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Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile
Il Modello IVA/2025 va inviato entro il 30 aprile prossimo pertanto mancano due settimane alla chiusura del termine.
Attezione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Le Dichiarazioni presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Ricordiamo che ai fini della dichiarazione le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio con le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024.
Dichiarazione IVA 2025: le regole
In dettaglio l'agenzia delle entrate ha pubblicato: il Modello IVA 2025 e le relative istruzione, per adempiere, in base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, alla presentazione entro il 30 aprile 2025.
Il 28 gennaio viene pubblicato anche il Provvedimento n 21479/2024 con le relative specifiche tecniche per gli invii telematici.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2025: come è composto
In dettaglio con il provvedimento in oggetto sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
- a) Modello IVA/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Come sempre l'agenzia informa del fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
IVA 2025: soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività
d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.Attenzione al fatto che, vi sono particolari istruzioni, per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.).
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati
- ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dichiarazione IVA 2025: alcune delle novità
In merito alle novità del Modello IVA 2025 si segnalano:
- inserimento di campi ad hoc per volontariato e giovani agricoltori,
- rispetto al modello 2024, l'IVA 2025 rinomina il Quadro VM per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24 elementi identificativi, come disposto dalla legge di bilancio 2024,
- vien rivisitato anche il Quadro VO che nella sezione 1 vede l'introduzione del rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario. Nella sezione 2, è stato invece introdotto il rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
- aggiornato il quadro VW, con l’arrivo del campo 2 per consentire l’indicazione dei crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo.
La Circoalre n 6 di Assonime pubblicata in questi giorni evidenzia che nella dichiarazioni IVA, l’eccedenza d’imposta detraibile, rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3, va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta della sua destinazione.
Dichiarazione IVA 2025: la Circolare n 6 di Assonime
Il 25 marzo Assonime ha pubblicato la Circolare n 6 con commento di tutte le novità di quest'anno e in particolare un commento sul credito IVA.
Viene evidenziato come l’eccedenza d’imposta detraibile (rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3) va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta di destinazione del credito tra:
- computo in detrazione nell’anno successivo,
- utilizzo in compensazione “orizzontale”,
- richiesta di rimborso
- o cessione al consolidato fiscale.
La stessa Circolare tratta anche delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per indicare il codice attività nel rigo VA2 dalla operatitivà dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025.
Si rimanda alla consultazione della Circolare n 6/2025 per i dettagli, di seguito vediamo le regole per l'IVA 2025.
Allegati: -
IVA 2025: novità del quadro VM
Le Entrate con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio hanno pubblicato le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024 da presentare entro il 30 aprile prossimo.
In dettaglio l'agenzia ha pubblicato:
Diverse novità per quest'anno e tra le altre vediamo quelle del Quadro VM.
IVA 2025: novità del quadro VM
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
All'interno del Modello IVA 2025 il quadro VM prima “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per allinearsi a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della legge di bilancio per l’anno 2024 e in particolare: All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma
Tale norma ha l'obiettivo di contrastare le frodi realizzate da soggetti di imposta operanti nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
La nuova disposizione ha esteso anche a tali operazioni di importazione quanto previsto, per i veicoli provenienti da Paesi dell’Unione europea, dall’art. 1, commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 262 del 2006 30, secondo cui l’immatricolazione o la voltura dei veicoli è subordinata a una particolare modalità di applicazione dell’IVA che consiste nel versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi Elide”, con l’indicazione del numero di telaio e dell’ammontare dell’imposta assolta in occasione di tale cessione.
Con il Provvedimento n. 296689 del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le ipotesi di esclusione dall’adempimento, nonché le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE in occasione dell’introduzione nel territorio dello Stato dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.Leggi anche: Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA.
Compilazione del Quadro VM versamenti auto F24 elementi identificativi
Il quadro VM è previsto per l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno d’imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Attenzione al fatto che, nei righi da VM1 a VM12 corrispondenti ai 12 mesi dell’anno, quindi, deve essere indicata l’imposta versata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con
la risoluzione n. 337 del 2007. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi ai versamenti con F24 versamenti con elementi identificativi nei righi VM3,
VM6, VM9 e VM12.
Si evidenzia che gli importi indicati nei predetti righi devono essere comprensivi dei versamenti effettuati in relazione ad autovetture immatricolate nell’anno 2024 ma oggetto di cessione in anni successivi (ad esempio, immatricolazioni per il raggiungimento di obiettivi aziendali, vedi circolare n. 52 del 2008).
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Dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo
Con il Provvedimento n 264078 del 12 giugno le Entrate dettano le regole per le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta per il periodo d’imposta 2023 la mancata
presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euroDichairazione IVA 2024: come ravvedere omissioni o mancanze
Il provvedimento specifica che i contribuenti stanno ricevendo nel proprio cassetto fiscale o all'indirizzo PEC fornito al Fisco le informazioni relative alle verifiche effettuate.
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2023:
- l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA
- ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Ciò premesso, il Fisco dispone che i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Allegati:
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche. -
Regime IVA per cassa: cos’è e come si sceglie
Entro il prossimo 30 aprile andrà presentata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023: scarica qui il Modello IVA 2024 e le relative istruzioni.
Vediamo il particolare regime IVA per cassa, benefici e obblighi.
Regime IVA per cassa: cos'è
Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente.
- all’imprenditore
- al lavoratore autonomo
di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Il regime determina anche altre conseguenze vediamole.
Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
Attenzione al fatto che, l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Attenzione al fatto che, chi sceglie il “cash accounting" dovrà riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Come si sceglie questo speciale regime IVA? Vediamolo
Dichiarazione IVA 2024: come si opta per il regime IVA per cassa
La scelta per tale regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente e poi, va comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno di prima applicazione nel Quadro VO delle opzioni, al rigo VO15.

Attenzione al fatto che, l’opzione esercitata spuntando il rigo VO15 vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio (salvo revoca) e salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
In particolare, nel rigo VO15:
- la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver optato a decorrere dal 1° gennaio 2023 per il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- la casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.