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Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?
Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).
Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.
Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica».
Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre:
- rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973
- essere dotati di personalità giuridica (comma 2).
Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo.
Viene prrecisato inoltre che “il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.
Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.
L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
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Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande
Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:
- gli obiettivi generali,
- le aree prioritarie di intervento
- le linee di attività finanziabili
attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.
Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina
- i criteri di selezione e di valutazione,
- le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
- le procedure di avvio,
- l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).
La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.
Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti.
Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti
Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti
Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00.
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.
In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.
Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda
I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/
Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda.
Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”.
Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS
Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito.
Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.
Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.
Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS.
Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni:
- a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso;
- b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.
Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:
- nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS;
- nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa.
Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.
E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico
Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.
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Festival, Cori e bande: domande di contributi entro il 18.09. A chi spettano
Il Ministero della Cultura con un avviso del 28 agosto informa della pubblicazione del bando “FESTIVAL, CORI E BANDE”
In particolare, viene pubblicato il D.M. 277 del 24 agosto 2023 recante “Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere, nell’anno 2023, nel settore dei festival, cori e bande” in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che ai sensi del DI n.189/2023, destina per il 2023 la somma di euro 3 milioni al sostegno di festival, cori e bande.
Bando Festival, Cori e Bande: i beneficiari dei contributi 2023
Viene stabilito che, possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
- Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;
- Le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste;
- Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali.
- Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale popolare tradizionale;
- In via residuale, raggruppamenti tra almeno quattro diverse associazioni aderenti ad associazioni regionali che aderiscono ad associazioni nazionali per attività di circuitazione interregionale.
- In via residuale, raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l’ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.
Attenzione al fatto che NON sono ammessi a partecipare al bando Festival, Cori e Bande 2023:
- i singoli gruppi corali,
- e/o singole bande musicali,
considerato il livello nazionale della procedura.
I soggetti di cui al comma 1, (su indicato) lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 2 del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti:
- previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto;
- operatività da almeno 5 anni;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.
Bando Festival, Cori e Bande:predenta la domanda
L'avviso precisa che, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 16 del 18 settembre 2023, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo all’indirizzo https://spettacolo.cultura.gov.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando.
Il comunicato del Ministero precisa che "La presente procedura è subordinata alla registrazione del D.M. 277 del 24 agosto 2023 da parte degli organi di controllo, pertanto la presentazione dell’istanza non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati".
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Eventi sportivi rilevanti: i fondi per le ASD e SSD
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione rivolto a ASD e SSD con le regole per richedere contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale entro il 31 dicembre 2023.
Eventi sportivi: presenta la domanda di contributo
Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023 al seguente link:
L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante.
Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.
Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, );
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
- capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.
Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: i beneficiari
Possono fare domanda di accesso al contributo:
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le risorse per l’anno 2023 ammontano a € 5.700.000,00.
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Agevolazioni 2023 enti sportivi: la Piattaforma del Dipartimento per lo sport
Con un avviso di fine giugno il dipartimento per lo sport informa del fatto che, per favorire e semplificare la partecipazione ai Bandi e agli Avvisi da parte dei potenziali beneficiari, il Dipartimento si è dotato di una nuova Piattaforma.
In particolare, la Piattaforma sarà adattata ai diversi Avvisi che saranno pubblicati dal Dipartimento relativi alle varie agevolazioni in corso a cui gli enti sportivi potranno di volta in volta accedere.Bandi e avvisi settore sportivo 2023: l'elenco di quelli attivi
Dal sito del dipartimento è possibile apprendere che al momento sono disponibili i seguenti bandi e avvisi 2023:
- “Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”,
- “Sport Bonus 2023: Avviso di apertura 1^ finestra”,
- “Fondo perduto per impianti sportivi”,
- "Fondo perduto per impianti natatori".
La Piattaforma è raggiungibile qui: https://avvisibandi.sport.governo.it/ e offre una GUIDA PER REGISTRAZIONE/LOGIN E PROFILAZIONE ENTE.
Nel dettaglio, gli enti interessati alla registrazione possono procedere come segue:
- Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport cliccando qui: https://avvisibandi.sport.governo.it
- Effettuare la registrazione/login cliccando in alto a destra su “Accedi all’area personale”:

- Accedere tramite SPID

- successivamente sarà possibile effettuare la profilazione dell'ente sempre seguendo i passaggi suggeriti nella guida del Dipartimento dello sport.
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5×1000: enti in trasmigrazione al RUNTS accreditati per il 2023
Con avviso del 24 marzo il Ministero del lavoro specifica che:
- gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS,
- e che sono già inclusi nell’elenco permanente (art. 8 del dpcm 23 luglio 2020),
saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 8 su indicato, l'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito, ai sensi degli articoli da 3 a 7, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.
Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1 dello stesso decreto, effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma 2.
Provvedimento di iscrizione al RUNTS: istruzioni per il 5xmille
Il Ministero, nel comunicato, specifica anche che, fermo quanto precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione:
- ad entrare in piattaforma RUNTS,
- e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000”
- e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.
Si segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente.
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Fondo biblioteche non statali: domande entro il 28 aprile
Il ministero delle Cultura con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa della possibilità di richiedere dal 15 marzo al 28 aprile 2023, tramite piattaforma informatica, i contributi rivolti alle biblioteche non statali.
Con Decreto Direzione Generale delle Biblioteche del 13 marzo vengono disciplinate le regole del contributo 2023.
Fondo biblioteche non statali: i beneficiari
Ai sensi dell'art 2 del decreto di cui si tratta, può presentare domanda il soggetto qualificato come legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca.
L’ente proprietario, individuato dalla combinazione di codice fiscale e ragione sociale, può avere un solo rappresentante legale.
Verranno escluse dalla procedura le domande sottoscritte da soggetti diversi per il medesimo ente.
Fondo biblioteche non statali: requisiti di ammissione
Per essere ammesse al contributo, le biblioteche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- appartenere a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all’art. 10 comma 1 del Codice dei beni culturali;
- avere un direttore responsabile;
- essere dotate di un regolamento interno, regolarmente datato, da allegare alla domanda;
- effettuare un'apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali;
- un patrimonio bibliografico superiore ai 3000 volumi ad eccezione del caso di biblioteche estremamente specializzate;
- operare nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN), di cui sarà fornito il relativo codice, oppure chiedere il contributo finalizzato all'inserimento in esso. Nel caso in cui la biblioteca non sia ancora registrata in SBN deve essere obbligatoriamente allegato il parere favorevole da parte del Polo di adesione.
Fondo biblioteche non statali: presenta la domanda entro il 28.04
La presentazione delle domande potrà avvenire, dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 28 aprile 2023, esclusivamente per il tramite dello sportello telematico messo a disposizione dall’amministrazione all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/
La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca.
La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell’applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito indicato al comma precedente.
La registrazione dovrà essere effettuata anche da utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti.