• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo

    In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.

    Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:

    • società di capitali, 
    • cooperative, 
    • società consortili e reti di imprese,

    all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.

    Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.

    Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda

    L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:

    • Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
    • Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
    • Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
      – Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna;
    • Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
    • Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
    • Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.

    Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.

    Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto

    L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:

    • a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
    • b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

    Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

    Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

    Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.

    Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari

    E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:

    • a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
    • b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Con Risposta a interpello n 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.

    Ai  fini del credito d'imposta nell'ambito  delle  ZES, del caso di specie, l'investimento descritto, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà. 

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Le Entrate hanno riepilogato che l'articolo 4 del decreto­ legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'', al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per  lo sviluppo,  in  alcune  aree  del  Paese,  delle imprese  già  operanti, nonché l'insediamento  di  nuove imprese, ha  previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del decreto­ legge n. 91 del 2017.

    Il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto ­legge prevede che « in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».  

    Vediamo il caso di specie dell'interpello.

    Immobile con riserva di proprietà in zona ZES: chiarimenti ADE

    L'Istante vuole acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.   

    Le entrate evidenziano che, in relazione  credito  d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (il  c.d.  Bonus Mezzogiorno),  espressamente  richiamato  dalla  disciplina  agevolativa  riservata  agli investimenti nelle ZES,  con Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, è stato chiarito che  «[l]'imputazione  degli investimenti  al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [n.d.r., decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di  acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi  alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR)».    

    In relazione alla fattispecie descritta in istanza, si evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che "[a]i fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e  le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si  tiene conto delle  clausole di riserva della proprietàLa locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"

    Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.     

    Di conseguenza, ai  fini del credito d'imposta  nell'ambito  delle  ZES, l'investimento descritto in istanza, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:

    "Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"

    Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.

    Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

    La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda. 

    Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Dettagliatamente la massima 224 specifica che:

    • a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. L’impresa ha diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari al prodotto della differenza contabile-fiscale anzidetta per il coefficiente di ammortamento adottato dall’impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito ai sensi del DM 31 dicembre 1988);
    • b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. L’impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di “detrazione d’imposta” iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale;
    • c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.

     

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    Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML

    Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

    Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.

    Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). 

    Il fondo ha una dotazione di: 

    • 3,7 milioni di euro per l'anno 2022; 
    • 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

    Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro. 

    Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. 

    Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica. 

    Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.

    Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

    Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta. 

    Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

    Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

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    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Un emendamento al DL Anticipi,  approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.

    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.

    Sinteticamente, si prevede che:

    • la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
    • la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

    L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.

    Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.

    In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.

    Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori

    Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. 

    Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.

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    Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese

    Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.

    Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è

    L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.

    Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.

    Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.

    Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia

    L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.

     Il piano di investimento deve prevedere:

    • progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
      • a) impianti di compressione dell’idrogeno
      • b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
      • c) impianti di purificazione dell’idrogeno
      • d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
      • e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
    • eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
    • eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale

    Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

    Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda

    Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.

    ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica

    Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

    Per inviare la domanda è necessario:

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati

    Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.

    Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

    L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.

    La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.  

    Patent box: gli adempimenti per la penalty protection

    Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:

    • dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
    • al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
    • nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”, 

    risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:

    • la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

    Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

    Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.

    Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione: 

    • uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
    • l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

    Contratti di sviluppo: le regole

    I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.

    Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.

    L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

    Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.

    Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:

    • programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
    • programmi di sviluppo nel settore turistico.

    Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
    La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

    I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I

    l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

    Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES SUD: attivo dal 1 gennaio lo sportello unico digitale

    Con la conversione in Legge n. 162/2023 del Dl n 124/2023 vengono rese operative le regole per la ZES unica per il Mezzogiorno e di conseguenza dello Sportello unico digitale ZES SUD.

    Sportello UNICO ZES SUD. che cos'è

    Come sottoliena la norma, al fine di garantire un  rilancio unitario delle  attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa  europea, ammissibili  alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1°  gennaio  2024, è istituito, presso  la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per  le  attività produttive nella  ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli  unici digitali attivati, ed  al  quale  sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo  14,  le  funzioni  dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).

    In sintesi lo sportello unico digitale riferimento per le imprese in quanto si occupa di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi. 

    Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

    • a)  ai  procedimenti amministrativi  inerenti  alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti amministrativi  concernenti  la  realizzazione,  l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
    • b)  ai procedimenti  amministrativi  riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e  quelli necessari alla realizzazione,  modifica  ed  esercizio  di  attività produttiva;
    • c) ai procedimenti amministrativi riguardanti  la  realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di  strutture  dedicate  ad  eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

    I provvedimenti conclusivi  dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, al fascicolo informatico d'impresa.

    Il fascicolo d'impresa  rende disponibili i documenti a  tutte  le pubbliche  amministrazioni  interessate.  

    Fino alla piena operatività dello sportello unico digitale SUD, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente che le trasmette immediatamente  alla  Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni.

    Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica, presentano la relativa istanza.

    La norma precisa che l'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.