• Accise

    Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto

    Si è tenuto il 27 luglio il CdM il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto-legge (pubblicato in GU n 172/2026) che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.

    In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, il decreto riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026

    Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. 

    Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.

    Relativamente all'ILVA, per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 

    La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono un bonus per le colonnine di ricarcia, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande per prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare.

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
    Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
    Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.

    Leggi qui il DPCM Automitive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

  • Adempimenti Iva

    Cessione del lastrico solare: regime IVA ed esenzione secondo il Notariato

    La vendita di un lastrico solare accatastato nella categoria F5 deve essere trattata, ai fini IVA, come una cessione di fabbricato diverso da quelli strumentali.

    È la conclusione dello Studio n. 36-2026/T del Consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 aprile 2026 e dedicato al trattamento fiscale degli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo F. 

    Lo Studio esamina aree urbane, fabbricati collabenti, immobili in costruzione o in corso di definizione e lastrici solari.

    Per la cessione autonoma del lastrico solare troverebbe quindi applicazione larticolo 10, comma 1, n. 8-bis, del DPR 633/1972: l’operazione è normalmente esente dall’IVA, salvo i casi nei quali la stessa disposizione prevede l’imponibilità.

    Adempimenti IVA: il lastrico solare è un bene autonomo

    Il primo problema affrontato riguarda la natura del lastrico.

    Pur rappresentando normalmente la copertura di un edificio o di un’area sottostante, il bene è identificato autonomamente in Catasto nella categoria F5.

    Secondo il Notariato, questa classificazione consente di ricondurlo alla nozione di fabbricato e, di conseguenza, alla disciplina IVA prevista per le cessioni immobiliari.

    Non convince, invece, la soluzione che farebbe dipendere automaticamente il trattamento fiscale del lastrico dalla natura dell’edificio sottostante. 

    Una simile interpretazione non terrebbe conto, tra l’altro, dei lastrici che coprono aree scoperte e non singole unità immobiliari.

    La tesi valorizzata dallo Studio è quindi quella dell’autonomia catastale e fiscale del bene: il lastrico deve essere esaminato per le caratteristiche che presenta al momento della vendita, senza attribuire rilevanza decisiva all’utilizzo futuro programmato dall’acquirente.

    Perché il lastrico non è considerato strumentale

    Una volta qualificato il lastrico come fabbricato, occorre stabilire se rientri tra gli immobili strumentali disciplinati dal n. 8-ter dell’articolo 10 oppure tra i fabbricati diversi da quelli strumentali, regolati dal n. 8-bis.

    Il Notariato propende per la seconda soluzione. La categoria catastale F5 non rientra, infatti, tra quelle ordinariamente utilizzate per identificare i fabbricati strumentali per natura.

    Lo Studio richiama a sostegno la sentenza della Corte di Cassazione n. 15192/2021, secondo la quale la strumentalità deve essere individuata sulla base di criteri oggettivi e della classificazione catastale. 

    Non assume quindi rilevanza l’intenzione dell’acquirente di utilizzare successivamente il lastrico, per esempio, nell’ambito di un’attività economica.

    Da questa impostazione discende l’applicazione del regime previsto per i fabbricati diversi da quelli strumentali, con esenzione IVA come regola generale.

    L’esenzione non opera in ogni situazione.

    In base all’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, la cessione può risultare imponibile quando viene effettuata dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero:

    • entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dei lavori;
    • dopo cinque anni, quando il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità nell’atto.

    Nel secondo caso, se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, l’IVA può essere assolta dall’acquirente attraverso il reverse charge.

    Il regime deve quindi essere verificato considerando il soggetto che vende, la data di ultimazione dei lavori e l’eventuale opzione espressa nel contratto.

    La conclusione relativa all’autonomia del bene deve essere distinta dal caso in cui il lastrico venga trasferito espressamente come pertinenza di un altro immobile.

    Nell’abstract dello Studio, il Notariato precisa che la cessione di un lastrico pertinenziale rientra:

    • nel n. 8-bis, se il bene è ceduto come pertinenza di un’abitazione;
    • nel n. 8-ter, se costituisce pertinenza di un fabbricato strumentale.

    In questo caso assume quindi rilevanza il collegamento con il bene principale trasferito.

    Fabbricati collabenti F2: contrasto tra Notariato ed Entrate

    Lo Studio affronta anche la vendita dei fabbricati collabenti, ossia gli immobili classificati nella categoria catastale F2 perché ridotti in condizioni tali da non produrre ordinariamente reddito.

    Anche per questi beni il Notariato ritiene applicabile il n. 8-bis dell’articolo 10. La cessione sarebbe pertanto di regola esente, non essendo sufficiente la classificazione F2 a giustificare un’imponibilità generalizzata. 

    Il documento ufficiale avverte espressamente che alcune conclusioni non sono pienamente condivise dall’Amministrazione finanziaria.

    La posizione è diversa da quella assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 554/2022. Secondo l’Amministrazione, un fabbricato classificato F2 al momento della cessione non rientrerebbe nelle categorie ordinarie alle quali si applicano le esenzioni dei numeri 8-bis e 8-ter; la vendita sarebbe quindi soggetta a IVA. La stessa impostazione è stata successivamente richiamata nella risposta n. 405/2023.

    Latrico solare e IVA: cosa cambia per chi vende

    Lo Studio offre un importante orientamento interpretativo, ma non elimina il contrasto con l’Agenzia delle Entrate, soprattutto per i fabbricati collabenti F2.

    Prima della stipula sarà pertanto necessario verificare:

    • la categoria catastale del bene;
    • la sua eventuale natura pertinenziale;
    • la qualifica del venditore;
    • la data di ultimazione dei lavori;
    • l’eventuale opzione per l’imponibilità;
    • gli effetti sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

    Per i lastrici solari ceduti autonomamente, la linea indicata dal Notariato è comunque chiara: la categoria F5 identifica un bene autonomo, diverso dai fabbricati strumentali, la cui vendita rientra normalmente nel regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, n. 8-bis.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: unica o prima rata entro il 31 luglio

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Leggi anche Rottamazione quinquies: quando è inefficace? 

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Vediamo una tabella di riepilogo in vista della prima scadenza del 31 luglio 2026

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata
    Rateizzazione futura Esclusa

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributo benzinai fino a 60.000 euro per colonnine e biocarburanti

    Un contributo fino a 60.000 euro per trasformare i tradizionali distributori di carburante in stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in impianti destinati ai biocarburanti.

    La misura è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026.

    Il provvedimento avvia una più ampia riforma della rete italiana di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e con bassi volumi di vendita.

    Il beneficio potrà coprire al massimo il 50% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ogni impianto interessato.

    Distributori di carburante, contributo fino a 60.000 euro per la riconversione

    Il Ddl Concorrenza istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green.

    Il Fondo riconoscerà ai titolari degli impianti un contributo pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 60.000 euro, per la riconversione dei punti vendita in:

    • stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
    • impianti di distribuzione di biocarburanti.

    Per ottenere il contributo massimo sarà quindi necessario sostenere almeno 120.000 euro di spese ammissibili.

    Le risorse previste ammontano a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro. 

    I fondi proverranno dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.

    È previsto anche un indennizzo, non superiore a 20.000 euro, per il gestore il cui rapporto contrattuale non prosegua dopo la trasformazione dell’impianto.

    Le due agevolazioni hanno destinatari e finalità differenti:

    • il contributo fino a 60.000 euro sostiene l’investimento del titolare;
    • l’indennizzo fino a 20.000 euro tutela il gestore che non continua l’attività nell’impianto riconvertito.

    Le condizioni per accedere alle somme dovranno essere precisate dopo l’approvazione definitiva della legge.

    Nuovi distributori: carburante alternativo obbligatorio dal 2028

    Un’altra novità riguarda l’apertura di nuovi impianti.

    Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per punti vendita che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili.

    La nuova stazione dovrà quindi offrire, accanto o in alternativa ai carburanti tradizionali, una soluzione come la ricarica elettrica, il biometano, i biocarburanti, l’idrogeno o altri carburanti alternativi.

    Cambia anche la procedura per l’installazione e l’esercizio degli impianti.

    L’attuale meccanismo del silenzio-assenso sarà sostituito da un’autorizzazione rilasciata espressamente dal Comune. Il richiedente dovrà dimostrare:

    • adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica;
    • regolarità contributiva;
    • applicazione dei contratti collettivi del settore;
    • superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia.

    Il provvedimento disciplina inoltre il trasferimento a terzi della titolarità degli impianti.

    Contratti di gestione di almeno quattro anni

    Il Ddl Concorrenza definisce le condizioni minime del contratto con cui il titolare affida a un soggetto terzo i servizi di rifornimento.

    La durata non potrà essere inferiore a quattro anni e il contratto dovrà disciplinare termini di preavviso e penali in caso di recesso anticipato. In mancanza di un accordo tra le parti potrà intervenire un terzo arbitratore.

    L’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle ammesse potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ogni punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro.

    Dismissione degli impianti semplificata fino al 2028

    Il termine di applicazione della procedura semplificata per la dismissione degli impianti definitivamente chiusi viene spostato al 31 dicembre 2028.

    La chiusura dovrà comunque assicurare la messa in sicurezza del sito, con la rimozione delle strutture fuori terra non più utilizzabili, lo svuotamento dei serbatoi e l’inertizzazione dei serbatoi interrati e delle relative condotte.

    Informazioni obbligatorie sui carburanti green

    I titolari dei punti vendita dovranno informare i consumatori sulla disponibilità di carburanti alternativi, come:

    • biocarburanti in purezza;
    • biometano per autotrazione;
    • idrogeno;
    • e-fuel;
    • ricarica elettrica.

    L’obiettivo è rendere più trasparente l’offerta disponibile presso ogni distributore e favorire l’utilizzo delle tecnologie a minore impatto ambientale.

    DDL Concorrenza: sintesi delle misure

    Il provvedimento approvata dal Governo interviene anche in altri settori. Per le emittenti televisive locali modifica i criteri di accesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

    Il Governo riceve inoltre una delega per riformare la RC auto, con l’obiettivo di collegare maggiormente il premio al rischio effettivo, migliorare il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e ai veicoli privi di assicurazione.

    Cambiano infine i requisiti per gli agenti di affari in mediazione: tra i possibili titoli di accesso sarà prevista anche una laurea individuata con decreto ministeriale, accompagnata dal superamento di un esame e dall’obbligo di formazione professionale continua.

    Per conoscere la data di partenza degli incentivi alla riconversione dei distributori sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare e i successivi provvedimenti attuativi.