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Donazione di quote d’azienda: quando non si perde l’esenzione fiscale
Con la Risposta n. 152/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni per mantenere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie nell'ambito del passaggio generazionale.
Il caso riguarda operazioni di riorganizzazione societaria, come conferimenti in una holding o cessioni parziali di quote, poste in essere prima del decorso del periodo quinquennale di osservazione, e chiarisce se e a quali condizioni tali operazioni comportino la perdita del beneficio fiscale.
Il quesito: riorganizzazioni societarie e rischio di decadenza dall’esenzione
Il caso esaminato riguarda un imprenditore che, nel tempo, ha ricevuto in donazione dai genitori quote sociali fino ad arrivare alla titolarità del 100% del capitale di una società, beneficiando in più occasioni dell'esenzione dall'imposta di donazione prevista per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo di un'azienda di famiglia.
Successivamente all'ultima donazione, e prima che decorresse il periodo di cinque anni durante il quale la legge impone di mantenere il controllo per non decadere dal beneficio, l'imprenditore intendeva realizzare due operazioni:
- il conferimento di gran parte delle proprie quote in una holding personale di nuova costituzione,
- e la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società operativa.
Il dubbio riguardava la possibilità che queste operazioni, pur non comportando la perdita del controllo complessivo, potessero comunque configurare una causa di decadenza dall'agevolazione già fruita.
Il chiarimento dell’Agenzia: conta il controllo, non la titolarità di ogni singola quota
L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina applicabile facendo riferimento all'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
La norma prevede che l'esenzione spetti per i trasferimenti di aziende o quote sociali a favore di discendenti e coniuge, quando tali trasferimenti consentano di acquisire il controllo di diritto della società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente.
Il beneficio è subordinato al mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, condizione che il beneficiario deve dichiarare formalmente in sede di donazione.
Il punto centrale del chiarimento è che la legge richiede il mantenimento della posizione di controllo, non l'obbligo di conservare la titolarità di ogni singola partecipazione ricevuta.
Questo significa che il beneficiario può cedere, conferire o riorganizzare le proprie quote – anche quelle ricevute nell'ultima donazione, per cui il periodo di osservazione è ancora aperto – purché, all'esito di tali operazioni, continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente, ad esempio tramite una holding.
L'Agenzia richiama in questo senso la prassi consolidata secondo cui il conferimento di una partecipazione in un'altra società non costituisce di per sé causa di decadenza automatica, a condizione che sia lo stesso soggetto beneficiario a mantenere o integrare il controllo nella società coinvolta nell'operazione straordinaria.
Il controllo, inoltre, si considera detenuto anche quando esercitato indirettamente, computando a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte.
Le conseguenze pratiche per imprenditori e consulenti
Alla luce di questi principi, l'Agenzia ritiene che il conferimento di una quota rilevante del capitale sociale in una holding personale, effettuato in regime di realizzo controllato, non determini decadenza dall'esenzione, se il beneficiario continua a esercitare il controllo di diritto della società operativa attraverso la holding conferitaria.
Allo stesso modo, la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non compromette il beneficio, se la quota residua consente comunque di mantenere il controllo.
Resta invece ferma, per le sole cessioni di partecipazioni ricevute in donazione ed effettuate entro cinque anni dal trasferimento, l'applicazione della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in base alla quale il cedente è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva sui valori mobiliari come se la donazione non fosse mai avvenuta, con possibilità di scomputare le imposte già versate.
Chi pianifica operazioni di riorganizzazione societaria nell'ambito del passaggio generazionale deve quindi verificare attentamente, caso per caso, che le operazioni previste – conferimenti, cessioni parziali, costituzione di holding – non facciano venir meno il controllo di diritto della società nel periodo di osservazione quinquennale, tenendo conto anche degli eventuali riflessi in tema di imposta sostitutiva sui valori mobiliari ceduti.
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Novità del cassetto fiscale: avvisi di liquidazione e accertamento parziale:
Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.
Saranno disponibili:
- avvisi di liquidazione,
- avvisi di accertamento parziale,
per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.
Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.
Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.
Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio
Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.
Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
- gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.
Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi; - “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi; - “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
fiscale”); - “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.
Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.
La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
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Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS
Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario.
Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.
Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus
Chi è interessato dalle nuove regole
Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.
L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.
L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore,
È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.
Quanto bisogna versare agli ETS
Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.
Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.
Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.
Quali enti possono ricevere il versamento
Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.
L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:
- controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
- è controllato dal soggetto erogatore;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.
La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.
Il pagamento deve avvenire con bonifico
Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.
Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.
Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.
Cosa succede se il versamento è insufficiente
L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.
Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.
Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.
Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.
Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU
Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:
- l’ammontare dei versamenti effettuati;
- i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.
I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.
Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.
L’esclusione va certificata nella CU
Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.
L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.
La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.
Decorrenza e prima dichiarazione utile
Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.
Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
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Decreto Omnibus, Assonime chiede nuove correzioni: cosa cambia per IVA e imprese
Prosegue l’iter del decreto Omnibus fiscale, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111 del 2023.
Il provvedimento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio ed è stato registrato come Atto del Governo n. 430.
Il testo è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo l’espressione dei pareri, dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Seguiranno l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dell’esame parlamentare è intervenuta Assonime che, con un documento del 28 luglio 2026, ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato una serie di osservazioni e proposte.
L’Associazione valuta positivamente il percorso di attuazione della riforma fiscale, ma ritiene necessari ulteriori interventi, soprattutto nella fiscalità d’impresa, per rendere il sistema più semplice, prevedibile e neutrale.
Le richieste riguardano tre aree: le disposizioni già contenute nel decreto Omnibus, alcune misure della legge di Bilancio 2026 e il completamento della riforma del reddito d’impresa.
Omnibus in approvazione: detrazione IVA, chiesta una disciplina transitoria
Uno dei temi principali riguarda l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA previsto dall’articolo 12 dello schema di decreto.
La nuova disciplina permetterebbe di detrarre l’imposta e registrare la fattura di acquisto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Assonime giudica favorevolmente l’estensione, ma segnala la mancanza di una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
L’incertezza coinvolge anche i contribuenti che hanno registrato tardivamente le fatture, ritenendo possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.
Per evitare contenziosi e disparità di trattamento, Assonime propone due alternative:
- applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione del secondo anno successivo e che non sia ancora scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
- l’applicazione del nuovo regime all’IVA per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni precedenti, il recupero dovrebbe comunque essere consentito quando la fattura sia stata registrata entro il termine della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione.
Resterebbero ferme le situazioni già definite con accertamenti divenuti definitivi.
Omnibus: Assonime su riallineamento, perdite e avviamento
Tra le altre proposte sul decreto Omnibus figura l’estensione del riallineamento straordinario alle divergenze contabili e fiscali emerse in tutte le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate nel 2024.
Assonime chiede anche di consentire il riallineamento con il metodo per singole fattispecie e di coordinare l’obbligo di data certa previsto per i rendiconti delle stabili organizzazioni.
Sul riporto delle perdite fiscali, l’Associazione propone di limitare le restrizioni ai soli trasferimenti indiretti di controllo effettivamente finalizzati all’utilizzo delle perdite di una cosiddetta “bara fiscale”.
Per i soggetti IAS adopter viene inoltre richiesto il ripristino della deduzione extracontabile dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, eliminando il vincolo dell’imputazione a conto economico.
Omnibus e Assonime: legge di Bilancio 2026, le modifiche richieste
Assonime interviene anche su alcune misure della legge di Bilancio 2026, considerate potenzialmente distorsive per le imprese.
Per le azioni proprie viene chiesto il ripristino della neutralità fiscale delle differenze tra prezzo di vendita e costo di acquisto.
La rilevanza IRES prevista per il 2026 rischierebbe infatti di penalizzare operazioni che, sul piano contabile, hanno natura patrimoniale.
In alternativa, la neutralità dovrebbe essere mantenuta almeno per le riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e per i piani di stock option e stock grant.
Per banche e assicurazioni viene proposto un migliore coordinamento dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, consentendo la circolazione delle franchigie all’interno del consolidato fiscale.
Un’altra richiesta riguarda il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa, almeno per i soggetti IRPEF, così da evitare che un componente maturato in più anni venga tassato interamente in un solo periodo.
Assonime sollecita inoltre un chiarimento sulla decorrenza dell’esenzione da ritenuta per le provvigioni relative ai documenti di viaggio e chiede l’abrogazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore, ritenuto potenzialmente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e sovrapponibile ad altri oneri doganali.
Omnibus e Assonime: reddito d’impresa più vicino al bilancio
La terza area di intervento punta a rafforzare il principio di derivazione dal bilancio e a ridurre le differenze tra valori contabili e fiscali.
Assonime propone di riconoscere integralmente le valutazioni contabili delle commesse infrannuali e ultrannuali e di completare il recepimento fiscale dei principi OIC 34 e IFRS 15, attribuendo rilevanza anche alle stime relative a penali e resi.
Analogo trattamento viene richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, evitando la separazione fiscale di fondi che nel bilancio sono unitari.
Tra le altre proposte figurano l’estensione della rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo, la continuità dei valori fiscali nelle scissioni con scorporo in uscita e l’applicazione del realizzo controllato ai conferimenti in holding familiari quando la soglia qualificata sia raggiunta complessivamente dai conferenti.
L’obiettivo complessivo è ridurre gli adempimenti, limitare le incertezze applicative e rendere il reddito imponibile più coerente con le risultanze di bilancio.
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I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate
Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.
In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"
Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.
Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco
L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:
- le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
- le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
- le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.
Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.
I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026
Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.
Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.
Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.
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Contributo benzinai fino a 60.000 euro per colonnine e biocarburanti
Un contributo fino a 60.000 euro per trasformare i tradizionali distributori di carburante in stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in impianti destinati ai biocarburanti.
La misura è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026.
Il provvedimento avvia una più ampia riforma della rete italiana di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e con bassi volumi di vendita.
Il beneficio potrà coprire al massimo il 50% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ogni impianto interessato.
Distributori di carburante, contributo fino a 60.000 euro per la riconversione
Il Ddl Concorrenza istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green.
Il Fondo riconoscerà ai titolari degli impianti un contributo pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 60.000 euro, per la riconversione dei punti vendita in:
- stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- impianti di distribuzione di biocarburanti.
Per ottenere il contributo massimo sarà quindi necessario sostenere almeno 120.000 euro di spese ammissibili.
Le risorse previste ammontano a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro.
I fondi proverranno dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.
È previsto anche un indennizzo, non superiore a 20.000 euro, per il gestore il cui rapporto contrattuale non prosegua dopo la trasformazione dell’impianto.
Le due agevolazioni hanno destinatari e finalità differenti:
- il contributo fino a 60.000 euro sostiene l’investimento del titolare;
- l’indennizzo fino a 20.000 euro tutela il gestore che non continua l’attività nell’impianto riconvertito.
Le condizioni per accedere alle somme dovranno essere precisate dopo l’approvazione definitiva della legge.
Nuovi distributori: carburante alternativo obbligatorio dal 2028
Un’altra novità riguarda l’apertura di nuovi impianti.
Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per punti vendita che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili.
La nuova stazione dovrà quindi offrire, accanto o in alternativa ai carburanti tradizionali, una soluzione come la ricarica elettrica, il biometano, i biocarburanti, l’idrogeno o altri carburanti alternativi.
Cambia anche la procedura per l’installazione e l’esercizio degli impianti.
L’attuale meccanismo del silenzio-assenso sarà sostituito da un’autorizzazione rilasciata espressamente dal Comune. Il richiedente dovrà dimostrare:
- adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica;
- regolarità contributiva;
- applicazione dei contratti collettivi del settore;
- superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia.
Il provvedimento disciplina inoltre il trasferimento a terzi della titolarità degli impianti.
Contratti di gestione di almeno quattro anni
Il Ddl Concorrenza definisce le condizioni minime del contratto con cui il titolare affida a un soggetto terzo i servizi di rifornimento.
La durata non potrà essere inferiore a quattro anni e il contratto dovrà disciplinare termini di preavviso e penali in caso di recesso anticipato. In mancanza di un accordo tra le parti potrà intervenire un terzo arbitratore.
L’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle ammesse potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ogni punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro.
Dismissione degli impianti semplificata fino al 2028
Il termine di applicazione della procedura semplificata per la dismissione degli impianti definitivamente chiusi viene spostato al 31 dicembre 2028.
La chiusura dovrà comunque assicurare la messa in sicurezza del sito, con la rimozione delle strutture fuori terra non più utilizzabili, lo svuotamento dei serbatoi e l’inertizzazione dei serbatoi interrati e delle relative condotte.
Informazioni obbligatorie sui carburanti green
I titolari dei punti vendita dovranno informare i consumatori sulla disponibilità di carburanti alternativi, come:
- biocarburanti in purezza;
- biometano per autotrazione;
- idrogeno;
- e-fuel;
- ricarica elettrica.
L’obiettivo è rendere più trasparente l’offerta disponibile presso ogni distributore e favorire l’utilizzo delle tecnologie a minore impatto ambientale.
DDL Concorrenza: sintesi delle misure
Il provvedimento approvata dal Governo interviene anche in altri settori. Per le emittenti televisive locali modifica i criteri di accesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Il Governo riceve inoltre una delega per riformare la RC auto, con l’obiettivo di collegare maggiormente il premio al rischio effettivo, migliorare il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e ai veicoli privi di assicurazione.
Cambiano infine i requisiti per gli agenti di affari in mediazione: tra i possibili titoli di accesso sarà prevista anche una laurea individuata con decreto ministeriale, accompagnata dal superamento di un esame e dall’obbligo di formazione professionale continua.
Per conoscere la data di partenza degli incentivi alla riconversione dei distributori sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare e i successivi provvedimenti attuativi.
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Contributi per ricerca e sviluppo, stop alla tassazione per cassa dal 2026
I contributi pubblici riconosciuti alle imprese per sostenere costi relativi a studi e ricerche potrebbero non essere più tassati integralmente nell’anno in cui vengono incassati.
Lo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus interviene infatti sull’articolo 108, comma 3, del TUIR, eliminando il rinvio alla disciplina dei contributi in conto capitale contenuta nell’articolo 88.
Se la modifica sarà confermata, dal periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il trattamento fiscale dei contributi sarà determinato in base alla loro natura e, di regola, seguirà il principio di competenza e l’imputazione contabile.
Contributi per studi e ricerche: come funziona oggi la tassazione
La disciplina attualmente in vigore prevede che i contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi per studi e ricerche siano trattati fiscalmente come contributi in conto capitale.
L’articolo 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR rinvia infatti all’articolo 88, comma 3.
Per effetto di questa previsione, i contributi incassati a partire dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti con esercizio solare, concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui vengono percepiti.
La tassazione avviene quindi secondo il principio di cassa, indipendentemente dalla natura contabile del contributo.
Perché il decreto Omnibus modifica le regole
Il decreto legislativo n. 192/2024 ha eliminato la possibilità di rateizzare i contributi in conto capitale a partire dall’esercizio dell’incasso.
La facoltà di ripartire la tassazione è rimasta, in via transitoria, soltanto per i contributi incassati entro il periodo d’imposta 2023.
Secondo la Relazione illustrativa dello schema di decreto Omnibus, l’applicazione automatica del principio di cassa ai contributi per studi e ricerche determina però un disallineamento rispetto alla loro rappresentazione in bilancio, che segue il principio di competenza.
L’obiettivo della modifica è quindi avvicinare il trattamento fiscale a quello civilistico, in linea con i criteri della legge delega per la riforma fiscale.
La differenza tra spese di ricerca e costi di sviluppo
Dal punto di vista contabile, i contributi ricevuti per finanziare studi e ricerche possono assumere una natura diversa in base ai costi che sono destinati a coprire.
Contributi destinati alle spese di ricerca
Quando il contributo è destinato a coprire spese di ricerca rilevate come costi dell’esercizio, viene qualificato come contributo in conto esercizio.
In questo caso, il contributo concorre alla formazione del reddito come ricavo, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere g) e h), del TUIR.
La tassazione avviene quindi secondo il principio di competenza.
Contributi destinati ai costi di sviluppo capitalizzati
Quando il contributo finanzia spese di sviluppo capitalizzate, viene invece considerato un contributo commisurato al costo di un’immobilizzazione.
In questo caso il componente positivo concorre alla formazione del reddito in relazione all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferisce.
Il trattamento fiscale segue quindi i criteri civilistici di imputazione a Conto economico previsti per i contributi in conto impianti.
Cosa cambia con il correttivo Omnibus
Lo schema di decreto propone di sopprimere il secondo periodo dell’articolo 108, comma 3, del TUIR.
L’eliminazione del rinvio all’articolo 88 comporta il superamento della tassazione automatica per cassa dei contributi relativi a studi e ricerche.
Il regime fiscale dovrebbe tornare a essere quello ordinario, determinato dalla natura del contributo:
- i contributi in conto esercizio saranno tassati secondo competenza;
- i contributi legati a spese di sviluppo capitalizzate concorreranno al reddito in base al processo di ammortamento dell’immobilizzazione.
La modifica elimina quindi il trattamento uniforme oggi previsto e introduce una disciplina differenziata, coerente con la classificazione contabile del contributo.
Se il testo sarà confermato, la modifica si applicherà ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole entreranno quindi in vigore dal 2026.
Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, la disciplina potrà essere modificata prima dell’approvazione definitiva.
La modifica avrà un impatto diretto sulla determinazione del reddito imponibile delle imprese che ricevono contributi pubblici per finanziare attività di studio, ricerca e sviluppo.
Non sarà più sufficiente verificare il momento dell’incasso, diventerà centrale individuare la natura del costo finanziato e il relativo trattamento contabile.
Le imprese dovranno quindi distinguere tra:
- contributi destinati a coprire costi di ricerca imputati direttamente nell’esercizio;
- contributi riferiti a costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni;
- contributi già tassati secondo le regole precedenti;
- contributi di competenza di esercizi precedenti ma non ancora incassati.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al regime transitorio, per evitare duplicazioni o salti d’imposta.
Contributi studi e ricerca 2026: FAQ
I contributi saranno ancora tassati nell’anno dell’incasso?
Non necessariamente. Se la modifica sarà approvata, dal 2026 la tassazione dipenderà dalla natura contabile del contributo e seguirà generalmente il principio di competenza.
Come saranno tassati i contributi per le spese di ricerca?
I contributi destinati a coprire costi di ricerca rilevati nell’esercizio saranno considerati contributi in conto esercizio e concorreranno al reddito come ricavi.
Come saranno trattati i contributi per lo sviluppo capitalizzato?
Concorreranno alla formazione del reddito in relazione all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferiscono.
Le nuove regole sono già definitive?
No. La modifica è contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo Omnibus e dovrà essere confermata nel testo definitivo.
Da quando dovrebbe partire la nuova disciplina?
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti con esercizio solare.
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Studi associati, l’IRAP non è sempre dovuta: la nuova regola della Consulta
Importante chiarimento sull’IRAP per i professionisti che lavorano all’interno di studi associati.
Con la Sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che l’imposta non è dovuta quando i singoli associati esercitano la professione in modo personale, individuale e autonomo, mentre lo studio svolge soltanto una funzione organizzativa o di condivisione dei costi.
La pronuncia riguarda direttamente un’associazione costituita tra notai, ma i principi indicati dalla Consulta potrebbero avere effetti anche su altri studi professionali, a condizione che l’attività non sia effettivamente esercitata in forma collettiva.
Per le associazioni notarili, la Consulta osserva che l’attività conserva normalmente un carattere personale, anche perché collegata all’esercizio di una pubblica funzione.
L’associazione serve generalmente a disciplinare aspetti interni, come la ripartizione degli onorari e delle spese, senza interferire con la responsabilità e l’attività del singolo notaio.
La sentenza nasce dal caso dei notai, ma il criterio dell’esercizio personale e autonomo potrebbe assumere rilievo anche per altri professionisti organizzati in studi associati.
Non si tratta, tuttavia, di un’esenzione generalizzata: occorrerà verificare concretamente se l’associazione svolga una funzione soltanto strumentale oppure se l’attività professionale sia realmente esercitata in comune.
STP: cosa cambia per i professionisti associati
La legge di Bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 2022, l’esclusione non avrebbe però riguardato le associazioni professionali, considerate ancora soggette all’imposta.
Ne derivava una differenza significativa: il professionista che lavorava individualmente non pagava l’IRAP, mentre chi svolgeva la stessa attività all’interno di uno studio associato poteva essere assoggettato automaticamente al tributo.
La Corte costituzionale ha ora escluso che la semplice esistenza di un’associazione sia sufficiente per applicare l’imposta. Ciò che conta è il modo in cui la professione viene concretamente esercitata.
L’IRAP scatta solo se l’attività diventa “spersonalizzata”
Secondo la Consulta, l’IRAP trova applicazione quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da rendere il lavoro direttamente riferibile all’associazione anziché ai singoli professionisti.
L’imposta, quindi, non è dovuta quando ciascun associato:
- svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi;
- mantiene separata la propria attività professionale;
- utilizza l’associazione soltanto per condividere costi, strumenti e servizi.
Tra le funzioni meramente organizzative indicate dalla Corte rientrano la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione comune dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali e la gestione del personale ausiliario.
Questi elementi, da soli, non dimostrano che la professione venga esercitata collettivamente.
Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova
Un altro passaggio rilevante della sentenza riguarda l’onere della prova, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l’attività viene effettivamente svolta “in forma associata” e che, pertanto, sussistono le condizioni per applicare l’IRAP.
La semplice appartenenza a uno studio associato non potrà quindi determinare automaticamente l’assoggettamento all’imposta.
La Corte prende in considerazione anche le situazioni miste, nelle quali alcune prestazioni vengono svolte individualmente e altre utilizzando l’organizzazione comune. In questi casi, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli professionisti non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto attraverso l’attività organizzata dello studio.
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Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
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TU Adempimenti e Accertamento: sintesi delle novità
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio ha approvato il Testo Unico adempimenti e accertamento.
Il testo segue la prima approvazioni avvenuta in aprile ed ora approda in GU n 169/2026
Si tratta del Decreto Legislativo n 128 che entra in vigore il 7 agosto prossimo.
Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento
Come specificato dallo stesso Esecutivo in fase di approvazione preliminare, il Testo Unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.
Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.
- Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
- Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
- Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.
Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.
Occorre evidenziare che il DLgs n 128/2026 tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 7 luglio e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
La Commissione Finanze della Camera ha chiesto al Governo ha espresso parere favolrevole con indicazioni.
In particolare si chiede al Governo valutare se:
- rivedere l’articolazione del provvedimento ccon specifico riferimento alle disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento di cui alla Parte II e l’eventuale rinumerazione degli articoli e riferimenti interni;
– verificare le disposizioni vigenti ed esplicitare con chiarezza i casi di nullità e annullabilità degli atti alla luce delle modifiche della riforma dello Statuto del contribuente;
– aggiornare lo schema di Testo unico con lenovità normative introdotte dopo la sua adozione.
Si attende l'eventuale replica.