• Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: pubblicata la guida di Assonime

    In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.

    Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.

    A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:

    • la salvaguardia del valore delle imprese
    • un'efficiente tutela dei creditori 
    • il sistema economico nel suo complesso. 

    La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

    • i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; 
    • i diversi stadi di difficoltà dell'impresa; 
    • gli strumenti per la prevenzione della crisi;
    • gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa; 
    • gli strumenti per la liquidazione; 
    • la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
    • profili processuali.

    Strumenti di prevenzione della crisi

    Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma. 

    Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare: 

    • il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione; 
    • la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi; 
    • i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.

    Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:

    • di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool 
    • promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.

    Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità

    Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza . 

    Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza 

    • dell’imprenditore commerciale, 
    • dell’imprenditore agricolo, 
    • della piccola impresa, 
    • del professionista e del consumatore, 

    attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)

    Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,

    Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.

    Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.

    Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.

  • Crisi d'impresa

    Nota variazione e insinuazione tardiva al fallimento: i chiarimenti delle Entrate

    Con Risposta a interpello n 485 del 3 ottobre con oggetto Note di variazione IVA – Mancata accettazione del curatore – Tardiva insinuazione al passivo – Articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 le Entrate rispondono a dubbi sulla emissione di una unica nota variazione relativa a importi di cui l'istante è creditrice per nove fatture.

    L'agenzia contesta il modus operandi dell'istante, vediamo il perchè.

    L'interpellante, nello svolgimento della propria attività di revisione legale e volontaria dei conti, di organizzazione contabile, nonché di altre attività nell'ambito dei servizi professionali alle imprese, si è resa creditrice degli importi recati da nove fatture, emesse negli anni dal 2011 al 2015 nei confronti della dichiarata fallita. 

    Con l'intento di emettere sin dall'apertura della procedura fallimentare la relativa nota di variazione in diminuzione, in rettifica delle fatture insolute, come previsto dal testo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione vigente a decorrere dal 26 maggio 2021, l'istante riferisce di aver «contattato telefonicamente il curatore designato dalla procedura fallimentare, al fine di informarlo e chiedere alcune indicazioni di carattere operativo (e.g. codice destinatario a cui indirizzare la nota di variazione in oggetto etc.). Purtroppo, il curatore ha negato la possibilità di poter procedere con la nota di variazione, motivando tale rifiuto nella mancata insinuazione al passivo nei termini stabiliti da parte della società istante, nonché nella mancata indicazione da parte del Tribunale competente dalle disposizioni procedurali in recepimento della nuova normativa IVA…».

    Ciò premesso, l'istante chiede di sapere «se può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pari a […] della nota di variazione tempestivamente emessa, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023), anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo e per mancato aggiornamento delle disposizioni fallimentari sul tema».

    Le Entrate sottolineano che l'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente a decorrere dal 26 maggio 2021, consente, al comma 3-bis, di emettere note di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale […]» 

    Al riguardo, la circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, ha chiarito che «In aderenza alla nuova formulazione della norma, si ritiene che l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente»

    Con riferimento al caso oggetto di interpello, tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta, è emerso che l'istante ha emesso un'unica nota di variazione in diminuzione della sola IVA recata dalle nove fatture insolute. 

    L'agenzia specifica che tale modus operandi non risulta corretto alla luce delle indicazioni fornite con la risoluzione 3 aprile 2008, n. 127 – e, più di recente, con la risposta ad interpello n. 801 pubblicata il 3 dicembre 2021 lì dove è stato chiarito che «Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto. In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta».

    L'agenzia ha specificato che i chiarimenti di cui ai predetti documenti di prassi restano validi anche nell'ipotesi di nota di variazione emessa, sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, sin dall'apertura della procedura concorsuale. 

    La nota di variazione di sola IVA, così come emessa dall'istante, risulta errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione IVA 2023. 

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Composizione negoziata: previsti diritti di segreteria per le Camere di Commercio

    Con Decreto del 10 marzo pubblicato in GU n 127 del 1 giugno 2022 il MISE istituisce i diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la risoluzione della crisi d'impresa.

    In particolare il decreto precisa che, considerato che la composizione negoziata della  crisi  di  impresa prevede:

    • la presentazione dell'istanza con relativa  pre-istruttoria,
    • la nomina dell'esperto 
    • e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto;

    e tenuto conto che le attività delle camere di commercio necessarie a garantire  l'erogazione  del  servizio di  composizione  negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria si provvede ad una stima dei costi di personale che esse andranno a sostenere per tale attività.

    In considerazione della stima effettuate sulle camere di commercio prese a riferimento il MISE stabilisce che il diritto di segreteria  per  la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252 per singola pratica. 

    Allegati: