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Pensione di sicurezza sociale tedesca: la quota esente in Italia
Con la Risposta n 164 del 24 agosto le Entrate chiariscono il caso di un pensionato tedesco di nazionalità italian che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca e che la percepisce con residenza in Italia: decisiva la certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco.
Pensioni tedesche, la quota esente certificata da Neubrandenburg non si tassa in Italia
La quota esente della pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, dedicata al trattamento fiscale di una pensione tedesca erogata a un cittadino italiano residente in Italia e in precedenza fiscalmente residente in Germania.
Il chiarimento assume particolare rilievo per i pensionati rientrati dalla Germania, perché conferma che, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, non deve essere necessariamente dichiarato come imponibile l’intero ammontare lordo della pensione.
Pensione tedesca: quando la tassazione spetta all’Italia
Il caso esaminato riguarda un cittadino italiano residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’Istituto nazionale tedesco di previdenza a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania.
L’ufficio finanziario di Neubrandenburg aveva comunicato al pensionato la quota annuale esentasse del trattamento.
La disciplina deve essere ricostruita partendo dalla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.
Come ricorda l’Agenzia, l’art. 18 della Convenzione stabilisce, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Una disciplina specifica è però prevista per le pensioni riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale.
Se una pensione di sicurezza sociale tedesca viene corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, il trattamento è assoggettato a imposizione esclusiva in Italia.
Quando, inoltre, il pensionato è stato precedentemente residente in Germania, entra in gioco il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione: l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
La base imponibile italiana segue il limite previsto dalla Germania
La pensione resta soggetta alla potestà impositiva italiana, ma la base imponibile non coincide necessariamente con l’intero importo lordo percepito.
La stessa certificazione tedesca esaminata nell’interpello precisava infatti che dall’importo annuale lordo deve essere sottratta la quota del trattamento pensionistico che non sarebbe assoggettata a imposizione in Germania.
L’imposta italiana viene quindi applicata alla quota rimanente.
La soluzione è stata ulteriormente definita dall’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e avente efficacia dal 1° gennaio 2025.
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate, ricevute da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassate esclusivamente nel nostro Paese, ma soltanto per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’art. 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
Certificazione “a valenza unica” dall’ufficio di Neubrandenburg
Sul piano operativo assume quindi un ruolo centrale l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg.
L’accordo amichevole prevede che l’ufficio tedesco rilasci ai pensionati residenti in Italia e in possesso della cittadinanza italiana una certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”), nella quale viene indicata la quota della pensione di sicurezza sociale esente in base alla legislazione tedesca.
Il modello della certificazione è allegato all’accordo e specifica espressamente che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.
Si tratta dell’elemento documentale che consente di individuare la parte della pensione che, pur in presenza della tassazione esclusiva in Italia, deve essere sottratta dalla relativa base imponibile.
La quota esente in Germania resta fuori dall’imponibile italiano
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è netta: la quota della pensione di sicurezza sociale che l’ufficio di Neubrandenburg certifica come esente da imposizione in Germania non è soggetta alla potestà impositiva italiana, quando il trattamento è percepito da un cittadino italiano residente in Italia che, prima del trasferimento, sia stato fiscalmente residente in Germania.
Nel caso oggetto dell’interpello, pertanto, la quota certificata come esente non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia per l’anno considerato.
Resta però una condizione essenziale: il contribuente deve essere stato fiscalmente residente in Germania prima di trasferire la propria residenza in Italia.
È proprio con questa precisazione che l’Agenzia chiude la risposta n. 164/2026.
Per i pensionati interessati, dunque, la certificazione rilasciata da Neubrandenburg assume un ruolo determinante: individua la quota del trattamento pensionistico tedesco che può essere esclusa dalla base imponibile dichiarata in Italia.
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Bonus GPL 2026: 400 euro, requisiti e come richiederlo
Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure previste dal Decreto Automitive 2026.
In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 è stata riaperta la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale è possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.
Ad oggi 24 agosto il bonus veicoli commerciali è esaurito, mentre è attivo quello per il GPL.
Per le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio
È operativo il bonus retrofit GPL 2026, l’incentivo che consente di ottenere 400 euro per l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto GPL su un’automobile che rispetta determinati requisiti. Dal 29 luglio 2026 sono infatti riaperte le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus gestita da Invitalia. Per il retrofit GPL e metano sono stati stanziati complessivamente 4 milioni di euro per il 2026.
L’agevolazione non funziona però come un rimborso da richiedere personalmente dopo aver sostenuto la spesa: la prenotazione viene effettuata dall’installatore e il contributo viene riconosciuto al cliente come riduzione del prezzo.
Vediamo quindi a chi spetta il bonus GPL 2026, quali auto sono ammesse, cosa copre e come ottenere i 400 euro di incentivo.
Bonus GPL 2026: quanto spetta
Il contributo rientra nell’Ecobonus Retrofit, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da Invitalia.
L’importo dipende dal tipo di alimentazione installata:
Tipo di impianto Contributo GPL 400 euro Metano 800 euro Per il retrofit GPL spettano quindi 400 euro. Per la conversione a metano l’agevolazione sale invece a 800 euro.
Il MIMIT ha previsto per il 2026 uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro per il contributo retrofit. Le prenotazioni sono aperte dal 29 luglio 2026 e vengono effettuate in base alla disponibilità del fondo.
A chi spetta il bonus GPL 2026
Uno degli aspetti più importanti riguarda la platea dei beneficiari. Il bonus retrofit GPL 2026 spetta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, con l’esclusione di quelle che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1.
Non basta, tuttavia, essere proprietari di un’automobile. Per ottenere l’incentivo devono essere rispettate alcune condizioni.
Il veicolo sul quale viene installato l’impianto deve:
- appartenere alla categoria M1, quella delle autovetture destinate al trasporto di persone;
- avere una classe ambientale non inferiore a Euro 3;
- risultare intestato a una persona fisica o a una persona giuridica ammessa al beneficio;
- non risultare già alimentato a GPL, metano o con doppia alimentazione alla data dell’installazione.
C’è inoltre un’ulteriore esclusione da considerare: secondo il portale Ecobonus, i veicoli che hanno già usufruito dell’Ecobonus non possono accedere all’Ecobonus Retrofit.
Quali impianti GPL rientrano nel bonus e cosa copre il bonus
Non qualsiasi intervento di trasformazione permette di ottenere i 400 euro.
L’impianto GPL deve essere nuovo di fabbrica e deve essere dotato dell’apposito codice di omologazione, rilasciato secondo la normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n. 115.
Il MIMIT precisa inoltre che non è possibile ottenere l’incentivo per un impianto assemblato utilizzando componenti di costruttori differenti: deve trattarsi di un kit completo riconducibile a un unico costruttore o importatore.
Per il 2026, l’acquisto dell’impianto deve risultare effettuato dal 26 giugno al 31 dicembre 2026. Ordine, installazione e collaudo devono inoltre rispettare le condizioni temporali stabilite dalla disciplina dell’incentivo.
Cosa copre il bonus retrofit GPL 2026
Il contributo riguarda l’acquisto e l’installazione dell’impianto GPL omologato sul veicolo.
Il beneficio previsto è pari a 400 euro e viene applicato direttamente sul prezzo pagato dal cliente. Non si tratta quindi di una detrazione fiscale da recuperare con la dichiarazione dei redditi né di un bonifico che Invitalia effettua successivamente al proprietario dell’automobile.
La fattura relativa all’acquisto e all’installazione deve riportare il contributo statale, che deve essere sottratto dal totale IVA inclusa.
In termini pratici, il vantaggio per l’automobilista è quindi immediato: se l’intervento rispetta tutti i requisiti e la prenotazione del fondo viene accettata, i 400 euro vengono scalati dal prezzo da corrispondere.
Come richiedere il bonus GPL 2026
Per l’automobilista la procedura è più semplice di quanto possa sembrare perché non è il beneficiario a dover presentare direttamente la domanda sulla piattaforma Ecobonus.
L’iter indicato dal MIMIT prevede quattro passaggi:
- Prenotazione: l’installatore si registra sulla piattaforma e compila la domanda di accesso al contributo. La prenotazione viene confermata in funzione delle risorse ancora disponibili.
- Erogazione: l’installatore riconosce al cliente il contributo, riducendo il prezzo da pagare.
- Rimborso: il costruttore dell’impianto rimborsa all’installatore il contributo anticipato.
- Recupero: il costruttore recupera la somma rimborsata sotto forma di credito d’imposta, sulla base della documentazione ricevuta dall’installatore.
Per chi vuole usufruire dell’agevolazione, quindi, il passaggio essenziale è rivolgersi a un installatore che possa effettuare la prenotazione dell’Ecobonus Retrofit e verificare preventivamente sia i requisiti del veicolo sia la disponibilità delle risorse.
L’installatore deve poi completare la prenotazione entro 120 giorni dalla data del suo inserimento.
Tavole operative
Bonus GPL 2026: date e scadenze
Le date principali possono essere riassunte così:
Data Cosa succede 26 giugno 2026 Data di riferimento per gli acquisti ammessi nel 2026 29 luglio 2026 Riapertura delle prenotazioni sulla piattaforma 31 dicembre 2026 Termine previsto per gli acquisti agevolabili nel 2026 Il punto da tenere presente è però la disponibilità del fondo. Lo stanziamento complessivo per il retrofit GPL e metano è pari a 4 milioni di euro: prima di effettuare l’intervento è quindi opportuno verificare con l’installatore la possibilità di prenotare effettivamente il contributo.
Bonus GPL e metano 2026: cosa cambia
La procedura è sostanzialmente la stessa, ma cambia l’importo dell’agevolazione. Chi installa un impianto GPL può ottenere 400 euro, mentre per un impianto a metano il contributo arriva a 800 euro.
In entrambi i casi l’obiettivo della misura è favorire la trasformazione di veicoli già circolanti attraverso l’installazione di nuovi impianti per autotrazione.
La misura rientra nel più ampio programma Ecobonus, che Invitalia descrive come uno strumento volto a favorire una mobilità più sostenibile e la riduzione delle emissioni di CO2.
FAQ sul bonus retrofit GPL 2026
Quanto spetta con il bonus GPL 2026?
Il contributo previsto per l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto GPL è pari a 400 euro. Per gli impianti a metano sale invece a 800 euro.
Come si presenta la domanda per il bonus GPL?
La prenotazione viene effettuata dall’installatore attraverso la piattaforma Ecobonus. Il cliente beneficia dell’incentivo mediante una riduzione del prezzo.
Quali auto possono ottenere il bonus GPL 2026?
Sono ammesse le autovetture di categoria M1 con classe ambientale almeno Euro 3, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti e il veicolo non risulti già alimentato a GPL, metano o con doppia alimentazione alla data dell’installazione.
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Turismo, 109 milioni per le imprese: fino al 54% a fondo perduto, domande entro il 15.09
Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto.
Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.
L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).
Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.
Green Tour Turismo: che cos’è
Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
Della dotazione di 109 milioni di euro:
- un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto,
- una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.
Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese
Green Tour Turismo: tutti i beneficiari
La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:
- alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
- ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.
Scarica qui la lista degli ammessi.
Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.
Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati
Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:
- al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.)
- e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.
Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia
Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.
Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.
Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.
I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)
- Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
- Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
- Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
- Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.
Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.
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Imballaggi compostabili, nuove regole dall’8 agosto: cosa cambia per le imprese
Pubblicato in GU n 182 del 7 agosto il DL n 143/2026 con le regole per gli imballaggi compostabili.
In particolare, il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce specifici obblighi per alcune tipologie di imballaggi e interessa direttamente produttori e operatori delle filiere coinvolte.
Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. L’obiettivo è coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Non tutti gli imballaggi, però, dovranno diventare compostabili.
La nuova disciplina riguarda categorie espressamente individuate dalla norma e prevede requisiti precisi per la loro immissione sul mercato.
Imballaggi compostabili: cosa prevede il D.L. 143/2026
Il decreto stabilisce che determinate categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale qualora siano certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Si tratta quindi di un requisito che non riguarda soltanto il materiale utilizzato: per le imprese diventa centrale anche la possibilità di dimostrare la conformità dell’imballaggio alle caratteristiche richieste.
La misura si inserisce nel quadro del Regolamento europeo 2025/40, che consente agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni nazionali sulla compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.
Quali imballaggi sono interessati
Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua diverse categorie.
Tra queste rientrano gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
La disciplina interessa inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.
Il decreto interviene anche su determinate confezioni monodose e su alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
La norma contiene tuttavia condizioni ed esenzioni specifiche. Non è quindi corretto interpretare il decreto come un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.
Cosa cambia per produttori e imprese
Per gli operatori economici interessati, la novità richiede innanzitutto una verifica degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.
Le imprese dovranno individuare quali prodotti rientrano nelle categorie previste dal nuovo articolo 226-quinquies e verificare che, nei casi interessati, gli imballaggi siano certificati secondo la UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Sul piano operativo diventa quindi opportuno controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche degli imballaggi e le certificazioni disponibili.
Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre ai soggetti che producono o commercializzano le tipologie di imballaggio contemplate dal decreto.
Imballaggi alimentari: restano gli obblighi sulla sicurezza
La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Il D.L. 143/2026 precisa infatti che rimangono fermi gli obblighi di conformità relativi ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.
Un imballaggio alimentare, pertanto, non è conforme alla nuova disciplina per il solo fatto di essere compostabile: deve continuare a rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Sanzioni fino a 25 mila euro
Prima di dettagliare le sanzioni occorre evidenziare che le novità sulle sanzioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2030 e il DL deve essere convertito in legge entro il 6 ottobre prossimo.
Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del Testo Unico Ambientale introducendo un nuovo apparato sanzionatorio.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.
La disposizione prende in considerazione anche l’impiego di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.
Nei casi più rilevanti l’importo può crescere sensibilmente: se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto.
Perché arrivano i nuovi obblighi
L’intervento italiano è strettamente collegato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Il legislatore motiva infatti la misura con la necessità di introdurre obblighi di compostabilità per specifiche categorie per le quali il regolamento europeo permette agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale, quando esistono adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.
Per le imprese il nuovo quadro rende quindi necessario valutare la gestione degli imballaggi non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di conformità normativa, certificazione e gestione della supply chain.
Cosa verificare subito in azienda
Per gli operatori coinvolti, i primi controlli possono concentrarsi su quattro aspetti:
- mappare le tipologie di imballaggi utilizzate o immesse sul mercato;
- verificare quali rientrano nell’articolo 226-quinquies;
- acquisire e controllare le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste;
- verificare che documentazione e dichiarazioni di conformità siano corrette e non possano risultare ingannevoli.
Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti occorre inoltre continuare a verificare il rispetto della normativa specifica sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.
FAQ sulle novità 2026 per gli imballaggi compostabili
Da quando sono in vigore le nuove regole sugli imballaggi compostabili?
Il D.L. 143/2026 è entrato in vigore l’8 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tutti gli imballaggi di plastica devono essere compostabili?
No. Il decreto individua specifiche categorie di imballaggi e prevede condizioni, eccezioni e coordinamenti con la normativa europea.
Quali sono le sanzioni?
La violazione degli obblighi può comportare una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, aumentabile nei casi indicati dalla norma.
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Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani.
I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Attenzione: ISMEA con delibera del 21 luglio 2026, ha previsto che il periodo di pubblicazione della Vetrina è stato prorogato fino al 13 settembre 2026.
Resta invariata ogni altra disposizione vigente, ivi compreso il periodo di vendita.Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.
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Dichiarazione TARI: novità per presentazione e sanzioni
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto Legislativo n. 147/2026 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Nel decreto tra le altre novità figura l'articolo 28 rubricato Modifica in materia di tariffa sui rifiuti che introduce novità per la TARI, vediamo di cosa si tratta.
Dichiarazione TARI: novità dal decreto sul federalismo
In particolare, la dichiarazione TARI andrà trasmessa entro 90 giorni dal possesso o detenzione di locali o aree soggette alla imposta e entro lo stesso termine andrà trasmessa la dichiarazione in caso di modifiche.
In particolare, in ragione della Delibera ARERA n 15/2022, sono ridotti i termini della dichiarazione.
La Dichiarazione va trasmessa entro 90 giorni dal possesso, dalla detenzione o dalle modifiche intervenute.
I soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione TARI al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione ed avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino nuove circostanze da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Qualora ci fossero modifiche la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette.
Relativamente alla tariffa, viene inserita una novità e in particolare: Le utenze non domestiche che producono e
conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivoSanzione per omessa Dichiarazioni TARI
Relativamente alle sanzioni per l'omessa dichiarazione TARI, l’art. 12 comma 6 del DLgs. 147/2026 stabilisce che:
- l’omessa presentazione della dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- l’infedele dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
La novità decorre dal 1 gennaio 2027, mentre per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 per l’omessa presentazione della dichiarazione TARI vige una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione TARI si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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Accertamento annullato: il Fisco può rifarlo. La Cassazione chiarisce quando è possibile
L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento durante il processo e successivamente emetterne uno nuovo.
Ma ci sono due condizioni decisive:
- non deve essere scaduto il termine per l’accertamento
- sul precedente atto non deve essersi formato un giudicato.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026 della Corte di Cassazione.
Un avviso di accertamento viziato può essere annullato dall’Amministrazione finanziaria anche mentre è ancora in corso il giudizio e può essere successivamente sostituito con un nuovo provvedimento.
L’annullamento in autotutela del primo atto determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma questo non significa che la precedente decisione del giudice diventi automaticamente definitiva sulla pretesa tributaria.
È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassata con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Accertamento annullato e rifatto: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine dal classamento di un immobile adibito ad abitazione principale.
I proprietari avevano presentato tramite procedura Docfa una proposta di classamento dell'immobile nella categoria catastale A/7. L'Agenzia delle entrate aveva però rettificato il classamento, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta.
I contribuenti avevano quindi impugnato il primo avviso, ottenendone l'annullamento per carenza di motivazione.
L'Agenzia aveva presentato appello contro la decisione ma, mentre il giudizio era ancora pendente, aveva deciso di intervenire in autotutela, annullando l'atto originario.
Il processo relativo al primo avviso si era così concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Successivamente, però, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, eliminando il vizio di motivazione presente nel precedente provvedimento.
Il nuovo avviso viene nuovamente impugnato
Anche il secondo accertamento è stato contestato dai contribuenti.
Secondo il giudice di primo grado, il nuovo atto non poteva essere considerato legittimo perché, dopo l'estinzione del precedente giudizio di appello, si sarebbe formato un giudicato.
Una conclusione condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, secondo la quale la cessazione della materia del contendere aveva reso definitiva la precedente sentenza che aveva annullato l'accertamento per carenza di motivazione.
L'Agenzia delle entrate ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo invece che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Il primo atto, infatti, era stato annullato per un vizio relativo alla motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l'infondatezza della pretesa fiscale.
Autotutela anche durante il processo: cosa dice la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione dei giudici toscani.
Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, la Cassazione ha ricordato che il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.
Da questi principi deriva la possibilità per l'Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento, sia quando il vizio ha natura formale sia quando ha natura sostanziale.
Il nuovo atto può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: il potere di accertamento non deve essere decaduto e sull'atto originario non deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L'autotutela sostitutiva, inoltre, può essere esercitata anche mentre il processo è ancora in corso.
Cessazione della materia del contendere: perché non si forma automaticamente il giudicato
È proprio questo uno dei passaggi centrali della pronuncia.
Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto oggetto della controversia, viene meno l'interesse delle parti a proseguire il processo. Il giudizio può quindi estinguersi per cessazione della materia del contendere.
Ciò può accadere in qualsiasi fase processuale, dal primo grado fino all'appello e al giudizio davanti alla Cassazione.
Ma l'estinzione del processo non equivale a una conferma della sentenza precedentemente impugnata e, soprattutto, non determina automaticamente la formazione di un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.
Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado era stata impugnata dall'Agenzia e l'annullamento in autotutela era intervenuto prima che l'appello fosse definito.
Per la Cassazione, quindi, non poteva considerarsi consolidata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa fiscale.
Quando il Fisco può emettere un nuovo accertamento
Il principio che emerge dall'ordinanza assume particolare importanza per i contribuenti che si trovano a contestare un atto dell'Amministrazione finanziaria.
L'annullamento in autotutela dell'accertamento durante il processo non impedisce di per sé al Fisco di emettere un nuovo atto.
L'Amministrazione conserva questa possibilità finché non è decorso il termine previsto per esercitare il potere di accertamento e finché sull'atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, inoltre, il primo accertamento era stato annullato per un problema di motivazione e non in seguito a una decisione definitiva che avesse escluso nel merito la fondatezza della pretesa fiscale.
La conclusione della Suprema Corte è stata quindi quella di cassare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
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Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni; (già esaurito)
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
Allegati:
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso. -
Decreto PNRR 2026 convertito: le novità della Legge 152
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2026 n. 152, di conversione del DL n. 107/2026.
Tra le principali misure: rinvio al 1° ottobre del contributo sui piccoli pacchi extra UE, oltre un miliardo per nuovi strumenti PNRR, novità per incentivi alle imprese, turismo, appalti e contabilità delle PA.
Il provvedimento interviene su un ventaglio molto ampio di materie: PNRR, incentivi alle imprese, energia, turismo, appalti pubblici, infrastrutture, contabilità delle amministrazioni pubbliche, cultura e coesione territoriale.
Il testo definitivo contiene interventi direttamente rilevanti per imprese, professionisti ed enti pubblici, dalla riprogrammazione delle risorse PNRR alla revisione del sistema degli incentivi, fino al nuovo assetto della contabilità pubblica.
Tassa sui pacchi extra UE rinviata al 1° ottobre 2026
Tra le disposizioni di maggiore interesse per imprese e operatori dell'e-commerce figura il differimento dell'applicazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025.
L'articolo 15 del decreto convertito modifica infatti l'articolo 5, comma 1, del DL n. 38/2026, sostituendo la data del 1° luglio 2026 con quella del 1° ottobre 2026. Per il differimento sono quantificati oneri pari a 61,25 milioni di euro per il 2026.
Si tratta del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra UE di valore non superiore a 150 euro, introdotto dalla legge di Bilancio 2026.
Pertanto, per effetto del DL n. 107/2026 come convertito, la sua applicazione è differita al 1° ottobre 2026.
Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.
PNRR: oltre un miliardo per acqua, rinnovabili, PMI ed edilizia pubblica
Una delle novità più rilevanti introdotte durante l'iter di conversione è contenuta nell'articolo 13-bis, dedicato al potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR.
In relazione alla proposta italiana di riprogrammazione del Piano vengono incrementate le risorse destinate a quattro investimenti:
- 576,29 milioni di euro per gli investimenti nelle infrastrutture idriche;
- 246 milioni di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;
- 31,65 milioni di euro per il sostegno all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- 200 milioni di euro per lo strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica.
Nelle more della decisione formale del Consiglio UE sulla riprogrammazione, amministrazioni e soggetti attuatori possono già procedere agli adempimenti propedeutici al raggiungimento degli obiettivi PNRR. Se la riprogrammazione non fosse approvata o venisse modificata, dovranno essere adeguati gli atti adottati, compreso l'eventuale recupero delle risorse trasferite.
Per l'investimento relativo all'efficientamento energetico dell'ERP viene inoltre disposto il trasferimento al GSE delle risorse precedentemente attribuite a Cassa depositi e prestiti e non ancora utilizzate.
Incentivi alle imprese: cambia il Codice degli incentivi
Con il nuovo articolo 13-ter vengono apportate modifiche al Codice degli incentivi, D.Lgs. n. 184/2025, per il conseguimento degli obiettivi della riforma PNRR.
Tra le novità viene rafforzata la valutazione degli incentivi pubblici, che dovrà prendere in considerazione anche eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle agevolazioni.
La programmazione dovrà inoltre essere orientata alla loro razionalizzazione e potrà avvalersi del sistema Incentivi Italia.
Nella relazione sullo stato degli interventi di sostegno alle attività economiche dovrà essere inserita un'apposita sezione sullo stato di attuazione della riforma degli incentivi, con gli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, le eventuali sovrapposizioni riscontrate e gli interventi di razionalizzazione promossi.
Fondo rotativo imprese
Il decreto interviene anche sul Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, relativo alla Misura M1C3 del PNRR.
Il termine del 30 giugno 2026 viene differito al 31 agosto 2026 per consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati al potenziamento delle strutture ricettive sotto il profilo della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale.
Il Ministero del Turismo viene inoltre autorizzato a proseguire, anche successivamente alla scadenza, gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei limiti delle risorse assegnate all'investimento.
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ASD e SSD: chiarimenti ADE su profili fiscali
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 7/2026 ha fornito chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
In particolare, si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021).
Viene precisato che il documento risponde a numerosi quesiti su:
- soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co.,
- trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari,
- clausole statutarie,
- regime per i proventi esenti e raccolte fondi,
In premessa le Entrate ricordano che l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha delegato il Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto una complessiva revisione del quadro normativo di settore, incidendo, tra l’altro, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi degli ETS
In materia di Iva, la Circolare n 7/2026 si precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio.
Invece non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica.
In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.
Viene confermata infine la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.