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Incentivi alle imprese: approvato il Dlgs definitivo di riordino
Il Mimit con un comunicato del 23 giugno ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
Il Ministro Urso in proposito ha dichiarato:
“Un sistema di incentivi più semplice significa maggiori opportunità per le imprese che investono e innovano. Con questo decreto proseguiamo il percorso di riforma avviato con il Codice degli incentivi, rispettando gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e ponendo le basi per completare il riordino di tali strumenti di sostegno con la prossima Legge di Bilancio”.
Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riforma del sistema degli incentivi, rendendolo più organico, semplice ed efficace.
La riforma si fonda su due direttrici principali:
- l'armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026;
- il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.
L'intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea, e il suo completamento consente il raggiungimento della relativa milestone nei tempi previsti.
Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale
Decreto incentivi: il fondo per la crescita sostenibile
Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d’impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee ed gli obiettivi e le priorità come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento ovvero, per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina quadro, mediante provvedimenti normativi di modifica di rango corrispondente alla disciplina modificata.
Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l’emanazione di bandi tematici, da adottare nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.
2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.
Viene previsto che, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Inoltre, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici
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Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto FERX definitivo.
La firma avviene dopo il passaggio presso l'UE con la decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno.
Ora il testo sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE.
Il nuovo regime FER X sarà in grado di accelerare la transizione energetica italiana.
La Commissione europea, ha affermato che il nuovo meccanismo potrà contribuire al raggiungimento del target nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia elettrica da rinnovabili entro il 2030.
Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il comunicato dello stesso ministero dell'Ambiente specifica che il provvedimento sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto.
Destinatari della novità sono gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
In particolare, il decreto FERX definitivo fissa un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile:
- dieci sono riservati agli impianti fino a 1 MW di potenza, che accedono direttamente al meccanismo di supporto,
- mentre i restanti 27,15 gigawatt sono destinati agli impianti di maggiore dimensione, che devono partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il contingente di potenza che sarà complessivamente reso disponibile nelle procedure competitive è stimato in 16,5 GW per l’eolico, 10 per il fotovoltaico, 0,63 per l’idroelettrico e 0,02 per i gas residuati dai processi di depurazione.
Attenzione al fatto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approvi, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.
In pratica, gli incentivi alle rinnovabili saranno:
- per gli impianti di minore dimensione è previsto l'accesso diretto al meccanismo di supporto, subordinato al rispetto dei requisiti tecnici, ambientali e prestazionali stabiliti dalla normativa;
- per gli impianti superiori a 1 MW l'accesso agli incentivi avviene invece mediante procedure competitive.
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Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.
Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.
Vediamo tutti i dettagli.
Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”, elaborati dalla specifica Commissione di studio.
Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026, contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.
Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.
Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC
Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.
Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC
Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:
- analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.
Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.
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Regole per scambio informazioni sulle cripto: chi deve adempiere
Con il Provvedimento n 186865 del 22 giugno le Entrate hanno pubblicato disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 per modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.
Il COP Centro operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).In generale le disposizioni normate dal provvedimento si riferiscono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell'art 7 del Dlgs n. 194/2025.
Gli interessati sono tenuti a trasmettere ogni anno determinate informazioni sui loro clienti all’Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui adempiano già a obblighi equivalenti in un altro Stato Ue o in una giurisdizione extra-Ue qualificata.
Attenzione al fatto che tra le informazioni da comunicare, la nota deve contenere una dichiarazione che attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell'altro Stato membro o nella giurisdizione qualificata non-Ue.
Vediamo cosa specificano le Entrate con il provvedimento in oggetto.
Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni
Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto anche lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.In sintesi il provvedimento dispone quanto segue:
- individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
- definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto- attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
- delimita gli obblighi dei gestori di cripto- attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
- stabilisce le regole dell’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini;
- stabilisce le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate;
- prevede regole per lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.
Relativamente ai soggetti oblbigati si tratta dei service provider in cripto-attività menzionati dall'articolo 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia.
Per il contenuto delle informazioni si evidenzia che al punto 5 il provvedimento specifica i seguenti contenuti:
- il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
- l’IIN (individual identification number), codice attribuito al soggetto che effettua la comunicazione;
- l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i daati anagrafici dell’investitore, nome completo della cripto-attività, dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività, ecc.
- il codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.
Scambio informazioni cripto: il calendario delle comuncazioni per gli obbligati
Per quanto riguarda il calendario, gli interessati devono trasmettere i dati previsti dal decreto legislativo n. 194/2025, insieme alle proprie informazioni identificative e, se disponibile, al codice fiscale italiano dei clienti interessati, e all’IIN se attribuito.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite incaricati, utilizzando il formato XML di cui all’Allegato 1 al provvedimento.
La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027.
In caso di errori o di scarto del file, il prestatore può procedere a un nuovo invio entro la stessa scadenza del 30 giugno. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria viene acquisita e inviata alle autorità fiscali degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-Ue nei tempi previsti per lo scambio di informazioni (30 settembre).
In ogni caso, le comunicazioni tardive vengono ugualmente acquisite dall’Amministrazione finanziaria.
Passati 30 giorni dalla scadenza della comunicazione, le Entrate invitano gli operatori registrati che hanno omesso l’adempimento a inviare le informazioni previste entro 60 giorni.
Successivamente l'Amministrazione invia un sollecito e concede altri 30 giorni di tempo per regolarizzare la situazione, dopodiché cancella la registrazione.
L’Agenzia certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione con una ricevuta entro 5 giorni lavorativi dall’invio.
Allegati: -
Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU
Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.
Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.
L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.
Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.
L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24.
Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente.
E in dettaglio riguarda:
- operazioni assicurative,
- prestazioni di mandato,
- mediazione e intermediazione
La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.
Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.
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Donazione immobile: acquisto di terzi al sicuro, dal 18 giugno svolta per vendite e mutui
Dal 18 giugno è entrata in vigore la novità prevista per gli immobili venduti e precedentemente ricevuti per donazione.
In particolare con la Legge n 182/2025 e con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
I notai commentavano la novità sottolienando l'importante semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione.
In sintesi dal 18 giugno 2026 è cambiata la circolazione dei beni donati poichè è scaduto il periodo transitorio previsto dall'art 44 che fa entrare per tutti gli acquisti la nuova normativa, accolta con plauso dai Notai promotori della riforma.
Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro dal 18 giugno
Il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso specificavano che, fino a prima dell'entrata in vigore della novità normativa prevista dalla legge 182/2025, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.Con la riforma non è più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.
Riepiloghiamo che dal 18 dicembre 2025 le nuove regole sono state applicate subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte è entrata in vigore una norma transitoria, scaduta il 18 giugno 2026, sono rimaste in vigore le vecchie norme solo se:
- l’azione di riduzione, in caso di successione aperta,
- o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata,
è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma ossia entro il 18 giugno 2026.
Attenzione al fatto che superata questa finestra temporale, il nuovo regime è diventato valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.
Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Donazione immobile: le tutele per i terzi acquirenti, le FAQ principali
Non è più possibile perdere la casa acquistata da una donazione dopo il 18 giugno 2026?
Non è più possibile nella generalità dei casi, poiché l'azione di restituzione contro i terzi è soppressa e convertita in un credito monetario. Tuttavia, l'immobile resta aggredibile se la domanda di riduzione è stata trascritta prima del rogito o se la donazione a monte presenta vizi di nullità radicale che scavalcano la riforma.
Come verificare se un legittimario ha bloccato l'immobile durante la fase transitoria?
È necessario effettuare una visura ipotecaria sull'immobile e contro il donante/donatario, accertandosi che entro la scadenza del 18 giugno 2026 non siano stati trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Cosa succede se il donatario è nullatenente e non può pagare gli eredi?
La legge stabilisce che il terzo acquirente a titolo oneroso è comunque protetto. Tuttavia, se l'alienazione è avvenuta a titolo gratuito, l'obbligo di risarcimento in denaro si trasferisce sul nuovo beneficiario nei limiti del valore ottenuto.
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Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
La dichiarazione dei redditi 2026 per le società ed enti commerciali residenti in Italia passa tramite il Modello “Redditi SC 2026” pubblicato dalle Entrate con le regole del Provvedimento n 71522 del 27 febbraio.
In particolare, tale modello viene utilizzato da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati.
Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale.
L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti:
- la patrimonializzazione delle società,
- il realizzo di investimenti “rilevanti”,
- la presenza di un incremento occupazionale,
- nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”
Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).
Leggi i recenti chiarimenti delle Entrate sull'Ires Premiale
Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.
In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nella casella del frontespizio va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.
Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul
reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.
Redditi SC 2026: ires premiale, come indicarla nel Quadro RN
Ai fini dell’Ires premiale, nel calcolo dell’imposta ridotta al 20% va dedicata attenzione al limite dato dal costo degli investimenti rilevanti.
Il modello Redditi 2026 recepisce, nel quadro RN, il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto di attuazione, ma resta ancora da chiarire un aspetto.
In particolare, bisognerebbe chiarire se l’importo da considerare è il minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello effettivamente realizzato
Nel calcolo dell’Ires del 2025, le società devono verificare la possibilità di applicare lo sconto di quattro punti percentuali previsto dai commi 436 e seguenti della legge 207/2024.
Il DM 8 agosto 2025 ha chiarito diversi aspetti, leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.
Nel rigo RN8A va indicata appunto l'ires premiale e le istruzioni evidenziano quanto segue.

Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.
Nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.Leggi i recenti chiarimenti delle Entrate sull'Ires Premiale
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Dati ETS al RUNTS: scadenza 30 giugno
Con il Decreto Ministeriale del 13 gennaio sono cambiate alcune regole per gli ETS in merito agli adempimenti verso il RUNTS.
In particolare, per quando riguarda i dati dei volantari, associati e dipendenti, entro il 30 giungo vanno comunicate tutte le variazioni. Vediamo maggiori dettagli in proposito.
Dati ETS al RUNTS: scadenza 30 giugno
Entro il 30 giugno 2026 gli ETS devono comunicare al Registro unico nazionale del terzo settore i dati aggiornati relativi al numero di associati, volontari e dipendenti dell’ente, se variati rispetto al precedente 31 dicembre.
Tale adempimento ha cadenza annuale ed è stato esteso a tutti gli ETS proprio con il DM in oggetto.
Ricordiamo anche che sempre il DM 13 gennaio ha previsto novità per il deposito del bilancio, leggi anche
Enti del terzo settore: bilanci e rendiconti 2025, deposito e regole RUNTS
In particolare, per idati da comunicare, la novità prevede che tutti gli ETS, senza distinzione di qualifica e quindi non più solo Odv e Aps debbano indicare in fase di iscrizione:
- il numero di soci persone fisiche e le informazioni fondamentali dei soci enti giuridici,
- il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati,
- il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari e quello dei volontari degli enti aderenti di cui si avvale.
Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo dell’aggiornamento annuale della base sociale e dei collaboratori solo qualora sia effettivamente variata rispetto all’anno precedente.
Pertanto tali dati vanno comunicati entro il 30 giugno e qualora non vi siano state variazioni nei dati degli associati, volontari e lavoratori rispetto all’ultima comunicazione effettuata, l’ente non sarà tenuto ad effettuare l’aggiornamento.
L'aggiornamento va effettuato al RUNTS territorialmente competente tramite il Portale Servizi Lavoro utilizzando l'identità digitale (SPID o CIE) del Legale rappresentante o di un soggetto delegato procedendo come segue:
- Avviare una pratica di variazione cliccando su “Richiedi” > “Variazione”
- Selezionare l’ente interessato tramite il codice fiscale.
- Compilare i campi richiesti nella procedura guidata, verificando i dati precompilati relativi al dichiarante.
- Salvare le modifiche, scaricare e firmare il modello di richiesta generato.
- Ricaricare il modello firmato sulla piattaforma per completare la pratica.
A conferma della corretta procedura l’ente riceverà una PEC di conferma che attesta l’avvenuto aggiornamento dei dati.
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Redditi PF 2026: l’Ade aggiorna il software, tutte le regole
Dal 15 aprile è partita la stagione dei dichiarativi con il Modello Redditi PF 2026.
A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.
L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:
Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.
In oltre il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento del software per il Modello redditi PF pubblicando la versione 1.2.0.
Viene precisato che indipentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: RedditiOnLine PF 2026
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.
L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
Pertanto occorre prestare attenzione a queste novità. Riepiloghiamo le regole per chi utilizza tale dichiarativo.
Modello Redditi PF 2026: come è composto
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.
Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2026: le principali novità
Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:
- Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente. - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi; - Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare; - Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; - Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
trazione del 65%; - credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile
L’Agenzia delle entrate, utilizzando:
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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Decadenza automatica testamento: regole per sopravvenienza di un figlio
Con la Sentenza n 18192/2026 la Cassazione ha replicato di fatto ad una quesito: è valido il testamento già redatto quando sopraggiunge un altro figlio, prima ignoto?
Il de cuius aveva disposto per testamento in favore di tre figli e dopo tanti anni sopraggiunge un nuovo figlio, pertanto erede, cosa accade al vecchio testamento.
La Cassazione si è espressa con la recente sentenza in oggetto.
Testamento e figlio sopravvenuto, è ancora valido?
La Suprema Corte ha ribadito che non è soggetto a pardita automatica di efficacia il testamento del de cuius che, al momento della redazione, avesse già dei figli, dei quali fosse nota l’esistenza, nel caso di sopravvenienza di un altro figlio, sulla base della natura eccezionale dell’articolo 687 del codice civile che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato redatto da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti.
La Cassazione ha sottolineato che sarebbe proprio l’assenza “in assoluto” di discendenti al momento del testamento il presupposto di applicazione dell’articolo 687 , in quanto il legislatore avrebbe valutato diversamente l’interesse di chi abbia già provato il sentimento filiale (e quindi gli obblighi scaturenti dalla condizione genitoriale) rispetto a chi non l’abbia ancora
provato.
Ora, ciò che risulta decisivo è la modificazione nel tempo dell’assetto delle relazioni familiari rispetto al tempo del testamento: assetto che è certamente diverso nel caso di sopravvenienza anche di un solo figlio (nato dentro o fuori dal
matrimonio, purché in quest’ultimo caso riconoscibile).
Del resto, se in tale ipotesi non trovasse applicazione l’articolo 687 del codice (norma da qualificarsi speciale più che eccezionale), si determinerebbe un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra discendenti, oltre che una odiosa graduazione del sentimento filiale (una primazia del primogenito è peraltro oggi del tutto antistorica).
In definitiva, si tratta, oltre che di un’occasione mancata per valorizzare l’impatto sistematico della riforma della filiazione degli anni 2012-2013 (che tende a porre tutti i figli sullo stesso piano), di una presa di posizione giurisprudenziale che solleva seri dubbi di compatibilità con il quadro costituzionale ed europeo.
Pertanto in sintensi il figlio sopravvenuto non rende inefficace il vecchio testamento.