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Bonus elettrodomestici: via al rimborso per i rivenditori
Il MIMIT ha pubblicato il DD 15 luglio con il via alle domande di rimborso per i rivenditori che hanno aderito al bonus elettrodomestici.
Ricordiamo che il Bonus elettrodomestici, conclusosi a dicembre ha previsto due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
I rivenditori che hanno aderito al meccanismo della agevolazione ora potranno presentare istanza di rimborso delle somme loro spettanti.
Bonus elettrodomestici: istanze di rimborso per rivenditori entro il 4 settembre
Il MIMIT ha pubblicato le regole per il rimborso per i rivenditori delle somme relative al bonus elettrodomestici.
In particolare con il DD 15 luglio sono fissate modalità e termini per le richieste.
La presentazione delle istanze di rimborso di cui al contributo elettrodomestici 2025, da parte dei venditori sopra richiamati, è consentita entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 settembre 2026; le istanze che perverranno dopo tale termine non saranno pertanto liquidate.
Riepiloghiamo che il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.
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Bonus box e posto auto: regole 2026
Le Entrate hanno aggiornato la Guida 2026 per le ristrutturazioni edilizie.
Tra gli approfondimenti vengono esplicitate tutte le regole per il bonus per l'acquisto o costruzione del box o posto auto, vediamo a chi spetta e cosa fare per averlo.
Leggi anche Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
Bonus 2026 box o posto auto: che cos’è
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “ nuova costruzione”. Attenzione quindi al fatto che, la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Bonus 2026 box e posto auto: tutte le regole
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.
La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia.
Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione,
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo, di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione,
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale.
È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
Bonus box o posto auto 2026: i documenti e gli adempimenti
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione,
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione,
- dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.
Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.
In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:
- il pagamento avvenga in presenza del notaio,
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
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Imprese florovivaiste: approvato il Decreto legislativo di riferimento
Durante il Cdm del 14 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo e un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica:
- disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. Il testo tiene conto dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Ricordiamo che la legge 102/2024 è stato pubblicata in GU n 164 del 15 luglio 2024.
Essa ha previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla stessa uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di:
- coltivazione,
- promozione,
- commercializzazione,
- valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica,
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.
Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega
In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
- b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;
- d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
- e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
- g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
- h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
- i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
- l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonchè della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
- m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;
- n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonchè i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
- p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
- r) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
- s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
- t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
- u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
- v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
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Split payment prorogato al 30 giugno 2029
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio è stata pubblicata la Decisione n 172872026 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029.
Attenzione al fatto che la decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque con continuità giuridica della misura.
Split payment: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029
Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029, la misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146) pubblicata in Gazzetta Europea del 15 luglio.
La conferma era anche arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506).
Il 30 giugno lo stesso ministero aveva speficiato che: La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessatiRicordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia era autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026.
Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:
- alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
- o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente:
- chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
- chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
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Spedizione pacchi di modico valore: istruzioni di ADM sulle regole in vigore da luglio
Le Dogane con un comunicato stampa hanno specificato che dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il nuovo dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nell'Unione europea.
La misura, prevista nell'ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l'attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.Vediamo come comportarsi per questo tipo di spedizioni e cosa accadrà in futuro.
Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.
L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro» avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale.
Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).
Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue.
Vediamo le istruziuoni di ADM
Dazio 3 euro pacchi modico valore: istruziuoni di ADM
ADM sul proprio sito fornisce istruzioni e ricorda che la misura rientra nel quadro della riforma doganale dell'UE, per garantire equità, sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.
Essa fa seguito alla constatazione che una percentuale significativa delle importazioni di modico valore nel commercio elettronico non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell'UE, ponendo rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale.
La regola dell'esenzione de minimis dai dazi doganali era stata originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Tuttavia, a causa della digitalizzazione delle procedure doganali, i dati in formato digitale sono oggi disponibili per tutte le merci importate, pertanto l'esenzione non è più giustificata.
Inoltre, l’esenzione non rispecchia più la realtà del mercato. Solo nel 2025, quasi 5,9 miliardi di tali articoli di modico valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori nell'UE, senza il pagamento di dazi doganali. Ciò ha creato una concorrenza sleale con cui i rivenditori tradizionali non possono competere.
I prodotti sul mercato dell'UE devono rispettare standard elevati, per proteggere i cittadini dalle merci pericolose ed eliminare i prodotti che non soddisfano gli standard ambientali e a livello di manodopera.
Le ispezioni mirate condotte nei 27 Stati membri dell'UE nel corso del 2025 su cosmetici, dispositivi di protezione individuale (DPI), integratori alimentari, giocattoli ed elettronica hanno rivelato allarmanti casi di non conformità: oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard UE a causa di etichette mancanti, ingredienti vietati o assenza di documentazione di sicurezza.
ADN evidenzia che la misura rafforza il sistema dei controlli doganali e la tracciabilità delle merci, anche attraverso:
- nuove procedure digitali
- miglioramento dei controlli su prodotti non conformi
- tutela degli interessi finanziari dell’UE
La Commissione Europea ha predisposto nuovo documento contenente linee guida per gli operatori del mercato dell'e-commerce che chiarisce le nuove norme che eliminano la soglia de minimis e introducono il dazio doganale di 3 euro, adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.
La Commissione ha adottato le norme delegate il 30 aprile 2026, che sono ora in fase di esame. Le norme di esecuzione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'8 giugno 2026. Il documento con le linee guida illustra le modifiche introdotte da tali atti.
Per migliorare la tracciabilità, a partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio l'utilizzo dei codici identificativi del prodotto (PID), ma la loro dichiarazione potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi.
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Confisca beni della criminalità: novità anche per le cripto-attività
Il Cdm del 14 luglio ha approvato in via preliminare un Dlgs con novità per il recupero e la confisca dei beni alla criminalità organizzata.
Tra le novità, in attuazione della Direttiva UE 2024/1260 ve ne sono per le cripto attività, vediamo una sintesi dal comunicato stampa dello stesso esecutivo che ha riepilogato una sintesi delle novità.
Cripto-attività confiscate alla criminalità: le nuove regole
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare un Dlgs in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni
Si ricorda che la direttiva si inserisce nell’azione dell’Unione europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, così da reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi dei reati, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto.
Le confische che ne formano oggetto si collocano nell’ambito di un “procedimento in materia penale” secondo la nozione autonoma del diritto dell’Unione, abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione, che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Viene precisato che l'ordinamento italiano dispone già di un assetto ampio e articolato in materia di misure patrimoniali, sia in ambito penale sia nell’ambito della normativa antimafia e il decreto interviene quindi essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.
Le principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo – e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta.
Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici.
A garanzia dell’interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura.
Il decreto disciplina poi la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, nei casi in cui non possano essere conservati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie: se ne preserva così il valore economico, con trasferimento del vincolo sulle somme ricavate, versate al Fondo unico giustizia, e con l’obbligo di informare gli interessati, ai quali è garantita la facoltà di essere sentiti.
Specifiche disposizioni attengono appunto il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle cripto-attività, allo scopo di assicurarne l’effettiva indisponibilità per il destinatario della misura.
Il sequestro si esegue mediante il trasferimento delle cripto-attività e, ove tecnicamente possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un apposito servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia;
Quando il trasferimento delle chiavi non sia praticabile, data l’eterogeneità delle modalità di conservazione dei beni digitali, il sequestro è eseguito con ogni altra procedura idonea a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale.
Infine per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento è comunicato a quest’ultimo e, ove identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento.
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Redditi PF 2026 precompilato: come scegliere e a cosa fare attenzione
L'Agenzia delle Entrate con una nuova guida del 6 luglio ha pubblicato tutte le regole per la scelta del Modello Redditi Persone Fisiche precompilato, utilizzabile da professionisti e contribuenti già a partire dal 20 maggio scorso e da inviare entro il giorno 2 novembre prossimo.
Attenzione al fatto che il modello “Redditi Persone fisiche”, è anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario.
Infatti, oltre alle informazioni sui familiari a carico, sugli oneri detraibili e deducibili, su alcune indennità e sui dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo, sono messi a disposizione anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.
Per l’utilizzo di tali dati, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, non essendo presente tale informazione nelle fonti di input.
Non è necessario alcun software, l’applicativo web della dichiarazione precompilata permette di consultare e integrare la dichiarazione, inviarla ed effettuare i pagamenti.Redditi PF 2026 precompilato: chi lo presenta
Il Modello Modello Redditi PF deve essere presentato da chi non potendo utilizzare il modello 730 precompilato (né quello ordinario), si trova in una delle seguenti situazioni:
- nel 2025 ha percepito
- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario,
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione,
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva,
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane),
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5,
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario,
- nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia,
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta),
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730,
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24,
- coloro che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti.
Redditi PF 2026 precompilato: quando si invia, la preventiva autenticazione
Il modello Redditi Persone fisiche può essere inviato dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
Attenzione al fatto che per accedere all’applicativo web della dichiarazione precompilata, occorre prima autenticarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando:- SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione,
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle.
Si rimanda alla guida per la compilazione dei vari quadri.
Redditi PF 2026: il quadro LM del precompilato
Anche nel modello Precompilato del Redditi PF 2026 il Quadro LM contiene il Regime di vantaggio e regime forfetario
Se il contribuente aderisce al regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o forfetario (art. 1, commi 54 – 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) troverà già precompilati alcuni campi del quadro LM con le relative informazioni presenti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.
I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.
Attenzione al fatto che per la valorizzazione del quadro LM viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e/o nei corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.
Per il professionista che ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.
Diversamente, per il professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.
Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e che non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è adottata la presunzione, indicata con apposito messaggio nel foglio informativo, che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.
Attenzione, se il pagamento della prestazione o della vendita non coincide con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l’importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta di riferimento ed escludendo quelli delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.
Redditi PF 2026 precompilata e codici ateco: indicazione al rigo LM 1
Per la precompilazione del codice Ateco al rigo LM1, quindi nella sezione I relativa ai contribuenti in regime di vantaggio, viene riportato il codice attività desunto dalla dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal primo gennaio 2025.
In tal caso il contribuente deve verificare che il codice attività prevalente riportato in dichiarazione sia corretto rispetto all’attività esercitata.
La precompilazione della colonna 1 (Codice attività) del rigo o dei righi da LM22 a LM27, quindi della sezione III relativa ai contribuenti in regime forfetario, è effettuata sulla base dei dati presenti nella dichiarazione presentata l’anno precedente, ovvero, in assenza di dichiarazione dell’anno precedente, dai dati anagrafici che risultano nelle banche dati dell’Agenzia.
Il contribuente deve verificare se il suo o i suoi codici attività sono stati correttamente riportati in dichiarazione.
Se, invece, il suo o i suoi codici attività sono stati riportati solo nel foglio informativo, gli stessi vanno verificati e indicati nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27.
In tal caso, i codici attività da riportare sono quelli ATECO 2007.
In particolare, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti alle attività distinte dai diversi codici Ateco:
- se le attività esercitate rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai diversi settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni del modello Redditi PF, il contribuente può confermare il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente
- se le attività esercitate rientrano, invece, in differenti gruppi, il contribuente deve suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo, da LM22 a LM27, per ciascuna attività prevalente rientrante nel medesimo gruppo merceologico.
Per tutti gli altri dettagli è consigliabile consultare la guida ADE del 6 luglio.
- nel 2025 ha percepito
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Libro giornale informatico: come si contano le 2.500 registrazioni
L’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica deve essere calcolata separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Il numero delle registrazioni non può quindi essere cumulato tra esercizi diversi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 operazioni.
È questa la conclusione dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 144 del 13 luglio dedicato alle modalità di determinazione del bollo previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014.
Libro giornale: il quesito alle Entrate
Il contribuente intendeva procedere alla conservazione del libro giornale in modalità informatica e chiedeva come dovesse essere applicata la soglia di 2.500 registrazioni o frazioni di esse prevista per il calcolo dell’imposta di bollo.
Il dubbio riguardava, in particolare, il rapporto tra esercizi diversi.
Le possibili interpretazioni erano due:
- considerare il conteggio unitario e progressivo, cumulando le registrazioni effettuate in più anni;
- azzerare il conteggio alla chiusura di ogni esercizio e calcolare autonomamente l’imposta dovuta per ciascun periodo.
Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, il numero delle registrazioni avrebbe dovuto essere cumulato nel tempo, in modo analogo a quanto avviene per i libri contabili cartacei.
L’esempio riportato nell’istanza era il seguente: in presenza di 1.500 registrazioni nel primo anno, il contribuente avrebbe versato 16 euro; se nell’anno successivo fossero state effettuate altre 800 registrazioni, non sarebbe stato necessario un nuovo pagamento, perché il totale progressivo di 2.300 operazioni sarebbe rimasto entro la soglia già coperta dal versamento precedente.
A sostegno della propria interpretazione, l’istante osservava che l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevede il pagamento dell’imposta ogni 2.500 registrazioni o frazioni, senza stabilire espressamente che il conteggio debba essere azzerato al termine dell’anno.
Il contribuente riteneva inoltre che la soglia delle 2.500 registrazioni rappresentasse, per i libri digitali, l’equivalente delle 100 pagine o frazioni di esse previste per i registri cartacei.
In questa prospettiva, il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio avrebbe avuto soltanto la funzione di fissare la scadenza per il versamento, senza incidere sul criterio di determinazione dell’imposta.
L’istante evidenziava anche che un azzeramento annuale avrebbe reso più onerosa la tenuta informatica rispetto a quella cartacea, facendo dipendere il carico fiscale dalla scelta del supporto utilizzato.
Infine, veniva richiamata la natura unitaria del libro giornale, destinato a registrare cronologicamente le operazioni dell’impresa. La suddivisione in file annuali sarebbe stata, secondo il contribuente, soltanto un’esigenza tecnica di conservazione.
La disciplina del bollo sui libri contabili informatici
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il libro giornale rientra tra le scritture contabili obbligatorie previste dall’articolo 2214 del Codice civile e può essere formato e tenuto con strumenti informatici.
Per i libri e registri cartacei, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, nella misura di 16 euro oppure di 32 euro nei casi in cui non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione.
La disciplina cambia quando il libro è tenuto in modalità informatica. In questo caso si applica l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, secondo il quale:
- il pagamento deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche;
- l’imposta relativa ai documenti utilizzati durante l’anno deve essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- il bollo sui libri e registri informatici è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2501.
Per il libro giornale, l’Agenzia richiama il chiarimento già fornito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007.
Il concetto di registrazione non coincide con il numero delle righe utilizzate nel documento. Deve invece essere riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio interessate.
Il conteggio deve quindi essere effettuato sulla base delle operazioni contabili registrate, non sulla quantità materiale di righe generate dal sistema.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente.
L’elemento decisivo è l’espressione “o frazioni di esse” contenuta nell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 giugno 2014.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale formula attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore a 2.500. Di conseguenza, se nel corso di un esercizio il libro giornale viene utilizzato per un numero di registrazioni inferiore alla soglia, quella quantità costituisce comunque una frazione soggetta all’imposta.
Il bollo è quindi dovuto per ciascun esercizio nel quale siano state effettuate registrazioni, anche quando il numero complessivo sia inferiore a 2.500.
Il pagamento deve essere eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio.
Infine, l’Agenzia chiarisce anche che la disciplina dei registri informatici non può essere assimilata integralmente a quella dei libri cartacei.
Per questi ultimi, il presupposto dell’imposta è collegato alla bollatura e alla vidimazione delle pagine.
Per i libri informatici, invece, il presupposto è rappresentato dall’utilizzo del registro durante l’anno attraverso le operazioni contabilizzate.
Proprio questa differenza giustifica l’autonomia del calcolo per ciascun periodo d’imposta.
La conclusione dell’Agenzia è quindi netta: il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni deve essere effettuato autonomamente per ogni singolo periodo d’imposta e si interrompe alla chiusura dell’esercizio.
Le registrazioni residue non possono essere trasferite o cumulate con quelle dell’anno successivo.
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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula
La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO
Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026