• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze fino al 31 luglio

    Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 24.06.2026 n. 353642 che qui pubblichiamo.

    Le aliquote applicabili

    Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è caratterizzato da molteplici variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, determinate dal perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'aliquota normale, fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 a euro 672,90 per 1.000 litri (D.Lgs. n. 43/2025 come modificato dalla Legge n. 199/2025), è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre:

    • 1° aprile – 22 maggio 2026: euro 472,90 per 1.000 litri (D.L. 33/2026, D.L. 38/2026 come modificato dal D.L. 42/2026, D.L. 63/2026, decreto interministeriale 8 maggio 2026);
    • 23 maggio – 6 giugno 2026: euro 572,90 per 1.000 litri (art. 4, comma 1, D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
    • 7 giugno – 30 giugno 2026: euro 622,90 per 1.000 litri (decreto interministeriale 5 giugno 2026).

    Il trimestre si suddivide quindi in tre periodi di consumo distinti ai fini del calcolo del rimborso.

    L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

    Anche l'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) conformi ai criteri di sostenibilità ha subito variazioni nel corso del trimestre, in allineamento con le riduzioni temporanee dell'aliquota normale:

    • 8 aprile – 10 maggio 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 472,90 per 1.000 litri;
    • 23 maggio – 6 giugno 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 572,90 per 1.000 litri.

    Per i periodi non compresi nell'elenco precedente (1° aprile – 7 aprile; 11 maggio – 22 maggio; 7 giugno – 30 giugno) continua ad applicarsi l'aliquota ridotta ordinaria di euro 617,40 per 1.000 litri.

    Gli HVO che non soddisfano le condizioni di sostenibilità previste dall'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) continuano a essere assoggettati all'aliquota normale vigente nel rispettivo periodo.

    Nessuna variazione per gli autotrasportatori

    Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, il beneficio in oggetto spetta per:

    l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

    l'attività di trasporto di persone svolta da:

    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009.

    l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione

    Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".

    In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

    Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
    • per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l'individuazione dell'ufficio si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
    • per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'ufficio è individuato in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota ADM.

    La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: importo rimborsabile

    Per il secondo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto) sono i seguenti:

    Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-1
    • 169,68 €/1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno (accisa normale 572,90 €) – Quadro A-2
    • 219,68 €/1.000 litri per i consumi dal 7 giugno al 30 giugno (accisa normale 622,90 €) – Quadro A-3

    HVO conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 7 aprile (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-4
    • 69,68 €/1.000 litri per il periodo 8 aprile – 10 maggio (aliquota ridotta 472,90 €) – Quadro A-5
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 11 maggio – 22 maggio (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-6
    • 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota ridotta 572,90 €) – Quadro A-7
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-8

    HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo):

    • 69,68 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 22 maggio (aliquota minore vigente: 472,90 €) – Quadro A-1
    • 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota minore vigente: 572,90 €) – Quadro A-2
    • 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota minore vigente: 617,40 €, inferiore alla normale di 622,90 €) – Quadro A-8

    È previsto inoltre un Quadro A-9 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (quando era vigente l'aliquota di 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.

    Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO

    Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel secondo trimestre 2026 questa regola produce un effetto particolarmente rilevante nell'ultima fascia (7 giugno – 30 giugno): l'aliquota ridotta HVO di 617,40 €/1.000 litri risulta inferiore all'aliquota normale di 622,90 €/1.000 litri, con la conseguenza che il rimborso spettante (214,18 €/1.000 litri) è lo stesso dell'HVO conforme certificato, e i relativi consumi vanno imputati al Quadro A-8.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: fruizione del credito

    I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.

    Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2026

    I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

    Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

    Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di invio telematico per la compensazione

    L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. decreto ISA/proroga) ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2026, importanti modifiche al comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione mediante compensazione.

    In particolare, è stato introdotto l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).

    Pertanto, gli esercenti che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendono fruire del credito mediante compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dovranno presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso obbligatoriamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A partire dalla medesima data, non sarà più ammessa la presentazione tramite PEC né in forma cartacea per le dichiarazioni che richiedono la fruizione del credito in compensazione. 

    Gli esercenti non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. prima della scadenza.

    Riduzione dei tempi del silenzio-assenso. Il D.L. 89/2026 riduce da 60 a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso.

    Cosa non cambia. Per le dichiarazioni con le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro (rimborso diretto, comma 6 dell'art. 24-ter) permangono le consolidate modalità di presentazione: Servizio Telematico Doganale, PEC o, in via residuale, forma cartacea con file allegato su supporto informatico.

    Gli esercenti interessati possono richiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. sul sito ADM all'indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Comuni montani 2026: elenco da considerare e requisiti

    Sulla GU n. 155 del 7 luglio e in vigore al 22, viene pubblicato il DPCM n 121/2026 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, con i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

    Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo

    Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
    a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
    e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131. 

    Sono altresi' classificati come montani:
    a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con
    altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

    Ricordiamo che la precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952. 

    Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.

    Scarica qui l'elenco dei comuni montani vigente dal 22 luglio 2026 allegati al DPCM n 121/2026

    Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione

    La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale, essa determina:

    • l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
    • l’applicazione di misure fiscali agevolative;
    • la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
    • la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.

    In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

    I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.

    In media:

    • il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
    • il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
    • il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
    • il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.

    Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.

    Scarica qui l'elenco dei comunica montani 2026

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?

    Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.

    Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS

    Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.

    Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS. 

    L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale. 

    Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:

    1. venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
    2. mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.

    La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.

    Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza

    L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:

    • la dichiarazione mendace resa in atto
    • il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento. 

    La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.

    Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita. 

    Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.

    In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.

    L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. 

    Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.

    Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata

    Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale. 

    Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. 

    La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.

    Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione

    Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.

    Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali

    Tabella di riepilogo

    Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale
    Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta
    Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta
    Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi)
    Dichiarazione mendace in atto Decadenza

  • Dichiarazione 730

    Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli

    Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.

    Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.

    730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori

    Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.

    In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica

    A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

    • conservatori di musica;
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    • scuole di musica iscritte nei registri regionali
    • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Bonus musica nel 730: limiti e importi

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
    Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). 

    Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
    Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

    l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

  • Studi di Settore

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Con la Circolare n 4 del 6 luglio le Entrate hanno pubblicato un commento alle principali novità per gli ISA 2026 anni di imposta 2025.

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Come evidenziato nella parte generale con il documento si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui
    all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in applicazione per il periodo d’imposta 2025.
    L'ADE ricorda che ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
    In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato 

    • la revisione completa di 85 indici, 
    • nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, 

    al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Si segnala che non essendo intervenute, per l’annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nella circolare in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche.

    Novità ISA anno d’impsota 2025

    Relativamente agli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 si riporta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato
    l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025.
    Si tratta, in particolare:

    • degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
    • della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
    • dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025;
    • delle modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale .

    Revisione ISA anno d’imposta 2025

    La Circolare in oggetto in tema di revisione biennale degli ISA chiarisce che con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state
    approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.
    Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

    • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare
    •  EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
    •  EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

    derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

    La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025,sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO”. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE

    Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.

    Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
    collaborativo
    al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
    La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
    legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
    Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
    E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
    In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
    TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

    Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
    ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
    Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
    medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
    Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
    Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
    fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
    In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
    I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:

    • “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    • “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    • “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.

    Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE

    Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.

    In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:

    a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;

    b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.

    Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: visto di conformità, responsabilità di CAF e professionisti

    L'Agenzia della Entrate ha recentemente pubblicato le maxi guide per i dichiarativi 2026.

    Tra i chiarimenti e le istruzioni ve ne sono di utili per i CAF e i professionisti che prestano assistenza e appongono il visto di conformità, cosa fare in caso di errori nella dichiarazione dei redditi.

    Chi paga e come, e quando è possibile ravvedersi.

    Visto di conformità: che cos’è e chi lo rilascia

    Gli intermediari che prestano assistenza fiscale rilasciano il visto di conformità nelle attività di assistenza fiscale.

    Esso comporta specifiche responsabilità per:

    • centri di Assistenza Fiscale (CAF), 
    • responsabili dell’Assistenza fiscale (RAF) 
    • professionisti abilitati.

    Scopo del visto di conformità è quello di attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi ai documenti presentati dal contribuente e alle regole fiscali previste.

    Se si commettono degli errori è prevista una sanzione per i professionisti che se ne occupano.

    Nella guida Ade appena pubblicata e intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, ci sono specifiche indicazioni sul visto di conformità e su responsabilità e adempimenti per chi svolge l’assistenza fiscale.

    Visto infedele: conseguenze

    Viene ricordato che con l’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive modificazioni si prevede che CAF, RAF e professionisti abilitati debbano pagare una sanzione pari al 30 per cento delle imposte non versate, calcolata sulla differenza emersa tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.

    La sanzione si applica in visto infedele, quindi di errori nel modello 730, salvi i casi in cui ne è responsabile il contribuente.

    Secondo la normativa, i professionisti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sui documenti, come la verifica di detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

    Attenzione al fatto che, la sanzione può essere ridotta attraverso il ravvedimento con la correzione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, con i vari casi di ravvedimento.

    Dichiarazione rettificativa: la correzione del 730

    Il CAF o il professionista che si accorge di errori dopo l'invio della dichiarazione deve avvisare il contribuente in modo da procedere con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa.

    Attenzione la rettifica non può essere fatta se l’infedeltà del visto è già stata contestata tramite apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

    La dichiarazione rettificativa in base alla datya in cui stata inviata:

    • va trasmessa entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da correggere qualora ci sia lo stesso sostituto. Se varia il sostituto d’imposta la dichiarazione va classificata come “730 senza sostituto”;
    • se si invia dopo il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta da correggere va classificata come “730 senza sostituto”

    La responsabilità dell'intermediario si concretizza nel pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte che risultano non versate a seguito dei controlli fiscali e le imposte e interessi restano a carico del contribuente.

    Attenzione al fatto che CAF e professionisti non sono chiamati a rispondere di eventuali errori soltanto se il contribuente decide di correggere gli errori in autonomia tramite una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF.

    Le verifiche dell’intemediario che rilascia il visto di confromità

    Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
    Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

    • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
    • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
    • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
    • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

    Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

    • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
    • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
    • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
    • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
    • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
    • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

  • Locazione immobili

    Il piano casa è legge e consente sfratti più veloci

    Sulla GU del 3 luglio è pubblicata  Legge 2 luglio 2026, n. 116i converisone del Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.

    Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:

    1. recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente, 
    2. sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato 
    3. attivazione di capitali privati. 

    Di seguito maggiori dettagli.

    Piano casa: cosa contiene

    All'atto dell'approvazione del il Piano Casa il Governo aveva evidenziato che le misure previste dal decreto-legge ora convertito in legge n 116/2026 poggiano su tre pilastri:

    1. il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
    2. il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
    3. il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.

    L’obiettivo del Governo Meloni è arrivare a 100.000 alloggi in dieci anni, combinando risorse pubbliche, capitali privati e fondi europei.

    Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa

    Il Piano casa 2026 introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. 

    Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.

    È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.

  • Riforma dello Sport

    Esenzione imposta pubblicità per ASD: quando si applica

    Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.

    Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava a un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava a € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva a € 36.015,00.

    L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:

    • gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
    • il marchio si limitava a identificare il produttore, senza finalità promozionale
    • il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico

    Il percorso nei tre gradi di giudizio

    Grado Esito
    Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Accoglie il ricorso, annulla l'avviso
    Commissione Tributaria Regionale Riforma la decisione: imposta dovuta
    Corte di Cassazione Conferma la CTR, rigetta il ricorso

    La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.

    Quando un logo diventa “pubblicità” imponibile per la ASD

    La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.

    In tale modo: 

    • viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
    • l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
    • dcatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,

    La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

    I due scenari a confronto

    Situazione Trattamento fiscale
    Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti Esente dall'imposta sulla pubblicità
    Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale)

    Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:

    • cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti.
    • spazi pubblicitari venduti a sponsor o aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.

    Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D.Lgs. 507/1993.

    La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Non conta quindi l'intento dichiarato (funzione protettiva) né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.

    limiti dell’esenzione per le società sportive dilettantistiche

    Il secondo motivo di ricorso invocava l'esenzione prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della L. 289/2002, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005, sostenendo che la pubblicità realizzata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti fosse esente anche se riferita a soggetti terzi.

    La Cassazione ha respinto anche questo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2184/2020) e ribadendo un'interpretazione restrittiva della norma: L'esenzione spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro solo quando effettuano, all'interno di strutture con capienza inferiore a 3.000 posti, propaganda della propria attività, al fine di ampliare la base dei propri associati/soci e diffondere l'attività sportiva dilettantistica.

    Il criterio decisivo non è chi paga o se c'è un corrispettivo esplicito, ma a chi è riferibile il messaggio pubblicitario. 

    Nel caso specifico, il messaggio era riconducibile a un soggetto terzo (l'azienda produttrice), non identificabile con l'ente sportivo di cui all'art. 90, comma 1: per questo l'esenzione non si applicava, indipendentemente dal fatto che gli striscioni si trovassero fisicamente dentro l'impianto sportivo.

    Schema riepilogativo: quando l'esenzione si applica e quando no

    Situazione Imposta pubblicità
    Propaganda della propria attività da parte della ASD/SSD (nome, logo, iniziative associative), in impianto < 3.000 posti Esente (art. 90 c. 11-bis L. 289/2002)
    Segno/marchio di un soggetto terzo (azienda, sponsor, produttore) collocato nell'impianto, oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato Imponibile, anche se l'impianto ha capienza < 3.000 posti
    Cartello con logo aziendale in luogo non aperto al pubblico e privo di idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato Da valutare caso per caso: manca il presupposto oggettivo se il segno resta meramente distintivo

    Imposta di pubblicità ASD: FAQ con risposte a dubbi frequenti

    Un'azienda che sponsorizza una ASD e mette il proprio logo nell'impianto paga sempre l'imposta sulla pubblicità?
    Sì, se il segno è oggettivamente idoneo a farne conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di persone: in questo caso il messaggio è riferibile al terzo (l'azienda), non alla ASD, e l'esenzione dell'art. 90 non si applica.

    Basta dire che un cartello ha "funzione protettiva" (es. frangivento) per evitare l'imposta?
    No. La Cassazione ha chiarito che la funzione dichiarata non è decisiva: conta l'idoneità oggettiva del segno, per collocazione e modalità d'uso, a comunicare a un pubblico indeterminato il nome o il prodotto dell'impresa.

    La capienza inferiore a 3.000 posti garantisce comunque l'esenzione?
    No. La soglia di 3.000 posti è una condizione necessaria ma non sufficiente: l'esenzione si applica solo se la pubblicità promuove l'attività propria della società sportiva dilettantistica, non quella di soggetti terzi.

  • Super Ammortamento

    Transizione 5.0: quando indicare il credito in dichiarazione

    Due FAQ ADE datate 30 giugno 2026, forniscono chiarimenti in merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta Transizione 5.0 o iperammortamento 2026

    Dubbi sono sorti sull'indicazione del credito maturato e comunicato dal GSE al beneficiario della misura. Quando va indicato in dichiarazione, per quale anno di imposta? 

    Transizione 5.0: chiarimenti per la dichiarazione

    Le Entrate hanno replicato a due casi specifici:

    1. per il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024 gli investimenti sono stati completati nel 2025, la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno e quella di completamento nel 2026. Il GSE ha comunicato al beneficiario l'importo del credito effettivamente fruibile in compensazione mediante Mod. F24 solo nel 2026;
    2. per il credito d'imposta 5.0 di cui all'art. 8, D.L. n. 38/2026, riconosciuto a seguito dello stanziamento di nuove risorse (utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "7079") gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025 e la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno, mentre la comunicazione di completamento del progetto è stata inviata nel 2026. 

      Le Entrate hanno replicato rispettivamente che:

    • in tale ipotesi, il credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027 e non nel Modello Redditi 2026.  Sul punto, le istruzioni specificano che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”,
    • nella seconda casistica, poiché il GSE ha comunicato l'importo del credito spettante nel 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027.

    Pertanto ai fini dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è rilevante il momento in cui il GSE comunica al beneficiario l'importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24, e non la data di completamento degli investimenti o quella di trasmissione delle comunicazioni previste dalla disciplina agevolativa.