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Compendio unico in agricoltura: quando spetta l’agevolazione fiscale
Con Risposta n 130/2026 le Entrate replicano a richieste di chiarimenti su un atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario.
La donazione dell’usufrutto di un fondo agricolo non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la costituzione del cosiddetto “compendio unico”.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul caso di una proprietaria intenzionata a donare al figlio il diritto di usufrutto su un fondo rustico con fabbricati pertinenziali.
Il figlio, imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, avrebbe continuato a condurre direttamente il terreno per almeno dieci anni. Il fondo, inoltre, presentava l’estensione necessaria per essere qualificato come compendio unico.
Nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo l’Amministrazione finanziaria l’operazione non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Compendio unico, niente esenzione fiscale per la donazione dell’usufrutto
La vicenda riguarda una donna, piena proprietaria di un fondo agricolo con fabbricati rurali, già concesso in affitto al figlio mediante un contratto regolarmente registrato.
La proprietaria intendeva donare al figlio l’intero diritto di usufrutto sui beni. Gli immobili presenti sul terreno risultavano asserviti all’attività agricola e destinati a essere utilizzati per una migliore conduzione dell’azienda.
Il beneficiario della donazione si sarebbe impegnato a condurre direttamente il fondo per almeno dieci anni e a costituire un compendio unico indivisibile. Per questo motivo intendeva richiedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Il dubbio nasceva dal fatto che la normativa sul compendio unico non disciplina espressamente la donazione del diritto di usufrutto.
Come funziona l’agevolazione per il compendio unico
L’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 prevede un regime fiscale favorevole per il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Il beneficiario deve impegnarsi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dalla data del trasferimento.
Il compendio deve avere un’estensione sufficiente a raggiungere il livello minimo di redditività individuato dalla programmazione regionale per lo sviluppo rurale.
Quando le condizioni sono rispettate, il trasferimento può beneficiare dell’esenzione dalle principali imposte indirette. I terreni, le pertinenze e i fabbricati che compongono il compendio diventano inoltre indivisibili per dieci anni.
Il vincolo deve essere indicato nell’atto notarile e trascritto nei registri immobiliari. Gli atti che determinano il frazionamento del compendio durante tale periodo sono nulli.
In caso di violazione degli obblighi, il contribuente decade dai benefici ed è tenuto a versare le imposte non pagate, gli interessi e una maggiorazione pari al 50% delle imposte dovute.
La differenza tra trasferimento e costituzione dell’usufrutto
Il punto decisivo riguarda il significato del termine “trasferimento”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il trasferimento si verifica quando la proprietà di un immobile o la titolarità di un diritto reale di godimento passa da un soggetto a un altro.
Diverso è il caso in cui il proprietario costituisca per la prima volta un diritto reale, come l’usufrutto, a favore di un’altra persona.
La costituzione dell’usufrutto non comporta infatti il passaggio di un diritto già esistente. Determina, invece, una limitazione della piena proprietà: il proprietario conserva la nuda proprietà, mentre il beneficiario acquista il diritto di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti.
L’Amministrazione richiama anche i più recenti orientamenti relativi alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Anche in tali ipotesi, la giurisprudenza distingue gli atti traslativi dagli atti meramente costitutivi di diritti reali.
Perché l’esenzione non può essere applicata
Nel caso esaminato, la madre non trasferisce al figlio un diritto di usufrutto del quale sia già titolare. Essendo piena proprietaria del fondo, costituisce il diritto di usufrutto direttamente in capo al figlio e conserva la nuda proprietà.
L’operazione rappresenta quindi una costituzione del diritto di usufrutto e non un trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale già esistente.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, manca uno dei presupposti richiesti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001.
La donazione descritta non può quindi beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per il compendio unico, anche se il figlio è un imprenditore agricolo professionale, il terreno raggiunge l’estensione necessaria e viene assunto l’impegno alla conduzione decennale.
Il chiarimento conferma così un’interpretazione restrittiva delle norme agevolative: per ottenere il beneficio non è sufficiente che l’operazione favorisca la gestione unitaria dell’azienda agricola. È necessario che l’atto realizzi un vero e proprio trasferimento del terreno o di un diritto reale già esistente.
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Il dubbio dell’”attività agricola connessa”
L’evoluzione delle tecniche di produzione e di commercializzazione nel settore dell’agricoltura può presentare aspetti problematici soprattutto quando l’attività si trova sullo spartiacque in materia di imposizione come reddito agrario o come reddito di impresa delle “attività connesse”.
Il problema è stato affrontato con la risposta a interpello 23.7.2026, n. 151, relativo ad un quesito proposto da una attività agricola che esercita l’attività:
- a) di allevamento agricolo;
- b) di produzione di elaborati alimentari, con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti; in misura, non prevalente, vengono acquistati capi vivi da terzi, che comunque sono macellati internamente;
- c) di realizzazione di prodotti crudi, pronti da cuocere, in cui la carne avicola costituisce “la componente principale del prodotto, mentre gli ingredienti secondari (formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi), acquistati da terzi, hanno funzione meramente accessoria”.
A completamento, l’istante segnalava che l’attività di manipolazione e trasformazione della carne avicola è limitata ed è svolta utilizzando prevalentemente mezzi e strumenti che sono impiegati nell’ambito dell’attività agricola principale di allevamento avicolo.
Le regole su requisiti e principio di prevalenza
Secondo l’art. 2135, 3° comma, c.c. sussiste l’attività connessa “quando sono presenti le seguenti condizioni (circolare 14.5.2002, n. 44/E);
– il requisito soggettivo, cioè l’imprenditore che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo, del bosco, ovvero l’allevamento di animali;
– il requisito oggettivo, cioè i prodotti che sono oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dalle suddette attività che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
La normativa prescinde dal concetto di “esercizio normale dell’agricoltura”, legittimando
- il “criterio di prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa dei propri prodotti rispetto a quelli che sono acquistati presso terzi e di
- “uso normale” delle attrezzature o delle risorse aziendali impiegate nell’attività agricola che, però, non devono essere utilizzate in maniera prevalente nell’attività connessa.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, sono considerate produttive di reddito agrario le attività indicate all’art. 2135, 3° comma, c.c. con riferimento ai beni che sono individuati con il d.m. 13.2.2025.
La circolare 15.11.2024, n. 44/E, ha precisato che tale norma “è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione del pomodoro in conserva)”. Invece, per i prodotti agricoli diversi da quelli considerati ,ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali si applica il successivo art. 56-bis applicando il coefficiente di reddittività del 15% sui corrispettivi registrati o soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
La prevalenza deve essere verificata effettuando un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli prodotti dall’azienda con quelli acquistati da terzi, ma soltanto se i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.
Se per migliorare l’offerta sono stati acquistati prodotti dello stesso comparto merceologico ma di natura diversa (ad esempio, pere e mele) la prevalenza comporta l’esame del valore normale dei propri prodotti e il costo dei prodotti che sono stati acquistati.
I beni oggetto di attività agricole connesse
Il d.m. citato individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui il citato art. 32, comma 2, lett. c), per cui:
- – la produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( codice ATECO 10.11.0-10.120) comporta l’applicazione della tariffa di reddito agrario sia per il codice ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne esclusa la carne di volatili) sia per il codice ATECO 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carni e volatili);
- – la produzione non include prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili (codice ATECO 10.13.0) è diversa dalla produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salumi, non è espressamente indicata nel d.m. citato per cui per tali attività si applica l’art. 56-bis, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Secondo la circolare 11.11.2024, n. 244:
– le attività di trasformazione attratte nell’art. 56-bis “sono quelle che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al d.m.”;
– l’art. 56-bis non si applica per “le attività di trasformazione non usualmente eserciate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel d.m., atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”.
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Divisione ereditaria nulla se riguarda immobili abusivi
La presenza di un fabbricato abusivo nell’asse ereditario può impedire lo scioglimento della comunione e il trasferimento dell’immobile a uno dei coeredi.
La Cassazione con l’ordinanza 25 giugno 2026, n. 21743. ha ribadito che la divisione ereditaria è soggetta alle norme sulla regolarità urbanistica previste per gli atti tra vivi, anche quando i beni provengono da una successione.
Resta tuttavia possibile procedere a una divisione parziale dell’eredità, escludendo il manufatto irregolare e dividendo gli altri beni compresi nell’asse.
Il caso: l’accordo di mediazione per dividere i beni ereditari
La controversia nasce da un accordo di mediazione con cui alcuni coeredi avevano stabilito la divisione di terreni e immobili provenienti da un comune dante causa.
Poiché l’accordo non era stato eseguito spontaneamente, una delle parti aveva chiesto al Tribunale di disporre il trasferimento degli immobili ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oltre al pagamento di un conguaglio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli eventuali manufatti abusivi presenti sui terreni non impedivano la divisione, trattandosi di beni provenienti da una successione.
La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che lo scioglimento della comunione ereditaria costituisce un atto inter vivos.
Di conseguenza, la divisione avente a oggetto edifici o parti di edifici deve rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 46 del d.P.R. 380/2001 e nell’articolo 40 della legge 47/1985.
Tali disposizioni prevedono la nullità degli atti di trasferimento o di scioglimento della comunione quando non risultino gli estremi della licenza, della concessione edilizia, del permesso di costruire o del provvedimento di sanatoria.
Il fatto che l’immobile sia stato acquistato dagli eredi per successione non elimina quindi il problema urbanistico. La successione mortis causa non è colpita dalla nullità, ma il successivo accordo con cui i coeredi dividono il patrimonio è un negozio autonomo soggetto alle regole previste per gli atti tra vivi
Manufatti abusivi sui terreni: perché non possono essere ignorati
La Cassazione ha ricordato che neppure il giudice può produrre, attraverso una sentenza, un effetto che le parti non potrebbero ottenere mediante un valido contratto.
Per questo motivo, una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non può trasferire la proprietà di un edificio quando manca la documentazione urbanistica richiesta dalla legge.
La verifica della regolarità edilizia costituisce inoltre una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tutela l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.
Il giudice deve quindi accertare se i manufatti compresi nell’asse ereditario siano regolari, sanati oppure caratterizzati da difformità tali da renderli abusivi.
La presenza di un immobile abusivo non blocca necessariamente la divisione dell’intero patrimonio.
Secondo la Cassazione, il giudice può valutare una divisione parziale, escludendo dall’operazione il fabbricato irregolare. Gli altri beni ereditari possono essere divisi anche senza il consenso di tutti i coeredi.
Il manufatto abusivo resta quindi in comunione, almeno fino alla sua eventuale regolarizzazione, demolizione o definizione secondo le procedure previste dalla normativa edilizia.
Questa soluzione consente di bilanciare due esigenze: da un lato, impedire la circolazione giuridica degli immobili abusivi; dall’altro, garantire a ciascun coerede il diritto di ottenere lo scioglimento della comunione sugli altri beni.
Le conseguenze operative per coeredi e professionisti
Prima di sottoscrivere un accordo di divisione ereditaria è necessario verificare non soltanto la provenienza dei beni, ma anche la loro conformità urbanistica e catastale.
Avvocati, notai e tecnici devono accertare la presenza dei titoli edilizi, di eventuali sanatorie e delle dichiarazioni richieste dalla legge. La semplice conoscenza dell’abuso da parte dei coeredi non è sufficiente a rendere valido l’atto.
In presenza di irregolarità, potrà essere valutata la regolarizzazione del fabbricato oppure la sua esclusione dalla divisione.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello limitatamente alla questione urbanistica e ha rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la natura dei manufatti e la possibilità di procedere a una divisione parziale.
Divisione ereditaria con immibile abusivo: FAQ
FAQ
Un immobile abusivo può essere ereditato?
Sì. Il trasferimento per successione non è nullo, ma l’immobile abusivo non può successivamente essere diviso o trasferito con un atto tra vivi privo dei requisiti urbanistici.
La divisione ereditaria con un fabbricato abusivo è sempre nulla?
La nullità riguarda la parte dell’atto avente a oggetto il fabbricato irregolare. Può essere possibile dividere gli altri beni, escludendo l’immobile abusivo.
Il giudice può disporre il trasferimento dell’immobile abusivo?
No. La sentenza ex articolo 2932 c.c. non può produrre effetti che le parti non potrebbero ottenere attraverso un contratto valido.
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Arbitro bancario: come risolvere rapidamente problemi con la banca
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ABF arbitro bancario e finanziario: chi è
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale a carattere decisorio, supportato dalla Banca d’Italia che decide sulla base della documentazione presentata dalle parti e senza udienze.
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Entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabile solo per casi complessi) arriva la decisione e se l’intermediario non la rispetta l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito internet dell’Arbitro e l’intermediario deve segnalarlo sul proprio sito web per 6 mesi.
Arbitro bancario e finanziario: chi può farvi ricorso – i dubbi frequenti
Serve un avvocato? No, ma puoi farti assistere se lo desideri
Quanto dura? Circa 4 mesi in media
Quanto costa? 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, anche parziale
Qual è il valore massimo della controversia?
- Fino a 200.000 euro se si chiede una somma
- Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca, richiesta di documentazione)
L’esito è vincolante? No, ma se l’intermediario non rispetta la decisione:
- è segnalato per 6 mesi sul proprio sito
- e per 5 anni sul sito dell’ABF.
Attenzione a queste ulteriori regole:
- si possono presentare solo ricorsi su fatti avvenuti negli ultimi 6 anni antecedenti al ricorso
- le decisioni sono consultabili sul sito dell’ABF, insieme alla Relazione annuale con i casi più frequenti.
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Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo
Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.
Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale
Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo
Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.
In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.
Pronto Ordini: dove inviarli
Le richieste di pronto ordini vanno
- sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina.
- inviate a prontordini@commercialisti.it
Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.
Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.
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Rimborso TARI: i cinque anni decorrono dalla sentenza
Il termine di cinque anni per chiedere il rimborso della TARI e degli altri tributi comunali non decorre necessariamente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un contenzioso, il termine può iniziare dal momento in cui tale diritto è stato accertato definitivamente con una sentenza passata in giudicato.
È il principio attribuito all’ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026, originata da una controversia relativa alla tassa sui rifiuti, ma potenzialmente applicabile anche ad altri tributi locali, compresa l’IMU.
La decisione assume particolare rilievo per i contribuenti che, durante un giudizio, continuano a versare un tributo contestato. In questi casi, il diritto al rimborso potrebbe riguardare anche pagamenti effettuati molti anni prima della conclusione del contenzioso.
TARI pagata durante il contenzioso
La controversia riguardava la debenza della tassa rifiuti per alcune aree che, secondo il contribuente, erano destinate alla produzione di rifiuti speciali e non avrebbero quindi dovuto essere assoggettate al prelievo comunale secondo le modalità contestate.
Il contribuente aveva impugnato la pretesa, ma nel frattempo aveva continuato a pagare il tributo.
Una volta ottenuta una sentenza definitiva favorevole, aveva presentato al Comune una richiesta di restituzione delle somme versate.
L’ente locale aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine previsto per il rimborso.
Secondo questa impostazione, il quinquennio avrebbe dovuto essere calcolato separatamente dalla data di ciascun pagamento.
La Cassazione avrebbe invece riconosciuto che, nel caso esaminato, il termine non poteva decorrere prima dell’accertamento definitivo dell’insussistenza del debito tributario.
Quando decorre il termine per il rimborso dei tributi locali
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La disposizione prevede che il contribuente possa chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni:
- dal giorno del versamento;
- oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
La seconda decorrenza assume rilievo quando il carattere indebito del pagamento non è immediatamente riconoscibile, ma dipende da un fatto o da una decisione successiva.
È il caso, ad esempio, di una sentenza che accerta definitivamente:
- l’esenzione di determinate superfici dalla TARI;
- l’illegittimità del presupposto impositivo;
- l’errata classificazione di un immobile;
- la riduzione della rendita catastale utilizzata per calcolare l’IMU.
In tali ipotesi, il contribuente non dispone ancora di un diritto certo e definitivamente accertato finché il giudizio non si conclude.
La sentenza definitiva fa partire il quinquennio
Il principio espresso può essere riassunto in questi termini: quando il diritto al rimborso dipende direttamente dall’esito del processo, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Non è quindi sufficiente considerare la data materiale del pagamento.
Il collegamento tra il processo e il diritto alla restituzione deve però essere effettivo. La sentenza deve rappresentare il presupposto necessario per qualificare come indebite le somme versate.
Se, invece, il contribuente era già in grado di conoscere e far valere autonomamente l’errore al momento del pagamento, potrebbe continuare a operare la decorrenza ordinaria dal versamento.
Il principio può valere anche per l’IMU
La regola non riguarda soltanto la tassa sui rifiuti. L’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 disciplina infatti in termini generali il rimborso dei tributi di competenza degli enti locali.
Un’applicazione significativa riguarda l’IMU calcolata su una rendita catastale successivamente ridotta dal giudice.
Il contribuente può trovarsi a versare l’imposta sulla base della rendita iscritta in catasto, pur avendola contestata. Se il giudizio si conclude con una riduzione del valore catastale, i pagamenti effettuati nel frattempo possono risultare superiori a quanto effettivamente dovuto.
In questa situazione il diritto al rimborso dipende dalla decisione sulla rendita, poiché la base imponibile dell’IMU è collegata alle risultanze catastali. La giurisprudenza ha già valorizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio catastale e quello relativo all’imposta, riconoscendo il diritto alla restituzione degli importi pagati in eccesso durante il processo.
Rimborsi anche per pagamenti molto risalenti
L’effetto pratico del principio può essere rilevante.
Un giudizio tributario o catastale può durare diversi anni. Se il termine per il rimborso iniziasse sempre dalla data del pagamento, alcune annualità potrebbero risultare già decadute al momento della sentenza definitiva.
Facendo decorrere il quinquennio dal passaggio in giudicato, il contribuente può invece chiedere la restituzione anche di somme versate molto tempo prima, purché:
- i pagamenti siano collegati alla questione decisa dal giudice;
- la sentenza abbia accertato definitivamente l’insussistenza, totale o parziale, del tributo;
- l’istanza sia presentata entro cinque anni dalla formazione del giudicato;
- siano conservate le ricevute e la documentazione relativa ai versamenti.
Il passaggio in giudicato non riapre automaticamente i termini per qualsiasi pagamento.
Il contribuente deve dimostrare che il diritto alla restituzione è nato, o è diventato definitivamente accertabile, proprio in conseguenza della decisione giudiziale, occorre quindi verificare con attenzione:
- l’oggetto del giudizio;
- le annualità interessate;
- le superfici o gli immobili considerati;
- il contenuto del dispositivo;
- la corrispondenza tra quanto deciso e quanto richiesto a rimborso.
Una sentenza relativa a una specifica annualità o a determinate superfici non può essere estesa automaticamente a versamenti diversi, salvo che dalla motivazione emerga un principio applicabile anche agli altri periodi.
In sintesi
Situazione Decorrenza possibile del quinquennio Pagamento indebito immediatamente riconoscibile Dalla data del versamento Diritto subordinato a una sentenza definitiva Dal passaggio in giudicato TARI contestata per aree produttive di rifiuti speciali Dalla sentenza, se decisiva per il rimborso IMU pagata su rendita successivamente ridotta Dall’accertamento definitivo della nuova rendita Sentenza non collegata direttamente ai pagamenti Resta da verificare la decorrenza dal versamento FAQ
Quanto tempo c’è per chiedere il rimborso della TARI?
Il termine è generalmente di cinque anni. Può decorrere dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione viene definitivamente accertato.
Il contenzioso sospende sempre il termine per il rimborso?
Non automaticamente. Occorre che l’esito del giudizio sia determinante per accertare l’insussistenza del tributo e il conseguente diritto alla restituzione.
La stessa regola vale per l’IMU?
Può trovare applicazione anche all’IMU, in particolare quando il rimborso dipende dalla riduzione definitiva della rendita catastale utilizzata per calcolare l’imposta.
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Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: chiarimenti
Un Ordine dei Commercialisti domanda se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.
Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: l’incopatibilità
Con il Pronto Ordini n 37 del 14 luglio viene ricordato che il servizio risponde ad una necessità di fornire orientamento generale e non a dettare norme risolutive per i casi concreti.
Ciò premesso viene ricordato che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%
Pertanto il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale. -
Rottamazione dei tributi locali: sconti su sanzioni e interessi, ma decide ogni Comune
Una nuova possibilità di regolarizzazione potrebbe aprirsi per i contribuenti che hanno debiti fiscali con Comuni e Regioni. Lo schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali consente infatti agli enti territoriali di introdurre proprie forme di definizione agevolata, con la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi.
Non si tratta, tuttavia, di una rottamazione nazionale applicabile automaticamente in tutta Italia. Sarà ciascun ente a decidere se attivare la misura, quali debiti includere e quali condizioni applicare.
A stabilirlo è stato il Decreto Legislativo approvato in via preliminare nel 2025 e su cui in data 29 luglio scorso il Governo ha ripreso le fila. (Leggi anche Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni)
Il testo ricordiamolo introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Rottamazione locale: che cosa prevede il decreto sul federalismo
La novità è contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali.
Nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per gli obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti. La norma guarda in particolare ai crediti di difficile riscossione e consente agli enti di prevedere:
- l’esclusione o la riduzione degli interessi;
- l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
- il pagamento delle somme dovute entro un termine stabilito dall’ente.
Il tributo non viene quindi necessariamente cancellato: l’agevolazione riguarda principalmente gli importi aggiuntivi maturati per il mancato o tardivo pagamento. Le condizioni precise dipenderanno dal provvedimento approvato da ciascun Comune o Regione.
La sanatoria non sarà automatica
Il punto più importante per i contribuenti è che il decreto attribuisce agli enti una facoltà, non un obbligo.
Il contribuente con debiti relativi, ad esempio, a tributi comunali non potrà accedere alla definizione agevolata sulla sola base della norma nazionale. Dovrà attendere che l’ente creditore approvi uno specifico regolamento o un altro atto previsto dalla normativa vigente.
Ciò significa che le regole potrebbero cambiare da un territorio all’altro. Un Comune potrebbe decidere di eliminare integralmente le sanzioni, un altro di ridurle soltanto in parte, mentre un altro ancora potrebbe non introdurre alcuna agevolazione.
Gli enti dovranno adottare le misure tenendo conto della propria situazione economica e finanziaria e della capacità della definizione agevolata di incrementare la riscossione delle entrate.
Rottamazione tributi locali: quali ci potranno rientrare
La definizione potrà riguardare i tributi disciplinati e gestiti direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.
Per i Comuni, in base alle scelte contenute nel singolo regolamento, potranno quindi essere interessati tributi come IMU e TARI, oltre alle altre entrate tributarie di competenza dell’ente.
Sono invece espressamente escluse:
- l’IRAP;
- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali applicate ai tributi dello Stato, comprese le addizionali IRPEF.
Lo schema consente inoltre a Regioni ed enti locali di introdurre definizioni agevolate anche per le entrate di natura patrimoniale, purché tale possibilità sia prevista dall’atto adottato dall’ente.
Non solo cartelle: possibili sconti anche su accertamenti e ricorsi
La novità non riguarda esclusivamente le cartelle o i debiti già affidati alla riscossione.
Gli enti potranno prevedere la definizione agevolata anche quando sono già in corso procedure di accertamento. Potranno inoltre essere incluse le controversie pendenti davanti alla giustizia tributaria nelle quali sia parte lo stesso Comune o la stessa Regione.
Il campo di applicazione potenziale è quindi più ampio rispetto a una tradizionale rottamazione delle cartelle: potrà comprendere anche avvisi di accertamento e liti tributarie ancora aperte, secondo le modalità stabilite dall’ente.
Almeno 60 giorni per aderire
Il termine concesso ai contribuenti per effettuare gli adempimenti non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.
La pubblicazione online sarà determinante anche per l’efficacia dei regolamenti degli enti locali. Dopo la pubblicazione, il provvedimento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni al Dipartimento delle Finanze, ma soltanto per finalità statistiche.
Le definizioni dovranno inoltre riferirsi a periodi di tempo circoscritti. Non sarà quindi possibile introdurre una sanatoria generale e permanente: il regolamento dovrà precisare quali annualità, debiti o atti possono essere regolarizzati.
Rottmazione tributi locali: che cosa dovranno controllare i contribuenti
Prima di presentare una domanda sarà necessario verificare sul sito del Comune o della Regione:
- l’effettiva approvazione della definizione agevolata;
- i tributi e le annualità ammesse;
- la misura dello sconto su interessi e sanzioni;
- l’eventuale inclusione di accertamenti e contenziosi;
- le modalità e la scadenza per il pagamento;
- l’eventuale possibilità di rateizzazione.
Lo schema di decreto crea dunque una cornice normativa comune, ma la concreta applicazione dipenderà dalle decisioni dei singoli enti. Fino all’approvazione e alla pubblicazione del relativo atto locale, non sarà possibile considerare la rottamazione già disponibile per il contribuente.
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Innovation 2.0: agevolazione per imprese su idrogeno domande entro il 12.11
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando Mission Innovation 2.0 dedicato alla filiera dell’idrogeno, con una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro.
L’intervento finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica diretti a migliorare la produzione, il trasporto, l’accumulo e gli utilizzi finali dell’idrogeno.
La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi MI, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026.
L’avviso attua il decreto MASE n. 386 del 17 novembre 2023 e rientra nella Clean Hydrogen Mission di Mission Innovation 2.0.
Cosa finanzia il bando Mission Innovation 2.0
Il bando sostiene progetti capaci di contribuire allo sviluppo tecnologico e al consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno.
Le iniziative devono favorire l’introduzione di nuove tecnologie, l’aumento delle prestazioni dei sistemi esistenti e il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali.
I progetti devono riguardare una sola delle quattro tematiche previste dall’avviso:
- produzione di idrogeno;
- trasporto e accumulo di idrogeno;
- usi finali dell’idrogeno;
- azioni trasversali sull’idrogeno.
Le proposte devono inoltre rispettare gli obiettivi tecnici, i risultati attesi e i livelli di maturità tecnologica, espressi attraverso i Technology Readiness Level – TRL, indicati nel disciplinare tecnico allegato al bando.
L’intervento si colloca nella Clean Hydrogen Mission, iniziativa internazionale orientata allo sviluppo e alla diffusione dell’idrogeno pulito come strumento di decarbonizzazione, in particolare nei settori industriali energivori e nei trasporti.
Innovation 2.0: chi può partecipare al bando idrogeno
La proposta deve essere presentata da una compagine progettuale composta da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- imprese;
- startup innovative;
- organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
La domanda è trasmessa da un’impresa capofila, responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto e dei rapporti con il MASE e con CSEA.
Le microimprese possono partecipare al partenariato, ma non possono assumere il ruolo di capofila.
Anche gli organismi di ricerca non possono presentare autonomamente una proposta né svolgere il ruolo di capofila.
La compagine, inoltre, non può essere costituita esclusivamente da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. Ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% del costo complessivo, mentre la quota di attività del capofila deve essere superiore al 25%.
I rapporti tra i partecipanti devono essere disciplinati mediante un accordo di collaborazione, contenente anche le regole sulla proprietà e sull’utilizzo futuro dei risultati. Tutti i partner devono inoltre conferire al capofila un mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Attenzione al fatto che alla data di presentazione della proposta, il capofila e gli altri componenti della compagine devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 4 dell’avviso.
In particolare, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;
- non trovarsi in stato di difficoltà o in una procedura concorsuale incompatibile;
- possedere adeguata capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria;
- essere nel pieno esercizio dei propri diritti e poter contrarre con la Pubblica amministrazione;
- essere in regola rispetto a precedenti revoche di agevolazioni;
- non avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti.
Al momento del pagamento del contributo, l’impresa deve inoltre disporre di una sede operativa in Italia, dotata di una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell’impresa.
Gli stessi costi non possono essere coperti da altri contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti concessi in regime de minimis.
Innovation 2.0: dimensione, composizione e durata dei progetti
Il costo complessivo di ogni progetto deve essere compreso tra:
Regola Limite Costo minimo del progetto 2 milioni di euro Costo massimo del progetto 10 milioni di euro Ricerca industriale massimo 70% del costo Studi di fattibilità massimo 10% Attività degli organismi di ricerca massimo 33% Quota di ciascun partner almeno 10% Quota del capofila superiore al 25% Consulenze per ciascun partner massimo 35% dei propri costi La durata ordinaria non può superare 36 mesi e le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2030.
Può essere richiesta una proroga fino a 12 mesi, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Alla data della richiesta devono risultare concluse attività corrispondenti ad almeno il 50% del costo totale previsto.
Le attività possono iniziare soltanto dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.
Innovation 2.0: quali spese sono ammissibili
Sono finanziabili i costi pertinenti e direttamente collegati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste dal progetto. Tra le principali voci rientrano:
- personale impiegato nel progetto;
- strumenti, impianti e attrezzature;
- materiali per la sperimentazione;
- consulenze e servizi specialistici;
- acquisizione di competenze tecniche;
- brevetti e licenze;
- studi di fattibilità;
- attività degli organismi di ricerca.
Per ciascun partecipante, i costi relativi a consulenze, competenze tecniche e brevetti non possono superare il 35% del valore delle attività di propria competenza.
L’IVA non è ammissibile quando può essere recuperata dal beneficiario. I costi devono inoltre essere sostenuti nel periodo di eleggibilità stabilito dall’accordo di finanziamento e risultare correttamente tracciati.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nel rispetto dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014.
Le aliquote base sono pari al:
- 50% per la ricerca industriale;
- 25% per lo sviluppo sperimentale;
- 50% per gli studi di fattibilità.
Per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere applicate maggiorazioni legate alla dimensione dell’impresa, alla collaborazione effettiva con organismi di ricerca o alla diffusione ampia dei risultati.
Le intensità massime sono:
Beneficiario Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità Grandi imprese 65% 40% 50% Medie imprese 75% 50% 60% Piccole e microimprese 80% 60% 70% Organismi di ricerca 100% 100% 100% Il contributo del 100% per gli organismi di ricerca riguarda le attività svolte secondo le condizioni previste dalla disciplina europea, evitando il trasferimento di vantaggi indiretti alle imprese della compagine.
Innovation 2.0: come presentare la domanda entro il 12 novembre 2026
La domanda deve essere inviata dall’impresa capofila attraverso la piattaforma informatica Bandi MI entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026. Per accedere al portale è richiesta la registrazione.
La documentazione comprende, tra l’altro:
- domanda di contributo;
- proposta progettuale;
- schede economiche;
- cronoprogramma;
- dichiarazioni sostitutive dei partecipanti;
- mandato al capofila;
- documentazione prevista dagli allegati all’avviso.
La proposta deve essere firmata digitalmente dal capofila e da ciascun componente della compagine. Informazioni e chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti entro il 15 ottobre 2026 all’indirizzo indicato nel decreto; le risposte di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ.
Per aggiornamenti, allegati e comunicazioni ufficiali è necessario consultare la pagina del MASE dedicata all’avviso, la sezione Mission Innovation di CSEA e il portale informativo di RSE.
Ogni partecipante può richiedere, tramite il capofila, un anticipo fino al 30% del contributo concesso, presentando una garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario autorizzato.
Le quote successive sono erogate sulla base dello stato di avanzamento e della rendicontazione delle spese. Il saldo finale non può essere inferiore al 20% del contributo complessivo.
I beneficiari devono adottare una contabilità separata o una codificazione contabile specifica, indicare il CUP sui documenti di spesa, garantire il cofinanziamento privato e rispettare gli obblighi di informazione e diffusione dei risultati.
È inoltre richiesta la polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, da trasmettere al MASE insieme all’accettazione del contributo.
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Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati
Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?
Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:
- gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
- i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.
Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.
Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili
L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).
Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.
Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.
Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori
La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.
In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:
- per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
- per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.
Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.
È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.
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