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Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento
Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.
Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero
Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:
- occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
- oppure scrivere a: albocrisi.infoius@giustizia.it
A tali recapiti NON possono essere richieste informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti.
La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato.
È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo albocrisi.infotec@giustizia.it
Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023
Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.
In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:
- requisiti di iscrizione,
- obblighi formativi,
- e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:
- A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale”
- e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale,
- nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"
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Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione
La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”.
La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.
Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale.
Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.
Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma.
Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:
- non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019),
- ma anche quelli conferiti successivamente.
Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma.
Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
Allegati: -
Albo gestori crisi d’impresa: chiarimenti sul tirocinio obbligatorio
Nella sezione FAQ del sito dell'Albo gestori crisi d'impresa vengono forniti ulteriori chiarimenti per gli esperti intenzionati alla iscrizione.
In particolare, in data 24 febbraio si aggiornano le FAQ con la sezione D relativa a chiarimenti sul tirocinio semestrale.
Albo gestori crisi s'impresa: obbligo di tirocinio
Viene chiarito che rientra tra gli obblighi formativi di cui all’art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi.
La norma richiama espressamente anche la lett. c) dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014.
Attenzione al fatto che, l’art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell’art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”.
Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio.
Albo gestori crisi s'impresa: in cosa consiste il tirocinio
Con altra faq viene inoltre chiarito che, il tirocinio:
a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.
Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto.
Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso.
Albo gestori crisi s'impresa: come dimostrare il tirocinio
In merito al requisito dello svolgimento del tirocinio si evidenzia che va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.
Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
- a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
- b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
- c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
- d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.
Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.
Leggi anche Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole per gli approfondimenti
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Modello IVA 74 bis per il 2023
Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
Scarica qui modello e istruzioni
In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta,
- il secondo per le operazioni registrate successivamente.
Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.
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