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Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati, in vario modo, all’emergenza sanitaria.
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2023 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico. Allo stato attuale, quindi, le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2024 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2023 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
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ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023
Con Provvedimento n. 205127 del 22 aprile le Entrate individuano i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, si rinnova per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.
Il provvedimento recepisce le modifiche apportate al comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).
Benifici premiali ISA 2024 anno di imposta 2023: a chi spettano
Relativamente alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) viene stabilito:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap,
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui,
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative,
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici,
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento,
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
In merito all'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto:
- l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
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- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2023.
- l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
In merito all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
In merito ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Si rimanda al provvedimento per tutti gli altri approfondimenti.
Allegati: -
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.
Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 15 relativi al comparto delle manifatture.
Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)
Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.
Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.
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ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni
Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.
Dati utili ai fini ISA 2024
In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.
Revisione ISA 2024
Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ISA 2024: riepilogo delle regole
Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:
- i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
- le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
Allegati:
In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici. -
ISA 2024: cosa cambierà
Viene pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari.
Tra le altre novità si prevedono semplificazioni per gli ISA indici sintetici di affidabilità.
Prima di dettagliare gli articoli con le novità in vigore per il 2024, ricordiamo che ISA sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA
I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.
Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.
ISA 2024: cosa cambierà
Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l'articolo 9 bis del DL n 50/2017.
Si prevede che, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.
Nell'ottica di semplificare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sentito il Garante per la protezione dei dati personali,sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
Infine per l'anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
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ISA 2023: chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:
Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.
Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».
Sempre sulle novità ISA 2023 ti consigliamo anche: ISA 2023: escluso chi ha iniziato l’attività nel 2021.
ISA 2023: le novità del DL n.73/2022
In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.
La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.
Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.
Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Allegati: -
ISA 2023: approvate le specifiche tecniche
Con Provvedimento n 92984 del 24 marzo le Entrate approvano le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
Come ricordato nella motivazione al provvedimento, il decreto ministeriale 8 febbraio 2023 prevede che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
Nei punti 4 e 5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati rinviando ad un successivo provvedimento per l’indicazione delle specifiche tecniche secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione di tali ulteriori dati.
Con il presente provvedimento sono individuate appunto le specifiche con cui predisporre i file:
- contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
- contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento,
- contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2022, indicati nell’allegato 94 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023.
Leggi anche:
- ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi
- Le cause di esclusione ISA 2023 per l’anno d’imposta 2022
con ulteriori informazioni utili ai fini ISA 2023.
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ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi
Con Decreto MEF dell'8 febbraio 2023 pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio vengono aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, utili ai contribuenti al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.
Si ricorda che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
Secondo la precedente norma l’approvazione avveniva entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati.
Si evidenzia che, tali indici rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021
e la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
Interessati dalla modifica, nel dettaglio:- 2 indici riguardanti le attività dell’agricoltura,
- 21 indici riguardanti le attività del commercio,
- 5 indici per le attività professionali,
- 37 indici per i servizi
- 22 per il settore manifatture
Per approfondimenti sull'applicabilità e le esclusioni relativi agli ISA 2022 si rimanda alla integrale consultazione del Decreto.
Mentre, ricordiamo che, con Provvedimento n 52595 del 24 febbraio le Entrate hanno approvato 175 modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti e servizi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Scarica qui i modelli:
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2022 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.
Inoltre, tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022.
Viene specificato che, i soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente assevera che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
Attenzione al fatto che, l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.