• Enti no-profit

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    Con avviso del 28 luglio il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2023" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. 

    Nel dettaglio dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali sulla Piattaforma preposta.

    In particolare vengono stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.

    Sport e periferie: i beneficiari

    L'Avviso è aperto a:

    • tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, 
    • con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) 
    • che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022.

    Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

    Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

    Sport e periferie: obiettivi

    L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l'avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

    • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
    • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale,
    • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva,
    • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale,

    Vediamo gli ambiti di intervento.

    La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti

    Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale.

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo:

    Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a serviziosecondo.sport@governo.it.

    Il Ministro Abodi in merito alla iniziativa ha dichiarato: “Con la pubblicazione dell’avviso Sport e Periferie 2023 da parte del nostro Dipartimento per lo sport offriamo un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100.000 abitanti. Le politiche pubbliche sportive partono dalla base, dai luoghi socialmente più esposti, dove maggiore è l'esigenza di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, e questa misura rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile a favore di una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori, a vantaggio di chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni e di chi ci lavora. I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali 'difese immunitarie sociali', fattore strategico per perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità.”

  • Enti no-profit

    Social bonus erogazioni ETS: via alle domande

    Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.

    Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

    Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

    L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:

    • 15 gennaio, 
    • 15 maggio 
    • e 15 settembre di ciascun anno.

    Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.

    Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

    Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".

    Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.

    Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.

    Social bonus: che cosa è?

    Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto

    • nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, 
    • nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,

    Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere 

    • il recupero degli immobili pubblici inutilizzati 
    • e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività

    che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    Social bonus: individuazione dei progetti di recupero

    L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le  erogazioni  liberali  di  cui  all'articolo  3  avviene  con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  e  dal presente regolamento. 

    Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
    b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali partner;
    c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
    d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti  dalle  attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
    e) computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
    f) cronoprogramma degli interventi;
    g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene;
    h) copia del documento di  identità del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

    Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore  generale dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione da  pubblicare  nel   sito istituzionale  www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica  relativa alla documentazione di cui al comma 1.

    Social bonus: a chi spetta?

    Possono usufruire del social bonus:

    • le persone fisiche,
    • gli enti che non svolgono attività commerciali 
    • e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

    Social bonus: per cosa spetta

    Sono ammesse al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
    a) immobili pubblici inutilizzati;
    b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159.

    I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via esclusiva per lo svolgimento di una o  più attività di  interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
    Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

    Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le  spese di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza funzionale.

    Social bonus: come usarlo

    Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta  a  condizione  che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
    Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata  l'erogazione  liberale. 

    La  quota  annuale  non  utilizzata  può  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
    Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo a  quello di  effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

     In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto, si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti in materia di imposte sui redditi. 

  • Enti no-profit

    Eventi sportivi rilevanti: i fondi per le ASD e SSD

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione rivolto a ASD e SSD con le regole per richedere contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale entro il 31 dicembre 2023.

    Eventi sportivi: presenta la domanda di contributo

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023 al seguente link:

    L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante. 

    Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.  

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, );
    • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    • capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: i beneficiari

    Possono fare domanda di accesso al contributo:

    1. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,  iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    2. i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le risorse per l’anno 2023 ammontano a € 5.700.000,00.

  • Enti no-profit

    Agevolazioni 2023 enti sportivi: la Piattaforma del Dipartimento per lo sport

    Con un avviso di fine giugno il dipartimento per lo sport informa del fatto che, per favorire e semplificare la partecipazione ai Bandi e agli Avvisi da parte dei potenziali beneficiari, il Dipartimento si è dotato di una nuova Piattaforma.
    In particolare, la Piattaforma sarà adattata ai diversi Avvisi che saranno pubblicati dal Dipartimento relativi alle varie agevolazioni in corso a cui gli enti sportivi potranno di volta in volta accedere.

    Bandi e avvisi settore sportivo 2023: l'elenco di quelli attivi

    Dal sito del dipartimento è possibile apprendere che al momento sono disponibili i seguenti bandi e avvisi 2023:

    La Piattaforma è raggiungibile qui: https://avvisibandi.sport.governo.it/ e offre una  GUIDA PER REGISTRAZIONE/LOGIN E PROFILAZIONE ENTE.

    Nel dettaglio, gli enti interessati alla registrazione possono procedere come segue:

    • Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport cliccando qui: https://avvisibandi.sport.governo.it 
    • Effettuare la registrazione/login cliccando in alto a destra su “Accedi all’area personale”:
    • Accedere tramite SPID
    • successivamente sarà possibile effettuare la profilazione dell'ente sempre seguendo i passaggi suggeriti nella guida del Dipartimento dello sport.
  • Enti no-profit

    5×1000: on line gli elenchi degli esclusi 2022

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 22 giugno informa della pubblicazione di un aggiornamento relativo al 5×1.000.

    In particolare, si informa che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione. 

    Nel dettaglio, si tratta di 71.674 soggetti tra Enti del Terzo Settore e Onlus, Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8.000 Comuni.

    In particolare, nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi:

    • gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo. 

    Attenzione al fatto che l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

    L'agenzia specifica che l’elenco degli ammessi comprende in totale 71.674 enti, suddivisi per categoria: 

    • Enti del Terzo Settore e Onlus (50.301), 
    • Associazioni sportive dilettantistiche (12.751), 
    • enti impegnati nella ricerca scientifica (427), 
    • enti che operano nel settore della sanità (105), 
    • enti dei beni culturali e paesaggistici (160) 
    • enti gestori delle aree protette (24). 

    Nell’elenco figurano anche 7.906 Comuni, a cui sono destinati oltre 16 milioni di euro.

    Viene inoltre precisato che n base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2022 distribuirà oltre 510 milioni di euro cosi suddivisi: 

    • alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 324 milioni di euro, 
    • alla ricerca sanitaria quasi 81 milioni di euro 
    • alla ricerca scientifica saranno destinati nel complesso oltre 68 milioni di euro. 
    • ai Comuni 16 milioni di euro)
    • alle Associazioni sportive dilettantistiche 17,4 milioni, 
    • agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici 2,3 milioni 
    • agli Enti gestori delle aree protette 814mila euro
  • Enti no-profit

    Abilitazione scorta gara ciclistica: esenti da bollo le istanze delle ETS

    Con risposta a interpello n 346 del 14 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di esenzione dal bollo per le istanza di abilitazione al servizio di scorta nelle gare ciclistiche presentate alle autorità dagli ETS.

    L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo «sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada», nonché sugli attestati 

    In particolare chiede se alle istanze cumulative presentate direttamente dalle:

    • società,  associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo 
    • possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

    le Entrate ricordano che l'articolo 27­bis della Tabella, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonché copie anche  se  dichiarate  conformi,  estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI»

    Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10  del  d.lgs.  28  febbraio  2021,  n.  36: ­       

    • «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva» (cfr. comma 1); ­        
    • «La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport» (cfr. comma 2).

    Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni del Codice del Terzo settore.

    In  particolare, l'articolo  4  del CTS, rubricato  ''Enti del Terzo Settore'',  dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

    Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», 

    ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27 ­bis della Tabella allegata al d.P.R. n.  642  del  1972  e  per  quelli  di  cui  al  comma 1  dell'articolo  82  del  CTS, le  istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.       

    Con  riferimento  al  caso  rappresentato,  si  osserva  che il  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (recante  «Nuovo  codice  della  Strada»)  all'articolo  9,  comma  1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche «competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche», salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.

    Il comma 6­bis del medesimo articolo 9 stabilisce che «Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui  all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni».

    ll successivo comma 6­ter prevede che «Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6­bis, […]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno»

    Il  decreto  interdirigenziale  27  novembre  2002  emanato  dal  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che «Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate […] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana» (cfr. articolo 1). 

    Inoltre,  con  circolare  del  Ministero  dell'Interno  15  febbraio  2023,  n. 300  è  stato stabilito,  inoltre,  che «accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva»

    Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare «devono conseguire un attestato (…) rilasciato dal dirigente del compartimento». 

    L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere: ­                   

    • «dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con  le Società  o  con  le  associazioni  sportive  affiliate  alla  Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti»; ­        
    • oppure «dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso».

    Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo. 

    Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal  tributo se presentate da  soggetti  indicati nell'articolo 27­bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS

    Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Società benefit: studio del Notariato sulle novità normative

    Il consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato in data 19 maggio lo studio n 121/2022 sulle “società benefit” 

    Come specificato nell'introduzione dello studio dei notai, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.
    La “società benefit” è una società che, oltre al tradizionale scopo di lucro, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.

    La società benfiti integra una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit e il modello not for profit.

    Lo studio è articolato come segue:

    • 1. L’intervento concreto del Legislatore nel campo no-profit. 
    • 2. Un nuovo modello societario.
    • 3. Le peculiarità dei patti sociali della “Società Benefit”:
      • A) La denominazione; 
      • B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune; 
      • C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione. 
    • 4. Le novità circa gli obblighi degli amministratori. 
      • a) La istituzione del responsabile di funzioni; 
      • b) La predisposizione della c.d. relazione annuale.
    • 5. La ampliata responsabilità degli amministratori: in particolare la posizione degli Stakeholders.

    Lo studio di cui si tratta sottolinea che la società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico quali:

    • persone, 
    • comunità, 
    • territori, 
    • ambiente,
    • beni ed attività culturali e sociali, 
    • enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

    I Notai sottolieano che affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il Notaio ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita

    Con il nuovo modello si verifica un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall’art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.