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Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Con Risposta a interpello n 472 del 30 novembre le Entrate replicano ad un istante, studio di commercialisti, che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali.
L'acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore dei crediti.
Secondo le Entrate l'istante studio associato non dovrà imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.
Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Lo studio associato istante svolge attività di ''Servizi forniti da dottori commercialisti'' nella forma giuridica di associazione professionale, assoggettando i propri redditi ad imposizione fiscale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 5, comma 3, lett. c) del TUIR. L'Istante intende acquistare crediti d'imposta di cui al combinato disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e precisa, al riguardo, che:
- i crediti d'imposta sono riconducibili alle detrazioni disciplinate dal citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettanti per spese sostenute nel periodo d'imposta 2022 e saranno utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in quattro rate annuali;
- il valore nominale dei crediti differirà dal costo sostenuto per l'acquisto dei medesimi.
L'Istante ha chiarito inoltre che i predetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti allo stesso associati.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.
L'Istante ritiene che «il ''ricavo'' derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. ''principio di cassa'', in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all'atto dell'utilizzo del credito d'imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta. Pertanto, ritiene che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta.».
L'agenzia osserva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, costituisce presupposto di imposta, ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito, TUIR), il ''possesso di redditi'', in denaro o in natura, appartenenti ad una delle categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, il quale assimila, ai fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato il ''provento'' in questione è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. decreto Rilancio) e il corrispettivo pagato dallo Studio Associato, che si considera ''incassato'' al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le imposte e contributi dovuti, secondo le stesse modalità spettanti al beneficiario della detrazione
Nel caso di specie, il credito acquisito dall'Istante deriva dall'opzione esercitata da un contribuente titolare della detrazione, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute nel 2022
Va, inoltre, rilevato che il legislatore ha ''puntualmente'' disciplinato l'ipotesi della cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante nonché le modalità di utilizzo di tale credito da parte del cessionario, che come detto, può utilizzarlo in compensazione ai sensi del citato articolo 17 delle proprie imposte e dei contributi dovuti, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La norma espressamente prevede che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Anche con riferimento a tale istituto, il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.
Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.
Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (come l'Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR.
Dopo una analisi del quadro normativo di riferimento, relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, cui si rimanda dal testo della risposta a interpello, l'agenzia ha concluso che in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante
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Crediti imprese energivore III trim. 2022: possibile compensare maggior credito da Ft.2023
Con Risposta a interpello n 429 del 18 settembre le Entrate chiariscono come usare i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' nel caso di fattura a conguaglio per i costi 2022.
Nel dettaglio, l'agenzia precisa che, in caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta presentando la dovuta comunicazione senza la "remissione in bonis”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
La società istante, in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore'', specifica che "ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176). In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […]. Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta di Euro"
Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti:
- in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022
- sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: cosa fare con il maggior credito
Le entrate ricordano che l'articolo 1, comma 6, del DL 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del DL 9 agosto 2022, n. 115, relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del dl del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022.
A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiuti bis, nel disciplinare il beneficio fiscale, finalizzato a ristorare parzialmente le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022».
Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022 «le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.
Tutto ciò è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato seguendo la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.
Nonostante tale fattura sia pervenuta all'istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti quater.
Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d'altronde, alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Resta confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ora il 30 settembre 2023).
L'agenzia ricorda che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: invio della comunicazione dopo il 31.03
Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ''Servizi Agevolazioni Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.
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Credito di imposta investimenti a Campione d’Italia: codice tributo
Con Risoluzione n. 39 del 5 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore delle imprese che effettuano investimenti nel territorio del Comune di Campione d’Italia facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l’attribuzione di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate, commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7031” denominato “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA – articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento del costo di investimento, nel formato “AAAA”.
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Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio
Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.
Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.
Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.
Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.
Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari
Viene specificato che, possono accedere al contributo:
- le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
- esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare
Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo
L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:
- identificazione dell'impresa,
- indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto,
- somme spese dall'impresa,
- indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.
La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Indebiti utilizzi bonus: elenco uffici ADE preposti ai controlli
Con Provvedimento n 237466 del 27 giugno le Entrate stabiliscono che in caso di violazioni relative:
- alla cessione di bonus fiscali
- o alla fruizione di contributi a fondo perduto,
è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli.
Viene anche stabilito che, in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.
Il provvedimento del 27 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto dal al comma dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In particolare, come specificato nelle motivazioni al documento di prassi, il comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che i poteri (di cui ai commi precedenti) di emettere atti di recupero, da notificare “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione.In mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore. Con il provvedimento in questione sono stati definiti gli uffici competenti.
Inoltre, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione è individuata Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
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Tax credit musica spese 2022: al via le domande per accedere al bonus
Dal 15 maggio al 14 luglio 2023, le imprese interessate possono presentare domanda online utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica, per i costi sostenuti nel 2022.
Lo ha comunicato il Ministero della Cultura con un avviso pubblicato l'11 maggio 2023 sul sito istituzionale della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.
Si tratta del credito d’imposta del 30% previsto a favore:
- delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali,
- nonché delle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio,
sui costi sostenuti nel 2022, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.
Come inviare la domanda del tax credit musica
Per accedere al contributo, secondo quanto definito dal decreto direttoriale del 10 maggio 2023, è necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda sia:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata entro il 14 luglio 2023. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.
Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio:
- alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 – DI 13 agosto 2021 e ss.mm.ii".
Le modalità applicative del tax credit sono state definite originariamente dal decreto interministeriale 2 dicembre 2014 che, in seguito alle modifiche normative intercorse nel tempo, è stato sostituito dal D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, modificato, da ultimo dal decreto interministeriale Mic-Mef n. 147/2023.
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Credito di imposta non spettante e inesistente: diverse le sanzioni
L'AIDC Associazione italiana Dottori Commercialisti ha pubblicato la norma di comportamento n 219 dell'11 maggio relativa ai crediti di imposta.
Sinteticamente, viene specificato che:
- il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso;
- il credito d’imposta si definisce inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.
L'AIDC nella norma comportamentale specifica che la definizione del credito inesistente o non spettante rileva ai fini dell'accertamento e delle relative sanzioni applicabili.
In particolare, l’articolo 27, comma 161, D.L. 29.11.2008 n. 185, stabilisce che l’atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati in F24 per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione orizzontale, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Inoltre, con l’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, si prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante.
Credito d'imposta inesistente o non spettante: le diverse sanzioni
In merito alle sanzioni la norma comportamentale in oggetto sottolinea che le norme di riferimento prevedono:
- nel caso di utilizzo di un credito d'imposta in misura superiore a quella spettante, la sanzione è del 30% del credito;
- nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la sanzione va dal 100% al 200% del credito.
Risulta pertanto rilevante la corretta determinazione della misura della sanzione, anche con riferimento al ravvedimento operoso che venga posto in essere dal contribuente.
L'AIDC rileva come le disposizioni in materia di controllo formale possono esplicitarsi, a differenza della mera attività di liquidazione, nell’esame della documentazione richiesta al contribuente o comunque nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.
Dall'analisi delle norme, si chiarisce infatti che, a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente.
In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante.
Viceversa, laddove in sede di controllo si rilevi che è stato indicato un credito in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, detto credito dovrà essere ascritto alla categoria dell’inesistenza.
Inoltre, al fine di rilevare una chiara linea di demarcazione tra le due fattispecie, l'AIDC sottolinea che appare possibile tenere conto del disposto dell’articolo 5, D.L. n. 146 del 2021.
Tale norma, seppure finalizzata a regolamentare la specifica sanatoria in tema di credito di imposta per ricerca e sviluppo, contiene alcune indicazioni che possono assumere, nei termini sopra descritti, la valenza di principi generali, e, pertanto, in grado di rappresentare un orientamento con riferimento alla problematica di cui si tratta.
Dalla norma si evince che il legislatore ha voluto distinguere le ipotesi nelle quali i contribuenti abbiano effettivamente svolto una attività di ricerca e sviluppo comprovata da documentazione attendibile, ma che abbiano commesso, ad esempio, degli errori interpretativi sulla natura delle spese ovvero di quantificazione del credito di imposta, rispetto alle ipotesi in cui la genesi e l’utilizzo del credito sia avvenuta avvalendosi di documentazione non veritiera, ovvero in assenza di ogni e qualsiasi documentazione.
Ciò posto, la medesima distinzione appare potersi ricondurre al disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, nel momento in cui si deve individuare il distinguo tra il credito non spettante e il credito inesistente.
Si può dunque affermare che:
- in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari;
- nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente .
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Credito d’imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante
Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.
In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.
Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:
- alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
- sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.
Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole
Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.
L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.
Infine, è bene sottolineare che Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.
L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
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Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito
Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.
In particolare, i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali.
L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.
L'Ente istante specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta. Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante.
Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)
Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.
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Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante
Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto.
Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regole
Dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata.
Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI
L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.
L’attività può essere esercitata:
- singolarmente o anche in gruppo
- sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- in strutture di natura non sanitaria
- per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione
Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni.
I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso periodo su indicato è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
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