-
Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita
La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.
Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.
Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre
Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:
- trasferimento della sede legale dell’impresa,
- sottoscrizione di atti relativi agli immobili,
costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.
In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:
- non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
- integrassero una revoca implicita della rinuncia.
Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.
Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:
- la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
- l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
- la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti
In particolare, viene ribadito che:
- la rinuncia produce effetti immediati,
- eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.
Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»
La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.
-
Alloggiatiweb: incrocio dati col Fisco
In questi giorni le Entrate stanno inviando ai contribuenti i questionari con possibili omissioni dichiarative di redditi.
Il riscontro deriverebbe dall'incrocio dei dati con il portale Alloggi web della Questura.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.
Alloggiati web: il servizio della Questura per i dati dei presenti nelle strutture
Il portale Alloggi web è il servizio di comunicazione dei dati degli ospiti che i titolari di strutture ricettive devono utilizzare per comunicare i presenti in struttura.
In particoalre, come specificato sul portale, "i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso"
Tali dati sono incrociati con i redditi delle strutture e in questi giorni risulta che le Entrate stanno inviando i questionari segnalando che, sulla base dei dati trasmessi attraverso il portale “Alloggiati web” relativi alla presenza degli ospiti nella loro struttura ricettiva, risulta una possibile omissione di redditi dichiarati. A chi stanno arrivando i questionari?
Allogiati web: l’agenzia incrocia i dati per i redditi, per chi?
Il portale Alloggiati web riguarda:
- gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
- proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
- gestori di strutture di accoglienza non convenzionali
che secondo quanto prescritto dal TULPS sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate.
Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda chi esercita l’attività turistico-ricettiva in forma imprenditoriale tanto le persone fisiche che affittano per brevi periodi gli alloggi in forma privata, quanto chi esercita l’attività turistico ricettiva extra alberghiera in forma di attività commerciale occasionale.
La comunicazione viene affettuata telematicamente: clicca qui:https://alloggiatiweb.poliziadistato.it
Relativamente a tali dati le Entrate provvedono ad un incrocio dei dati e richiedono al contribuente interessato le seguenti notizie:
- la documentazione relativa al numero degli ospiti,
- i giorni di permanenza,
- l’importo pagato,
da comunicare entro 15 giorni.
La mancata risposta è soggetta a sanzione amministrativa che da euro 250 a euro 2.000 oltre che dato più importante, potrebbe derivarne una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Dpr. 600/73.
Dai dati ufficiali parrebbe che l'invio dei questionari stia riguardando i casi più eclatanti in cui la dichiarazione dei redditi risulta completamente omessa dal contribuente.
Non dovrebbe invece essere al momento in atto l'accertamento delle eventuali incongruità tra l’ammontare del reddito dichiarato, risultante da una dichiarazione tempestivamente presentata, ed il numero di ospiti comunicato alla Questura.
-
Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere
Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente.
La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Vediamo tutte le novità da conoscere.
Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF)
Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.
Devono presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,
- gli amministratori dell’eredità,
- i curatori delle eredità giacenti,
- gli esecutori testamentari,
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,
- ha un valore non superiore a 100.000 euro,
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Dichiarazione di successione 2026: come si presenta
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC.
Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.
La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).
Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Imposta di successione 2026: come si paga
Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte
- ipotecaria
- catastale
- di bollo
- la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Imposta di successione: aliquote e franchigie
In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
- per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
- per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:
- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
- Senza categoria
Collegamento Pos e RT: cosa fare per più punti vendita
Dal 5 marzo è attivo il software messo a disposizione delle entrate per effettuare il collegamento tra la cassa (RT) e il POS presente nel punto vendita.
Ricordiamo che, questo adempimento non è di tipo fisico ma appunto di tratta di un collegamento virtuale tra la cassa e i pos presenti nell'elenco a disposizione delle Entrarte per quel dato esercizio commerciale.
Quando l'attività comprende un solo punto vendita l'adempimento è piuttosto semplice, nel caso in cui invcee l'attività è esercitata con più punti vendita l'adempimento diventa articolato e le stesse Entrate hanno pubblicato in proposito l'Allegato 1 con Suggerimenti pratici nei casi di più punti vendita
Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Pos e RT: il collegamento per più punti vendita
Nell'Allegato 1 le Entrate specificano che qualora l'esercente si avvalga di più RT, magari situati in diversi esercizi commerciali, è consigliabile compiere un passaggio preliminare di ricognizione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi e dei POS utilizzati nei diversi punti vendita.
Qualora l’esercente intenda incaricare della registrazione di collegamento da effettuarsi sul portale “Fatture e Corrispettivi” il proprio intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, potrà consegnare preventivamente a quest’ultimo il risultato della ricognizione effettuata.
Con riferimento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi utilizzati nel mese di gennaio 2026, l’esercente può:1) per ogni RT utilizzato, annotare:
- la matricola ottenuta scansionando il QR code apposto sul RT in fase di installazione (si veda sotto un esempio);
- l’indirizzo del punto vendita presso cui il RT è utilizzato;
2) determinare se per alcune operazioni di vendita (ad esempio, per le prestazioni rese presso il domicilio del cliente) utilizza la procedura web “Documento Commerciale on line” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Inoltre, si suggerisce di annotare i dati ricavati con questa operazione in un prospetto analogo a quello del seguente esempio (parti evidenziate in giallo), che deve riflettere la situazione relativa al mese di gennaio 2026:

Con riferimento ai POS utilizzati nel mese di gennaio 2026, l’esercente e/o l’intermediario possono prendere visione dell’elenco dei POS che risultano attivi nel mese di gennaio 2026 in base alle comunicazioni effettuate dagli operatori finanziari all’Agenzia delle entrate, mediante la funzionalità di consultazione on line situata al percorso “Collegamento dispositivi” – “POS non collegati” o mediante la funzionalità di download di file CSV fornita al percorso “Collegamento dispositivi” – “Elenco strumenti di pagamento elettronico”.
Tali funzionalità sono descritte in dettaglio nell’allegato “Manuale operativo delle funzionalità per il collegamento”.
Successivamente l’esercente può verificare i dati identificativi dei POS virtuali (codice fiscale e denominazione dell’ Acquirer) e dei POS fisici (terminal id del dispositivo, codice fiscale e denominazione dell’ Acquirer):- a partire dai contratti di convenzionamento stipulati con l’ Acquirer (operatore finanziario che invia i dati delle transazioni di pagamento elettronico all’Agenzia delle entrate);
- a partire dai report mensili realizzati dagli Acquirer e inviati o messi a disposizione dell’esercente.
A questo punto, è possibile riportare i dati identificativi dei POS utilizzati nel mese di gennaio 2026 nel prospetto di ciascun
RT e/o della procedura web “Documento Commerciale on line” in associazione dei quali i POS sono stati utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi.Scarica qui la seconda tabella.
I prospetti così predisposti costituiscono un utile strumento per il veloce e corretto inserimento dei collegamenti tra
POS e strumenti per la certificazione dei corrispettivi all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” -
Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia
Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.
Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.
In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.
Vediamo i fatti di causa.
Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.
Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare.
Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.
Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi.
La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.
La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate.
L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.
La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:
- la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.
La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva.
Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.
In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile”.
-
CU 2026 agli eredi: le casistiche
E' scaduto il 16 marzo il primo termine di invio della Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta.
Per conoscere la prossima scadenza leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii.
Vediamo di seguito i casi in cui la CU va inviata agli eredi che:
- proseguono l'attività del de cuius,
- non proseguono l'attività.
CU 2026: degli eredi
La CU 2026 anno di imposta 2025 per le successioni mortis causa comprende due casistiche:
- senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede,
- con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede.
Pertanto nei due casi si verifica rispettivamente che:
- qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive;
- nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto.
Attenzione al fatto che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
Attenzione al fatto che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

-
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).
In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A.Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:
Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:
- il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
- l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>;
- la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
- il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.
-
Trust americano: perimetro tracciato dall’ADE
Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.
In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.
Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.
Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia
Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.
Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)
In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.
Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:
- paga imposte sui redditi
- può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
- mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente
Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:
- autonomo soggetto passivo,
- non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
- e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.
L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:
- il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
- manca un reale spossessamento dei beni.
Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:
- il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
- il trustee risulta condizionato, anche indirettamente
A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.
In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”.
Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:
- IVAFE (attività finanziarie estere)
- IVIE (immobili esteri)
Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”.
Allegati: -
SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese
Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA. Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”.
SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese
Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia.
L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.
Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue.
La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.
In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.
Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale, inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.
Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.
-
Credito d’imposta autotrasporto nel Decreto Carburanti
Pubblicato in GU n 64 del 18 marzo il Decreto Carburanti con misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.
In particolare con l'articolo 3 si prevedono misure per l'autotrasporto, vediamo i dettagli degli aiuti.
Misure in favore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.