• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.

    In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Le Entrate evidenziano anche che  l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.

    Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025

    Con il Provvedimento n 25986 del 31 gennaio le Entrate approvano il modello con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, il modello di comunicazione intergrativa.
    Con la prima Comunicazione le imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
    all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ricordiamo che la proroga della agevolazione di cui si tratta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025.

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modello per l’invio dal 31.03

    Il primo modello di comunicazione va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il provvedimento specifica che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Comunicazione integrativa ZES Agricoltura: invio dal 20 novembre

    La Comunicazione integrativa, deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la prima Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Quest'ultima è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio

    Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.

    In particolare il decreto riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.

    A tal fine, il portale di “Transizione 5.0" sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.

    Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.

    Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.

    Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla

    Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto "Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese" riferendosi all'emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.

    "Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green".

    In dettaglio con i commi 427-429 dell'art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:

    • (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
    • (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
    • (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
    • (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
    • (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; 
    • (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
    • (l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

    Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

    Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).

    Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.

    Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con l'apertura della piattaforma per le domande di contributo per le imprese editrici 2024.

    Il contributo è volto a sostenere l’attività editoriale di quotidiani e periodici in osservanza del principio del pluralismo dell’informazione, con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale.

    Vediamo come presentare la domanda dal 2 al 31 dicembre.

    Contributi Editoria 2024: i beneficiari

    Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

    • le cooperative giornalistiche;
    • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della  Legge n 198/2016;
    • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
    • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

    I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo n 70/2017;

    Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Si informa del fatto che dal 2 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2024 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2025. 

    La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2025, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. 

    Attenzione al fatto che le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

    Le altre imprese possono richiedere, dal giorno di apertura della piattaforma e fino al giorno precedente la sua chiusura, le credenziali di accesso inviando il modulo debitamente compilato, alla seguente PEC: 

    Successivamente l’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma. 

    Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi  documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio. 

    Per info è attiva la seguente casella di posta elettronica: helpdesk.piattaformacontributi@governo.it..

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01

    Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.

    A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:

    Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.

    Crediti di imposta ZLS: che cos’è

    Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate  (ZLS)  di  cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.  60,  limitatamente alle zone ammissibili agli  aiuti a finalità regionale a  norma dell'art.  107,  paragrafo 3,  lettera   c), del   trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    In particolare, possono accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si  insediano  nelle  zone  logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a  65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli  investimenti in beni strumentali  indicati all'art.  3,  destinati  a  strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle  medesime  ZLS  di cui all'art. 1, comma 1.
    L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della banda  larga  nonche'  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
    Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del  codice  attività compreso  nella  tabella  ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla  struttura produttiva presso  la  quale è realizzato  l'investimento  oggetto dell'agevolazione richiesta.
    L'agevolazione, altresì, non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.                                 

    Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi

    Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e  51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al  15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
    Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
    Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore complessivo dell'investimento agevolato.
    Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni  avvenute  tra  soggetti  tra  i  quali  non sussistono rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
    Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

    Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda

    Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle  entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
    Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
    Nello stesso periodo è possibile:

    • a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui  al comma 2.

    Ai fini del rispetto del limite di  spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la  percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da emanare  entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine di presentazione  delle  comunicazioni  e quindi 10 giorni dal 15 novembre.

    La % è ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  

    Nel caso in  cui  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.

    Con le comunicazioni le  imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi  costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo  non determina il superamento dell'intensita' di  aiuto  piu' elevata,  o dell'importo di  aiuto  piu'  elevato,  consentita  dalla  disciplina europea di riferimento.  

    Attenzione al fatto che il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.

    Fermo restando quanto  previsto  dal  primo periodo, relativamente alle comunicazioni per  le  quali  l'ammontare del credito d'imposta  fruibile  sia  superiore  a  150.000  euro  il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal  decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  

    L'Agenzia  delle  entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2025: tutte le regole per averlo

    La legge di bilancio 2025 ha esteso il credito ZES Unica Mezzogiorno agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. 

    Vediamo di seguito i dettagli, ma prima il riepilogo delle regole generali.

    Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive

    L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ora appunto esteso con la legge di bilancio anche agli investimenti 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Attenzione al fatto che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro

    Credito di imposta ZES Unica: che cos’è

    Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. 

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. 

    In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) dovevano inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.

    Per l’invio della comunicazione integrativa andava utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento 6 novembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).

    Vediamo ora le novità 2025

    Credito ZES Unica 2025: novità

    La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. 

    Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),
    • nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025

    La Legge di Bilancio 2025approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
    Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. 

    Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.

    Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 deProvvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.

    In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.

    Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

    Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143  ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. 

    Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
    Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. 

    Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno: il caso del rent to buy

    Con Risposta a interpello n 240 del 3 dicembre le Entrate replicano ad un istante che ha acquistato un bene immobili con contratto di rent to buy.

    L’ADE sinteticamente conclude che l'acquisto dell'immobile e dei beni strumentali può essere agevolato, a condizione che:

    1. gli investimenti siano effettivamente effettuati entro il periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio al 15 novembre 2024).
    2. tutti i requisiti e le condizioni della normativa (compresi gli obblighi di documentazione e di rispetto dei criteri unionali) siano rispettati.

    Vediamo il caso di specie e tutti ichiarimenti nel dettaglio.

    Credto ZES Mezzogiornoil caso del rent to buy

    In particolare, l'istante è una SPA, e riferisce che veniva stipulato un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto (contratto cd. di ''rent to buy'' di seguito,) tra la BETA S.r.l. […], in qualità di parte concedente, e la società GAMMA S.r.l., in qualità di parte conduttrice, avente ad oggetto un fabbricato con sovrastante lastrico solare, ove è alloggiato attualmente un impianto fotovoltaico.
    L'Istante dichiara che la durata della concessione del godimento era stata stabilita dalle parti in anni quattro, a decorrere dal […] maggio 2016, con possibilità di proroga (poi avvenuta fino al […] aprile 2024).

    Il Contratto è stato poi ceduto da GAMMA S.r.l. alla stessa Istante che, una volta divenuta società per azioni, ha esercitato l'opzione di riscatto del bene concesso in godimento con diritto di acquisto dell'Immobile (ai sensi dell'articolo 23 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) con la stipula del relativo contratto di acquisto avvenuta in data […] aprile 2024 e il pagamento di euro […] (al netto dell'importo di euro […] versati a titolo di acconto previsti con il Contratto).
    L'Istante vorrebbe accedere al Credito d'imposta ZES unica per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie e dell'Immobile strumentale citato e chiede quale sia ''l'esatto momento di effettuazione dell'investimento relativo all'immobile acquistato […], a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto valido per accedere all'agevolazione in commento''.

    In particolare, chiede se possa fruire del Credito d'imposta ZES unica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'Immobile, avvenuto mediante un contratto di ''rent to buy'', con l'esercizio dell'opzione ivi prevista, con contratto di acquisto stipulato il […] aprile 2024.

    L’ADE chiarisce che, ai fini fiscali, l’investimento si considera effettuato:

    • alla data della stipula dell’atto di compravendita dell’immobile. Questo è conforme all’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, che considera rilevanti i corrispettivi e le spese per l’acquisizione di beni immobili alla data della stipula dell’atto traslativo della proprietà. Nel caso specifico, l’investimento relativo all’immobile oggetto del contratto di "rent to buy" è considerato effettuato nel 2024, poiché in tale anno è stato esercitato il riscatto e stipulato il contratto definitivo di acquisto.
    • l'acquisto dell'immobile tramite il contratto di "rent to buy" è eleggibile per il credito d'imposta ZES unica, purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento GBER) e dal decreto attuativo.
    • non è richiesto il requisito della "novità" per l'immobile, in quanto la disciplina consente di agevolare anche beni immobili già utilizzati dall'acquirente, salvo specifiche disposizioni unionali.

    Allegati: