• Riforme del Governo Meloni

    Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", sul quale, nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, la Conferenza unificata ha sancito la mancata intesa.

    Ricordiamo che il testo del decreto legislativo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025.

    Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni

    Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

    La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa. 

    La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.

    Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.

    Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano s sulla gestione degli enti locali.

    Entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere, si dovrebbe raggiungere una intesa.

    Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguneti previsioni:

    • gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
    •  l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; 
    • la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
    • i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico

    Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus, Assonime chiede nuove correzioni: cosa cambia per IVA e imprese

    Prosegue l’iter del decreto Omnibus fiscale, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111 del 2023.

    Il provvedimento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio ed è stato registrato come Atto del Governo n. 430.

    Il testo è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo l’espressione dei pareri, dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva. 

    Seguiranno l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Nel corso dell’esame parlamentare è intervenuta Assonime che, con un documento del 28 luglio 2026, ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato una serie di osservazioni e proposte.

    L’Associazione valuta positivamente il percorso di attuazione della riforma fiscale, ma ritiene necessari ulteriori interventi, soprattutto nella fiscalità d’impresa, per rendere il sistema più semplice, prevedibile e neutrale.

    Le richieste riguardano tre aree: le disposizioni già contenute nel decreto Omnibus, alcune misure della legge di Bilancio 2026 e il completamento della riforma del reddito d’impresa.

    Omnibus in approvazione: detrazione IVA, chiesta una disciplina transitoria

    Uno dei temi principali riguarda l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA previsto dall’articolo 12 dello schema di decreto.

    La nuova disciplina permetterebbe di detrarre l’imposta e registrare la fattura di acquisto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

    Assonime giudica favorevolmente l’estensione, ma segnala la mancanza di una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

    L’incertezza coinvolge anche i contribuenti che hanno registrato tardivamente le fatture, ritenendo possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.

    Per evitare contenziosi e disparità di trattamento, Assonime propone due alternative:

    • applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione del secondo anno successivo e che non sia ancora scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
    • l’applicazione del nuovo regime all’IVA per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni precedenti, il recupero dovrebbe comunque essere consentito quando la fattura sia stata registrata entro il termine della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione.

    Resterebbero ferme le situazioni già definite con accertamenti divenuti definitivi.

    Omnibus: Assonime su riallineamento, perdite e avviamento

    Tra le altre proposte sul decreto Omnibus figura l’estensione del riallineamento straordinario alle divergenze contabili e fiscali emerse in tutte le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate nel 2024.

    Assonime chiede anche di consentire il riallineamento con il metodo per singole fattispecie e di coordinare l’obbligo di data certa previsto per i rendiconti delle stabili organizzazioni.

    Sul riporto delle perdite fiscali, l’Associazione propone di limitare le restrizioni ai soli trasferimenti indiretti di controllo effettivamente finalizzati all’utilizzo delle perdite di una cosiddetta “bara fiscale”.

    Per i soggetti IAS adopter viene inoltre richiesto il ripristino della deduzione extracontabile dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, eliminando il vincolo dell’imputazione a conto economico.

    Omnibus e Assonime: legge di Bilancio 2026, le modifiche richieste

    Assonime interviene anche su alcune misure della legge di Bilancio 2026, considerate potenzialmente distorsive per le imprese.

    Per le azioni proprie viene chiesto il ripristino della neutralità fiscale delle differenze tra prezzo di vendita e costo di acquisto. 

    La rilevanza IRES prevista per il 2026 rischierebbe infatti di penalizzare operazioni che, sul piano contabile, hanno natura patrimoniale.

    In alternativa, la neutralità dovrebbe essere mantenuta almeno per le riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e per i piani di stock option e stock grant.

    Per banche e assicurazioni viene proposto un migliore coordinamento dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, consentendo la circolazione delle franchigie all’interno del consolidato fiscale.

    Un’altra richiesta riguarda il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa, almeno per i soggetti IRPEF, così da evitare che un componente maturato in più anni venga tassato interamente in un solo periodo.

    Assonime sollecita inoltre un chiarimento sulla decorrenza dell’esenzione da ritenuta per le provvigioni relative ai documenti di viaggio e chiede l’abrogazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore, ritenuto potenzialmente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e sovrapponibile ad altri oneri doganali.

    Omnibus e Assonime: reddito d’impresa più vicino al bilancio

    La terza area di intervento punta a rafforzare il principio di derivazione dal bilancio e a ridurre le differenze tra valori contabili e fiscali.

    Assonime propone di riconoscere integralmente le valutazioni contabili delle commesse infrannuali e ultrannuali e di completare il recepimento fiscale dei principi OIC 34 e IFRS 15, attribuendo rilevanza anche alle stime relative a penali e resi.

    Analogo trattamento viene richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, evitando la separazione fiscale di fondi che nel bilancio sono unitari.

    Tra le altre proposte figurano l’estensione della rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo, la continuità dei valori fiscali nelle scissioni con scorporo in uscita e l’applicazione del realizzo controllato ai conferimenti in holding familiari quando la soglia qualificata sia raggiunta complessivamente dai conferenti.

    L’obiettivo complessivo è ridurre gli adempimenti, limitare le incertezze applicative e rendere il reddito imponibile più coerente con le risultanze di bilancio.

  • Accertamento e controlli

    I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate

    Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.

    In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"

    Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.

    Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco

    L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:       

    • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;         
    • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;           
    • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.

    Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

    I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026

    Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

    Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto. 

    Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

    Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.

  • Imposta di registro

    Decreto di esproprio, nuove regole sulla trascrizione: cosa cambia nei registri immobilia

    Nuovi chiarimenti sulle formalità da eseguire nei registri immobiliari durante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 

    Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, precisando quando deve essere effettuata la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore.

    Le indicazioni riguardano sia la procedura ordinaria sia quella accelerata con occupazione d’urgenza e interessano, in particolare, le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.

    Le due modalità ammesse dall’Agenzia

    In sintesi, il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, indicando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso.

    In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento ed effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data.

    In entrambe le ipotesi, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione. Il conservatore deve verificare soltanto i titoli e i documenti espressamente indicati dalla disciplina in materia di espropriazione.

    Perché è importante la trascrizione del decreto di esproprio

    Il decreto di esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. Per questo motivo, la sua trascrizione non svolge la tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi.

    Si tratta, invece, di una forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere conoscibile l’esistenza del procedimento ablativo.

    La formalità conserva comunque un ruolo centrale: dopo la trascrizione, gli eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile.

    Trascrizione “senza indugio”: il dubbio operativo

    L’articolo 23 del Dpr 327/2001, il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari.

    Il dubbio riguardava il momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto oppure soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambe le modalità sono ammesse.

    L’autorità espropriante può quindi scegliere tra una procedura con due formalità distinte oppure una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.

    Prima e seconda soluzione: trascrizione immediata e successiva annotazione

    La prima possibilità consiste nel trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso.

    In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi.

    Nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico. 

    Il passaggio della proprietà, infatti, si completa soltanto con la notificazione e l’esecuzione del decreto.

    Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.

    Il verbale di immissione in possesso rappresenta quindi il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.

    Non servono le relate di notificazione

    Uno dei chiarimenti più rilevanti della Risoluzione n 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore.

    Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione e la successiva annotazione non è necessario depositare le relate di notificazione del decreto né altra documentazione diretta a dimostrare che il provvedimento sia stato comunicato ai soggetti interessati.

    Il Testo unico non prevede infatti la produzione di tali atti come condizione per l’esecuzione delle formalità immobiliari.

    Il controllo del conservatore deve quindi limitarsi alla documentazione espressamente richiesta dalla normativa, senza estendersi alla verifica di adempimenti ulteriori.

    Seconda soluzione: un’unica trascrizione dopo l’immissione in possesso

    In alternativa, l’autorità espropriante può attendere la completa esecuzione del decreto prima di richiederne la trascrizione.

    In questa ipotesi viene eseguita un’unica formalità.

    Il titolo da presentare rimane il decreto di esproprio, al quale deve essere allegato il verbale di immissione in possesso. È possibile anche utilizzare un decreto sul quale sia stata annotata la data dell’avvenuta immissione.

    Poiché la condizione sospensiva si è già verificata, non è necessario indicarla nella nota di trascrizione.

    Anche in questo caso non devono essere prodotte le relate di notificazione del provvedimento.

    Cosa succede nell’occupazione d’urgenza

    La risoluzione affronta anche la procedura accelerata disciplinata dall’articolo 22-bis del Testo unico.

    In questa situazione, l’amministrazione può ottenere anticipatamente il possesso del bene attraverso un decreto di occupazione d’urgenza, nel quale vengono indicati gli immobili interessati, i proprietari e l’indennità provvisoria.

    Il decreto di occupazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà e non modifica i diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, non costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

    L’unico provvedimento trascrivibile resta il successivo decreto definitivo di esproprio.

    Quest’ultimo dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e specificare se e quando l’immissione in possesso sia stata eseguita.

    Non è quindi necessario presentare separatamente il decreto di occupazione d’urgenza né ulteriore documentazione sull’esecuzione, purché le relative informazioni siano contenute nel decreto di esproprio.

    FAQ – Trascrizione del decreto di esproprio

    Quando deve essere trascritto il decreto di esproprio?
    Il decreto può essere trascritto subito dopo la sua emanazione oppure dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia delle Entrate considera ammesse entrambe le modalità.

    Cosa succede se il decreto viene trascritto prima dell’immissione in possesso?
    Nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Dpr 327/2001. Dopo l’immissione in possesso sarà necessario annotare il relativo verbale nei registri immobiliari.

    È possibile effettuare una sola formalità?
    Sì. L’autorità espropriante può attendere l’esecuzione del decreto e richiedere un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso oppure presentando il decreto con l’annotazione della data in cui l’immissione è avvenuta.

    Le relate di notificazione devono essere presentate al conservatore?
    No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa non richiede la produzione delle relate di notificazione né di altri documenti diretti a dimostrare l’avvenuta notifica del decreto.

    Qual è il documento necessario per attestare l’immissione in possesso?
    Il documento previsto dalla normativa è il verbale di immissione in possesso. Questo può essere utilizzato per la successiva annotazione oppure allegato alla richiesta di trascrizione unica.

    Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere trascritto?
    No. Il decreto di occupazione d’urgenza non trasferisce la proprietà e non produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Per questo non costituisce titolo per la trascrizione.

    Qual è il titolo da trascrivere nella procedura accelerata?
    L’unico titolo idoneo è il successivo decreto definitivo di esproprio, che deve riportare gli estremi del decreto di occupazione d’urgenza e indicare lo stato della sua esecuzione.

    La trascrizione rende l’esproprio opponibile ai terzi?
    La trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. La proprietà viene acquistata a titolo originario per effetto del potere espropriativo, ma la formalità rende conoscibile la procedura e consente di riferire eventuali diritti sull’indennità di espropriazione.

    Quali controlli deve effettuare il conservatore?
    Il conservatore deve verificare esclusivamente la presenza dei titoli e dei documenti espressamente richiesti dalla legge, senza pretendere adempimenti ulteriori non previsti dal Testo unico sulle espropriazioni.

  • Accertamento e controlli

    Avvisi di liquidazione e accertamento parziale: il via alle consultazioni

    Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.

    Saranno disponibili:

    • avvisi di liquidazione,
    • avvisi di accertamento parziale,

    per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.

    Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.

    Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.

    Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio

    Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.

    Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:

    1. gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
    2.  gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.

    Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:

    • “notificato”;
    • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
      1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
      1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
    • “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
    •  “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
      fiscale”);
    • “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
    • “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
    • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
    • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
    • “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
    • “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.

    Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.

    Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.

    Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

    Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
    In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

    Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

    La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

    Allegati: