• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR

    Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.

    Il decreto disciplina la procedura di concessione e  di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n. 175. 

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Tax credit residenza universitarie: beneficiari

    Sono destinatari del credito d'imposta:

    • le imprese, 
    • gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, 
    • e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, 

    che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000, n. 338).

    L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7  della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate,  per un  importo  pari  a  660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di  nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste  dalla medesima riforma.

    Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.

    Tax credit residenza universitarie: come richiederlo

    L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al Ministero dell'università  e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

    L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

    c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

    Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.

    Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti  previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14 novembre 2000, n. 338. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta energia e gas dicembre 2022: i codici tributo

    Con Risoluzione n 72 del 12 dicembre 2022  vengono istituiti i codici tributo energia e gas per il mese di dicembre 2022.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha esteso i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 1 estende anche, il credito d’imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto-consumata nel mese di dicembre 2022

    Il medesimo articolo stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate Per approfondire leggi: Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre.

    Attenzione, la conversione del Decreto Aiuti quater ha previsto novità:

    • i crediti d'imposta possono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023 in luogo del 30 giugno 2023 (la proroga è stata definita in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 
    • “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

    Istruzioni operative per la compilazione dell'F24 nella Risoluzione n 72 cui si rimanda 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti energia e gas: tutti i codici tributo per cessionari e beneficiari

    Con Risoluzione n 73 del 13 dicembre vengono istituiti i codici tributo per l'uso in F24 da parte dei cessionari per i crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per:

    • l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 
    • e di carburante nel quarto trimestre 2022.

    In particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. 

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

    Si ricorda che per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione n 54  sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. In proposito leggi: Cessione crediti energia ottobre e novembre 2022: il via da ieri 6.12 aggiornato modello.

    Attenzione in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022 è stata definita la proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 del termine previsto per l'utilizzo in compensazione mediante F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

    Per le modalità operative e un riepilogo delle norme leggi: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo.

    Tanto premesso, per consentire l'uso in compensazione con F24 da parte di cessionari e beneficiari originari dei crediti di cui si tratta sono istituiti i codici tributo riepilogati nella tabella che segue:

    Risoluzione n 54/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i beneficiari originari Risoluzione n 73/2022 codici tributo per l'uso in compensazione in F24 per i cessionari
    • “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    • “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
    • “7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    •  “7735” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6986” denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
    •  “7736” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
    • “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
    •  “7737” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta trasporto passeggeri navi minori: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 78 del 16 dicembre  le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125)

    In particolare, l’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

    Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”. 

    Nella risoluzione, come d'abitudine sono riportate le seguenti istruzioni operative:

    • in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 
    • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
    • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. 

    E' bene ricordare infine che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

    In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Erogazioni liberali ITS Academy: come usare il credito di imposta e il codice tributo

    Con Risoluzione n 68 del 18 novembre 2022 si istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    Mentre, con Provvedimento n 414366 del 10 novembre le Entrate definiscono le modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché delle altre agevolazioni previste dalla stessa norma.

    Credito di imposta erogazioni liberali ITS Academy: come usarlo

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. 

    Si precisa che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • con la Risoluzione n 68 del 18 novembreè istituito il relativo codice tributo:
      • “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99” con relative istruzioni.

    Ricordiamo che il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. 

    La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Percorsi formativi ITS Academy: possibile riscatto della frequenza

    Lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, si riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

    Con il presente provvedimento si stabilisce che agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy 

    La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta ricerca e sviluppo: la domanda di riversamento entro il 31.10

    Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU N 223 del 23 settembre reca diverse novità fiscali.

    Tra queste, con l'art 38 si proroga di un mese il termine per presentare la richiesta di riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo spostandolo dal 30 settembre al 31 ottobre 2022

    Ricordiamo che l'agenzia delle entrate in data 14 luglio ha aperto il canale telematico che insieme al software di controllo consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo entro il 30 settembre 2022 (termine ora prorogato al 31 ottobre) dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.

