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Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli
Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.
Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.
730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori
Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.
In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica
A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Bonus musica nel 730: limiti e importi
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025
Con la Circolare n 4 del 6 luglio le Entrate hanno pubblicato un commento alle principali novità per gli ISA 2026 anni di imposta 2025.
ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025
Come evidenziato nella parte generale con il documento si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in applicazione per il periodo d’imposta 2025.
L'ADE ricorda che ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato- la revisione completa di 85 indici,
- nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore,
al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.
Si segnala che non essendo intervenute, per l’annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nella circolare in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche.
Novità ISA anno d’impsota 2025
Relativamente agli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 si riporta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato
l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025.
Si tratta, in particolare:- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
- dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025;
- delle modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale .
Revisione ISA anno d’imposta 2025
La Circolare in oggetto in tema di revisione biennale degli ISA chiarisce che con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state
approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.
Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:- EM01A – Commercio al dettaglio alimentare
- EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
- EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;
derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.
La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025,sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO”.
Allegati: -
Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE
Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.
Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:- “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
- “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
- “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
- “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
- “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.
Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE
Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.
In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:
a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;
b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.
Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.
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Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio
Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter, inquadrate con contratto di lavoro domestico.
Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.
Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.
Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate
Novità sui contributi lavoro domestico
La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.
Restano confermati:
- gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
- la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
- l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.
Incentivo per chi posticipa la pensione
La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga.
L'istituto annuncia comunque una prossima circolare in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.
Istruzioni operative e e tabelle importi
Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31) Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore.
Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31) I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato).
È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.
Le scadenze per i versamenti. Come fare
Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente
ATTENZIONE : se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026 2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026 3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026 4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027 I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.
La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.
Nel caso di cessazione del rapporto
Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.
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Rottamazione quinquies: dove si trova il riepilogo pagamenti
L'Ader con un avviso del 7 luglio ha specificato che la Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
Dove si trova la comunicazione delle somme dovute? Come pagare in modo personalizzato?
L'Avviso Ader lo specifica, leggi di seguito le istruzioni per la Rottamazione quinquies.
Comunicazione somme dovute: dove trovarla facilmente
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.
Attenzione invece al fatto che, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la "Comunicazione", oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo "fisico") indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.
Nel caso in cui si è smarrita la comunicazione inviata è possibile anche richiederne una copia, senza necessità di credenziali, ma allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento, tramite l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito.
Per effettuare la richiesta occorre compilare il form con:- il codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda di adesione;
- la documentazione necessaria per il riconoscimento;
- indicare l'indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la Comunicazione e i relativi moduli di pagamento.
Rottamazione quinquies: vuoi pagare una parte? Leggi le istruzioni
Le "Comunicazioni" di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).
Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.
A tali "Comunicazioni" sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.
Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:- i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
- soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.
Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, occorre utilizzare il servizio "ContiTu".
Infine per essere sempre aggiornato, consulta il “calendario” con tutte le prossime scadenze delle Definizioni agevolate
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Decreto VIDA: in consultazione fino al 6 luglio
È disponibile in consultazione sul sito del dipartimento Finanze lo schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della Direttiva unionale in materia di Iva nell’era digitale che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027. In primo piano i regimi Oss e Ioss e la Single Vat Registration. L’iniziativa nasce proprio “in vista della definizione del decreto” e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, per consentire ai soggetti interessati di intervenire sul testo prima dell’adozione della versione finale.
Gli operatori economici interessati potranno inviare osservazioni e proposte fino a lunedì 6 luglio 2026 attraveros una area dedicata con un apposito form.
Recepimento Direttiva VIDA con la riforda dell’IVA: decreto in consultazionw
In particolare la consultazione riguarda lo schema di decreto legislativo chiamato a recepire in Italia le disposizioni dell’articolo 2 della direttiva (Ue) 2025/516, parte del pacchetto “Vat in the Digital Age” (ViDA), adottato dal Consiglio l’11 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025.
Occorre specificare che l’intervento si inserisce in una riforma organica del sistema Iva europeo pensata per adeguare l’imposta alla trasformazione digitale dell’economia, migliorare l’efficienza della riscossione, rafforzare il contrasto alle frodi e alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese.
La consultazione riguarda le disposizioni che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e si concentra su:
- regimi Oss (One Stop Shop) e Ioss (Import One Stop Shop),
- sistema della Single Vat Registration.
Ricordiamo che il recepimento della direttiva ViDA si sviluppa per fasi successive, avviate nel 2025 e destinate a proseguire fino al 2030, affiancate da regolamenti attuativi e da interventi non solo legislativi, ma anche tecnologici e organizzativi.
Con tutte queste modifiche normative IVA, si vuole armonizzare la normativa diriferimento a livello europeo, implementando le piattaforme tecnologiche al fine di favorire la competitività delle imprese attraverso lo snellimento delle procedure e la semplificazione burocratica.
Occore sottolineare che la consultazione del decreto di recepeimento della direttiva VIDA è rivolta a una platea ampia ed eterogenea, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte utili alla definizione dello schema di decreto.
- Gli stakeholder chiamati a partecipare alla consultazione sono:
- associazioni di categoria e professionali,
- operatori economici e professionisti,
- centri di ricerca e università ma anche privati cittadini.
Per partecipare bisogna seguire le istruzioni seguenti:
- consultare lo schema di decreto nell’ area dedicata alla consultazione sul proprio sito web;
- utilizzare la pagina dedicata alla consultazione e il relativo form online predisposto dall’amministrazione.
Clicca qui
In questo modo il confronto si concentra direttamente sullo schema di decreto che recepisce le disposizioni ViDA applicabili dal 2027 e sui suoi effetti operativi, in particolare per i regimi speciali Iva e per la registrazione unica.
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Testo Unico imposte sui redditi: tutte le novità in GU
Il 3 luglio nella GU n 152 viene pubblicato il testo del Dlgs n 117/2026 o Testo Unico delle imposte sui redditi.
Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
TU imposte sui redditi: approvato dal Governo
Il TU sui redditi contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito ha dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".
Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986.
Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.
Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.
Leo ha anche dichiarato che: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale. Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.
Testo unico imposte sui redditi: sintesi dei contenuti
Le disposizioni del Testo unico si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, e sono suddivise in quattro Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi nove allegati.
Parte I con il regime ordinario e composta da quattro Titoli:
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle società;
- disposizioni comuni;
- disposizioni relative ai rapporti internazionali.
Parte II con il regime speciale e composta da tre Titoli:
- disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle società;
- disposizioni speciali comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società.
Parte III relativa all’imposizione minima globale.
Parte IV con disposizioni varie, transitorie e finali.
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Cedolare secca: guida con scadenze 2026
La cedolare secca è il regime facoltativo che sostituisce Irpef, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo sui canoni di locazione con un'imposta unica al 21% (10% nei casi agevolati).
Si esercita compilando il modello RLI, alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.
Scarica la check list di seguito.
Prima di scegliere, verifica in un colpo d'occhio aliquota applicabile e termine di scadenza per il tuo caso:
- la tabella scaricabile riporta le tre aliquote (21%, 10%, 26%),
- i comuni interessati dal canone concordato agevolato
- le finestre dei 30 giorni per opzione, conferma in proroga e revoca, così da poter fissare i promemoria direttamente in agenda senza dover rileggere l'intero articolo.
Aliquota Applicazione 21% Canone libero; primo immobile in locazione breve 10% Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa o con carenza di disponibilità abitative (es. Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, ecc.) 21% Contratti strumentali C/1 stipulati nel 2019 (fino a 600 mq) 26% Secondo immobile destinato a locazione breve Chi può optare per la cedolare secca
Possono esercitare l'opzione le persone fisiche titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto), a condizione che lochino l'immobile nell'esercizio di impresa, arte o professione. In caso di contitolarità, ogni locatore deve esercitare l'opzione singolarmente: chi non aderisce resta soggetto a imposta di registro sulla propria quota di canone, mentre l'imposta di bollo resta comunque dovuta sul contratto.
L'opzione riguarda le categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10 (uffici/studi privati), a uso abitativo, incluse le pertinenze locate congiuntamente o con contratto separato collegato.
Attenzione a due esclusioni operative frequenti:
- conduttori in attività d'impresa o professionale: il regime non si applica, anche se l'immobile sarà poi usato a fini abitativi da dipendenti o collaboratori.
- eccezione C/1 2019: i locali commerciali categoria C/1 fino a 600 mq, con contratti stipulati nel 2019, restano ammessi alla cedolare al 21% anche con conduttori societari.
Sono inoltre ammesse le locazioni verso cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, se sublocate a studenti universitari o messe a disposizione dei comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone.
Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi
Locazioni brevi: la novità 2026 da non perdere
Per le locazioni brevi (max 30 giorni, persone fisiche fuori impresa) l'aliquota è 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo.
Dal periodo d'imposta 2026 il limite per restare nel regime privato è sceso da 4 a 2 appartamenti destinati annualmente a questa finalità: oltre questa soglia l'attività si considera imprenditoriale, con conseguente uscita dal regime cedolare per le locazioni brevi.
Come e quando esercitare l'opzione: la checklist delle scadenze
- Alla registrazione del contratto: opzione nel modello RLI, entro 30 giorni dalla stipula (o dalla decorrenza, se anteriore).
- Nelle annualità successive: entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.
- In caso di proroga (anche tacita): conferma obbligatoria contestuale, sempre entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della proroga precedente.
- Revoca: possibile in ogni annualità successiva a quella di opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, con versamento dell'imposta di registro eventualmente dovuta.
- Locazioni senza obbligo di registrazione (durata ≤30 giorni): opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, oppure in sede di registrazione volontaria o in caso d'uso.
Il modello RLI si presenta tramite servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web), in ufficio, oppure tramite intermediario abilitato.
Atteznione al fatto che il reddito da cedolare secca esce dal reddito complessivo e non consente di far valere oneri deducibili né detrazioni collegate. Resta invece rilevante ai fini ISEE e per la determinazione dei requisiti reddituali di deduzioni, detrazioni o benefici (es. status di familiare a carico).
Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi
Cedolare secca e FAQ per rispondere ai dubbi frequenti
La cedolare secca vale anche per gli affitti brevi?
Sì, con aliquota 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo; dal 2026 il regime privato è ammesso fino a un massimo di 2 appartamenti annui destinati a locazione breve.Cosa succede se un contitolare non opta per la cedolare secca?
Il contitolare che non aderisce versa l'imposta di registro sulla propria quota di canone; l'imposta di bollo resta comunque dovuta sull'intero contratto.Bisogna comunicare la scelta all'inquilino?
Sì, con lettera raccomandata preventiva, salvo per i contratti di durata annua inferiore a 30 giorni o quando il contratto prevede già espressamente la rinuncia all'aggiornamento del canone -
Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
Allegati:
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso. -
Transizione 5.0: quando indicare il credito in dichiarazione
Due FAQ ADE datate 30 giugno 2026, forniscono chiarimenti in merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta Transizione 5.0 o iperammortamento 2026
Dubbi sono sorti sull'indicazione del credito maturato e comunicato dal GSE al beneficiario della misura. Quando va indicato in dichiarazione, per quale anno di imposta?
Transizione 5.0: chiarimenti per la dichiarazione
Le Entrate hanno replicato a due casi specifici:
- per il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024 gli investimenti sono stati completati nel 2025, la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno e quella di completamento nel 2026. Il GSE ha comunicato al beneficiario l'importo del credito effettivamente fruibile in compensazione mediante Mod. F24 solo nel 2026;
- per il credito d'imposta 5.0 di cui all'art. 8, D.L. n. 38/2026, riconosciuto a seguito dello stanziamento di nuove risorse (utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "7079") gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025 e la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno, mentre la comunicazione di completamento del progetto è stata inviata nel 2026.
Le Entrate hanno replicato rispettivamente che:
- in tale ipotesi, il credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027 e non nel Modello Redditi 2026. Sul punto, le istruzioni specificano che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”,
- nella seconda casistica, poiché il GSE ha comunicato l'importo del credito spettante nel 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027.
Pertanto ai fini dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è rilevante il momento in cui il GSE comunica al beneficiario l'importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24, e non la data di completamento degli investimenti o quella di trasmissione delle comunicazioni previste dalla disciplina agevolativa.
