• Riforma fiscale

    Omnibus 2026: fringe benefit, IVA e forfettari, cosa cambia

    Lo schema di decreto legislativo Omnibus 2026, composto da 27 articoli e correttivo della riforma fiscale, introduce modifiche trasversali a TUIR, IVA, accertamento, fiscalità internazionale e Terzo settore. Ecco tutte le novità raggruppate per area.

    Si rimanda al testo bollinato del Dlgs diffuso alla stampa con il dettaglio degli articoli.

    Correttivo Riforma Fiscale: carichi di famiglia

    L'art. 1 riscrive l'art. 12, comma 4-ter del TUIR: al primo periodo vengono soppresse le parole relative al requisito di convivenza per figli e coniuge non separato; al secondo periodo viene aggiunto che il vincolo della convivenza resta limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile

    In pratica, per figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottati, affiliati, affidati, o conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la convivenza non è più richiesta ai fini del carico fiscale. 

    Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

    Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali

    L'art. 2 sostituisce la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR. 

    Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sui costi chilometrici ACI. 

    Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in

    I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

    È inoltre sostituito il comma 48-bis dell'art. 1 della L. 207/2024: resta ferma la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni sugli accessori si applicano anche a questi veicoli, fermi restando i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte versate). Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026.

    Cessione o compensazione di crediti d’imposta: i differenziali diventano reddito

    L'art. 3 aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 del TUIR. 

    I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte (compresi gli incentivi ex art. 121, comma 2, D.L. 34/2020) costituiscono reddito

    In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo/valore d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 

    Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la stessa aliquota di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da versare mediante versamento diretto nei termini del saldo delle imposte sui redditi. 

    Sono esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazione artistica o professionale (che concorre a formare il reddito per la parte compensata).

    Le disposizioni si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. 

    Gli esercenti arti e professioni possono applicarle anche ai crediti già acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa (senza rimborso di maggiori imposte già versate).

    Decreto omnibus: le novità per le imprese

    L'art. 4 modifica gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il reddito agricolo anche a quello prodotto tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione (imprenditori individuali, società semplici, soggetti con opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006).

    Avvicinamento valori contabili e fiscali

    L'art. 5 modifica numerosi articoli del TUIR (94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis) su: valutazione dei titoli secondo i principi contabili internazionali; deducibilità dei componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni; valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (limite di un diciottesimo del valore); requisito di esercizio "in via esclusiva o prevalente" delle attività ai fini della qualifica di intermediari finanziari. Le decorrenze sono differenziate ma convergono, in massima parte, sul periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    Riallineamento straordinario dei valori contabili-fiscali

    L'art. 6 consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali. 

    Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e l'imposta si versa in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo.

    Riporto delle perdite fiscali e conferimenti

    L'art. 7 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR sul trasferimento di partecipazioni di maggioranza ai fini del riporto perdite. 

    L'art. 8 apporta correzioni testuali agli artt. 84 e 172 TUIR. 

    L'art. 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (artt. 175 e 177 TUIR): se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, quest'ultimo diventa il riferimento per il minor importo. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetto anche sui periodi precedenti se le dichiarazioni sono già conformi.

    Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

    L'art. 10 aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 181 TUIR: le perdite di una società residente in UE o SEE che partecipa a una fusione con società italiane possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante, a condizione che vi sia controllo tra le società partecipanti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività.

    L'art. 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale, introducendo il nuovo art. 39-bis su regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre definiti in allegato i concetti di "incentivo fiscale qualificato" e "limite massimo basato sulla sostanza" (pari al 5,5% delle spese salariali ammissibili o degli ammortamenti, con opzione quinquennale all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni).

    Decreto omnibus: IVA e adempimento collaborativo

    L'art. 12 modifica l'art. 19, comma 1 e l'art. 25 del DPR 633/1972, oltre agli artt. 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il termine per la detrazione IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto, in luogo dell'anno in corso.

    Adempimento collaborativo: rateizzazione fino a 20 rate

    L'art. 16 modifica il D.Lgs. 128/2015: le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possono essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui, con sanzione maggiorata della metà. 

    Viene inoltre introdotta la possibilità per i contribuenti di comunicare all'Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per il regime, purché la comunicazione sia esauriente e precedente a eventuali accessi, ispezioni o verifiche.

  • Antiriciclaggio

    Referente Antiriciclaggio: come si nomina nelle STP

    Con l'Informativa n 100 del CNDCEC, a seguito della entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette emanate dalla UIF, chiariscono la nomina del referente SOS negli studi professionali evidenziando la centralità del professionista persona fisica.

    Referente SOS antiriciclaggio: chiarimenti del CNDCEC

    Ci sono pone la seguente domanda:  la struttura deve nominare un unico referente SOS, coincidente con il legale rappresentante o con un soggetto da questi delegato, per tutte le segnalazioni dei professionisti che vi operano?

    Il CNDCEC replica con l'informativa del 21 luglio che affronta la corretta individuazione del destinatario degli obblighi antiriciclaggio: solo dopo aver stabilito chi sia il soggetto obbligato è infatti possibile determinare chi debba assumere la funzione di referente SOS.

    In particolare, l’articolo 3, comma 1, del Decreto antiriciclaggio stabilisce che le relative disposizioni si applicano esclusivamente alle categorie di soggetti espressamente individuate dalla legge. 

    Il successivo comma 4 include tra i professionisti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione in forma individuale, associata o societaria.

    L'informativa evidenzia che l’esercizio in forma associata o societaria descrive la modalità organizzativa attraverso la quale il professionista svolge la propria attività, mentre la qualifica di destinatario continua a discendere dalla qualità personale e professionale del soggetto iscritto all’Albo e dalla prestazione concretamente resa.

    Questa impostazione consente di interpretare le disposizioni contenute nella Parte Seconda delle Istruzioni UIF, dedicate agli adempimenti organizzativi. 

    Il Provvedimento UIF sull'antiriciclaggio distingue due ipotesi: 

    • nella ipotesi in cui il destinatario è una persona fisica, il referente SOS coincide con il destinatario stesso; 
    • se il destinatario non coincide con una persona fisica, la funzione è attribuita al legale rappresentante oppure a un soggetto formalmente delegato.

    La distinzione operata dalla UIF non crea nuove categorie di soggetti obbligati, ma presuppone quelle già individuate dalla normativa primaria. 

    Per i Commercialisti, pertanto, trova ordinariamente applicazione la prima ipotesi: il destinatario è il singolo professionista e il referente SOS coincide con quest’ultimo, anche quando l’attività venga svolta all’interno di uno studio associato o di una STP. 

    La regola del legale rappresentante o del delegato opera invece nei casi in cui sia la legge a individuare quale destinatario una persona giuridica o un ente distinto dalla persona fisica del professionista.

    Viene anche evidenziato che, durante la Consultazione pubblica precedente alla adozione delle Istruzioni UIF si chiedeva di chiarire la posizione dei professionisti operanti in forma associata o societaria e l’Autorità rispondeva chge il referente SOS è individuato muovendo dal destinatario degli obblighi, non dalla struttura attraverso la quale l’attività è organizzata.

    Da ciò discende che la sola presenza di uno studio associato o di una società tra professionisti non legittima, di per sé, l’individuazione di un unico referente SOS, coincidente con il legale rappresentante della struttura o con un suo delegato, per tutte le segnalazioni riferibili ai professionisti che vi operano. 

    L'informativa chiarisce che lo studio associato e la STP restano, naturalmente, contesti organizzativi nei quali possono essere adottati presidi comuni, esse possono dotarsi di procedure interne di supporto alla rilevazione delle anomalie, al coordinamento delle attività, alla conservazione della documentazione, alla gestione dei flussi informativi e alla tutela della riservatezza; possono, inoltre, prevedere regole condivise per assicurare uniformità operativa e adeguati livelli di controllo interno. Tuttavia, tali procedure, devono avere una funzione di supporto e non possono modificare la titolarità degli obblighi, concentrare automaticamente tutte le segnalazioni in capo al legale rappresentante o determinare forme di deresponsabilizzazione del singolo professionista. 

    L’organizzazione comune può rendere più efficace la collaborazione attiva, ma non può sostituire il soggetto al quale la legge attribuisce il dovere di valutare l’operatività e, quando ricorrano i presupposti, di procedere alla segnalazione.

  • Antiriciclaggio

    UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio

    Nel I semestre del 2026 la UIF ha ricevuto 90.200 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il valore semestrale più elevato mai registrato, con un aumento dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

    Questa la sintesi dei dati diffusi dalla Banca d'Italia nel Quaderno n 1/2026 per l'antiriciclaggio.

    Quaderno 1/2026 su antiriciclaggio: segnalazioni in congruo aumento

    Il comunicato che accompagna il documento ha specificato inoltre che il numero di segnalazioni analizzate ha raggiunto il massimo storico di 90.049 unità, in crescita del 10,7 per cento.

    Banche e Poste si confermano la principale categoria segnalante con 55.653 SOS (61,7 per cento del totale), in crescita sia in termini assoluti sia percentuali.

    Per quando riguarda gli altri intermediari e operatori finanziari si precisa che essi hanno trasmesso 16.738 segnalazioni (18,6 per cento del totale), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025. 

    All'interno del comparto risultano sostanzialmente stabili le segnalazioni provenienti dagli istituti di pagamento, mentre si riducono quelle trasmesse dagli IMEL, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

    I soggetti non finanziari e gli uffici della Pubblica amministrazione hanno inviato 17.809 SOS (19,7 per cento del totale), in crescita rispetto al semestre corrispondente. 

    Viene segnalato che l'aumento è riconducibile soprattutto agli operatori del comparto oro e preziosi e ai soggetti attivi nella custodia e trasporto valori. In diminuzione, invece, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco e quelle dei professionisti. In calo anche le segnalazioni trasmesse dagli uffici della Pubblica amministrazione, che si mantengono su livelli molto contenuti.

    Gli importi segnalati raggiungono circa 61 miliardi di euro (di cui quasi 55 riferibili a operazioni eseguite), in aumento rispetto ai quasi 53 miliardi registrati nel primo semestre 2025.

    Nel semestre la UIF ha adottato 8 provvedimenti di sospensione, in linea con il periodo corrispondente. Le sospensioni hanno riguardato operazioni per 1,1 milioni di euro, a fronte di 64 istanze valutate.

    Nell'ambito dell'attività di approfondimento delle SOS, la UIF ha inviato 3.152 richieste di informazioni ai soggetti obbligati (+7,0 per cento) e 84 richieste di informazioni a FIU estere (-49,7 per cento).

    Clicca qui per il Quaderno antiriciclaggio n 1/2026 per ulteriori approfondimenti.

  • Accise

    App “Osservaprezzi Carburanti”: dal 20 luglio per i prezzi della benzina

    Il MIMIT annuncia che i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente

    Da lunedì 20 luglio sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android la nuova App “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno strumento pensato per offrire ai cittadini un’informazione semplice, trasparente e immediata sui prezzi dei carburanti praticati sul territorio.

    Attraverso l’App, i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. 

    La consultazione sarà resa ancora più efficace dalla visualizzazione del prezzo medio regionale e dalla possibilità di confrontarlo con il prezzo praticato, nella stessa giornata, da ciascun impianto.

    Il Ministero evidenzia che la nuova applicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza.

    Nella fase iniziale di utilizzo, il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali osservazioni sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Credito Ires: no all’integrativa per passare da rimborso a cessione

    Con la Risposta a interpello n 147 del 16 luglio le entrate chiariscono perchè il credito IRES del gruppo non può mutare con una dichiarazione integrativa per passare dal rimborso alla cessione.

    Non è ammessa la dichiarazione integrativa per ripensamento

    Una società che aderisce al consolidato fiscale non può presentare una dichiarazione integrativa con il solo obiettivo di trasformare un credito IRES già chiesto a rimborso in un credito da cedere a un’altra società del gruppo

    Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 147/2026, relativa all’applicazione dell’articolo 2, commi 8 e 8-ter, del d.P.R. 322/1998.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione integrativa può correggere errori od omissioni, ma non può essere utilizzata per modificare una scelta dichiarativa divenuta successivamente meno conveniente. 

    L’unica eccezione prevista espressamente dalla legge riguarda il passaggio dalla richiesta di rimborso alla compensazione, entro precisi limiti temporali.

    Nel caso di specie la società istante, in qualità di consolidante del proprio gruppo fiscale, aveva presentato il modello Consolidato nazionale e mondiale relativo al periodo d’imposta 2023.

    Dalla dichiarazione emergeva un’eccedenza IRES pari a 2.729.533 euro

    Con una successiva dichiarazione, una parte del credito, pari a 1,5 milioni di euro, era stata indicata come ceduta ai sensi dell’articolo 43-ter del d.P.R. 602/1973. 

    Il credito residuo, pari a 1.229.533 euro, era stato invece destinato al rimborso.

    La società intendeva poi presentare una nuova dichiarazione integrativa per cambiare nuovamente la destinazione del credito residuo: non più rimborso, ma cessione infragruppo alla consolidante, che avrebbe potuto utilizzarlo in compensazione con i propri debiti fiscali.

    Il valore del credito non sarebbe cambiato a essere modificata sarebbe stata soltanto la modalità di utilizzo.

    Nel merito, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.l. n. 193 del 2016 ha sostituito l'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, con riferimento ai termini per la presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
    In particolare, l'attuale comma 8 dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dal soggetto a favore del quale le omissioni o gli errori siano da emendare. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini
    di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ossia entro il trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria).
    La disposizione di cui al richiamato comma 8 dell'articolo 2 stabilisce che, salva «l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
    Il successivo comma 8 ter dell'articolo 2 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dispone, invece, che le «dichiarazioni
    dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione» (enfasi aggiunta, ndr).
    In sintesi: il comma 8 della norma in esame consente la presentazione di una dichiarazione integrativa solo per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito; il successivo comma 8 ter, invece, consente la modifica della scelta operata,
    con riferimento alle modalità di utilizzo dell'eccedenza d'imposta, esclusivamente da ''rimborso'' a ''compensazione'', a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione integrativa entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria che si intende modificare (cfr., ad adiuvandum, la circolare
    n. 25/E del 19 giugno 2012, punto 2.2 e le indicazioni contenute nelle Istruzioni relative al modello CNM 2026).
    Al di fuori delle fattispecie ivi disciplinate, resta esclusa la possibilità di integrare la dichiarazione originariamente presentata. In ogni caso, si ricorda che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l'8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla
    determinazione del reddito imponibile e dell'imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ''ripensamento'') non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell'ipotesi di
    cui al richiamato comma 8 ter dell'articolo 2.
    Con il quesito n. 1, l'Istante chiede di sapere se in base alle disposizioni contenute nel predetto articolo 2 sia possibile integrare il modello ''Consolidato Nazionale e Mondiale 2024'', presentato in data 31 ottobre 2024 (già oggetto di una prima
    integrazione avvenuta il 3 dicembre 2024), al fine di modificare la scelta originariamente operata con riferimento alla destinazione del residuo credito disponibile da ''richiesta di rimborso'' a ''cessione infragruppo in base all'articolo 43 ter del d.P.R. n. 602 del 1973''.
    Al riguardo, si ritiene che la modifica che l'Istante intende operare non possa essere ricondotta a nessuna delle fattispecie, normativamente previste, in cui è possibile presentare una dichiarazione integrativa, dal momento che: non viene emendato un errore dichiarativo, circostanza che consentirebbe la presentazione della dichiarazione in base all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998; l'articolo 2, comma 8 ter , del medesimo decreto, circoscrive la possibilità di modificare la scelta operata in dichiarazione, con riferimento alle modalità di utilizzo dell'eccedenza di credito maturata, esclusivamente da richiesta di ''rimborso'' a ''compensazione''.
    Tanto precisato, i successivi quesiti formulati dall'Istante devono ritenersi assorbiti.

    Perché la società riteneva ammissibile l’integrativa

    Secondo la tesi della contribuente, la modifica avrebbe riguardato un credito già esistente, correttamente dichiarato e noto all’Amministrazione finanziaria.

    Non si sarebbe quindi trattato della creazione di un nuovo credito, ma soltanto della variazione della sua destinazione. 

    La società sosteneva inoltre che il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 2, comma 8-ter, non fosse applicabile, perché tale disposizione disciplina espressamente il passaggio dal rimborso alla compensazione, non quello dal rimborso alla cessione.

    L’istante richiamava anche il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale, considerata, in via ordinaria, una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale irrevocabile.

    L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa ricostruzione.

    L’integrativa serve a correggere errori od omissioni

    Il punto centrale della risposta riguarda il perimetro dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998.

    La norma consente di presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l’accertamento, quindi, in via generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

    Questa possibilità, tuttavia, riguarda la correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato:

    • un maggiore o minore imponibile;
    • un maggiore o minore debito d’imposta;
    • un maggiore o minore credito.

    Nel caso esaminato non vi era però alcun errore dichiarativo da correggere. La società aveva consapevolmente chiesto il rimborso e intendeva successivamente sostituire tale scelta con la cessione del credito.

    Per le Entrate, quindi, non si tratta di un errore, ma di un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito.

    L’unica eccezione: dal rimborso alla compensazione

    L’articolo 2, comma 8-ter, consente una specifica modifica della scelta effettuata in dichiarazione.

    Il contribuente può trasformare la richiesta di rimborso in compensazione, a condizione che:

    • la dichiarazione integrativa sia presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario;
    • il rimborso non sia stato già erogato, neppure in parte.

    La disposizione, però, è formulata in modo tassativo. La modifica è ammessa esclusivamente dalla richiesta di rimborso alla compensazione.

    Non è invece prevista la possibilità di passare dal rimborso alla cessione del credito, neppure quando la cessione avviene all’interno dello stesso gruppo fiscale.

    La cessione prevista dall’articolo 43-ter del d.P.R. 602/1973 permette alle società appartenenti a un gruppo di trasferire determinate eccedenze d’imposta.

    Tuttavia, questa disciplina non amplia i casi nei quali è possibile modificare una dichiarazione già presentata.

    Secondo l’Agenzia, il passaggio da rimborso a cessione:

    • non corregge un errore o un’omissione;
    • non rientra nell’eccezione prevista per il passaggio da rimborso a compensazione;
    • costituisce una nuova valutazione di convenienza del contribuente.

    La dichiarazione integrativa non può quindi essere utilizzata per sostituire una scelta originaria con una soluzione fiscalmente o finanziariamente più favorevole.

    Di conseguenza, gli ulteriori quesiti sulla possibilità di utilizzare immediatamente il credito ceduto in compensazione sono stati considerati assorbiti.

    Faq sulla dichiarazione integrativa nel cambio di destinazione del credito

    È possibile trasformare con un'integrativa un credito chiesto a rimborso in credito ceduto?

    No. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il passaggio da rimborso a cessione non corregge un errore, ma modifica una scelta già effettuata.

    Il credito chiesto a rimborso può essere destinato alla compensazione?

    Sì, mediante dichiarazione integrativa presentata entro 120 giorni dal termine ordinario, purché il rimborso non sia stato erogato, neppure parzialmente.

    Il divieto vale anche per la cessione tra società dello stesso gruppo?

    Sì. La natura infragruppo della cessione non rende ammissibile la modifica della scelta effettuata nella dichiarazione originaria.

    Allegati:
  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 5 Bilanci di liquidazione: ecco il definitivo

    Il nuovo OIC 5, pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel luglio 2026, sostituisce integralmente la precedente versione del principio contabile, adeguata al Codice civile dopo il D.lgs. 139/2015. 

    La revisione nasce da due esigenze distinte: da un lato, allineare la struttura dello standard al ruolo che l'OIC riveste oggi, ossia disciplinare esclusivamente i profili tecnico-contabili della redazione del bilancio; dall'altro, superare le criticità applicative segnalate dagli operatori nel corso degli anni di vigenza del vecchio principio.

    Il progetto di revisione ha evidenziato che la prassi disattendeva sistematicamente due prescrizioni cardine: 

    1. la valutazione delle attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore contabile, raramente applicata per motivi prudenziali e di responsabilità dei liquidatori, 
    2. e l'iscrizione del fondo per costi ed oneri di liquidazione, spesso omessa o rilevata solo in parte per le incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo l'intera durata della procedura.

    Non è un semplice restyling formale: cambia la funzione stessa del bilancio di liquidazione, che da strumento di stima del valore ritraibile diventa un documento di rendicontazione prudenziale sull'andamento della procedura. 

    Ciò giustifica criteri di valutazione più cauti, schemi di bilancio riformulati per natura, distinzione tra costi funzionali e contratti onerosi, e regole più chiare per i momenti-chiave della liquidazione.

    Nuovo OIC 5: il cambio di prospettiva, da bilancio previsionale a bilancio informativo

    La differenza più significativa tra il precedente OIC 5 e la nuova versione, è di natura concettuale, prima ancora che tecnica.

    Nella versione previgente il bilancio di liquidazione era concepito come lo strumento che doveva misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni aziendali, il c.d. "capitale di liquidazione", in una logica dichiaratamente prognostica. 

    Nel nuovo principio il bilancio di liquidazione diventa uno strumento di rendicontazione sull'andamento della procedura, con una logica più prudenziale e maggiormente applicabile nella pratica professionale.

    Da questo cambio di paradigma discendono le scelte tecniche più rilevanti di seguito analizzate.

    Nuovo OIC 5: criteri di valutazione, minore incertezza e più prudenza

    La distinzione tra costi "necessari e funzionali" e costi "non necessari" è una delle novità più rilevanti. Il nuovo OIC 5 chiede di ripartire, con un criterio oggettivo, l’essenzialità rispetto all'ordinato svolgimento della procedura, ciò che va rilevato per competenza da ciò che va invece accantonato secondo le regole sui contratti onerosi, riducendo così l'area di incertezza che aveva reso poco applicato il vecchio fondo unico.

    Viene inoltre introdotta una facoltà, prima assente, di valutare al valore di realizzazione in liquidazione, se superiore al valore netto contabile, i soli beni per cui la vendita sia già certa (ad esempio in presenza di un contratto preliminare) e il valore di realizzo sia stimabile in modo attendibile. 

    La semplice individuazione di un potenziale acquirente, in assenza di trattative concluse, non è sufficiente ad attivare la rivalutazione.

    Voce

    OIC 5 previgente

    OIC 5 nuovo (2026)

    Attività (immobilizzazioni, partecipazioni, titoli)

    Valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, regola generalmente disattesa nella prassi

    Minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione; la rivalutazione oltre il costo è ammessa solo come facoltà, a condizioni stringenti

    Crediti

    Valore di presumibile realizzo

    Confermato il valore di presumibile realizzo; esclusa esplicitamente l'applicazione del costo ammortizzato

    Debiti

    Valore di presunta estinzione

    Confermato, con la precisazione che uno stralcio riduce il debito sotto il nominale solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio

    Oneri della procedura

    Fondo unico per costi ed oneri di liquidazione, di stima complessa e spesso disatteso

    Distinzione tra costi necessari e funzionali (rilevati per competenza: compenso del liquidatore, utenze, locazione sede) e costi non necessari (accantonati come contratti onerosi)

    Nuovo OIC 5: nuovi schemi di bilancio

    Il principio ridisegna gli schemi di stato patrimoniale e conto economico

    Per le società senza attività in continuazione viene meno la distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, che perde significato quando l'impresa non opera più in prospettiva di continuità: le voci sono riclassificate per natura, senza più separare, ad esempio, le partecipazioni immobilizzate da quelle iscritte nel circolante.

    Sono introdotte nuove voci di conto economico: A5-bis "Proventi della procedura liquidatoria", B14-bis "Oneri della procedura liquidatoria" e A5-ter "Rivalutazioni della procedura liquidatoria", per dare separata evidenza ai componenti reddituali tipici della fase liquidatoria.

    Per le società con attività in continuazione, è introdotta una nuova voce di stato patrimoniale "E) Attività destinate alla liquidazione", che raccoglie i beni dei rami non in esercizio provvisorio.

    È introdotta la facoltà, non prevista in precedenza, di omettere il bilancio comparativo nell'esercizio di adozione dei nuovi schemi, dandone conto in nota integrativa.

    Le società di minori dimensioni (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) possono comunque continuare ad adottare gli schemi ordinari, oppure il nuovo schema abbreviato dedicato; in entrambi i casi restano esonerate dal rendiconto finanziario.

    È stato inoltre introdotto uno schema di riferimento per il rendiconto finanziario, sia per le società senza sia per quelle con attività in continuazione: documento che il previgente OIC 5 non disciplinava in modo organico.

    Nuovo OIC 5: primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione

    Il nuovo OIC 5 detta regole più puntuali, distinguendo tre momenti particolari della procedura:

    • Primo bilancio di liquidazione: le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono imputate direttamente a una riserva di patrimonio netto, senza transito a conto economico.
    • Bilancio finale di liquidazione: a differenza dei bilanci intermedi, gli eventuali elementi attivi non ancora realizzati sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione anche quando il criterio del minore tra costo e valore di realizzo non lo consentirebbe, coerentemente con la funzione del documento di determinare quanto spetta a ciascun socio.
    • Revoca della liquidazione: il primo bilancio successivo alla revoca deve esprimere i valori come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata, applicando alle poste ancora in essere i criteri ordinari secondo le regole sui cambiamenti di stima e di principio contabile, per evitare comportamenti opportunistici.

    Nuovo OIC 5: data di applicazione e facoltà di continuità del vecchio principio

    Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci di liquidazione relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 o da data successiva, con facoltà di applicazione anticipata nel 2026.

    Le società che, alla data di entrata in vigore, hanno già avviato la procedura secondo la precedente versione del principio possono continuare ad applicarla fino al termine della liquidazione.

  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio

    Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.

    Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.

    Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.  

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi

    Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che: 

    • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
    • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.

    Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.

    Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?

    Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:

    • gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
    • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
    • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
    • si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
    • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR

    Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

    Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.

    Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata

    Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.

    Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici. 

    La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.

    I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale. 

    Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.

    Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza. 

    Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali. 

    La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.

    Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade

    La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.

    Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.

    L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:

    • in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
    • in uno stato di crisi già manifestatosi;
    • anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.

    Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale. 

    La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile. 

    La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata. 

    Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.

    Il progetto di piano e la verifica della risanabilità

    L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.

    Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.

    Tra gli elementi essenziali rientrano:

    • la situazione contabile aggiornata;
    • l’andamento corrente dell’attività;
    • l’individuazione delle cause della crisi;
    • le iniziative industriali e finanziarie previste;
    • un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.

    Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.

    Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.

    Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa

    L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.

    L’Agenzia sottolinea che l’esperto:

    • analizza i dati e la documentazione aziendale;
    • valuta le prospettive di risanamento;
    • agevola il dialogo tra le parti;
    • può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
    • individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
    • esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.

    Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza. 

    L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività. 

    Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.

    Le misure protettive e cautelari

    L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:

    • l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
    • l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
    • determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.

    La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.

    La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:

    • la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
    • la concreta perseguibilità del risanamento;
    • la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
    • il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.

    Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale. 

    Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:

    • un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
    • una convenzione di moratoria;
    • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.

    In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:

    • il piano attestato di risanamento;
    • l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
    • il concordato preventivo;
    • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
    • il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi. 

    Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.

    Il nuovo accordo transattivo con il Fisco

    Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.

    Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.

    La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito. 

    Alla proposta devono essere allegate:

    • una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
    • una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.

    Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo. 

    L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.

    Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.

    In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.

    Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo. 

    L’accordo può comprendere anche l’IVA

    Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.

    La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.

    Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. 

    Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.

    Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.

  • Bilancio

    Bilancio di liquidazione: pubblicato il definitivo dell’OIC 5

    L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 16 luglio il testo definitivo dell'OIC 5 con le regole per i bilanci di liquidazione.

    Attenzione al fatto che le regole sono obbligatorie per i bilanci 2027 e facoltative per il 2026.

    Ricordiamo che il testo è stato posto in consultazione nel 2024 ed ora giunge alla sua versione definitiva.

    La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specificava che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci  è nata dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
    La finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria. 

    Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
    Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.

    In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
    In ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione ed ora si giunge al testo definitivo cui si rimanda sul sito dell'OIC, clicca qui, per approfondire.

  • Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici: scontrino tutto software in arrivo dal Fisco

    Con un comunicato del 14 luglio Assosoftware, Associazione italiana produttori software ha commentato l'imminente novità delle Entrate che adotteranno un nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, "liberandoli" dalla cassa.

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa.

    Scontrino tutto software: di che si tratta

    Dovrebbe trattarsi di una emancipazione dei corrispettivi dal registratore di cassa, con scontrini tutti dematerializzati.

    Assosoftware ha commentato la imminente novità del Fisco specificando che le applicazioni che automatizzano la WebApp dell’Agenzia delle Entrate possono offrire alle imprese una risposta temporanea e un’alternativa immediata al registratore telematico. 

    AssoSoftware invita a utilizzarle con prudenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    In vista dell’avvio del nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, AssoSoftware esprime cauto apprezzamento per le cosiddette soluzioni “ponte” o “velocizzatori” che si stanno diffondendo sul mercato, e che automatizzano l’interazione con la WebApp dell’Agenzia delle Entrate per consentire la trasmissione dei corrispettivi.

    Questi strumenti possono rispondere a esigenze concrete delle imprese, soprattutto le più piccole, offrendo fin da subito un’alternativa al registratore telematico, ad esempio in caso di guasto, sostituzione o scadenza dell’apparecchio, ed evitando nuovi investimenti in hardware qualora si voglia optare per la soluzione software, già in fase di sperimentazione e tra poco disponibile sul mercato.

    Il loro utilizzo deve tuttavia attenersi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La WebApp è infatti nata per l’utilizzo diretto da parte dell’operatore economico e non come interfaccia applicativa progettata per l’integrazione sistematica con software di terze parti.

    La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste modalità possono essere ammesse a condizione che non alterino il funzionamento della piattaforma, non ne compromettano la sicurezza, non generino carichi anomali e rimangano coerenti con le finalità del servizio.

    Integrata nei gestionali, nelle piattaforme cloud, negli Smart POS e nei sistemi di pagamento, la Soluzione Software certificata consentirà infatti di memorizzare e trasmettere i corrispettivi senza dispositivi hardware dedicati, rendendo la fiscalizzazione una componente nativa dei processi digitali delle imprese.

    AssoSoftware ne sostiene lo sviluppo fin dalle prime fasi, collaborando con l’Agenzia delle Entrate e accompagnando gli investimenti delle aziende associate.

    In attesa della piena operatività del nuovo sistema, le soluzioni ponte possono contribuire a rendere più graduale la transizione, purché utilizzate con le necessarie cautele.