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SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese
Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA. Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”.
SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese
Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia.
L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.
Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue.
La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.
In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.
Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale, inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.
Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.
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Credito d’imposta autotrasporto nel Decreto Carburanti
Pubblicato in GU n 64 del 18 marzo il Decreto Carburanti con misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
In particolare con l'articolo 3 si prevedono misure per l'autotrasporto, vediamo i dettagli degli aiuti.
Misure in favore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. -
Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile
La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile
Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi
Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolasticheIn attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.
La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico.La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti. -
Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri
La rottamazione quater si perfeziona sempre, sotto il profilo processuale, con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti. La definizione di un coobligato libera anche gli altri.
Questa è la sintesi della pronuncia della Cassazione n 5889/2026.
Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri
La Cassazione n 5889 del 2026 ha chiarito tre importanti aspetti:
- la Rottamazione quater, sotto il profilo processuale, si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti.
- la sanatoria si applica anche alle entrate non tributarie,
- la definizione effettuata da parte di un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie.
Non è la prima volta che la Suprema Corte affronta questo tema e in effetti i principi statuiti non sono stati sempre concordanti. Essa ricordan che nell’Ordinanza n. 24428/2024 si è infatti sostenuto che la mera trasmissione della domanda fosse di per sé sufficiente ai fini dell’estinzione del giudizio.
L’Ordinanza n. 24933/2024 ha invece seguito la tesi tradizionale sopra ricordata relativa alla ultimazione dei pagamenti.
Vi è inoltre un terzo orientamento che richiede non solo la trasmissione della domanda di rottamazione ma anche la regolarità dei versamenti alla data in cui viene richiesta l’estinzione del giudizio.
Con l’articolo 12 bis del Dl 84/2025 è stata infine introdotta una disposizione interpretativa per la quale gli effetti processuali della rottamazione si collegano alla trasmissione di una valida domanda di sanatoria ed al puntuale pagamento della prima e unica rata.
Leggi anche Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale
La recente pronuncia ha inoltre affermato che rientrano nella definizione agevolata anche entrate non tributarie (nella specie, si trattava del recupero di somme derivanti dall’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). Ai fini della agevolazione conta che si sia in presenza di somme affidate all’agente della riscossione e che non si ricada in una delle ipotesi di esclusione tassativamente indicate nella disciplina di legge.
Infine, aspetto più rilevante di tale pronuncia che ha un pò riepilogoato lo stato dell'arte è che le Sezioni unite hanno affermato che la posizione dei coobbligati debba essere sempre considerata sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo al debito inteso nella sua unitarietà.
Ne deriva che la definizione operata da uno vale anche per gli altri.
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IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica
L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza Giuridica n. 6 del 17 marzo chiarisce quale aliquota IVA applicare al trasporto dei rifiuti, soprattutto quando questi sono destinati a discarica o incenerimento.
In sintesi si chiarisce che l'aliquota agevolata Iva è per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi.
IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica
L’istante è una Associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Il dubbio nasce dalla nuova disciplina che:
- prevede IVA ordinaria (22%) per lo smaltimento tramite discarica o incenerimento senza recupero energetico;
- mantiene l’IVA agevolata al 10% per le altre attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio).
L’Associazione chiede quindi se il trasporto debba seguire la stessa aliquota dello smaltimento finale oppure essere considerato autonomamente.
L’istanza è articolata in tre situazioni operative tipiche:
- Trasporto rifiuti con diverse destinazioni (recupero o smaltimento): Si chiede se applicare sempre il 10% oppure il 22% nei casi di discarica (D1).
- Trasporto verso operazioni di recupero (es. R13): Il dubbio riguarda se l’aliquota dipenda dalla destinazione finale del rifiuto.
- Trasporto misto (recupero e discarica): Si chiede se distinguere le aliquote oppure applicare un criterio uniforme.
In sintesi, l’istante propone una lettura secondo cui:
- il trasporto dovrebbe essere sempre al 10%;
- il 22% dovrebbe riguardare solo lo smaltimento in discarica o incenerimento.
L’Agenzia conferma un principio chiave ossia il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma di gestione
Richiamando anche il parere del Ministero dell’Ambiente, viene chiarito che:
- il trasporto rientra nella “gestione dei rifiuti” ai sensi del Testo Unico Ambientale;
- è ontologicamente distinto dalle fasi di smaltimento o recupero;
- quindi non segue il regime IVA delle operazioni finali.
Dopo la Legge di Bilancio 2025 l'IVA al 22% si applica solo a specifiche operazioni finali quali:
- conferimento in discarica (D1);
- incenerimento senza recupero energetico (D10, D11).
Invece l'IVA al 10% resta applicabile a:
- raccolta, trasporto e intermediazione;
- stoccaggio e deposito temporaneo;
- recupero (R1–R13);
- smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi i casi sopra).
Il punto centrale della risposta è netto: l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo il conferimento in discarica o incenerimento, non il trasporto.
L’Agenzia risponde puntualmente:
- Trasporto verso discarica (D1): IVA 10%
- Trasporto verso recupero (R13): IVA 10%, senza considerare la destinazione finale
- Trasporti misti (recupero + discarica): IVA 10% in ogni caso
La modifica normativa ha una finalità ambientale: disincentivare lo smaltimento in discarica; favorire la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare; eliminare sussidi considerati ambientalmente dannosi.
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Bonus moto: via alla prenotazione dal 18 marzo
Dal 18 marzo il MIMIT avvia le prenotazioni per il bonus moto 2026: accedi al portale dedicato.
A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria LE.
Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.
Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro.
Bonus moto: calcolo del contributo e obblighi del concessionario
Il DPCM 20 maggio 2024 ha stabilito che i veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e e ai fini del bonus devono essere:
- nuovo di fabbrica
- elettrico o non elettrico
- non elettrico di classe Euro non inferiore a 5
Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base a:
1) Presenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, che deve essere:
- di categoria Le,
- intestata da minimo 12 mesi all'intestatario della nuova auto o a un familiare convivente,
- omologata alle classi Euro da 0 a 3e provvisto della targa a 6 caratteri ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.
2) Assenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione
In questo caso, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici
Motocicli e ciclomotori non elettrici hanno l’obbligo di rottamazione e di uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo
Le sottocategorie da L1e a L7e sono interscambiabili per la rottamazione
Attenzione al fatto che il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per minimo 12 mesi.
Il concessionario deve:
- nell’atto di acquisto del nuovo, indicare:
- i dati del motociclo o del ciclomotore da rottamare
- il contributo Ecobonus DPCM 20 maggio 2024
- entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo:
- consegnare l'usato a un rottamatore
- chiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista
Clicca qui per accedere alla sezione del MIMIT e conoscEre ulteriori dettagli sul bonus.
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POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile
I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.
La procedura web è resa disponibile dalle entrate.
Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.
Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.
Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:
- le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi;
- le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.
Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.
Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.
Cassa e POS: dati necessari al collegamento
Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:
- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.
Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile
In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos
I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.
Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?
Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.
In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti
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Scontrino dematerializzato: l’addio a quello cartaceo nel DL PNRR
Il DL PNRR è in fase di conversione che dovrà concludersi entro il 20 arpile prossimo.
Tra le disposizione vi è un emendamento che punta alla dematerializzazione degli scontrini già anticipata la scorsa estate dalla Commissione Finanze con la risoluzione numero 7-00286.
In dettaglio essa prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
Vediamo ora il passaggio di questa previsione tra le norme del PNRR.
Addio allo scontrino cartaceo: cosa contiene il DL PNRR
Il 17 giugno 2025 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevedeva la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.
In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.
A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali stanno già affrontando l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico. leggi POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo
La Commissione Finanze auspica che venga prevista:
- la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
- l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.
Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.
Ora, il decreto PNRR in conversione in Legge contiene appunto un emendamento in proposito e in particolare è all’esame della Commissione Bilancio della Camera il testo definitivo del provvedimento che tenta di accellerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi già anticipato nella scorsa estate con la risoluzione in oggetto.
L’emendamento punta a mandare in soffitta gli scontrini cartacei, intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.
Vediamo quanto della risoluzione in oggetto verrà recepito nella norma in arrivo.
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Prima casa: si decade se l’inquilino non lascia l’immobile
Con l’Ordinanza n. 2487 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che il mancato rilascio da parte del conduttore, dell'immobile locato al momento dell’atto di compravendita, acquistato con l'agevolazione “prima casa”, comporta la decadenza dal beneficio, qualora l’acquirente non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito.
Tale casistica non costituitsce “forza maggiore”.
leggi anche Decadenza agevolazione prima casa: i comproprietari rispondono in solido
Vediamo i dettagli della causa.
Prima casa: si decade se l’inquilino non lascia l’immobile
Con un avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, relativo alla revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa, l'Agenzia comunicava la decadenza dalla agevolazione.
Il caso ha riguardato l’acquisto di un immobile occupato da un conduttore titolare di un contratto di locazione con le agevolazioni “prima casa” e il mancato trasferimento della residenza nel Comune di acquisto per occupazione dell'immobile da parte dell’inquilino che non lo aveva lasciato tempestivamente libero.
Il contribuente riteneva la sussistenza di una causa di forza maggiore, e sia i giudici di primo che di secondo grado hanno concordato con la prospettazione dell’acquirente, censurando l’azione erariale.
L’Agenzia delle entrate proponeva quindi, ricorso per Cassazione, invocando la violazione degli articoli 1, nota II bis, lettera a), della parte I della Tariffa allegata al Tur e 2697 del codice civile, insistendo per la revoca delle agevolazioni “prima casa”, ritenute illegittimamente fruite dal beneficiario.La Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’ufficio, osservava che un orientamento di legittimità ritiene sussistente la forza maggiore, pronunciandosi in questi termini: “in tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell'acquirente di un immobile ubicato in un comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest'ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto” (cfr Cassazione, sentenza 25437/2015).
La suprema Corte aveva ritenuto la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile.
Altri orientamente hanno escluso la forza maggiore in ipotesi similari.
Sul concetto di “forza maggiore” le sezioni unite si sono espresse chiarendo che: “in tema di agevolazioni tributarie”, per invocare detta esimente occorre che l’esito “derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto” (cfr Cassazione, sezioni unite, 8094/2020 e anche la sentenza 12466/2021).In definitiva, la mancata realizzazione dell'intento da cui dipende l'agevolazione deve derivare non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, così rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
Per la Cassazione quindi il fatto che l'immobile fosse occupato dal conduttore era noto all'acquirente all'atto della stipula e quindi era altresì prevedibile che l'immobile stesso non sarebbe stato disponibile per trasferire la residenza, considerato il tempo ordinariamente occorrente per far valere, eventualmente, i propri diritti in giudizio.
Dunque, nel caso in questione manca il requisito dell'imprevedibilità dell'evento ostativo affinché possa affermarsi la sussistenza della forza maggiore.
Non solo: manca anche il carattere di imprevedibilità e inevitabilità tale da configurare una forza maggiore, in quanto il contratto di locazione dell'immobile – sussistente al momento del rogito – era noto al contribuente.
La suprema Corte osserva che il trasferimento poteva avvenire nel Comune in questione, anche in altra situazione abitativa, non necessariamente, quindi, nella casa oggetto dei benefici: l’articolo 1, nota II bis lettera a, parte prima della Tariffa allegata al Tur, infatti, non richiede il trasferimento nella casa acquistata, ma, appunto, nel Comune.
In definitiva, l’acquirente poteva ben evitare la decadenza dall’agevolazione con altri comportamenti, astrattamente possibili. -
CU 2026: la ricevuta dopo l’invio
Le Entrate hanno messo a disposizione il Modello Certificazione Unica 2026 con le relative istruzioni provvedere agli invii delle certificazioni dei compensi erogati dai sostituti d'imposta.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.Il calendario delle scadenze per gli invii è reperibile qui.
CU 2026: cosa avviene dopo l’invio
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso e` data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematicaLa comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio, essa è consultabile tramite la funzionalita` “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purche´ ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).