• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02

    Il 28 febbraio scade il termine per l'invio della autodichiarazione che i gestori di piscine e imprese turistiche individuate dalla norma di riferimento per usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione.

    In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20  Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Facciamo un riepilogo delle regole per l'agevolazione di cui si tratta.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: utilizzo diretto

    Con il Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate hanno definito modalità, termini e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

    Si tratta del credito d’imposta in favore di

    • imprese turistiche, 
    • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, 
    • per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

    Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

    L’Autodichiarazione (SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI) necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio al 28 febbraio 2023:

    • direttamente dal contribuente 
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

    • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione; 
    • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”. 

    In proposito leggi: Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: cessionari

    In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

    I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

    La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

    Per tutti i dettagli si legga  Risoluzione n 51 del 23 settembre.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

    Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022; 

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022. 

    La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

    A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata 

    La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

    Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

     Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 

    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus cultura 18enni: dal 31 gennaio possibile registrarsi con l’app

    Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile registrarsi per avere, per l'ultimo anno, il bonus 18enni.

    Ricordiamo infatti che la legge di bilancio a decorrere dal 2023 ha sostituito questa misura con due nuove carte riservate ai giovani maggiorenni. In proposito leggi Carta cultura giovani e carta del merito: a chi spettano

    Ricordiamo inoltre che, il Decreto del Ministero della Cultura n 184 del 26 settembre 2022 pubblicato in GU n.281 del 1 dicembre 2022 reca le regole per il bonus cultura diciottenni 2022.

    In particolare, il decreto contiene il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358,  della  legge  30 dicembre 2021, n. 234.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa è

    La Carta elettronica è riconosciuta ai residenti nel  territorio nazionale nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo.

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro e non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta, secondo le modalità stabilite. 

    I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, «SPID», o attraverso la Carta di  identità elettronica «CIE». 

    I soggetti  beneficiari  provvedono a registrarsi, usando le credenziali sulla  piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo:

    Attenzione dal fatto che la registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa si può acquistare

    A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e spettacoli dal vivo;
    b) libri;

    c)  abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

    d) musica registrata;

    e) prodotti dell'editoria audiovisiva

    f) titoli  di  accesso a  musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

    g) corsi di musica;

    h) corsi di teatro;

    i) corsi di lingua straniera. 

    La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati pertanto per i diciottenni nel 2022, che si possono registrare dal 1.01.2023 al 31.08.2023, la carta sarà spendibile fino al 30 aprile 2024. (Si attendono le modalità operative per le nuove carte previste dalla legge di Bilancio 2023)
    La Carta è usata  attraverso buoni di  spesa individuali e nominativi da spendere esclusivamente dal  titolare della Carta, previo controllo dell'identità da  parte dell'esercente.

    I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o  su eventuali  altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono essere stampati.

    L'accettazione del  buono di spesa da  parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all'importo del buono, del credito disponibile.

    I buoni di spesa generati, ma  non  spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta energia e gas dicembre 2022: i codici tributo

    Con Risoluzione n 72 del 12 dicembre 2022  vengono istituiti i codici tributo energia e gas per il mese di dicembre 2022.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha esteso i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 1 estende anche, il credito d’imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto-consumata nel mese di dicembre 2022

    Il medesimo articolo stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate Per approfondire leggi: Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre.

    Attenzione, la conversione del Decreto Aiuti quater ha previsto novità:

    • i crediti d'imposta possono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023 in luogo del 30 giugno 2023 (la proroga è stata definita in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 
    • “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

    Istruzioni operative per la compilazione dell'F24 nella Risoluzione n 72 cui si rimanda 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Buono fiere: disposta con decreto l’erogazione del contributo

    Con Decreto del 16 gennaio, il MISE pubblica l'elenco delle imprese per le quali è disposta la concessione delle agevolazioni di cui articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 nota come Buono fiere.
    In particolare, in favore delle imprese suddette si provvede all’erogazione del valore del “buono fiere" con le modalità indicate nel medesimo articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 e nel limite dell’importo indicato, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria, in allegato al presente decreto.

    Accedi al sito del Ministero per consultare l'elenco delle imprese

    Ricordiamo che, dal 10 novembre, i soggetti ai quali era stato assegnato il buono fiere potevano presentare un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

    L'invio è avvenuto esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale: SCARICA QUI I FAC-SIMILE 

    L'accesso alla procedura informatica prevedeva l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. 

    Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del buono

    (Leggi qui i dettagli: Buono fiere: pubblicato l'elenco dei beneficiari)

    In particolare, è stato approvato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo. 

    Con decreto direttoriale MISE del 18 ottobre 2022 erano stati stabiliti termini e modalità per l'erogazione dell’agevolazione. Il buono, ricordiamolo, spetta alle imprese con sede sul territorio nazionale al fine di sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia: SCARICA QUI IL Decreto 4 agosto 2022

    Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro. 

    Di seguito un riepilogo delle regole della agevolazione.

    Buono fiere: istanza di rimborso entro dal 10 al 30 novembre

    Secondo il Decreto direttoriale del 18 ottobre le istanze di rimborso potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.

    Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti il soggetto richiedente dichiara: 

    a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare; 

    b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo, sono ammissibili le spese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono di cui all’articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti;

    c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis, come esplicitato all’articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo regolamento;

    d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare; 

    e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso; 

    f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

    Per sciogliere eventuali dubbi clicca qui per la sezione delle FAQ sul Buono fiere o consulta la pagina del MISE, clicca qui

    Buono fiere: ricordiamo che cosa è

    Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha disposto che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. 

    Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

    Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, anche essa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economicoovvero dal soggetto attuatore. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti energia e gas: tutti i codici tributo per cessionari e beneficiari

    Con Risoluzione n 73 del 13 dicembre vengono istituiti i codici tributo per l'uso in F24 da parte dei cessionari per i crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per:

    • l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 
    • e di carburante nel quarto trimestre 2022.

    In particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. 

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

    Si ricorda che per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione n 54  sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. In proposito leggi: Cessione crediti energia ottobre e novembre 2022: il via da ieri 6.12 aggiornato modello.

    Attenzione in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022 è stata definita la proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 del termine previsto per l'utilizzo in compensazione mediante F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

    Per le modalità operative e un riepilogo delle norme leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo.

    Tanto premesso, per consentire l'uso in compensazione con F24 da parte di cessionari e beneficiari originari dei crediti di cui si tratta sono istituiti i codici tributo riepilogati nella tabella che segue:

    Risoluzione n 54/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i beneficiari originari Risoluzione n 73/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i cessionari
    • “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    • “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
    • “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    •  “7735” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6986” denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    •  “7736” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
    •  “7737” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”

    Allegati: