• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Decreto Salva casa 2024: quanto costerà sanare le irregolarità

    Pubblicato in GU n 124 del 29 maggio il DL n 69/2024 che reca Disposizioni  urgenti  in  materia  di semplificazione  edilizia e urbanistica, noto come Condono edilizio 2024.

    In sintesi, regolarizzare costerà da 1.000 a 31.000 euro e gli abusi totali non saranno sanabili, per totali si intende quelli privi di ogni titolo edilizio.

    Sulle regole generali leggi anche: Condono Edilizio 2024: cosa sarà in edilizia libera.

    Condono Edilizio 2024: quanto costa sanare le irregolarità

    Il decreto Salva casa in bozza prevede dei costi per sanare le irregolarità formali presenti in molti immobili italiani.

    I costi, dice il decreto, dovranno essere parametrati alla irregolarità commessa e al maggior valore acquisito dall'immobile.

    Come spiega la relazione illustrativa al decreto, in caso di irregolarità, un’opera può essere sanata solo quando ci sia l’allineamento sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza. 

    Con le nuove regole si modifica la procedura e la doppia conformità resterà solo per gli abusi totali, comunque non sanabili.

    Si introduce una semplificazione per le ipotesi di difformità parziale rispetto al titolo depositato.

    Ad esempio si tratta di irregolarità tipo la chiusura di una veranda o la realizzazione di una stanza non dichiarata.

    Al fine di sanarli, si presenterà una Scia o un permesso di costruire in sanatoria pagando una sanzione che varia da 1.000 a 31.000 euro da commisurare rispetto all'aumento del valore dell’immobile.

    Attenzione al fatto che lo sportello unico edilizia del Comune potrà condizionare la regolarizzazione a interventi essenziali per garantire il rispetto di norme igieniche, di sicurezza, di efficientamento energetico o di rimozione delle barriere architettoniche.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Stop a cessione e sconto per bonus edilizi: le nuove regole

    Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24).

    Il Decreto convertito mira, tra l'altro, ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.

    Sinteticamente, da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.

    In particolare, tutte le spese effettuate a partire dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate, rispetto alle precedenti quattro o cinque. 

    Con l’entrata in vigore della legge è ufficialmente operativo lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha utilizzato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. 

    Inoltre, grossa novità per le banche (intermediari finanziari e assicurazioni) che a partire dal 2025, non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali. 

    Sinteticamente nella conversione vengono confermate le seguenti novità:

    • Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura,
    • Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
    • Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente,
    • Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione,
    • Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace.

    Sconto e cessione dei bonus edilizi: i blocchi e le deroghe

    Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

    Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:

    • IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
    • ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

    Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. 

    Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge: 

    • a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
    • b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini; 
    • c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    • d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    • e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

    Inoltre, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Leggi anche: Crediti da bonus edilizi: sospese le compensazioni in presenza di debiti col Fisco

    Infine, si introducono misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

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    Bonus ristrutturazioni: condizioni di fruizione per il detentore

    Con una risposta a interpello, la n. 112 del 23 maggio, le entrate replicano ad un soggetto istante che domanda chiarimenti sulla fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 16–bis del TUIR).

    La detrazione, secondo le Entrate, spetta anche al detentore dell'immobile che verrà ricostruito dopo la demolizione di un fabbricato collabente, vediamo le condizioni richieste.

    Bonus ristrutturazioni: le condizioni per il detentore

    L'Agenzia delle Entrate con la risposta in oggetto replica che, in base all'articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono concesse anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che questi interventi non siano considerati come nuova costruzione. 

    La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

    In merito ai requisiti soggettivi evidenzia che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano l'immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengano le relative spese.

    Il detentore dell'immobile può fruire della detrazione se ha il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori e la detenzione dell'immobile risulta da un atto regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese.

    Nel caso specie l'Agenzia delle Entrate conferma che l'istante può accedere alla detrazione, poiché dispone della disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente in base al contratto di compravendita regolarmente registrato, che gli consente di demolire il fabbricato con il consenso espresso dei venditori.

    Allegati:
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    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.

    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».

    Dichiara inoltre   di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)

    Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').

    Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

    La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:

    • siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario, 
    • la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

    L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.

    Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima

    Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo  purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale  che risulti da un documento con data certa. 

    Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. 

    Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa Comunicazione all’ENEA: l’Ecobonus non decade

    La Corte di Cassazione con la Sentenza n 7657 del 21 marzo 2024 statuisce che l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della relativa comunicazione poiché quest'ultima ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati

    Vediamo il caso trattato nella sentenza in oggetto.

    Ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della comunicazione

    Il processo riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973.

    L'Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della detrazione d'imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all'ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.

    La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) che accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall'agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.

    L'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) che lo respingeva.

    L'Agenzia delle entrate è ricorsa alla Cassazione in forza di un solo motivo ossia, si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della l. n. 296/2006 e dell'art. 2, 4 lett. b) del d. m. 19 febbraio 2007, nonché dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'onere per la contribuente di trasmettere all'ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l'attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.

    La Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.

    Occorre sottolineare che la Cassazione con la sentenza in oggetto, si esprime in contrasto con la sua precedente ordinanza n. 34151/2022 (leggi: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione) dando chiare istruzioni.

    Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis e si presume che l’invio fosse tardivo.

    La Cassazione con la sentenza ha annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.

    Secondo la Cassazione mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.

    Infine "Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione".

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo

    Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui  agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a   eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

    Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.

    Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.

    Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode

    Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.

    Nel dettaglio, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni inerenti  agli interventi agevolati, quali:

    • a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di entrata in vigore del presente decreto
    • c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi  antisismici agevolabili  ai sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020, trasmettono al "Portale  nazionale delle classificazioni  sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data di entrata in vigore del presente decreto;
    • c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

    • a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui al  comma  13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data non hanno concluso i lavori;
    • b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori asseverata di cui  al  comma  13-ter dell'articolo  119  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.

    L'omessa trasmissione dei dati nei  termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. 

    In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.

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    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo è in vigore dal giorno 30, prevede una novità stringente relativa alla remissione in bonis delle comunicazioni di cessione e sconto.

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04, senza remissione in bonis

    Con l'art 2 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis si prevede che le disposizioni della remissione in bonis, di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si  applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto e cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. 

    Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti  derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del credito,  la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e   b),  del decreto-legge  19 maggio  2020,  n.  34, di cui al   provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,  inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. 

    In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.

    Il 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno, senza più possibilità di ricorrere a tempi più ampi prima preisti con la remissione.

    La relazione illustrativa al decreto specifica si vuole "consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica"

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    Bonus barriere architettoniche: come indicarlo nel 730/2024

    Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.

    Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.

    Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
    all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire
    in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari 
    di cui l’edificio è composto. 

    Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. 

    Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. 

    Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

    Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
    Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche

    Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. 

    In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:

    • "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
    • ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus indigenti: restituzione del fondo perduto non spettante

    Con la Risoluzione n 9 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per la restituzione spontanea del fondo perduto superbonus per indigenti.

    Nel dettaglio, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
    • “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
    • “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022.

    Consulta la risoluzione n 9/2024 per le regole di compilazione dell'F24.

    Fondo perduto superbonus indigenti: la % spettante

    Con il Provvedimento n 411178 del 24 novembre delle Entrate veniva determinata la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per il superbonus per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro. (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).

    La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al 100%. 

    L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata (dal 2 al 31 ottobre 2023) in assenza di rinuncia.

    Ricordiamo che l’erogazione prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 per risorse complessive pari a 20 milioni di euro.

    Superbonus: regole per il fondo perduto indigenti

    Con Provvedimento n. 332648 del 22 settembre sono stati fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda (scarica qui il modello con le istruzioni)  che che andavano presentate dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

    Il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

    Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

    Il modello di domanda prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. 

    Alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui segue comunicazione dell’esito della richiesta.

    L'agenzia ha sottolineato che la base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. 

    L’ammontare del contributo richiesto, quindi, è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. 

    La percentuale di ripartizione spettante è stata fissata al 100% con il provvedimento n 411178 del 24 novembre  2023.

    Fondo perduto indigenti superbonus: i requisiti per averlo

    Con Decreto MEF del 31 luglio 2023 pubblicato in GU n 198 del 25 agosto si determinano i criteri e le  modalità per l'erogazione del contributo relativo alle  spese sostenute per gli  interventi di: efficienza energetica, sisma  bonus, fotovoltaico  e  colonnine  di ricarica di veicoli elettrici  previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del decreto-legge  n. 176  del   2022.

    Il contributo, noto come Fondo indigenti, che supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali:

    • non produce effetti fiscali per il beneficiario,
    • ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
    • a certe condizioni.

    Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di  attività di  impresa, arte  o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus ((di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020), e siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) che il  richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
    • b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o  di diritto  reale   di   godimento   sull'unità immobiliare  oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
    • c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus zone sismiche: spettano sconto e cessione fino al 2025

    Con una Nota del 9 gennaio pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

    Sinteticamente, il superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023.

    Il Commissario Castelli nella sua nota ha sottolineato che: Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”. 

    Castelli ha ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi con Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro. 

    Inoltre, ha aggiunto il commissario, d’intesa con Agenzia Entrate, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. 

    Secondo Castelli le attività possono proseguire nel corso del biennio 2024-2025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendosi di questo strumento

    Viene specificato che, il testo vigente del citato comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023 rimane dunque il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.