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CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari
Con il Provvedimento n 121321/2026 le Entrate prorogano le modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche.
In sintesi si estende il periodo sperimentale previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 390142 del 20 ottobre 2025, relativamente anche alle CU 2026 anno di imposta 2025.
Gli intermediari potranno richiedere in modalità massiva anche i dati delle Certificazioni uniche 2026 relative all’anno d’imposta 2025, dei propri deleganti.
Verrà resa nota la data di partenza del servizio.
CU 2026: proroga delle richeiste massive per gli intermediari
Il provvedimento ricorda che l’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante l’ampliamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.
Il Provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 23, ha definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale, prevedendo che, in via sperimentale, venissero messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
Con il provvedimento del 20 aprile 2026 il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, relative all’anno d’imposta 2025; sono, di conseguenza, allegate le relative specifiche tecniche.
Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data a partire dalla quale potranno essere richieste ed acquisite le CU 2026.Le specifiche tecniche per la richiesta delle CU 2026 in modalità massiva e per la relativa acquisizione sono riportate, rispettivamente, negli allegati A e B al presente provvedimento.
Allegati: -
Mutui agrari: regole per il 730/2026
Nel Modello 730/2026 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11, 47, e 56.
Le istruzioni al Modello evidenziano che occorre utilizzare il codice:
- "11" per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021.
- "47" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui, in tale periodo, è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
- "56" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2025 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
- nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Mutui agrari: regole per il 730/2026
Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:
- finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario;
- il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate.
Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per detrazione interessi passivi
Ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:
- Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale,
- Contratto di prestito o mutuo.
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Collegamento Cassa e POS: seconda scadenza 30 aprile, per chi
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.
Ricordiamo che l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che la procedura è stata avviata dal 5 marzo, data dalla quale è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".
La prima scadenza sarà il 20 aprile prossimo.
In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:
- il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative
- il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti
- delle faq risolutive di dubbi, aggiornate appunto al 25 marzo. Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Il 30 aprile invece scade il termine per il collegamento per gli esercenti che hanno aperto una nuova attività o che si sono dotati di nuovi strumenti nel mese di febbraio. Qiesti contribuenti hanno 10 giorni di tempo in più per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati utili e stabilire il collegamento.
Vediamo anche nella tabella di seguito le scedenze dei prossimi mesi
per attivazioni o variazioni
scadenza per collegamento POS-RT
Fino al 31 gennaio
Entro il 20 aprile
Mese di febbraio
Dal 6 al 30 aprile
Mese di marzo
Dal 6 al 31 maggio
Mese di aprile
Dal 6 al 30 giugno
Collegamento POS e RT: chi riguarda
Coloro i quali utilizzano i registratori telematici o la procedura web “Documento Commerciale on line” per certificare i corrispettivi hanno tempo fino al 20 aprile, per comunicarne il collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico già in uso o attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026.
Il collegamento è obbligatorio da quest’anno e si fa una volta sola, salvo successive variazioni (ad esempio, l’attivazione di un nuovo Pos), che il negoziante sarà tenuto a comunicare.
Sono, invece, esclusi:
- i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)
- quelli relativi alla cessione di carburante
- quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici
- in generale i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc.).
Nella pratica può succedere che il Pos venga utilizzato per operazioni miste, alcune soggette a certificazione dei corrispettivi, altre no. In tali casi, se lo stesso Pos è utilizzato anche solo occasionalmente per operazioni soggette a certificazione, il collegamento resta comunque obbligatorio. Se, invece, il Pos è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non collegato, ma non potrà essere utilizzato neppure occasionalmente per operazioni certificate.
Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per le operazioni esonerate, i Pos utilizzati devono essere collegati.
L’obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente tramite fattura.
Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi anche Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Collegamento cassa e POS: termini per adempiere
La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:
- per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.
Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.
Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
giugno e il 30 giugno 2026.
A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
- dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede
E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici.
Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.
La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.
Collegamento POS e RT: come fare
Il collegamento non richiede modifiche hardware né integrazioni tecniche tra Pos e registratore telematico infatti consiste nell’abbinamento virtuale tra la matricola del registratore telematico (già censito in anagrafe tributaria) e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta già titolare. Per realizzare il collegamento è sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia e utilizzare la funzione “Gestione collegamenti”.
Il sistema propone all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicati dagli operatori finanziari.
Attenzione al fatto che se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
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Generazione Terra 2026: domande dal 22 aprile
ISMEA annuncia che a breve sarà possibile presentare le domande per Generazione Terra.
In particolare, la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura Generazione Terra 2026 è di complessivi 120 milioni di euro, di cui il 10% riservato ad operazioni fondiarie localizzate nelle aree interne o aree montane.Generazione Terra 2026: che cos’è?
La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:
(i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola
o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2026: i beneficiari
La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:- 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
- 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.
Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:- 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
- 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.
Generazione Terra 2026: presenta la domanda dal 20 aprile
La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.
La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
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Irap imprese energia: i codici ateco soggetti all’aumento
Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio e ora convertito il legge n 49 del 10 aprile pubblicata in GU n 90/2026 contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.
Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.
Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026
Il Decreto Energia convertito in Legge e in viogre dal 19 aprile dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella
allegata al presente decreto-legge.La norma precisa che i soggetti operanti nel comparto energetico sono quelli che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella allegata al presente decreto-legge, ovverosia:
- 1. con riferimento al gruppo “B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 06 “Estrazione di petrolio greggio e gas naturale”;
- 09.1 “Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale”.
- 2. con riferimento al gruppo “C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 19.2 “Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili”.
- 3. con riferimento al gruppo “D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 35.1 “Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
- 35.2 “Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte”;
- 35.4 “Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale”.
- 4. con riferimento al gruppo “H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 49.50.1 “Trasporto mediante condotte di gas”.
L’articolo 3 per i periodi d’imposta 2026 e 2027, l’aliquota base IRAP applicabile ai soggetti che svolgono – in via prevalente – le attività di cui sopra è del 5,9 per cento (anziché quella ordinaria del 3,9 per cento)
- 1. con riferimento al gruppo “B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
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Silenzio assenso: requisiti necessari per il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con un'altra sentenza la n 2179/2026 inizia a consolidare il principio secondo cui si può bloccare il silenzio-assenso solo in presenza di ragioni gravi e strutturali.
Ricordiamo appunto che già un'altra recente sentenza la n 1878/2026 aveva statuito che il silenzio assenso su un permesso di costruire può scattare anche in presenza di difformità urbanistiche.
Vediamo i due casi specifici in cui il Consiglio di stata si è espresso a maglie larghe per tale istituto.
Silenzio assenso: due pronuncie del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con la pronuncia n 1878/2026 replicavano al Comune affermando che non può annullare la domanda decorsi 90 giorni, a meno che non ci siano ragioni gravi e strutturali, come ad esempio la mancanza del progetto ma non sono incluse nelle ragioni gravi le difformità urbanistiche.
La pronuncia ha di fatto ampliato la portata del silenzio assenso norma che semplifica di molto le procedure per i cittadini.
In sintesi ricordiamo che il silenzio assenso è disciplinato dalla Legge n 241/90 ed è l'istituto da considerare la più rilevante ipotesi di silenzio significativo, concretizzando uno strumento di semplificazione amministrativa.
Il caso di specie riguardava una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto per la quale il Comune decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, aveva richiesto una integrazione della documentazione, respingendo il rilascio di un’attestazione per il decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso.
I giudici del Consiglio di Stato ricordano le regole generali sul silenzio assenso, contenute nella legge n. 241/1990, e poi quelle specifiche per l’edilizia, del DPR n. 380/2001.
In particoalre, la sentenza spiega che per i permessi di costruire "in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda", non si forma in presenza di vincoli.
Ai fini del silenzio assenso secondo un orientamento giurisprudenziale devono solo esserci i requisiti formali per la presentazione della domanda, ad esempio il richiedente deve essere legittimato alla istanza e "non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica" o la difformità rispetto alla legge.
Secondo un altro orientamento, il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione e pertanto "la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione" e non basta il semplice trascorrere del tempo.
Il Consiglio di Stato ha però specificato che il secondo orientamento presenta aspetti di incoerenza sistematica poichè:
- la pretesa di una istanza sia pienamente conforme presuppone che per il silenzio assenso, siano necessarie: "tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l’accoglimento dell’istanza", non risultando quindi una semplificazione per i cittadini,
- in materia di silenzio assenso è già prevista la possibilità di attivare l'annullamento d’ufficio, concessa in casi espressamente disciplinati.
Nella sentenza, per il Consiglio di Stato la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso che appunto "non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto".
La nuova pronuncia la n 2179/2026 va nella stessa direzione.
La vicenda partiva da una richiesta di permesso di costruire per una zona di espansione con un piano attuativo, pur se non ancora approvato.
Il cittadino decorsi tre mesi chiedeva al Comune di certificare la maturazione del silenzio assenso.
Il Comune rifiutava replicando che mancavano le condizioni basilari per arrivare a un provvedimento positivo, dal momento che l’intervento non era compatibile con i piani urbanistici.
Il Consiglio di Stato ha replicato dando torto al Comune poichè secondo i giudici anche se l’intervento riguarda una zona di espansione non lottizzata e non urbanizzata e soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione l’istanza è conforme al modello normativo astratto il quale prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso.
Si rimanda alla consultazione delle due pronunce per tutti i dettagli.
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Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo 2026
Con la Risoluzione n 15 del 16 aprile 2026 sono ridenominati i codici tributo istituiti con la precedenteRisoluzione n 64 del 18 dicembre 2024.
In particolare, si tratta dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
Riepiloghiamo i codici e vediamo le novita appena approvate.
Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo
L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”.Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
Con la Risoluzione n 16/2026 si provvede alla ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. […]”
ll provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ed ha previsto la ridenominazione dei precedenti codici tributo.
Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4- ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:
Allegati:
• “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
• “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Saldo”;
• “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
• “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Saldo”. -
IVA 2026: presentazione da soggetti diversi dal contribuente
Entro il prossimo 30 aprile occorre inviare telematicamente la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.
Nei casi in cui la dichiarzione sia presentata da un soggetto diverso dal contribuente occorre compilare un quadro apposito, vediamolo con le istruzioni e i codici carica degli eventuali soggetti che presentano in luogo del contribuente.
Dichiarazione IVA presentata da un soggetto diverso dal contribuente
Il quadro del Modello IVA 2026 denominato Dichiarante diverso dal contribuente, deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
- del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,
- del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.

Occorre precisare che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.
In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, vanno riportati i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, avendo cura di indicare nel campo “Codice carica” il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione coincide con il rappresentante del Gruppo nel predetto campo va riportato il codice convenzionale 1.
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Redditi PF 2026: novità per sportivi dilettanti forfettari
Le Entrate hanno pubblicato tra gli altri, il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni
In particolare, è stata prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.
Vediamo i dettagli.
Sportivi forfettari: la novità del Modello redditi PF 2026
In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, indicare:
- il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
- il codice “2” in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.
Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.
Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).
I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l’importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità
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ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati
Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.
Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:
- 24 indici afferenti alle attività del commercio
- 20 indici relativi alle attività professionali
- 26 indici per l’area dei servizi
- 15 indici per il comparto delle manifatture.
Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.
Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.
ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU
Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 86.I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.I contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8.
ISA 2026: cause di esclusione
Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.