• Agricoltura

    Generazione Terra 2026: arrivate 256 domande

    Chiuso il portale per le domande di Generazione Terra ISMEA comunica che sono pervenute 256 domande dai giovani agricoltori per oltre 115 milioni di euro

    Si conferma il forte l'interesse dei giovani per Generazione Terra, la misura promossa nell'ambito delle iniziative del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per favorire l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l'ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani.
    Alla chiusura dello sportello telematico, avvenuta il 19 giugno scorso, sono state presentate 256 domande, per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari a oltre 115 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni disponibili della scorsa edizione.
    La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario.

    Ricordiamo le regole di Generazione Terra che si ripete di anno in anno.

    Generazione Terra 2026: che cos’è?

    La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:

    (i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola 

    o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2026: i beneficiari

    La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a 

    • Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
      previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
      cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:
      • 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
      • 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.

    Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
    Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:

    • 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
    • 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.

    Generazione Terra 2026: sportello chiuso al 19 giugno

    La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) è stata possibile dal giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.  

    Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico è rimasto aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. 

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: attenzione alla scadenza del 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre inviare la Dichiarazione IMU 2026 per le variazioni da segnalare intervenute nel 2025.

    Si tratta in particolare, della dichiarazioni IMU ordinaria e IMU ENC

    La dichiarazione IMU ordinaria anno di imposta 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU.

    Se la dichiarazione è stata presentata negli anni precedenti, ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute che incide sull'ammontare dell’IMU.

    La dichiarazione IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va resentata dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

    Tali enti devono presentare telematicamente la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni.

    Ora, considerando che su tale obbligo dichiarativo e in particolare sulla obbligatorietà della denuncia ai fini dell’applicazione di agevolazioni ed esenzioni, l’orientamento della Cassazione non appare univoco, evidenziamo alcuni aspetti utili per provvedere.

    Dichiarazione IMU 2026: regole base da rispettare

    Le regole basilari della dichiarazione IMU possono essere sintetizzate come segue:

    • l’obbligo dichiarativo esiste solo se contemplato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia, ciò in quanto ai fini IMU opera il principio secondo cui non bisogna dichiarare ciò che è già conoscibile dai Comuni;
    • la dichiarazione IMU, una volta presentata non deve più essere trasmessa a meno che non cambi la situazione immobiliare. 

    L'adempimento della denuncia è requisito costitutivo delle eventuali agevolazioni ai fini IMU solo se così è espressamente stabilito dalla legge. 

    Pertanto se la normativa di riferimento prevede la presentazione della denuncia a pena di decadenza dei benefici di legge, allora e solo allora l’omissione dichiarativa comporta la perdita del diritto all’esonero.

    A tale proposito però occorre specificare che la giurisprudenza della Cassazione non ha un orientamento sempre chiaro e coerente.

    Si cita la recente Cassazione n 26921/2025 che riguardante le aree fabbricabili che ha affermato il seguente criterio di diritto: "in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore" 

    Varie altre sentenze hanno statuito che nonostante la previsione di legge che imponga la presentazione della denuncia, viene esclusa la sussistenza di decadenza in caso di omissioni dichiarative, pertanto occorre evidenaziare che occorre valutare davvero il singolo caso di interesse.

    Leggi anche  IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.

  • Senza categoria

    Innovazione editoria: via alle domande di contributo dal 30.06

    Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato le regole per il fondo perduto 2026 spese 2025 per le imprese del settore.

    Il D.P.C.M. 17 settembre 2025 (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2025 al n. 2695) e il successivo decreto attuativo del 20 maggio 2026 hanno ufficialmente sbloccato i 42 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati agli investimenti in tecnologie innovative e transizione digitale effettuati nel corso del 2025. L'agevolazione ha finalmente ottenuto il via libera comunitario cruciale per l'aiuto di Stato tramite la decisione della Commissione Europea C(2026) 2662 final del 21 aprile 2026 (Caso SA 121528), pubblicata il 26 maggio 2026.

    Tuttavia, l'accesso al rimborso non è automatico per tutte le imprese del settore. 

    Esistono infatti tre clausole di esclusione stringenti e specifiche anomalie legate alla ripartizione dei tetti di spesa che potrebbero azzerare il diritto al beneficio o ridurne drasticamente l'importo, obbligando i richiedenti a una verifica preventiva dei propri requisiti individuali.

    Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.

    Scarica la Tabella Codici ATECO Beneficiari e Controlla le Esclusioni (PDF)

    Prima di procedere con l'invio telematico, è indispensabile verificare se l'attività risulti censita con il corretto codice primario o prevalente e se l'assetto societario non ricada nei divieti europei. 

    Di seguito viene proposta la sintesi dei codici ammessi; tuttavia, per evitare rigetti automatici dovuti a discrepanze nel Registro delle Imprese, è consigliabile scaricare la documentazione tecnica ufficiale.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: regole per averli

    La normativa prevede la concessione di un contributo sotto forma di rimborso in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per l'anno 2025. 

    Questa percentuale, tuttavia, rappresenta un tetto massimo teorico ed è soggetta a due variabili correttive che complicano il quadro per i pianificatori finanziari aziendali:

    • Il taglio lineare (Riparto Proporzionale): Qualora il fabbisogno complessivo dei contributi richiesti superi lo stanziamento previsto per la singola categoria, il Dipartimento non escluderà i ritardatari (non si tratta di un click-day), ma applicherà una riduzione proporzionale su tutti i contributi spettanti, abbassando la percentuale reale di rimborso sotto il 70%.
    • Il meccanismo dei vasi comunicanti (Art. 3, comma 3): Esclusivamente per il settore radiotelevisivo (Art. 3), se una o più categorie (nazionali, locali o radio/DAB) avanzassero delle risorse rispetto al reale fabbisogno, le eccedenze verranno automaticamente stornate e ripartite tra i beneficiari delle altre categorie dello stesso comparto che hanno subito un taglio proporzionale.

    Il diritto al contributo decade immediatamente se l'impresa rientra in una delle seguenti casistiche o non soddisfa i requisiti di continuità operativa:

    • I paletti sui marchi LCN e palinsesti: Per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali e locali, è obbligatoria la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN. Per le radio, la diffusione dei programmi deve essere riconducibile direttamente alla concessione o autorizzazione. Interruzioni ingiustificate nel periodo di riferimento comportano il rigetto della domanda.
    • Divieto assoluto per televendite e partecipazione pubblica: Anche se in possesso del codice ATECO 60.20, sono esclusi dai 20 milioni di euro dell'Art. 3, comma 2, lett. a) tutti i soggetti a partecipazione pubblica e i titolari di numerazioni LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programmi di televendite.
    • Il vincolo dello statuto per i consorzi DAB: Per le spese sostenute dai consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB attraverso società mandatarie in esclusiva, il rimborso è ammesso solo se sussiste l'espressa e preventiva previsione di tale operatività all'interno dello statuto della società mandataria che ha materialmente sostenuto i costi.
    • Ritenuta fiscale all'erogazione: Il contributo non è esentasse: concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è pertanto soggetto a ritenuta IRES, elemento da computare nel calcolo del netto economico percepito.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: presenta la domanda 2026

    Le modalità di trasmissione e i canali digitali cambiano radicalmente in base alla tipologia di codice ATECO e al comparto di appartenenza, sebbene il calendario sia identico.

    Editoria Stampa e Agenzie (ATECO 58.12, 58.13, 60.31)

    Le domande aprono dalle ore 10.00 del 30 giugno 2026 e chiudono tassativamente alle ore 17.00 del 29 luglio 2026. L'invio avviene tramite la piattaforma impresainungiorno, accedendo con SPID, CNS o CIE.

     La firma del legale rappresentante deve essere apposta esclusivamente in modalità CAdES (estensione .p7m).

    Editoria Radiotelevisiva (ATECO 60.10, 60.20)

    Le istanze vanno trasmesse sempre tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026, ma utilizzando la procedura informatizzata dedicata sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

    Gli orari esatti di apertura e chiusura dello sportello telematico verranno definiti a breve con un apposito avviso istituzionale sul sito del Ministero.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: la FAQ

    Per tutte le categorie è ammesso l'invio di una sola domanda per impresa richiedente. In caso di errori formali o inserimento di dati errati, è possibile trasmettere una nuova istanza purché entro i termini di scadenza; l'invio dell'ultima domanda annulla e sostituisce automaticamente la precedente.

    È possibile richiedere il contributo se l'azienda è in liquidazione volontaria?

    No. Tra i requisiti di accesso economico-strutturali previsti sia per l'editoria sia per il settore radiotelevisivo vi è l'obbligo esplicito di non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale al momento della presentazione.

    Cosa succede se il DURC non è regolare durante la fase di istruttoria?

    La regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali costituisce un requisito essenziale per l'ammissione al fondo perduto. Un DURC irregolare blocca l'inserimento dell'azienda nell'elenco dei soggetti beneficiari approvato dal Capo del Dipartimento, determinando la perdita del rimborso.

    Come faccio a verificare se le spese del 2025 rientrano nei criteri di "ammodernamento tecnologico"?

    Il testo del decreto specifica che gli investimenti devono essere finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi per migliorare la fruizione e la qualità dei contenuti. Per identificare i singoli cespiti ammissibili e non rischiare contestazioni in sede di controllo, si raccomanda di scaricare la guida tecnica allegata alla tabella ATECO in formato PDF.

    Qual è la consistenza degli investimenti in tecnologie innovative che la vostra impresa ha pianificato o sostenuto nel corso del 2025, e su quale specifico codice ATECO avete necessità di verificare i requisiti di ammissibilità?

  • Accertamento e controlli

    Accertamento fiscale ristoranti: ecco il bottigliometro

    Con l’Ordinanza n.12024/2026 la Cassazione ritorna sulla questione accertamento del maggior reddito nei ristoranti con le bottiglie di acqua minerali acquistate.

    Il cosiddetto bottigliometro è strumento di acceramento analitico induttivo riconosciuto.

    Vediamo il caso di specie e la pronuncia della suprema corte.

    Fatture di acquisto di acqua nei ristoranti utile alla ricostruzione dei ricavi

    La Corte di Cassazion ha ribadito la piena legittimità del cosiddetto bottigliometro come metodo di ricostruzione presuntiva dei ricavi per le imprese di ristorazione

    Il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, viene rafforzato e cristallizzato in una formula che i giudici del rinvio saranno tenuti ad applicare.

    Per i ristoratori e i loro consulenti fiscali, la pronuncia rappresenta un punto fermo: l'Agenzia delle Entrate può fondare un accertamento analitico-induttivo sul solo consumo di acqua minerale documentato dalle fatture di acquisto, senza che questo metodo, di per sé, sia considerato insufficiente o arbitrario.

    Cos’è il bottigliometro e come funziona

    Il bottigliometro è una tecnica di accertamento tributario indiretto applicata ai pubblici esercizi di ristorazione. 

    Il suo funzionamento si basa su una presunzione semplice: l'acqua minerale è un elemento fondamentale, se non indispensabile,  nelle consumazioni di un ristorante, e il suo volume di acquisto è quindi un indicatore attendibile del numero di coperti effettivamente serviti nel periodo d'imposta.

    In pratica, l'Ufficio recupera le fatture passive di acquisto delle acque minerali, determina il numero di bottiglie acquistate e applica un consumo medio per avventore ricavato da nozioni di comune esperienza.

    Il risultato è una stima del numero di pasti serviti che, comparata con i coperti contabilizzati dal ristoratore, consente di far emergere i ricavi non dichiarati.

    Il metodo opera nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973, che legittima la rettifica del reddito d'impresa in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività

    Sul fronte IVA, il riferimento normativo è l'art. 55 del DPR 633/1972. 

    La presunzione che ne deriva deve possedere i requisiti di gravità e precisione ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.

    Al pari del cosiddetto tovagliometro, metodo analogo fondato sul consumo di tovaglioli, il bottigliometro è stato riconosciuto dalla Cassazione come strumento dotato di sufficiente pregnanza probatoria per sostenere autonomamente la rettifica, senza necessità di ulteriori riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Bottigliometro e accertamento analitico induttivo: cosa afferma la Cassazione

    Il procedimento arrivato in Cassazione nasce da una verifica fiscale condotta nei confronti del titolare di un esercizio di ristorazione in Puglia. 

    A fronte di ricavi dichiarati, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi fondandosi sul confronto tra i coperti desumibili dagli acquisti di acqua minerale, ricostruiti sulla base delle fatture e quelli risultanti dalla contabilità. 

    La differenza tra coperti stimati e coperti contabilizzati superava le 2.500 unità.

    Il contribuente aveva impugnato l'avviso, contestando tra l'altro l'assenza di contraddittorio preventivo e l'attendibilità del metodo. 

    La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo più congrua la stima dello studio di settore indicata dallo stesso contribuente (circa 30.000 euro), ridimensionando quindi la pretesa erariale.

    In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto il gravame dell'Ufficio, ritenendo la ricostruzione "manifestamente esagerata" anche alla luce del fatto che lo stesso Fisco, in sede di accertamento con adesione, aveva già ridotto la pretesa.

    La Cassazione ha invece accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza con rinvio. 

    Il ragionamento della CGT-2 è stato ritenuto viziato: la riduzione della pretesa in sede di adesione non è un'ammissione di approssimazione dell'atto originario, ma il frutto di un ricalcolo del consumo medio pro capite.

    E lo studio di settore invocato dal contribuente non era rilevante, poiché l'accertamento era stato condotto con metodo analitico-induttivo, non sulla base degli studi di settore.

    Con questa ordinanza, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi, confermando che il bottigliometro costituisce una presunzione semplice grave e precisa ai sensi dell'art. 2729 c.c., e che la quantità di acqua minerale acquistata nel periodo d'imposta è un indizio sufficiente del numero di pasti serviti alla clientela.

    Il punto dirimente è che, una volta accertata l'inattendibilità del reddito dichiarato, circostanza riconosciuta anche dal giudice di appello, l'Ufficio non era tenuto a fornire elementi aggiuntivi a sostegno della pretesa. 

    In presenza di un metodo presuntivo legittimo e di ricavi dichiarati palesemente incongrui, l'avviso di accertamento non poteva essere annullato per intero: poteva al più essere ridotto, ma non azzerato.

    In sintesi il metodo del bottigliometro, fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore, può quindi costituire, al pari del c.d. tovagliometro e di altri similari metodologie, una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell’art. 2729 c.c., costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio ed elenco degli esclusi

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Detrazioni 2026: l’Ade chiarisce le spese che non entrano nel tetto

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", una serie di vademecum pratici su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. 

    Tra i temi coperti: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali.

    Non mancano le guide dedicate ai bonus edilizi (recupero, sismabonus, bonus barriere architettoniche, verde, mobili, ecobonus, superbonus) e ai crediti d'imposta.

    La guida "Aspetti generali" è quest'anno particolarmente rilevante perché illustra il nuovo meccanismo introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2025, che cambia il modo in cui vengono calcolate le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro

    A partire dal periodo d'imposta 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro non può più detrarre liberamente tutti gli oneri e le spese agevolabili: l'insieme delle detrazioni spettanti è soggetto a un limite massimo, determinato in funzione di due variabili:

    • il reddito complessivo
    • il numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.

    La logica è quella del "tetto mobil": al crescere del reddito, la soglia oltre la quale le detrazioni non sono più computabili si abbassa; la presenza di figli a carico nello stesso nucleo familiare ha invece un effetto espansivo.

    I chiarimenti applicativi di questo sistema sono stati forniti dalla circolare n. 6 del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

    Attenzione, la riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.

    Cosa resta fuori dal riordino: le esclusioni esplicite dall’art. 16-ter TUIR

    Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo. 

    Il comma 4 dell'art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia:

    • spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR: la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al reddito.
    • investimenti in start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
    • investimenti in PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, del DL 3/2015.
    • detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto. Esempio: la detrazione forfetaria di 1.100 euro per il mantenimento di cani guida per non vedenti (art. 15, comma 1-quater TUIR).

    Sono inoltre escluse dal riordino, a prescindere dal livello di reddito del contribuente, alcune categorie di oneri legati a contratti o spese anteriori al 1° gennaio 2025:

    • oneri detraibili da prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
    • premi assicurativi da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
    • rate di spese edilizie (ai sensi dell'art. 16-bis TUIR o di altre norme) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    In pratica, chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto. 

    L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni spalmato negli anni successivi.

    Spese edilizie dal 2025: nel tetto conta solo la rata annuale, non la spesa totale

    Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda le spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2025, la cui detrazione è ripartita in più annualità. 

    Il comma 5 dell'art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l'importo totale dell'intervento.

    Esempio pratico. Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, da ripartire in dieci rate annuali. 

    Nel calcolo del tetto complessivo alle detrazioni per l'anno 2025 si considera soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva), non i 90.000 euro. 

    Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.

    Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di "bruciare" in un solo anno l'intera capienza delle proprie detrazioni.

    Cosa fare in pratica per la dichiarazione 2026

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la compilazione del modello 2026 richiede un passaggio aggiuntivo:

    • il confronto tra la somma delle detrazioni teoricamente spettanti (al netto delle esclusioni sopra elencate) 
    • e il tetto individuale calcolato in base a reddito e numero di figli a carico. 

    Solo le detrazioni che rientrano entro questo tetto saranno effettivamente fruibili.

    Chi si trova in questa fascia di reddito e ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi su nuovi contratti o altre detrazioni aggiuntive rispetto alle spese sanitarie, dovrà verificare con attenzione l'ordine di priorità nel computo, tenendo conto che le spese sanitarie, per la loro esclusione esplicita,  non competono con le altre voci ai fini del tetto. 

    Le guide dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 6/2025 restano i riferimenti ufficiali per i casi dubbi.

  • Identità digitale

    Carte d’identità cartacee: salta l’addio dal 3.08, valide fino a scadenza

    Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il Decreto Legge n 108 in vigore dalla stessa data con l'art 11 che riorganizza la validità dell C.I. cartacee il cui addio era inizialmente previsto dal 3 agosto 2026.

    Il sovraffolamento nei Comuni per le richieste di CIE ha attivato il Governo per una nuova fare transitoria. 

    Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto

    Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale, tutti i casi

    L'articolo 11 del DL 108/2026 prevede che in ogni rapporto contrattuale,  pubblico  o  privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di  identità in  formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione  delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
    Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il  documento  cartaceo  non  scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di  diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. 

    La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  fino  al  31 gennaio 2027.
    Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more  del  rilascio  della  carta  di  identita'  elettronica,   puo' rilasciare un documento  d'identita'  provvisorio  di  validita'  non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
    Il  documento  d'identita'  provvisorio  rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559,  e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto  del  Presidente  della Repubblica  6  agosto  1974,  n.  649.  

    Si   applicano,  in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento  per  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 

    All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo'  non  essere accettato da alcuni Stati esteri ai  fini  dell'ammissione  nel  loro territorio.
    Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
    Restano salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' previste dal presente  articolo  mediante  l'utilizzo  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico della  finanza pubblica.

    Se vuoi comunque richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da procurarti per averla.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Librerie under 35: bando per i giovani, preparati alla domanda

    Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.

    Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.

    Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo

    Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 

    • 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 
    • 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

    Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

    Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto

    Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
    b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
    c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

    Scarica qui il bando librerie under 35

    Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi

    I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it
    • dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, 
    • come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it), 
    • utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
      • a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
      • c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

    Allegati:
  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: pubblicati elenchi ammessi all’istruttoria

    ISMEA informa del fatto che sono pubblicati gli elenchi ammessi alla istruttoria FAG ed elenchi degli escluisi per il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    Ricordiamo che la domanda poteva essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. poi prorogata al 29 maggio 2026

    ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Accedi qui al sito ISMEA per gli elenchi.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • Locazione immobili

    Riduzione canone locazione: come si dimostra al Fisco

    Ridurre il canone di locazione con una semplice scrittura privata è legittimo, ma non basta a opporla al Fisco se l'accordo non ha data certa anteriore all'anno d'imposta accertato. 

    Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta tributaria, con la sentenza resa all'udienza del 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.), rigettando il ricorso di una contribuente siciliana e confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito fondiario 2014.

    Riduzione canone locazione: come si dimostra

    La vicenda parte da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, il reddito fondiario della contribuente per il periodo d'imposta 2014.

    L'ufficio non aveva riconosciuto rilevanza fiscale alla riduzione del canone di locazione pattuita dalle parti con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, ma registrata soltanto il 27 ottobre 2014.

    La posizione del Fisco era netta: per i primi dieci mesi del 2014 la riduzione non poteva spiegare effetti retroattivi, in quanto la scrittura privata non aveva ancora acquisito data certa opponibile all'Amministrazione. Ne derivava una maggiore base imponibile per gran parte dell'anno.

    In primo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva dato ragione alla contribuente. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell'Agenzia: in assenza di data certa anteriore alla registrazione, l'accordo modificativo non era opponibile al Fisco per il periodo precedente al 27 ottobre 2014.

    Riduczione canone, nessun obbligo di registrazione, ma serve la data certa

    Il fulcro del ricorso per cassazione ruotava attorno a un'apparente contraddizione. 

    La contribuente sosteneva che l'accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo fiscale di registrazione — circostanza, questa, pacifica in giurisprudenza — e che la propria data poteva essere provata anche mediante comportamenti concludenti o documentazione bancaria attestante il pagamento dei canoni nella misura ridotta.

    La Cassazione ha confermato che questo assunto è corretto, ma ha chiarito che non era il punto in discussione. La sentenza impugnata, infatti, non aveva mai affermato l'obbligo di registrare la riduzione del canone. 

    La questione era diversa e più specifica: quella dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria, ossia della prova della sua data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Su questo piano la Corte ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: «ai fini tributari, l'Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c.»

    In quanto terzo, il Fisco non è vincolato dalla data apparente di una scrittura privata non autenticata. La data di tale documento non gli è opponibile se non dal giorno della registrazione, salvo che la parte fornisca la prova della sua anteriorità attraverso fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità delle parti.

    La sentenza non chiude la porta alla prova alternativa alla registrazione, ma ne definisce con precisione i confini. 

    Sul punto, la Corte richiama l'orientamento espresso in plurime pronunce (tra le altre, Cass. n. 7644/2022, n. 20813/2021, n. 7753/2024, n. 21446/2023) e sintetizza il principio applicabile nei seguenti termini: «la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito»

    Questo passaggio è fondamentale per chi si trova a gestire contenziosi analoghi. La prova alternativa è ammessa, ma deve soddisfare due requisiti cumulativi: 

    • oggettività, il fatto probatorio non deve essere nella disponibilità delle parti, altrimenti potrebbe essere stato creato ad hoc
    • certezza, nel senso che deve consentire di stabilire con sicurezza che il documento esisteva prima di una certa data.

    Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data anteriore alla registrazione. 

    Si era limitata a invocare l'esistenza della scrittura privata, senza allegare elementi di carattere obiettivo, estratti conto bancari, quietanze, corrispondenza con data certa, da cui risultasse che i canoni ridotti erano effettivamente versati già dai primi mesi del 2014.

    In questo contesto, la CGT di secondo grado aveva correttamente ritenuto che la riduzione del canone potesse operare fiscalmente solo a partire dal 27 ottobre 2014, data di registrazione dell'accordo.

    La Cassazione ha confermato che tale valutazione è immune da censure in sede di legittimità: la contribuente non stava contestando un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2704 c.c., ma sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.

    Prove per riduzione del canone: cosa devono sapere locatori e consulenti

    La Cassazione n 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.) offre indicazioni operative precise per chi gestisce rapporti di locazione soggetti a rinegoziazione del canone:

    • la riduzione del canone con scrittura privata non autenticata è pienamente valida ed efficace tra le parti.
    • la mancata registrazione non determina inefficacia dell'accordo, ma impedisce di opporlo al Fisco per il periodo antecedente alla registrazione stessa.
    • per rendere retroattivamente opponibile la riduzione è necessario disporre di prove oggettive della data di formazione del documento: estratti conto bancari che attestino pagamenti nella misura ridotta, corrispondenza documentata, o altri elementi esterni alla disponibilità delle parti.
    • in assenza di tali elementi, il reddito fondiario da dichiarare sarà calcolato sul canone originario per il periodo precedente alla registrazione.