• Ipotecaria e catastali

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari. 

    A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.

    In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale. 

    Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.

    Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.

    Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.

    Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di

    • avvisi di liquidazione,
    • atti di contestazione,
    • irrogazione di sanzioni,

    dovranno essere pagate esclusivamente con F24.

    I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: istanze fino al 30 aprile

    Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo). 

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 27.03.2026 n. 196676 che qui pubblichiamo.

    Le aliquote applicabili

    Il quadro normativo del primo trimestre 2026 è caratterizzato da due variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante:

    Dal 1° gennaio 2026: l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), come modificato dall'art. 1, comma 129, lett. a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato l'aliquota normale ad euro 672,90 per 1.000 litri.

    Dal 19 marzo 2026: in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha ridotto l'aliquota normale ad euro 472,90 per 1.000 litri.

    Il trimestre si suddivide quindi in due periodi di consumo distinti:

    • I° periodo: 1° gennaio – 18 marzo 2026 (aliquota 672,90 €/1.000 litri)
    • II° periodo: 19 marzo – 31 marzo 2026 (aliquota 472,90 €/1.000 litri)

    L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

    Rimane confermata la misura incentivante per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO). L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri per l'intero trimestre, a condizione che i prodotti rispettino:

    • i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
    • l'utilizzo di materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.

    Gli HVO che non soddisfano tali condizioni continuano a essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza (aliquota normale: 672,90 €/1.000 litri fino al 18 marzo, poi 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo).

    Nessuna variazione per gli autotrasportatori

    Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il beneficio in oggetto spetta per:

    • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
      • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
    • l’attività di trasporto di persone svolta da:
      • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
        attuazione;
      • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
      • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
      • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
    • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione

    Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".

    In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

    Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi); 
    • per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
    • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

    La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: importo rimborsabile

    Per il primo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM sono i seguenti (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto):

    Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 269,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (accisa normale 672,90 €) – Quadro A-1
    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-2

    HVO conforme ai criteri di sostenibilità (intero trimestre):

    • 214,18 €/1.000 litri per l'intero trimestre (accisa ridotta 617,40 €) – Quadro A-3

    HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri:

    • 214,18 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo, pari a 617,40 €) – Quadro A-4
    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (aliquota normale 472,90 €) – Quadro A-2

    È previsto inoltre un Quadro A-5 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026 (quando era vigente l'aliquota di 632,40 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.

    Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO

    Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 €/1.000 litri dal 1° gennaio al 18 marzo, e 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 31 marzo.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: fruizione del credito

    I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.

    Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2025

    I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

    Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2026 senza sostituto per i rimborsi dal Fisco

    Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.

    Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.

    730/2025: la casella senza sostituito per i rimborsi dal Fisco

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

    • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
      •  trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
      •  o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
    • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
      compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

    • non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
    • presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

    La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

  • Redditi esteri

    Global Minimum Tax: i software ADE per la comunicazione rilevante

    L'agenzia delle Entrate ha reso disponibili dal 31 marzo due software gratuiti per adempiere alla presentazione del Modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Rilevante ai fini della Global Minimum Tax e il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovuta in Italia:

    Attenzione al fatto che i modelli devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998), mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro lo stesso termine di scadenza, ossia entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.

    In deroga, il termine è fissato nel diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 209/2023. 

    Attenzione al fatto che il primo termine di scadenza, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026.

    Global minimum tax: che cos’è e come funzionna

    La Global minimum tax è in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dall’esercizio con inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, alle imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro (Dlgs n. 209/2023). 

    Con tale diisciplina vuole garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese tramite l’applicazione di un’imposizione integrativa qualora l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese del gruppo non raggiunga il 15%.

    La disciplina prevede il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (Etr) per ogni esercizio e per ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nella giurisdizione vi sia un reddito netto rilevante (pari alla somma algebrica tra i redditi e le perdite rilevanti delle singole imprese). 

    Se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva di una giurisdizione è inferiore all’aliquota minima d’imposta (15%) e per tale giurisdizione il reddito netto rilevante risulta positivo, allora occorre determinare l’imposizione integrativa ottenuta applicando al reddito netto rilevante, diminuito della riduzione da attività economica sostanziale, l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta e l’aliquota d’imposizione effettiva.

    L'imposta integrativa è prelevata in Italia attraverso:

    • 1) l'imposta minima integrativa, che è dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
    •  2) l'imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione, quando non è stata applicata – in tutto o in parte – l'imposta minima integrativa equivalente in altre giurisdizioni
    • 3) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

    Gli obblighi informativi previsti
     Il decreto legislativo n. 209/ 2023 ha istituito un sistema di obblighi informativi sinteticamente articolato in:

    • il modello di Comunicazione (articolo 51),    
    • il modello di notifica (articolo 51, comma 4) 
    • il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovute in Italia (articolo 53).

    Le Entrate come detto hanno reso disponibili i software per provvedere.

  • Contribuenti minimi

    Comunicazione trimestrale franchigia IVA: nuovo modello dal 1° aprile

    Le Entrate hanno aggiornato in data 20 marzo il Modello per la comunicazione IVA dei transfrontalieri.

    In particolare, vengono modificate alcune parti del modello approvato con il Provvedimento n 155649 del 28 marzo 2025.

    Scarica qui il modello e le istruzioni utlizzabili dal 1°aprile.

    Leggi anche Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio.

    Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    Comunicazione franchigia transfrontaliera IVA: come è composto il modello

    Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre ed entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
    In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.
    Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

    Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

    I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che
    ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Scarica qui il numero il Modello utilizzabile dal 1° aprile 2026.

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA: condizioni di ammissione

    L'art. 70-octiesdecies prevede le seguenti condizioni di ammissione:

    • un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
      • a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
      • d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
      • e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
    • nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
      • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
      • b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
      • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
      • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
    • le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
    • il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere: erogazioni prorogate fino al 30 giugno

    Con il decreto direttoriale 20 marzo è disposta la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di rimborso del buono da parte delle PMI di cui al Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025. 

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti             

    Bonus fiere: beneficiari

    Il Capo II del Decreto suddetto rubricato Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche dispone di risorse per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00).

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
    b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
    g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione. 2. 

    Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza

    c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Bonus fiere: spese ammissibili

    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
    a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti.

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  • La casa

    Prima casa: non spetta a chi ne ha usufruito in precedenza con donazione

    La Pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026 della Cassazione ha stabilito che il contribuente non può fruire per la seconda volta del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.

    Il motivo risiede nel fatto che la duplicazione del beneficio è espressamente vietata dalla normativa fiscale.

    Immobile in donazione: si perde la prima per il secondo acquisto

    Per la Cassazione è irrilevante che il primo atto di acquisto sia una donazione indiretta, qualora ad esso sia stato applicato il beneficio della imposta di registro per gli acquisti “prima casa”.

    Ciò che determina l'esclusione dalla prima non è la forma dell’atto di acquisto ma l’effettiva fruizione del beneficio fiscale, la cui duplicazione è espressamente vietata dalla normativa fiscale.              

    A seguit di un avviso di liquidazione le Entrate richiedeva una maggiore imposta di registro oltre alle relative sanzioni in merito a un contratto di acquisto di immobile stipulato con i benefici fiscali “prima casa”.             

    Il contribuente impugnava l’atto impositivo che veniva annullato dai giudici tributari di primo grado.                  

    In appello la CTR accoglieva le doglianze proposte dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado E il contribuente ricorreva in Cassazione.        

    L’agevolazione “prima casa” consente di ridurre le imposte indirette dovute in relazione all'acquisto di un’abitazione, come l’imposta di registro e l’Iva, in presenza di requisiti specifici.               

    In particolare, per poter validamente fruire dell’agevolazione "prima casa”, l’acquirente non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato. 

    Il termine di decadenza è stato di un anno fino al 31 dicembre 2024, poi la legge di bilancio 2025 lo ha esteso da uno a due anni. Ossia si ha più tempo per rivendere l’immobile già posseduto senza decadere dal beneficio.

    Tale termine si applica non solo agli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il vecchio termine di un anno.                 

    Inoltre, la casa deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.

    Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

    • nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività,           
    • nel territorio del comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

    L’agevolazione non spetta quando si acquista un’abitazione che si trova nello stesso comune in cui si ha la titolarità di altra abitazione acquistata senza usufruire dei benefici “prima casa”.

