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Nuova Sabatini: tutte le regole e i nuovi fondi
La legge di bilancio 2026 ha previsto 659 milioni per la misura agevolativa nota come Nuova Sabatini.
Ricordiamo che la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Riepiloghiamo tutte le regole.
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
- Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti 4.0
- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575% per le medie imprese
Per le domande è necessario accedere alla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it per compilare una nuova domanda di contributo e gestire quelle già presentate.
Nuova Sabatini 2026: i beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
L’agevolazione Beni strumentali "Nuova Sabatini Capitalizzazione" è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- sono impegnate in un processo di capitalizzazione;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile.
Nuva Sabatini 2026: settori ammessi e cosa finanzia
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Nuova Sabatini investimenti green
Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, l’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.
In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.
Nuova Sabatini capitalizzazione
Per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024 l’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, alle PMI, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:
• 5 % per le micro e piccole imprese;
• 3,575 %, per le medie imprese.
Il Decreto n 43/2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019.Per tutto quando non specificato si rimanda al sito del MIMIT pagina dedicata alla Nuova Sabatini.
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730/2026: alert mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
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Conversione Decreto Fiscale: novità su rottamazione e cassa e pos
Il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 pubblicato in GU n 72/2026 contine tante misure attese, tra le quali quella sull'iperammortamento e l'ampliamento del ventaglio dei beni agevolabili.
Leggi anche Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.
Ora il decreto sta per concludere il suo iter di conversione in legge e nella fase emendativa sono state previste varie intergrazioni su questioni fiscali.
Gli emendamenti proposti dovrebbero arrivare in Senato il prossimo 14 maggio e poi alla Camera per definitiva approvazione.
Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune anticipazioni di ciò che potrebbe aggiungersi per la rottamazione e altro.
Conversione Decreto Fiscale: novità su rottamazione e cassa e pos
Gli emendamenti al vaglio del Parlamento dal prossimo 14 maggio contengono tra le altre, norme su:
- rottamazione quater,
- rottamazinoe quinquies,
- omesso collegamento pos e cassa.
Dopo il passaggio in Senato dal 14 maggio in poi, i testi saranno attesi dalla Camera.
Tra gli emendamenti sono state formulate proposte per mitigare la cosiddetta tampon tax tante volte revisionata, ma anche e soprattutto le proposte sulla rottamazione quater e quinquies.
In particolare, per la definizione agevolata quater, si vorrebbe dare una nuova opportunità a chi non ha pagato le ultime rate scadute sfruttando la prossima scadenza del 31 maggio 2026.
Per la rottamazione quinquies, invece, il cui termine di adesione è scaduto il 30 aprile, si vorrebbe ampliare forse il raggio d'azione, ma sono appunto al momento solo ipotesi.
Inoltre, per quanto riguarda il nuovo collegamento cassa e pos, in corso d'opera dal 5 marzo scorso, si vorrebbe intervenire sulle sanzioni per chi non ha provveduto.
Le sanzioni potrebbero essere più leggere per eventuali disallineamenti dei dati con l’idea di adottare una linea più morbida per gli errori formali con una soglia di tolleranza del 5 per cento prima che scattino le multe.
A partire dall'11 maggio riaprono i lavori e il testo dovrà arrivare in aula in settimana per proseguire la corsa verso l’approvazione definitiva, anche da parte della Camera, entro il 26 maggio, pertanto di attendono ulteriori novità e dettagli.
Decreto Fiscale: cosa contiene la prima versione
In conversione il decreto fiscale, contiene già quanto approvato nella prima fase, riepiloghiamo una sintesi dal testo pubblicato in GU n 72 del 27 marzo:
- Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
- Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
- Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
- Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
- Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
- Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
- Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
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Bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno
Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.
Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.
Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.
Bollo E-fatture 2026: riepiloghiamo le regole
Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.
Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.
Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.
In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale, posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.
Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:
- l’elenco A
- e l’elenco B.
Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.
Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.
La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.
Periodo
L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)
Data entro cui modificare l'elenco B
Importo dovuto visualizzabile dal
Scadenda pagamento del dovuto
1° TRIM
15 aprile
30 aprile
15 maggio
31 maggio
2° TRIM
15 luglio
10 settembre
20 settembre
30 settembre
3° TRIM
15 ottobre
31 ottobre
15 novembre
30 novembre
4° TRIM
15 gennaio dell’anno successivo
31 gennaio dell’anno successivo
15 febbraio dell’anno successivo
28 febbraio dell’anno successivo
Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue:
- se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
- se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.
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Credito ZES 2026: tutte le regole
Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Attenzione al fatto che entro il 15 maggio è possibile inviare le domande per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica leggi qui per le domande.
Credito ZES 2026: soggetti esclusi
Attenzione al fatto che, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Credito ZES 2026: utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.
Credito ZES 2026: modello e istruzioni
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica.