• Agricoltura

    Esenzione irpef agricoltori: cosa prevede il Milleproroghe

    La Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) pubblicata in GU n 49/2024 contiene tra le altre anche la proroga per l'esenzione Irpef per gli agricoltori.

    Si tratta in dettaglio di una esenzione per due anni per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e una riduzione del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila euro.

    Ricordiamo anche i contenuti dell'accordo che il Ministero dell'Agricoltura, a seguito delle proteste dei trattori, ha raggiunto con il comparto agricolo come evidenziati dal comunicato del 12 febbraio il MASAF Ministero dell'Agricoltura.

    Esenzione irpef agricoltori: accordo raggiunto

    Come riporta il dossier alla legge di converisone del Decreto Milleproroghe per l'irpef degli agricoltori si prevede quanto segue.

    L’articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. 

    In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, con alcune eccezioni, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 

    • a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; 
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; 
    • c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento. 

    Inoltre, dopo l'incontro tenutosi presso il MASAF con rappresentanti del Governo e gli Agricoltori si è giunti ad un accordo su diversi punti a sostegno del comparto.

    Il Sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra li ha riassunti in un corposo comunicato stampa del 12 febbraio pubblicato sul sito istituzionale MASAF.

    Il Governo sosterrà il comparto dell'Agricoltura contenendo per quanto possibile rispetto alle decisioni prese dall'Europa prima dell'avvento del governo Meloni, la diffusione della farina di insetti, tramite etichettature chiare e scaffali separati.
    Una chiarezza che è stata richiesta dagli agricoltori anche nell'applicare un rigoroso divieto di vendita dei prodotti agricoli sotto i costi di produzione, assicurando allo stesso tempo un riconoscimento del giusto prezzo per gli agricoltori.
    Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il Governo rafforzerà i controlli dell'autorità di contrasto (ICQRF), così come rafforzerà il ruolo di Ismea nell'individuazione, mensile, del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere.
    Sull'Irpef deve valere un concetto chiaro ed equo secondo cui non sarà prevista un'esenzione generalizzata che riguardi anche le grandi imprese ma si andrà incontro agli agricoltori con redditi più bassi, limitando l'esenzione IRPEF ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di 10.000 euro. La maggioranza degli agricoltori ne beneficerà.
    Il Governo ha assicurato disponibilità nella lotta alla concorrenza sleale attuata da Paesi terzi che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull'origine. 

    In merito al sostegno al credito, per il 2024 sono disponibili 80 milioni di euro per le operazioni di credito agrario, ma nel tempo Ismea verrà potenziata e sarà sempre più una valida garanzia per l'agricoltore che si rivolgerà agli istituti bancari.
    Per far fronte alle emergenze in agricoltura il Governo ha stanziato con la legge di bilancio 300 milioni di euro per il prossimo triennio.
    Nelle prossime settimane il Governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno, ma come giustamente evidenziato dagli agricoltori bisogna anche lavorare a una organica riforma del sistema assicurativo, così da abbassare i costi delle polizze assicurative per gli agricoltori, ampliare la platea degli assicurati e sostenere gli agricoltori contro i rischi catastrofali.
    Massima comunione di intenti tra governo e agricoltori anche nella volontà di sostenere le filiere al 100% italiane.
    Il Governo intende rafforzare il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni, come aiuto diretto alla filiera agroalimentare nazionale.
    Sul versante della gestione della fauna selvatica, dopo decenni di diktat impartiti dagli animalisti più radicali, visti i danni e gli squilibri prodotti, il governo ha elaborato il piano straordinario di contenimento e gestione della fauna selvatica finalizzato a ridurre drasticamente i danni per l'agricoltura derivanti dalla proliferazione incontrollata degli ungulati, ma su questo punto occorre una forte collaborazione da parte delle Regioni, sul cui operato vigileremo affinché,  nell'ambito delle proprie competenze, attuino gli obiettivi del Piano, accelerandone l'attuazione. 

    La posizione italiana, espressa in Europa, è nel senso della revisione della direttiva Habitat, affinché, sulla base di dati scientifici, sia consentito contenere il numero dei grandi carnivori, la cui incontrollata diffusione costituisce un danno per l'allevamento.
    Ciò che deve essere chiaro ha affermato il sottosegretario è che "nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi generati da una politica europea che nell'agricoltore ha visto, per lungo tempo, un avversario e non un prezioso alleato. Un nemico dell'ambiente e non il suo primo custode".

  • Agricoltura

    Statuto ISMEA: funzioni e organi

    Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

    L'Istituto ISMEA è un  ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare  e  delle foreste. 

    Sono organi dell'Istituto: 

    • il Presidente; 
    • il Consiglio di amministrazione;
    • il Collegio sindacale.

    ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura

    L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei  propri  compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.

    L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle  politiche  e dei programmi comunitari,  nazionali  e  regionali,  compresi  quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il  settore  agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e  dell'acquacoltura, svolge: 

    • a) sulla base degli indirizzi  del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare e delle foreste e  di  specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione,  elaborazione  e  diffusione dei dati e delle informazioni  che  riguardano i mercati agricoli,  forestali,   agroindustriali,   agroalimentari,  della pesca  e  dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti  e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria  e  dal  Sistema statistico nazionale; 
    • b) ricerche,  analisi  e  servizi  per  la  tracciabilità,  la  valorizzazione, la commercializzazione e la promozione  de  prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
    • c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo  1948,  n.  121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di  organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio  1975,  n. 153;
    • d)  le  funzioni di  organismo  nazionale  per  i  servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari  in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare,   della   pesca  e  dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato,  a  favorire il   ricambio  generazionale,  la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e  la  promozione  delle  produzioni agroalimentari  nazionali.         

                      

    Allegati:
  • Agricoltura

    IVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024

    L'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio ha approvato modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA 2024 va presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 2023, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità: 

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    A tema IVA agricoltura, nel 2024 debutta la nuova percentuale di compensazione, vediamo le novità dal Modello IVA 2024.

    IVA agricoltura: le novità del quadro VE nel Modello 2024

    Il nuovo Modello IVA 2024 prevede una rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF, nella parte relativa alla sezione I, dedicata all’attività di agricoltura.

    Nel quadro VE, è stata introdotta una nuova percentuale di compensazione nel righo VE4 pari al 7% ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive/passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%

    Ricordiamo che nei righi da VE1 a VE11 in corrispondenza dell’aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2023 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno. 

    L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.

    IVA agricoltura: le novità del quadro VF nel Modello 2024

    Nel quadro VF è stato soppresso il campo 9 nel rigo VF34 in cui andavano indicate le operazioni esenti ex legge 178/2020, per l’indicazione delle operazioni esenti che erano equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

    Conseguantemente è stato rinumerato il campo 10, vediamo il confronto tra i quadri

    Quadro VF 2023, rigo VF 34

    Come è cambiato il quadro VF nel 2024Ricordiamo che nel rigo VE34 indicare il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari

    Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente che l’art. 19, comma 3, lett. b), riconosce la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione.

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: possibile confermare gli ordini dall’8.01

    L'ISMEA informa del fatto che, a partire dalle ore 12 dell'8 gennaio 2024, sul portale sono consentite le operazioni di conferma ordine, relative al Fondo Innovazione.
    Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

    Ricordiamo infatti che, come specificato in una faq di novembre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, è necessario che venga caricato sullo sportello telematico il bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato, oltre ai seguenti documenti:

    • 1. Fattura quietanzata relativa all’acconto versato in sede di conferma dell’ordine di acquisto con l’indicazione che il bene è agevolato;
    • 2. Perizia giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesti:
    • a. la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 5 del Decreto 9 agosto 2023, e b. la congruità del prezzo concordato;
    • 3. copia della Conferma dell’ordine di acquisto sottoscritta.

    Riepiloghiamo di seguito le regole del Fondo Innovazione Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: che cos'è e a chi si rivolge

    Con Decreto dell'Agricoltura del 9 agosto pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.

    Sono ammesse ai benefici de decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

    • a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agro-meccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
    • b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    • d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
    • e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro;
    • f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

    Attenzione al fatto che:

    • gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda,
    • non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Fondo innovazione agricoltura: le domande dal 27.11.2023

    ISMEA ha comunicato che le domande per il Fondo Innovazione risultavano sospese per esaurimento fondi dalle 16.15 del 27 novembre 2023. 

    Nel dettaglio, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.

    Accedi qui a tutta la documentazione della misura per i prossimi sportelli.

    La domanda di accesso all'agevolazione poteva essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, (data posticipata al 27 novembre) data di apertura dello sportello telematico.

    Scarica qui la guida per l'agevolazione.

    Ricordiamo infine che la dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

  • Agricoltura

    Operazioni fondiarie tramite ISMEA: chiarimenti sulle imposte

    Con Risoluzione ADE n 77 del 22.12.2023 le Entrate forniscono chiarimenti su operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA a norma dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

    Si tratta di una consulenza giuridica con la quale le entrate hanno precisato che l’iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento rateale del prezzo del terreno venduto dall’Ismea, a giovani imprenditori è soggetta all’imposta ipotecaria commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, nella misura proporzionale del 2 per cento.

    Si tratta della risposta al primo quesito nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale «la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli» 

    La norma richiamata riconosce, in caso di aggiudicazione del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli, il pagamento rateale del prezzo previa apposizione di ipoteca legale. 

    Con la Risoluzione l'agenzia chiarisce che l'operazione non sconta l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. 

    La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso». 

    L’Agenzia sottolinea che con la frase “senza oneri per lo stesso” il legislatore ha voluto esentare la stessa Ismea da qualunque tributo nell’ipotesi in cui lo stesso istituto abbia richiesto la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023

    In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende  suinicole  italiane,  che  hanno subito  danni  indiretti  a  seguito  delle   misure   sanitarie   di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

    Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese

    Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue  pari ad  euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure  sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.  

    E' fatta  salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto ministeriale  n.   336168   del 28   luglio   2022, in funzione dell'evoluzione  dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

    Le risorse sono ripartite come segue:

    • a) Il  60%  è destinato  alle  piccole-medio  imprese (PMI)  e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
    • b) Il 40% è destinato al  settore  della  macellazione  e  della trasformazione.

    Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli  articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali.

    Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

    Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione (regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed alla macellazio

    Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione

    Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le  imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi  di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei  comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a  seguito  delle  disposizioni emanate  dal  Ministero  della  salute  e/o   dalle   ordinanze   del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
    • b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti  in  una  o piu' delle seguenti condizioni:
      • ubicati nei territori  sottoposti  a  restrizione  sanitaria  a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di  esecuzione   (UE)   2023/594   modificato   successivamente   dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
      • a partire dal 1° luglio 2022 e sino  al  31  luglio  2023,  non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
      • gli stabilimenti aventi  l'autorizzazione  ad  esportare  verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di  carni  suine  a  causa  dei  bandi  sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati  dal Ministero della salute italiano.

    Le  aziende ammissibili  al  sostegno sono impegnate  nella produzione agricola primaria e nella  trasformazione delle  seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri;
    • b) scrofe;
    • c) scrofette;
    • d) suini da ingrasso;
    • e) suinetti;
    • f) prosciutti;
    • g) prodotti di salumeria;
    • h) tagli di carne suina. 

    Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023

    I beneficiari che  intendono  usufruire  dei   sostegni   del provvedimento  in  parola  presentano  in  via  informatica apposita domanda all'organismo  pagatore  riconosciuto  territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP

    Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.

    Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo

    Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

    • a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

    Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.

    Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    • a) consorzi di tutela;
    • b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

    E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

    Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.

    Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse

    Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':

    • a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
    • b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
    • c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
    • d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
    • e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.

    Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.

    Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale

    Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.

    Viene in particolare previsto.

    Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura

    Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

    Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico

    Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

    Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali

    Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole

    Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

  • Agricoltura

    Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese

    Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:

    • consumatore finale,
    • ristoranti, mense e collettività simili.

    Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute. 

    La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:

    • una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta, 
    • una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta. 

    In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.

    Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese

    La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti: 

    • a) la denominazione di vendita
    • b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
    • c) l’informazione sulla categoria di olio 
    • d) la quantità netta 
    • e) il termine minimo di conservazione 
    • g) le condizioni particolari di conservazione 
    • h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
    • i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale 
    • m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11) 
    • n) la sede dello stabilimento di confezionamento 
    • o) l’etichettatura ambientale.

    In merito all'olio destinato al consumatore finale:

    1. l’«olio extra vergine di oliva»,
    2. l’«olio di oliva vergine»,
    3. l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
    4. l’«olio di sansa di oliva» 

    essi devono essere presentati al consumatore finale:

    • in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri
    • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione 
    • e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

    Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.

    In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:

    • per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
    • non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
    • per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
    • qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».

    Riepilogando:

    • per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
      • etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 
    • per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere: 
      • etichettati conformemente alla normativa vigente 
      • di capacità massima 5 litri 
      • forniti di tappo antirabbocco 
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 

    Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.

    Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.

  • Agricoltura

    Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%

    Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.

    Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.

    L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.

    Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere  stato incaricato della stipula di  «un  atto di costituzione di  diritto  di superficie  a termine e conseguenti  servitù» definitivo, facendo seguito ad  un contratto  preliminare  tra  le  medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in  relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad  esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili  agevolazioni,  ai fini  dell'imposta di  registro si applica l'aliquota ordinaria del 9  per cento, in luogo di quella del 15 per  cento, prevista nel caso in  cui il trasferimento abbia ad  oggetto  terreni  agricoli e  relative pertinenze a  favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale,  secondo  quanto previsto  dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Al  riguardo, l'Istante  rileva  che,  alla luce  della  citata  sentenza, la  costituzione  di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà  (a  seguito  della  rinuncia  ad  esercitare  il  suo  pieno  potere  di  disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale  fine ultimo quello di  mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice  civile. 

    In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.

    A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto». 

    Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:

    • ­ «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; ­ imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; ­ imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00» 

    Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche  in caso di costituzione di  un diritto di  superficie su  terreni agricoli non agevolabili in  base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai  fini  dell'imposta  di registro, resi con la  citata  circolare  n. 18/E  del  2013.  

    Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna. 

    Per  quanto  concerne la  base imponibile, si  rileva che ai  sensi  dell'articolo  43,  lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi  di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. 

    Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma  1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per  valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2). 

    Allegati: