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IVA 2026: presentazione da soggetti diversi dal contribuente
Entro il prossimo 30 aprile occorre inviare telematicamente la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.
Nei casi in cui la dichiarzione sia presentata da un soggetto diverso dal contribuente occorre compilare un quadro apposito, vediamolo con le istruzioni e i codici carica degli eventuali soggetti che presentano in luogo del contribuente.
Dichiarazione IVA presentata da un soggetto diverso dal contribuente
Il quadro del Modello IVA 2026 denominato Dichiarante diverso dal contribuente, deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
- del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,
- del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.

Occorre precisare che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.
In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, vanno riportati i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, avendo cura di indicare nel campo “Codice carica” il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione coincide con il rappresentante del Gruppo nel predetto campo va riportato il codice convenzionale 1.
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Redditi PF 2026: novità per sportivi dilettanti forfettari
Le Entrate hanno pubblicato tra gli altri, il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni
In particolare, è stata prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.
Vediamo i dettagli.
Sportivi forfettari: la novità del Modello redditi PF 2026
In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, indicare:
- il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
- il codice “2” in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.
Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.
Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).
I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l’importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità
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ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati
Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.
Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:
- 24 indici afferenti alle attività del commercio
- 20 indici relativi alle attività professionali
- 26 indici per l’area dei servizi
- 15 indici per il comparto delle manifatture.
Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.
Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.
ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU
Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 86.I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.I contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8.
ISA 2026: cause di esclusione
Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
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Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La Corte di Cassazione interviene in modo definitivo sulla controversa disciplina del rimborso IVA previsto per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009, stabilendo, alla luce del diritto unionale, l’incompatibilità della normativa nazionale che consentiva la restituzione del 60% dell’imposta versata.
Questa è la conclusione sintetica della Pronuncia n 9266 del 13 aprile della Cassazione.
Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza i principi europei in materia di IVA e aiuti di Stato, con rilevanti conseguenze per professionisti e imprese che avevano beneficiato o richiesto tali agevolazioni.
La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, esercente la professione di notaio, relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010.
Il credito richiesto, pari a oltre 100 mila euro, derivava dall’applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che aveva previsto, per i soggetti colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, la possibilità di recuperare il 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva riconosciuto il diritto al rimborso.
Secondo i giudici regionali, la norma citata aveva “regolato ex post” il carico fiscale, stabilendo in via definitiva che l’imposta dovesse essere versata solo nella misura del 40%, senza distinzione tra somme già pagate e ancora dovute.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando, tra gli altri motivi, la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sul sistema IVA.
La questione centrale della controversia riguarda la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la Cassazione ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo se la norma nazionale potesse essere considerata legittima alla luce dei principi già affermati in materia di aiuti di Stato e IVA.
La risposta della Corte di giustizia (causa C37/23) è stata netta: la disposizione italiana è incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/CE), in particolare con gli articoli 2, 206 e 273.
Secondo i giudici europei, la misura non si limita ad alleggerire il carico fiscale, ma consente ai soggetti passivi di trattenere una parte dell’IVA riscossa dal consumatore finale, che dovrebbe invece essere integralmente versata all’Erario.
Questo meccanismo altera il funzionamento dell’imposta e determina una violazione del principio di neutralità, creando una disparità di trattamento tra operatori economici.
Inoltre, la Commissione europea aveva già qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, evidenziando come le agevolazioni fiscali concesse in relazione a calamità naturali debbano comunque rispettare le regole europee in materia di concorrenza.
Recependo integralmente le indicazioni della Corte di giustizia, la Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualificazione della contribuente come “impresa” ai fini del diritto UE.
La Corte ribadisce che la nozione unionale di impresa è ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.
Di conseguenza, anche un professionista, come nel caso di specie un notaio, rientra in tale categoria, in quanto offre servizi sul mercato.
Questo aspetto è decisivo, perché le norme sugli aiuti di Stato si applicano proprio alle attività economiche. Ne deriva che i soggetti che operano sul mercato non possono beneficiare di misure che alterano la concorrenza, come nel caso del rimborso IVA in esame.
La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto di particolare importanza: la disciplina prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 è incompatibile con la direttiva IVA e non può costituire fondamento per il riconoscimento del rimborso.
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Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile
Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.
A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.
L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:
Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.
Modello Redditi PF 2026: come è composto
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.
Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2026: le principali novità
Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:
- Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente. - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi; - Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare; - Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; - Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
trazione del 65%; - credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile
L’Agenzia delle entrate, utilizzando:
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
La Cassazione con la Ordinanza n 9133/2026 sancise che in caso di immobile locato, la TARI pagata dal proprietario libera l'inquilino, vediamo maggiori dettagli della pronuncia.
TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
L'inquilino, secondo la recente Ordinanza n 9133/2026 è responsabile della omessa dichiarazione per la TARI, ma non deve versare il tributo se già versato dal proprietario di casa.
Nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare, in base a tale norma se viene accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore ossia il proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, vista condizione di maggiore "vicinanza" rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti. Non si verifica una coobbligazione tra proprietario e utilizzatore, ma è solo l'inquilino che deve ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.
Nel caso di specie pur essendoci un contratto registrato di locazione, il proprietario aveva continuato a versare la tassa sui rifiuti e l'inquilino non aveva presentato denuncia di occupazione e quindi produzione dei rifiuti.
Il comun aveva richiesto il pagamento ex novo della tassa in capo al locatario, oltre alla sanzione per l’omessa dichiarazione, preuspponendo che il proprietario avrebbe dovuto a sua volta chiedere il rimborso, entro cinque anni dal pagamento.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione imponendo una sorta di compensazione di fatto tra quanto versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, sulla base delle sue condizioni soggettive.
Secondo la suprema corte è rimasta ferma l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia unicamente nei riguardi dell’inquilino.
La soluzione applicata dai giudici è senz'altro atipica ma risolve problemi di equità sostanziale, qualora il proprietario non fosse più in tempo per chiedere il rimborso della tassa e si verifichi così una duplicazione di tassazione.
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IVA 2026: rimborso e società di comodo
Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.
Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22.
Vediamo maggiori dettagli.
Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA
Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.
Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.
La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione.
Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30, legge 724/1994.
Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.
Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’ art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso.
Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.
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Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Entro il 16 marzo scorso i lavoratori hanno ricevuto avrebbero dovuto ricevere la CU 2026 redditi 2025.
Chi non l'han ricevuta può chiederla al datore di lavoro oppure alle Entrate. Leggi qui per sapere come.
Vediamo in quali casi e a quali condizione la CU esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Come indicato nelle istruzioni al Modello di Certificazione Unica 2026 relativamente all'utilizzo della certificazione della stessa:
- il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU 2026 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;
- è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Occorre però evidenziare che il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione unica che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
Invece, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite.Di contro, se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto. -
Omessa dichiarazione IVA: spetta il rimborso?
Il credito IVA che origina da una dichiarazione omessa non può essere disconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza su base documentale.
E' il principio che riguarda non solo il disconoscimento della compensazione del credito, ma anche il caso in cui il credito venga domandato a rimborso.
Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8979 del 9 aprile 2026.Il rimborso, quindi, non può automaticamente essere negato solo perché è stata omessa la dichiarazione.
Dichiarazione IVA: spetta il rimborso se è omessa?
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella prassi tributaria: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali del diritto alla detrazione e al rimborso IVA, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può negare il credito in presenza di sospetti di frode.
La decisione riguarda un caso complesso, caratterizzato da rapporti societari e da elementi indiziari di possibile evasione, ma si conclude con un principio di grande rilievo operativo: in assenza di prova della frode, il diritto al rimborso IVA non può essere negato se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali.
La controversia nasceva dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, presentata dal fallimento di una società in liquidazione.
Il credito IVA traeva origine da un’operazione risalente al 2004:
- acquisto di un complesso immobiliare da un’altra società,
- successivi lavori di ristrutturazione fatturati dalla stessa cedente.
Secondo l’Ufficio, il rimborso non spettava perché:
- la società venditrice non aveva versato l’IVA,
- esistevano rapporti personali tra cedente e cessionaria,
- la contribuente avrebbe dovuto essere consapevole della partecipazione a un meccanismo evasivo
In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.
L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha insistito su una serie di elementi indiziari che, a suo avviso, dimostravano la natura fraudolenta dell’operazione:
- la società venditrice era stata costituita pochi giorni prima della compravendita,
- l’immobile era stato acquistato e rivenduto nello stesso giorno,
- vi erano legami societari rilevanti tra cedente e cessionaria,
- la società venditrice aveva successivamente trasferito la sede all’estero (Gibilterra),
Secondo l’Agenzia, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere dimostrata:
- l’inesistenza soggettiva dell’operazione,
- oppure, quantomeno, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, richiamando un principio ormai consolidato, anche a livello europeo: nel sistema IVA prevalgono i requisiti sostanziali su quelli formali.
Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ribadisce che: il diritto alla detrazione (e, per estensione, al rimborso) non può essere negato per mere irregolarità formali, se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali.
In particolare, i requisiti sostanziali sono:
- l’esistenza di un’operazione reale,
- la soggettività passiva IVA del contribuente,
- l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.
Diversamente, gli obblighi formali (dichiarazioni, registrazioni, ecc.) hanno funzione meramente strumentale e di controllo.
Un passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova.
La Corte chiarisce che:
- se il contribuente rispetta gli obblighi contabili è l’Amministrazione a dover dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode,
- se invece vi sono irregolarità formali spetta al contribuente dimostrare i requisiti sostanziali.
Nel caso concreto, la società:
- ha prodotto tutta la documentazione contabile dal 2004,
- ha dimostrato la formazione e il riporto del credito negli anni,
- ha documentato l’effettività dell’acquisto immobiliare con atto notarile,
Pertanto, secondo i giudici, il diritto al rimborso risultava adeguatamente provato sotto il profilo sostanziale.
La prevalenza dei requisiti sostanziali incontra tuttavia un limite ben preciso: la partecipazione, anche solo consapevole, a una frode fiscale.
La giurisprudenza unionale è costante:
- il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode.
Nel caso in esame, però, la Corte conferma la valutazione del giudice di merito, secondo cui:
- gli elementi addotti dall’Agenzia erano solo presuntivi,
- non presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza,
- non dimostravano la partecipazione intenzionale della contribuente
In particolare, il mero intreccio societario tra cedente e cessionaria:
- non è vietato,
- non è sufficiente, da solo, a dimostrare un comportamento fraudolento
La Corte evidenzia inoltre che l’operazione immobiliare è stata effettivamente realizzata infatti esiste un atto notarile che ne prova la realtà, pertanto non vi è inesistenza oggettiva (operazione fittizia) né inesistenza soggettiva (interposizione fittizia di soggetti)
Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità del credito IVA.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione IVA in uno degli anni intermedi.
La Cassazione conferma che tali irregolarità non sono decisive, ciò che conta è la prova concreta del credito
In linea con la giurisprudenza UE, il diritto alla detrazione non può essere sacrificato per violazioni meramente formali, salvo che queste impediscano di accertare i requisiti sostanziali o nascondano una frode.
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Iscrizione AIRE: le nuove regole 2026
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Essa viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.
Recentemente la Legge n 11 del 19 gennaio 2026 e in vigore dal 19 febbraio introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
AIRE: le nuove regole in vigore dal 2026
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022.
L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.
Come specificato dal MInistero degli esteri il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia.
Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:
- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio
- richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Patente di guida
Chi è obbligato ad iscriversi all’AIRE
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- i cittadini che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
Attenzione al fatto che NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e familiari conviventi;
- IL personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia.
Gli stessi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.
L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:
- i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Iscrizione all’AIRE: come fare
La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”
Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.
È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.
La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale e verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.
L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni.
L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.
L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio,
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata,
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo,
- per perdita della cittadinanza italiana