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Docente ripetizioni private: come viene tassato
Con l'interpello n 63 dell'8 marzo le Entrate specificano che il regime forfettario e il regime speciale per i docenti titolari di cattedra che impartiscono anche lezioni private sono incompatibili.
L'agenzia replica ad un instante, titolare anche di PIVA, che però intende chiudere, che domanda se in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sia dovuta solo la tassazione diretta del 15 per cento sui compensi.
L'agenzia, nel fornire chiarimenti, dissente con l'istante che intende chiudere PIVA, ritenendolo non obbligatoria ne suo caso e specifica come debba essere tassato l'insegnante titolare di cattedra che impartisce lezioni private e i relativi adempimenti.
Docente ripetizioni private: come viene tassato
Le entrate ricordano che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime ''speciale'' di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
Detta normativa, dunque, non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie.
Al riguardo, l'agenzia ricorda che ai fini dell'applicazione dell'imposta occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni».
Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta.
Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».
Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]». L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto.
Si precisa, inoltre, che il regime ''speciale'' e quello ''forfetario'' non sono tra loro compatibili.
L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito».
Ciò posto, nella fattispecie in esame appare rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza ''abitualmente'' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''.
Pertanto, realizzandosi il requisito della ''abitualità'', l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:
- continuare ad applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione,
- in alternativa, applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972)
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Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa
Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.
Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.
Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa
L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:
- d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
- e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:Allegati:- l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
- concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,
potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.
Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.
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Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo
Dal 1 gennaio 2024 è entrata in vigore l'esonero dalla presentazione della CU certificazione unica dei forfettari, introdotto dal Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio.
Prima di dettagliare, ricordiamo anche che, per i forfettari è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio.
Certificazione Unica Forfettari: addio per i compensi 2024 CU 2025
Per quanto riguarda la certificazione unica dei forfettari, per il soggetto che ha erogato somme ai forfettari nel 2023, se sostituto d’imposta, vige l'obbligo di predisporre e trasmettere la Certificazione unica da cui emergono le somme pagate.
Con le novità della riforma fiscale, per i compensi erogati nel 2024, si esonerano i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che si avvalgono del regime di vantaggio.
L’esonero però, appunto previsto dal 2024, determina che, entro il prossimo 18 marzo 2024, perchè il 16 termine ordinario cade di sabato, dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023.
Attenzione in merito a tale scadenza, le Entrate hanno fornito un chiarimento, per approfondire leggi: CU 2024 autonomi: ok dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.
Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo
Per gli interessati all'ultimo invio della CU 2024 per i compensi 2023, si evidenzia che le Entrate, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, hanno approvato i relativi modello e istruzioni da inviare entro il 16 marzo.
Il provvedimento dell'Agenzia specifica che cadendo il 16 marzo di sabato, il termine per l'invio scadrà il giorno lunedì 18 marzo.
Pertanto, l’esonero troverà applicazione con riferimento alle certificazioni da inviare nel 2025 con riferimento ai compensi erogati nel 2024.
Infine si sottolinea che, la relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, spiega che l’esonero è giustificato dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza all’articolo 18 del Dl 36/2022, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico consentendo, così, all’amministrazione finanziaria di avere una informazione sui dati reddituali
Addio alla Certificazione Unica dei Forfettari: il dettaglio della norma
Il Decreto Semplificazione adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio si prevede di apportare le seguenti modifiche.
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU. -
Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore
Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario.
Vediamo l'interpello e il caso di specie.
Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.
L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla professione di consulente finanziario da parte di giovani laureati e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore.
Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.
Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.
La Banca chiede di sapere se:
- 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
- 2 ) confermare che, laddove uno o più (ex) partecipanti entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore
L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l'accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.
Pertanto, si ritiene che il contributo in esame, corrisposto durante la frequenza del corso, rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d bis) del comma 57 del citato articolo 1 prevede che tale regime sia precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta
Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al primo quesito), il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come rappresentato in istanza (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge) poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d bis).
Allegati: -
Fattura elettronica forfettari: via dal 1 gennaio
Dal 1° gennaio i contribuenti in regime forfettario devono emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive.
Tali soggetti, sono pertanto obbligati all’emissione delle fatture elettroniche procedendo come segue:
- tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica” (per poi seguire l’applicativo per ciò predisposto), oppure,
- usufruendo di un servizio (ordinariamente a pagamento) messo a disposizione di un operatore di mercato (Leggi anche Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024)
In tema di regime forfettario con la recente Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate hanno riepilogatole regole previste dalla Legge di Bilancio 2023 e fornito chiarimenti su:
- ingresso,
- permanenza,
- fuoriuscita,
dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti. Vediamo i contenenuti del documento di prassi dell'Agenzia.
Regime Forfettario: chi può aderire
Sinteticamente, la Circolare ricorda che, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:
- a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro;
- b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordiper:
- lavoro accessorio,
- lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.
La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.
Forfettari: chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime in corso d'anno
Con la Circolare viene speficiato che a seguito delle modifiche al regime forfetario dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.
Invece, il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, secondo specifiche condizioni.
Viene chiarito che, il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2.
In senso conforme la circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3, con la quale è stato chiarito che "la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.
Invece, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.
La circolare evidenzia che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 – da presentare nell’anno x+2 – potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa:
- ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x;
- ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.
Viene infine specificato che in entrambi i casi sui indicati, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis del decreto IVA, in base al quale:
- se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
- ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
- le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).
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Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF
Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:
- dati del Quadro RS forfettari (Per apprfondire leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario)
- Concordato preventivo biennale Forfettari della Riforma Fiscale.
Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF
Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti
Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.
In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.
In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)
La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.