• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas II trim 2023: i codici tributo per i cessionari

    Con Risoluzione n 41 del 7 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessisonari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.

    Ricordiamo che, l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
    Inoltre, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i necessari codici tributo. 

    Ricordiamo inoltre che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. 

    Per gli approfondimenti in merito leggi: Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio.
    Tanto premesso e riepilogato, con la risoluzione in oggetto per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    •  “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
    • “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
    • “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
    • “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.


    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio

    Con provvedimento n 237453 del 27 giugno le entrate estendono ai crediti energia e gas del II trimestre 2023 le modalità di cessione previste per i precedenti crediti e dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

    Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni:

    Attenzione al fatto che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023. 

    Ricordiamo che l’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas e in particolare:

    • a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
    • b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute; 
    • c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
    • d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute. 

    I crediti d’imposta sono utilizzabili:

      1. il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
      2. in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo; 
      3. il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

    Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che: 

    • si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; 
    • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. 

    Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni PMI Mezzogiorno: 400 ML in arrivo

    Con un avviso del 19 maggio il MIMIT informa della firma da parte del Ministro Adolfo Urso del decreto che istituisce un nuovo bando per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI dei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). 

    Dalle parole dello stesso Ministro si evince l'obiettivo dello stanziamento: “Con lo stanziamento di questi nuovi fondi intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili.”

    Il decreto prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027). 

    Viene specificato che, obiettivo della misura è sostenere il processo di transizione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, secondo il Piano Transizione 4.0.

    Agevolazioni PMI Mezzogiorno: i progetti finanziabili con 400 ML

    Il Ministero anticipa che, per avere accesso all’incentivo i progetti presentati dovranno prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (per esempio cloud, realtà virtuale) destinati: 

    • all’ampliamento della capacità produttiva, 
    • alla diversificazione della produzione, 
    • alla realizzazione di nuovi prodotti, 
    • o alla modifica del processo di produzione già esistente o alla realizzazione una nuova unità produttiva.

    Ai fini della valutazione della finanziabilità, sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per:

    • i progetti aventi ad oggetto l’efficientamento energetico dell’impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all’economia circolare.
    • i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 
    • ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.

    Nuovo bando per PMI Mezzogiorno: requisiti dei progetti

    Si sottolinea che, i progetti dovranno prevedere spese ammissibili 

    • non inferiori complessivamente a euro 750.000,00,
    • non superiori a euro 5.000.000,00,
    • ed essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

    L’incentivo pubblico potrà coprire fino al 75% dalle spese ritenute ammissibili con un’agevolazione articolata in un contributo e in un finanziamento agevolato. A breve le regole attuative.

    Leggi anche: Agevolazioni PMI: investimenti sostenibili 4.0

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi imprese 2024: come usare il portale incentivi.gov del MIMIT

    Con un avviso del 4 aprile il MIMIT informa del fatto che il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione a imprese e cittadini,  sono oltre 1.000 gli incentivi online e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

    Particolare attenzione e partecipazione proviene dagli enti territoriali e locali:

    • il 32% dei bandi caricati sulla piattaforma sono promossi da Regioni e Province, 
    • il 31% da Comuni e il 17% da Camere di Commercio.

    Il valore delle iniziative supera i 56 miliardi di euro, di cui 19 miliardi per bandi, avvisi e agevolazioni del MIMIT e circa 37 miliardi riferiti a iniziative di altre amministrazioni, centrali e locali, mentre lo stanziamento complessivo dei bandi attivi o in arrivo ammonta a 13 miliardi di euro.

    Gli obiettivi e le finalità degli incentivi riguardano prevalentemente_

    • il sostegno agli investimenti,
    • il sostegno alla liquidità, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e startup, sviluppo di impresa, digitalizzazione, transizione ecologica.

    Tra le tipologie di soggetti beneficiari rientrano imprese, cooperative e associazioni non profit, consorzi, reti di impresa, PMI innovative, Università ed Enti di ricerca, mentre tra le forme di agevolazione, la tipologia prevalente è costituita dal contributo a fondo perduto.

    Incentivi imprese: i bandi attivi 2024 sul portale del MIMIT

    Tra le funzionalità di incentivi.gov.it dedicate agli utenti si segnalano:

    • il Calendario Incentivi, che permette di visualizzare in un’agenda le date di apertura e chiusura degli incentivi;
    • la chatBot, l’assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per guidare l’utente nell’identificazione degli incentivi di interesse;
    • la dashboard personalizzata, mediante accesso all’area riservata, che consente di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate;
    • l’area riservata alle pubbliche amministrazioni, con una sezione per la produzione di report, funzionale al monitoraggio degli incentivi e delle agevolazioni gestite dall’ente erogatore, anche per la programmazione di interventi futuri;
    • la sezione Opendata, per l’acquisizione dettagliata dei dati sugli incentivi.

    Incentivi alle imprese: che co'è il portale incetivi.gov del MIMIT

    incentivi.gov.it rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere e far conoscere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.

    Le principali novità del sito, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

    Incentivi alle imprese: le regole nel decreto di delega al Governo

    Viene Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 267 del 15.11.2023 la Legge n 160/2023 di Delega al Governo  in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni  di semplificazione delle  relative procedure nonché in materia  di  termini  di  delega per  la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

    Tra i criteri giuda generali della manovra rientrano:

    • il  principio  della pluriennalità e della   certezza dell'orizzonte temporale  delle  misure  di  incentivazione, 
    • il  principio della  misurabilità dell'impatto  nell'ambito economico oggetto di  incentivi,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il principio della  digitalizzazione,
    •  il principio della più ampia coesione  sociale,  economica  e territoriale per uno sviluppo economico armonico,
    • il   principio della valorizzazione  del contributo dell'imprenditoria femminile,
    • il principio della strategicità per l'interesse nazionale,
    • il principio secondo cui la qualificazione  di  professionista non  osta  alla  possibilità di  usufruire  di  specifiche   misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

    Legge delega per Incentivi alle imprese e professionisti: cosa contiene

    La legge n 160/2023 contenente 10 articoli  definisce le  disposizioni  per  la revisione del  sistema  degli  incentivi alle imprese  al fine  di rimuovere  gli  ostacoli  al  pieno  dispiegamento  di  efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo  mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone  le capacità di sostegno alla crescita  negli  ambiti  strategici  delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento  degli obiettivi di piena coesione sociale,  economica  e territoriale.  

    La predetta revisione include altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli  incentivi alle  imprese  aventi natura fiscale, fatta salva la  definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

    Il Governo è delegato ad  adottare,  entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno o  più decreti legislativi per la definizione di  un  sistema  organico  per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a  far  fronte  agli  specifici fallimenti  del  mercato, a  stimolare  la  crescita  negli   ambiti strategici delle politiche  industriali nazionali  ed  europee  e  a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

    Con l'art 4 della Legge in oggetto viene specificato che, nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, ai  seguenti  principi  e criteri  direttivi  specifici,  nel  rispetto  dell'autonomia programmatica delle regioni:

    • a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di  criteri che tengano  conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il  sostegno  agli investimenti, alla   ricerca,  allo  sviluppo, al  lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei  lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla  sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione  nell'accesso  al  credito  da  parte  delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la  crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o  altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
      • 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse  dimensioni  di  impresa  con  riferimento  alla  definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese  a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
      • 2) al livello di complessità e alla  dimensione  dei  progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo  anche  riguardo  alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai  soggetti beneficiari necessitino o meno di  essere  sottoposti  a  valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
      • 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo  economico  armonico  ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle  aree interne così come individuate dall'accordo di  partenariato  con  la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della  Commissione  europea  C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
      • 4) alla capacità di coprire ambiti strategici  dello  sviluppo economico,  quali  l'efficientamento  energetico  e  la   transizione ecologica, la transizione digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali,  la  competitività nei  mercati  esteri, l'attrazione di investimenti esteri,  il  sostegno  all'imprenditoria giovanile,  nonché all'imprenditoria   femminile   ai   fini   del perseguimento della parità di genere;
      • 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con  le  specificità delle singole misure;
      • 6) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie  e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle  risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga  in  un  lasso  di tempo estremamente ridotto e, in  tali  casi,  sulla  base  del  solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
    • b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta  ad  evitare la  sovrapposizione  tra  gli  interventi  e  la  frammentazione  del sostegno pubblico, mediante:
      • 1) la selezione, nell'ambito  delle  misure di  incentivazione individuate ai sensi della  lettera  a),  di  quelle  più idonee  a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia  già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei  risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da  parte  delle imprese, nonché ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
      • 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai  modelli  agevolativi selezionati ai sensi del  numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti modifiche e abrogazioni;
    • c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte  di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici  sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
      • 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
      • 2) le tipologie di interventi da  adottare  in  relazione  agli obiettivi strategici;
      • 3) il cronoprogramma di massima relativo  all'attuazione  degli obiettivi strategici;
      • 4) il quadro finanziario delle  risorse  e  dei  fabbisogni  di stanziamento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%

    Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

    L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.

    Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:

    1. il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
    2. la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. 
    3. le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

    Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:

    • meno sviluppate
    • in transizione

    Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:

    • Sicilia
    • Calabria
    • Basilicata
    • Puglia
    • Campania

    Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:

    • Sardegna
    • Abruzzo 
    • Molise

    La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

    Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

    Importante specificare che:

    • le modalità per l'istituzione di una ZES,
    • la durata, 
    • i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, 
    • i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, 
    • il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,

    sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018. 

    Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

    Le zone ZES attualmente istituite sono:

    1. la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
    2. la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
    3. la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
    4. la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

    Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero 

    ZONE ZES

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    PMI vittime di mancati pagamenti: al via le domande di finanziamento

    Dalle ore 10 del 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. L’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”.

    Il Fondo sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo. Con circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande

    • Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese (PMI) che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dell’articolo 2424 del codice civile. I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione – non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
    • Agevolazioni: L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis”. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
    • Risorse finanziarie: Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per complessivi 30 milioni di euro. Il 10% delle risorse complessive è destinato esclusivamente alle imprese in possesso del rating di legalità.
    • Presentazione delle domande: Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 d.lgs. n. 123/98. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”. La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”. Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. La compilazione delle domande, comprensive degli allegati come indicati nella sezione 7 – “Allegati alla domanda” del modulo, è aperta dalle ore 10:00 del 3 marzo 2017. Si ricorda che, come precisato nella circolare, alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni sono riscontrati nel Registro delle imprese già in fase di compilazione della domanda. Terminate le attività di compilazione, le domande possono essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.