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Ismea investe 2026: pubblicati elenchi ammessi all’istruttoria
ISMEA informa del fatto che sono pubblicati gli elenchi ammessi alla istruttoria FAG ed elenchi degli escluisi per il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura.
Ricordiamo che la domanda poteva essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. poi prorogata al 29 maggio 2026.
ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.
Accedi qui al sito ISMEA per gli elenchi.
Ismea investe 2026: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.
Ismea investe 2026: le condizioni
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:- non più di 5 anni di preammortamento,
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:
- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.
Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026
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Riduzione canone locazione: come si dimostra al Fisco
Ridurre il canone di locazione con una semplice scrittura privata è legittimo, ma non basta a opporla al Fisco se l'accordo non ha data certa anteriore all'anno d'imposta accertato.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta tributaria, con la sentenza resa all'udienza del 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.), rigettando il ricorso di una contribuente siciliana e confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito fondiario 2014.
Riduzione canone locazione: come si dimostra
La vicenda parte da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, il reddito fondiario della contribuente per il periodo d'imposta 2014.
L'ufficio non aveva riconosciuto rilevanza fiscale alla riduzione del canone di locazione pattuita dalle parti con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, ma registrata soltanto il 27 ottobre 2014.
La posizione del Fisco era netta: per i primi dieci mesi del 2014 la riduzione non poteva spiegare effetti retroattivi, in quanto la scrittura privata non aveva ancora acquisito data certa opponibile all'Amministrazione. Ne derivava una maggiore base imponibile per gran parte dell'anno.
In primo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva dato ragione alla contribuente. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell'Agenzia: in assenza di data certa anteriore alla registrazione, l'accordo modificativo non era opponibile al Fisco per il periodo precedente al 27 ottobre 2014.
Riduczione canone, nessun obbligo di registrazione, ma serve la data certa
Il fulcro del ricorso per cassazione ruotava attorno a un'apparente contraddizione.
La contribuente sosteneva che l'accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo fiscale di registrazione — circostanza, questa, pacifica in giurisprudenza — e che la propria data poteva essere provata anche mediante comportamenti concludenti o documentazione bancaria attestante il pagamento dei canoni nella misura ridotta.
La Cassazione ha confermato che questo assunto è corretto, ma ha chiarito che non era il punto in discussione. La sentenza impugnata, infatti, non aveva mai affermato l'obbligo di registrare la riduzione del canone.
La questione era diversa e più specifica: quella dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria, ossia della prova della sua data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Su questo piano la Corte ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: «ai fini tributari, l'Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c.»
In quanto terzo, il Fisco non è vincolato dalla data apparente di una scrittura privata non autenticata. La data di tale documento non gli è opponibile se non dal giorno della registrazione, salvo che la parte fornisca la prova della sua anteriorità attraverso fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità delle parti.
La sentenza non chiude la porta alla prova alternativa alla registrazione, ma ne definisce con precisione i confini.
Sul punto, la Corte richiama l'orientamento espresso in plurime pronunce (tra le altre, Cass. n. 7644/2022, n. 20813/2021, n. 7753/2024, n. 21446/2023) e sintetizza il principio applicabile nei seguenti termini: «la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito»
Questo passaggio è fondamentale per chi si trova a gestire contenziosi analoghi. La prova alternativa è ammessa, ma deve soddisfare due requisiti cumulativi:
- oggettività, il fatto probatorio non deve essere nella disponibilità delle parti, altrimenti potrebbe essere stato creato ad hoc
- certezza, nel senso che deve consentire di stabilire con sicurezza che il documento esisteva prima di una certa data.
Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data anteriore alla registrazione.
Si era limitata a invocare l'esistenza della scrittura privata, senza allegare elementi di carattere obiettivo, estratti conto bancari, quietanze, corrispondenza con data certa, da cui risultasse che i canoni ridotti erano effettivamente versati già dai primi mesi del 2014.
In questo contesto, la CGT di secondo grado aveva correttamente ritenuto che la riduzione del canone potesse operare fiscalmente solo a partire dal 27 ottobre 2014, data di registrazione dell'accordo.
La Cassazione ha confermato che tale valutazione è immune da censure in sede di legittimità: la contribuente non stava contestando un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2704 c.c., ma sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.
Prove per riduzione del canone: cosa devono sapere locatori e consulenti
La Cassazione n 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.) offre indicazioni operative precise per chi gestisce rapporti di locazione soggetti a rinegoziazione del canone:
- la riduzione del canone con scrittura privata non autenticata è pienamente valida ed efficace tra le parti.
- la mancata registrazione non determina inefficacia dell'accordo, ma impedisce di opporlo al Fisco per il periodo antecedente alla registrazione stessa.
- per rendere retroattivamente opponibile la riduzione è necessario disporre di prove oggettive della data di formazione del documento: estratti conto bancari che attestino pagamenti nella misura ridotta, corrispondenza documentata, o altri elementi esterni alla disponibilità delle parti.
- in assenza di tali elementi, il reddito fondiario da dichiarare sarà calcolato sul canone originario per il periodo precedente alla registrazione.
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Redditi PF 2026: le regole per i residenti all’estero
Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.
La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.
I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2026 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi
La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.
Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”.
Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.
Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.
A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:- non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice.
Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi
In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge
30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).
A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.
Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.
Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero
I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità
Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
- la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.
Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia
Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.
In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.
Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti
I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
Dichiarazione spedita dall’estero
I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:- dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
- della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:
- il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
- bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT
- causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
- IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
- indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del
Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:- IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
- IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
- IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
- IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
- Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
- Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY
Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:
- il codice BIC: BITAITRRENT
- il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.
Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
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Redditi PF 2026: dove indicare il canone RAI imprese
Il Modello redditi Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 30 aprile al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 ottobre 2026 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Vediamo chi compila la casella Canone Rai Imprese.
Canone Rai imprese: istruzione per il Modello Redditi PF 2026
La casella Canone RAI deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
Invece va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.

Il Prospetto RAI imprese deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o che detengano per la prima volta nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.
A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:- nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, avendo cura di indicare una delle seguenti lettere:
- “A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
- “B” – CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
- CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
- “D” – CATEGORIAD (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
- “E” – CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
- nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno successivo a quello oggetto della presente dichiarazione
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730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagna
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati.
Tra le novità di quest'anno c'è un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna.
Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.
Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026
Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: ossia l'agevolazione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131).

In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:
- il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
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Nuovo Decreto attuativo del PNRR: tutte le novità
Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il nuovo decreto con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (decreto-legge)
Le novità rigurdano
- interventi infrastrutturali,
- rifiuti radioattivi,
- fondo rotativo imprese turismo.
Inoltre nel decreto vi è l'attesa proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 per l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.
Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.
Infrastrutture e Turismo: le novità approvate dal Governo
Il Decreto introduce disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di seguito le principali novità come specificate nel comunitato stampa.
In materia di interventi infrastrutturali, il provvedimento interviene sull’affidamento dei servizi ferroviari “intercity”, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio delle procedure da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti.
Vengono inoltre prorogati di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.
Sempre dal comunicato stampa si evince che per la realizzazione delle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro.
Si proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.
Il decreto affida a Sogin S.p.a. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare.
In materia di turismo, viene prorogato dal 30 giugno al 31 agosto 2026 il termine relativo al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno agli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale.
Il decreto reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore.
Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici.
Il provvedimento dà attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica (riforma 1.15 del PNRR), disciplinando l’ambito di applicazione e i tempi di adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, il relativo quadro di principi e regole contabili, gli adempimenti propedeutici a carico delle amministrazioni, i contenuti del programma di formazione e la disciplina della fase di sperimentazione. È inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) produca con cadenza trimestrale le stime sul saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.
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Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026
Con il comunicato n 73 del 23 giugno il MEF Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
Vediamo tutti i dettagli e le istruzioni delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi 2026.
Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, le Entrate precisano che:
- la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir)
- va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP,
- utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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Incentivi alle imprese: approvato il Dlgs definitivo di riordino
Il Mimit con un comunicato del 23 giugno ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
Il Ministro Urso in proposito ha dichiarato:
“Un sistema di incentivi più semplice significa maggiori opportunità per le imprese che investono e innovano. Con questo decreto proseguiamo il percorso di riforma avviato con il Codice degli incentivi, rispettando gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e ponendo le basi per completare il riordino di tali strumenti di sostegno con la prossima Legge di Bilancio”.
Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riforma del sistema degli incentivi, rendendolo più organico, semplice ed efficace.
La riforma si fonda su due direttrici principali:
- l'armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026;
- il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.
L'intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea, e il suo completamento consente il raggiungimento della relativa milestone nei tempi previsti.
Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale
Decreto incentivi: il fondo per la crescita sostenibile
Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d’impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee ed gli obiettivi e le priorità come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento ovvero, per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina quadro, mediante provvedimenti normativi di modifica di rango corrispondente alla disciplina modificata.
Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l’emanazione di bandi tematici, da adottare nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.
2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.
Viene previsto che, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Inoltre, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici
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Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto FERX definitivo.
La firma avviene dopo il passaggio presso l'UE con la decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno.
Ora il testo sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE.
Il nuovo regime FER X sarà in grado di accelerare la transizione energetica italiana.
La Commissione europea, ha affermato che il nuovo meccanismo potrà contribuire al raggiungimento del target nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia elettrica da rinnovabili entro il 2030.
Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il comunicato dello stesso ministero dell'Ambiente specifica che il provvedimento sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto.
Destinatari della novità sono gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
In particolare, il decreto FERX definitivo fissa un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile:
- dieci sono riservati agli impianti fino a 1 MW di potenza, che accedono direttamente al meccanismo di supporto,
- mentre i restanti 27,15 gigawatt sono destinati agli impianti di maggiore dimensione, che devono partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il contingente di potenza che sarà complessivamente reso disponibile nelle procedure competitive è stimato in 16,5 GW per l’eolico, 10 per il fotovoltaico, 0,63 per l’idroelettrico e 0,02 per i gas residuati dai processi di depurazione.
Attenzione al fatto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approvi, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.
In pratica, gli incentivi alle rinnovabili saranno:
- per gli impianti di minore dimensione è previsto l'accesso diretto al meccanismo di supporto, subordinato al rispetto dei requisiti tecnici, ambientali e prestazionali stabiliti dalla normativa;
- per gli impianti superiori a 1 MW l'accesso agli incentivi avviene invece mediante procedure competitive.
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Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.
Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.
Vediamo tutti i dettagli.
Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”, elaborati dalla specifica Commissione di studio.
Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026, contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.
Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.
Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC
Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.
Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC
Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:
- analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.
Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.