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Bonus verde 2023: a chi spetta e a quanto ammonta
Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 questa agevolazione.
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Bonus verde 2023: la detrazione
E' bene sottolineare che, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Ai fini del beneficio, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni quali, ad esempio, bonifico bancario o postale-
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra i principali chiarimenti forniti 'Agenzia delle Entrate nel corso del tempo, ne riportiamo alcuni rilevanti:
- il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento,
- per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo,
- sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema,
- sono comprese anche le spese necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.
Per approfondimenti leggi anche: Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze
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Bonus decoder 2023: ancora attivo per i > 70 anni e per ETS
Con avviso pubblicato sulla propria pagina, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa.
In particolare, viene ricordato che con la legge di bilancio 2022, il Governo ha messo in campo nuove misure volte ad agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre e tra queste, è stata introdotta un’ agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia:
- ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni,
- con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui,
- titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.
Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore. La norma recita che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate"
Bonus decoder casa: come richiederlo
I cittadini e gli enti con diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:
- attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;
- recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;
- cliccando questo link.
Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del Decoder TV a domicilio sarà necessario avere:
- il codice fiscale
- la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.
All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.
Successivamente, l’utente potrà anche ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV.
Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder.
Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Una volta esaurite le risorse a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.
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Tax credit energia I trim: dal 5 aprile le comunicazioni di cessione
Con Risoluzione n 17 del 6 aprile le Entrate, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti energia del I trim 2023 in compensazione tramite modello F24 istituiscono i seguenti codici tributo:
- “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per i codici tributo per i primi beneficiari leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023.
Ricordiamo che con il Provvedimento n. 116285 del 3 aprile le Entrate hanno stabilito che dal 5 aprile e fino al 18 dicembre prossimo, può essere presentata la comunicazione di cessione dei tax credit energia del I Trimestre 2023.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede anche la pubblicazione del nuovo modello (scarica qui modello e istruzioni aggiornati)
relativi alle cessioni dei seguenti crediti:
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.
Invece, per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.
Si specifica inoltre che,
- i tax credit del primo trimestre 2023, i cessionari possono utilizzarli esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023
- il tax credit a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, i cessionari possono utilizzarli in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 del 30 giugno le Entrate hanno disciplinato le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Successivamente i provvedimenti del 6 ottobre 2022, del 6 dicembre 2022 del 26 gennaio 2023, hanno esteso le disposizioni attuative a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
Il provvedimento di cui si tratta estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti su indicati evidenziando le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.Leggi anche Credito d'imposta energia e gas esteso al 2° trimestre 2023
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Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito
Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.
In particolare, i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali.
L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.
L'Ente istante specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta. Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante.
Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)
Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.
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Credito d’imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante
Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.
In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.
Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:
- alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
- sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.
Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole
Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.
L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.
Infine, è bene sottolineare che Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.
L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
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Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante
Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto.
Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regole
Dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata.
Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI
L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.
L’attività può essere esercitata:
- singolarmente o anche in gruppo
- sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- in strutture di natura non sanitaria
- per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione
Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni.
I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso periodo su indicato è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
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Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate
Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.
Scarica qui modello e istruzioni
Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.
Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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