    Con il Provvedimento del 1 giugno sono state disposte le regole per la  procedura di riversamento spontaneo dei crediti di cui si tratta: SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

    In merito al canale telematico, l'Agenzia specifica che la versione software: 1.0.0 del 14/07/2022 è disponibile sul sito cliccando qui.

    Viene anche sottolineato che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.  

    Inoltre con la Risoluzione n 34 del 5 luglio sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 

    L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il:

    • 16 dicembre 2022, 
    • 16 dicembre 2023 
    • 16 dicembre 2024,

    senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Leggi anche Credito d'imposta ricerca e sviluppo: come regolarizzare l'indebita percezione) 

    In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

    Dunque, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
    •  “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”; 
    • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
    •  “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

    Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173); 
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”; 3 
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: codici tributo per beneficiari e cessionari

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In merito al settore della pesca, viene istituito in seguente codice tributo:

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

    Per le istruzioni di compilazione leggi la risoluzione n 59/E di ieri.

    Con la Risoluzione n 48/E del 14 settembre 2022 le Entrate hanno invece istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

    Ossia per consentire alle imprese esercenti la pesca l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

    Occorre sottolineare che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I

    Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca

    Si stabilisce inoltre che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti Entrate/MISE su design e estetica

    Con Risoluzione n 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

    In particolare, rifacendosi ad un parere tecnico MISE, le Entrate chiariscono che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art 3 del DL 145/2013.

    La società istante, facente parte di un gruppo, si era rivolta al MISE per un parere tecnico previsto dalla modalità di istruttoria delle istanze chiedendo di usufruire del credito d’imposta di cui si tratta (di cui all' art 3 del DL 145/2013).

    Con la risposta di aprile 2022 il MISE ha ricordato che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. 

    Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

    Il MISE ha sottolineato che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.

    I criteri, sottolinea il ministero, devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.

    In merito al caso di specie si ritiene che le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.

    Non sono inoltre ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. 

    Secondo il mise e l'agenzia, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

    Per il MISE le attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019 dalla società istante così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

    L’Agenzia nella risoluzione, rifacendosi al parere MISE, conclude che la società Alfa non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Decreto aiuti: più risorse per il settore musicale e dell’audiovisivo

    Il Dl Aiuti convertito in legge e pubblicato in GU n 164 del 15 luglio e in vigore dal 16 luglio, prevede nuove misure per il rilancio del settore musicale e audiovisivo.

    In particolare, viene aumentato da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto dal D.L. 91/ 2013: 

    • alle imprese produttrici di audio e video musicali e 
    • alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo 

    Ricordiamo che l'art  7 del DL n 93/2013 ha previsto al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016  e  di  5 milioni di  euro annui decorrere   dall'anno  2021 e  fino  ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui  allart 78 della legge 633/41 e successive  modificazioni) ed  alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, (esistenti da almeno un anno prima della richiesta di  accesso alla misura) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30per  cento   dei  costi  sostenuti   per  attività di    sviluppo, produzione digitalizzazione  e  promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo (fino all'importo massimo di  800.000 euro nei tre anni d'imposta)).

    Attenzione al fatto che la disposizione in esame è sottoposta all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta energia: i codici tributo per i cessionari e le regole per la cessione

    Con la Risoluzione n 38 del 12 luglio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari e istituiti in favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    I crediti di imposta possono appunto utilizzati in F24 oppure ceduti. Con il documento di prassi si istituiscono i codici tributo utilizzabili dai cessionari.

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
    • “7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 3
    •  “7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
    •  “7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;  “7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
    •  “7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
    •  “7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 di ieri 30 giugno le Entrate disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    Viene inoltre ribadito che i crediti a favore di imprese energivore e a forte consumo di gas sono trasferibili solo per intero. 

    La cessione potrà essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, attraverso il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

    SCARICA QUI IL MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI

    Viene specificato che la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito d’imposta o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. 

    In alcuni casi sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. 

    Stante il divieto di cessione parziale, il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione di cessione per ciascun credito d’imposta per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate. per il riepilogo delle norme che hanno introdotto i crediti di cui si parla leggi anche Credito imposta energia 2022: pubblicati i primi chiarimenti

    Allegati: