• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Assistenza fiscale via SMS: nuovo numero dal 14 maggio

    L'agenzia delle Entrate tramite la sua rivista web Fiscoggi comunica che tutti i contribuenti che nell’ultimo anno hanno utilizzato il servizio di assistenza fiscale via sms e hanno ricevuto una risposta dall’Agenzia saranno avvisati, tramite sms, dell’attivazione del nuovo numero dal 14 maggio.

    Info delle Entrate via sma: nuovo numero dal 14 maggio

    In particolare, da giovedì 14 maggio è attivo il nuovo numero 342 4110872 per il servizio di assistenza ai cittadini tramite sms.

    Viene ricordato che il servizio di info Sms è uno dei canali che l'Agenzia mette a disposizione per fornire un supporto ai contribuenti in campo fiscale, catastale e ipotecario, oltre alla web mail o agli uffici per chi desidera un appuntamento in presenza. 

    Il servizio consente di ricevere informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e su questioni semplici. 

    Attenziuone al fatto che nel caso di quesiti complessi i contribuenti saranno indirizzati verso altri canali. 

    Le risposte, anche a tutela della privacy, non possono riguardare problematiche di carattere personali, per le quali l’Agenzia prevede previste forme diverse di assistenza.

    Il costo è in base alla tariffa del proprio operatore telefonico e al numero degli SMS utilizzati per comporre il messaggio.

    I messaggi possono essere inviati solo tramite telefoni cellulari con il numero in chiaro il sistema prevede lo scarto automatico di quelli inviati tramite:

    • internet, 
    • ttelefono fisso 
    • o cellulare 

    con il numero non in chiaro.

    Viene anche specificato che gli argomenti sui quali l’Agenzia delle Entrate non si sia pronunciata tramite documenti di prassi, come circolari o risoluzioni, non potranno essere oggetto di risposta, in tali casi è possibile presentare un’istanza di interpello.

    La risposta dell’Agenzia ai quesiti dei cittadini, se rispettate tali indicazioni, sarà fornita entro 4 giorni lavorativi.

  • Accesso al credito per le PMI

    Nuova Sabatini: tutte le regole e i nuovi fondi

    La legge di bilancio 2026 ha previsto 659 milioni per la misura agevolativa nota come Nuova Sabatini.

    Ricordiamo che la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

    L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

    Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96)  fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
    • Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
      • 2,75% per gli investimenti ordinari
      • 3,575% per gli investimenti 4.0
      • 3,575%  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). 

    Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

    • 5% per le micro e piccole imprese
    • 3,575% per le medie imprese

    Per le domande è necessario accedere alla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it per compilare una nuova domanda di contributo e gestire quelle già presentate.

    Nuova Sabatini 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
    • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

    L’agevolazione Beni strumentali "Nuova Sabatini Capitalizzazione" è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

    • sono costituite in forma di società di capitali;
    • sono impegnate in un processo di capitalizzazione;
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile.

    Nuva Sabatini 2026: settori ammessi e cosa finanzia

    Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).

    I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

    Nuova Sabatini investimenti green

    Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, l’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

    Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.

    In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

    Nuova Sabatini capitalizzazione

    Per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024 l’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
    Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, alle PMI, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:
     5 % per le micro e piccole imprese;
    3,575 %, per le medie imprese.
    Il Decreto n 43/2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019.

     Per tutto quando non specificato si rimanda al sito del MIMIT pagina dedicata alla Nuova Sabatini.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: nuovi codici per i mutui passivi

    Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.

    In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.

    Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.

    730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi

    Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui. 

    A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.

    Nella compilazione della dichiarazione dei redditi  per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.

    In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.

    Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.

    I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.

    Reddito complessivo

    Importo base

    nessun figlio 0,5

    1 figlio 0,7

    2 figli 0,85

    3+ figli o figlio disabile

    75.001-100.000 euro

    14.000

    7.000

    9.800

    11.900

    14.000

    Oltre 100.000 euro

    8.000

    4.000

    5.600

    6.800

    8.000

    Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:

    • le spese sanitarie detraibili,
    • le somme detraibili investite nelle startup innovative
    • le somme detraibili investite nelle PMI innovative

    Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.

    Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:

    • per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
    • per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.

    A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.

    Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:

    Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.

    Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:


    Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.

  • La casa

    Piano casa: misure per casa, immobili occupati e sfratti

    Viene pubblicato in GU n 104 del 7 maggio il Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.

    Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli: 

    1. recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente, 
    2. sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato 
    3. attivazione di capitali privati. 

    Di seguito maggiori dettagli.

    Leggi anche 

    Piano casa: cosa contiene

    Il Governo ha approvato il Piano Casa che viene sintetizzato dal relativo comunicato stampa.

    Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:

    1. il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
    2. il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
    3. il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.

    Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa

    Il Piano casa 2026 introduce anche misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. 

    Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.

    È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: il Quadro DI e l’integrativa

    Il Modello Redditi PF 2026 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa

    Esso è composto dai righi da DI1 a DI20, vediamo come si compila.

    Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF

    Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2025, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2025).
    Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    A tal fine, va indicato:

    • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
    • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, indicare 2021);
    • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
      Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
      Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: il GSE informa dell’invio delle ricevute di conferma credito

    Con un comunicato stampa del 30 aprile il GSE ha informato gli utenti beneficiari del credito transizione 5.0 del fatto che a decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

    Transizione 5.0: come si viene informati del credito spettante

    Il GSE evidenzia a beneficio delle imprese che la ricevuta di spettanza con gli importi sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica.

    Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

    Viene anche ricordato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

    Attenzione, le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

    • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
    • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
    • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.      

  • Appalti

    Responsabilità negli appalti per la cessione crediti

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nella sezione FAQ un chiarimento per il settore appalti.

    In particolare, si replica ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

    Versamento contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario nell’appalto

    Il contribuente chiedeva se, per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, fosse possibile utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.

    L’Agenzia con FAQ pubblicata il 29 aprile chiarisce che, i versamenti di contributi e premi assicurativi devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi:

    • “50 – obbligato solidale” 
    • o “51 – stazione appaltante”, 

    come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

    In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui, pertanto non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

  • Risparmio energetico

    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).

    Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.

    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.

    Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.

    Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.

    In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.

    Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto.  Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.

    Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.

    In pratica, quando l’impresa:

    • affida i lavori in subappalto,
    • e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,

    si genera un margine. 

    Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.

    Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo. 

    Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.

    La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.

    L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.

    Ne deriva una distinzione netta:

    • le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
    • i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi

    Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.

    Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:

    • il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
    • il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.

    E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge. 

    È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.

    La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.

    Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:

    • resta appaltatore anche se subappalta,
    • resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori

    Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione. 

    Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.

    Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.

    L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento. 

    Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.

    In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile

    Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.

    Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:

    • la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    •  la seconda facciata richiede l’indicazione:
      • del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, 
      • dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, 
      • la firma della dichiarazione, 
      • l’impegno alla presentazione telematica, 
      • i dati relativi al visto di conformità,
      • la sottoscrizione dell’organo di controllo.

    Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
    Negli spazi appositi vanno riportati:

    • il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
    • ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

    Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.

    In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
      euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

    La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. 

    La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC

    Il CNDCEC informa del fatto che dal 28 aprile saranno disponibili i corsi per certificatori TCF.

    In particolare si tratta dei corsi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212, vediamo i dettagli.

    Certificatori TCF: al via i corsi del CNDCEC

    Come specificato dal comuicato dei Commercialisti, i percorsi formativi sono suddivisi in tre moduli, aventi ad oggetto le seguenti materie:

    a) Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (40 ore);

    b) Principi contabili (20 ore);

    c) Diritto tributario (20 ore).

    Prima di procedere all'acquisto di ciascun modulo, si dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie di esonero parziale previste dal p. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 aprile 2025, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate

    Viene precisato infatti che non è previsto il rimborso dei moduli acquistati e non fruiti.

    I corsi potranno essere seguiti da remoto on demand, accedendo alla Piattaforma preposta.

    Accedi qui al sito del CNDCEC per ulteriori informazioni.

    Si ricorda che tutti i requisiti per essere iscritti all’Elenco sono contenuti nel Regolamento recante le

    disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del TCF.

    I corsi sono accreditati anche ai fini della FPC, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento FPC, pertanto, i crediti formativi si riterranno acquisiti solo se i test di verifica saranno superati con esito positivo. Infine, si evidenzia che i CFP maturati saranno a valere nell’anno di superamento del test, a prescindere dall’anno di fruizione del corso.

    In data 27 aprile il CNDCEC ha pubblicato ulteriori precisazioni utili alle domande.

    In particolare, viene precisato che:

    • dal 28 aprile è aperto lo spazio iscrizioni al link www.cndcec.labolearn.com;
    • coloro che non abbiano presentato domanda di preiscrizione, possono iscriversi;
    • l'iscrzione al lik su indicato è obbligatoria anche per i pre-iscritti,
    • non c'è una termine di scadenza per le iscrizioni,
    • la fruibilità dei corsi è da remoto on demand e non ci sono sessioni di lezioni in diretta streaming;
    • i corsi sono destinati a coloro i quali non possono usufruire delle fattispecie di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti.