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Omessa compilazione del Quadro RS 2023 Forfettari: le sanzioni
E' scaduto il 30 novembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022 e di conseguenza il termine per la compilazione del quadro RS per i Forfettari.
Ricordiamo che nelle scorse settimane, l’agenzia delle Entrate ha trasmesso delle lettere di compliance ai contribuenti forfettari al fine di favorire l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che nel 2021 hanno omesso compilare il quadro RS.
Successivamente, anche a seguito delle proteste degli addetti ai lavori, con l’articolo 6 del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) convertito in legge n 170 il Governo è intervenuto, concedendo una proroga fino al 30 novembre 2024 per adempiere all’obbligo, senza applicazione della sanzione, per il solo periodo di imposta 2021.
Per le altre annualità la compilazione del prospetto in questione conserva il termine ordinario, ossia per la compilazione nel modello Redditi 2023 per l’anno 2022, il termine è scaduto il 30 novembre.
A tal proposito, pertanto, i contribuenti che non hanno adempiuto devono farlo presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Inviando entro 90 giorni, ossia entro il 24 febbraio 2024, le sanzioni sono ridotte a 1/8.
Riepiloghiamo i fatti delle ultime settimane relativamente al quadro RS dei forfettari.
Compilazione del Quadro RS: chiarimenti del MEF
Il MEF, con interrogazione parlamentare 5-10478 del 17 ottobre, ha replicato sulla questione relativa ai dati del quadro RS dei forfettari.
Nel dettaglio, si sottolinea che "tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica. Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI".Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe
Con il Decreto Proroghe, pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre convertito in Legge n 170/2023 si prevede un rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso, relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.
Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 e non incide sull’adempimento dichiarativo, limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.
La norma recita precisamente: "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"
Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.
I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024.
Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022
Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.
Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022.
Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma.
Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.
Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.
Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:
- a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.
Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.
Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.
I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.
Allegati: -
Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF
Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:
- dati del Quadro RS forfettari (Per apprfondire leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario)
- Concordato preventivo biennale Forfettari della Riforma Fiscale.
Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF
Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti
Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.
In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.
In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)
La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.