• Bilancio

    Impugnazione bilancio: cosa prescrive la Cassazione

    La Corte di cassazione con la Ordinanza n 5587/2026 torna a pronunciarsi sul principio di continuità dei bilanci nelle società di capitali e sui suoi effetti nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

    La Suprema Corte ha chiarito che tale principio non comporta automaticamente la trasmissione dei vizi da un bilancio ai bilanci successivi, imponendo invece all’attore uno specifico onere di allegazione.

    Chi impugna un bilancio deve sostenere e dimostrare che le irregolarità denunciate si sono riflesse anche sui documenti contabili successivi. 

    L’impugnazione del bilancio e la perdita della qualità di socio

    Una socia aveva impugnato la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2014, con cui la società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ritenendolo viziato.

    In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha completamente riformato la decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.

    La Corte territoriale ha osservato che:

    • nel 2016 la società aveva ricostituito il capitale sociale, a seguito di perdite;
    • la socia non aveva sottoscritto il nuovo capitale;
    • di conseguenza aveva perso la qualità di socio.

    Secondo i giudici di appello, tale circostanza faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del bilancio 2013, anche perché:

    • i bilanci successivi (2014 e 2015) non erano stati impugnati;
    • non era stata dimostrata la trasmissione dei vizi del bilancio 2013 agli esercizi successivi.

    La socia ha quindi proposto ricorso per Cassazione con i seguenti motivi:

    • la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la perdita della qualità di socio non eliminava l’interesse all’impugnazione
    • l’erronea interpretazione del principio di continuità dei bilanci.

    Secondo la ricorrente, infatti:

    • i vizi del bilancio 2013 si sarebbero inevitabilmente riflessi nei bilanci successivi;
    • proprio tale continuità contabile dimostrerebbe la persistenza dell’interesse ad agire.

    Inoltre, la ricorrente sosteneva di aver impugnato anche la deliberazione assembleare del 2016 che aveva determinato la perdita della qualità di socio.

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, pur correggendo parzialmente la motivazione della Corte d’appello.

    In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari non è limitata alla sola delibera che comporta la perdita della qualità di socio.

    Finché il soggetto è socio, egli può infatti esercitare tutti i diritti amministrativi riconosciuti dalla legge e dallo statuto, inclusa l’impugnazione delle deliberazioni assembleari.

    Tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato comunque respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare che i vizi del bilancio 2013 si fossero effettivamente trasmessi ai bilanci successivi.

    La Corte ha chiarito il corretto significato del principio di continuità dei bilanci, richiamando precedenti giurisprudenziali.

    Secondo tale principio, il bilancio dell’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio precedente, anche quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione giudiziaria.

    Ma questa continuità riguarda la dimensione contabile, non quella giuridica.

    In altre parole:

    • i dati contabili si trasferiscono da un esercizio all’altro;
    • i vizi giuridici non si trasmettono automaticamente.

    Perché ciò accada è necessario che l’attore alleghi espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.

    La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza.”

    Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’onere di allegazione a carico dell’attore.

    La Corte evidenzia che:

    • non esiste alcuna presunzione automatica di trasmissione del vizio da un bilancio all’altro;
    • l’impugnante deve dedurre espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.

    Se ciò non avviene, opera il meccanismo previsto dall’art. 2434-bis c.c., che introduce una presunzione relativa di autonomia e integrità del bilancio successivo.

    La norma, infatti, presuppone che gli amministratori:

    • tengano conto delle contestazioni mosse al bilancio precedente;
    • provvedano, se necessario, a correggere i dati nel bilancio successivo.

    Solo nel caso in cui l’attore alleghi la persistenza del vizio, gli amministratori saranno chiamati a dimostrare di averlo sanato.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio

    La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.

    Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?

    L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.

    E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:

    • il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
    • l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".

    Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline

    Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"

    Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.

    Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).

    Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:

    • codice fiscale del contribuente,
    • protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
    •  modello e anno-modello del documento.

    La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:

    • 730,
    • 770, 
    • Redditi Persone fisiche,             
    • Redditi Società di persone,      
    • Redditi Società di capitali,
    • Redditi Enti non commerciali,
    • Iva annuale,
    • Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
    • Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
    • Contributo unificato.

    Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel

    Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.

    Potranno essere annullate:

    • le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
    • le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente; 

    A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).

    Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.

    In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.

    Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
    Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioni

    Al momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)

    Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.

  • Mettersi in proprio

    Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro

    Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le  imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro

    Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.

    In particolare, in attuazione dell'art.  5, comma  3,  del decreto  ICC, si recano disposizioni concernenti:

    • gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, 
    • le specifiche tecniche e la modulistica

    necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale. 

    Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
    Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata  la  completezza  e  la  correttezza  formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui  all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
    Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta  il  riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa  culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge. 

    Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti

    Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:

    • a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
    • b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.

    L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.

    In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione spese di condominio: invio entro il 16 marzo

    Con il Provvedimento n. 50559 del 10 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento. n 53174/2024 relativo alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e quindi nei condomini.

    Ricoriiamo che:

    • gli amministratori di condominio,
    • entro il 16 marzo di ciascun anno,
    • comunicato alle Entrate, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

    Comunicazione dati spese condominio 2026: istruzioni ade

    In particolare, viene previsto che:

    • a partire dalle informazioni relative all’anno 2025,
    • le comunicazioni riguardanti le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017, ùsono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del presente provvedimento.

    Vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53174
    del 21 febbraio 2024, successivamente aggiornate con pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 13 gennaio 2025, riguardanti le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
    Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    La legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. 

    Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono state confermate anche per l’anno 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
    In particolare, per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute (30 per cento per le spese sostenute nel 2027). 

    La percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento (36 per cento per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
    Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare.

    Tale informazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
    È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus verde”, in quanto la detrazione per il suddetto intervento non è stata prorogata ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota che rimane ferma al 50 per cento.
    Con riferimento agli interventi “Superbonus”, la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65 per cento in misura ordinaria e al 110 per cento al verificarsi di particolari condizioni.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Ente terzo settore: come optare per il forfettario con l’AA7/10

    Dal 1° gennaio 2026, è utilizzabile il Modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazone attività ai fini IVA, aggiornato con novità per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

    Come specificato dalla stessa Agenzia, l’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di disciplinare le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti del Terzo Settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale, ai sensi degli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

    Enti terzo settore e inizio attività: l’opzione per il forfettario nel Modello AA7/10

    In particolare, dal 1° gennaio il modello reca novità alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I – “ALTRE
    INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ”
    , dopo il paragrafo “DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA”, è stato aggiunto il paragrafo “OPZIONE REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”.
    Considerato che il modello AA7/10 non prevede attualmente un campo specifico per l’indicazione di tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico che consenta di acquisire in Anagrafe Tributaria in maniera univoca la volontà dell’ente.

    Gli enti del terzo settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale e intendono optare per la determinazione forfetaria del reddito, prevista dagli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’esercizio dell’opzione devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori”, inserendo il valore 9999999999 (dieci volte il numero 9).

    PIVA soggetti diversi dalle persone fisiche: regole per il modello AA7/10

    Il Modello AA7/10 aggiornato dalle entrate a inizio 2026 in generale è il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

    In particolare, questo modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539. 

    Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
    Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.
    Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro “quadri compilati e firma della dichiarazione”.
    Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
    Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate con questo modello ma esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l’anno dal contribuente. Nelle ipotesi di esonero dalla presen-
    tazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

  • Imposta di registro

    Concessioni marittime demaniali con imposta di registro annuale

    Con la Risposta a interpello n 72 del 9 febbraio le Entrate replicano sul tema del pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime stabilendo che può essere versata di anno in anno, vediamo il caso di specie.

    Concessioni marittime demaniali con imposta di registro annuale

    In particolare, viene chiarito che vale anche per le concessioni demaniali marittime relative a beni immobili appartenenti al demanio dello Stato la facoltà di versare l’imposta di registro anno per anno, senza doverla necessariamente corrispondere una tantum sull’intera durata del rapporto. 

    La Società istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95.
    Al riguardo l'Istante fa presente di essere una società in house interamente partecipata dal Comune con scopo sociale di erogazione di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati all'impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.
    Il Comune si accinge ad concedere in favore della Società apposita concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico dietro pagamento di un canone.

    Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
    La Società sostiene che il citato articolo 3, comma 16, del decreto legge n. 95 del 2012, assume rilievo anche nella fattispecie in esame, dato che i porti (ai sensi degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav.) appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (c.d. demanio portuale) e che sul regime proprietario di siffatti beni immobili non abbia inciso né il decreto legislativo n. 112 del 1998, mediante il quale lo Stato ha trasferito alle Amministrazioni regionali le funzioni amministrative sul demanio portuale, né le leggi regionali (nello specifico articolo 10 della legge regionale n. 13 del 1999) con le quali dette funzioni sono state ulteriormente trasferite dalle Regioni ai Comuni.

    La Società chiede se possa trovare applicazione l'imposta di registro sulla concessione demaniale rilasciata dal Comune nei modi e nei termini definiti dall'articolo 17, comma 3, del TUR secondo cui «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno»

    Le Entrate evidenziano che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale e, in particolare, della recente pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata, superando parzialmente quanto chiarito con la risposta ad interpello pubblicata del 28 maggio 2020, n. 157, si ritiene che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l'imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
    Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'istanza e dalla documentazione allegata, il Comune, proprio in forza delle funzioni attribuite dalla citata legge regionale n. 13 del 1999, con «Atto formale di concessione demaniale marittima» ha concesso «una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq…, di cui mq …di specchio acqueo, per la costruzione e gestione, per un totale di anni…, di un porto turistico, costituente pubblico servizio locale di rilevanza economica affidato a BETA come da Deliberazione consiliare…, con annesse strutture turistico ricettive, commerciali, ludico sportive e servizi.» e il bene oggetto della concessione, il porto, appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico.

    Tanto premesso, trattandosi di concessione amministrativa avente ad oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, si ritiene che alla concessione demaniale marittima avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico, sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nella Certificazione Unica 2026 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Ricordiamo che In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. 

    Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

    Vediamo dove vanno indicati i dati delle locazioni brevi nel Modello CU 2026.

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nelle istruzioni al modello di CU 2026 nella sezione VIII vengono fornite tutte le regole per compilare l'ultima pagina del modello che certifica appunto i redditi derivanti dalle locazioni brevi.

    Si ricorda che con l’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi. 

    Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unita` immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. 

    Al comma 5 del predetto articolo è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione
    immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, 
    qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

    Nella sezione preposa per certificare i redditi da locazione breve occorre compilare il quadro come di seguito dettagliato.

    Nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare

    Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.
    Nel punto 2 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.
    Nel punto 3 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare.
    I punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.
    Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2024 che il 2025 e il pagamento è stato effettuato nel 2025 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2024 e l’importo di competenza del 2025. Nell’ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2025 che il 2026 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2025, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2025 e l’importo di competenza del 2026.
    Nel punto 5 indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.
    I dati relativi all’indirizzo dell’immobile, devono essere riportati nei punti da 6 a 13.
    Attenzione al fatto che da quest’anno non è più richiesta l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
    Nel punto 19 indicare l’importo del corrispettivo lordo e nel punto 20 l’importo della relativa ritenuta operata. 

    Si precisa che l’importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19. 

    Si precisa che nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. 

    Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.
    Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.

    Relativamente al punto 22 e all'obbligo di indicazione del CIN leggi anche Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

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  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: le aliquote di quest’anno

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.

    Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).

    Vediamo lenovità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e quelle che troveremo il prossimo anno.

    Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote

    All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.

    Irpef 2026 anno di imposta 2025

    scaglioni aliquota 
    fino a 28.000 euro 23%
    oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro  33%
    oltre i 50.000 43%

    Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

    5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    • a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); 
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.

    Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi. 

    Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.

    Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno

    Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.

    Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

    Modello 730/2026

    Redditi PF 2026

    Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.

  • Riforma dello Sport

    ASD: via alle iscrizioni al 5×1000

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato del 10 marzo ha dato il via alle iscrizioni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche al 5 per 1000 per l'anno in corso.

    In particolare, fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. 

    Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

    ASD: iscrizioni 5×1000 al via dal 10 marzo

    Il comunicato evidenzia che dal 10 marzo al 10 aprile, le ASD, non iscritte al relativo elenco permanente, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l'iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia).

    Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).

    Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi – Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all'Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

    Le regole per gli altri enti – Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. 

    L'Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell'elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

  • Senza categoria

    Voltura catastale web: tutte le novità 2026

    Le volture telmatiche sono possibili dal 2026 attraverso un nuovo sistema online che ha sostituito il precedente voltura 2.0.

    In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 153452 del 27 marzo 2025, le domande di volture catastali, saranno compilate e presentate online attraverso il servizio “Voltura catastale web”, reso disponibile nell’area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Voltura catastale web: tutte le novità 2026

    Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto nei casi in cui non è prevista o non avviene la riunione automatica o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

    Chi presenta la voltura

    Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili ovvero per causa di morte i soggetti che vantano diritti cui i diritti minori si ricongiungono, quindi:

    • i privati, in caso di: successioni ereditarie, riunioni di usufrutto con diritto di accrescimento, casi di usufrutto successivo o riunioni di usufrutto a termine           
    • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati          
    • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate          
    • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

    Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

    Dal 1° gennaio 2025 le riunioni di diritti minori (abitazione, uso, usufrutto) per causa di morte vengono effettuate senza oneri dall’Agenzia sulla base delle informazioni presenti nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria; in tal caso il soggetto titolare dei diritti cui il diritto minore si riunisce non deve compiere alcun adempimento.

    Nel caso, di usufrutto con diritto di accrescimento è necessaria la presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi ed oneri.

    Nel caso invece di usufrutto successivo e di usufrutto a termine resta l’obbligo di presentazione di una regolare domanda di volture e sono dovute le tasse per i servizi catastali e l’imposta di bollo.

    Voltura catastale web: come funziona

    Il nuovo servizio web estende la possibilità di presentare online il documento di voltura a chiunque sia in possesso delle credenziali di accesso al portale Entrate, riducendo quindi per tutti la necessità di recarsi presso gli Uffici Provinciali – Territorio.

    Il servizio “Voltura catastale web” semplifica le operazioni di dichiarazione e di aggiornamento dei dati, utilizzando servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle banche dati catastale e ipotecaria e dell’Anagrafe tributaria, garantendo un immediato supporto per la predisposizione del documento di aggiornamento e per il controllo dei dati.

    Una volta eseguita l’autenticazione all’area riservata, nella sezione “Servizi”, sotto la voce “Fabbricati e Terreni”, è possibile selezionale il servizio “Voltura Catastale Web”.

    Dalla pagina principale si può accedere alle quattro sotto-aree “Nuova voltura”, “Elenco volture”, “Ricevute” ed “Assistenza”.

    Cliccando sul pulsante “Nuova voltura” si accede alla sotto-area di compilazione di una nuova voltura. Alla medesima area si accede anche cliccando sulla barra del menu “Nuova voltura”.
    La procedura richiede innanzitutto di scegliere tra compilazione manuale della voltura e il caricamento di un file nel formato xml.

    Se si vuole compilare manualmente la voltura, si deve scegliere l’opzione “Compila la voltura”. Cliccando sul pulsante “Avanti” viene presentata la prima scheda della procedura guidata relativa alla compilazione di una nuova voltura, e nella parte superiore è visualizzato lo stato di avanzamento della compilazione.

    Attenzione al fatto che nella prima scheda è necessario indicare per conto di chi si intende richiedere la voltura, selezionando le seguenti voci:

    • Per me stesso
    • Come Coniuge/parente o affine entro il 4° grado con il contribuente
    • Come Erede
    • Come Delegato dal contribuente

    Il campo “Codice fiscale” risulta precompilato, corrispondendo a quello dell’utente che si è autenticato per l’accesso alla procedura web.

    È obbligatorio indicare un indirizzo e-mail o PEC, un recapito telefonico e specificare la qualità del soggetto richiedente.