• Agricoltura

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Pubblicato in GU n  68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:

    • avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
    • o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali, 
    • nonché ai danni causati da animali protetti,
    • e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

    Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento. 

    Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.  

    Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi

    • a) i tre anni precedenti; 
    • b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 

    Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

    Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto. 

    Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo

    Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.

    Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della  legge 27 dicembre 2017, n. 205).

    In dettaglio, le  risorse da  assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di  lettera  f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.

    Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili

    Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:

    • a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
    • b. impianti  antigrandine  finalizzati  alla  protezione   delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
    • c. adozione di tecniche di  potatura  finalizzate  a  evitare  la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.

    L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da  calamità naturali, da circostanze  eccezionali o eventi  climatici  avversi  assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi  ai vegetali o da  animali protetti, nonché prevenire  e  mitigare  il  rischio  di  danni  arrecati  dai suddetti eventi e fattori  in conformità alla  parte  II,  sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli  aiuti  di Stato  nei  settori agricolo e  forestale e nelle  zone  rurali. 

    Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura

    Possono beneficiare delle risorse su indicate le  imprese agricole che svolgono  quale attività primaria la  produzione  di agrumi e il  cui  patrimonio  agrumicolo  risulti,  anche  in  parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o  del  malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
    Gli  aiuti possono essere  concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  1  del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale  della  PAC  2023-2027.

    Le imprese devono  essere  in  possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN,  al  momento  di  presentazione della domanda di sostegno.
    Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

    • a) le grandi imprese;
    • b) le imprese destinatarie di  ordini  di  recupero  pendenti  a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili con  il  mercato  interno, conformemente a quanto stabilito alla parte  I,  sezione  2.1,  punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
    • c) le imprese in difficoltà ai  sensi  del  punto  33(63)  degli Orientamenti.

    Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo

    Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)

    Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno  pari  ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di  coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.

    Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: 

    • dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda  Agricola) del richiedente, 
    • riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale  risulti  il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici  relativi  all'agrumeto.

    Alle domande è allegata la seguente documentazione:

    • a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che  l'unità produttiva  interessata,   in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della  tristezza degli  agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
    • b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono  tolleranza  nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o  altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le  medesime caratteristiche;
    • c) copia della documentazione attestante l'adesione ad  una  O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
    • d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
    • e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
    • f) impegno a mantenere l'investimento per un  periodo  di  almeno cinque anni a decorrere  dalla  data  di  erogazione  del saldo  del contributo;
    • g)  eventuale  consenso  sottoscritto  dal   proprietario   della superficie agrumetata  qualora  il  richiedente  sia  conduttore non proprietario;
    • h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.

    Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024

    Allegati:
  • Agricoltura

    Statuto ISMEA: funzioni e organi

    Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

    L'Istituto ISMEA è un  ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare  e  delle foreste. 

    Sono organi dell'Istituto: 

    • il Presidente; 
    • il Consiglio di amministrazione;
    • il Collegio sindacale.

    ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura

    L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei  propri  compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.

    L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle  politiche  e dei programmi comunitari,  nazionali  e  regionali,  compresi  quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il  settore  agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e  dell'acquacoltura, svolge: 

    • a) sulla base degli indirizzi  del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare e delle foreste e  di  specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione,  elaborazione  e  diffusione dei dati e delle informazioni  che  riguardano i mercati agricoli,  forestali,   agroindustriali,   agroalimentari,  della pesca  e  dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti  e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria  e  dal  Sistema statistico nazionale; 
    • b) ricerche,  analisi  e  servizi  per  la  tracciabilità,  la  valorizzazione, la commercializzazione e la promozione  de  prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
    • c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo  1948,  n.  121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di  organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio  1975,  n. 153;
    • d)  le  funzioni di  organismo  nazionale  per  i  servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari  in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare,   della   pesca  e  dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato,  a  favorire il   ricambio  generazionale,  la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e  la  promozione  delle  produzioni agroalimentari  nazionali.         

                      

    Allegati:
  • Agricoltura

    Operazioni fondiarie tramite ISMEA: chiarimenti sulle imposte

    Con Risoluzione ADE n 77 del 22.12.2023 le Entrate forniscono chiarimenti su operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA a norma dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

    Si tratta di una consulenza giuridica con la quale le entrate hanno precisato che l’iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento rateale del prezzo del terreno venduto dall’Ismea, a giovani imprenditori è soggetta all’imposta ipotecaria commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, nella misura proporzionale del 2 per cento.

    Si tratta della risposta al primo quesito nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale «la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli» 

    La norma richiamata riconosce, in caso di aggiudicazione del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli, il pagamento rateale del prezzo previa apposizione di ipoteca legale. 

    Con la Risoluzione l'agenzia chiarisce che l'operazione non sconta l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. 

    La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso». 

    L’Agenzia sottolinea che con la frase “senza oneri per lo stesso” il legislatore ha voluto esentare la stessa Ismea da qualunque tributo nell’ipotesi in cui lo stesso istituto abbia richiesto la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

  • Agricoltura

    Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024

    Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.

    Attenzione al fatto che l'organismo  pagatore AGEA  provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base  delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari

    Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole  comprese nello strato informativo grafico, determinato con  la  metodologia  di  cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei  territori di cui ai decreti  di declaratoria 12 settembre  2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.

    Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.

    Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente  la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
    Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni  in  conseguenza della  siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e  delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno

    Il sostegno è calcolato  con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:

    • a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
    • b) seminativi euro 380/ha;
    • c) colture permanenti euro 1.500/ha. 

    Il sostegno è parametrato al  danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno è ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie agricola. 

    In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. 

    In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7  giugno  2023 del Ministro dell'agricoltura,  l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato, il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori nei quali nel periodo considerato è stato  dichiarato  lo stato  di emergenza  in  relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia

    Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.

    Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.

    C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.

    Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio: 

    • restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
    • sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività: 
      1. allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
      2. produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
      3. attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
      4. prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
      5. commercializzazione di prodotti della floricoltura. 

    Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo. 

    A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.

    Ricordiamo infine che per la flat tax:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 
    • a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.  L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.