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Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in data 1 ottobre, il documento “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, curato dalla Commissione “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali”.
In attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre 2024, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli Iscritti all'Albo uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento e nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.
L'informativa del CNDCEC specifica che si è tenuto conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023. Il documento sarà in ogni caso aggiornato alla luce dell’evoluzione normativa.
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il documento, a supporto dei commercialisti, è composto da 29 pagine ed è cosi suddiviso:
- Nozione di titolare Effettivo,
- Modalità di individuazione,
- Casistica.
Relativamente alla casistica, il documento ne riporta alcune elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.
Per le società di persone, il documento evidenzia che la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare, nei limiti della compatibilità, il criterio individuato in caso di società di capitali.
In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili.
In relazione a ciò, si ritiene essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari.
Saranno da identificarsi come titolari effettivi i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste).
In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che:
- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%;
- hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
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Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.
In particolare, con la pubblicazione in gazzetta:
- del regolamento antiriciclaggio 2024/1624,
- del regolamento 1620 (istitutivo dell’Authority unionale Amla a Francoforte),
- della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull’accesso ai registri centralizzati dei conti correnti,
termine l'iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell’integrità del sistema finanziario.
L'entrate in vigore delle importanti novità è a scaglioni progressivi tra il 2025 e il 2029.
Ricordiamo che le novità erano state preannunciate con un comunicato stampa del 30 maggio 2024 con cui il Consiglio UE rendeva noto di aver adottato un pacchetto di nuove norme noto come ALM Package.
Tra le novita, il tetto UE all'uso del contante e le novità per le società di calcio, precisando che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale e le varie disposizioni si applicheranno a partire dai 24 mesi successivi a tale data, con alcune eccezioni specifiche che avranno un periodo di applicazione differente.
Per la vigenza delle varie norme si rimanda alla consultazione dettagliata dei provvedimenti.
Antiricilaggio: novità per le società di calcio
Il Consiglio dell’Ue ha approvato in via definitiva nuove regole per l'atiriciclaggio.
Tra l'altro, il Regolamento prevede che scatteranno controlli e obblighi di verifiche per club, procuratori e sponsor.
Nel Considerando n 24 del regolamento si legge: "Le attività dei club di calcio professionistici e degli agenti calcistici sono esposte a rischi di riciclaggio di denaro e dei reati presupposti a causa di diversi fattori intrinseci al settore del calcio, come la popolarità globale del calcio, le somme considerevoli, i flussi di cassa e gli interessi finanziari coinvolti, la prevalenza delle transazioni transfrontaliere e le strutture di proprietà talvolta opache. Tutti questi fattori espongono il calcio a possibili abusi da parte dei criminali per legittimare fondi illeciti e rendono così lo sport vulnerabile al riciclaggio di denaro e ai reati presupposti. Le aree chiave di rischio includono, ad esempio, le transazioni con investitori e sponsor, inclusi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Pertanto, i club di calcio professionistici e gli agenti calcistici dovrebbero adottare misure robuste di antiriciclaggio, inclusa la due diligence sui clienti nei confronti di investitori, sponsor, inclusi gli inserzionisti, e altri partner e controparti con cui effettuano transazioni. Per evitare oneri sproporzionati sui club più piccoli che sono meno esposti ai rischi di abuso criminale, gli Stati membri dovrebbero poter, sulla base di un rischio comprovato inferiore di riciclaggio di denaro, dei reati presupposti e di finanziamento del terrorismo, esentare alcuni club di calcio professionistici dai requisiti del presente regolamento, sia in tutto che in parte"
Quindi anche le società di calcio professionistiche coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, compresi i procuratori e gli intermediari, inserzionisti e il trasferimento di giocatori, dovranno verificare l’identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle Unità di Informazione Finanziaria competenti.
Gli Stati membri possono decidere di esentare, in tutto o in parte, i club di calcio professionistici che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo totale inferiore a EUR 5.000.000, o l'equivalente in valuta nazionale, per ciascuno dei 2 anni civili precedenti, dai requisiti stabiliti nel presente regolamento sulla base del rischio comprovato inferiore posto dalla natura e dalla scala delle operazioni di tali club di calcio professionistici.
Uso del contante: l’UE fissa il tetto a 10.000 euro
Il Regolamento in oggetto, con l'art 80 rubricato Limiti ai pagamenti in contante per beni o servizi il regolamento prevede che:
- Le persone che commerciano in beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contante solo fino a un importo di EUR 10.000 o equivalente in valuta nazionale o estera, sia che l'operazione venga effettuata in una singola operazione o in diverse operazioni che sembrano essere collegate.
- Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca Centrale Europea in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/415/CE. Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro 3 mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
- Quando i limiti già esistono a livello nazionale e sono inferiori al limite stabilito nel paragrafo 1, continueranno ad applicarsi. Gli Stati membri notificheranno tali limiti alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Il limite di cui al paragrafo 1 non si applica a:
- a) pagamenti tra persone fisiche che non agiscono in qualità professionale;
- b) pagamenti o depositi effettuati presso i locali delle istituzioni di credito, degli emittenti di moneta elettronica come definito nell'articolo 2, punto (3), della direttiva 2009/110/CE e dei fornitori di servizi di pagamento come definito nell'articolo 4, punto (11), della direttiva (UE) 2015/2366.
- Gli Stati membri devono garantire che vengano adottate misure appropriate, comprese le sanzioni, contro le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità professionale sospettate di violare il limite stabilito nel paragrafo 1, o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
- Il livello complessivo delle sanzioni sarà calcolato, in conformità con le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in modo tale da produrre risultati proporzionati alla gravità dell'infrazione, scoraggiando efficacemente ulteriori violazioni dello stesso tipo.
- Qualora, per causa di forza maggiore, i mezzi di pagamento diversi da banconote e monete diventassero indisponibili a livello nazionale, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere l'applicazione del paragrafo 1 o, se applicabile, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informeranno senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informeranno inoltre la Commissione della durata prevista dell'indisponibilità dei mezzi di pagamento e delle misure adottate per ripristinare la loro disponibilità.
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Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato in merito alla vicenda del Registro del Titolare Effettivo, una informativa datata 23 maggio con la quale oltre a riepilogare la vicenda, si forniscono utili indicazioni e prima fra tutte il fatto che:
- "in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati."
Ricordiamo che dopo le sentenze del Consiglio di Stato rispetto ai ricorsi di alcune fiduciarie, che hanno sospeso l'operatività del registro dei Titolari effettivi fino al prossimo 19 settembre, su l sito del Titolare Effettivo compare un annuncio che recita testualmente: "A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati."
Parrebbe quindi che non siano sospese le comunicazioni.
Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione a partire dal 19 settembre data in cui è fissata la prossima udienza.
Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre
Il 9 aprile il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo la prima sospensione del decreto attuativo MIMIT che aveva congelato il termine dell'11 dicembre entro il quale doveva essere compiuto il primo adempimento della comunicazione dati.
Dopo la pubblicazione delle sentenze di rigetto del TAR, l'effetto è stato quello della nuova entrata in vigore del decreto, con solo 48 ore di tempo per adempiere per tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell’attesa del giudizio non avevano proceduto all’iscrizione al registro dei titolari effettivi.
Nelle ore successive alla pubblicazione delle sentenze, erano state pubblicate due circolari:
- una delle Camere di commercio,
- una del MIMIT,
che avvisavano della nuova decorrenze dei termini lasciando al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro.
Assofiduciaria faceva sapere di essere ricorsa al Consiglio di Stato al fine di ottenere una nuova sospensione dell'adempimento della comunicazione dati al registro dei titolari effettivi.
La nota informativa di Assofiduciaria evidenziava il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata.
In data 17 maggio il Consiglio di stato ha deciso di sospendere fino al 19 settembre prossimo l'operatività del registro chiudendo il capitolo sanzioni per i ritardatari.
Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre a una possibile remissione alla Corte di Giustizia.
Le questioni prospettate secondo il Consiglio di Stato "esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformita della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validita di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. (…)"
Si attende il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.
Ieri 23 maggio il CNDCEC ha diffuso una informativa (si riportano parti integrali del documento) nella quale si specifica che:
- pur prevedendo l’art. 3, co. 3, D.M. 10 marzo 2022, n. 55 la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma, la sospensione delle sopraindicate operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all’avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività.
- dato atto che, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato, ad oggi, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare Effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell’applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.
- conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
- in attesa del termine di scadenza della sospensiva, in via interpretativa i commercialisti specificano che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni. Tale situazione parrebbe compatibile con l’esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l’intero impianto del DM 55/2022, compreso l’obbligo di conferma in esame.
- in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.
Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.
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Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro il giorno 11 dicembre 2023, il professionista che se ne occupa, dovrebbe a loro parere percepire un compenso da 100 a 500 euro.
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il comunicato stampa congiunto, rivolto ai professionisti, suggerisce "un’onorario idoneo" per la comunicazione dati sul Titolare effettivo.
Viene inoltre ricordato che, con il Decreto MIMIT la comunicazione del Titolare Effettivo trova la sua scadenza entro l’11 dicembre 2023.
Entro tale data infatti, andranno comunicati i dati relativi ai titolari effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
Inoltre, si evidenzia che:
- il modulo dei dati può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato…”.
- il Manuale di Unioncamere ha precisato che in caso di titolare effettivo controinteressato sia necessario individuare una PEC ad esso riferibile perché la Camera di Commercio gli comunichi eventuali richieste di accesso al dato.
E Infine, considerato che assistere i clienti nella compilazione telematica e nell’invio della pratica vuol dire dedicare ore di consulenza a questo adempimento, che deve necessariamente trovare un compenso adeguato, il comunicato precisa che: "consci della necessità di individuare un compenso specifico, le Associazioni firmatarie ritengono che lo stesso si possa attestare da un minimo di € 100 a un massimo di € 500, in relazione alla complessità della pratica".
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Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.
Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.
Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre
Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi
In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.
In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:
- "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".
Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".