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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: apertura domande 10 settembre
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
Allegati: -
Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova
Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.
Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova
La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria.
L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:
- lavoro autonomo in qualità di avvocato
- impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola
uil tutto con una sola partita Iva.
Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.
La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.
Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.
La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.
In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.
E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.
In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.
Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.
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Controlli dichiarazione 2023: documenti a settembre
Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.
Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.
Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti
Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”
In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.
A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.
In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.
Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.
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Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato
Le somme riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico non seguono un’unica disciplina fiscale.
Per stabilire se e come devono essere tassate occorre verificare:
- la tipologia di pagamento,
- la potenza dell’impianto,
- la sua destinazione
- la modalità con cui l’energia viene ceduta.
La distinzione principale riguarda gli impianti fino a 20 kW posti prevalentemente al servizio dell’abitazione.
In questi casi, la cessione dell’energia eccedente effettuata da una persona fisica può produrre redditi diversi.
Quando, invece, l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica, non è destinato prevalentemente all’abitazione oppure comporta una cessione totale dell’energia, i proventi assumono generalmente natura di reddito d’impresa.
Reddito da fotovoltaico: le principali tipologie e la tassazione
Prima di determinare le imposte è necessario distinguere le principali tipologie di introiti collegati al fotovoltaico:
- Tariffa incentivante,
- Contributo in conto scambio,
- Liquidazione delle eccedenze,
- Ritiro dedicato,
La tariffa incentivante remunera la produzione di energia secondo le regole previste dal meccanismo agevolativo applicabile all’impianto. Non rappresenta necessariamente il corrispettivo della vendita dell’energia.
Per una persona fisica che utilizza un impianto fino a 20 kW prevalentemente per le esigenze dell’abitazione, la tariffa incentivante non costituisce normalmente un reddito imponibile.
Il trattamento cambia quando l’impianto è inserito in un’attività imprenditoriale: in questo caso, la quota riferibile all’energia ceduta può concorrere alla formazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio.
Il contributo in conto scambio è riconosciuto nell’ambito dello scambio sul posto, meccanismo che consente di compensare economicamente l’energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso.
Per il privato con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, il contributo in conto scambio non è normalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Diverso è il trattamento della liquidazione monetaria delle eccedenze.
La liquidazione delle eccedenze riguarda l’energia immessa in rete che supera quella prelevata. Le somme riconosciute al privato costituiscono redditi diversi quando l’impianto:
- ha potenza non superiore a 20 kW;
- è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
- non è gestito nell’ambito di un’attività d’impresa.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati alle persone fisiche e ai condomìni per l’energia prodotta in esubero dagli impianti fino a 20 kW, affinché possano essere utilizzati nella dichiarazione precompilata.
Il ritiro dedicato, o RID, è una modalità semplificata di vendita al GSE dell’energia immessa in rete.
Per le persone fisiche occorre distinguere tra cessione parziale e totale:
- in caso di cessione parziale, con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, le somme costituiscono normalmente redditi diversi;
- la cessione totale dell’energia, invece, assume natura commerciale e genera reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.
Nei casi diversi da quelli precedenti, in particolare per:
- impianti di potenza superiore a 20 kW
- soggetti diversi da persone fisiche e condomìni (ad esempio imprese, società, enti o titolari di partita IVA)
gli importi riconosciuti dal GSE sono trattati secondo le regole previste per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In queste situazioni, gli importi devono essere gestiti nell’ambito degli ordinari adempimenti fiscali e contabili, possono essere soggetti a fatturazione e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le norme applicabili al soggetto.Redditi da Fotovoltaico: come sono tassati ai privati e condomini
Le persone fisiche e i condomini con impianti fino a 20 kW devono dichiarare le somme riconosciute dal GSE per l’energia immessa in rete, in quanto considerate “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per energia immessa in rete si intende la quota di energia elettrica prodotta dal proprio impianto che non viene autoconsumata e quindi ceduta alla rete elettrica.
Devono essere dichiarati gli importi effettivamente ricevuti dal GSE nell’anno di riferimento, compresi anche quelli che:- sono stati trattenuti per compensare importi dovuti al GSE, ad esempio:
- costi amministrativi
- conguagli a debito
- altri debiti legati a contratti intestati allo stesso Operatore
- sono stati pagati a soggetti terzi, come:
- cessionari
- agenti della riscossione
- soggetti pignoranti
- sono stati trattenuti come deposito o garanzia (ad esempio per i RAEE)
Attenzione non devono invece essere dichiarati gli importi relativi a bonifici non andati a buon fine.
Quando il fotovoltaico genera reddito d’impresa
Il limite di 20 kW non è l’unico parametro da considerare, anche un impianto di potenza inferiore può essere qualificato come attività commerciale abituale quando non è prevalentemente destinato ai bisogni dell’abitazione.
Il reddito d’impresa si configura, in particolare, nei seguenti casi:
Situazione Qualificazione fiscale Impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, con cessione parziale Reddito diverso Impianto fino a 20 kW non prevalentemente al servizio dell’abitazione Reddito d’impresa Cessione totale dell’energia Reddito d’impresa Impianto superiore a 20 kW Generalmente reddito d’impresa Impianto utilizzato da società o impresa Reddito d’impresa La natura imprenditoriale comporta, secondo il caso concreto, l’apertura della partita IVA, la fatturazione dei corrispettivi, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei ricavi.
Per le imprese, le somme riconosciute dal GSE concorrono ordinariamente alla determinazione del risultato fiscale.
I ricavi della vendita dell’energia sono componenti positivi del reddito e sono assoggettati:
- all’irpef per imprenditori individuali e soci di società di persone;
- all’ires, per le società di capitali;
- all’irap, quando ne ricorrono i presupposti;
- all’iva, secondo la disciplina applicabile all’operazione.
Tabella riepilogativa delle somme erogate dal GSE
Somma GSE Privato con impianto fino a 20 kW abitativo Impresa Tariffa incentivante Normalmente non imponibile Contributo imponibile per la quota riferibile all’attività Contributo in conto scambio Non tassato Ricavo d’impresa Liquidazione delle eccedenze Reddito diverso soggetto a IRPEF Ricavo d’impresa RID con cessione parziale Reddito diverso Ricavo d’impresa RID con cessione totale Reddito d’impresa Ricavo d’impresa Vendita a trader energetico Reddito diverso solo se occasionale e nei limiti previsti Ricavo d’impresa -
Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda
Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.
Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)
AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO
Al 16 agosto 2026 malgrado un comunicato pubblicato in GU che lo annuncia, il decreto non è ancora stato pubblicato.
Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.
ATTENZIONE Si sa comunque che le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.
"L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata
Cosa fare nel frattempo
In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione:
- controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE 2026 come si calcola?)
- accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
- verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.
Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.
Leggi anche Noleggio sociale: l'ACI scioglie tutti i dubbi.
Noleggio auto sociale: che cos’è
Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.
La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia. Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.
Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa
Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.
Quanto dura il contratto di noleggio sociale?
Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.
Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.
Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".
Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.
Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.
Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.
Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate
Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.
In particolare, dovrà essere:
- un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
- nuovo di fabbrica;
- acquistato e immatricolato in Italia;
- omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
- con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.
L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.
Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto
Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.
L’auto da rottamare dovrà:
- essere immatricolata in Italia;
- risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
- essere posseduta da almeno 12 mesi.
La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.
Chi gestirà il programma
Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.
Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.
Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio
Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.
Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.
Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.
Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.
Quando partirà il noleggio sociale
La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.
Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.
Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:
- l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
- i servizi compresi nel noleggio;
- la procedura di domanda;
- le scadenze per partecipare;
- i modelli di auto disponibili.
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Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.
Nuova scadenza per le comunicazioni di completamento
Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:
- entro il 15 settembre 2026,
- si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
- che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)
La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
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Concordato preventivo: per la Cassazione il credito integrale è accertabile
La falcidia prevista dal concordato preventivo non impedisce al creditore di ottenere una sentenza che accerti l’intero ammontare del credito.
Il limite concordatario opera, infatti, nella successiva fase di soddisfazione e di eventuale esecuzione della condanna.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, riguardante il rapporto tra il giudizio ordinario di accertamento di un credito e gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato.
Concordato preventivo: il maggior credito bancario può essere accertato e riscosso
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo di 384.534,25 euro, ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori.
Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo.
Durante il giudizio, la società debitrice era stata ammessa a un concordato preventivo, poi omologato.
Il credito era stato inserito nella procedura per l’importo originariamente richiesto e soddisfatto nella misura del 10%, mediante il pagamento di circa 38.500 euro.
Parallelamente, il giudizio ordinario era proseguito davanti alla Corte d’Appello.
Sulla base di una consulenza tecnica contabile, il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito, condannando la società debitrice e i fideiussori al pagamento di 295.760,14 euro, già al netto della somma incassata nell’ambito del concordato.
La società debitrice aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la condanna al pagamento fosse incompatibile con gli effetti vincolanti del concordato preventivo.
Secondo la ricorrente, una volta eseguito il pagamento previsto dalla proposta concordataria, il credito nei suoi confronti avrebbe dovuto considerarsi estinto nella misura stabilita dal concordato.
Distinzione tra accertamento del credito e pagamento
La Cassazione ha respinto il ricorso, distinguendo nettamente due piani:
- l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito;
- la concreta soddisfazione del creditore secondo le percentuali previste dal concordato.
Nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, non esiste un procedimento destinato a formare uno stato passivo con efficacia di giudicato.
L’ammissione di un credito alla procedura serve principalmente a individuare i creditori legittimati al voto e a calcolare le maggioranze necessarie per approvare la proposta. Non determina, invece, un accertamento definitivo dell’esistenza, dell’importo o del rango del credito.
L’omologazione del concordato produce un vincolo sulla misura nella quale il credito può essere soddisfatto, ma non impedisce alle parti di proseguire o iniziare un ordinario giudizio di cognizione per determinarne l’esatto ammontare.
La Corte ha affermato letteralmente: «La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento dell’esistenza ed entità del credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con la quantificazione dell’importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria».
La Cassazione aggiunge che, una volta determinato definitivamente l’ammontare del credito e consolidati gli effetti esdebitatori del concordato, la condanna subisce un limite conformativo previsto direttamente dalla legge.
In altri termini, il creditore può ottenere una pronuncia che accerti il credito per il suo effettivo importo, ma non può pretendere dal debitore concordatario una somma superiore a quella dovuta applicando la percentuale stabilita dal concordato.
Quando può essere fatto valere il limite concordatario
Il debitore potrà opporre gli effetti del concordato qualora il creditore, nonostante la falcidia, tenti di procedere esecutivamente per l’intero importo indicato nella sentenza.
La tutela potrà essere esercitata anche mediante opposizione all’esecuzione, facendo valere l’avvenuta omologazione e l’esecuzione del concordato.
La sentenza di condanna conserva comunque una propria utilità. Il concordato potrebbe infatti essere successivamente risolto o annullato, facendo venire meno gli effetti esdebitatori e restituendo al creditore la possibilità di agire sulla base del credito integralmente accertato.
La decisione conferma inoltre l’autonomia della posizione dei fideiussori. Ai sensi della disciplina del concordato preventivo, i creditori conservano generalmente i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
La falcidia applicabile al debitore ammesso al concordato non comporta quindi automaticamente una corrispondente liberazione dei garanti, salvo eventuali diverse previsioni o specifiche cause di estinzione della garanzia.
La pronuncia chiarisce che il concordato preventivo non blocca il giudizio ordinario avente a oggetto il credito.
La procedura concorsuale incide sulla somma concretamente riscuotibile, non sul potere del giudice di stabilire quale sia l’effettivo importo dovuto.
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Banca d’Italia e lavoratori transfrontalieri: tassazione mista
Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine.
Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave:
- da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale;
- dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri.
Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.
Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi personali in un comune francese di confine, mentre continua a lavorare per una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana limitrofa.
L'organizzazione del lavoro prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana (di regola lunedì e martedì) e lo svolgimento dell'attività in smart working dalla Francia negli altri giorni, per un totale di cento giornate annue di lavoro agile.
La domanda posta all'Agenzia riguardava quale regime applicare tra quello previsto per i dipendenti pubblici e quello riservato ai lavoratori frontalieri.
Perché la Banca d’Italia non rientra tra gli “enti pubblici” della Convenzione
Il primo nodo riguarda la natura giuridica della Banca d'Italia.
La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all'articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le versa.
L'Agenzia ha confermato che questa regola non si applica agli stipendi della Banca d'Italia: pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in piena autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, senza poter essere assimilata a un'amministrazione statale, a una regione o a un ente locale.
Di conseguenza, i suoi dipendenti non rientrano nella disciplina speciale riservata ai "funzionari pubblici" ma nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, cioè nell'articolo 15 della Convenzione.
Il nodo del regime frontalieri: serve il rientro quotidiano
Escluso l'articolo 19, restava da capire se al dipendente si potesse applicare il regime speciale dei lavoratori frontalieri, previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza.
Qui arriva la correzione più rilevante rispetto alla risposta precedente: l'Agenzia ricorda che per essere considerato "lavoratore frontaliere" non basta risiedere e lavorare nelle zone di confine, ma è necessario recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione, come già precisato dalla Circolare n. 25/E del 2023.
Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia solo due giorni a settimana e lavora da remoto per il resto del tempo: una modalità che, per l'Agenzia, non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e quindi esclude l'applicazione del regime frontalieri.
Le conseguenze pratiche: tassazione differenziata per giorno di lavoro
Escluse sia la disciplina dei funzionari pubblici sia quella dei frontalieri, la soluzione individuata dall'Agenzia comporta una tassazione "spezzata" in base al luogo di svolgimento della prestazione, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15, paragrafo 1:
Modalità di lavoro Luogo della prestazione Regime fiscale applicabile Lavoro in presenza (2 giorni/settimana) Italia Tassazione concorrente Italia-Francia, con credito d'imposta riconosciuto in Francia Lavoro agile / smart working Francia Tassazione esclusiva in Francia Per i giorni lavorati fisicamente in Italia si applica quindi la tassazione concorrente: il reddito viene tassato sia in Italia, come Stato della fonte, sia in Francia, come Stato di residenza, che dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito secondo le regole dell'articolo 24 della Convenzione.
Per le giornate di lavoro agile svolte da casa, in Francia, la tassazione è invece esclusiva francese, poiché la prestazione lavorativa si considera svolta dove il dipendente è fisicamente presente mentre lavora.
Questo chiarimento assume particolare rilievo alla luce della diffusione dello smart working transfrontaliero: aziende ed enti pubblici con dipendenti residenti all'estero e modalità di lavoro ibride dovranno monitorare con attenzione i giorni di effettiva presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, per applicare correttamente le ritenute e comunicare al lavoratore la corretta suddivisione del reddito da dichiarare nei due Paesi.
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Sviluppo competenze PMI: regole aggiornate al 10 agosto
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 del 13 luglio 2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Aggiornamento del 10/08/2026:
Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Si ricorda che le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali , il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: primo sportello
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
I criteri per la graduatoria in caso di parità di punteggio. Scarica il decreto
Com anticipato sopra il MIMIT è intervenuto nuovamente sulla misura con un decreto integrativo firmato il 28 luglio 2026, con comunicato in GU del 8 agosto 2026.
Il decreto nello specifico disciplina cosa accade in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. La priorità, in caso di ex aequo, segue questo ordine:
- prevale il progetto con il punteggio più alto sul criterio B – Coinvolgimento del personale al percorso di formazione;
- in caso di ulteriore parità, prevale il punteggio più alto sul criterio C – Valorizzazione degli ambiti formativi dell'iniziativa;
- se la parità persiste, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La precisazione tiene conto anche della riserva del 40% destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, già prevista dal decreto originario.
Per il resto, restano invariate tutte le regole già illustrate: dotazione, spese ammissibili, percentuali di contributo e date modalità di presentazione tramite Invitalia.
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Liquidazione TFM e decadenza CdA: rinomina amministratori senza pagamento
Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un tema delicato sotto il profilo fiscale soprattutto quando la cessazione della carica non coincide con una reale interruzione del rapporto con la società. Una delle situazioni che può verificarsi più di frequente nella pratica riguarda proprio le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione che, per effetto della clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, determinano la decadenza dell’intero organo amministrativo, seguita però dall’immediata riconferma di tutti o parte degli amministratori.
In tali circostanze sorge un dubbio operativo di particolare rilievo: il TFM deve essere liquidato a tutti gli amministratori decaduti oppure soltanto a chi cessa definitivamente dall’incarico?
Il TFM come compenso differito
Sebbene il Codice civile disciplini i compensi spettanti agli amministratori, tra le relative disposizioni manca una regolamentazione specifica del trattamento di fine mandato. Nella prassi il TFM costituisce una forma di remunerazione differita, assimilabile sotto il profilo funzionale al trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per i lavoratori subordinati, pur mantenendo una natura giuridica diversa.
Dal punto di vista tributario, quando il diritto al TFM risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato l’indennità beneficia del regime della tassazione separata – salva opzione del percettore per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi. L’imposizione segue il principio di cassa: il reddito diviene imponibile nel momento in cui viene effettivamente corrisposto, mentre all’atto del pagamento la società applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 del D.P.R. n. 600/1973).
La decadenza del consiglio non sempre coincide con la cessazione del rapporto
Le maggiori incertezze sorgono quando lo statuto societario prevede che le dimissioni anche di un solo consigliere comportino, vista la citata clausola “simul stabunt simul cadent”, la decadenza automatica dell’intero consiglio di amministrazione.
Sul piano formale tutti gli amministratori cessano dalla carica anche se, nella pratica, l’assemblea convocata per la ricostituzione dell’organo amministrativo spesso procede alla riconferma dei consiglieri già in carica (ad eccezione del componente dimissionario ovviamente). In un contesto simile appare discutibile sostenere che, per gli amministratori immediatamente rinominati, vi sia stata una reale conclusione del rapporto tale da giustificare la liquidazione del trattamento di fine mandato.
Sul punto non risultano specifici documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Un utile riferimento interpretativo può tuttavia essere ricavato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19445 del 10 luglio 2023, pronuncia che riguardava una diversa fattispecie in cui un amministratore unico si era dimesso per essere immediatamente rinominato con il solo scopo di maturare un TFM fiscalmente deducibile. In quel caso la Suprema Corte ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a una cessazione meramente apparente osservando che, in assenza di una reale interruzione del rapporto, il nuovo incarico costituisce una semplice prosecuzione di quello originario.
Pur trattandosi di un caso differente, il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche alle ipotesi di decadenza automatica del consiglio seguita dalla tempestiva riconferma degli amministratori.
La prosecuzione del mandato consente di rinviare la liquidazione
Visto quanto sopra si può considerare che se gli amministratori:
- pur decaduti formalmente,
- sono immediatamente rinominati dall’assemblea, e
- proseguono senza soluzione di continuità nello svolgimento delle medesime funzioni,
la cessazione del rapporto assume un carattere esclusivamente tecnico-formale.
In tale situazione sembra ragionevole ritenere che il TFM debba essere liquidato esclusivamente all’amministratore che abbia effettivamente concluso il proprio mandato, mentre per i consiglieri confermati gli accantonamenti possano continuare senza necessità di alcuna erogazione intermedia. Soluzione che appare coerente con la funzione stessa del trattamento di fine mandato – destinato a remunerare la definitiva cessazione dell’incarico e non semplicemente una temporanea interruzione derivante dall’applicazione di clausole statutarie.
Opportuno formalizzare la prosecuzione del rapporto
Sotto il profilo operativo è comunque consigliabile che la società documenti adeguatamente la volontà delle parti. La delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio, oppure un distinto accordo tra società e amministratori, può infatti precisare espressamente che, nei confronti dei consiglieri riconfermati, il rapporto deve considerarsi sostanzialmente continuativo, con conseguente prosecuzione degli accantonamenti al TFM e rinvio della relativa liquidazione al momento della cessazione definitiva della carica.
Una simile formalizzazione rafforza la coerenza dell’operazione sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello fiscale, riducendo soprattutto il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa attribuire rilievo a una cessazione solo apparente o contestare il momento di maturazione dell’indennità.