• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05

    Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.

    Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.

    Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.

    Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021. 

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole

    Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:

    • soggetti beneficiari,
    • tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime 
    • nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.

    Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.

    Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:

    a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;

    b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici; 

    c) incremento dell’efficienza energetica; 

    d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR; 

    e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:

    • sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica; 
    • il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;

    f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali); 

    g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).

    h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.

    Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:

    1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 

    2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda; 

    3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

    4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto; 

    5) invio della domanda;

    6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)

    LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:

    • strutture alberghiere, 
    • agriturismi, 
    • servizi termali, 
    • strutture ricettive all’aria aperta 
    • per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
    • per la relativa riqualificazione e accessibilità

    Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24

    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZFU Sisma Centro Italia: domande di agevolazione fiscale entro il 24 maggio 2023

    Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:

    • delle imprese 
    • dei titolari di reddito di lavoro autonomo
    • localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. 

    Ricordiamo che le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2023, esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:

    http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.

    Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.

    Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00. 

    Zone ZFU Centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi

    Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:

    • le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, 
    • regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021, 
    • già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero. 

    Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

    • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016; 
    • alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto; 
    • alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.

    Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate. 

    Zone ZFU Centro Italia bando 2023: presenta la domanda

    Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023: 

    • Scarica qui il modello
    • tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

    Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli

    Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

    Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. 

    Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ambientale: nuova piattaforma attiva dal 4 maggio

    Con un comunicato stampa del 4 maggio 2023 il MASE informa della nuova piattaforma per il bonus ambientale ossia il contributo del Ministero dell'ambiente per effettuare interventi quali:

    • bonifica contro il dissesto, 
    • ristrutturazione di un parco o di un’area verde. 

    In particolare, è online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, nel dettaglio per:

    • la bonifica ambientale anche dall’amianto, 
    • la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, 
    • la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
    • il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

    Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. (Per approfondimenti leggi anche Credito d'imposta bonifica ambientale: le regole per averlo)

    Il Ministro Pichetto ha commentato la nuova piattaforma specificando che: “Con l’avvio della piattaforma diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.

    Bonus ambientale: come accedere

    Viene specificato che, accedendo dal 4 maggio 2023 alla nuova piattaforma, una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero.

    Il donatore, attraverso la Piattaforma e una procedura automatizzata, potrà contattare l’amministrazione proprietaria del bene per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale

    Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.

    Sul portale, realizzato da Sogei, sono presenti tutte le istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Visita qui la sezione FAQ per ogni dubbio sul credito di imposta ambientale 

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica potrà poi pubblicare sul portale Bonus Ambiente il nominativo e l’entità del contributo, previa autorizzazione del donatore.

    Bonus ambientale: a chi è rivolto

    Il bonus ambiente è rivolto:

    • alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
    • agli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, residenti in Italia, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
    • ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di ogni natura giuridica dimensione o regime contabile;

    Bonus ambientale: a quanto ammonta

    Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammissibili. 

    Esso spetta:

    • nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e Enc,
    • nel limite del 10‰ dei ricavi annui per i titolari del reddito d’impresa.

    Il contributo viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: non spetta agli immobili già usati

    Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.

    L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto­ legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società. 

    L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa. 

    La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:

    • 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra; 
    • 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);   
    • 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.    
    • «Il compendio industriale e immobiliare acquistato»  ­riferisce l'Istante  «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …». 

    La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:  

    • 1)  riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio­ agosto 2021) con acquisto di lamiere; 
    • 2) scavi per interramento;  
    • 3) rifacimento dei piani calpestio;   
    • 4) scavi; 
    • 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;  
    • 6) scavi per rifacimento della rete elettrica

    L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della  ''novità'', come  previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili». 

    L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 

    Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

    Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

    In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

    In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi

    Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.

    Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

    • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
    • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
    • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

    Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
    Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:

    • “Codice attività ATECO”, 
    • “Settore”, 
    • “Codice Regione”, 
    • “Codice Comune”, 
    • “Dimensione impresa” 
    • “Tipologia costi”

    del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
    Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
    Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.

    Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Luce e gas imprese: come rateizzare quelle fatturate entro il 30.09

    Con Decreto MIMIT del 3 marzo vengono fissate le regole per richiedere la rateizzazione delle bollette luce e gas delle imprese.

    In particolare, vengono stabilite modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).

    Rateizzare le bollette luce e gas delle imprese: quali spese riguarda

    Il decreto prevede che, per i consumi effettuati:

    • dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 
    • e fatturati entro il 30 settembre 2023,

     i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

    • a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta,
    • b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta. 

    Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore per:

    • posta elettronica certificata 
    • ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. 

    Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Rateizzare le spese di luce e gas delle imprese: presenta l'istanza

    L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

    • a) una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
    • b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza. 

    Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:

    • l’ammontare degli importi dovuti,
    • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, 
    • le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta. 

    L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione della seguente documentazione: 

    • a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 
    • b) attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

    Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. 

    In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crisi Ucraina: domande di agevolazioni per imprese dal 3 maggio

    Con un Comunicato stampa datato 5 aprile, Simest informa della riapertura della operatività delle agevolazioni per le imprese colpite dalla crisi Ucraina.

    Nel dettaglio, sono due le misure previste per le quali è possibile candidarsi dal prossimo 3 maggio.

    Sostegno imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

    Come dettagliato nel comunicato Simest, dal 3 maggio sarà possibile richiedere un finanziamento con rimborso a tasso zero con una eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione.

    Destinatarie della misura sono:

    • le imprese italiane,
    • che hanno realizzato negli anni 2020-2021, un rapporto tra fatturato medio export verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia su fatturato medio export complessivo di almeno il 10%, 
    • subendo una flessione dei ricavi da tali aree a seguito del conflitto.

    Attenzione al fatto che, le richieste di finanziamento potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

    Dalle ore 09:00 del 3 maggio 2023 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.

    Ai fini dell'accesso al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda.

    Va segnalato che, ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare:

    • (i) le dichiarazioni IVA relative al biennio 2020-2021
    • (ii) l’asseverazione del revisore sul requisito di fatturato estere delle tre geografie, sulla base del format di gradimento SIMEST (a breve disponibile).

    Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto di allegare il contratto. 

    Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della domanda, è necessario presentare la “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze” di cui alla sezione SIMEST Allegati (a breve disponibile); ove non caricata al momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria della domanda.

    In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata al completamento dell’istruttoria SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

    Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

    Inoltre, sempre dal 3 maggio, vi sarà la possibilità di un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti – singolarmente, a livello di filiera o a livello di Gruppo – da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, a seguito della crisi in atto in Ucraina.

    Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione.

    Dalle ore 09:00 del 3 maggio 2023 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.

    Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda.

    Ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare:

    • (i) le dichiarazioni IVA relative al biennio 2020-2021
    •  e (ii) l’asseverazione del revisore sul requisito della quota di approvvigionamenti dalle tre geografie, sulla base del format di gradimento SIMEST (a breve disponibile).

    Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto di allegare il contratto. 

    Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della domanda, è necessario presentare la “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze” di cui alla sezione Allegati (a breve disponibile); ove non caricata al momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria della domanda.

    Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata al completamento dell’istruttoria SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo di garanzia PMI: domande dal 6 aprile per i “basket bond”

    Il MIMIT, Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 24 marzo informa della possibilità di presentare domanda al Fondo di Garanzie PMI per i "basket bond".

    In particolare, dal 6 aprile le imprese beneficiarie potranno presentare richieste di garanzia che permettono di reperire liquidità per finanziare programmi di sviluppo in una prospettiva di medio lungo periodo.

    Fondo di Garanzie PMI per i "basket bond": che cos'è 

    La Sezione Speciale su portafogli di obbligazioni del fondo di garanzia PMI, istituito dall'articolo 15 del DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.156, è dedicata

    • alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni 
    • emesse da imprese con numero di dipendenti non superiori a 499
    • a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, 
    • nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

    Ai sensi del comma 3 del citato articolo 15, con decreto Mise/MEF del 20 maggio 2022 sono state definite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia della predetta Sezione Speciale, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

    In attuazione dell’articolo 19 del citato decreto, il Consiglio di gestione ha adottato le modalità operative aventi ad oggetto la disciplina operativa della sezione.

    Tali modalità operative, specifica il MIMIT, entreranno in vigore in data 6 aprile 2023 e pertanto sarà possibile presentare richieste di garanzia a valere sulla Sezione speciale. Per le modalità operative scarica qui il manuale

    Fondo di Garanzie PMI per i "basket bond": le novità

    Viene specificato che le nuove modalità per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni presentano diverse novità.

    La principale riguarda l’inclusione, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia, di società veicolo (SPV) che, nell’ambito dei programmi di basket bond, sottoscrivono i titoli emessi dalle imprese finanziandosi a loro volta attraverso un’emissione di titoli sottoscritti da investitori istituzionali. 

    Tra i possibili soggetti richiedenti la garanzia del Fondo figurano, come in precedenza, anche banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, organismi collettivi del risparmio e confidi.

    Con le nuove modalità operative diventano ammissibili:

    • oltre alle piccole e medie imprese, 
    • anche le cosiddette Mid Cap, cioè imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 ma diverse dalle PMI.

    Cresce inoltre la percentuale della garanzia, che può arrivare fino al 25% (era l’8% nelle vecchie modalità operative) dell’importo complessivo del portafoglio (che deve essere compreso tra 40 e 300 milioni di euro), mentre per i singoli bond è previsto un ammontare compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro (e durata massima di 10 anni), comunque non superiore al 5% dell’importo complessivo del portafoglio.

    Le risorse assegnate alla Sezione speciale del Fondo dedicata alla concessione di garanzie regolate dalle nuove modalità operative sono pari a 200 milioni di euro.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo siti UNESCO: elenco dei progetti beneficiari

    Viene pubblicato il decreto del 13 aprile del Turismo con l'elenco dei nuovi ammessi al fondo per i comuni a vocazione turistica ubicati dei territori UNESCO.

    In particolare, si comunica che sono stati ammessi a finanziamento i Progetti di cui alle domande relative all’ “Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCOcome da decreto:

    • progetto denominato “Napoli CultourTech 2022” presentato dal Comune di Napoli, per il sito UNESCO Centro storico di Napoli, CUP B69I22001110001. Importo complessivo euro 2.027.884,87; 
    • progetto denominato “Progetto valorizzazione e promozione turistica digitale, di marketing strategico, immagine e comunicazione Pesaro Città UNESCO” presentato dal Comune di Pesaro, in qualità di Città creativa della musica, CUP D71C22000640005. Importo complessivo euro 164.700,00; 
    • progetto denominato “UNESCOast – Amalfi Coast UNESCO Heritage” presentato dal Comune di Positano, quale Capofila dell’aggregazione dei Comuni di Positano, Furore, Maiori, Cetara, Ravello, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, Conca dei Marini, Minori, Amalfi, Scala, Praiano e Atrani, per il sito UNESCO Costiera Amalfitana, CUP D61J22000100001. Importo complessivo euro 1.140.238,00; 

    Le domande era state presentare relativamente all'avviso del 2 settembre con il quale il Ministero del Turismo riapriva dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per i comuni a vocazione turistica ubicati nei territori UNESCO.

    Ricordiamo che il fondo ha l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale. Tutte le regole della agevolazione nell'avviso pubblico del 4 marzo 2022.

    Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: riepilogo delle regole

    I comuni destinatari possono presentare i progetti e le idee progetto tramite la piattaforma informatica dedicata:

    Il "Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, noto come “Fondo siti UNESCO e città creative”  ha una dotazione finanziaria complessiva di 75 milioni di euro.

    È necessario che i comuni siano classificati in base alla “vocazione turistica” attraverso i codici letterali e le definizioni stabilite dall’ISTAT e riportate sul portale dell’ente.

    I comuni devono anche aver subìto una riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020, rispetto al 2019, certificata dalle statistiche ISTAT sugli arrivi e le presenze turistiche nei comuni italiani.

    Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: i progetti ammissibili

    Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la relativa programmazione regionale. 

    Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono intendersi:

    • siti turistici: 
      • i) infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.); 
      • ii) sentieri, ciclabili, ecc. 
      • iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi nei siti ammissibili: 
      • iv) monumenti naturali; 
      • v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS); 
      • vi) oasi di associazioni ambientaliste;
    • interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e naturalistici. A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di un’autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc. Nella definizione di “sito culturale, turistico o naturalistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto. 

    Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti tipologie di interventi: 

    a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; 

    b) Realizzazione di itinerari turistici; 

    c) Progetti di marketing ed eventi;

    d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%

    Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

    L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.

    Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:

    1. il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
    2. la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. 
    3. le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

    Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:

    • meno sviluppate
    • in transizione

    Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:

    • Sicilia
    • Calabria
    • Basilicata
    • Puglia
    • Campania

    Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:

    • Sardegna
    • Abruzzo 
    • Molise

    La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

    Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

    Importante specificare che:

    • le modalità per l'istituzione di una ZES,
    • la durata, 
    • i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, 
    • i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, 
    • il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,

    sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018. 

    Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

    Le zone ZES attualmente istituite sono:

    1. la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
    2. la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
    3. la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
    4. la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

    Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero 

    ZONE ZES