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Sovraindebitamento e compensi gestori: linee guida del CNDCEC
Con l'Informativa n 73 del 31 maggio il CNDCEC ha diffuso “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il documento, viene specificato in premessa, si propone di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.
Nella seduta del 24 maggio il Consiglio Nazionale ha approvato le Linee guida sui compensi elaborate in conformità a quanto disposto all’articolo 22 (Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC) delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”, di cui all’Informativa 48/2023 del 3 aprile 2023, con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi dei diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.
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- Linee guida Compensi gestori crisi sovraindebitamento
- Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC(Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento), che sostituiscono il documento pubblicato nel 2020, per consentire agli Organismi istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria la rivisitazione dei propri regolamenti.
Linee Guida Sovraindebitamento: oggetto
Ai sensi dell'art 2 del documento di cui si tratta si specifica che: "Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC Commercialisti….. come definito dall’art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019."
Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Linee Guida Sovraindebitamento: i principi
Il CNDCEC ha specificato specifica che, il documento è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio nazionale con la partecipazione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione ADR Commercialisti.
L’elaborazione di nuove linee guida è stata necessaria:
- per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 – se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII,
- per le ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate.
Le Linee guida, frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo.
In ragione dello spirito di condivisione profuso dalle parti in causa, vi è un preciso interesse affinché le Linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.
Attenzione al fatto che, al documento sono allegati il Codice etico del gestore e il Procedimento per l’applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori.
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Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori
Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
- a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.
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Crisi di impresa: gli elenchi professionali e requisiti di iscrizione
L'attuale normativa del Codice della Crisi d'impresa prevede sette figure professionali a supporto dell'imprenditore.
I professionisti interessati a far parte degli albi preposti alla crisi d'impresa devono iscriversi presso l'albo di riferimento con specifiche:
- modalità,
- requisiti,
- formazione prevista per gli iscritti.
Il Codice della crisi d’impresa ha segnato il nascere di elenchi di professionisti abilitati a seguire le varie fasi della “procedura”, interessando le seguenti figure professionali:
- avvocati,
- commercialisti,
- consulenti del lavoro,
- notai,
iscritte ai rispettivi Ordini professionali, tenuti a dimostrare o conseguire ulteriori titoli, per entrare in ulteriori elenchi abilitanti tenuti dalle autorità competenti quali: Tribunale, Ministero della Giustizia, Camera di commercio.
A titolo esemplificativo, i requisiti di iscrizione variano a seconda dell'elenco cui si vuole iscriversi, con la previsione di requisiti soggettivi come:
- l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale, l’esperienza, che può riguardare la dimostrazione di aver ottemperato ad un certo numero di incarichi in un periodo di tempo determinato,
- i corsi di formazione che possono arrivare a 200 ore,
- la permanenza dei requisiti in quanto gli elenchi sono sottoposti a revisione, permanente o con cadenza periodica.
Si tratta in sintesi di condizioni eterogenee, senza una base comune che permetta un filo conduttore cui attenersi.
Vediamo una tabella di riepilogo che specifica le regole per iscrizione agli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.
Gestori OCC Gestori crisi Amm. giudiziari ordinari Amm. giudiziari esperti Tenuta elenco Ministero Ministero Ministero Ministero Professionisti Laurea economico/giuridica Avvocati,
Commercialisti,
Consulenti LavAvvocati,
CommercialistiAvvocati,
CommercialistiAnzianità di iscrizione no no 5 anni 5 anni o 2 anni Non ordinisti si si si si Territorialità domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale Esperienza in anni nessun requisito 4 anni generico generico Esperienza in incarichi nessun requisito 2 anni generico generico Prima iscrizione 200 ore di formazione + tirocinio 200 ore di formazione + tirocinio nessun requisito 2 anni Permanenza 39 ore biennio 40 ore biennio nessuna 2 anni di iscrizione