• Studi di Settore

    Anomalie ISA 2019-2021: le regole delle Entrate

    Con Provvedimento n 231840 del 23 giugno 2023 le Entrate individuano 26 anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. 

    Nel dettaglio con l'allegato 1 al provvedimento vengono individuate 26 tipologie di anomalie e tra queste si segnala la Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino.

    Per la tipologia 1 le entrate specificano che vanno selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d’imposta 2021; 
    • mancata indicazione del campo “F29, campo 1 – Cambio regime contabile da “cassa” a competenza”;
    • mancata indicazione del campo “F29, campo 2 – Cambio regime contabile da competenza a “cassa””; 
    • “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori a 10.000 euro;
    • “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori per almeno 10.000 euro alle “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021;
    • Differenza tra “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ; 
    • Incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021)] rispetto a [(“F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2020 + “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20%.

    Nel provvedimento viene segnalato che, ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi:

    • a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, 
    • e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023. 

    Viene precisato inoltre che gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega

    I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: approvate le specifiche tecniche

    Con Provvedimento n 92984 del 24 marzo le Entrate approvano le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.

    Come ricordato nella motivazione al provvedimento, il decreto ministeriale 8 febbraio 2023 prevede che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto. 

    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati. 

    Nei punti 4 e 5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati rinviando ad un successivo provvedimento per l’indicazione delle specifiche tecniche secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione di tali ulteriori dati. 

    Con il presente provvedimento sono individuate appunto le specifiche con cui predisporre i file:

    • contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati; 
    • contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento,
    • contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2022, indicati nell’allegato 94 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023.

    Leggi anche:

    con ulteriori informazioni utili ai fini ISA 2023.

  • Studi di Settore

    ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi

    Con Decreto MEF dell'8 febbraio 2023 pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio vengono aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, utili ai contribuenti al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

    Si ricorda che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati. 

    Secondo la precedente norma l’approvazione avveniva entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati.

    Si evidenzia che, tali indici rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021

    e la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
    Interessati dalla modifica, nel dettaglio:

    • 2 indici riguardanti le attività dell’agricoltura, 
    • 21 indici riguardanti le attività del commercio, 
    • 5 indici per le attività professionali, 
    • 37 indici per i servizi 
    • 22 per il settore manifatture

    Per approfondimenti sull'applicabilità e le esclusioni relativi agli ISA 2022 si rimanda alla integrale consultazione del Decreto.

    Mentre, ricordiamo che, con Provvedimento n 52595 del 24 febbraio le Entrate hanno approvato 175 modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti e servizi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022. 

    Scarica qui i modelli:

    I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.

    Inoltre, tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022. 

    Viene specificato che, i soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente assevera che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 

    Attenzione al fatto che, l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

    a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa; 

    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; 

    c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

  • Studi di Settore

    ISA 2023: regole per la prossima dichiarazione

    Con Provvedimento n 27650 del 30 gennaio pubblicato il 31, le Entrate si occupano della:

    • individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023
    • individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
    • e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023. 

    Innanzitutto è bene sottolineare che, a differenza dell’analogo provvedimento dello scorso anno, questo non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi poiché per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più.
    Ciò premesso, vediamo sinteticamente cosa prevede il provvedimento ISA 2023.
    In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati:

    • sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022
    • quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, 
    • oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al punto precedente.

    L'allegato 1 al presente provvedimento specifica che, i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti

    • Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022. 
    • Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022

    Infine, nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento e degli allegati.

  • Studi di Settore

    ISA 2022: tutte le regole nella nuova circolare dell’Agenzia

    Con Circolare n 18 del 25 maggio le Entrate tornano sugli ISA fornendo un quadro di riepilogo per gli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2021.

    Nella Circolare non sono presenti indicazioni relative a nuovi aspetti interpretativi ma, alla luce delle prossime scadenze fiscali, si esaminano in riepilogo le novità sui seguenti punti:

    • gli interventi straordinari sugli indici; 
    • la modulistica; 
    • gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia;
    • il software applicativo “Il tuo ISA 2022”;
    • il regime premiale.

    Ti consigliamo anche Le cause di esclusione ISA 2022

    ISA 2022: la modulistica

    Per i modelli ISA2022 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri 

    • A (personale),
    • F (dati contabili impresa) 
    • H (dati contabili lavoro autonomo).

     All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

    Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili. 

    Nella circolare, cui si rimanda per lettura integrale, una panoramica degli elementi di maggiore rilevanza contenuti nelle istruzioni.

    Il software applicativo “Il tuo ISA 2022”: le indicazioni sui correttivi covid

    L'Agenzia con questo nuovo documento di prassi, nella sezione specifica, il software applicativo “Il tuo ISA 2022” sottolinea che il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software è operato sulla base:

    • dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2021 
    • e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario. 

    La struttura del software per il suddetto periodo 2021 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA, pertanto l’assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative. 

    In particolare, il contribuente, nella sezione del software “Il tuo ISA 2022” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione, avrà evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19.

    In corrispondenza del punteggio ISA, il messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali riporta la seguente informativa:

    "Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste coprovvedimento del 27 Aprile 2022. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19."

    Nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi COVID-19, è presente la seguente informativa: 

    • "Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria".

    Per concludere, l'agenzia spiega che il software “Il tuo ISA 2022” ripropone, nell’ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno. 

    Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il software “Il tuo ISA 2022” di importare i dati contabili comuni ai modelli

    Allegati: