• Locazione immobili

    Il piano casa è legge e consente sfratti più veloci

    Sulla GU del 3 luglio è pubblicata  Legge 2 luglio 2026, n. 116i converisone del Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.

    Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:

    1. recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente, 
    2. sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato 
    3. attivazione di capitali privati. 

    Di seguito maggiori dettagli.

    Piano casa: cosa contiene

    All'atto dell'approvazione del il Piano Casa il Governo aveva evidenziato che le misure previste dal decreto-legge ora convertito in legge n 116/2026 poggiano su tre pilastri:

    1. il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
    2. il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
    3. il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.

    L’obiettivo del Governo Meloni è arrivare a 100.000 alloggi in dieci anni, combinando risorse pubbliche, capitali privati e fondi europei.

    Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa

    Il Piano casa 2026 introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. 

    Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.

    È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.

  • Riforma dello Sport

    Esenzione imposta pubblicità per ASD: quando si applica

    Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.

    Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava a un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava a € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva a € 36.015,00.

    L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:

    • gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
    • il marchio si limitava a identificare il produttore, senza finalità promozionale
    • il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico

    Il percorso nei tre gradi di giudizio

    Grado Esito
    Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Accoglie il ricorso, annulla l'avviso
    Commissione Tributaria Regionale Riforma la decisione: imposta dovuta
    Corte di Cassazione Conferma la CTR, rigetta il ricorso

    La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.

    Quando un logo diventa “pubblicità” imponibile per la ASD

    La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.

    In tale modo: 

    • viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
    • l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
    • dcatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,

    La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

    I due scenari a confronto

    Situazione Trattamento fiscale
    Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti Esente dall'imposta sulla pubblicità
    Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale)

    Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:

    • cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti.
    • spazi pubblicitari venduti a sponsor o aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.

    Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D.Lgs. 507/1993.

    La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Non conta quindi l'intento dichiarato (funzione protettiva) né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.

    limiti dell’esenzione per le società sportive dilettantistiche

    Il secondo motivo di ricorso invocava l'esenzione prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della L. 289/2002, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005, sostenendo che la pubblicità realizzata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti fosse esente anche se riferita a soggetti terzi.

    La Cassazione ha respinto anche questo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2184/2020) e ribadendo un'interpretazione restrittiva della norma: L'esenzione spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro solo quando effettuano, all'interno di strutture con capienza inferiore a 3.000 posti, propaganda della propria attività, al fine di ampliare la base dei propri associati/soci e diffondere l'attività sportiva dilettantistica.

    Il criterio decisivo non è chi paga o se c'è un corrispettivo esplicito, ma a chi è riferibile il messaggio pubblicitario. 

    Nel caso specifico, il messaggio era riconducibile a un soggetto terzo (l'azienda produttrice), non identificabile con l'ente sportivo di cui all'art. 90, comma 1: per questo l'esenzione non si applicava, indipendentemente dal fatto che gli striscioni si trovassero fisicamente dentro l'impianto sportivo.

    Schema riepilogativo: quando l'esenzione si applica e quando no

    Situazione Imposta pubblicità
    Propaganda della propria attività da parte della ASD/SSD (nome, logo, iniziative associative), in impianto < 3.000 posti Esente (art. 90 c. 11-bis L. 289/2002)
    Segno/marchio di un soggetto terzo (azienda, sponsor, produttore) collocato nell'impianto, oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato Imponibile, anche se l'impianto ha capienza < 3.000 posti
    Cartello con logo aziendale in luogo non aperto al pubblico e privo di idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato Da valutare caso per caso: manca il presupposto oggettivo se il segno resta meramente distintivo

    Imposta di pubblicità ASD: FAQ con risposte a dubbi frequenti

    Un'azienda che sponsorizza una ASD e mette il proprio logo nell'impianto paga sempre l'imposta sulla pubblicità?
    Sì, se il segno è oggettivamente idoneo a farne conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di persone: in questo caso il messaggio è riferibile al terzo (l'azienda), non alla ASD, e l'esenzione dell'art. 90 non si applica.

    Basta dire che un cartello ha "funzione protettiva" (es. frangivento) per evitare l'imposta?
    No. La Cassazione ha chiarito che la funzione dichiarata non è decisiva: conta l'idoneità oggettiva del segno, per collocazione e modalità d'uso, a comunicare a un pubblico indeterminato il nome o il prodotto dell'impresa.

    La capienza inferiore a 3.000 posti garantisce comunque l'esenzione?
    No. La soglia di 3.000 posti è una condizione necessaria ma non sufficiente: l'esenzione si applica solo se la pubblicità promuove l'attività propria della società sportiva dilettantistica, non quella di soggetti terzi.

  • Super Ammortamento

    Transizione 5.0: quando indicare il credito in dichiarazione

    Due FAQ ADE datate 30 giugno 2026, forniscono chiarimenti in merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta Transizione 5.0 o iperammortamento 2026

    Dubbi sono sorti sull'indicazione del credito maturato e comunicato dal GSE al beneficiario della misura. Quando va indicato in dichiarazione, per quale anno di imposta? 

    Transizione 5.0: chiarimenti per la dichiarazione

    Le Entrate hanno replicato a due casi specifici:

    1. per il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024 gli investimenti sono stati completati nel 2025, la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno e quella di completamento nel 2026. Il GSE ha comunicato al beneficiario l'importo del credito effettivamente fruibile in compensazione mediante Mod. F24 solo nel 2026;
    2. per il credito d'imposta 5.0 di cui all'art. 8, D.L. n. 38/2026, riconosciuto a seguito dello stanziamento di nuove risorse (utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "7079") gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025 e la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno, mentre la comunicazione di completamento del progetto è stata inviata nel 2026. 

      Le Entrate hanno replicato rispettivamente che:

    • in tale ipotesi, il credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027 e non nel Modello Redditi 2026.  Sul punto, le istruzioni specificano che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”,
    • nella seconda casistica, poiché il GSE ha comunicato l'importo del credito spettante nel 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027.

    Pertanto ai fini dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è rilevante il momento in cui il GSE comunica al beneficiario l'importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24, e non la data di completamento degli investimenti o quella di trasmissione delle comunicazioni previste dalla disciplina agevolativa.

  • Adempimenti Iva

    Attività acquatiche erogate da società sportiva: NON esenti per la Cassazione

    Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.

    In sintesi la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come, l’insegnamento di attività motorie in acqua non è esente malgrado l’importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l’insegnamento scolastico o universitario.

    Vediamo un confronto con la giurisprudenza comunitaria.

    Corsi di nuoto non esenti IVA: la Cassazione

    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola.

    Per l’anno d’imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua: 

    • acquagym,
    • hydrobike,

    tenuti da una società sportiva dilettantistica che l'agenzia aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72.

    La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva ritenuto spettasse l’esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.

    Secondo il ricorso della società sportiva affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché’ didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.

    La società sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali e impiegando tecnici e istruttori federali per la tenuta degli stessi.

    I giudici della Suprema Corte però annotano che la Corte di giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall’Iva dell’insegnamento del nuoto e altre attività motorie in acqua.

    La nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.

    Questa interpretazione impatta anche con l’attuale previsione dell’art.36 bis del dl n. 75/2023, che ha fissato 

    con decorrenza retroattiva l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi rese da parte degli enti sportivi dilettantistici. 

    Secondo l’ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di giustizia Ue.

    Cambia pertanto il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perchè l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023 

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio sono operative le novità per l'antiriciclaggio ad ampio spettro previste dallo UIF e riguardano anche gli amministratori di condominio.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs n 231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.

    Vediamo cosa cambia per gli amministratori di condominio.

    Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio

    L’antiriciclaggio non riguarda soltanto banche, notai o commercialisti ma anche gli amministratori di condomio.

    Dal 1° luglio le nuove istruzioni, adottate con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 in attuazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, sostituiscono integralmente il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 introducendo novità nel metodo con cui i soggetti obbligati devono individuare, valutare e, se necessario, segnalare le operazioni sospette.

    L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 si rivolge tra i soggetti obbligati anche agli amministratori condominiali, quali “operatori non finanziari”

    Per l'amministratore la segnalazione deve nascere da una valutazione concreta rispetto alle regole del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    L’articolo 35 prevede l’obbligo di segnalazione quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa.  

    Attenzione al fatto che la segnalazione di operazione sospetta non è più un atto isolato, ma come l’esito di un processo in cui prima si individuano le anomalie; poi si esaminano nel contesto concreto infine, si decide se ricorrono i presupposti per l’invio della segnalazione.

    Attenzione al fatto che la UIF chiarisce che devono essere evitati automatismi e approcci meramente cautelativi.

    Nel condominio  la segnalazione di operazione sospetta non presuppone la prova di un illecito. Richiede però una valutazione professionale fondata sulle informazioni disponibili.

    In pratica se l’anomalia è spiegabile, la segnalazione può non essere dovuta. Se invece, dopo l’analisi, restano elementi oggettivi e soggettivi idonei a fondare un sospetto, il professionista deve valutare l’attivazione del canale UIF.

    Lo studio di amministrazione condominiale praticamente dovrà dotarsi di:

    • criteri interni per intercettare possibili anomalie;
    •  individuare un referente o comunque una figura responsabile nei contesti più strutturati;
    • conservare le verifiche svolte;
    • motivare anche l’eventuale decisione di non procedere alla segnalazione.

    Lo UIF introduce una distinzione rilevante: 

    • gli studi associati e le società tra professionisti, sono obbligati all’adozione di una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e all’individuazione di un referente SOS;
    • i singoli professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, hanno una raccomandazione e non un obbligo.

  • Locazione immobili

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: sanzioni 2026

    Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

    Si trata del Modello annuale mediante il quale i soggetti oblbigati cpmunicano in via telematica i dati riepilogativi concernenti i pernottamenti registrati, l’imposta dovuta, le eventuali riduzioni o esenzioni applicate e i versamenti eseguiti nel corso dell’anno di riferimento. 

    L'adempimento deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

    Attenzione al fatto che ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/20211, in caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

    Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del Dlgs n 471/97 

    Vediamo i soggetti obbligati e chiarimenti specifici avuti da Telefisco, il convegno che il quotidiano Ilsole24 ore organizza ogni anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: gli obbligati

    L’obbligo dichiarativo grava sul gestore della struttura ricettiva ubicata in un Comune che ha istituito l’imposta di soggiorno. 

    In tale perimetro rientrano:

    • i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residence, villaggi turistici, 
    • affittacamere, bed and breakfast, case vacanze e altre forme di ospitalità disciplinate dalla normativa regionale o provinciale.

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, tali soggetti sono qualificati come responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e, pertanto, sono tenuti a riversarla al Comune, potendo esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti. 

    La dichiarazione deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello approvato dal MEF con decreto 29 aprile 2022. 

    La trasmissione può avvenire tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, sia direttamente dal dichiarante sia tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni

    Durante l'edizione di Telefisco 2025 il MEF ministero delle finanze ha precisato il regime sanzionatorio della omessa dichiarazione per l'imposta di soggiorno. I chiasrimenti sono ovviamente ancora validi salvo modifiche ad oggi non intervenute.

    Veniva domandato un chiarimento in merito alle novità introdotte dall'art 180 del DL n 34/2020 che ha qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive.

    I gestori sono responsabili in caso di omesso versamento della imposta in oggetto e quindi passibili dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, a prescindere dal pagamento della stessa da parte del turista.

    A carico dei gestori inoltre è stato istituito l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno redatta sui modelli ministeriali. 

    Infine è stato stabilito che in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

    Il quesito chiedeva chiarimenti sull'importo della sanzione qualora il gestore abbia pagato l'imposta ma non presentato la dichiarazione per l'imposta di soggiorno.

    Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia pagato l'imposta ma non presentato la relativa dichiaraizone, veniva suggerito di versare una sanzione minima previsto per i tributi locali.

    Il MEF ha evidenziato che  la sanzione minima non è contemplata in alcuna disposizione sull’imposta di soggiorno e pertanto in presenza di una condotta collaborativa del gestore, si è correttamente richiamata l’esigenza di ridurre la sanzione minima a un quarto, in virtù del principio di proporzionalità, in base a quanto disposto nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997.

    Pertanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata.

    Imposta di soggiorno 2026: risposte a dubbi frequenti

    La dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze?

    Sì. In presenza di struttura attiva è consigliabile presentare una dichiarazione a zero.

    Le locazioni brevi gestite tramite Airbnb sono sempre dichiarate dalla piattaforma?

    No. Occorre verificare chi incassa il corrispettivo e chi gestisce il rapporto.

    La dichiarazione sostituisce i versamenti periodici?

    No. È un adempimento autonomo.

    Sono previste sanzioni?

    Sì. L’omessa o infedele dichiarazione è punita con sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

  • Enti no-profit

    Fondi impianti natatori 2026: regole per le domande

    Il DPCM 8 maggio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport e reca le regole per l'assegnazione delle risorse 2026 per gli impianti natatori.

    In particolare, il presente decreto regola l’utilizzo delle risorse contenute nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Occorre evidenziare che lo stesso decreto riguarda varie misure quindi occorre prestare attenzione all'art 4 e seguenti. Vediamo a chi spetta e come fare domanda.

    Fondi impianti natatori 2026: regole per le domande

    Le risorse stanziate nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, per l’anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

    Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall’aumento dei costi per l’approvvigionamento energetico, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.

    Attenzione le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive tramite apposita piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito
    istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

    Gli organismi sportivi di cui all’articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini.

    Fondo impianti natatori 2026: chi può fare domanda

    I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4.1, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.

    Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

    Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
    a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;
    b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
    c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
    d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 4.2, comma 1;
    e. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità.

  • Dichiarazione 730

    Chi rischia più controlli nel 730/2026

    La campagna dichiarativa 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, entra nel vivo con importanti novità per i contribuenti che modificano i dati delle spese sanitarie inserite nella dichiarazione precompilata.

    A partire dal 2025, infatti, l’Agenzia delle Entrate può consultare tramite il Sistema Tessera Sanitaria i dati di dettaglio delle spese mediche e veterinarie, ma esclusivamente per le dichiarazioni selezionate per il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

    La novità è prevista dal Decreto del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271/2025.

    Leggi anche 730/2026: fissate le regole della precompilata Vediamo in dettaglio cosa cambia per le spese mediche.

    Controlli sulle spese mediche: cosa cambia dal 2026

    L’articolo 1 del decreto stabilisce che il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate le funzionalità necessarie per consultare il dettaglio delle spese:

    • sanitarie;
    • veterinarie;
    • sostenute dal contribuente;
    • sostenute per i familiari fiscalmente a carico indicati nella dichiarazione.

    L’accesso ai dati non è generalizzato. La consultazione è consentita soltanto quando la dichiarazione dei redditi viene selezionata centralmente dall’Agenzia delle Entrate per un controllo formale.

    Le modalità operative sono quelle previste dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068 del 3 luglio 2025.

    Quando l’Agenzia delle Entrate può vedere il dettaglio delle spese sanitarie

    La consultazione dei dati attraverso il Sistema TS può avvenire quando ricorrono queste condizioni:

    1. la dichiarazione è stata selezionata per il controllo formale;
    2. il controllo riguarda le spese sanitarie o veterinarie indicate dal contribuente;
    3. l’accesso viene effettuato dai dipendenti dell’ufficio territorialmente competente.

    La nuova procedura assume particolare rilievo nei casi in cui il contribuente abbia modificato le spese mediche presenti nel modello 730 precompilato, ad esempio aumentando l’importo della detrazione o inserendo costi non precedentemente comunicati.

    Quali dati restano esclusi dai controlli

    Il decreto tutela i contribuenti che hanno esercitato l’opposizione alla trasmissione o all’utilizzo dei dati sanitari.

    Non possono quindi essere consultate dall’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese per le quali è stata manifestata l’opposizione prevista dall’articolo 3 del decreto.

    Cosa deve fare il contribuente

    Chi modifica le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata deve conservare con attenzione la documentazione che giustifica la detrazione, tra cui:

    • fatture;
    • ricevute fiscali;
    • scontrini parlanti;
    • certificazioni relative ai rimborsi ricevuti;
    • documenti riguardanti le spese sostenute per i familiari a carico.

    In caso di controllo formale, l’Agenzia delle Entrate può confrontare gli importi dichiarati con i dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e richiedere eventuali documenti integrativi.

    La possibilità di consultare il dettaglio delle spese non elimina quindi l’obbligo, per il contribuente, di conservare i giustificativi fiscali nei termini previsti dalla normativa.

  • Accertamento e controlli

    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Con lo Studio 23-2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale dal decreto correttivo del 2025. 

    I Notai si sono soffermati sulla peculiarità delle associazioni notarili che svolgono specifici servizi che non dovrebbero essere incluse nelle nuove cause di esclusione dal CPB previste dal correttivo 2025, vediamo i dettagli.

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione             

    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Lo studio dei Notai ricorda innanzitutto che il CPB introdotto dal Dlgs 13/2024 è uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Il Fisco, attraverso una proposta, concede al contribuente di concordare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, ottenendo certezza sul carico fiscale, benefici in materia di accertamenti e l’applicazione a certe condizioni di una tassazione agevolata sul reddito incrementale.

    In proposito il Dlgs 81/2025 correttivo della misura, ha introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione              

    Si sottolinea come le nuove disposizioni riguardino i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. 

    La novità prevede che il professionista possa aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione cui appartiene.

    Di rimando, l’associazione può accedere al Cpb solo se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono al concordato, fatte salve cause esclusione, come per i forfettari. 

    Con lo studio, il Notariato evidenzia il perimetro delle associazioni notarili costituite solo per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Tali realtà presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione. 

    Si auspica pertanto che le Entrate adottino un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non meramente letterale, escludendo dalle nuove cause di blocco del Cpb le associazioni notarili monoattività dove il rischio di comportamenti elusivi è concretamente inesistente.

  • Accertamento e controlli

    CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione

    Con lo Studio n 23 del 2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale (Cpb) dal decreto correttivo del 2025, analizzando le nuove cause di esclusione che riguardano i professionisti associati e, in modo specifico, i singoli notai partecipanti all’associazione.

    Ricordiamo che relativamente alle cause di esclusione e di cessazione sono ancora validi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la Circolare n 9 del 24 giugno 2025.

    Occorre evidenziare che anche successivi documenti di prassi quali interpelli o FAQ delle Entrate hanno replicato a dubbi su queste tematiche. 

    Facciamo il punto all'ultimo studio dei Notai.

    CPB: cause di esclusione

    Come speciaficato dalle Entrate il legislatore ha classificato le condizioni ostative all’accesso al CPB, attribuendo
    rilevanza al periodo temporale a cui le stesse sono riferibili.

    Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente:

    • non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    •  aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
      Il Decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

    Nella relazione illustrativa all’articolo 11 del Decreto CPB si chiarisce che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

    Viene chiarito che l’esclusione dall’accesso al CPB operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato d.P.R. 445 del 2000.
    Pertanto con questo prima raggruppamento si vuole precludere l’accesso al CPB nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco su cui l’istituto si fonda.
    La seconda tipologia di condizioni ostative, riferibile ad un’unica fattispecie, riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

    In particolare, al comma 1, lettera b-bis dell’articolo 11 del Decreto CPB è previsto che non possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
    Il terzo e ultimo raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025), ovvero:

    •  in base alla lettera b-ter), aver aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • in base alla lettera b-quater), per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Sul punto si chiarisce che: a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni. Per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

    Occorre sottolineare che il Decreto correttivo 2025 ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

    Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.

    Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.

    Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.

    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    Il notariato con lo studio n 23/2026 ha evidenziato che il Cpb rappresenta uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Inoltre ricorda come il Dlgs 81/2025 abbia introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Le nuove disposizioni riguardano i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. In questi casi il professionista individuale può aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione di cui fa parte; parallelamente, l’associazione può accedere al Cpb soltanto se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono a loro volta al concordato in assenza di una loro specifica causa di esclusione, come per i forfettari.

    Si crea così un vincolo reciproco tra professionista e associazione, con la conseguenza che il mancato accesso di uno dei soggetti può impedire l’adesione dell’altro. 

    A tal proposito lo studio evidenzia come tale sistema sia stato introdotto per evitare che il reddito venga artificiosamente spostato tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato, così da ottenere indebiti vantaggi fiscali.

    Nello studio n 23/2026 ci si è soffermati sulle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Essi presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali, in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente dagli associati, rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione.

    Il Notariato conclude lo studio auspicando che l'Amministrazione adotti un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non letterale, escludendo dalle nuove cause di esclusione dal Cpb le associazioni notarili monoattività.

    CPB: cause di cessazione

    Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
    Si tratta dei seguenti casi:

    • cessazione o modifica dell’attività;
    • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato
    • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
    • dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

    Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge

    31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.

    Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    CPB e cessazione o modifica dell’attività, cosa accade

    Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto CPB, determinano la cessazione degli effetti del CPB, si richiamano i chiarimenti già formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’applicazione degli ISA.
    In particolare, gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
    La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
    Su tale aspetto va evidenziata l’analogia con quanto già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U). 

    Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
    Con la FAQ del 28 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla circostanza che si verifichi una modifica del
    codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

    CPB ed eventi eccezionali che agiscono sul reddito

    L’articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo di
    imposta in cui tale differenza si realizza.
    Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
    L’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 giungo 2024 richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
    a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

    1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
    2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

    c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    d. cessione in affitto dell’unica azienda;
    e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
    f. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
    La causa di cessazione di cui alla precedente lettera f) opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l’esercizio della professione, comunicandola preventivamente all’ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l’ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato

    CPB e operazioni straordinarie

    Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
    Sul punto occorre sviluppare due ulteriori considerazioni, analogamente a quanto già fatto per le cause di esclusione:
    a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di cessazione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
    b. per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Tale causa di cessazione, come indicato nella FAQ n. 2 del 28 ottobre 2024 deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
    Inoltre, come chiarito dalla risposta al quesito n. 6.6 di cui alla circolare, rientra tra le cause di cessazione dal CPB anche la cessione del ramo d’azienda, attesi i molteplici punti in comune con il conferimento.
    Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione, la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività dei contribuenti che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
    Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.

    Occorre evidenziare che le FAQ citate nell'articolo sono reperibile nella appendice della Circolare n 9/2025, e che altri documenti di prassi hanno evidenziato chiarimenti, leggi anche: