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Retrovendite o resi: fattura o nota di credito
Quella qui è analizzata è la situazione in cui un cliente, dopo aver acquistato un bene, lo restituisce al fornitore; la questione è se, in questa situazione, il fornitore debba emettere una nota di credito, oppure il cliente una fattura di vendita.
Per quanto la situazione possa essere chiara e molto comune, bisogna segnalare che quella qui esaminata non costituisce necessariamente una sola fattispecie, ma può configurarne due:
- quella del reso della merce
- oppure quella della retrovendita.
La differenza, da un punto di vista giuridico, è presto detta:
- il reso configura la restituzione di un bene nel contesto del medesimo contratto;
- la retrovendita è un nuovo contratto, che si realizza dopo che il primo, la cessione originaria, si è concluso e cristallizzato.
Detto con altre parole, il reso costituisce una risoluzione consensuale dell’operazione originaria, mentre la retrovendita è una nuova operazione di vendita.
Fattura o Nota di credito
Il reso, che costituisce la restituzione di un bene nel contesto di uno stesso contratto, che viene sciolto per mutuo consenso ex articolo 1372 del Codice civile, richiede l’emissione di una nota di credito, secondo le disposizioni dell’articolo 26 del DPR 633/72, il cosiddetto Testo unico IVA, che nell’articolo esaminato definisce appunto quando può essere emessa una nota di credito.
L’articolo 26 spiega infatti che una nota di credito può essere emessa “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” e “anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente”.
Invece, una volta conclusasi e cristallizzatasi la compravendita originaria, nel caso in cui poi avvenga la restituzione al fornitore del bene ceduto, per motivazioni nuove e indipendenti da ciò che è avvenuto nella prima vendita, in questo caso si realizzerà un nuovo contratto e dovrà essere emessa una nuova fattura di vendita.
La Corte di Cassazione
A maggiore chiarimento del punto, l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 4552/2022 precisa che “muovendo dalla premessa che nei contratti ad effetti reali, detti effetti si sono ormai realizzati, almeno di regola, con la stipulazione, si ritiene che essi non possono essere rimossi con il mutuo consenso, in virtù della sua naturale efficacia retroattiva, ma solo attraverso un apposito, per così dire, «contronegozio», i.e., in caso di vendita, di una «retrovendita», un contrarius actus a mezzo del quale si crea un nuovo rapporto contrattuale in cui il dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa per l’altro contraente, nuova pattuizione che, tendenzialmente, ridefinisce integralmente i rapporti tra le parti”.
La questione può essere delicata ed è da tenere sotto osservazione, specialmente per il cliente che restituisce il bene: infatti, nel momento in cui una operazione può essere configurata come una retrovendita, la mancata emissione della fattura con IVA può portare alla contestazione di diverse violazioni potenzialmente soggette a sanzioni anche onerose.
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Fatture e corrispettivi Utilities: nuovo servizio per i codici identificativi
Con Provvedimento n 278182 del 27 giugno le Entrate hanno modificato il precedente provvedimento sulla fatturazione elettronica n 433608 del 2022 prevedendo un nuovo servizio per le utilities ossia le compagnie che offrono servizi di pubblica utilità come gas, acqua ed elettricità.
Per tali soggetti, da una data che l'Agenzia deve ancora comunicare, sarà più semplice il processo di trasmissione dei “codici identificativi univoci contrattuali”.
A tal proposito infatti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dedicata all’invio dei suddetti codici che consentono la fatturazione nei casi in cui gli operatori non dispongano del codice fiscale del cliente trattandosi di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005.
Vediamo i dettagli
Fatture e corrispettivi Utilities: nuovo servizio per i codici identificativi
Il provvedimento di ieri, 27 giugno, ricorda che l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.
Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.
Il provvedimento di ieri stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo
Nella Risposta a interpello n 142/2024 viene chiarito, tra l'altro, cosa occorre avere come giustificativo nelle spese di taxi di un dipendente. La ricevuta del POS non è sufficiente, specificano le Entrate.
Inoltre lo stesso interpello ha chiarito che i documenti devono rispettare caratteristiche di immodificabilità, integrità e autenticità. leggi anche Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE
Giustificativi di spesa TAXI: cosa occorre per la deduzione
Con l'interpello in questione viene chiarito cosa occorre per giustificare, ai fini della deduzione del costo, il trasporto con taxi dei dipendenti.
I servizi taxi sono soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria la fattura elettronica, da emettere tramite lo SdI.
La fattura del lavoratore che prende il taxi sarà un documento dematerializzato.
Nella Risposta n 142 di cui si tratta le entrate evidenziano che: “Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.”
Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.
Le Entrate evidenziano che nei casi in cui «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019).
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Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE
Con Risposta a interpello n 142 del 24 giugno le Entrate replicano a dubbi su dematerializzazione delle note spese e dei documenti dei dipendenti ai fini della successiva deduzione del costo.
Sinteticamente si chiarisce che le ricevute di pagamenti elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, di per sé non sono sufficienti a documentare fiscalmente la spesa deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come ad esempio le ricevute dei taxi.
L'istante inoltre chiedeva se la procedura proposta per la dematerializzazione delle note spese fosse corretta, vediamo i dettagli e la replica delle Entrate.
Dematerializzazione note spese dipendenti: chiarimenti ADE
L'istante desidera procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando la carta di credito aziendale.
A tali fine riferisce che il progetto di dematerializzazione in questione, semplificherebbe la preparazione, la gestione ed il controllo delle note spese, rendendo più efficiente l'intero processo.
Inoltre, riferisce che il sistema informatico che si sta attivando consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale, utilizzando la tecnologia ''OCR''.
Una volta rilevate tutte le informazioni relative alle suddette spese, il sistema compilerà automaticamente i campi corrispettivi della spesa all'interno di un ''form'' prima di procedere alla fase successiva di inserimento di tale spesa all'interno della nota spese del lavoratore dipendente.
La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le informazioni, native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale.
Sia l'applicazione sullo smartphone che il sistema di gestione delle trasferte in formato Desktop saranno accessibili ai soli lavoratori dipendenti riconosciuti e autenticati a più fattori.
Tutte le attività di accesso al sistema, di compilazione delle note spese, di modifica delle stesse saranno registrate tramite opportuni log del sistema informatico.
Il sistema, inoltre, garantisce che il documento caricato tramite fotocamera, riportato automaticamente in modalità analitica in nota spese e poi approvato dal proprio responsabile, godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge.
Il documento non sarà quindi più modificabile dal lavoratore dipendente.
La nota spese così compilata e controllata sarà sottoposta a processo autorizzativo interno, dove il responsabile potrà verificare, de visu, la nota spese e i relativi giustificativi allegati per ogni singola spesa.
Le entrate hanno chiarito che quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. ''Codice dell'Amministrazione Digitale'' o ''CAD'') e dai relativi decreti attuativi, siano questi di ordine generale sia, nello specifico, propri dell'ambito tributario.
Dalla normativa richiamata emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr. l'articolo 1 lett. p) del CAD) come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.
Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti […] nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata.
Tanto premesso, in base a quanto sommariamente riferisce l'istante, la procedura di generazione della nota spese del caso di specie sembra avere delle similitudini con le procedure descritte nelle risposte a interpello con cui le entrate hanno fornito i chiarimenti, con la conseguenza che, laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.
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Imposta di bollo e-fatture: codici tributo per recupero da controlli
Con la Risoluzione n 28 del 31 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Controlli automatizzati su e-bolli: i codici tributo per F24
Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020:
- “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
- “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
- “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.
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Note di credito: altre precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della sua “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, così giunta alla versione 1.9 del 5 marzo 2024.
La guida rappresenta un compendio dedicato agli operatori economici obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.
Nella guida aggiornata si trovano alcune precisazioni relative a specifici casi di emissione delle note di credito. Ovviamente le precisazioni fatte in questa sede dall’Agenzia non riguardano il merito del diritto all’emissione dei documenti rettificativi IVA, ma specificano il corretto comportamento formale da seguire in alcuni specifici casi.
Da un punto formale, nel contesto del sistema della fattura elettronica, l’emissione di una cosiddetta nota di credito, ex articolo 26 del DPR 633/72, nella generalità dei casi si realizza con l’emissione di un documento in formato xml, similare a quello previsto per la fattura elettronica, avente il codice TD04, oppure il codice TD08 per il caso della nota di credito semplificata.
Ma in questa sede analizziamo un caso diverso. Preventivamente va ricordato che quando il documento rettificativo IVA vuole appunto rettificare una fattura soggetta a inversione contabile per mancanza del requisito territoriale, il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta, o emettere una autofattura (a seconda dei casi), e contestualmente rispondere alle richieste normative in tema di esterometro, emettendo un documento in formato xml con codice TD16, TD17, TD18 o TD19, a seconda della fattispecie; così, similmente, quando il cessionario o committente deve integrare o autofatturare una nota di credito ricevuta e soggetta a reverse charge per mancanza del requisito territoriale, questi non dovrà utilizzare il prima citato codice TD04 o TD08, ma utilizzerà i medesimi codici TD16, TD17, TD18, e TD19 previsti per le fatture, indicando gli importi con segno negativo.
Le precisazioni contenute sulla guida dell’Agenzia
A pagina 9 della versione aggiornata al 5 marzo 2024 della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, troviamo alcune precisazioni su alcuni specifici casi di emissione di una nota di credito in formato elettronico.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la sopra descritta modalità di rettifica ai fini IVA, consistente nell’emissione di un documento in formato xml con segno negativo, può essere adottata anche per le rettifiche in diminuzione delle fatture precedentemente emesse con i seguenti codici:
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture;
- TD21: autofattura per splafonamento;
- TD22: estrazione beni da deposito IVA;
- TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD26: cessione beni ammortizzabili e passaggi interni;
- TD 28: acquisti da San marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che “nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.
In conseguenza di questa precisazione, invece, in caso di fatture trasmesse utilizzando i seguenti codici:
- TD24: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72;
- TD25: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera b) del DPR 633/72;
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
in queste situazioni, per l’emissione di una nota di credito dovrà essere utilizzato il codice TD04, o TD08 se si preferisce la forma semplificata.
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Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT
Con la Risposta n 103 dell'Agenzia delle Entrate datata 13 maggio l'Agenzia afferma che “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini (…)”.
La data fattura di fine anno salva il superbonus
Nella risposta in oggetto, l'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020»
Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto. L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a inoltrare nuovamente la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il nuovo invio è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.».
L'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.»
L'Agenzia ha replicato che «Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022)
Ora nella risposta l'agenzia aggiunge che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse […] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.»
Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Concludendo ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%.
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Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.
Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,
Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.
credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.
In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”, in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.
In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.
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Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio
Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.
Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.
In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:
- affidandola ad un commercialista o altro intermediario abilitato (leggi anche Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega)
- abbonandosi al servizio di fatturazione di un operatore digitale,
- usando l’applicativo gratuito nell’area riservata sul sito delle Entrate.
Su quest'ultimo metodo appunto, nel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.
Di seguito i dettagli.
Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024
Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.
Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:
- introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
- integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
- aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.
Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28
Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:
- in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
- da un soggetto non residente identificato in Italia,
- l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
- ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.
L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).
L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.
L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.
Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.
Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.
L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.
Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.
L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.
Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:
- <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
- italiana).
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.
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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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