• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese universitarie: limiti e importi per la dichiarazione

    Le spese universitarie sostenute nel 2025 possono essere portate in detrazione nel modello 730/2026. L’agevolazione fiscale è pari al 19%, ma le regole cambiano a seconda che lo studente frequenti un’università statale o non statale.

    Per gli atenei statali, infatti, la detrazione si applica all’intera spesa sostenuta e rimasta a carico del contribuente. Per le università private, invece, bisogna rispettare gli importi massimi stabiliti annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

    La detrazione è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir e riguarda anche università straniere, corsi post-laurea e, nel rispetto delle condizioni previste, università telematiche.

    Spese universitarie nel 730/2026: dove indicarle

    Nel modello 730/2026 le spese universitarie devono essere riportate nei righi da E8 a E10, dedicati alle “Altre spese”, utilizzando il codice 13.

    Lo stesso codice deve essere utilizzato nel modello Redditi persone fisiche, nei righi RP8-RP13.

    Quali corsi danno diritto alla detrazione del 19%

    L’agevolazione comprende le spese sostenute per corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ma il perimetro è più ampio.

    Sono agevolati anche corsi universitari di specializzazione e perfezionamento, master universitari, dottorati di ricerca, Istituti tecnici superiori e corsi statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

    Rientrano inoltre i nuovi corsi istituiti presso Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati ai sensi del Dpr n. 212/2005.

    La detrazione è riconosciuta anche per i corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria, purché svolti presso centri accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

    Quali spese universitarie si possono detrarre

    Non sono detraibili soltanto le tasse universitarie. tra le spese ammesse rientrano:

    • tasse di immatricolazione e iscrizione annuale, anche per studenti fuori corso;
    • costi per la ricognizione della carriera universitaria;
    • soprattasse per esami di profitto e laurea;
    • spese per i test di accesso ai corsi universitari;
    • spese per corsi destinati alla formazione degli insegnanti.

    La detrazione può riguardare anche spese sostenute nel 2025 relative a più anni accademici.

    Per la formazione dei docenti sono agevolabili anche i tirocini formativi attivi (Tfa) e i corsi universitari finalizzati all’acquisizione dei Cfu o Cfa richiesti per l’accesso ai ruoli della docenza.

    Restano invece esclusi, tra gli altri, l’acquisto di libri, strumenti musicali e materiale di cancelleria, così come le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla frequenza universitaria.

    Università statali: nessun limite massimo di spesa

    Per chi frequenta una università statale, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico.

    Non è previsto un tetto massimo specifico di spesa detraibile, ferme restando le altre condizioni stabilite dalla normativa.

    Università private: i nuovi limiti per le spese 2025

    Per gli atenei non statali, l’importo sul quale calcolare il 19% non può superare i limiti fissati dal Ministero.

    Per il periodo d’imposta 2025, il decreto ministeriale n. 1126 del 31 dicembre 2025 stabilisce i seguenti massimali per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico:

    Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole
    Medica 3.600 euro 2.900 euro 2.650 euro
    Sanitaria 4.100 euro 3.100 euro 3.050 euro
    Scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
    Umanistico-sociale 3.200 euro 2.750 euro 2.550 euro

    Per dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello e corsi di perfezionamento universitario, il limite è invece pari a:

    • 4.100 euro al Nord;
    • 3.100 euro al Centro;
    • 3.050 euro al Sud e nelle Isole.

    All’interno di questi limiti devono essere considerate anche le spese per i test di ammissione e l’imposta di bollo.

    Università estere e telematiche: come funziona la detrazione

    Anche le spese sostenute presso università straniere possono beneficiare della detrazione. Per i corsi di laurea all’estero si utilizza il limite previsto per la corrispondente area disciplinare, considerando la zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

    Le università telematiche seguono invece le regole previste per gli altri atenei non statali. Il limite dipende dall’area disciplinare e dalla regione in cui ha sede legale l’università.

    Se il corso viene svolto in una sede collocata in una regione diversa da quella della sede legale, conta la regione nella quale il corso viene effettivamente svolto.

    Detrazione spese universitarie: attenzione al reddito

    Dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applicano ulteriori meccanismi di limitazione, che tengono conto del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico.

    Rimane inoltre la regola secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Superata questa soglia, il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Non possono essere detratte le spese universitarie integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato. In caso di rimborso parziale, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla parte rimasta a carico del contribuente.

    Infine, per ottenere la detrazione è necessario che le spese siano state pagate con strumenti tracciabili, come bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bollettini postali, Mav o PagoPa.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%

    Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%

    L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale

    Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025. 

    L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.

    La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.

    Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.

    Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.

    Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole

    Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.

    La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

    Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.

    Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA

    La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.

    La liquidazione può essere effettuata sulla base di:

    Dati utilizzati Funzione
    Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito
    Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive
    LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA
    Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto

    I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi

    I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.

    Come viene determinata l’IVA dovuta

    Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.

    Da questo importo vengono sottratti:

    • l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
    • l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
    • i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.

    Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.

    Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi

    Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.

    Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.

    Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.

    Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo

    Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.

    In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.

    Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.

    Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.

    Cosa succede se il contribuente non paga

    Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.

    In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.

    Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.

    Come viene comunicato il risultato del controllo

    Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.

    La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:

    • all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
    • oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.

    In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

    La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

    Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA

    Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.

    Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.

    La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.

    Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione

    Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola
    Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate
    Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti
    Credito anno precedente Non viene considerato
    Sanzione 120% dell’imposta
    Interessi 4% annuo
    Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni
    Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo
    Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5%
    Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura
    Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo
    Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo

    Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?

    L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.

    Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?

    Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

    Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?

    Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Transazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’imposta

    L’ipoteca volontaria concessa a garanzia dei debiti tributari oggetto di una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate non è esente dall’imposta ipotecaria.

    La formalità non può infatti beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 per quelle eseguite «nell’interesse dello Stato».

    È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24487 del 5 agosto 2026, relativa a un’ipoteca costituita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.

    La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda, in particolare, il significato da attribuire alla parola “Stato” ai fini dell’esenzione dall’imposta ipotecaria: secondo i giudici, il riferimento normativo è allo Stato-persona e non può essere esteso all’Agenzia delle Entrate.

    Il caso: un’imposta ipotecaria da oltre 500mila euro

    La controversia nasce da un avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento di 505.970 euro per l’omesso versamento dell’imposta ipotecaria relativa a un’iscrizione concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione.

    La vicenda era arrivata davanti alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza n. 9795/2022 aveva accolto l’appello di una persona fisica e di due società per azioni e annullato l’avviso.

    Il ragionamento seguito dalla CTR si fondava sull’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    La disposizione stabilisce, tra l’altro, che «non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato».

    Secondo il giudice tributario regionale, la formalità ipotecaria prestata a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto della transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate doveva quindi essere considerata esente, in quanto eseguita nell’interesse dello Stato.

    Perché la controversia è arrivata in Cassazione

    Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, mentre le altre parti hanno resistito con controricorso.

    Il ricorso era affidato a un solo motivo: secondo l’Agenzia, la CTR aveva violato o falsamente applicato gli articoli 1, 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990 e gli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, riconoscendo erroneamente l’esenzione dall’imposta.

    La Cassazione ha giudicato la censura ammissibile e fondata.

    Prima di affrontare il problema interpretativo, tuttavia, la Corte effettua una precisazione significativa: l’ipoteca era stata rilasciata in favore e, dunque, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate.

    La questione decisiva diventa quindi un’altra: un’ipoteca concessa nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate può essere considerata, ai fini dell’articolo 1 del d.lgs. n. 347/1990, una formalità eseguita «nell’interesse dello Stato»?

    La risposta della Cassazione è negativa.

    Agenzia delle Entrate e Stato-persona non coincidono

    Il primo passaggio del ragionamento riguarda la natura dell’Agenzia delle Entrate.

    La Corte ricorda che l’Agenzia non costituisce un organo dello Stato, ma è un soggetto giuridico distinto, dotato di propria personalità giuridica e non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    L’Agenzia svolge i servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali attribuitile dall’articolo 62 del d.lgs. n. 300/1999, ma non può per questo essere assimilata allo Stato-persona.

    La distinzione è determinante perché, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza, quando le norme sulle imposte di registro, catastale, ipotecaria e di bollo utilizzano, ai fini di un’esenzione, formule quali «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato», il termine Stato deve essere riferito allo Stato-persona.

    La Corte esclude un’interpretazione estensiva dell’agevolazione: quando il legislatore vuole riconoscere un beneficio fiscale anche ad altri enti pubblici, deve indicarlo espressamente.

    I due limiti all’esenzione dall’imposta ipotecaria

    La Cassazione individua anche un secondo argomento, ricavato dalla lettura coordinata degli articoli 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990.

    L’articolo 16 prevede, in determinate ipotesi, la prenotazione a debito dell’imposta e il successivo recupero nei confronti del debitore. 

    L’articolo 11, invece, comprende tra i soggetti obbligati al pagamento anche i debitori contro i quali sia stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.

    Da queste disposizioni deriva, secondo la Corte, un “doppio limite” all’esclusione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.

    Anche quando la formalità risponde all’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, quindi, l'esenzione non opera nei confronti del debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta.

    Diverso è il caso in cui lo stesso Stato sia contemporaneamente debitore dell’imposta e soggetto interessato alla formalità: in questa situazione l’esclusione trova giustificazione nell’impossibilità di far coincidere nel medesimo soggetto il debitore dell’imposta e il titolare del relativo credito.

    Il precedente contrario del 2020 e l’orientamento successivo

    La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il confronto con la precedente giurisprudenza.

    La stessa Cassazione riconosce espressamente che nel 2020 aveva raggiunto una conclusione opposta.

    Con la sentenza n. 1899/2020 aveva infatti affermato che l’ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca, a garanzia del pagamento di debiti tributari, costituisse una formalità non soggetta a imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato.

    Questo orientamento è stato però successivamente superato. L’ordinanza n. 24487/2026 richiama infatti le pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e n. 2690 del 2026, nelle quali la Cassazione è tornata sulla questione escludendo l’esenzione.

    Il principio richiamato letteralmente dalla Corte è il seguente:  «In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal DLgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi».

    Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata.

    La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità e affrontare le questioni rimaste assorbite nella precedente decisione d’appello.

    Non si tratta di una decisione innovativa in senso stretto. La conclusione raggiunta è infatti coerente con un orientamento già espresso chiaramente dalla Cassazione nelle ordinanze nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e successivamente nella n. 2690/2026.

    La pronuncia è comunque rilevante perché consolida il superamento del precedente contrario rappresentato dalla Cassazione n. 1899/2020.

    Imposta ipotecaria su garanzia per transazioni fiscali: faq

    FAQ

    L’ipoteca concessa all’Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale è esente dall’imposta ipotecaria?
    No. Secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24487/2026, non può beneficiare dell’esenzione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    Perché l’Agenzia delle Entrate non beneficia dell’esenzione prevista per lo Stato?
    Perché, ai fini della disposizione agevolativa, la Cassazione interpreta il termine “Stato” come riferito allo Stato-persona. L’Agenzia delle Entrate è invece un distinto soggetto giuridico.

    La Cassazione aveva sempre seguito questo orientamento?
    No. La sentenza n. 1899/2020 aveva riconosciuto l’esenzione in un caso analogo. Le successive pronunce del 2024 e del 2026 hanno però affermato l’orientamento contrario, oggi ribadito dall’ordinanza n. 24487/2026.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS per i forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Versamenti delle Imposte

    I tributi regionali riscoprono l’aggio di riscossione

    L’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 175, disciplina la procedura di riscossione dei tributi regionali avvicinandole a quella prevista dall’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, in quanto atti emessi a decorrere dal 1.1.2027 o, se precedenti, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo.

    Gli atti di accertamento emessi dalle regioni, e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati. 

    Inoltre, vi deve essere indicato che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e il nome del soggetto affidatario che, dopo il decorso di 60 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini della procedura di esecuzione forzata.

    La riscossione

    Con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo (cioè decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione di cui al r.d. 14.4.1010, n. 639) e fino alla data in cui avviene il pagamento si applicano gli interessi di mora che sono calcolati considerando il tasso di interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge

    Mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica per l’anno 2026 il tasso del 2,68% annuale determinato con il provvedimento 23.5.2019, la regione applica il tasso di interesse legale del 1,6% fissato con il d.m. 10/12/2025, che può essere elevato al 3,6% con apposita legge.

    Più rilevante, invece, è la disciplina in materia di costi di elaborazione e notifica degli atti e delle successive fasi cautelari ed esecutive.

    L’art. 8, comma 12, afferma che va conteggiata:

    • a) una quota determinata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro; se il pagamento avviene successivamente, la misura è elevata al 6%, fino ad un massimo di 600 euro;
    • b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” (che comprende il costo della notifica degli atti  correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le  eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero) a carico del debitore nella misura fissata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14.4.2023 e dai regolamenti del Ministro di grazia e giustizia 11.2.1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15.5.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

    Gli “oneri di riscossione a carico del debitore”, assenti per quanto riguarda gli atti riferiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ora riemergono, seppure per tributi regionali, nonché per i tributi degli enti locali. 

    La nostalgia, quindi, fa riemergere tale voce, che nel linguaggio comune è identificata con il termine di “aggio di riscossione” che era in vigore fino al 31.12.2021.

  • PRIMO PIANO

    Governance e statuti societari: le novità del nuovo TUF

    Dal 2027 saranno operative le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che riforma il Testo unico della finanza (TUF) e interviene anche sul Codice civile con importanti novità per la governance e gli statuti societari.

    Tra le modifiche più rilevanti vi sono:

    • nuova disciplina sulla scelta del sistema di amministrazione e controllo delle S.p.A., 
    • obbligo per le società quotate di adeguare gli statuti alle nuove regole sulla composizione degli organi sociali,
    • nuove possibilità statutarie relative allo svolgimento delle assemblee.

    Vediamo le tre principali novità e le relative decorrenze.

    S.p.A.: lo statuto sceglie il sistema di amministrazione e controllo

    Una delle novità più significative della riforma riguarda l'articolo 2380 del Codice civile, integralmente sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026.

    La nuova disposizione stabilisce che lo statuto adotta, tenendo conto:

    • delle concrete esigenze della società, 
    • delle dimensioni,
    • della composizione della compagine sociale e delle caratteristiche dell'attività esercitata,

    uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge.

    In particolare, lo statuto può adottare:

    • il sistema nel quale l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori e il controllo a un collegio sindacale;
    • il sistema con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;
    • il sistema con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

    La novità è rilevante perché il Codice civile non configura più il modello con collegio sindacale come sistema ordinario rispetto agli altri.

    I diversi modelli vengono disciplinati su un piano di sostanziale parità e la scelta statutaria assume quindi un ruolo centrale nella definizione della governance della S.p.A.

    Cambiano anche le denominazioni: il decreto supera i riferimenti ai sistemi "dualistico" e "monistico", sostituendoli con definizioni riferite direttamente agli organi che li caratterizzano.

    Il nuovo articolo 2380 disciplina inoltre il passaggio da un sistema all'altro

    Salvo che la deliberazione stabilisca diversamente, la variazione produce effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo e non costituisce causa di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 aprile 2026.

    Per le società già costituite diventa quindi opportuno verificare le clausole statutarie sulla governance alla luce della nuova disciplina, distinguendo tale verifica dagli specifici casi in cui il decreto prevede espressamente un obbligo di adeguamento.

    Società quotate: obbligo di adeguare gli statuti

    Un vero e proprio obbligo di adeguamento statutario è invece previsto per le società quotate.

    Il nuovo articolo 147-bis.1 TUF stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo siano eletti secondo norme previste dallo statuto che, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili a ciascun organo, promuovano e favoriscano:

    • professionalità;
    • rappresentatività;
    • diversità;

    nella complessiva composizione del collegio.

    In questo caso non si tratta di una semplice facoltà attribuita alle società.

    L'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce espressamente che le società adeguano gli statuti alle nuove disposizioni dell'articolo 147-bis.1. Il decreto non fissa, tuttavia, una data identica per tutte le società.

    L'adeguamento deve essere effettuato in tempo utile affinché le nuove disposizioni trovino applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuare o rinnovare a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Considerando che il D.Lgs. n. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è quindi alle nomine e ai rinnovi effettuati a partire dall'esercizio 2027.

    La data entro la quale modificare concretamente lo statuto dovrà pertanto essere individuata tenendo conto del calendario delle nomine e dei rinnovi degli organi della singola società.

    Assemblee: nuove possibilità statutarie dal 30 settembre 2026

    La terza novità riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate.

    Il nuovo articolo 125-bis.1 TUF attribuisce allo statuto la possibilità di stabilire la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta.

    La nuova disciplina contempla, tra le diverse possibilità, lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del voto esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società.

    Se lo statuto non stabilisce una modalità esclusiva, la decisione sulle modalità di svolgimento dell'assemblea è rimessa all'organo di amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.

    In questo caso occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza.

    L'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle assemblee che si svolgono successivamente al 30 settembre 2026

    Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti e le previsioni statutarie adottate in conformità ad esse.

    Il decreto precisa inoltre che, ai fini della nuova facoltà prevista dall'articolo 125-bis.1, comma 1, sono considerate le sole previsioni statutarie adottate o modificate dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi dopo il 29 aprile 2026.

    Statuti societari: le date da ricordare per nomine e adeguamenti

    La riforma non introduce un unico obbligo né una sola scadenza per tutti gli statuti societari.

    Le principali date da tenere presenti sono:

    • 29 aprile 2026: entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 e delle nuove disposizioni civilistiche, salvo le specifiche norme transitorie;
    • dopo il 30 settembre 2026: applicazione alle assemblee della nuova disciplina prevista, tra l'altro, dall'articolo 125-bis.1 TUF;
    • dall'esercizio successivo a quello in corso al 29 aprile 2026: applicazione delle nuove regole dell'articolo 147-bis.1 TUF alle nomine e ai rinnovi delle cariche delle società quotate, con conseguente necessità di adeguare preventivamente gli statuti.

    Il D.Lgs. n. 47/2026 rafforza quindi il ruolo dello statuto come strumento centrale nella definizione della governance societaria: alla maggiore autonomia riconosciuta alle S.p.A. nella scelta del sistema di amministrazione e controllo si affiancano, per le quotate, specifici obblighi di adeguamento e nuove possibilità nella disciplina delle assemblee.

  • Pace Fiscale

    Cartelle esattoriali 2026: fino a 84 o 120 rate, ecco chi può richiederle

    La nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, è ora a regime, e può essere utile fare il punto su tutte le regole

    Le novità riguardano soprattutto l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e interessano, in particolare, il numero massimo di rate concedibili e i criteri utilizzati per verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente.

    Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere rateizzati fino a 84 rate mensili con semplice richiesta, mentre con documentazione della situazione di difficoltà il piano può arrivare fino a 120 rate. Vediamo le regole attuali.

    Cartelle a rate: fino a 84 rate senza documentare la difficoltà

    Per debiti di importo fino a 120.000 euro, le richieste di rateizzazione presentate nel 2025 e nel 2026 possono essere accolte fino a un massimo di 84 rate mensili senza necessità di allegare documentazione a supporto della situazione economica.

    È sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

    Il limite precedente era di 72 rate, mentre resta fermo l’importo minimo della singola rata, pari a 50 euro.

    Chi ha necessità di ottenere una dilazione più lunga può invece chiedere fino a 120 rate mensili, ma in questo caso deve documentare la propria situazione di difficoltà.

    La documentazione è necessaria anche per le richieste relative a debiti superiori a 120.000 euro.

    I criteri di valutazione sono quelli fissati dal decreto del 27 dicembre 2024.

    In particolare:

    • per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato rileva l’ISEE;
    • per le imprese vengono utilizzati l’indice di liquidità e l’indice Alfa;
    • per i condomìni si utilizza l’indice Beta.

    Tali parametri servono sia a verificare la presenza della temporanea difficoltà economico-finanziaria sia a determinare il numero massimo di rate concedibili. 

    Cosa succede dopo la domanda di rateizzazione

    La richiesta di rateizzazione non produce effetti soltanto sulla durata del pagamento.

    Dalla presentazione dell’istanza, infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

    Le procedure già avviate continuano invece secondo le regole proprie del singolo procedimento.

    Con il pagamento della prima rata, l’eventuale fermo amministrativo già iscritto viene sospeso, mentre la cancellazione definitiva avviene al completamento del piano.

    Sempre con il pagamento della prima rata possono inoltre estinguersi le procedure esecutive già in corso, a condizione che non si siano già verificati determinati eventi, come l’incanto con esito positivo, l’istanza di assegnazione o altri atti che rendano il procedimento ormai avanzato.

    Il rispetto del piano può avere effetti anche sulla regolarità contributiva: in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, il contribuente può ottenere il DURC regolare.

    La rateizzazione può assumere rilievo anche in ambito penale tributario. Quando la violazione che ha dato origine alla cartella costituisce anche reato tributario, il pagamento rateale può consentire, nei casi previsti, di accedere alle circostanze attenuanti dell’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

    Decadenza dopo otto rate non pagate

    Resta centrale anche la disciplina della decadenza.

    Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, il contribuente perde il beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

    In caso di decadenza:

    • l’importo residuo diventa immediatamente esigibile;
    • per gli stessi debiti non può essere concessa una nuova rateizzazione.

    È quindi importante rispettare il calendario dei pagamenti anche quando le rate omesse non sono consecutive.

    Come presentare la domanda

    L’istanza può essere trasmessa online attraverso il servizio “Rateizza adesso” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    In alternativa, la domanda può essere presentata tramite PEC oppure presso gli sportelli territoriali.

    A seguito della richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la presenza dei requisiti e può adottare un provvedimento di:

    • accoglimento;
    • accoglimento parziale;
    • diniego motivato.

    Rateizzazione e prescrizione

    La richiesta di dilazione produce effetti anche sotto il profilo della prescrizione.

    Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27504/2024, la domanda di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile e determina quindi l’interruzione della prescrizione.

    Il contribuente che presenta l’istanza non può dunque successivamente eccepire una prescrizione già maturata prima della domanda, ferma restando la possibilità che decorra un nuovo termine prescrizionale.

    La rateizzazione non equivale tuttavia a un’accettazione definitiva della pretesa tributaria: quando ne ricorrono i presupposti, restano possibili le contestazioni sul merito del debito nelle sedi previste dall’ordinamento.

    Rateizzazione cartelle 2026: cosa ricordare

    Per le richieste presentate nel 2026, il quadro può essere così sintetizzato:

    • fino a 120.000 euro, massimo 84 rate con semplice richiesta e senza documentazione;
    • fino a 120 rate se la situazione di difficoltà economico-finanziaria viene documentata;
    • documentazione necessaria anche per debiti superiori a 120.000 euro;
    • decadenza dal piano con otto rate non pagate, anche non consecutive;
    • sospensione di determinati effetti della riscossione già dalla presentazione della domanda e, in alcuni casi, dal pagamento della prima rata.

    La rateizzazione resta quindi uno degli strumenti principali per consentire al contribuente di regolarizzare gradualmente la propria posizione debitoria, evitando il pagamento in un’unica soluzione e riducendo, nei limiti previsti dalla legge, il rischio di nuove azioni cautelari ed esecutive.

  • Risparmio energetico

    FER X definitivo: gli incentivi per le rinnovabili, via dal 25 agosto

    Il FER X Definitivo entra nella fase operativa

    Il MASE ha pubblicato il DD 7 agosto con le regole operative relative al DM 18 giugno 2026.

    Il GSE ha pubblicato la prima parte delle norme operative del nuovo meccanismo destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    La misura interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con due modalità di accesso differenti in base alla potenza dell'impianto. 

    Attenzione tra i beneficiari anche le PMI

    La soglia da ricordare è 1 MW: fino a questa potenza è previsto l'accesso diretto, mentre sopra 1 MW occorre passare attraverso procedure competitive. 

    Per gli operatori interessati a nuovi investimenti diventa quindi importante conoscere subito requisiti e tempistiche, soprattutto per evitare di avviare i lavori troppo presto e compromettere l'accesso al meccanismo.

    Il GSE ha anche specificato che la misura è in continuità con quella del FER X provvisorio del DM 30 dicembre 2024.

    Attenzione inoltre al fatto che, come specificato dal GSE, dal 25 agosto è possibile presentare la richiesta di qualifica preliminare tramite il Portale FER-X Definitivo.

    Viene anche ricordato che ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, la richiesta di qualifica preliminare dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026

    Per le istanze trasmesse entro tale termine, il GSE garantisce la comunicazione dell'esito dell'istruttoria in tempo per la partecipazione a tale procedura, fatti salvi eventuali casi di sospensione dei termini procedimentali dovuti a richieste di integrazioni documentali, all'emissione di un preavviso di rigetto o ad altre cause non imputabili al GSE.

    FER X Definitivo: quali impianti riguarda e per quali interventi

    Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

    Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive. 

    Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.

    Rientrano nell'ambito di applicazione del DM FER-X Definitivo le seguenti tipologie di impianto:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti eolici
    • impianti idroelettrici
    • impianti a gas residuati dai processi di depurazione

    e le seguenti categorie di intervento

    • nuova costruzione
    •  rifacimento integrale
    • potenziamento
    • rifacimento parziale

    La tabella di riepilogo del GSE

    Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X

    Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.

    La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW

    Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.

    Sopra 1 MW servono le procedure competitive

    Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.

    Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie

    In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi: 

    1. quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza; 
    2. quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.

    Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.

    FER X sopra 1 MW: regole dal GSE

    L'accesso al meccanismo di supporto, per gli interventi di  potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione          specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto. 

    Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono ottenere la qualifica preliminare e presentare unA manifestazione di interesse.
    La potenza complessivamente resa disponibile, da assegnare attraverso le procedure competitive, è pari a 27,15 GW così suddivisa:

                      Tipologia di impianto                   Contingente totale (GW)
                      Fotovoltaico 10,00
                      Eolico 16,50
                      Idroelettrico 0,63
                      Gas residuati dai processi di depurazione 0,02

    Il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione nelle procedure competitive saranno disciplinati con apposito Decreto.

    FER X definitivo: la qualifica preliminare

    La qualifica preliminare è la fase che consente di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo e degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utili ai fini della determinazione delle graduatorie.
    A partire dal giorno 25 agosto 2026, le richieste di qualifica preliminare potranno essere presentate in qualsiasi momento accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo. Per presentare la richiesta è necessario aver effettuato il pagamento dei costi di istruttoria.
    Il processo di valutazione e riconoscimento della qualifica preliminare avviene nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento, da concludersi nel termine di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni, a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e dei tempi non imputabili al GSE.
    Una volta rilasciata, la qualifica ha una validità improrogabile di 2 anni.
    La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e dettagliati dai Bandi, per gli interventi per i quali sia stata almeno inviata la richiesta di qualifica preliminare. È possibile presentare fino a un massimo di tre manifestazioni di interesse per intervento, considerando nel computo anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM FER-X Transitorio.
    Nella manifestazione di interesse sarà indicata dal Soggetto Richiedente l'entità della quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.
    Per perfezionare la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, nei medesimi periodi di apertura del Bando, tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA":

    • la cauzione provvisoria
    • la documentazione attestante la solidità finanziaria

    Il GSE, a chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, valuterà l'idoneità delle stesse in funzione della completezza della documentazione trasmessa, nonché dell'eventuale conseguimento della qualifica preliminare nei termini previsti dal Bando.
    I dettagli della manifestazione di interesse saranno descritti nella Parte B delle Regole Operative.

    La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e confermadettagliati dai Bandi, previa valutazione positiva dell'idoneità della manifestazione di interesse.
    La richiesta di partecipazione consiste nella presentazione dell'offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
    Ai fini della formazione della graduatoria, la riduzione offerta dovrà essere corretta mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, per le procedure “NZIA", mediante gli eventuali criteri di aggiudicazione; in caso di parità si applicheranno gli eventuali criteri di priorità.

    FER X defintivo: faq

    Chi può accedere direttamente al FER X?
    Gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo, entro il 31 dicembre 2030 e nel limite del contingente di 10 GW.

    Cosa succede per gli impianti sopra 1 MW?
    Devono partecipare alle procedure competitive previste dal FER X, rispettando i relativi requisiti.

    Quali energie rinnovabili sono ammesse?

    Il decreto interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.

    Allegati:
  • Operazioni Straordinarie

    Affitto d’azienda o cessione: possono confondersi?

    Un contratto formalmente qualificato come affitto d’azienda può essere riqualificato come cessione d’azienda anche ai fini IVA e delle imposte dirette, quando dall’esame complessivo dell’operazione emerge che le parti hanno concretamente realizzato il trasferimento dell’attività economica. 

    A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23049 del 10 luglio 2026, che pone l’accento sulla funzione economica effettivamente perseguita dalle parti.

    Il punto centrale della pronuncia riguarda anche gli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: mentre ai fini dell’imposta di registro operano i limiti previsti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di IVA la qualificazione dell’operazione può tenere conto anche di elementi extratestuali, attraverso una valutazione globale delle circostanze del caso.

    L’ordinanza n. 23049/2026 richiama l’attenzione sulla necessità di valutare le operazioni di affitto d’azienda non soltanto sotto il profilo della forma contrattuale, ma anche considerando gli effetti economici concretamente prodotti.

    Per imprese, commercialisti e consulenti fiscali, il punto da verificare è soprattutto la coerenza tra la qualificazione giuridica scelta e l’assetto effettivamente realizzato.

    In presenza di un trasferimento coordinato di personale, merci, beni strumentali, disponibilità dei locali e continuità dell’attività, la denominazione utilizzata dalle parti non mette al riparo da una diversa qualificazione fiscale.

    Il principio enunciato è il seguente: “nella nozione di cessione d’azienda ai fini IVA, dunque, assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l’impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente, mentre in caso contrario, l’operazione sottostante lo specifico contratto di cessione dovrà essere considerata come cessione d’azienda…”. 

    Affitto d’azienda riqualificato come cessione: il caso

    La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di IVA, IRES e IRAP

    L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione d’azienda un’operazione formalmente configurata come affitto d’azienda tra una società per azioni e una società a responsabilità limitata.

    Da questa diversa qualificazione erano derivati il recupero a tassazione di alcuni componenti di reddito e la contestazione di un’indebita detrazione IVA.

    La riqualificazione non era fondata soltanto sul contenuto del contratto. L’Amministrazione aveva considerato una serie di circostanze relative al modo in cui l’operazione era stata concretamente realizzata.

    Tra gli elementi valorizzati figuravano, in particolare:

    • la cessazione dell’attività della società concedente immediatamente dopo il contratto
    • la prosecuzione dell’attività negli stessi locali
    • il trasferimento oneroso alla concessionaria di merci, beni strumentali e personale.

    Considerati unitariamente, secondo la prospettazione dell’Ufficio, questi elementi indicavano una realtà economica diversa rispetto alla qualificazione formale scelta dalle parti.

    La società destinataria dell’accertamento aveva contestato l’operato dell’Amministrazione finanziaria richiamando l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).

    La disposizione stabilisce i criteri per l’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro e, nella formulazione vigente, impone di considerare gli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo dagli elementi extratestuali.

    Secondo la contribuente, l’Ufficio avrebbe quindi utilizzato impropriamente circostanze esterne al contratto per giungere alla riqualificazione.

    Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale con sentenza n. 525 del 27 aprile 2022, aveva accolto le ragioni della società, osservando che l’articolo 20 TUR non poteva trovare applicazione nell’ambito dell’IVA e delle imposte dirette.

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

    IVA e imposta di registro: due criteri diversi

    È proprio la distinzione tra imposta di registro e IVA uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza.

    La Cassazione evidenzia infatti che i due tributi rispondono a presupposti differenti. Nell'imposta di registro assume rilievo lo specifico contenuto dell’atto sottoposto a registrazione; ai fini IVA, invece, occorre guardare all’operazione economica concretamente realizzata.

    Di conseguenza, i limiti posti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 non possono essere automaticamente trasferiti sul terreno dell’IVA.

    Ai fini dell’accertamento IVA, l’Amministrazione può dunque effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, prendendo in considerazione tanto gli elementi contenuti nell’atto quanto quelli esterni al documento contrattuale.

    Quando l’affitto può essere considerato una cessione d’azienda

    Nel ricostruire la nozione di cessione d’azienda ai fini IVA, la Cassazione richiama l’articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda non sono considerate cessioni di beni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    La Corte richiama inoltre la disciplina unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, soffermandosi sulla rilevanza dell’elemento funzionale.

    Non è quindi sufficiente considerare isolatamente i singoli beni trasferiti, occorre verificare il legame funzionale tra gli elementi aziendali e l’attività d’impresa e stabilire se il complesso oggetto dell’operazione consenta, nel suo insieme, la prosecuzione dell’attività economica.

    Il criterio diventa particolarmente importante quando, dietro una pluralità di atti o trasferimenti formalmente distinti, si realizza nella sostanza il passaggio di un’organizzazione aziendale idonea a continuare l’attività.

    Per la Cassazione conta ciò che le parti hanno realmente realizzato

    La pronuncia si inserisce inoltre nell’orientamento della Cassazione secondo cui, nell’interpretazione del contratto, la qualificazione attribuita dalle parti non è di per sé decisiva.

    Ciò che occorre ricostruire è il risultato prodotto dal complessivo regolamento negoziale.

    In questa prospettiva, la denominazione “affitto d’azienda” utilizzata nel contratto non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare se l’insieme delle operazioni abbia invece determinato, nella sostanza, una cessione dell’azienda.

    Non significa, tuttavia, che ogni affitto seguito dal trasferimento di alcuni beni possa automaticamente essere considerato una cessione. La qualificazione richiede una valutazione globale del caso concreto, nella quale assumono rilievo la funzione dei beni trasferiti, la continuità dell’attività e le altre circostanze che permettono di individuare l’effettivo assetto economico realizzato.

    Gli elementi extratestuali possono essere utilizzati ai fini IVA

    Da qui deriva il principio di maggiore interesse operativo.

    Per gli accertamenti riguardanti l’IVA, secondo la Cassazione, la natura dell’operazione può essere ricostruita attraverso circostanze sia testuali sia extratestuali, senza applicare i limiti probatori previsti dall’articolo 20 TUR esclusivamente per la determinazione dell’imposta di registro.

    Nel caso esaminato diventano quindi potenzialmente significativi elementi quali la cessazione dell’attività del concedente, il passaggio del personale, il trasferimento dei beni strumentali e delle merci e la possibilità per il nuovo soggetto di proseguire l’attività nei medesimi locali.

    La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

    FAQ

    Un affitto d’azienda può essere riqualificato come cessione d’azienda?

    Sì. Secondo la Cassazione, occorre considerare l’operazione economica concretamente realizzata e non soltanto la denominazione attribuita al contratto dalle parti.

    Il Fisco può utilizzare elementi esterni al contratto?

    Ai fini IVA sì, secondo il principio affermato dalla Cassazione. I limiti dell’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 riguardano l’imposta di registro e non impediscono, nell’accertamento IVA, una valutazione globale anche di circostanze extratestuali.

    Quali elementi possono indicare una cessione d’azienda?

    La valutazione dipende dal caso concreto. Possono assumere rilievo, tra gli altri, il trasferimento di personale, merci e beni strumentali, la disponibilità degli stessi locali e la continuità dell’attività economica.

  • Redditi esteri

    Pensione di sicurezza sociale tedesca: la quota esente in Italia

    Con la Risposta n 164 del 24 agosto le Entrate chiariscono il caso di un pensionato tedesco di nazionalità italian che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca e che la percepisce con residenza in Italia: decisiva la certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco.

    Pensioni tedesche, la quota esente certificata da Neubrandenburg non si tassa in Italia

    La quota esente della pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.

    È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, dedicata al trattamento fiscale di una pensione tedesca erogata a un cittadino italiano residente in Italia e in precedenza fiscalmente residente in Germania.

    Il chiarimento assume particolare rilievo per i pensionati rientrati dalla Germania, perché conferma che, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, non deve essere necessariamente dichiarato come imponibile l’intero ammontare lordo della pensione.

    Pensione tedesca: quando la tassazione spetta all’Italia

    Il caso esaminato riguarda un cittadino italiano residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’Istituto nazionale tedesco di previdenza a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania

    L’ufficio finanziario di Neubrandenburg aveva comunicato al pensionato la quota annuale esentasse del trattamento.

    La disciplina deve essere ricostruita partendo dalla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.

    Come ricorda l’Agenzia, l’art. 18 della Convenzione stabilisce, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario

    Una disciplina specifica è però prevista per le pensioni riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale.

    Se una pensione di sicurezza sociale tedesca viene corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, il trattamento è assoggettato a imposizione esclusiva in Italia. 

    Quando, inoltre, il pensionato è stato precedentemente residente in Germania, entra in gioco il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione: l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

    La base imponibile italiana segue il limite previsto dalla Germania

    La pensione resta soggetta alla potestà impositiva italiana, ma la base imponibile non coincide necessariamente con l’intero importo lordo percepito.

    La stessa certificazione tedesca esaminata nell’interpello precisava infatti che dall’importo annuale lordo deve essere sottratta la quota del trattamento pensionistico che non sarebbe assoggettata a imposizione in Germania. 

    L’imposta italiana viene quindi applicata alla quota rimanente.

    La soluzione è stata ulteriormente definita dall’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e avente efficacia dal 1° gennaio 2025.

    L’accordo stabilisce che le pensioni interessate, ricevute da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassate esclusivamente nel nostro Paese, ma soltanto per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’art. 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.

    Certificazione “a valenza unica” dall’ufficio di Neubrandenburg

    Sul piano operativo assume quindi un ruolo centrale l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg.

    L’accordo amichevole prevede che l’ufficio tedesco rilasci ai pensionati residenti in Italia e in possesso della cittadinanza italiana una certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”), nella quale viene indicata la quota della pensione di sicurezza sociale esente in base alla legislazione tedesca.

    Il modello della certificazione è allegato all’accordo e specifica espressamente che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.

    Si tratta dell’elemento documentale che consente di individuare la parte della pensione che, pur in presenza della tassazione esclusiva in Italia, deve essere sottratta dalla relativa base imponibile.

    La quota esente in Germania resta fuori dall’imponibile italiano

    La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è netta: la quota della pensione di sicurezza sociale che l’ufficio di Neubrandenburg certifica come esente da imposizione in Germania non è soggetta alla potestà impositiva italiana, quando il trattamento è percepito da un cittadino italiano residente in Italia che, prima del trasferimento, sia stato fiscalmente residente in Germania.

    Nel caso oggetto dell’interpello, pertanto, la quota certificata come esente non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia per l’anno considerato.

    Resta però una condizione essenziale: il contribuente deve essere stato fiscalmente residente in Germania prima di trasferire la propria residenza in Italia

    È proprio con questa precisazione che l’Agenzia chiude la risposta n. 164/2026.

    Per i pensionati interessati, dunque, la certificazione rilasciata da Neubrandenburg assume un ruolo determinante: individua la quota del trattamento pensionistico tedesco che può essere esclusa dalla base imponibile dichiarata in Italia.