• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia

    A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
    Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
    Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
    quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, 
    già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

    Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia

    Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
    cento per dieci periodi d’imposta.

    È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.

    I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.

    Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023

    Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “6” per redditi diversi  di cui al quadro D-

    Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

    Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
    • “5” per redditi diversi  di cui al quadro D,

    Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus attività fisica adattata: come indicarlo in dichiarazione dei redditi

    Il bonus per attività fisica adattata è un credito di imposta destinato a coloro che nel 2022 hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021.

    Per attività fisica adattata si intendono esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. 

    Si specifica che, l’attività può essere esercitata:

    • singolarmente o anche in gruppo,
    • sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, 
    • in strutture di natura non sanitaria,
    • per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Il bonus può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi e nella percentuale fissata con provvedimento delle Entrate (In merito leggi anche Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante).

    Con la Circolare ADE n 14 del 19 giugno è stato chiarito che per tale bonus i documenti da controllore e conservare sono i seguenti:

    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
    • Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento e l’importo pagato,
    • Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022 e ricevuta di accettazione.

    Vediamo come indicare le spese nel Modello 730/2023 e nel Modello Redditi PF 2023.

    730/2023: come indicare il bonus attività fisica adattata

    Tra le novità di quest'anno nel modello 730 vi è appunto il il credito d’imposta attività fisica adattata.

    Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.

    Il credito di imposta va indicato nel QUADRO G sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione XIII "altri crediti" indicando il codice "12"

    Attenzione al fatto che la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta.

    Redditi PF 2023: come indicare il bonus attività fisica adattata

    Tra le novità nel modello redditi PF di quest'anno vi è appunto il credito d’imposta attività fisica adattata.

    Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.

    Il credito di imposta va indicato nel QUADRO CR sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione  XII "altri crediti" indicando il codice "12"

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi

    Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. 

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Modello 730/2023: chi lo può presentare

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    •  pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
      retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
    • precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. 

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

    Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
    all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate 
    (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • Dichiarazione 730

    730 Precompilato 2023: da oggi 11 maggio è possibile l’invio

    Da oggi 11 maggio è possibile inviare la precompilata.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potevano essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio è possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

    Come specificato dal comunicato stampa delle Entrate:

    • le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall;
    • crescono inoltre i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. 

    Leggi anche 730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile? 

    Modello 730 precompilato 2023: accesso dal 2 maggio

    In particolare, il contribuente direttamente gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), accedono ai seguenti documenti: 

    • a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
    • b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1). 

    Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: 

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione Digitale; 
    • Carta d’identità elettronica (CIE) 
    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle; 
    • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

    Modello 730 precompilato 2023: modifiche e invio dall'11 maggio

    Il contribuente, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 

    • visualizzazione e stampa; 
    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7; 
    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casiprevisti; 
    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

    Modello 730 precompilato 2023: accesso con persona di fiducia

    Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. 

    L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. 

    Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. 

    Il modulo per la richiesta di abilitazione è stato approvato con il provvedimento n 130859 del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Leggi anche Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia per ulteriori dettagli.

    Modello 730 precompilato 2023: quali dati contiene

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2021: ecco il modello e le istruzioni in tedesco e sloveno per i lavoratori di confine

    Pubblicati i modelli 730/2021 in lingua tedesca e slovena:

    • Vordruck 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Anleitungen für die Abfassung 

    (SCARICA QUI IL MODELLO)

    • Obrazec 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Navodila za izpolnjevanje 

    (SCARICA QUI IL MODELLO)

    Per agevolare negli adempimenti tributari e in particolare nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche residenti:

    • nella provincia di Bolzano
    • in Friuli Venezia Giulia

    l'agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli scaricabili e stampabili nelle versioni italo-tedesca e italo-slovena del modello dichiarativo 730/2021, relativo ai redditi 2020.
    L’Agenzia, come ogni anno, mette a disposizione i modelli e le istruzioni tradotti a beneficio delle minoranze linguistiche i quanto di tratta del modello maggiormente utilizzato da:

    • lavoratori dipendenti 
    • pensionati

    corredato dalle relative istruzioni nelle due lingue diffuse nelle zone di confine del Paese.

    Ricordiamo che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es integrazioni salariali, indennità di mobilità)
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
    • sacerdoti della chiesa cattolica
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
    • persone impegnate in lavori socialmente utili
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi a:
    • sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo
    • caf o a professionista abilitato se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà fare il conguaglio
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA

    Per conoscere i casi di esonero dalla presentazione 730 leggi l'approfondimento intitolato: I Casi di esonero dalla presentazione del 730 o del Modello Redditi 2021

    Allegati: