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Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%
I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.
Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.
In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972.
In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE.
Pertanto, l'operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.
Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.
Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata.
Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:
- sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
- sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.
È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.
Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.
Il principio del mutuo riconoscimento
Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.
Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.
Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.
Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
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DL Agricoltura: sintesi delle misure
Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.
Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".
Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,
Vediamo una sintesi delle misure.
DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese
Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:
- la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
- la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
- la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
- l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
- misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
- misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.
Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.
Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11
Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le finalità suddette sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
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Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24
Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35.
Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:
- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.
Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)
Garanzia U35 che cos’è
Ricordiamo per chiarezza che, U35 è la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.
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Bando rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05
Con Decreto 8 agosto 2023 il MASAF Ministero delle politiche agricole e forestali definiva le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”– PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
Successivamente con Decreto 26 marzo 2024 sono state modificate alcune norme del DM originario cui si rimanda per il confronto. Tra le altre, di rilievo vi è il calendario della misura che fissa la data di presentazione della domanda di contributo al 31 maggio 2024.
Per la misura agevolativa, sono inoltre state pubblicate ad opera del MASAF alcune FAQ di chiarimento per gli interessati.
Ricordiamo che spetta alle Regioni, in base ai fondi loro assegnati, gestire le domande infatti la dotazione finanziaria di 400 ML. Vedi tabella art 4 del decreto 8.08.2023.
Bando Rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05
Il cronoprogramma della agevolazione, in base al DM 26 marzo 2024 è così modificato:
- Entro il 31 dicembre 2023 – Pubblicazione dei bandi regionali;
- Entro il 31maggio 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
- Entro il 15 giugno – Le Regioni o Province autonome comunicano il valore complessivo, in euro, dei contributi richiesti e il numero delle domande ricevute;
- Entro il 31 agosto 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell’iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e inviata tramite PEC al MASAF ai fini dell’individuazione complessiva a livello nazionale di almeno 10.000 beneficiari;
- Entro il 15 settembre 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell’esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l’indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II;
- Entro il 30 settembre 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II;
- Entro il 30 novembre 2024 – Trasmissione da parte delle Regioni e Province autonome della documentazione finalizzata all’attestazione del conseguimento del target UE M2C1-7;
- Entro il 31 dicembre 2025 – Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- Entro il 30 giugno 2026 – Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).
Bando rinnovo macchine agricole 2024: i beneficiari
Con il decreto 8.08.2023 sono definiti i beneficiari dell'aiuto quali:
- le imprese agro-meccaniche,
- le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere iImprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
Gli aiuti in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
L’investimento in Leasing non è ammesso.
ATTENZIONE prima di presentare le domande è bene verificare se sussistono novità per i requisiti dal nuovo DM 26 marzo 2024 che ha apportato alcune modifiche alle regole originaria.
Bando rinnovo macchine agricole 2024: gli aiuti
Ai sensi dell'art 6 del DM 8.08.2023 si prevede che:
1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
2. L’aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare: a) il 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili; b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.
3. Sarà possibile l’erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all’elenco IVASS.
Secondo il nuovo DM 26 marzo 2024 il comma 2, lettera b), secondo capoverso dell'art 6 sui indicato è sostituito dal seguente testo:
b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm. ii.. – Al comma 3, le parole “fino al 30% della spesa ammissibile” sono sostituite con le parole “fino al 30% del contributo concesso”.
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Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile
Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.
In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione.
Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.
Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame.
Nuove categorie di attività agricole
Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:
"b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.
Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.
A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.
Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.
Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.
Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024
Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
- iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:
- sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile,
- nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
- a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
- f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
- g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
- h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:
- i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
- ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;
- iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilita' e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.
I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.
La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:- a) acquisto di diritti all'aiuto;
- b) acquisto e impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) acquisto di animali.
Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili:
- a. il capitale circolante;
- b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprieta' privata;
- c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'I.V.A.
Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024
Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3 del presente decreto, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
Allegati:
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. - a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità
Con un avviso del 5 aprile, l'ISMEA annuncia il prestito COR (Cambiale Ortofrutta), la nuova linea di credito ISMEA dedicata:
- alle piccole e medie imprese agricole
- operanti nel settore ortofrutticolo
- diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo aziendale.
Vediamo i beneficiari e le regole per le presentare le domande dall'8 aprile.
Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità
La Legge di Bilancio 2024 L. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 250-252 ha previsto che al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge n 225/2016. ù
Cambiale Ortofrutta 2024: presenta la domanda
L’Utente, per presentare la domanda deve:
- 1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
- 2. Compilare e convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. La presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni deve essere effettuata presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.
Per l’accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l’ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione.
Una volta effettuata, la registrazione consente all’utente di accedere all’area del portale dedicato per la compilazione, la gestione e la presentazione delle domande on-line.
Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati.
In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).
Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale dalla impresa richiedente, corredato di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegato e dell’informativa privacy sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda.
Nel corso dell’iter della domanda, il delegato può essere sostituito.
In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all’atto di revoca della precedente delega
La domanda potrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 19,3 milioni di euro.
Scarica qui il file con tutte le regole per presentare domanda
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Cambiale Ortofrutta 2024: modalità di ammortamento del prestito
Secondo il prospetto riassuntivo delle regole, la PMI rimborsa il prestito mediante n.12 rate trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall’erogazione del prestito.
Il finanziamento è erogato:
- dopo la firma di n.1 cambiale agraria (Cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi;
- al corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della Cambiale 1, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi;
- al corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi.
In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.
La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.
L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI ed a questa esclusivamente intestato.
Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dalla PMI.
Allegati: -
Giovani imprenditori agricoli: il credito d’imposta formazione
Il Ddl approvato definitivamente dal Parlamento in data 28 febbraio e atteso il GU prevede diverse misure a sostegno del comparto giovanile dell'agricoltura.
In dettaglio, il disegno di legge riguarda la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e mira a sostenere l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, prevedendo misure specifiche come:
- la creazione di un fondo per il primo insediamento,
- agevolazioni fiscali,
- crediti d'imposta per la formazione.
L'intento è rilanciare il settore agricolo favorendo il ricambio generazionale e rispettando la normativa dell'Unione Europea.
Vediamo il credito di imposta per la formazione.
Ddl imprenditorialità agricola giovanile: credito per la formazione
Il credito di imposta per la formazione, come descritto nell'articolo 6 del disegno di legge, prevede la concessione di un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola.
Le condizioni sono le seguenti:
- l'agevolazione è rivolta ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021,
- il limite massimo annuale del credito d'imposta è fissato a 2.500 euro.,
è prevista una copertura degli oneri derivanti da credito d'imposta per l'anno 2024 fino a un limite massimo di 2 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
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Aiuti imprese agricole: le regole per i danni da plasmopara viticola
Pubblicato in GU n 54 del 5 marzo il Decreto MASAF 24 gennaio 2024 con le regole gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da plasmopara viticola, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.
Vediamo le imprese agricole incluse e quelle escluse dal sostegno ministeriale.
Aiuti imprese agricole: le regole per danni da plasmopara viticola
Il decreto prevede che per i danni a produzioni viticole causati da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento della peronospora, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorita' pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
- iv. misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono state registrate le perdite causate dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
Aiuti danni plasmopara viticola: le imprese escluse
Il decreto prevede inoltre che sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:
- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1.
Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
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Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo
Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.
Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
In dettaglio, le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di lettera f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.
Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili
Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:
- a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
- b. impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
- c. adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.
L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura
Possono beneficiare delle risorse su indicate le imprese agricole che svolgono quale attività primaria la produzione di agrumi e il cui patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.Le imprese devono essere in possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN, al momento di presentazione della domanda di sostegno.
Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
- c) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.
Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo
Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)
Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.
Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
- dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) del richiedente,
- riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto.
Alle domande è allegata la seguente documentazione:
- a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
- b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;
- c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
- d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
- e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- f) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- g) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;
- h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.
Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024
Allegati: