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Credito investimenti nella ZES Unica: comunicazioni integrative dal 31.07 in poi
Dal 31 luglio si possono inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.
Ricordiamo che il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito per investimenti nella ZES Unica: le prossime tappe
Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari:
- al credito d'imposta richiesto,
- moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Leggi qui: Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione)
da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal 12 luglio).
Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Attenzione, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Attenzione al fatto che, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.
Credito ZES Unica: come si compila la comunicazione integrativa
Come evidenziato nelle istruzioni al modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:
- realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione

medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:
- Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
- Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
- Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
- Quadro E.
In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime delle comunicazioni precedenti.
La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.
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Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
Con Risoluzione n 38 del 22 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:
- “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Viene anche specificato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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Credito ZES Unica 2024: percentuale di fruizione
Con il Provvedimento n 305765 del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è pari al 17,6668 per cento.
Vediamo i dettagli.
Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione
Lo stesso provvedimento specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale su indicata troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Credito ZES Unica Mezzogiorno: il codice tributo
Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Infine viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.
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Credito investimenti ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime
Il 12 luglio scade l'invio delle comunicazioni per richiedere il credito di imposta spettante per gli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno sottoposte al vincolo della ZES Unica.
Assonime nella Circolare n 13/2024, così divisa:
- Introduzione
- Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
- Ambito di applicazione oggettivo
- Misura dell’agevolazione
- Modello di comunicazione e procedura di accesso all’agevolazione
- Modalità di fruizione dell’agevolazione
ha chiarito alcuni importanti aspetti degli investimenti all luce anche delle recenti novità, vediamone alcuni.
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Credito ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime
Il documento di 38 pagine, riepilogandi tutte le regole per il credito di imposta per le regioni del Mezzogiorno della ZES Unica, ha evidenziato alcuni aspetti delle regole che si sono nel tempo palesate.
Riguardo al requisito della novità, Assonime, nella sezione 2 della circolare, relativa all'ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta la Circolare Assonime ha specificato che: "In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che l’agevolazione spetti per l’acquisto dei beni da terzi, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto."
Inoltre, nella stessa sezioner, si fa notare che per la Zes "Con riguardo al requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa".
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Bonus Cinema investitori esterni: domande dall’8 luglio
Il Dg Cinema ha pubblicato il Decreto datato 27 giugno con le regole per richiedere il credito d’imposta previsto per le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni).
Attenzione al fatto che le domande che partono dall'8 luglio riguardano i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per opere cinematografiche per le quali il produttore di riferimento ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (Apc), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione dell’importo investito.
Bonus Cinema investitori esterni: domane dall’8 luglio
Il Decreto specifica che a decorrere dall'8 luglio è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”.
Con riferimento alle richieste di credito di imposta gli investitori esterni possono presentare le domande per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore:
- ha già presentato domanda di credito d’imposta alla produzione; ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (APC), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione, tra le altre cose, dell’importo investito.
Ai fini dell’ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1 del presente decreto nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”.
Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024.
Le richieste sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.
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Crediti 4.0: modelli da presentare al GSE per compensare i crediti
La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata.
E' quanto chiarisce il GSE tramite FAQ pubblicata sul proprio sito, con anche altri chiarimenti che di seguito si dettagliano.
Inoltre, le Entrate con faq del 19 gugno affiancano chirimenti sulle ricevute relative agli invii degli F24 di comopensazione dei crediti in oggetto.
Crediti 4.0: quali sono i modelli da comunicare al GSE per compensare i crediti?
Il GSE Gestore Servizi Energetici ha pubblicato una serie di faq con chiarimenti sui crediti di imposta 4.0
In particolare, tra gli altri chiarimenti si replica alla seguente domanda:
- Quali sono i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 e come vanno trasmessi?
Viene specificato che i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0, sono:
- Modulo 1- Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
- Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Si rimanda al sito del GSE per gli altri chiarimenti.
Leggi anche: Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole.
Ricevute F24 compensazione crediti 4.0: sospese dal 17 giugno
In risposta ad un quesito che chiedeva: " perché, a seguito della presentazione, dal 17 giugno 2024, del modello F24 per la compensazione dei crediti 4.0, non è ancora disponibile la ricevuta definitiva del versamento"
Le Entrate hanno specificato quanto segue.
L'articolo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso.In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
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Fotovoltaico imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita
Il MASAF con il Decreto Ministeriale del 17 Aprile 2024 aumenta le risorse relative ai progetti della misura PNRR "Parco Agrisolare" per migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole.
Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021.
Fotovoltaico imprese agricole: ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro
Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare MASAF il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024 , che persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 (leggi anche Fotovoltaico imprese agricole: domande di fondo perduto dal 12.09) e che si intende integralmente richiamato.
Il Soggetto attuatore dell'intera misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
Il decreto ministeriale prot. n. 176845 incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.
Il Decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12 giugno 2024, n. 1036. Il testo del decreto è stato trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione del regime di aiuto.
Come da comunicato del MASAF del 7.06.2024: "Sono 1.307 le imprese alle quali il MASAF ha erogato in questi giorni il saldo del contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione degli investimenti previsti dalla misura, per un importo complessivo di 64 milioni di euro. Ad oggi, sono state già ammesse a finanziamento oltre 14.000 imprese per un importo totale di 1,35 miliardi di euro. Almeno ulteriori 5.000 imprese verranno finanziate nei prossimi mesi, grazie al riconoscimento di ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro da parte della Commissione europea, portando così la dotazione complessiva della misura a 2,35 miliardi di euro. Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021".
Si ricorda che si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono:
- l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica e unitamente a tale attività possono essere eseguiti
- uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro);
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Per la sola quota di risorse che riguarda il finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di cui all’articolo 2, comma 3-bis del decreto prot. n. 176845) sarà emanato l’Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
È prevista la realizzazione di interventi nelle forme indicate dall’allegato A e per le seguenti imprese:
- imprese del settore della produzione agricola primaria;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Decreto (tabella 4A di cui all’Allegato A del Decreto).
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
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Bonus una tantum edicole 2023: elenco beneficiari
Sul sito del Dipartimento dell'editoria è pubblicato il Decreto del capo del Dipartimento del 6 giugno con l'elenco dei soggetti beneficiari del bonus una tantum edicole 2023, clicca qui per visionarlo.
Ricordiamo che il bonus una tantum edicole è il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del DPCM DEL 10 AGOSTO 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del Decreto del 28 novembre 2023.
Bonus edicole 2023: le domande dall'8 febbraio 2024
Il decreto del 28.11 prevede che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro.
Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l’apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.
Bonus edicole 2023: i requisiti per averlo
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
- a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
- b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Bonus edicole 2023: presenta la domanda entro l'8 marzo
Le domande in via telematica possono essere presentate dall’8 febbraio 2024 (ore 10.00) all’8 marzo 2024 (ore 17.00) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per l’assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura ovvero contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: credito.edicole@governo.it
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Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.
Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.
Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).
Vediamo le regole della misura.
Scoperta Imprenditoriale: che cos'è
Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole
Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.
Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.
Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.
Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi
La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.
I progetti devono:
- essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate,
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
- avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
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Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta
Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari
Soggetti beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
- a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
- d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande
Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate
I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
In particolare, con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:- a) domanda di accesso alle agevolazioni;
- b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
Allegati: