dati in formato digitale sono oggi disponibili per tutte le merci importate, pertanto l'esenzione non è più giustificata.

    Inoltre, l’esenzione non rispecchia più la realtà del mercato. Solo nel 2025, quasi 5,9 miliardi di tali articoli di modico valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori nell'UE, senza il pagamento di dazi doganali. Ciò ha creato una concorrenza sleale con cui i rivenditori tradizionali non possono competere.

    I prodotti sul mercato dell'UE devono rispettare standard elevati, per proteggere i cittadini dalle merci pericolose ed eliminare i prodotti che non soddisfano gli standard ambientali e a livello di manodopera.

    Le ispezioni mirate condotte nei 27 Stati membri dell'UE nel corso del 2025 su cosmetici, dispositivi di protezione individuale (DPI), integratori alimentari, giocattoli ed elettronica hanno rivelato allarmanti casi di non conformità: oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard UE a causa di etichette mancanti, ingredienti vietati o assenza di documentazione di sicurezza.

    ADN evidenzia che la misura rafforza il sistema dei controlli doganali e la tracciabilità delle merci, anche attraverso:

    • nuove procedure digitali
    • miglioramento dei controlli su prodotti non conformi
    • tutela degli interessi finanziari dell’UE

    La Commissione Europea ha predisposto nuovo documento contenente linee guida per gli operatori del mercato dell'e-commerce che chiarisce le nuove norme che eliminano la soglia de minimis e introducono il dazio doganale di 3 euro, adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.

    La Commissione ha adottato le norme delegate il 30 aprile 2026, che sono ora in fase di esame. Le norme di esecuzione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'8 giugno 2026. Il documento con le linee guida illustra le modifiche introdotte da tali atti.

    Per migliorare la tracciabilità, a partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio l'utilizzo dei codici identificativi del prodotto (PID), ma la loro dichiarazione potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi.

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    Confisca beni della criminalità: novità anche per le cripto-attività

    Il Cdm del 14 luglio ha approvato in via preliminare un Dlgs con novità per il recupero e la confisca dei beni alla criminalità organizzata.

    Tra le novità, in attuazione della Direttiva UE 2024/1260 ve ne sono per le cripto attività, vediamo una sintesi dal comunicato stampa dello stesso esecutivo che ha riepilogato una sintesi delle novità.

    Cripto-attività confiscate alla criminalità: le nuove regole

    Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare un Dlgs in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

    Si ricorda che la direttiva si inserisce nell’azione dell’Unione europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, così da reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi dei reati, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto. 

    Le confische che ne formano oggetto si collocano nell’ambito di un “procedimento in materia penale” secondo la nozione autonoma del diritto dell’Unione,  abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione, che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    Viene precisato che l'ordinamento italiano dispone già di un assetto ampio e articolato in materia di misure patrimoniali, sia in ambito penale sia nell’ambito della normativa antimafia e il decreto interviene quindi essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.

    Le principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo – e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta. 

    Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici. 

    A garanzia dell’interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura.

    Il decreto disciplina poi la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, nei casi in cui non possano essere conservati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie: se ne preserva così il valore economico, con trasferimento del vincolo sulle somme ricavate,  versate al Fondo unico giustizia,  e con l’obbligo di informare gli interessati, ai quali è garantita la facoltà di essere sentiti.

    Specifiche disposizioni attengono appunto il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle cripto-attività, allo scopo di assicurarne l’effettiva indisponibilità per il destinatario della misura

    Il sequestro si esegue mediante il trasferimento delle cripto-attività e, ove tecnicamente possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un apposito servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia; 

    Quando il trasferimento delle chiavi non sia praticabile, data l’eterogeneità delle modalità di conservazione dei beni digitali, il sequestro è eseguito con ogni altra procedura idonea a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale. 

    Infine per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento è comunicato a quest’ultimo e, ove identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento.

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    Anomalie ISA 2024: come approfondire e correggere gli errori

    Con il Provvedimento n 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità con cui comunicherà a lavoratori autonomi e imprese le possibili anomalie nei dati ISA relativi al periodo d’imposta 2024.

    Le comunicazioni saranno consultabili nel Cassetto fiscale

    E-mail e PEC avranno invece soltanto funzione di avviso: il dettaglio dell’incongruenza non sarà riportato nel messaggio. 

    Il contribuente potrà quindi verificare i dati, fornire chiarimenti tramite il software dedicato oppure, in presenza di un errore effettivo, valutare la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

    Chi riceve una comunicazione di anomalia ISA dovrebbe:

    • accedere al Cassetto fiscale;
    • leggere il dettaglio dell’anomalia;
    • confrontare i dati con dichiarazioni e documenti;
    • non rispondere direttamente alla PEC;
    • utilizzare il software ISA 2026 per i chiarimenti;
    • valutare il ravvedimento in caso di errore;
    • conservare ricevute e documentazione trasmessa.

    Comunicazioni anomalie ISA 2024: cosa sono

    L’intervento rientra nelle attività con cui l’Amministrazione finanziaria mette preventivamente a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, favorendo la correzione spontanea di omissioni o inesattezze.

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, che regola le comunicazioni finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo.

    La comunicazione di anomalia non è, di per sé, un avviso di accertamento è una segnalazione che permette al contribuente di controllare i dati dichiarati e scegliere se giustificare l’incongruenza oppure correggerla.

    Le anomalie possono emergere dal confronto tra le informazioni riportate nei modelli ISA e quelle presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

    I controlli possono riguardare, tra gli altri:

    • i modelli Redditi;
    • le Certificazioni uniche;
    • i contratti di locazione o affitto;
    • i modelli ISA presentati negli anni precedenti;
    • altri dati fiscali riferibili al contribuente.

    Le tipologie di anomalie considerate sono individuate nella specifica tecnica allegata al provvedimento.

    Dove vedere le anomalie ISA 2024

    Il dettaglio delle comunicazioni sarà disponibile all’interno del Cassetto fiscale, seguendo il percorso:

    • Area riservata → Cassetto fiscale → Consultazioni → ISA/Studi di settore → Comunicazioni di anomalia

    L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate può avvenire tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi ancora previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline.

    Quando può accedere l’intermediario

    Il commercialista o l’intermediario incaricato può consultare la comunicazione se dispone di una delega valida.

    Il provvedimento richiama sia la delega per l’accesso al Cassetto fiscale sia la nuova delega unica prevista dal Dlgs n. 1/2024.

    La comunicazione può inoltre essere trasmessa tramite Entratel all’intermediario quando:

    • il contribuente ha scelto questa modalità nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024;
    • l’intermediario ha accettato di ricevere le comunicazioni.

    Avvisi tramite e-mail e PEC: attenzione ai messaggi no-reply

    L’Agenzia pubblicherà un avviso personalizzato nell’area riservata, quando il contribuente ha registrato un indirizzo e-mail e attivato la funzione prevista, potrà essere inviato anche un messaggio relativo all’aggiornamento della sezione ISA.

    Le notifiche PEC proverranno dalle caselle:

    Nel testo della PEC non sarà indicata l’anomalia riscontrata, per conoscere il contenuto della comunicazione occorrerà sempre accedere al Cassetto fiscale.

    Non sarà inoltre possibile rispondere direttamente alla PEC, perché le caselle utilizzate dall’Agenzia sono di tipo no-reply.

    Come rispondere a una comunicazione di anomalia ISA

    Il contribuente deve prima verificare se l’anomalia deriva da un errore oppure se può essere spiegata attraverso dati e documenti già disponibili.

    Per inviare chiarimenti, precisazioni o ulteriori informazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

    L’applicativo consente di predisporre e trasmettere telematicamente una risposta, segnalando eventuali errori presenti nella comunicazione o spiegando le ragioni che hanno determinato l’anomalia. È la stessa logica operativa adottata dall’Agenzia per i software ISA degli anni precedenti.

    Le risposte inviate saranno successivamente visibili anche nel Cassetto fiscale.

    Come regolarizzare gli errori ISA 2024

    Se, dopo il controllo, emerge che i dati dichiarati sono effettivamente errati o incompleti, il contribuente può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ricorso al ravvedimento operoso.

    La procedura può richiedere:

    • la correzione della dichiarazione o del modello interessato;
    • il versamento dell’eventuale maggiore imposta;
    • il pagamento degli interessi legali;
    • il versamento della sanzione in misura ridotta.

    L’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 prevede che la regolarizzazione sia accompagnata, quando dovuti, dal pagamento del tributo, degli interessi maturati giorno per giorno e della sanzione ridotta.

    La misura della riduzione dipende dal tipo di violazione e dal momento in cui viene effettuata la correzione. Prima di procedere è quindi opportuno verificare la posizione con il proprio intermediario.

    Anomalie ISA 2024: dubbi frequenti e FAQ

    La comunicazione di anomalia ISA è un accertamento?

    No. È una comunicazione preventiva che consente al contribuente di verificare, spiegare o correggere i dati dichiarati.

    Dove si trova il dettaglio dell’anomalia?

    Nel Cassetto fiscale, nella sezione “Consultazioni – ISA/Studi di settore – Comunicazioni di anomalia”.

    Si può rispondere alla PEC dell’Agenzia?

    No. Le caselle sono no-reply. Chiarimenti e precisazioni devono essere inviati tramite il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026.

    Allegati: