• Agricoltura

    Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%

    I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.

    Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.

    In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972

    In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE

    Pertanto, l'operatore economico  interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.

    Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.

    Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. 

    Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:

    • sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
    • sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

    È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.

    Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.

    Il principio del mutuo riconoscimento

    Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.

    Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.

    Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.

    Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Pubblicato in GU del 30 luglio 2024 il decreto dell'Agricoltura del 28 giugno scorso in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468  del  Parlamento  e  del Consiglio recante semplificazione di determinate  norme  della  PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di  aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

    Il decreto reca 8 articoli con modifiche a precedenti normative interessando tra le altre:

    • la definizione di "seminativo", 
    • modifiche agli aiuti per gli impollinatori, 
    • l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del  decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, ecc.

    Inoltre viene prorogato il termine per l'invio delle domande per gli aiuti PAC 2024, come si seguito specificato.

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Ai sensi dell'art 7 viene previsto che per l'anno di domanda 2024, il  termine  per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  23 dicembre 2022,  ed  il  termine  ultimo  per  la presentazione  delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento  per   gli interventi a superficie  e  a  capo  dello  sviluppo  rurale  di  cui all'art.  7  del  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono  posticipati al 31 luglio 2024.
    Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste  dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
    Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto  2024, sono irricevibili.        

  • Agricoltura

    DL Agricoltura: sintesi delle misure

    Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.

    Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".

    Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

    Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

    • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
    • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
    • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
    • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
    • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
    • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.

    Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.

    Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11

    Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura,  che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a  strutture produttive  ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili alla deroga prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea, e  nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli  aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
    Per le finalità suddette sono agevolabili gli  investimenti, effettuati  fino al  15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
    nonché all'acquisto di terreni  e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di  immobili strumentali  agli investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Il valore dei terreni e degli  immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.  

    Non sono agevolabili i  progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso  al  beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito  d'imposta  e  dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del limite di spesa.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le regole, con Decreto per la Ripartizione dei finanziamenti in Apicoltura per il periodo 2025-2026.

    Visto che, con il Decreto Ministeriale n. 0278467, del 30 maggio 2023, si recano le norme a sostegno del settore dell'apicoltura,  Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. pubblicato il 24/07/2023 sulla G.U.R.I. n. 171 -Serie Generale, e considerato che la campagna apistica 2026 decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e che l’anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno seguente, con il decreto MASAF del 14 giugno 2024 si prevede la ripartizione del finanziamento per la campagna 2026.

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    In dettaglio, con il decreto 14 giugno 2024 del MASAF, ritenuto, nelle more della definizione del procedimento di cofinanziamento nazionale, di procedere alla tempestiva ripartizione, tra gli Enti partecipanti, dell’importo complessivo di € 17.221.790,00 di cui € 5.166.537,00 a carico del FEAGA ed € 12.055.253,00 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di consentire agli Enti interessati di poter avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma, si prevede la ripartizione del Programma italiano per gli aiuti al settore dell’apicoltura riportata nell’allegato I.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali

    L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

    • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

    Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

    L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

    Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

    Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

    • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
    • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
    • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
    • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
    • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
    • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.

    Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.

    La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.

    Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

    La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

    È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

    Si può riassumenere quantosegue:

    • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
    • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
    • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
    • frutti derivanti da questa attività, che includono:
      • l'accrescimento del bestiame.
      • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

    Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

    La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

    Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

    Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

    L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24

    Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35. 

    Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:

    • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 
    • nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

    In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.  

    Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)

    Garanzia U35 che cos’è

    Ricordiamo per chiarezza che, U35 è  la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
    U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 

    U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Agricoltura

    Bando rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05

    Con Decreto 8 agosto 2023 il MASAF Ministero delle politiche agricole e forestali definiva le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”– PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

    Successivamente con Decreto 26 marzo 2024 sono state modificate alcune norme del DM originario cui si rimanda per il confronto. Tra le altre, di rilievo vi è il calendario della misura che fissa la data di presentazione della domanda di contributo al 31 maggio 2024.

    Per la misura agevolativa, sono inoltre state pubblicate ad opera del MASAF alcune FAQ di chiarimento per gli interessati.

    Ricordiamo che spetta alle Regioni, in base ai fondi loro assegnati, gestire le domande infatti la dotazione finanziaria di 400 ML. Vedi tabella art 4 del decreto 8.08.2023.

    Bando Rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05

    Il cronoprogramma della agevolazione, in base al DM 26 marzo 2024 è così modificato:   

    • Entro il 31 dicembre 2023 – Pubblicazione dei bandi regionali;   
    • Entro il 31maggio 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;   
    • Entro il 15 giugno – Le Regioni o Province autonome comunicano il valore complessivo, in euro, dei contributi richiesti e il numero delle domande ricevute;
    • Entro il 31 agosto 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell’iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e inviata tramite PEC al MASAF ai fini dell’individuazione complessiva a livello nazionale di almeno 10.000 beneficiari;   
    • Entro il 15 settembre 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell’esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l’indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II;  
    • Entro il 30 settembre 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II; 
    • Entro il 30 novembre 2024 – Trasmissione da parte delle Regioni e Province autonome della documentazione finalizzata all’attestazione del conseguimento del target UE M2C1-7; 
    • Entro il 31 dicembre 2025 – Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari; 
    • Entro il 30 giugno 2026 – Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).

    Bando rinnovo macchine agricole 2024: i beneficiari

    Con il decreto 8.08.2023 sono definiti i beneficiari dell'aiuto quali:

    • le imprese agro-meccaniche,
    • le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

    I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
    • b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
    • c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere iImprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
    • d) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

    Gli aiuti in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

     L’investimento in Leasing non è ammesso.

    ATTENZIONE prima di presentare le domande è bene verificare se sussistono novità per i requisiti dal nuovo DM 26 marzo 2024 che ha apportato alcune modifiche alle regole originaria.

    Bando rinnovo macchine agricole 2024: gli aiuti

    Ai sensi dell'art 6 del DM 8.08.2023 si prevede che:

    1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale. 

    2. L’aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare: a) il 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili;   b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b).  Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021. 

    3. Sarà possibile l’erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all’elenco IVASS.

    Secondo il nuovo DM 26 marzo 2024 il comma 2, lettera b), secondo capoverso dell'art 6 sui indicato è sostituito dal seguente testo:

    b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.   La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c).  Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm. ii.. – Al comma 3, le parole “fino al 30% della spesa ammissibile” sono sostituite con le parole “fino al 30% del contributo concesso”.

  • Agricoltura

    Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile

    Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo  è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

    In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. 

    Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. 

    Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. 

    Nuove categorie di attività agricole

    Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:

    "b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.

    Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.

    A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. 

    Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.  La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.

    Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.

    Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

    Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Agricoltura

    Distretti biologici: domande di aiuti dal 15 aprile

    Il MASAF ha pubblicato l'Avviso (DD 29.02.2024) per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per:

    • favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e
    • la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica.

    In dettaglio si definiscono le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire la promozione e lo sviluppo dei Distretti biologici e si definiscono:

    • le categorie di intervento, 
    • l’ammontare delle risorse disponibili, 
    • le tipologie di investimento,
    • i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, 
    • le condizioni di ammissibilità dei Progetti, 
    • le spese ammissibili, 
    • la forma e le intensità delle agevolazioni,
    • le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, 
    • nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese. 

    Possono presentare domanda (accedi qui per la modulistica) di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, i Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali. 

    I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. 

    Le PMI possono essere: 

    • a. imprese che operano nella produzione agricola primaria; 
    • b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli; 
    • c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

    Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate tassativamente a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 29 aprile 2024. 

    Aiuti Distretti biologici: le iniziative dei progetti agevolabili

    Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze in materia di produzione biologica, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell’innovazione in materia di produzione biologica, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/21151. 

    In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

    • a. conversione all’agricoltura biologica con particolare riguardo all’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e alla tutela degli ecosistemi, 
    • b. approccio territoriale, sia per la fase della conversione che del mantenimento della produzione biologica, favorendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera b) della Legge; 
    • c. organizzazione di attività partecipative al fine di garantire la più ampia adesione al Distretto, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273; 
    • d. integrazione delle attività agricole biologiche con le altre attività economiche presenti che ricadono all’interno di aree paesaggisticamente rilevanti, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • e. limitazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e il divieto all’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • f. adozione da parte degli agricoltori convenzionali di pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • g. divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei Distretti biologici, come previsto dall’articolo 13, comma 9, della Legge;
    • h. sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera e) della Legge.

    Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 10.000.000,00

    Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 e non superiore ad euro 400.000,00.

    Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.

    Aiuti Distretti biologici: i requisiti

    I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:

    • a. essere regolarmente costituiti; 
    • b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;   
    • c. non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività; 14 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • d. non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni o di una delle cause ostative previste all’articolo 67 dello stesso. 
    • e. non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero se il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima; 
    • f. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
    • g. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
    • h. non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    • i. di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/99;   
    • j. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall’articolo 2, punto 59) del Regolamento;  
    • k. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento; l. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 15 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • m. non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni nei propri confronti; 
    • n. non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; o. non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 

    I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto proponente raccoglie le dichiarazioni dei Soggetti beneficiari, redatte secondo il modello Allegato D, prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda. 

    Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

    I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Giovani imprenditori agricoli: il credito d’imposta formazione

    Il Ddl approvato definitivamente dal Parlamento in data 28 febbraio e atteso il GU prevede diverse misure a sostegno del comparto giovanile dell'agricoltura.

    In dettaglio, il disegno di legge riguarda la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e mira a sostenere l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, prevedendo misure specifiche come:

    • la creazione di un fondo per il primo insediamento,
    • agevolazioni fiscali, 
    • crediti d'imposta per la formazione.

    L'intento è rilanciare il settore agricolo favorendo il ricambio generazionale e rispettando la normativa dell'Unione Europea.

    Vediamo il credito di imposta per la formazione.

    Ddl imprenditorialità agricola giovanile: credito per la formazione

    Il credito di imposta per la formazione, come descritto nell'articolo 6 del disegno di legge, prevede la concessione di un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola. 

    Le condizioni sono le seguenti:

    • l'agevolazione è rivolta ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021,
    • il limite massimo annuale del credito d'imposta è fissato a 2.500 euro.,

    è prevista una copertura degli oneri derivanti da credito d'imposta per l'anno 2024 fino a un limite massimo di 2 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.