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Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo
L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.
Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.
Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso
Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario.
Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato:
- via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento
- presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.
Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online.
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Riscossione per i professionisti: accedere a EquiPro
Agenzia della Riscossione mette a disposizione dei professionisti un'area riservata per colloquiare per i propri assisiti chiamata EquiPro.
In particolare EquiPro è l'area del sito ADER riservata a :
- commercialisti,
- consulenti del lavoro,
- tributaristi,
- centri di assistenza fiscale (Caf)
- e associazioni di categoria
al fine di poter utilizzare i servizi on-line di Agenzia delle entrate-Riscossione per conto dei loro assistiti che vogliono avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze.
Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono visualizzare on-line la situazione debitoria i piani di rateizzazione dei loro assistiti nonché utilizzare i seguenti servizi dispositivi:
- pagare cartelle e avvisi di pagamento;
- ottenere direttamente on-line, in presenza dei requisiti, la rateizzazione per importi fino a 120 mila euro;
- trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
- gestire le istanze di Definizione agevolata;
- chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il nuovo servizio «Appuntamenti e contatti». Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo sportello
Leggi anche Cartelle: quando e come richiedere la rateizzazione.
Come si accede a EquiPro
Gli intermediari abilitati e i loro incaricati per poter accedere a EquiPro devono essere abilitati:
- al servizio Entratel di Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In questi casi è comunque necessario essere abilitati a Entratel;
- alla funzione denominata “servizi on-line Agenzia delle entrate-Riscossione”.
Attenzione va prestata al fatto che per utilizzare i servizi on-line gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti. La delega può essere richiesta on line o in modo tradizionale compilando un modulo.
La delega ha carattere generale e consente di gestire la posizione del delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. Ha una validità di due anni e può essere revocata in qualsiasi momento
Come delegare on line un professionista
Per la delega on line:
- l’intermediario abilitato deve:
- entrare in EquiPro, (utilizzando una delle seguenti credenziali: Agenzia delle Entrate, SPID, Carta d'identità elettronica, CNS-Carta Nazionale dei Servizi)
- accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio, che hanno validità quattro anni;
- il contribuente delegante, se persona fisica, deve:
- entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica
- accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale,
- accedere nella sezione “Delega un intermediario”,
- prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web
- indicare il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
- l’intermediario abilitato sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta.
Come delegare in modo tradizionale un professionista
La delega può essere conferita anche attraverso la procedura tradizionale, compilando il Modello DP1:SCARICA QUI IL MODELLO DI DELEGA DP1
Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario – insieme al modello compilato – copia del proprio documento d’identità.
Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.
Oltre ai dati del modello DP1, gli intermediari devono trasmettere gli elementi di riscontro richiesti da Entratel, desumibili dalla dichiarazione dei Redditi/730 per gli assistiti persone fisiche e dalla dichiarazione Iva per gli assistiti soggetti diversi dalle persone fisiche, presentate nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.
Gli estremi della delega del modello DP1 devono essere trasmessi dall’intermediario unicamente tramite il canale Entratel, utilizzando il software di compilazione e controllo pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate. La delega non va trasmessa tramite PEC.Si segnala infine il servizio “Prenota appuntamento in videochiamata” con il quale è possibile ricevere assistenza sulle pratiche dei propri clienti, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di AdeR.
Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento si avvia con la funzione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, attraverso il tasto “Avvia appuntamento”, che si attiva qualche minuto prima dell’orario fissato.
Inoltre, è anche possibile, grazie al servizio “Contattaci”, chiedere informazioni su specifiche pratiche: è, infatti, disponibile un form, che consente di selezionare, tra gli argomenti proposti, la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a supporto.
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Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo
Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.
Sull'Adempimento collaborativo leggi anche: Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.
Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio
Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:
- nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
- l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
- dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
- analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
- in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.
Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.
Allegati: -
Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta
Viene pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il Decreto MEF del 29 aprile con il codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Ricordiamo che il Decreto legislativo n 221 del 30.12.2023 con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo contiene le norme sul potenziamento del regime in oggetto.
Attenzione al fatto che per le imprese che sono già in adempimento collaborativo, la sottoscrizione del nuovo codice dovrà avvenire nei 120 giorni successivi alla entrata in vigore del Dm quindi entro il 5 ottobre 2024.
Adempimento collaborativo: che cos'è e le novità della Riforma Fiscale
Il Dlgs con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Ricordiamo brevemente che l'adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in proposito leggi anche: Adempimento collaborativo: come cambia il rapporto fisco-impresa.
L'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Tutto ciò è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.
Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: esteso fino al 2024.
Riforma fiscale: novità per l'Adempimento collaborativo
Evidenziamo che, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n 221/2023, tra le altre modifiche, all'art 7 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
- a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
Ciò premesso, si evidenzia in sintesi che, il Dlgs n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare il regime di cui si tratta attraverso una serie di novità,
In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.
Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra gli scopi che si intende perseguire con la riforma di cui si tratta vi sono:
- l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
- l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
- la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
- la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
- nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
- procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
- l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
- la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
- il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.
Adempimento collaborativo: il codice di condotta per gli aderenti
Il codice di condotta è finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.
Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia.Il codice di condotta così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Si rimanda all'Allegato al decreto con tutte le regole.
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Pignoramento presso terzi: cosa cambia con il Decreto PNRR
Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.
Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:
- art. 546 sugli obblighi del terzo,
- viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.
Pignoramento presso terzi: principali novità 2024
L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:
- nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
- di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro
- e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.
Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.La dichiarazione contiene:
- l'indicazione della data di notifica del pignoramento,
- dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti,
- del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura,
- nonché l'attestazione che il credito persiste.
Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento.
La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Leggi: Pignoramento presso terzi: quali omissioni lo rendono inefficace per ulteriori approfondimenti. -
Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale
Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.
Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.
Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale
Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.
Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme. -
Fatture false: la responsabilità solidale degli amministratori
Con Sentenza n 35314/2023 la Cassazione si esprime nel caso di sequestro del profitto dei reati di:
- utilizzo ed emissione di fatture
- per operazioni inesistenti
- nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa integrata sociale, esercente l’attività di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici.
Data l’assenza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione della cooperativa, i Giudici specificano che deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.
Viene evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente avuto tra le parti.
Viene ribadito il principio secondo il quale oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
La fattura deve contenere una rappresentazione veritiera degli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti.
Fatture false e responsabilità solidale amministratori: il caso di specie
Nel dettaglio del caso di specie, si evidenzia che con ordinanza del 24 gennaio 2023, un Tribunale di una provincia del Lazio in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati di cui agli artt 2 e 8 del DLgs. n. 74 del 2000.
L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla conferma della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione del decreto di sequestro preventivo.Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad argomentare su un piano meramente astratto, senza avere proceduto alla ricostruzione e alla valutazione della base fattuale e senza dare risposta alla specifica deduzione difensiva sul punto
Si contesta la possibilità di riconoscere indizi di responsabilità penale, in ragione della supposta natura colposa della responsabilità derivante dalla violazione dell' art 2392 c.c. e si sostiene la mancata assunzione della veste di legale rappresentante dell'ente in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità giuridica dello stesso di impedire l'evento.
Nel provvedimento impugnato mancherebbero argomenti che diano conto dell'avvenuta percezione, da parte dell'amministratore, di fatti rilevatori di consistenti anomalie nella gestione, del compimento di operazioni ingiustificate o comunque di situazioni societarie non conformi alla legge o allo statuto.
Il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità "da posizione", fondata sul solo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società nel periodo di riferimento.
Gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dell'odierno ricorrente risulterebbero ascrivibili a un piano giuridico meramente astratto; mentre il provvedimento difetterebbe di qualsiasi descrizione concreta alla cui stregua, nel caso specifico, possano ritenersi sussistenti i gravi indizi di reità.
Nella motivazione dell'ordinanza impugnata emergerebbe una carenza assoluta in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.Secondo il consolidato orientamento, l'art. 2392, c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, c.c.
Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa, degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, c.c. (Cass. Sez. 3, n. 30689 del 4.5.2021, Rv. 282714).
Secondo la Cassazione il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all'odierno ricorrente che, all'epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.
Sul fumus commissi delicti, appare utile premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.
Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura.
Deve comunque rilevarsi che il Tribunale ha preso in esame ogni singola compagine sociale, individuando gli elementi dai quali emerge la sussistenza del fumus commissi delicti.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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Controlli sui conti correnti: l’Anonimetro delle Entrate
L'agenzia delle Entrare e il MEF hanno firmato il protocollo di intesa 2023-2025 (articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) con gli obiettivi anti evasione da raggiungere nel triennio.
L'accordo di agosto contiene tra l'altro un impegno potenziato del recupero di imposte evase per circa 2,8 miliardi di euro.
Si utilizzerà l'anonimetro per i controlli sui conti correnti.
Entrate/MEF: gli obiettivi della convenzione 2023-2025
L'Agenzia delle Entrate, come sottolineato dal direttore Ruffini, in una intervista alla stampa "punterà sulla qualità dei controlli attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati – quali lo sfruttamento dei big data – e dall'interoperabilità delle banche dati".
Per combattere l'evasione ci si avvarrà però, anche dello strumento degli scambi informativi internazionali.
Inoltre, l'Agenzia controllerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne la propensione all'adempimento e valutarne la fedeltà fiscale.
Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei controlli saranno utilizzati nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati: l'intelligenza artificiale, il machine learning e il text mining.
Nel dettaglio, il lavoro dell’Agenzia delle Entrate per la seconda parte del 2023 riguarderà i controlli incrociati sui conti correnti dei contribuenti.
Dopo la firma della Convenzione triennale con il MEF, il Direttore Ruffini ha indicato proprio il controllo dei conti correnti come primo passo da compiere per raggiungere l'incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all’evasione fiscale. Si procederà inoltre con le attività di compliance tramite l'invio di circa 3 milioni di lettere entro la fine del 2024.
Tra gli strumenti contro gli evasori vi sarà l'anonimometro, vediamo di che si tratta.
Anonimetro: i controlli sui conti correnti anti evasione
I controlli sui conti correnti vengono effettuati dal Fisco tramite un super algoritmo le cui regole sono state definite dall’Agenzia delle Entrate in un documento del 19 maggio scorso.
Nello specifico, sono stati individuati i criteri alla base del suo funzionamento e le metodologie che vengono adottate per analizzare il rischio evasione.
Il Fisco ricava i dati contenuti all’interno dell’Archivio dei Rapporti Finanziari e li incrocia con le altre informazioni in possesso dell’Amministrazione.
Questo strumento consente di effettuare una vera a propria analisi del rischio basandosi sui dati raccolti all’interno dell’Anagrafe dei Conti Correnti, il maxi database delle Entrate con i dati di ogni singolo conto corrente dei contribuenti italiani.
Nell'Anagrafe vi sono:
- gli estratti conto,
- le movimentazioni in entrata e in uscita,
- qualsiasi altro rapporto che i cittadini hanno con la propria banca.
Il database si alimenta con le informazioni che vengono fornite direttamente dalle banche all’Agenzia delle Entrate.
Occorre specificare che i dati vengono trattati in maniera anonima e analizzati senza essere collegati immediatamente al loro titolare.
Per quanto riguarda i dati sensibili, essi vengono sostituiti con dei codici fittizi, in modo da garantire la protezione dei dati personali dei contribuenti che non vengono sottoposti a controlli fiscali.
Scopo di questo strumento antievasione è quello di individuare i soggetti che, in base al proprio volume d’affari e al tipo di operazioni che stanno svolgendo, potrebbero essere a rischio evasione fiscale.
E' bene sottolineare che tale strumento ha ricevuto l’ok da parte del Garante della Privacy.
Le fasi di funzionamento dell'Anonimetro:
- individuazione della platea;
- scelta basi di dati;
- messa a disposizione dati;
- analisi qualità;
- definizione criterio di rischio;
- scelta modello di analisi;
- verifica corretta applicazione del modello di analisi e del criterio di rischio;
- estrazione e identificazione soggetti a rischio;
- test su campione;
- predisposizione liste selettive.
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Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.
L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
- “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
- “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
- “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
- “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
- “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
- “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
- “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
- “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
- “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
- “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
- “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
- “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
- “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.
Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative
La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “D”;
- nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati);
- nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.
Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione.
Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.
Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati
Allegati: