• Agricoltura

    Generazione Terra 2026: arrivate 256 domande

    Chiuso il portale per le domande di Generazione Terra ISMEA comunica che sono pervenute 256 domande dai giovani agricoltori per oltre 115 milioni di euro

    Si conferma il forte l'interesse dei giovani per Generazione Terra, la misura promossa nell'ambito delle iniziative del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per favorire l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l'ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani.
    Alla chiusura dello sportello telematico, avvenuta il 19 giugno scorso, sono state presentate 256 domande, per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari a oltre 115 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni disponibili della scorsa edizione.
    La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario.

    Ricordiamo le regole di Generazione Terra che si ripete di anno in anno.

    Generazione Terra 2026: che cos’è?

    La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:

    (i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola 

    o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2026: i beneficiari

    La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a 

    • Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
      previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
      cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:
      • 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
      • 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.

    Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
    Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:

    • 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
    • 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.

    Generazione Terra 2026: sportello chiuso al 19 giugno

    La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) è stata possibile dal giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.  

    Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico è rimasto aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. 

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: attenzione alla scadenza del 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre inviare la Dichiarazione IMU 2026 per le variazioni da segnalare intervenute nel 2025.

    Si tratta in particolare, della dichiarazioni IMU ordinaria e IMU ENC

    La dichiarazione IMU ordinaria anno di imposta 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU.

    Se la dichiarazione è stata presentata negli anni precedenti, ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute che incide sull'ammontare dell’IMU.

    La dichiarazione IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va resentata dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

    Tali enti devono presentare telematicamente la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni.

    Ora, considerando che su tale obbligo dichiarativo e in particolare sulla obbligatorietà della denuncia ai fini dell’applicazione di agevolazioni ed esenzioni, l’orientamento della Cassazione non appare univoco, evidenziamo alcuni aspetti utili per provvedere.

    Dichiarazione IMU 2026: regole base da rispettare

    Le regole basilari della dichiarazione IMU possono essere sintetizzate come segue:

    • l’obbligo dichiarativo esiste solo se contemplato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia, ciò in quanto ai fini IMU opera il principio secondo cui non bisogna dichiarare ciò che è già conoscibile dai Comuni;
    • la dichiarazione IMU, una volta presentata non deve più essere trasmessa a meno che non cambi la situazione immobiliare. 

    L'adempimento della denuncia è requisito costitutivo delle eventuali agevolazioni ai fini IMU solo se così è espressamente stabilito dalla legge. 

    Pertanto se la normativa di riferimento prevede la presentazione della denuncia a pena di decadenza dei benefici di legge, allora e solo allora l’omissione dichiarativa comporta la perdita del diritto all’esonero.

    A tale proposito però occorre specificare che la giurisprudenza della Cassazione non ha un orientamento sempre chiaro e coerente.

    Si cita la recente Cassazione n 26921/2025 che riguardante le aree fabbricabili che ha affermato il seguente criterio di diritto: "in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore" 

    Varie altre sentenze hanno statuito che nonostante la previsione di legge che imponga la presentazione della denuncia, viene esclusa la sussistenza di decadenza in caso di omissioni dichiarative, pertanto occorre evidenaziare che occorre valutare davvero il singolo caso di interesse.

    Leggi anche  IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento fiscale ristoranti: ecco il bottigliometro

    Con l’Ordinanza n.12024/2026 la Cassazione ritorna sulla questione accertamento del maggior reddito nei ristoranti con le bottiglie di acqua minerali acquistate.

    Il cosiddetto bottigliometro è strumento di acceramento analitico induttivo riconosciuto.

    Vediamo il caso di specie e la pronuncia della suprema corte.

    Fatture di acquisto di acqua nei ristoranti utile alla ricostruzione dei ricavi

    La Corte di Cassazion ha ribadito la piena legittimità del cosiddetto bottigliometro come metodo di ricostruzione presuntiva dei ricavi per le imprese di ristorazione

    Il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, viene rafforzato e cristallizzato in una formula che i giudici del rinvio saranno tenuti ad applicare.

    Per i ristoratori e i loro consulenti fiscali, la pronuncia rappresenta un punto fermo: l'Agenzia delle Entrate può fondare un accertamento analitico-induttivo sul solo consumo di acqua minerale documentato dalle fatture di acquisto, senza che questo metodo, di per sé, sia considerato insufficiente o arbitrario.

    Cos’è il bottigliometro e come funziona

    Il bottigliometro è una tecnica di accertamento tributario indiretto applicata ai pubblici esercizi di ristorazione. 

    Il suo funzionamento si basa su una presunzione semplice: l'acqua minerale è un elemento fondamentale, se non indispensabile,  nelle consumazioni di un ristorante, e il suo volume di acquisto è quindi un indicatore attendibile del numero di coperti effettivamente serviti nel periodo d'imposta.

    In pratica, l'Ufficio recupera le fatture passive di acquisto delle acque minerali, determina il numero di bottiglie acquistate e applica un consumo medio per avventore ricavato da nozioni di comune esperienza.

    Il risultato è una stima del numero di pasti serviti che, comparata con i coperti contabilizzati dal ristoratore, consente di far emergere i ricavi non dichiarati.

    Il metodo opera nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973, che legittima la rettifica del reddito d'impresa in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività

    Sul fronte IVA, il riferimento normativo è l'art. 55 del DPR 633/1972. 

    La presunzione che ne deriva deve possedere i requisiti di gravità e precisione ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.

    Al pari del cosiddetto tovagliometro, metodo analogo fondato sul consumo di tovaglioli, il bottigliometro è stato riconosciuto dalla Cassazione come strumento dotato di sufficiente pregnanza probatoria per sostenere autonomamente la rettifica, senza necessità di ulteriori riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Bottigliometro e accertamento analitico induttivo: cosa afferma la Cassazione

    Il procedimento arrivato in Cassazione nasce da una verifica fiscale condotta nei confronti del titolare di un esercizio di ristorazione in Puglia. 

    A fronte di ricavi dichiarati, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi fondandosi sul confronto tra i coperti desumibili dagli acquisti di acqua minerale, ricostruiti sulla base delle fatture e quelli risultanti dalla contabilità. 

    La differenza tra coperti stimati e coperti contabilizzati superava le 2.500 unità.

    Il contribuente aveva impugnato l'avviso, contestando tra l'altro l'assenza di contraddittorio preventivo e l'attendibilità del metodo. 

    La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo più congrua la stima dello studio di settore indicata dallo stesso contribuente (circa 30.000 euro), ridimensionando quindi la pretesa erariale.

    In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto il gravame dell'Ufficio, ritenendo la ricostruzione "manifestamente esagerata" anche alla luce del fatto che lo stesso Fisco, in sede di accertamento con adesione, aveva già ridotto la pretesa.

    La Cassazione ha invece accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza con rinvio. 

    Il ragionamento della CGT-2 è stato ritenuto viziato: la riduzione della pretesa in sede di adesione non è un'ammissione di approssimazione dell'atto originario, ma il frutto di un ricalcolo del consumo medio pro capite.

    E lo studio di settore invocato dal contribuente non era rilevante, poiché l'accertamento era stato condotto con metodo analitico-induttivo, non sulla base degli studi di settore.

    Con questa ordinanza, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi, confermando che il bottigliometro costituisce una presunzione semplice grave e precisa ai sensi dell'art. 2729 c.c., e che la quantità di acqua minerale acquistata nel periodo d'imposta è un indizio sufficiente del numero di pasti serviti alla clientela.

    Il punto dirimente è che, una volta accertata l'inattendibilità del reddito dichiarato, circostanza riconosciuta anche dal giudice di appello, l'Ufficio non era tenuto a fornire elementi aggiuntivi a sostegno della pretesa. 

    In presenza di un metodo presuntivo legittimo e di ricavi dichiarati palesemente incongrui, l'avviso di accertamento non poteva essere annullato per intero: poteva al più essere ridotto, ma non azzerato.

    In sintesi il metodo del bottigliometro, fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore, può quindi costituire, al pari del c.d. tovagliometro e di altri similari metodologie, una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell’art. 2729 c.c., costituendo la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore indizio grave e preciso del numero di pasti serviti ai clienti.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC 2026: l’Ade chiarisce diversi aspetti dell’Ires premiale

    Le Società di capitali utilizzano, come noto, il Modello Redditi SC 2026, per la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2025.

    Nel modello quest'anno figurano le novità sull'ires premiale, in proposito leggi anche Redditi SC 2026: istruzioni per l'ires premiale

    In data 25 giugno le Entrate hanno pubblicato tre FAQ in risposta a dubbi dei contribuenti sull'ires premiale.

    Le entrate hanno fornito dettagliate istruzioni, come di seguito riportate.

    Ires premiale 2026: reddito minimo e utilizzo perdite imputate per trasparenza

    Veniva domandato se, nel caso di una società di capitali A che riceve per trasparenza:

    •  un reddito minimo da una società di comodo B;
    • un reddito agevolabile ai fini dell’IRES premiale da una società C;
    • una perdita fiscale da un’altra società D, la perdita ricevuta dalla società D possa essere utilizzata per abbattere prioritariamente il reddito minimo, preservando così il reddito soggetto a a IRES premiale.

    Le Entrate hanno replicato con la FAQ del 25 giugno che, nel caso di specie la perdita ricevuta dalla società D non può essere utilizzata per abbattere il reddito minimo imputato per trasparenza dalla società B. 

    Tale reddito minimo, infatti, mantiene la propria natura “vincolata” anche in capo alla società partecipante A e non può essere compensato con perdite fiscali (art. 30 della legge n. 724 del 1994). 

    Per tale motivo, la perdita imputata per trasparenza va utilizzata esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale

    Ne consegue che, qualora la perdita azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell’aliquota ridotta non spetta. Esempio La società A, che non ha “personalmente” i requisiti per l’accesso all’IRES premiale, presenta la seguente situazione:

    • reddito d’impresa “proprio” (rigo RF57) = 0;
    •  reddito minimo ricevuto per trasparenza dalla società B = 1.000;
    • reddito agevolabile ai fini IRES premiale ricevuto per trasparenza dalla società C = 900;
    • perdita ricevuta per trasparenza dalla società D = 700. In questa ipotesi, la perdita di 700 non può essere utilizzata a scomputo del reddito “minimo” imputato dalla società B ma deve necessariamente ridurre il reddito imputato dalla società C, diminuendo conseguentemente l’ammontare del reddito assoggettabile ad aliquota agevolata del 20 per cento

    Il modello di dichiarazione REDDITI SC 2026 della società A andrà compilato come segue:

    Viene anche evidenziato che, sebbene nella colonna 3E del rigo RF58 sia stato indicato un reddito agevolabile pari a 900, nella colonna 1 del rigo RN8A non può essere riportato per intero tale ammontare in quanto lo stesso è stato parzialmente ridotto utilizzando la perdita indicata nella colonna 2 del rigo RF59. Pertanto, nella colonna 1 del rigo RN8A va indicata la differenza tra il reddito “potenzialmente” agevolabile e la perdita, pari a 900 – 700 = 200. 

    Ires premiale 2026: reddito minimo e utilizzo perdite pregresse

    Veniva domandato se, nel caso di una società di capitali A che possiede perdite pregresse utilizzabili e riceve per trasparenza:

    • un reddito minimo da una società “di comodo” B;
    •  un reddito agevolabile ai fini dell’IRES premiale da una società C, le perdite pregresse della società A possano essere utilizzate per abbattere prioritariamente il reddito minimo, preservando così il reddito soggetto a IRES premiale.

    Nel caso rappresentato le perdite pregresse della società A non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo imputato per trasparenza dalla società B. Tale reddito minimo, infatti, mantiene la propria natura “vincolata” anche in capo alla società partecipante A e non può essere compensato con perdite fiscali (art. 30 della legge n. 724 del 1994). Per tale motivo, le perdite pregresse della società A vanno utilizzate esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale. Ne consegue che, qualora le perdite azzerino integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell’aliquota ridotta non spetta. In alternativa, la società A può decidere di non utilizzare le perdite pregresse a riduzione del reddito soggetto ad aliquota ridotta e di rinviarne l’utilizzo nei periodi d’imposta successivi (art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 agosto 2025).

     Esempio

    La società A, che non ha “personalmente” i requisiti per l’accesso all’IRES premiale, presenta la seguente situazione: 

    • reddito d’impresa “proprio” (rigo RF57) = 0;
    • reddito minimo ricevuto per trasparenza dalla società B = 1.000;
    • reddito agevolabile ai fini IRES premiale ricevuto per trasparenza dalla società C = 900;
    • perdite pregresse = 700.                  

    In questa ipotesi, le perdite pregresse di 700 non possono essere utilizzate a scomputo del reddito “minimo” imputato dalla società B ma devono, qualora utilizzate (nel caso in cui la società A decida di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13, comma 2, del d.m. 8 agosto 2025), ridurre il reddito imputato dalla società C, diminuendo conseguentemente l’ammontare del reddito assoggettabile ad aliquota agevolata del 20 per cento.                   

    Il modello di dichiarazione REDDITI SC 2026 della società A andrà compilato come segue:

    Come si evince dall’esempio, sebbene nella colonna 3E del rigo RF58 sia stato indicato un reddito agevolabile pari a 900, nella colonna 1 del rigo RN8A non può essere riportato per intero tale ammontare in quanto lo stesso è stato parzialmente ridotto utilizzando le perdite pregresse indicate nella colonna 1 del rigo RN4. Pertanto, nella colonna 1 del rigo RN8A va indicata la differenza tra il reddito “potenzialmente” agevolabile e le perdite pregresse, pari a 900 – 700 = 200.

    Ires premiale 2026: soglia CPB e utilizzo perdite imputate per trasparenza

    Nel caso di una società di capitali A che riceve per trasparenza:
    • un reddito “concordato” da una società B in regime di concordato preventivo biennale (CPB), pari alla quota spettante ad A dell’importo minimo previsto dall’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 13 del 2024 (c.d. “soglia CPB”);
    • un reddito agevolabile ai fini dell’IRES premiale da una società C;
    • una perdita fiscale da un’altra società D, la perdita ricevuta dalla società D può essere utilizzata per abbattere prioritariamente il reddito “concordato”, preservando così il reddito soggetto a IRES premiale?

    Nel caso rappresentato la perdita ricevuta dalla società D non può essere utilizzata per abbattere la soglia CPB imputata per trasparenza dalla società B. Tale soglia, infatti, mantiene la propria natura “vincolata” anche in capo alla società partecipante A e non può essere compensata con perdite fiscali. Per tale motivo, la perdita imputata per trasparenza va utilizzata esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale. Ne consegue che, qualora la perdita azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell’aliquota ridotta non spetta.

    Esempio
     La società A, che non ha “personalmente” i requisiti per l’accesso all’IRES premiale, presenta la seguente situazione:
     • reddito d’impresa “proprio” (rigo RF57) = 0;
     • soglia CPB ricevuta per trasparenza dalla società B = 1.000;
     • reddito agevolabile ai fini IRES premiale ricevuto per trasparenza dalla società C = 900;
     • perdita ricevuta per trasparenza dalla società D = 700. In questa ipotesi, la perdita di 700 non può essere utilizzata a scomputo della soglia CPB imputata dalla società B ma deve necessariamente ridurre il reddito imputato dalla società C, diminuendo conseguentemente l’ammontare del reddito assoggettabile ad aliquota agevolata del 20 per cento. Il modello di dichiarazione REDDITI SC 2026 della società A andrà compilato come segue:

     

    Come si evince dall’esempio, sebbene nella colonna 3E del rigo RF58 sia stato indicato un reddito agevolabile pari a 900, nella colonna 1 del rigo RN8A non può essere riportato per intero tale ammontare in quanto lo stesso è stato parzialmente ridotto utilizzando la perdita indicata nella colonna 2 del rigo RF59. Pertanto, nella colonna 1 del rigo RN8A va indicata la differenza tra il reddito “potenzialmente” agevolabile e la perdita, pari a 900 – 700 = 200.

  • Senza categoria

    Innovazione editoria: via alle domande di contributo dal 30.06

    Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato le regole per il fondo perduto 2026 spese 2025 per le imprese del settore.

    Il D.P.C.M. 17 settembre 2025 (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2025 al n. 2695) e il successivo decreto attuativo del 20 maggio 2026 hanno ufficialmente sbloccato i 42 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati agli investimenti in tecnologie innovative e transizione digitale effettuati nel corso del 2025. L'agevolazione ha finalmente ottenuto il via libera comunitario cruciale per l'aiuto di Stato tramite la decisione della Commissione Europea C(2026) 2662 final del 21 aprile 2026 (Caso SA 121528), pubblicata il 26 maggio 2026.

    Tuttavia, l'accesso al rimborso non è automatico per tutte le imprese del settore. 

    Esistono infatti tre clausole di esclusione stringenti e specifiche anomalie legate alla ripartizione dei tetti di spesa che potrebbero azzerare il diritto al beneficio o ridurne drasticamente l'importo, obbligando i richiedenti a una verifica preventiva dei propri requisiti individuali.

    Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.

    Scarica la Tabella Codici ATECO Beneficiari e Controlla le Esclusioni (PDF)

    Prima di procedere con l'invio telematico, è indispensabile verificare se l'attività risulti censita con il corretto codice primario o prevalente e se l'assetto societario non ricada nei divieti europei. 

    Di seguito viene proposta la sintesi dei codici ammessi; tuttavia, per evitare rigetti automatici dovuti a discrepanze nel Registro delle Imprese, è consigliabile scaricare la documentazione tecnica ufficiale.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: regole per averli

    La normativa prevede la concessione di un contributo sotto forma di rimborso in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per l'anno 2025. 

    Questa percentuale, tuttavia, rappresenta un tetto massimo teorico ed è soggetta a due variabili correttive che complicano il quadro per i pianificatori finanziari aziendali:

    • Il taglio lineare (Riparto Proporzionale): Qualora il fabbisogno complessivo dei contributi richiesti superi lo stanziamento previsto per la singola categoria, il Dipartimento non escluderà i ritardatari (non si tratta di un click-day), ma applicherà una riduzione proporzionale su tutti i contributi spettanti, abbassando la percentuale reale di rimborso sotto il 70%.
    • Il meccanismo dei vasi comunicanti (Art. 3, comma 3): Esclusivamente per il settore radiotelevisivo (Art. 3), se una o più categorie (nazionali, locali o radio/DAB) avanzassero delle risorse rispetto al reale fabbisogno, le eccedenze verranno automaticamente stornate e ripartite tra i beneficiari delle altre categorie dello stesso comparto che hanno subito un taglio proporzionale.

    Il diritto al contributo decade immediatamente se l'impresa rientra in una delle seguenti casistiche o non soddisfa i requisiti di continuità operativa:

    • I paletti sui marchi LCN e palinsesti: Per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali e locali, è obbligatoria la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN. Per le radio, la diffusione dei programmi deve essere riconducibile direttamente alla concessione o autorizzazione. Interruzioni ingiustificate nel periodo di riferimento comportano il rigetto della domanda.
    • Divieto assoluto per televendite e partecipazione pubblica: Anche se in possesso del codice ATECO 60.20, sono esclusi dai 20 milioni di euro dell'Art. 3, comma 2, lett. a) tutti i soggetti a partecipazione pubblica e i titolari di numerazioni LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programmi di televendite.
    • Il vincolo dello statuto per i consorzi DAB: Per le spese sostenute dai consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB attraverso società mandatarie in esclusiva, il rimborso è ammesso solo se sussiste l'espressa e preventiva previsione di tale operatività all'interno dello statuto della società mandataria che ha materialmente sostenuto i costi.
    • Ritenuta fiscale all'erogazione: Il contributo non è esentasse: concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è pertanto soggetto a ritenuta IRES, elemento da computare nel calcolo del netto economico percepito.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: presenta la domanda 2026

    Le modalità di trasmissione e i canali digitali cambiano radicalmente in base alla tipologia di codice ATECO e al comparto di appartenenza, sebbene il calendario sia identico.

    Editoria Stampa e Agenzie (ATECO 58.12, 58.13, 60.31)

    Le domande aprono dalle ore 10.00 del 30 giugno 2026 e chiudono tassativamente alle ore 17.00 del 29 luglio 2026. L'invio avviene tramite la piattaforma impresainungiorno, accedendo con SPID, CNS o CIE.

     La firma del legale rappresentante deve essere apposta esclusivamente in modalità CAdES (estensione .p7m).

    Editoria Radiotelevisiva (ATECO 60.10, 60.20)

    Le istanze vanno trasmesse sempre tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026, ma utilizzando la procedura informatizzata dedicata sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

    Gli orari esatti di apertura e chiusura dello sportello telematico verranno definiti a breve con un apposito avviso istituzionale sul sito del Ministero.

    Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: la FAQ

    Per tutte le categorie è ammesso l'invio di una sola domanda per impresa richiedente. In caso di errori formali o inserimento di dati errati, è possibile trasmettere una nuova istanza purché entro i termini di scadenza; l'invio dell'ultima domanda annulla e sostituisce automaticamente la precedente.

    È possibile richiedere il contributo se l'azienda è in liquidazione volontaria?

    No. Tra i requisiti di accesso economico-strutturali previsti sia per l'editoria sia per il settore radiotelevisivo vi è l'obbligo esplicito di non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale al momento della presentazione.

    Cosa succede se il DURC non è regolare durante la fase di istruttoria?

    La regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali costituisce un requisito essenziale per l'ammissione al fondo perduto. Un DURC irregolare blocca l'inserimento dell'azienda nell'elenco dei soggetti beneficiari approvato dal Capo del Dipartimento, determinando la perdita del rimborso.

    Come faccio a verificare se le spese del 2025 rientrano nei criteri di "ammodernamento tecnologico"?

    Il testo del decreto specifica che gli investimenti devono essere finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi per migliorare la fruizione e la qualità dei contenuti. Per identificare i singoli cespiti ammissibili e non rischiare contestazioni in sede di controllo, si raccomanda di scaricare la guida tecnica allegata alla tabella ATECO in formato PDF.

    Qual è la consistenza degli investimenti in tecnologie innovative che la vostra impresa ha pianificato o sostenuto nel corso del 2025, e su quale specifico codice ATECO avete necessità di verificare i requisiti di ammissibilità?

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio ed elenco degli esclusi

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: pubblicati elenchi ammessi all’istruttoria

    ISMEA informa del fatto che sono pubblicati gli elenchi ammessi alla istruttoria FAG ed elenchi degli escluisi per il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    Ricordiamo che la domanda poteva essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. poi prorogata al 29 maggio 2026

    ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Accedi qui al sito ISMEA per gli elenchi.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • Locazione immobili

    Riduzione canone locazione: come si dimostra al Fisco

    Ridurre il canone di locazione con una semplice scrittura privata è legittimo, ma non basta a opporla al Fisco se l'accordo non ha data certa anteriore all'anno d'imposta accertato. 

    Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta tributaria, con la sentenza resa all'udienza del 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.), rigettando il ricorso di una contribuente siciliana e confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito fondiario 2014.

    Riduzione canone locazione: come si dimostra

    La vicenda parte da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, il reddito fondiario della contribuente per il periodo d'imposta 2014.

    L'ufficio non aveva riconosciuto rilevanza fiscale alla riduzione del canone di locazione pattuita dalle parti con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, ma registrata soltanto il 27 ottobre 2014.

    La posizione del Fisco era netta: per i primi dieci mesi del 2014 la riduzione non poteva spiegare effetti retroattivi, in quanto la scrittura privata non aveva ancora acquisito data certa opponibile all'Amministrazione. Ne derivava una maggiore base imponibile per gran parte dell'anno.

    In primo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva dato ragione alla contribuente. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell'Agenzia: in assenza di data certa anteriore alla registrazione, l'accordo modificativo non era opponibile al Fisco per il periodo precedente al 27 ottobre 2014.

    Riduczione canone, nessun obbligo di registrazione, ma serve la data certa

    Il fulcro del ricorso per cassazione ruotava attorno a un'apparente contraddizione. 

    La contribuente sosteneva che l'accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo fiscale di registrazione — circostanza, questa, pacifica in giurisprudenza — e che la propria data poteva essere provata anche mediante comportamenti concludenti o documentazione bancaria attestante il pagamento dei canoni nella misura ridotta.

    La Cassazione ha confermato che questo assunto è corretto, ma ha chiarito che non era il punto in discussione. La sentenza impugnata, infatti, non aveva mai affermato l'obbligo di registrare la riduzione del canone. 

    La questione era diversa e più specifica: quella dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria, ossia della prova della sua data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Su questo piano la Corte ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: «ai fini tributari, l'Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c.»

    In quanto terzo, il Fisco non è vincolato dalla data apparente di una scrittura privata non autenticata. La data di tale documento non gli è opponibile se non dal giorno della registrazione, salvo che la parte fornisca la prova della sua anteriorità attraverso fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità delle parti.

    La sentenza non chiude la porta alla prova alternativa alla registrazione, ma ne definisce con precisione i confini. 

    Sul punto, la Corte richiama l'orientamento espresso in plurime pronunce (tra le altre, Cass. n. 7644/2022, n. 20813/2021, n. 7753/2024, n. 21446/2023) e sintetizza il principio applicabile nei seguenti termini: «la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito»

    Questo passaggio è fondamentale per chi si trova a gestire contenziosi analoghi. La prova alternativa è ammessa, ma deve soddisfare due requisiti cumulativi: 

    • oggettività, il fatto probatorio non deve essere nella disponibilità delle parti, altrimenti potrebbe essere stato creato ad hoc
    • certezza, nel senso che deve consentire di stabilire con sicurezza che il documento esisteva prima di una certa data.

    Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data anteriore alla registrazione. 

    Si era limitata a invocare l'esistenza della scrittura privata, senza allegare elementi di carattere obiettivo, estratti conto bancari, quietanze, corrispondenza con data certa, da cui risultasse che i canoni ridotti erano effettivamente versati già dai primi mesi del 2014.

    In questo contesto, la CGT di secondo grado aveva correttamente ritenuto che la riduzione del canone potesse operare fiscalmente solo a partire dal 27 ottobre 2014, data di registrazione dell'accordo.

    La Cassazione ha confermato che tale valutazione è immune da censure in sede di legittimità: la contribuente non stava contestando un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2704 c.c., ma sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.

    Prove per riduzione del canone: cosa devono sapere locatori e consulenti

    La Cassazione n 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.) offre indicazioni operative precise per chi gestisce rapporti di locazione soggetti a rinegoziazione del canone:

    • la riduzione del canone con scrittura privata non autenticata è pienamente valida ed efficace tra le parti.
    • la mancata registrazione non determina inefficacia dell'accordo, ma impedisce di opporlo al Fisco per il periodo antecedente alla registrazione stessa.
    • per rendere retroattivamente opponibile la riduzione è necessario disporre di prove oggettive della data di formazione del documento: estratti conto bancari che attestino pagamenti nella misura ridotta, corrispondenza documentata, o altri elementi esterni alla disponibilità delle parti.
    • in assenza di tali elementi, il reddito fondiario da dichiarare sarà calcolato sul canone originario per il periodo precedente alla registrazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: le regole per i residenti all’estero

    Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.

    La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

    I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2026 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

    Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi

    La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione. 

    Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.

    Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. 

    Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

    Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.

    A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
    ‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
    Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:

    • non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
    • non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
    • non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

    Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice. 

    Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.

    Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

    Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

    Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi

    In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge

    30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

    A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

    • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
    • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

    Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

    Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

    Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
    Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità

    Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

    • la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
    • la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

    Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

    Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia. 

    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.

    In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

    I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

    Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
    Dichiarazione spedita dall’estero
    I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.

    I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

    Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

    Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

    Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
      • codice BIC: BITAITRRENT
      • causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
    • indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

    Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

    In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del
    Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

    • IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
    • IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
    • IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
    • IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
    • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
    • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY

    Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:

    • il codice BIC: BITAITRRENT
    • il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.

    Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti

    Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagna

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati.

    Tra le novità di quest'anno c'è un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. 

    Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.

    Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026

    Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”ossia l'agevolazione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.

    Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131). 

    In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. 

    È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
    Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.

    Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:

    • il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.