-
PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF
Pubblicato in GU n 68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:
- avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
- o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
- nonché ai danni causati da animali protetti,
- e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.
PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF
Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento.
Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.
Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
- a) i tre anni precedenti;
- b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto.
Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.
Allegati: -
Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo
Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.
Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
In dettaglio, le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di lettera f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.
Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili
Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:
- a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
- b. impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
- c. adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.
L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura
Possono beneficiare delle risorse su indicate le imprese agricole che svolgono quale attività primaria la produzione di agrumi e il cui patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.Le imprese devono essere in possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN, al momento di presentazione della domanda di sostegno.
Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
- c) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.
Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo
Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)
Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.
Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
- dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) del richiedente,
- riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto.
Alle domande è allegata la seguente documentazione:
- a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
- b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;
- c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
- d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
- e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- f) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- g) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;
- h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.
Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024
Allegati: -
Statuto ISMEA: funzioni e organi
Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
L'Istituto ISMEA è un ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sono organi dell'Istituto:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.
ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura
L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.
L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge:
- a) sulla base degli indirizzi del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
- b) ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione de prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
- c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- d) le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali.
Allegati: -
Operazioni fondiarie tramite ISMEA: chiarimenti sulle imposte
Con Risoluzione ADE n 77 del 22.12.2023 le Entrate forniscono chiarimenti su operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA a norma dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Si tratta di una consulenza giuridica con la quale le entrate hanno precisato che l’iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento rateale del prezzo del terreno venduto dall’Ismea, a giovani imprenditori è soggetta all’imposta ipotecaria commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, nella misura proporzionale del 2 per cento.
Si tratta della risposta al primo quesito nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale «la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli»
La norma richiamata riconosce, in caso di aggiudicazione del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli, il pagamento rateale del prezzo previa apposizione di ipoteca legale.
Con la Risoluzione l'agenzia chiarisce che l'operazione non sconta l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009.
La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».
L’Agenzia sottolinea che con la frase “senza oneri per lo stesso” il legislatore ha voluto esentare la stessa Ismea da qualunque tributo nell’ipotesi in cui lo stesso istituto abbia richiesto la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
-
Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024
Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.
Attenzione al fatto che l'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.
Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari
Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.
Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno
Il sostegno è calcolato con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:
- a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
- b) seminativi euro 380/ha;
- c) colture permanenti euro 1.500/ha.
Il sostegno è parametrato al danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023 risultante nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno è ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie agricola.
In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno.
In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato, il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori nei quali nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Allegati: -
Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia
Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.
Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.
C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio:
- restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
- sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
- allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
- produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
- attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
- prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
- commercializzazione di prodotti della floricoltura.
Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo.
A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.
Ricordiamo infine che per la flat tax:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.