• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole

    Il MIMIT con un avviso informa di aver aggiornato l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

    Con decreto direttoriale del 15 maggio 2025, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute al 31 marzo 2025. Consulta qui l'albo.

    Ricordiamo inoltre che per la certificazione dei crediti sono stati pubblicati:

    Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

    Albo certificatori crediti: come iscriversi

    Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni dettaglio per iscriversi correttamente è in esso contenuto.

    Sinteticamente si evidenzia che ai fini della iscrizione:

    • i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero,
    • a partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno,
    • l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M,
    • ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
      • a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
      • b) firma digitale;
      • c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.

    L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) accesso alla procedura informatica;
    • b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
    • c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
    • d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
    • e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
    • f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.

    Albo certificatori crediti: i documenti per iscriversi

    Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori  devono dichiarare: 

    • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
    • di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
    • sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: 

    • sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, 
    • non essere sottoposte a procedura concorsuale
    • non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 
    • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

    • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, 
    • i centri di competenza ad alta specializzazione,
    • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, 
    • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

    A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

    Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

    Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore. 

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: le faq

    In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.

    Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico

    • per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023" 

    Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?

    Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

    Allegati:
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    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Il MASE con un comunicato del 16 maggio annuncia il cambio regole per le comunità energetiche, ricordiamo intanto cosa si intende per comunità energetica.

    Una CER è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

    La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Con avviso del 16 maggio si informa che fatto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

    Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. 

    Inoltre, prevede:

    • una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, 
    • la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, 
    • l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

    Il Ministro ha dichiarato: "abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiar. Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane"

    Attenzione al fatto che il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.

    Clicca qui per ulteriori dettagli dal sito del GSE

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    Riversamento spontaneo crediti R&S: entro il 3 giugno

    Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.

    In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).

    La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.

    Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.

    Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione

    In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

    • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
    • attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
    • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
    • errata determinazione della media storica di riferimento.

    Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

    Riversamento credito R&S: modalità di presentazione

    Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.

    A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente. 

    I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

    L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. 

    Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

    Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito. 

    Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025. 

    In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza: 

    • il 3 giugno 2025, 
    • il 16 dicembre 2025
    • il 16 dicembre 2026, 

    con l’applicazione degli interessi al tasso legale. 

    Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.

    Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

    Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.

    Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.

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    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate

    Con Risposta a interpello n 128 del 13 maggio le Entrate replicano a dubbi di un armatore che vorrebbe sapere se è soddisfatto il requisito della territorialità per i beni installati su una nave battente bandiera italiana ma in nagivazione spesso fuori dalle acque territoriali e che vorrebbe per questi bene godere del bonus investimenti 4.0.

    Vediamo il dettaglio e la replica delle Entrate.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: idettagli dell’interpello

    La società Alfa S.r.l. ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità al credito d’imposta 4.0 per un investimento in beni strumentali nuovi installati a bordo di una nave. 

    L’investimento riguarda attrezzature considerate rientranti negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ammissibili al beneficio fiscale previsto dalle Leggi di Bilancio 2020 (art. 1, commi 185 e ss., L. 160/2019) e 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020).

    Tali beni sono collocati su una nave registrata nel Registro Internazionale Italiano, che opera in gran parte in acque internazionali. 

    La normativa richiede che i beni agevolabili siano destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

    Il quesito dell’azienda, quindi, è se la nave e quindi i beni a bordo possano essere considerati come parte integrante di una struttura produttiva italiana, nonostante l’operatività extra-territoriale.

    La società ha evidenziato che:

    • la nave è di bandiera italiana ed è iscritta nei registri nazionali;
    • è inserita nel bilancio d’esercizio della società;
    • è gestita e controllata da una struttura operativa italiana, con personale dedicato alla pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività;
    • svolge un ruolo centrale nella catena produttiva dell’impresa.

    Il Codice della Navigazione e alcune pronunce della Corte costituzionale riconoscono alle navi italiane, anche in alto mare, lo status di “territorio italiano”. 

    Inoltre,vengono indicate precedenti documenti di prassi in cui l’Agenzia ha considerato le navi con strutture organizzative e tecniche complesse come “strutture produttive” a pieno titolo.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: la replica delle entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell'istante confermando che nel caso specifico è possibile considerare soddisfatto il requisito territoriale per l’accesso al credito d’imposta 4.0.

    Tuttavia, l’Amministrazione ha precisato che tale valutazione è condizionata dalla presenza di una serie di elementi di fatto ben circostanziati, che nel caso di specie appunto sono soddisfatti.

    Il solo fatto che la nave sia iscritta in Italia o che i beni siano contabilizzati nel bilancio della società non è sufficiente. 

    È necessario un legame concreto con una struttura produttiva “a terra” situata nel territorio nazionale. 

    In questo caso, l’istanza descrive in modo dettagliato che l’attività della nave è pianificata, gestita e controllata da un team italiano, e che l’impresa utilizza la nave come elemento centrale del proprio ciclo produttivo.

    L’Agenzia richiama anche la propria prassi pregressa, in particolare riferita a crediti d’imposta analoghi per investimenti in beni mobili, come le navi, che operano in ambito marittimo. 

    Già in tali casi si era evidenziata la necessità che i beni mobili fossero integrati all’interno di un’organizzazione aziendale nazionale per poter beneficiare dell’agevolazione.

    In conclusione, l’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti rappresentati da Alfa S.r.l., si possa ritenere integrato il requisito territoriale previsto dalle normative sopra citate

    La nave e i beni ivi installati sono parte di una struttura produttiva riconducibile al territorio italiano. 

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    Aiuti Filiera del Legno: domande dal 15 maggio

    Con Decreto interministeriale del 20 febbraio si pubblicano le regole per gli aiuti alla Filiara del Legno.

    In particolare, il decreto, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/2023, disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziate dal medesimo articolo 8 per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

    Con Decreto del 4 aprile sono state fisssate le regole per le domande, vediamo i dettagli.

    Aiuti Filiera del Legno: sintesi delle regole per le domande

    Il MIMIT avvisa della pubblicazione delle regole, con decreto, per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive, nonché della filiera della prima lavorazione del legno

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha firmato – d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – il decreto interministeriale che, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023), mette in campo 25 milioni di euro per la misura.

    Le risorse saranno così suddivise:

    • 5 milioni di euro in contributi a fondo perduto alle Regioni per il sostegno e lo sviluppo della vivaistica forestale;
    • 20 milioni di euro per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, di cui 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni con finanziamenti agevolati.

    Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese.

    Le spese ammissibili dovranno essere comprese tra i 50.000 e i 600.000 euro.

    Attenzinoe al fatto che le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti in un successivo provvedimento direttoriale e Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Le Regioni interessate alla vivaistica forestale potranno presentare la domanda al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

    Per quanto riguarda il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, potranno beneficiare delle agevolazioni:

    • le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura (codici ATECO 02.20 e 02.40.00)
    • le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 16.11, 16.12 e 16.21), a condizione che la produzione non sia destinata all’utilizzo energetico.

    Le agevolazioni saranno concesse a fronte della realizzazione di programmi funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a: 

    • mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali (esclusi acquisti di attrezzature minute, di consumo e motoseghe); mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno;
    • software e hardware strettamente funzionali alla digitalizzazione e all’evoluzione tecnologica del processo produttivo.

    Aiuti imprese del legno: domande 15 maggio

    Le domande di agevolazione di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore Invitalia.it pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica
    individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.

    All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
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    Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio

    Entro il 30 maggio è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.

    In proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione integrativa.

    Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025             

    Facciamo il punto sugli adempimenti.

    Comunicazione ZES Unica: regole e modelli

    Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, finestra che si concluderà il prossimo 30 maggio 2025, successivamente sarà necessaria la dichiarazione integrativa come di seguito specificato.

    Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.

    Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni

    Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
    Attenzione al fatto che con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematichedirettamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.

    L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre

    A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025. 

    Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. 

    Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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    Tecnologie critiche ed emergenti: domanda di aiuti dal 30 aprile

    Il MIMIT Ministero delle imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale del 3 aprile, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP (STEP PN RIC 2021-27).
    Lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025.
    Attenzione al fatto che, già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito.
    La dotazione finanziaria a disposizione della misura è di 400 milioni di euro a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”.

    Tecnologie critiche ed emergenti: i beneficiari di STEP

    I soggetti beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca. 

    Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.

    Tecnologie critiche ed emergenti: cosa finanzia STEP

    I progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP.

    I progetti, a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa, devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

    I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:

    1. progetto realizzato congiuntamente, che preveda: 
      • un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      • almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
      • che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
    2. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

    I progetti a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

    L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. 

    I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

    Tecnologie critiche ed emergenti: l’agevolazione per la misura STEP

    Come evidenziato dallo stesso MIMIT, le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro:

    • nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
    • nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 
      • 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
      • 30 per cento per le imprese di media dimensione;
      • 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

    Attenzione al fatto che per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

    Tecnologie critiche ed emergenti: domande dal 14 maggio

    Con Decreto direttoriale del 3 aprilesono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2025 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione.

    La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Con una notizia pubblicata sul sito istituzionale, il Dipartimento per l'Editoria informa di risorse in arrivo a sostegno delle Edicole. Vediamo i dettagli dall'intervista del sottosegretario Barachini.

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Dott. Barachini, in una intervista con la stampa, rivela che il Governo è prossimo ad intervenire a sostegno del settore delle Edicole stanziando circa 17 milioni di euro all’interno di Dpcm da varare entro fine marzo.

    Lo stesso Barachini, durante l'intervista con il quotidiano il Messaggero ha specificato la ripartizione delle risorse evidenziando che: "una parte andrà ai distributori che operano nei Comuni sotto i 5mila abitanti, soprattutto nelle aree interne del Paese dove oggi fanno fatica ad arrivare e la distribuzione rischia così di essere economicamente non sostenibile. Il resto invece sarà destinato alle attività che nei piccoli centri vendono giornali pur senza essere edicole. L’Italia è il paese degli 8mila comuni e il governo intende dare continuità alle misure messe in campo negli anni precedenti, sostenendo qualunque punto di distribuzione dei quotidiani per incrementare la capillarità e la diffusione dell’informazione».

    Si tratta di sostegni che i gestori delle edicole potranno ottenere presentando apposita domanda che entro due o tre mesi, verrà soddisfatta, trattandosi di un intervento urgente.

    Il Sottosegretario ha evidenziato anche che si tratta di misure in risposta alla spinta verso la creazione di strumenti nuovi, che si adattino alle abitudini dei tempi che cambiano ed ha ricordato che "Da anni le scuole che vogliono abbonarsi a quotidiani, riviste o settimanali di fatto non devono pagare, perché il costo è sostenuto dal dipartimento Editoria. E’ una strada nella quale crediamo molto ed abbiamo investito, anche con una semplificazione delle procedure, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione.

    Si attendono pertanto il DPCM e le regole operative per le domande.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull'applicabilità del credito di imposta 4.0.

    In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.

    Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l'impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all'Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.

    L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto. 

    Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell'anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto.

    Pertanto l'impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi. 

    Precisa a tal proposito che il versamento dell'acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Al caso di specie l'Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato. 

    Dopo l'analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);

    per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.

    Pertanto l'Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell'impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).

    Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.

    Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l'impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: spetta per le spese sostenute prima della domanda

    La legge n 55 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 45 del 24 febbraio contiene diverse novità dell'ultima ora.

    Tra queste ve ne sono per il Piano Transizione 5.0 che in sintesi viene ampliato.

    Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda

    Il Decreto Milleproroghe convertito in legge contiene appunto novità per il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.

    Prima di dettagliarla, evidenziamo anche che il 21 febbraio, il MIMIT in proposito ha aggiornato le FAQ con i chiarimenti sulla misura agevolativa: leggi anche, Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato? 

    Per quanto riguarda invece la norma appena entrata in vigore con Milleproroghe, si prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 sia riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Prima della modifica la norma permetteva di agevolare gli investimenti iniziati dal 1° gennaio 2024 ma solo se non ancora ultimati. 

    Ora il contributo è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. 

    Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, come rideterminati dalla Legge di Bilancio 2025 e in particolare dall’articolo 1, commi 427-429:

    •    35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,

    •    5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,

    per anno per impresa beneficiaria.

    Ricordiamo infine che che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” la concessione de del contributo, sotto forma di credito d’imposta, è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive. 

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025. 

    L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.