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Transizione 5.0: spetta per le spese sostenute prima della domanda
La legge n 55 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 45 del 24 febbraio contiene diverse novità dell'ultima ora.
Tra queste ve ne sono per il Piano Transizione 5.0 che in sintesi viene ampliato.
Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda
Il Decreto Milleproroghe convertito in legge contiene appunto novità per il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.
Prima di dettagliarla, evidenziamo anche che il 21 febbraio, il MIMIT in proposito ha aggiornato le FAQ con i chiarimenti sulla misura agevolativa: leggi anche, Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Per quanto riguarda invece la norma appena entrata in vigore con Milleproroghe, si prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 sia riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Prima della modifica la norma permetteva di agevolare gli investimenti iniziati dal 1° gennaio 2024 ma solo se non ancora ultimati.
Ora il contributo è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, come rideterminati dalla Legge di Bilancio 2025 e in particolare dall’articolo 1, commi 427-429:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
per anno per impresa beneficiaria.
Ricordiamo infine che che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” la concessione de del contributo, sotto forma di credito d’imposta, è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
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Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
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Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio
Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.
In particolare il decreto riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.
A tal fine, il portale di “Transizione 5.0" sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.
Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.
Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.
Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla
Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto "Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese" riferendosi all'emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.
"Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green".
In dettaglio con i commi 427-429 dell'art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:
- (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
- (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
- (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
- (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- (l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).
Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.
Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..
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Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24
Con Risoluzione n 63 del 18 dicembre si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0
L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati, vediamo come usare il credito in f24.Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24
In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “GSE”), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:- “7072” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.
Si rimanda alla risoluzonie per dettagli ulteriori.
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Credito investimenti beni strumentali nuovi: chiarimenti sulle comunicazioni
Con Risposta a Interpello n 260 del 16 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro delle comunicazioni da inviare ai fini del credito di imposta per i beni strumentali nuovi.
In particolare la comunicazione preventiva e a completamento degli investimenti non sono soggette a termine e pertanto il soggetto interpellante dovrà, se non ha ancora provveduto, inviare la comunicazione preventiva e poi quella a completamento senza remissione in bonis, vediamo il caso di specie.
Credito investimenti beni strumentali: chiarimenti sulle comunicazioni
L'Srl istante evidenzia di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che possiede tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».
Le Entrate ricordano che l'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti ed è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]».
Con decreto del MIMIT del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».
Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
- per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
- a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
- b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Tuttavia, le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
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L'agenzia chiarisce che l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
Per fruire del credito l'istante dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo. -
Transizione green del Tessile: domande dall’11.12
Dall'11 dicembre via alle domande per i contributi per la transizione green del settore tessile ( nel DD MIMIT dell'8 novembre le regole attuative).
Invitalia soggetto gestore della misura con un comunicato del 27.11 ha specificato che le imprese possono iscriversi alla piattaforma già dal 4 dicembre.
Ricordiamo che con Decreto 8 agosto 2024 si pubblicavano le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nella moda.
Il decreto reca norme sulle modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
All’attuazione della misura sono destinate le risorse pari:
- a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023,
- a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.
L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.Si evidenzia che all' Allegato 1 del DM sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto, non appena saranno fissati i relativi termini con successivo provvedimento del Ministero.
Transizione verde e digitale imprese Tessili: i beneficiari del contributo
Possono beneficiare della agovolazione le imprese che operano sul territorio nazinoale che alla data di presentazione della domanda:
- a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) risultano qualificabili come PMI;
- c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
- d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
- e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.
Transizione verde e digitale imprese Tessili: a breve i formulari per le domande
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.
Invitalia evidenzia che a breve saranno disponbili i formulari per le domande quindi è bene verificare gli aggiornamenti.
Attenzione al fatto che, come specificato da Invitali, "dopo la presentazione della domanda, all’impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"
Transizione verde e digitale imprese Tessili: spese ammissibili
Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:
- a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
- b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
- c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
- i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic- et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
- ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production),Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
- d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO
14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021
Transizione green del Tessile: domande dall’11 dicembre
Con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre sono fissate termini e modalità per le domande per questa misura agevolativa.
In particolare, le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.
Invitalia soggetto gestore con un comunicato del 27.11 ha ricordato l'avvio della misura specificando che la registrazione sul portale ai fini della domanda è possibile dal 4 dicembre.
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Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ML disponibili per le domande
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT con avviso del 22 novembre informa del fatto che sono ancora disponibili 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge Made in Italy (n. 206/2023).
Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ml disponibili per le domande
In particolare, viene specificato che il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
Le iniziative ammesse devono riguardare:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.
Viene specificato nell'avviso del 22.11 che, le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11
Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.
Attenzione, la scadenza dell'invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, è slittata con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli e un ripilogo delle regole dell'adempimento in oggetto.
Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA
Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
- c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla datadel 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
- c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni), i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati e la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con due allegati e relative schede tecniche.
Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:
- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.
Attenzione di seguito i dettagli della proroga.
ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024
Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall'art 3 del DL n 39/2024.
Si proroga l'invio delle comunicazioni:
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Bando Disegni+: risorse esaurite al 13 novembre
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi, rende operative, per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In favore dei tre interventi sono messi a disposizione complessivi 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:
- 29 ottobre 2024 per Brevetti+
- 12 novembre 2024 per Disegni+
- 26 novembre 2024 per Marchi+.
La misura Disegni+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
ATTENZIONE con decreto direttoriale dello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ha disposto a partire dal 13 novembre 2024 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Bando Disegni+: beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
Bando Disegni+: spese ammissibili
Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
Sono ritenute ammissibili, nello specifico, le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni:
- realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;
- realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.
Bando Disegni+: domande dal 12 novembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it .
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
In data 13 novembre lo sportello viene chiuso per esaurimento risorse.
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Credito transizione 4.0: beni in comodato e requisito della novità
Con la Risposta a interpello n. 221 del 12 novembre l'Ade chiarisce ulteriormente quando un bene in comodato può essere considerato nuovo oppure no ai fini del credito di imposta 4.0.
Credito transizione 4.0: requisito della novità per i beni in comodato
L'istante afferma di voler beneficiare del credito 4.0 in relazione all'acquisto del Macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma) detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario.
Come evidenziato in sede di documentazione integrativa, le componenti del Macchinario sono state originariamente acquistate da DELTA e ''montate in un momento successivo, quanto vi è stata l'effettiva disponibilità di tutti i pezzi per il componimento del macchinario''; successivamente, il Macchinario è stato concesso in uso (gratuito) all'Istante tramite il Contratto di comodato stipulato il […] 2021 (ossia, in data precedente alla consegna e al collaudo del Macchinario stesso avvenuti, rispettivamente, nel […] 2021 e nel […] 2022), e poi acquistato dall'Istante medesima (nel 2023).
Inoltre, sempre con la documentazione integrativa, l'Istante ha specificato che DELTA rappresenta la ''finanziaria del gruppo'' che fa capo a GAMMA e che, proprio in ragione della sua solidità economico-finanziaria, la stessa DELTA (e non GAMMA, come originariamente indicato nell'istanza) si è occupata dell'acquisto del Macchinario in quanto la sua attività principale è proprio […] (di cui conosce know how tecnico e fornitori). Attraverso tale operazione, DELTA ha potuto garantire secondo quanto indicato nell'istanza l'avvio della nuova attività dell'Istante.
DELTA non risulta far parte della compagine sociale dell'Istante.
Ciò detto, il quesito in esame verte sostanzialmente sulla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (il Macchinario) da parte di soggetto acquirente (l'Istante) che ha già utilizzato il bene precedentemente all'acquisto, in base al Contratto di comodato, senza soluzione di continuità.
Nel caso in esame, occorre sottolineare, sulla base di quanto si evince dall'istanza e della documentazione integrativa, che:
- l'utilizzo del Macchinario, successivamente acquistato dall'Istante, è avvenuto in base al Contratto di comodato protrattosi per un arco temporale di più di due anni dalla data del […] 2021 di stipula di detto contratto (data precedente a quella del […] 2021 indicata come quella della sua consegna presso la sede dell'Istante nonché a quella del suo collaudo avvenuto nel […] 2022) alla data di acquisto del Macchinario da parte dell'Istante ([…] 2023, data della fattura, con pagamenti effettuati nel corso del 2024);
- il Contratto di comodato risulta stipulato all'espresso ''fine di consentire [all'Istante, n.d.r.] di avviare l'attività di […] che costituisce la sua attività principale'';
- il Contratto di comodato non prevede alcuna ''opzione'' di acquisto del Macchinario ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso ''sarà acquistat[o]'' da parte dell'Istante.
Emerge dagli elementi forniti dall'Istante, inoltre, che i vari componenti del Macchinario sono stati, prima, acquistati da DELTA e, poi, stoccati ''all'interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo''
Solo successivamente il Macchinario è stato assemblato presso la sede dell'Istante e a questa consegnato solo in data […] 2021, che l'ha utilizzato sulla base del Contratto di comodato concluso precedentemente, il [….] 2021; contratto che già in sé presupponeva un obbligo di acquisto da parte dell'Istante del Macchinario medesimo ''entro e non oltre il 31/12/2023''.
Conseguentemente, in base al contenuto delle sue previsioni e del contesto in cui lo stesso è stato concluso, si ritiene che il periodo in cui ha avuto efficacia il Contratto di comodato non può essere assimilato a un ''periodo di prova'' e che detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del Macchinario, considerato che quest'ultimo viene utilizzato (tramite il Contratto di comodato) dallo stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso Macchinario, che l'Istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo, DELTA).
Alla luce di tali elementi, si ritiene che il Macchinario non possa considerarsi come bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente€ quindi, nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato.
Pertanto, l'Istante non potrà fruire del Credito d'imposta Transizione 4.0 per l'acquisto del Macchinario.