    In questa situazione, per poter richiedere l’agevolazione sul nuovo acquisto è necessario prima vendere la vecchia abitazione                    

    In Cassazione il contribuente sosteneva che l’acquisto agevolato della casa nel 1993 sarebbe avvenuto mediante una donazione indiretta a suo favore da parte dei genitori e non poteva, dunque, essere presa in considerazione per l’acquisto successivo, avvenuto con i benefici prima casa e oggetto dell’avviso impugnato           

    Secondo la Corte il contribuente all’atto del secondo acquisto aveva già usufruito delle agevolazioni prima casa, in quanto l’atto del 1993 era stato tassato non quale atto di donazione, ma come acquisto “prima casa” con l’imposta di registro agevolata al 2%. 

    La norma di favore di cui all’art. 1, nota II bis, primo comma, lettera c)  della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 esclude la possibilità di usufruire una seconda volta delle agevolazioni prima casa quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquistato con la stessa agevolazione.

    La Cassazione ha rigettato l’appello del contribuente affermando che non è possibile fruire due volte del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: riodino delle regole con un TU

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.

    Start up innovative: nuove regole in arrivo

    In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

    • start-up innovative, 
    • spin-off, 
    • PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, 

    nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
    b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;

    c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
    d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
    e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
    innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
    Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy

    Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:

    • osteopatia, 
    • chiropratica, 
    • chinesiologia
    • massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.

    Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.

    L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.

    L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:

    • oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
    • soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.

    A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti. 

    È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.

    Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA

    L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate. 

    Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS

    In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata). 

    Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.

    Trattamento IVA attività di osteopata

    Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie. 

    Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.

    In particolare:

    • non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
    • non è stato istituito l’albo professionale;
    • non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.

    Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.

    Trattamento IVA attività di chiropratico: le proteste della Associazione Nazionale

    Analoga conclusione riguarda i chiropratici

    Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.

    Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:

    • l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
    • non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
    • non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.

    In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.

    A tale proposito i chiropratici, e in particolare l''Associazione Italiana Chiropratici, con un comunicato stampa del 25 marzo richiama l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica su una questione di rilevante interesse sanitario e giuridico: il corretto trattamento fiscale delle prestazioni chiropratiche in Italia.
    La chiropratica è stata riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2027 e successivamente con la Legge n 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie

    A livello internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
    Alla luce della normativa europea e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione devono essere esenti da IVA, in quanto rispondono a un interesse generale e mirano a garantire l'accesso alle cure.
    Il Presidente Benito Oliva ha ritenuto di specificare quanto segue: "In questo contesto la chiropratica è stata più volte riconosciuta come attività sanitaria esente da IVA anche in assenza di una completa regolamentazione nazionale, purché esercitata da professionisti adeguatamente qualificati. Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione italiana, che con giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che l'esenzione IVA dipende dalla natura sanitaria della prestazione, che è sufficiente il possesso di un titolo idoneo, anche conseguito all'estero e che non è ragionevole subordinare l'esenzione all'emanazione di regolamenti attuativi non ancora adottati".
    La risposta ADE n 9/2026 qui in oggetto risulta pertanto secondo i chiropratici in contrasto con la normativa europea e il principio di neutralità dell'IVA; con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; con precedenti decisioni delle Corti Tributarie italiane; con la normativa in materia di protezione dei dati sanitari, che limita l'uso della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
    Per tali motivi, l'Associazione Italiana Chiropratici resta a disposizione delle autorità competenti per un'audizione e per contribuire alla definizione di una soluzione conforme al diritto e tutelante per i cittadini e chiede l'immediata revoca o annullamento della Risoluzione n 9 /2029

    Il riconoscimento esplicito dell'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche di diagnosi, cura e riabilitazione, anche se svolte in studi privati; il rispetto della normativa europea e della giurisprudenza nazionale e unionale e l'apertura di un confronto istituzionale sul tema.

    Trattamento IVA attività di chinesiologi

    Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.

    La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.

    Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA. 

    Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa. 

    Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.

    Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia

    In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018. 

    Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

    Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.

    Vediamo ora maggiori dettagli.

    Allegati: