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Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%
Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.
Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni
La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.
Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:
- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA
- per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.
Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali
Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.
La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:
- del 35% per l’anno 2015;
- del 40% per l’anno 2016;
- del 50% a decorrere dall’anno 2017.
In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.
Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.
Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.
Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate
Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)
Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli):
- euro 44,00 per la sede;
- euro 8,80 per ciascuna unità locale.
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria Società semplici non agricole:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Società semplici agricole:
- euro 50,00 per la sede;
- euro 10,00 per ciascuna unità locale.
Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali. Imprese con sede principale all’estero Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.
In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.
In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.
Allegati: -
Iscrizione tardiva al RUNTS delle ONLUS: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n 6665 del 28 aprile 2026 con le regole per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS Registro del terzo settore, post 31 marzo.
Si tratta di chiarimenti per quelle ONLUS che hanno presentato l'iscrizione tardivamente e quindi dal 1° aprile.
Ricordiamo che il 31 marzo era la data ultima per le ONLUS per l'iscrizone al RUNTS nei termini, dopo l'abolizione del registro nazionale.
Vediamo i dettagli.
Iscrizione al RUNTS delle ONLUS dal 1° aprile
La nota ministeriale ricorda che le Onlus iscritte nella Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106). Leggi anche: Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo
Entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).
Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che:- non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus,
- e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026,
sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.
Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione
al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, ferma restando l’inconfigurabilità dell’avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell’iscrizione al RUNTS.
Per tale motivo:
- da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un’istanza di iscrizione riguardante un’ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell’iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione;
- dall’altro, l’attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.
Ne deriva, specifica la nota che, qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.
Iscrizione ONLUS al RUNTS: il perimetro delle tardive
La nota chiarisce anche che, con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi.
In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall’articolo 22, comma 2 del
Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l’onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.
Al fine di verificare il rispetto dell’adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l’iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.Indebita spendita della qualifica di ONLUS: vigilanza del Ministero
Infine si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria
denominazione.
Pur rappresentando che l’indebita spendita dell'acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, specifica il Ministero, appare opportuno tutelare, in linea di principio,
l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime – non più
esistenti.
Pertanto se gli Uffici, riscontrassero sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS. -
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori
La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:
- l’iscrizione al Coni,
- il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,
non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i colloboratori
La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.
La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”.
L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.
Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.
La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.
Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.
L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.
La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
- violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.
Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.
In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:
- il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
- la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.
La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.
Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.
La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.
Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.
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Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la recente sentenza n 670/2026 ha chiarito il perimetro della possibilità di svolgere l'assembrea di condominio da remoto.
In particolare ha dato attuazione concreta alle regole introdotte da DL N 104/2020 come modificato dal DL n 125/2020.
Vediamo il dettaglio dei fatti di causa.
Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto si è espresso nella vicenda di alcuni condomini che contestavano la delibera assembleare.
Tra i vari motivi, essi la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.
I condomìni contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione.
Secondo i ricorrenti l’amministratore non aveva concesso come previsto per legge la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci in aqpprovazione nella successiva assemblea.
Secondo il Tribunale è certo che il consenso dei condomini alla assemblea da remoto deve essere precedente all’indizione dell’assemblea stessa in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini. Pertanto l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione.
In alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno precedente la data fissata per l’assemblea.
La richiesta dei condomini opponenti secondo il giudice era tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta già nell’avviso di convocazione, con il relativo link per il collegamento, previa acquisizione del consenso della maggioranza.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso ai documenti il Tribunale ha specificato che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale ma tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”.
Per tutti i motivi su indicati ha dato torno ai ricorrenti.
Concludendo ricordiamo brevemente che per le assemblee da remoto occorre il consenso della maggioranza dei condomini, e che tale previsione è stata introdotta dai decreti su elencati andando a modificare l'art 66 disp. att. cc.
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Condono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato
Con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato introduce un importante principio innovativo in materia di condono edilizio.
La decisione supera un orientamento giurisprudenziale consolidato, ridefinendo il regime giuridico degli immobili oggetto di sanatoria e ampliando le possibilità di intervento successivo su di essi.
Condono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato
La vicenda riguarda il diniego opposto da un Comune a un’istanza di sanatoria relativa a interventi edilizi eseguiti su un immobile già oggetto di condono nel 2006. Le opere, consistenti in modifiche interne e nella chiusura di una struttura già parzialmente delimitata, erano state qualificate dall’amministrazione come “nuova costruzione”, dunque non sanabile tramite SCIA in sanatoria.
Il TAR aveva confermato tale impostazione, ritenendo che un immobile condonato non potesse essere oggetto di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il principio innovativo del Consiglio di Stato è che il condono attribuisce piena legittimità urbanistica potendo essere oggetto degli stessi interventi consentiti su un immobile legittimamente edificato, inclusa la ristrutturazione edilizia
Secondo i giudici:
- il titolo in sanatoria non si limita a “tollerare” l’abuso originario;
- ma conferisce una legittimazione piena e definitiva dell’immobile;
- eliminando le cosiddette “zone grigie” incompatibili con il principio di certezza del diritto.
Il Collegio richiama espressamente:
- l’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia;
- i principi costituzionali di tutela della proprietà (art. 42) e dell’iniziativa economica (art. 41);
- il principio eurounitario di certezza giuridica.
La pronuncia prende posizione contro un orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- gli immobili condonati sarebbero utilizzabili solo per interventi manutentivi;
- senza possibilità di realizzare nuove opere o ristrutturazioni.
Secondo il Consiglio di Stato, tale lettura non è più sostenibile:
- il condono edilizio, una volta rilasciato, equipara l’immobile a uno legittimamente assentito;
- pertanto, sono ammissibili interventi più ampi, purché rispettino la disciplina urbanistica vigente.
Questo passaggio rappresenta un vero cambio di paradigma, con effetti anche sul mercato immobiliare e sulla circolazione dei beni.
Il Consiglio di Stato in merito alla qualificazione delle opere edilizie. ha chiarito che:
- interventi interni, senza aumento di volumetria o superficie;
- realizzati su un immobile già legittimato;
devono essere qualificati come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione
Nel caso concreto:
- la volumetria era già stata assentita con il condono del 2006;
- le opere non hanno comportato incremento del carico urbanistico;
- pertanto, il diniego comunale risultava privo di adeguata motivazione.
Condono e autorizzazione paesaggistica
La sentenza presenta elementi innovativi anche sotto il profilo paesaggistico.
Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che:
- in assenza di aumento di volume o superficie;
- per interventi interni che non alterano l’aspetto esteriore;
non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, rientrando tali opere tra quelle escluse ai sensi del d.P.R. 31/2017 .Ne consegue che l’amministrazione non può bloccare il procedimento ma deve eventualmente procedere alla verifica di compatibilità, anche per escluderne la necessità.
La decisione del Consiglio di Stato è molto importante e letteralmente stabilisce che: "pur se secondo una consolidata ma risalente giurisprudenza un immobile condonato può essere oggetto solo di interventi manutentivi e non di nuove opere, appare preferibile ritenere, sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, posto che il rilascio del titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio dell’ordinamento italiano ed eurounitario di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie”…”.
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Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto
A decorrere dal prossimo 3 agosto i cittadini italiani dovranno dire addio alla carta d'identità cartacea, a comunicarlo è il Ministero dell'Interno.
Parallelamente, la Legge n 50/2026 di conversione del Decreto PNRR ha previsto validità illimitata per le C.I. degli ultrasettantenni.
Vediamo come sostituire la C.I. cartace con la CIE, la sua validità e come organizzarsi per tempo se si possiede ancora un documento col vecchio formato.
Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto 2026
La Conferenza Stato Regioni con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale evidenzia che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo, pur se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio.
Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la con la Circolare n. 8/2026, facendo seguito a quanto già indicato con Circolare n. 76/2025
Pertanto, in vista di tale scadenza è previsto un significativo incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento valido su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con i quali vigono specifici accordi.
Per prevenire disagi e contenere i tempi di attesa, il Ministero invita i Comuni ad adottare fin da subito misure organizzative straordinarie, quali, a titolo esemplificativo:
- ampliamento degli orari di apertura degli sportelli e, ove possibile, attivazione di aperture dedicate;
- incremento delle disponibilità di appuntamento tramite il sistema “Agenda CIE”, con gestione automatizzata delle cancellazioni;
- predisposizione di una lista prioritaria per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, al fine di favorirne la tempestiva sostituzione.
Parallelamente, risulta fondamentale garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza, attraverso i siti istituzionali, i canali social e appositi avvisi affissi presso gli uffici comunali.
Si ricorda in particolare che:
- la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile a decorrere dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento;
- la sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche anteriormente alla scadenza;
- la richiesta di passaggio dal documento cartaceo alla CIE non è qualificata come rilascio di duplicato e, pertanto, non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.
CIE 2026: come richiederla
Il Ministero informa del fatto che è possibile richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) presso il proprio Comune di residenza o domicilio oppure, in caso di cittadino italiano residente all’estero, presso il Consolato di riferimento.
E' possibile prenotare un appuntamento presso i Comuni aderenti con il servizio di prenotazione online.
In generale, la Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
Attualmente in vista della dismissione definitiva della carta di identità cartacea, prevista per il 3 agosto, è possibile richiedere la CIE anche se il proprio documento cartaceo è in corso di validità
Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale.
La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto.
Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.
Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.
Il cittadino, al momento della domanda:
- in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;
- verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
- fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
- consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;
- procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali,
- fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.
CIE: validità per i cittadini
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Per i maggiorenni, la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.
Attenzione al fatto che la Legge n 50/2026 di conversione del decreto PNRR ha previsto che la carta d’identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbia una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell’espatrio), ferma restando la facoltà dell’interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.
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PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti
Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.
Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.
Vediamo i dettagli della pronuncia.
PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti
A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:
- incongruenze riscontrate,
- costi non documentati
- antieconomicità pluriennale dell'attività,
con ricostruzione indiretta dei valori imponibili. Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.
I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.
In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".
Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.
La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.
Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "… l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".
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Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
La bozza del nuovo Decreto legislativo con norme sull'antiriciclaggio e quindi sull'accesso ai dati dei titolari effettivi, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 10 marzo 2026 e ora all’esame del Parlamento per i pareri.
Il testo interviene sulle norme che consentono l'accesso ai dati del titolare effettivo.
La Sentenza della Corte di giustizia Ue (22 novembre 2022 – cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha evidenziato l’invalidità della previsione contenuta nell’articolo 1, della V direttiva Antiriciclaggio, nella parte in cui imponeva agli Stati membri di garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva fossero accessibili in ogni caso al pubblico.
L'accesso indiscriminato configura secondo la Corte UE un’ingerenza grave e sproporzionata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
Pertanto lo schema di decreto legislativo abroga la sezione II del Dm 11 marzo 2022, n. 55, che disciplinava appunto le modalità di accesso da parte del pubblico e riordina le modifica le norme sull’accesso alle informazioni sui titolari effettivi.
Il DLgs. reca norme di recepimento degli articoli 11,12,13,15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Vediamo le novità sull'accesso ai dati per la titolarità effettiva.
Informazioni titolarità effettiva: nuove regole in arrivo
Come specificato nel comunicato stampa del Cdm che ha approvato il Decreto si recepiscono gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
Il decreto interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni.
In particolare, l’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni.
Il decreto disciplina, inoltre, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela.
L’accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria.
I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.
È inoltre introdotta una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse.
Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.
Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.
Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.
In sintesi e in attesa della approvazione definitiva del provvedimento le novità dovrebbero consentire tre canali di accesso ai dati:
- accesso privilegiato delle autorità,
- accesso dei soggetti obbligati
- accesso basato sul legittimo interesse.
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730/2026: le spese funebri
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026
Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2026
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo
Il Decreto PNRR convertito in Legge n 50/2026 pubblicata in GU n 91 del 20 aprile conferma la novità per le ricevute dei pagamenti POS e altro inizialmente previsto.
Vediamo tutti i dettagli per la conservazione delle scritture contabili e cosa introduce la Lagge di conversione del Decreto in oggetto.
In sintesi, per imprese e cittadini viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione cartacea
L’articolo 8, comma 1, dispone l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.
Più precisamente, l’articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, nell’ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.
Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.