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Fondo AGRICAT: le domande di risarcimento per danni all’agricoltura in un clic
Con un comunicato del 22 maggio ISMEA istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, informa del fatto che, le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.it, attivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .
Si specifica che il Fondo mutualistico nazionale AgriCat fornisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti PAC.
Nello stesso comunicato ISMEA sottolinea che, le manifestazioni di interesse alle denunce di danno presentate nei giorni scorsi dovranno essere finalizzate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale.
AgriCat: che cos'è
Ricordiamo che, AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..
In particolare, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Risarcimento danni agricoltura: domande sulla Piattaforma AgriCat
La Piattaforma My AgriCat è lo strumento che, in caso di danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali meteoclimatici, consente agli agricoltori di presentare una denuncia per l'intervento del Fondo AgriCat con una procedura semplice, guidata e totalmente digitalizzata.
Come specificato sul sito AgriCat, la Piattaforma è integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a esso direttamente interconnessa.
Per avere accesso alle indennità del Fondo AgriCat, in seguito a un evento catastrofale, gli agricoltori, in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovranno presentare, tramite la Piattaforma My AgriCat, una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.
Questa rappresenta l'unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.
Accedi qui al sito del Fondo Agricat con tutte le regole per aderire
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Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli
Pubblicato il Decreto 14 aprile 2023 dell'Ambiente con le regole per richiedere i fondi per l'agrivoltaico.
In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos'è
Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:
- 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;
Fondi per Agrivoltaico: i beneficiari
I soggetti beneficiari della misura ai sensi dell'art 4 del decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)
Fondi per Agrivoltaico: requisiti per averli
Viene specificato che, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato
Invece, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento
L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.
Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
Ai fini dell’accesso alle procedure gli impianti rispettano i requisiti richiesti e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%
Per ulteriori dettagli sulle procedure si rimanda alla lettura integrale del Decreto 14 aprile 2023.
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Bando ISMEA investe: faq aggiornate al 17 aprile
Con avviso del 17 aprile ISMEA informa della pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità e di un fascicolo di FAQ aggiornate con le principali risposte ai dubbi frequenti sulla misura ISMEA INVESTE.
Ricordiamo che con Determinazione del Direttore generale n 1112 del 9 novembre 2022, ISMEA, in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:
- A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
- B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto
SCARICA QUI IL BANDO con tutte le informazioni e la modulistica necessarie a presentare domanda.
Riepilogo delle regole della misura.
Bando ISMEA investe: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera 4. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Bando ISMEA investe: cosa finanzia
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile:
- per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza.
In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:
- non più di 5 anni di preammortamento
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.
I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati.
Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.
La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out).
Bando ISMEA investe: presenta la domanda fino al 31 marzo
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.
Clicca qui per accedere http://strumenti.ismea.it
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023.Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura.A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.
A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell’Allegato I al presente bando.
La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale.
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Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute
Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:
- imposta di registro,
- IVA
- IRAP
introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).
Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA
In merito alla proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:
- per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana,
- sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022
- per i versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta,
- all’imposta sul valore aggiunto.
In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.
Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa:
- in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana,
- oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.
Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022
Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.
A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi.
In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.
Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data
Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
Allegati: