• Dichiarazione 730

    Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026

    Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.

    Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.

    730/2026: la detrazione del bonus mobili

    Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

    La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. 

    Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
    Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.

    Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026

    Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026

    In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

    La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

    Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

    Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

    La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

    Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

    In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

    È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.

    La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

    Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

    È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

  • Contribuenti minimi

    Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari

    Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.

    Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari. 

    Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.

    L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.

    Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.

    L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.

    Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
    Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
    • i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
      • ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario

    Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede

    Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 da presentare in modalità telematica dal 15 aprile prossimo.

    Nel Frontespizio compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"

    Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

    La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:

    • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

  • Ipotecaria e catastali

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari. 

    A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.

    In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale. 

    Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.

    Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.

    Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.

    Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di

    • avvisi di liquidazione,
    • atti di contestazione,
    • irrogazione di sanzioni,

    dovranno essere pagate esclusivamente con F24.

    I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.

  • Dichiarazione 730

    730/2026 senza sostituto per i rimborsi dal Fisco

    Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.

    Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.

    730/2025: la casella senza sostituito per i rimborsi dal Fisco

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

    • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
      •  trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
      •  o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
    • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
      compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

    • non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
    • presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

    La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

  • Bilancio

    Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze

    La campagna bilancio 2026 deve ancora entrare nel vivo e si attende per marzo la pubblicazione della Guida di Unioncamere che al momento è ferma all'anno scorso: Guida sul deposito 2025.

    La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci. 

    Attendiamo quella aggiornata, ma nel frattempo riepiloghiamo le regole generali da conoscere.

    Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.

    La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
    Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
    Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

    Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità

    l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
    Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:

    • Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    • Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    •  Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
    • Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    • bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
    • Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
    • Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
    • Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.

    Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:

    • Bilancio Consolidato della società controllante;
    • Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
    • Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.

    Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:

    • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
    • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

    Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono le seguenti: 

    • la scadenza 2026 per il deposito del bilancio 2025 è il 30 maggio 2026 (se approvato entro il 30 aprile);
    • entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.

     Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025

    Deposito 2026 per il Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni
    Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio
    Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio
    Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 14 giugno
    Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 14 giugno
    Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno

    Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

    30 maggio 29 luglio

    Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita

    Il deposito avviene in via telematica tramite la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio e a tal fine è necessario:

    • redigere il bilancio in formato XBRL e firmarlo digitalmente;
    • allegare la documentazione prevista;
    • trasmettere la pratica tramite il sistema DIRE o tramite un professionista incaricato.

    La pratica di deposito deve contenere:

    • bilancio d’esercizio approvato;
    • nota integrativa;
    • eventuali relazioni sulla gestione e del revisore/collegio sindacale;
    • verbale dell’assemblea di approvazione;
    • dichiarazione di conformità (se trasmesso da un professionista);
    • elenco soci (per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi).

    Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede

    Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:

    • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta 5.0: la percentuale spettante nel nuovo decreto

    Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, contiene una novità. 

    In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.

    Successivamente viene anche approvato il Decreto legge n 42/2026 già in vigore con la pubblicazione in GU N78/2026 con ulteriori specifiche per questo credito di imposta.

    Vediamo le due norme e chiariamo a quanto ammonta questa agevolazione e per chi è prevista.

    Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale

    L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1,  comma  770,  secondo periodo,  della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10,  primo  periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente  ai  requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle  imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di  537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le  predette comunicazioni  con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
    Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile  dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in  compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla  comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

    Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

    Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

    In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

    L’art. 8 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

    In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 ripescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.

    Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.

    Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.

    Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"

    Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.

    Successivamente è stato appunto pubblicato in GU n 78/2026 il Decreto legge n 42/2026 che ha previsto in sostituzione della disposizione del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di riconoscere l’89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per la transizione 5.0, validamente presentate, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU comuni montani: a quali norme fare riferimento

    Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha reso alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, prevista dall’art. 1 comma 758 lett. d) della L. 160/2019.

    La norma dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del MEF n 9 del 14 giugno 1993.

    Viene ribadito che, per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui si applica l’esenzione dal tributo locale, con riguardo ai terreni agricoli, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato a tale circolare, elenco integrato dalla Circolare MEF del 3 gennaio 2024 n. 1/DF, anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge n 131/2025, che ha introdotto una serie di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

    Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero

    Il MEF ricorda che l’art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
    La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”. 

    In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
    In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta, ad oggi, ancora perfezionato.
    Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
    In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non sia valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993

  • PRIMO PIANO

    Imposta sostitutiva controllate: nuove regole per il regime opzionale CFC

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 106520 del 31 marzo che va a sostituire il precedente Provvedimento n 213637 del 30 aprile 2024 con le disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.

    Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.

    Le nuove regole appena pubblicate sostituiscono le precedenti a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, alla disciplina opzionale prevista per le Controlled Foreign Companie.

    Regime opzionale CFE: ambito di applicazione

    L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
    2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al paragrafo 2, n.
    3), lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.

    In applicazione dei commi 4-ter, ultimo periodo, e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al punto 3.1, n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 3.1, n. 2).

    Regime opzionale CFC: come optare

    L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
    Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
    L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.
    L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i requisiti di cui al paragrafo 3 n.1), senza che sia necessaria una nuova opzione.
    Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione e descritte al punto 4.1.
    L’opzione già esercitata in base alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 si considera esercitata ai sensi del presente provvedimento e resta irrevocabile fino alla scadenza del triennio a partire dal primo periodo d’imposta in cui la stessa è stata esercitata.

    Cessazione dell’efficacia dell’opzione

    L’efficacia dell’opzione cessa nei confronti della controllata, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) perdita del requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR da parte del soggetto controllante;
    b) venir meno del requisito di cui al paragrafo 2, n. 3), lettera c), per il verificarsi di una delle condizioni di cui al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017.
    L’efficacia dell’opzione cessa per tutte le controllate, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 3.1, n. 2)

    Determinazione dell’utile contabile netto e pagamento dell’importo

    L’utile contabile netto, cui riferirsi per il calcolo dell’importo del 15 per cento di cui al paragrafo 2, n. 5), è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
    L’importo dovuto, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio, determinato ai sensi del punto 6.1, è versato dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso direttamente o indirettamente spettante.
    In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
    Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati utili di più controllate, per ciascuna di esse deve essere compilato un rigo dell’apposita sezione del quadro RM del modello di dichiarazione dei redditi.

    L’importo calcolato ai sensi del presente paragrafo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    L’importo è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
    Con apposita risoluzione sono indicati i codici tributo per il versamento dell’importo.
    Infine gli utili distribuiti dalle società controllate estere e maturati nel triennio di vigenza dell’opzione di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR si considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli articoli 47 e 89 del medesimo TUIR

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità 2026: domande entro il 1° aprile

    Con un avviso del 24 febbraio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene annunciato l'avvio delle domande per il bonus pubblicità 2026: Scarica qui modello e istruzioni

    Vediamo i dettagli e il ripeilogo delle regole.

    Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo

    Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 viene differito.

    Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
    Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:

    • sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
    • Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
    • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

    • la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;            
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

    Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno

    Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

    Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

    Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.