• Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

    Le Entrate hanno chiarito diversi punti sulle regole per aderire al CPB, concordato preventivo biennale con un altro pacchetto di FAQ pubblicate il 25 e il 28 ottobre.

    Da segnalare che le FAQ datate 28.10 sono solo due una delle quali rimanda a faq precedente e l'altra con la quale si conferma che le trasformazioni societarie, che comportino il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro, oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l'esclusione o la cessazione del CPB, non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

    I quesiti e risposte ADE, si presentano cosi suddivisi:

    • Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB),
    • Contribuenti forfetari: superamento soglie, aggiornate al 15 ottobre,
    • Condizioni di accesso e cause di esclusione (Artt. 10 E 11 del Decreto CPB) aggiornate al 25.10
    • Casistiche particolari,
    • Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb), aggiornate al 25.10,
    • Reddito oggetto di concordato( rif. artt.15,16,28 del decreto CPB) aggiornate al 25.10
    • Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)
    • Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024

    Vediamo alcuni dei chiarimenti.

    CPB: il limite di 5.000 euro di debiti tributari tra le cause di esclusione

    L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. 

    Si chiede se l'importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.

    L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce "possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili".

    Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

    CPB: si può ravvedere un solo anno di imposta?

    Un contribuente ricordava che l’articolo 20-bis del decreto CPB prevede cheper i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.

    A tal proposito si chiede se l’esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB.

    L'ade conferma che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

    CPB forfettari: adesione per chi ha superto la soglia dei 100.000 euro

    Le Entrate chiariscono che il contribuente forfetario che supera la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa può accedere al concordato.

    Inoltre, con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare n 18/2024 si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. 

    In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. 

    Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.

    Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

    Sui forfettari leggi anche il chiarimento del 15 ottobre, CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie.

    Cause di decadenza dal CPB: chiarimenti sul cambio di attività

    Si chiedeva di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

    L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

    Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA.

    Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

    Benefici premiali CPB: chiarimenti sull’esclusione degli accertamenti con presunzioni semplici

    Si chiedeve di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

    L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

    Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

    Leggi qui per tutti gli altri chiarimenti.

  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Accertamento e controlli

    Riscossione per i professionisti: accedere a EquiPro

    Agenzia della Riscossione mette a disposizione dei professionisti un'area riservata per colloquiare per i propri assisiti chiamata EquiPro.

    In particolare EquiPro è l'area del sito ADER riservata a :

    • commercialisti,
    • consulenti del lavoro, 
    • tributaristi, 
    • centri di assistenza fiscale (Caf) 
    • e associazioni di categoria

    al fine di poter utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione per conto dei loro assistiti che vogliono avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

    1. pagare cartelle e avvisi di pagamento;
    2. ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
    3. trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
    4. gestire le istanze di Definizione agevolata;
    5. chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello

    Leggi anche Cartelle: quando e come richiedere la rateizzazione.

    Come si accede a EquiPro

    Gli intermediari abilitati e i loro incaricati per poter accedere a EquiPro devono essere abilitati:

    • al servizio Entratel di Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel; 
    • alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione”.

    ACCEDI A EquiPro

    Attenzione va prestata al fatto che per utilizzare i servizi on-line gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti. La delega può essere richiesta on line o in modo tradizionale compilando un modulo.

    La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento

    Come delegare on line un professionista

    Per la delega on line:

    • l’intermediario abilitato deve:
      • entrare in EquiPro, (utilizzando una delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d'identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi) 
      • accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni;
    •  il contribuente delegante, se persona fisica, deve:
      • entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica
      • accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale, 
      • accedere nella sezione “Delega un intermediario”,
      • prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web
      • indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
    • l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta. 

    Come delegare in modo tradizionale un professionista

    La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il Modello DP1:SCARICA QUI IL MODELLO DI DELEGA DP1

    Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.

    Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

    Oltre ai dati del modello DP1, gli intermediari devono trasmettere gli elementi di riscontro richiesti da Entratel, desumibili dalla dichiarazione dei Redditi/730 per gli assistiti persone fisiche e dalla dichiarazione Iva per gli assistiti soggetti diversi dalle persone fisiche, presentate nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
    Gli estremi della delega del modello DP1 devono essere trasmessi dall’intermediario unicamente tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate. La delega non va trasmessa tramite PEC.

    Si segnala infine il servizio “Prenota appuntamento in videochiamata” con il quale è possibile ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di AdeR. 

    Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento si avvia con la funzione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, attraverso il tasto “Avvia appuntamento”, che si attiva qualche minuto prima dell’orario fissato.

    Inoltre, è anche possibile, grazie al servizio “Contattaci”, chiedere informazioni su specifiche pratiche: è, infatti, disponibile un form, che consente di selezionare, tra gli argomenti proposti, la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a supporto.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Pignoramento presso terzi: cosa cambia con il Decreto PNRR

    Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.

    Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile,  di cui al regio decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:

    • art. 546 sugli obblighi del terzo,
    • viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

    Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.

    Pignoramento presso terzi: principali novità 2024

    L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:

    • nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
    • di 1.600,00  euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro 
    • e della metà per  i crediti superiori a 3.200,00 euro.

    Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. 

    Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o  sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il pignoramento di crediti del  debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
    Al fine di conservare l'efficacia del  pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

    La dichiarazione contiene:

    • l'indicazione della data di notifica del pignoramento, 
    • dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  
    • del titolo esecutivo e del numero di  ruolo della procedura, 
    • nonché l'attestazione che il credito persiste. 

    Se la dichiarazione di interesse è notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di deposito dell'atto di intervento. 

    La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci giorni dall'ultima  notifica.  

    Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei  confronti  dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
    In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del  termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

    Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica al  terzo del  pignoramento o della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
    Leggi: Pignoramento presso terzi: quali omissioni lo rendono inefficace per ulteriori approfondimenti.

  • Accertamento e controlli

    Denuncia furto scritture contabili: resta l’onere della prova

    Con l’Ordinanza n. 16361 dell’8 giugno 2023, la Cassazione, accogliendo il ricorso dall’Amministrazione finanziaria, ha cancellato la decisione dei giudici tributari per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non aver potuto fornire la documentazione contabile richiesta dall'ufficio, in quanto rubata.

    Vediamo i fatti di causa.
    Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente titolare di ditta individuale, di essere socio di una Società a responsabilità limitata, che doveva essere considerata, assieme alla ditta individuale, un unico centro di imputazione di volontà ed interessi.
    L’ufficio riteneva infatti che Srl e ditta individuale fossero un unico soggetto di imputazione fiscale sulla base della considerazione che:

    • i componenti della Srl fossero solo quattro persone appartenenti alla medesima famiglia (contribuente, moglie e figli),
    • la stessa Srl avesse come unico cliente la ditta individuale la quale, a sua volta, non aveva alcuna struttura autonoma, né linea telefonica o altri caratteri distintivi rispetto alla Srl.

    Il contribuente non rispondeva alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Amministrazione finanziaria e non era sufficiente la documentazione acquisita dal Fisco presso la sede della società. 

    Pertanto la procedura di accertamento con adesione non andava a buon fine.

    Il contribuente proponeva ricorso dinanzi ai giudici tributari i quali, sia in primo che in secondo grado, davano ragione al ricorrente ritenendo errata la ripresa a tassazione operata dal fisco in quanto aveva integrato le scritture contabili applicando alla ditta individuale il parametro di redditività degli operai della Srl, pur trattandosi di realtà aziendali diverse.

    I magistrati tributari ritenevano inoltre superata la presunzione di maggior reddito avanzata dal Fisco con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non poter fornire la documentazione contabile richiesta, in quanto oggetto di furto.

    L'Agenzia delle entrate ricorreva dinanzi la Corte suprema di Cassazione.

    I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco e cassato la decisione dei giudici tributari di merito.

    La cassazione ha ricordato come sia ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale la mancanza, anche incolpevole, delle scritture contabili non solleva il contribuente dall'onere di una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita, capace di superare le presunzioni previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 dettate in tema di accertamento analitico e accertamento induttivo.

    Inoltre, il discrimine tra i due tipi di accertamento risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

    Nell' accertamento analitico extracontabile l’incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture stesse, in quanto l'ufficio può solo cercare di colmare le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, ovvero presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Nell’accertamento induttivo, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano talmente gravi da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità anche degli altri dati contabili apparentemente regolari, con la conseguenza che l'amministrazione accertatrice può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a elementi presuntivi di prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

    I magistrati di ultima istanza hanno evidenziato come i giudici di merito non abbiano, errando, tenuto in debito conto la presunzione indiziaria di unicità della struttura aziendale fra Srl e ditta individuale, desunta dalla medesima linea produttiva e dall'assenza di struttura propria della ditta individuale che, peraltro, costituiva unico cliente della Srl, che a sua volta veniva portata avanti anche con conduzione antieconomica.

    La Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria “in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,art 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.”.

    In conclusione, per quanto esaminato, il Collegio di legittimità, pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate stabilendo che è preciso onere della parte fornire una concreta prova contraria capace di superare le presunzioni utilizzate dal Fisco nella sua attività di accertamento e previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973.

    Questo, conclude la Cassazione, anche in ipotesi di perdita incolpevole, come nel caso di furto, della documentazione contabile stessa.

  • Accertamento e controlli

    Sospensione termini processuali e versamenti tributari: scatta dal 1 agosto

    Anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2023, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:

    • processo civile,
    • processo amministrativo,
    • processo tributario.

    In particolare, dal 1° agosto al 31 agosto 2023 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

    Oltre a ciò, scatta anche la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

    Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 

    Attenzione al fatto che, cadendo il 20 agosto di domenica l’ultimo giorno utile diventa il 21 agosto. 

    Per approfondiere la sospensione dei pagamenti leggi anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda.
    La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali e nel dettaglio:

    • è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
    • sono sospesi, tra gli altri:
      • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso,
      • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso,
      • i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
      • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione.

      Quest'anno tra le sospensioni di termini disposte, per gli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), vi è quella dell'art 3 in materia di giustizia.

      I termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto alla data di inizio degli allagamenti. 

      La sospensione vale anche per il difensore che abbia gli stessi requisiti suddetti, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
      Pertanto le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma:

      • dal soggetto che matura il diritto alla sospensione, 
      • sia la parte o sia il difensore.

      Ciò premesso è necessario pertanto evidenziare che la sospensione per alluvione si somma a quella generale su indicata e per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.