• Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.

    Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.

    Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

    Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi

    In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

    In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

    • "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".

    Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".  

  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    Pubblicato il decreto 29 settembre 2023 del MIMIT attuativo del Registro dei Titolari Effettivi.

    Nel dettaglio, viene pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro e dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati al Registro delle imprese.

    Entro il giorno 11 dicembre occorre inviare i dati sul titolare effettivo al registro delle Imprese secondo le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento. In proposito leggi: Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre.

    Ricordiamo che, sul titolare effettivo il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n 1/2023 con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella sua individuazione e nel complesso sistema antiriciclaggio.

    Titolare effettivo: chi è

    Come ricorda lo stesso Studio dei Notai, per titolare effettivo, in base all’attuale normativa domestica antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettere pp) Decreto AR) si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo é istaurato, la prestazione professionale é resa o l'operazione é eseguita”.

    L'approfondimento fornito dai Notai ha voluto, per quanto possibile, produrre "una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo", al fine di avere: 

    • prima una visione generale del tema,
    • poi una visione sempre più specifica delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, 
    • fino alla esemplificazione con casistica finale. 

    Lo studio ha approfondito i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso:

    • le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere
    • nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte; 

    Inoltre è stato analizzato il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.

    A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore e da quello europeo, della proprietà e del controllo e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi)

    Il documento ha rivolto particolare attenzione alle persone giuridiche private, alle società di persone e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione. 

    Rimandando alla lettura del corposo documento di 69 pagine, è bene specificare che i Notai nella conclusioni della dettagliata analisi della normativa sul Titolare Effettivo specificano che è troppo veloce l’evoluzione, sia in sede nazionale che sovranazionale, di una normativa complessa ed articolata su tanti piani e talvolta priva di un indirizzo sufficientemente determinato, quale è quella in materia di antiriciclaggio ed in particolare quella relativa al titolare effettivo, perché si possa giungere a conclusioni definitive su ogni tematica affrontata.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024

    Il  provvedimento è rivolto:

    • agli intermediari bancari e finanziari, 
    • agli altri operatori finanziari, 
    • ai professionisti,  
    • agli operatori non finanziari, 
    • ai prestatori di  servizi di gioco e  ai soggetti operanti nella gestione di  strumenti  finanziari  come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  8 del  decreto antiriciclaggio,
    • nonché agli operatori di cui all'art. 1,  comma  1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»). 

    Al fine di agevolare i  destinatari nell'individuazione  delle operazioni sospette, si  forniscono  in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.

    Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

    I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze 

    • oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione 
    • soggettive quali, ad  esempio, la coerenza con il profilo  del  cliente  seppure  non  specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

    I destinatari selezionano gli  indicatori  rilevanti  alla  luce della concreta attività svolta

    Per ciascun indicatore  individuato, i destinatari selezionano altresì i  relativi  sub-indici  rilevanti nell'ambito della medesima attività

    I destinatari  considerano  gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito  delle  valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

    Le circostanze descritte negli  indicatori  e  nei  relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate  da specifiche esigenze  rappresentate  dal  soggetto  cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

    I destinatari valutano compiutamente le informazioni e  la documentazione raccolte sul profilo di  rischio  del  cliente  e nel corso  dell'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  e conservazione, nonché  le  eventuali  ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta. 

    Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e  gli  schemi  rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007. 

    Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.

    La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota: 

    • non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata; 
    • evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.

    In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, il limite all’uso del contante è stato elevato a 15.000 euro (articolo 3, comma 2-bis, Dl n. 16/2012), previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni eseguite. 

    Modello Polivalente Turismo: che cosa è

    Nel dettaglio, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono inviare entro:

    • il giorno 11 aprile,  se soggetti mensili IVA,
    • il giorno 20 aprile se soggetti trimestrali IVA

    il quadro TU del Modello Polivalente: Scarica qui Modello e istruzioni.

    Si specifica che, la comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 2.000 a 15.000 euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
    Nel modello polivalente vanno indicati:

    • nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente,
    • data di emissione, numero e data di registrazione della fattura,
    • l’imponibile e l’Iva applicata.

    Ricordiamo che, oltre all'invio della comunicazione per fruire del tetto sui contanti più elevato, i soggetti su indicati dovranno acquisire per ciascuna cessione:

    • una fotocopia del passaporto del cliente,
    • un’apposita autocertificazione dello stesso attestante che non è un cittadino italiano e che è residente all’estero. 

    Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il contante nel primo giorno feriale successivo all’operazione in un proprio conto corrente, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.