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Redditi PF 2026: novità per sportivi dilettanti forfettari
Le Entrate hanno pubblicato tra gli altri, il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni
In particolare, è stata prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.
Vediamo i dettagli.
Sportivi forfettari: la novità del Modello redditi PF 2026
In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, indicare:
- il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
- il codice “2” in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.
Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.
Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).
I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l’importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità
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Agevolazione per Commercialisti dalla Cassa: prime domande dal 15 aprile
La Cassa Dottori Commercialisti prosegue e rafforza l'impegno sul fronte del welfare con un nuovo pacchetto di misure del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato a sostenere gli iscritti per:
- gestione degli impegni finanziari
- percorso di crescita professionale.
Vediamo i dettagli per presentare le domande per queste due agevolazioni rivolte agli iscritti in partenza dal 15 aprile.
Contributo conto interessi Commercialisti: domande dal 15 aprile
Dal 15 aprile è possibile presentare le domande per il contributo in conto interessi dei commercialisti.
A sostegno degli interessi passivi la cassa ha previsto un totale di 1,2 milioni di euro di sostegno.Il contributo sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2025 fino a un massimo di mille euro, come attestato dall’istituto di credito o finanziamento.
I beneficiari sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di una pensione diretta (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.
A tale proposito è possibile presentare la domanda utilizzando il servizio online CSF, a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° febbraio 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Contributo per la formazione professionale nuove competenze Commercialisti domande dal 15 aprile
La Cassa Commercialisti informa inoltre della possibilità di presentare domanda per la formazione professionale per la quale sono stati stanziati 300 mila euro.
Condizione per beneficiarne è che il costo dei corsi e delle attività formative, idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per il 2026, sia di importo pari o superiore a 200 €.
Il contributo erogato, pari a un massimo di mille euro per anno, è pari al 50% del costo dell’attività formativa, mentre è pari al 100% per gli under 35.
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° marzo 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Le domande degli iscritti non saranno gestite tramite “bando” ma con la formula “iniziativa”; ciò consentirà alla Cassa di gestire singolarmente le richieste liquidandole senza dover attendere la formazione di una graduatoria finale e, di conseguenza, riducendo il tempo necessario all’erogazione del contributo agli associati in possesso di tutti i requisiti richiesti.
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Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio
L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 15 aprile informa del fatto che è disponibile fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).
In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:
- alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I),
- al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
- e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente:
- al sovraindebitamento;
- agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo;
- alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email:
Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio
Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari
Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia:
- l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
- la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
- relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta.
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Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La Corte di Cassazione interviene in modo definitivo sulla controversa disciplina del rimborso IVA previsto per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009, stabilendo, alla luce del diritto unionale, l’incompatibilità della normativa nazionale che consentiva la restituzione del 60% dell’imposta versata.
Questa è la conclusione sintetica della Pronuncia n 9266 del 13 aprile della Cassazione.
Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza i principi europei in materia di IVA e aiuti di Stato, con rilevanti conseguenze per professionisti e imprese che avevano beneficiato o richiesto tali agevolazioni.
La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, esercente la professione di notaio, relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010.
Il credito richiesto, pari a oltre 100 mila euro, derivava dall’applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che aveva previsto, per i soggetti colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, la possibilità di recuperare il 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva riconosciuto il diritto al rimborso.
Secondo i giudici regionali, la norma citata aveva “regolato ex post” il carico fiscale, stabilendo in via definitiva che l’imposta dovesse essere versata solo nella misura del 40%, senza distinzione tra somme già pagate e ancora dovute.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando, tra gli altri motivi, la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sul sistema IVA.
La questione centrale della controversia riguarda la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la Cassazione ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo se la norma nazionale potesse essere considerata legittima alla luce dei principi già affermati in materia di aiuti di Stato e IVA.
La risposta della Corte di giustizia (causa C37/23) è stata netta: la disposizione italiana è incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/CE), in particolare con gli articoli 2, 206 e 273.
Secondo i giudici europei, la misura non si limita ad alleggerire il carico fiscale, ma consente ai soggetti passivi di trattenere una parte dell’IVA riscossa dal consumatore finale, che dovrebbe invece essere integralmente versata all’Erario.
Questo meccanismo altera il funzionamento dell’imposta e determina una violazione del principio di neutralità, creando una disparità di trattamento tra operatori economici.
Inoltre, la Commissione europea aveva già qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, evidenziando come le agevolazioni fiscali concesse in relazione a calamità naturali debbano comunque rispettare le regole europee in materia di concorrenza.
Recependo integralmente le indicazioni della Corte di giustizia, la Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualificazione della contribuente come “impresa” ai fini del diritto UE.
La Corte ribadisce che la nozione unionale di impresa è ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.
Di conseguenza, anche un professionista, come nel caso di specie un notaio, rientra in tale categoria, in quanto offre servizi sul mercato.
Questo aspetto è decisivo, perché le norme sugli aiuti di Stato si applicano proprio alle attività economiche. Ne deriva che i soggetti che operano sul mercato non possono beneficiare di misure che alterano la concorrenza, come nel caso del rimborso IVA in esame.
La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto di particolare importanza: la disciplina prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 è incompatibile con la direttiva IVA e non può costituire fondamento per il riconoscimento del rimborso.
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Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile
Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.
A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.
L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:
Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.
Modello Redditi PF 2026: come è composto
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.
Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2026: le principali novità
Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:
- Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente. - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi; - Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare; - Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; - Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
trazione del 65%; - credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile
L’Agenzia delle entrate, utilizzando:
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio
Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.
In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.
Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".
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CIN affitti brevi in dichiarazione 2026: come indicarlo
Da quest'anno, l'indicaizone del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi è obbligatoria e per gli inadempienti scattano le sanzioni.
L'indicazione avviene tanto nel Modello 730/2026 quanto nel Modello Redditi PF 2026.
L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN.
CIN affitti brevi in dichairazione 2026: come indicarlo
Nel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nel Quadro B al Rigo B12 va indicato:
- in Colonna 1 (N. di rigo): il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

Nel Modello Redditi PF 2026 il CIN va invece indicato nel quadro RS.
In particolare, nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.
Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a redditi fondiari o a redditi diversi, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi quadri RB ed RL e pertanto la presente sezione non va compilata.CIN affitti brevi le sanzioni
Il codice CIN deve essere:
- richiesto dal titolare;
- esposto sull’immobile;
- indicato negli annunci e nelle comunicazioni.
L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni per chi non adempie che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.
Attenzione al fatto che il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.
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IVA 2026: rimborso e società di comodo
Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.
Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22.
Vediamo maggiori dettagli.
Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA
Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.
Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.
La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione.
Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30, legge 724/1994.
Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.
Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’ art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso.
Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.
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Iscrizione AIRE: le nuove regole 2026
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Essa viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.
Recentemente la Legge n 11 del 19 gennaio 2026 e in vigore dal 19 febbraio introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
AIRE: le nuove regole in vigore dal 2026
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022.
L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.
Come specificato dal MInistero degli esteri il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia.
Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:
- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio
- richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Patente di guida
Chi è obbligato ad iscriversi all’AIRE
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- i cittadini che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
Attenzione al fatto che NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e familiari conviventi;
- IL personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia.
Gli stessi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.
L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:
- i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Iscrizione all’AIRE: come fare
La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”
Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.
È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.
La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale e verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.
L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni.
L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.
L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio,
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata,
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo,
- per perdita della cittadinanza italiana
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Rinnovo iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali: avviso del CNDCEC
Coon l'informativa n 59/2026 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rinnovo biennale dell’iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali.
Vediamo quali.
Rinnovo iscrizione CTU presso gli albi dei Tribunali: informativa del CNDCEC
Secondo la nota ministeriale la procedura per rinnovo dell’iscrizione sarà avviata per mezzo del portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” solo dopo la comunicazione del Comitato del Tribunale presso il quale è avvenuta l’iscrizione, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del DM n. 109/2023.
In base all’articolo 6, infatti, “in occasione della revisione dell’albo prevista dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione. Per coloro che svolgono attività per le quali è prevista l’iscrizione all’ordine professionale, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale di appartenenza”.
Pertanto, attenzione al fatto che il Portale permetterà all’utente di avviare la procedura di rinnovo solo in caso di formale comunicazione della relativa richiesta da parte del Tribunale.