• Accise

    Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno

    Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.

    I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.

    Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.

    Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno

    Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza

    • circa 5 centesimi al litro per la benzina
    • 10 centesimi al litro per il gasolio.

    Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.

    Inoltre, è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente. 

    Infine è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.

    Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia. 

    Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
    Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
    La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). 

    Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
    Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
    somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori 
    e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili

    La norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

    In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
    soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

    I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
    a) codice fiscale;
    b) partita IVA;
    c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
    d) domicilio fiscale.

    La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
    materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
    Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
    Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati

    Allegati:
  • Attualità

    Bollette di utenze internet e tv da contestare? Risolvi senza il tribunale con conciliaweb

    Bollette troppo alte, internet che non funziona, portabilità bloccata o costi addebitati dopo il recesso? In questi casi molti utenti non sanno che esiste una procedura gratuita e online per risolvere le controversie con gli operatori telefonici e i servizi pay TV senza fare causa.

    Si chiama ConciliaWeb ed è la piattaforma dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che consente a consumatori e imprese di avviare una procedura ADR, cioè di risoluzione alternativa delle controversie.

    Uno strumento sempre più utilizzato perché veloce, digitale e obbligatorio prima di rivolgersi al giudice.

    Cos’è ConciliaWeb e quando si può usare

    ConciliaWeb è il servizio online attraverso cui si gestiscono le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche:

    • telefonia fissa e mobile
    • internet e fibra
    • pay TV
    • servizi audiovisivi e streaming

    La piattaforma permette di tentare una conciliazione senza avvocato e senza costi.

    I casi più frequenti riguardano:

    • bollette anomale
    • addebiti non dovuti
    • linea internet assente o malfunzionante
    • ritardi nella portabilità del numero
    • mancata restituzione del credito residuo
    • fatturazione dopo il recesso
    • modifiche unilaterali del contratto

    Per i servizi telefonici e internet il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di fare causa.

    Come funziona la procedura AGCOM

    La procedura è interamente digitale e può essere gestita autonomamente dal consumatore.

    I passaggi sono semplici:

    • Accesso alla piattaforma. L’utente deve registrarsi sul portale AGCOM utilizzando:
      • SPID
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
      • CNS
      • credenziali eIDAS
    •  Invio dell’istanza. Si compila online la domanda indicando:
      • operatore coinvolto
      • problema riscontrato
      • richieste economiche o tecniche
      • eventuali documenti e reclami
    • Convocazione dell’udienza. Un conciliatore fissa l’udienza telematica e comunica data e ora alle parti.
    • Udienza online. Utente e operatore si collegano da remoto per cercare un accordo.
    • Accordo o definizione della controversia
      • Se si raggiunge un accordo viene redatto un verbale con valore esecutivo. 
      • Se invece non c’è intesa, l’utente può chiedere all’AGCOM la definizione della controversia oppure rivolgersi al giudice.

    Quanto dura e quanto costa

    Uno dei vantaggi principali di ConciliaWeb è la rapidità.

    La conciliazione si conclude normalmente entro:

    • 30 giorni per il tentativo di conciliazione
    • 180 giorni per la definizione della controversia

    La procedura è completamente gratuita.

    Non servono:

    • contributo unificato
    • spese legali obbligatorie
    • costi di mediazione

    Serve l’avvocato?

    No, la procedura è stata progettata per essere utilizzata direttamente dagli utenti.

    Chi vuole può comunque farsi assistere da:

    • associazioni dei consumatori
    • consulenti
    • delegati
    • avvocati

    Ma non è obbligatorio.

    Quando è possibile ottenere un rimborso

    Attraverso ConciliaWeb si possono ottenere:

    • storno delle fatture
    • rimborsi
    • indennizzi automatici
    • riattivazione del servizio
    • restituzione del credito residuo

    In alcuni casi è anche possibile chiedere un provvedimento urgente per ottenere rapidamente il ripristino della linea o bloccare comportamenti scorretti dell’operatore.

    Con l’aumento delle controversie legate a fibra, telefonia mobile e piattaforme streaming, le procedure ADR stanno diventando uno strumento fondamentale per i consumatori.

    I vantaggi sono evidenti:

    • tutto online
    • tempi più rapidi rispetto a una causa
    • nessun costo
    • procedura semplice
    • accordi con valore legale

    Per questo motivo ConciliaWeb rappresenta oggi una delle principali tutele per chi ha problemi con operatori telefonici, internet e servizi audiovisivi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:

    • a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
    • b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).

    Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.

    Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
    Le domande possono essere inviate:
    a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
    b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.

    Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
    della piattaforma DGCOL.
    I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
    a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
    b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.

    Tax crediti cinema: richiesta di assistenza

    Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:

    • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
    • il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.

    Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.

    Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo n 9 del Regolamento – UE – 2024/1028 in vigore dal 20 maggio riguarda "l'obbligo per le piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione"

    Vediamo il contenuto della norma che prevede di fatto nuovi adempimenti per gli affitti brevi, in sintesi le piattaforme digitali dovranno comunicare dati su base mensile, dopo però che le regole operative saranno messe a punto.

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo 9 stautisce che:

    • Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina.
    • In deroga al paragrafo 1, le piccole o micro piattaforme online di locazione a breve termine che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4 250 o più annunci trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio, alla fine del trimestre, mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina o manualmente, conformemente alla legislazione nazionale.
    • Le piattaforme online di locazione a breve termine garantiscono, sulla base delle informazioni fornite dai locatori, la completezza e l’accuratezza dei set di dati che trasmettono alle autorità competenti a norma del presente articolo.

    In sintesi si dovranno trasmettere alla banca dati del Turismo su base mensile:

    • numero di pernottamenti, 
    • numero di ospiti e relativo paese di residenza, 
    • codice identificativo dell’immobile
    • indirizzo internet dell’annuncio. 

    Obiettivo, il monitoraggio dei fenomeni di evasione ed elusione

    La novità in vigore dal 20 maggio ma che necessita di diverse specifiche tecniche e normative per diventare operativo e quindi la fase attuativa va attesa per comprendere la protata delle novità, poichè il Ministero del Turismo dovrà specificare il formato delle informazioni, le modalità di trasmissione e il dettaglio dei dati alle piattaforme per consentire l’organizzazione di un flusso regolare di comunicazioni alle piattaforme.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione Revisori legali: aggiornati dal MEF i crediti maturati

    Con un comunicato del 19 maggio il MEF informa del fatto che è stata aggiornata l'area riservata con l'elenco dei crediti maturati dagli iscritti.

    Per accedere è possibile cliccare da qui:

    Formazione Revisori legali: aggiornata la pagina MEF sui crediti

    Nel dettaglio il MEF specifica che, accedendo alla propria area personale del Registro, nell’apposita sezione dedicata alla formazione, è possibile prendere visione della situazione aggiornata dei crediti formativi maturati e dei crediti ancora da maturare.

    Il riepilogo consente di visualizzare il dettaglio dei crediti acquisiti, con specifica evidenza:

    • per i revisori legali, dei crediti caratterizzanti la revisione legale 
    • per i revisori abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dei crediti caratterizzanti la sostenibilità. 

    Si ricorda che per i revisori legali non abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i crediti maturati nelle materie caratterizzanti la sostenibilità vengono contabilizzati tra quelli non caratterizzanti la revisione legale.

    Nella medesima sezione è altresì possibile consultare il numero dei crediti eccedenti relativi alle materie per le quali il programma annuale di formazione prevede un limite massimo di crediti acquisibili. 

    Al riguardo, si ribadisce che tali crediti in eccesso non verranno presi in considerazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo annuale.

    Attenzione al fatto che, la situazione dei crediti visualizzata nell’area personale potrebbe non coincidere con quella risultante dalla piattaforma di formazione a distanza del MEF. 

    La differenza è dovuta al fatto che l’area personale del Registro ricomprende anche i crediti maturati attraverso altri canali formativi, diversi dalla piattaforma del Ministero, quali quelli erogati da enti formatori accreditati e ordini professionali.

    Si precisa, infine, che l’aggiornamento della posizione formativa nell’area personale potrebbe non essere immediato, in quanto dipende dalla trasmissione al Ministero dei crediti maturati da parte degli enti formatori accreditati e degli ordini professionali

  • Contenzioso Tributario

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. 

    La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.

    Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

    Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.

    La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

    Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?

    Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

    Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.

  • Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta

    Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della  metodologia  relativa  al concordato  preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

    In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. 

    Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.

    Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
    andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.

    Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.

    CPB 2026: approvate le regole per la proposta

    Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
    a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
    b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
    c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.

    Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
    a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
    b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
    c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
    Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER

    L'Ader ha recentemente reso disponibile un servizio denominato "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.

    Per la rottamazione quinquies le cui domande sono scadure il 30 aprile, il termine di tolleranza di cinque giorni si applicherà solo alla prima e unica rata e all'ultima. 

    Per le altre rate la scadenze saranno perentorie. 

    Il comma 2-bis inserito all’articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

    Si tratta nello specifico:

    • dell’unica rata da versare entro il 31 luglio 2026;
    • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

    In attesa della legge di conversione del dl fiscale in GU, dopo il passaggio alla Camera atteso per questi giorni, vediamo il servizio ADER con il calendario dei pagamenti delle rottamazioni.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies in partenza.

    Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali: novità 2026

    Entro il 16 giugno, i soggetti obbligati, devo versare l'acconto o unica rata per l'IMU 2026.

    Leggi anche IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.     

    Tra le novità ve ne sono a tema esenzione dall'imposta municipale propria per gli enti non commerciali.

    In particolare la Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, con i commi 853-856, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali 2026

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all’IMU, si riconosceva l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (c.d. “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.

    L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

    Nel vigente regime “IMU”, tale disposizione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall’IMU: 

    • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

    Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

    Pertanto la norma interpretativa della legge di bilancio 2026 va a dirimere la questione.

    Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo svolgimento delle attività
    assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:

    •  tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun
      ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
    • se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853)

    Quindi in sintesi la norma recepisce i criteri già individuati dall’art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

    Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l’esenzione dall’IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    Infine si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l’inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

    Peraltro, con riguardo agli immobili a uso “misto” vanno comunque applicate le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012 e all’art. 5 del DM 200/2012.