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Comuni montani 2026: nuovo elenco
Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.
Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”
Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.
Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo
La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952.
Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.
Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.
I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.
Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.
Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione
La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:
- l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
- l’applicazione di misure fiscali agevolative;
- la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
- la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.
In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.
I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.
In media:
- il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
- il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
- il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
- il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.
Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.
Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa
La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti.
In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.
In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.
Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.
Comuni montani 2026: i prossimi passi
La fase più delicata deve ancora arrivare.
La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.
I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:
- spopolamento;
- indicatori di fragilità economica;
- livello dei servizi;
- caratteristiche infrastrutturali.
Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.
Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.
Per imprese e professionisti sarà importante:
- seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
- valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
- considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.
Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.
Allegati: -
Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere
La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.
Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale.
A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.
La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni
Vediamo chi è escluso da questa novità
Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:
- i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
- i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
- i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
- i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.
Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT
o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.
Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.
A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura. -
Bonus ristrutturazioni 2026: si perde per vendita, usufrutto, successione?
Il trasferimento delle quote residue della detrazione per interventi di recupero edilizio rappresenta uno dei profili più delicati nella gestione fiscale dei bonus casa.
La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – febbraio 2026” fornisce un quadro sistematico delle regole applicabili nei casi di trasferimento dell’immobile prima che sia concluso il periodo di fruizione dell’agevolazione.
La questione assume particolare rilevanza pratica: una clausola inserita o omessa nell’atto di trasferimento può incidere sulla titolarità di rate di detrazione anche per diversi anni successivi.
Le regole sul trasferimento della detrazione assumono rilievo concreto in sede di:
- redazione degli atti di compravendita;
- gestione delle successioni;
- predisposizione della dichiarazione dei redditi;
- verifica dei requisiti soggettivi in presenza di contratti di locazione o comodato.
Una corretta pianificazione dell’atto di trasferimento e una puntuale verifica della detenzione al 31 dicembre consentono di evitare la perdita del beneficio o future contestazioni in sede di controllo.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il trasferimento delle quote residue non rappresenta un effetto automatico in ogni situazione, ma dipende dalla combinazione tra titolo di possesso, modalità di trasferimento e concreta disponibilità dell’immobile.
Un aspetto che, soprattutto in presenza di rate pluriennali ancora rilevanti, merita un’attenta valutazione preventiva.
Di seguito l’analisi dei casi principali.
Bonus ristrutturazioni: in generale rileva il possesso al 31 dicembre
Come regola generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un determinato anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Quando interviene un trasferimento dell’immobile prima dell’esaurimento del periodo di detrazione (normalmente 10 anni), le quote non ancora utilizzate si trasferiscono, nei casi più frequenti, al nuovo titolare.
Tuttavia, le modalità di trasferimento variano in funzione:
- della tipologia di atto (vendita, donazione, permuta);
- della natura del diritto trasferito (proprietà piena, quota, usufrutto);
- del titolo in base al quale spettava originariamente la detrazione (proprietà o detenzione).
Bonus ristrutturazioni: trasferimento automatico nella vendita, salvo accordo
Nel caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, se il trasferimento avviene prima del termine del periodo di fruizione, il diritto alle quote residue:
- si trasferisce automaticamente all’acquirente (persona fisica),
- salvo diverso accordo delle parti.
Il venditore può dunque scegliere di:
- continuare a beneficiare delle rate residue;
- trasferire il diritto all’acquirente.
In assenza di una specifica previsione nell’atto di compravendita, il beneficio si considera trasferito all’acquirente.
Qualora nell’atto non sia stata inserita alcuna clausola, la volontà delle parti di mantenere la detrazione in capo al venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, purché sottoscritta da entrambe le parti e attestante che l’accordo esisteva sin dalla data del rogito.
Nonostante il riferimento normativo alla “vendita”, la disciplina si applica in tutti i casi di trasferimento tra vivi, inclusi:
- donazioni;
- atti a titolo gratuito;
- permute (in forza dell’art. 1555 c.c., che estende alla permuta, in quanto compatibili, le norme sulla vendita).
Pertanto, ogni cessione integrale dell’immobile comporta, in linea generale, il trasferimento delle quote residue, salvo diverso accordo.
La cessione di una quota dell’immobile non determina il trasferimento proporzionale della detrazione.
Il diritto si trasferisce solo in caso di cessione dell’intero immobile.
Fa eccezione l’ipotesi in cui, per effetto dell’acquisto della quota, l’acquirente divenga proprietario esclusivo dell’immobile: in tale situazione la residua detrazione si trasferisce.
Bonus ristrutturazioni: costituzione dell’usufrutto
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia gratuito, le quote di detrazione non ancora fruite:
- non si trasferiscono all’usufruttuario;
- restano in capo al nudo proprietario.
Nel caso di vendita dell’immobile con contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le rate residue si trasferiscono al nudo proprietario, in quanto titolare della proprietà dell’immobile.
Bonus ristrutturazioni: quando spetta al detentore
Diversa è la disciplina quando la detrazione spetta non al proprietario, ma al detentore dell’immobile (ad esempio inquilino o comodatario).
In tali ipotesi:
- le quote residue non si trasferiscono in caso di cambio di proprietà;
- il soggetto che ha sostenuto la spesa conserva il diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.
Analoga regola si applica al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto le spese: egli mantiene il diritto alla detrazione anche qualora l’unità immobiliare venga ceduta.
Bonus ristrutturazioni: la successione ereditaria
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita, in tutto o in parte, si trasferisce esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta” dell’immobile.
La detrazione compete, dunque, a chi può disporre concretamente dell’immobile, indipendentemente dal fatto che lo adibisca o meno ad abitazione principale.
In base al criterio del possesso al 31 dicembre, la quota relativa all’anno del decesso si trasferisce all’erede che possiede i requisiti richiesti, anche se il decesso avviene nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Se più eredi detengono congiuntamente l’immobile, la detrazione si ripartisce tra loro in parti uguali.
Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché locato o concesso in comodato a terzi), la quota dell’anno del decesso non è detraibile.
Qualora negli anni successivi uno o più eredi acquisiscano la detenzione diretta (ad esempio per cessazione del contratto), potranno usufruire delle rate residue.
È tuttavia necessario che la detenzione sussista per l’intero periodo d’imposta di riferimento: se l’erede acquisisce la detenzione in corso d’anno, il diritto alla detrazione decorrerà dai periodi d’imposta successivi nei quali la detenzione sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (cfr. Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 7/2025).
Se l’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile procede alla vendita o donazione dello stesso, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente o donatario.
La regola vale anche se la vendita avviene nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, poiché l’usufrutto si estingue con la morte del titolare.
Tuttavia, se l’erede dell’usufruttuario è anche nudo proprietario e consolida la piena proprietà dell’immobile, può fruire delle rate residue, purché sussista la detenzione materiale e diretta del bene.
Analogo principio si applica nel caso di decesso del familiare convivente che aveva sostenuto le spese su immobile di proprietà di altro familiare divenuto erede: per continuare a detrarre le rate residue è necessaria la detenzione materiale e diretta.
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Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse
Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.
Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.
Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.
Scarica qui Modello F24 e istruzioni.
Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Modello F24: che cosa ci pago
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires),
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
- Iva,
- Irap,
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
- somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
- somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
- somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,
- somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,
- tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
- imposte sui giochi,
- accise, imposte di consumo e di fabbricazione,
- contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,
- premi Inail,
- diritti camerali,
- proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
- imposta sostitutiva sui finanziamenti,
- imposta sulle assicurazioni,
- tasse scolastiche.
Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA
I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità.
Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:
- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- una banca,
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
- presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
- presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
- presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.
Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
- tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.
Modello F24: gli errori da evitare
Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che riguardano:
- codice tributo,
- periodo di riferimento,
- codice fiscale.
Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.
Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.
Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:
- presentare il modello F24 omesso,
- versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
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Detrazione interessi passivi per ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale
Sulla guida ADE 2026 per i bonus sulle ristruturazioni, tra le altre agevolazioni, vengono spiegate quelle per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per ristrutturare un immobile.
Vediamo tutte le regole per beneficiare dell'agevolazione.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: regole generali
È possibile richiedere la detrazione degli interessi passivi sui mutui per le ristrutturazioni se ricorrono le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi,
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori,
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il
diritto.
Comporta la perdita del diritto alla detrazione, inoltre, la mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa.
In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga).
In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono stati ultimati nei termini indicati nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato la costruzione.
Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in
essere al termine dei lavori.
La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: che cos’è
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.Attenzione al fatto che l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: quando spetta
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: a chi spetta
La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
A prescindere dal requisito della dimora abituale, la detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: documenti necessari
Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:
- delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo
- della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione
- della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.
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Deposito Bilancio a rettifica: quando è possibile
I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 vanno depositati come sempre secondo un calendario ben definito.
In proposito leggi Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze
In sintesi ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
In casi particolare è possibile anche il deposito a rettifica di un bilancio, vediamo quando.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a:
- correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano,
- oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con la nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Attenzione al fatto che, nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Come evidenziato da Unionecamere a tal fine le imprese dovrammo corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Dalla guida per la campagna 2026 sarà possibile verificare questi importi, ma nell'attesa della prossima pubblicazione della guida per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2025 ricordiamo che con il deposito a rettifica, nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica ComUnica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Relativamente a ciò gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- diritti di segreteria € 30,00;
- imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.
Invece, per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Viene precisato che non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione
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Testo Unico imposte sui redditi: il Governo approva il preliminare
Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 18 febbraio ha approvato il Decreto Legislativo compilativo per le imposte sui redditi.
Si tratta del Testo unico in materia di imposte sui redditi approvato in via preliminare che ora il Governo dovrà sottoporre alle relative commissioni per osservazioni e successiva approvazione in via definitiva.
Come recita la relazione illustrativa, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
TU imposte sui redditi: approgato dal Governo
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il settimo dei Testi unici che riorganizzano la materia tributaria, si tratta del TU sui redditi.
Il TU sui redditi in bozza contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito ha dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".
Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986.
Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.
Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.
Si resta in attesa di potere approfondire la bozza di provvedimento, per le singole norme.
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IVA 2026: entro il 2 marzo col quadro VP
Entro il mese di febbraio scade l'invio della Dichiarazione IVA 2026 per i contribuenti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2025.
Tali soggetti possono effettuare la presentazione del modello Iva 2026 entro appunto la fine di febbraio includendo a tal proposito il Quadro VP.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2026 per il periodo di imposta 2025 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2026: scarica qui Modello IVA e istruzioni 2026.
Dichiarazione IVA 2026: la LIPE 4° TRIM nel quadro VP
La Dichiarazione IVA 2026 anno d'imposta 2025, va inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Attenzione al fatto che, tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono "evitare" la LIPE del 4° trimestre.
I contribuenti che intendono includere nella Dichiarazione IVA anche la LIPE, devono compilare anche il Quadro VP del Modello IVA 2026 che appunto ha lo stesso contenuto della LIPE, salvo alcuni dettagli.
In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto); - il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono
si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero
- gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
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Fusioni Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito d’imposta
L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
In particolare, le modifiche riguardano:- le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente;
- la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti
Vediamo le novità.
Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
Allegati:
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. -
Imposta di soggiorno: l’IFEL commenta la responsabilità del gestore
L'IFEL fondazione ANCI ha pubblicato una nota esplicativa sull'imposta di soggiorno e la responsabilità del gestore delle strutture.
La nota commenta la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile.
Imposta di soggiorno è responsabile il gestore della struttura
La nota evidenzia che nonostante l’introduzione, ad opera dell’art. 180 del Dl 34/2020, del comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che qualifica espressamente il “il gestore della struttura ricettiva [quale] responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno”, sono perdurate letture interpretative volte a sostenere il permanere della qualifica di agente contabile, dando luogo a incertezze e disomogeneità applicative sul territorio nazionale, anche in ragione dei differenti indirizzi assunti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.
La pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo dirimente, in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompone il quadro applicativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei conti.
Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta discendono – come osservato dalle Sezioni Unite – una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
Con riguardo alle ricadute in termini di giurisdizione, chiarito il venir meno di quella contabile, deve dunque osservarsi che le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano
esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”.In altri termini, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”.
Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo.
Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di
rivalsa.
Sotto il profilo procedurale, la cessazione della qualifica di agente contabile comporta il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21),
nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti.In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
Infine, come già chiarito in precedenza dall'ifel, restano fermi:- l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022,
- nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.