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    Imposta di registro fissa nel patto di riservato dominio per APS

    L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 135 del 18 giugno replica ad un'APS che intende acquistare un immobile con patto di riservato dominio.

    In dettaglio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, vuola acquistare tre locali commerciali in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029; al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della proprietà.

    L'Istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto ed a tal fine intende rendere, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
    Ciò posto, chiede di conoscere se, con riferimento al suddetto contratto, stipulato ai sensi del citato articolo 1523 del codice civile, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, di impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».

    Vediamo la risposta delle Entrate.

    Imposta di registro nel patto di riservato dominio per APS

    Con l'interpello in oggetto le entrate forniscono un chiarimento sulla fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ''con riserva di proprietà'', ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell'agevolazione
    di cui all'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ''Codice del Terzo settore'') relativa alla imposta di registro per gli ETS.
    Tale norma dispone che «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
    favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, acondizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di
    dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata».

    È, dunque, prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente
    utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, 
    in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

    Con riferimento alla compravendita di immobili ''con patto di riservato dominio'', ovvero ''con riserva di proprietà'', l'articolo 1523 del codice civil stabilisce che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
    L'effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.
    Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.
    Sotto il profilo fiscale, l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito ''TUR'') dispone che «Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».
    Ai fini fiscali, dunque, le vendite ''con riserva di proprietà'' non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi».
    Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di
    proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
    In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma 3, del TUR, sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita ''con riserva di proprietà''.
    Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applica anche nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.
    Nella fattispecie in esame, si ritiene che l'APS possa fruire dell'applicazione della tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ''con riserva di proprietà'', in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

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    RASD e adempimenti del Notaio per le ASD con personalità giuridica

    Il nuovo RASD e i relativi adempimenti ai fini della iscrizione della ASD viene approfondito nello Studio n 2/2024 dei Notai.

    In particolare, il documento esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

    Si approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio:

    • sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, 
    • sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. 

    Successivamente è analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica. 

    Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. 

    Iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica

    Lo studio in oggetto, tra l'altro, evidenzia che, l’art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina anche l’iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo:

    • per le prime, la sospensione dell’efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario, 
    • per le seconde, la conservazione dell’efficacia dell'iscrizione nel RUNTS. 

    La norma non definisce, però, sottolineano i notai, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica. 

    Il comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 contempla, infatti, esclusivamente l’ipotesi del notaio che abbia redatto:

    1. “l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione”
    2. o “il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta”

    Lo studio si interroga sul fatto che, la norma sembrerebbe escludere, testualmente, l’obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all’organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS. 

    Ciò premesso in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari:

    • né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica, 
    • né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l’iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica. 

    Tuttavia, spiegano i Notai, una simile interpretazione non appare coerente:

    • con il fatto che le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio, 
    • e che l’iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione ex novo di ASD con personalità giuridica

    Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge:

    • per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico, 
    • sia del patrimonio minimo, 

    è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l’obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica.

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    Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

    Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceriiniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

    Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.

    l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:

    • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
      • che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
      • l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
      • la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)

    Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

    Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari

    Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:

    • a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
    • b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
      pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori;
    • c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.

    I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

    • promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
    • favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
    • fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
    • supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

    Sport di tutti Carceri: destinatari

    L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:

    • ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
    • ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.

    Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio

    Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.

    Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:

    • per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
    • per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
      Settore (RUNTS);
    • lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
    • presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
    •  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
    • Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
      procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.

    I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.

    Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.

    In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.

    I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.

    Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
    mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.

    I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute.

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    Superbonus per social housing: l’Agenzia chiarisce a chi spetta

    Con Risposta a interpello n 75 del 21 marzo 2024 le Entrate replicano ad una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del Superbonus previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing.

    Le Entrate non ritengono applicabile l'agevolazione, vediamo il perché.

    Superbonus per social housing: chiarimenti ADE sulla spettanza

    L'istante è un ente religioso che ha costituito la ONLUS e chiede specificamente se:

    1. L'attività di social housing consenta di beneficiare della disposizione di favore del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa previsti.
    2. Se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento senza la necessità di frazionarlo catastalmente, usufruendo del Superbonus per la parte di spesa imputabile alla ristrutturazione con i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.

    La ONLUS rispetta le disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, utilizzando immobili di proprietà dell'Ente per esercitare attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza". 

    Inoltre, l'istante intende effettuare ulteriori lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, attualmente parzialmente adibito a convento, per destinarlo, al termine dei lavori, a social housing. 

    Questa attività prevede la locazione a canoni calmierati di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di rispondere a esigenze abitative anche temporanee e offrire servizi aggiuntivi come la lavanderia e la pulizia dell'alloggio.

    L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «i servizi di ''social housing'' verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte: 

    • a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito; 
    • b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare; 
    • c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare; 
    • d) stranieri con lo status di rifugiati;  
    • e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza; 
    • f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare; 
    • g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».

    L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando che l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

    Inoltre, sulla base delle informazioni fornite nell'interpello, l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza articolata in una serie di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati. 

    Pertanto, tale attività non sembra rientrare all'interno del settore di attività dell'"assistenza sociale e sociosanitaria", in cui la ONLUS dichiara di operare.

    Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di favore del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull'immobile destinato a tale attività.

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    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.

    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
    Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.

    Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
    Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
    Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. 

    Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

    Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.
    Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
    Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018

    Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

    Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

    • 0 = Onlus
    • 4 = Organizzazione di volontariato
    • 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

    Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia. 

    Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

    • Onlus
    • Organizzazione di volontariato
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

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    Esenzione IVA per ETS: arriva la proroga al 1 gennaio 2025

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le novità l'attesa proroga al 2025 delle novità in tema di IVA per gli ETS.

    In particolare, si proroga al 2025 l'entrata in vigore di quanto previsto in materia di esenzione IVA per gli ETS nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972. 

    Vediamo il dettaglio delle novità in materia di IVA per il terzo settore che sono appunto fatte slittare al prossimo anno.

    Proroga esenzione IVA per gli ETS: si va al 2025

    La legge di conversione del DL Milleproroghe, tra le altre, prevede la proroga al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva recate dal D. L. n. 146 del 2021.

    La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, contenute dell’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021 (L. n. 215 del 2021).

    Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021). 

    Inoltre, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

    Ricordiamo che già nella conversione in legge del Dl n 51/2023 noto come decreto omnibus si era previsto il rinvio al 1 luglio 2024 della esenzione Iva per gli enti non commerciali.

    Si ricorda infine il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:

    • associazioni politiche, 
    • sindacali e di categoria,
    • religiose, assistenziali, culturali,
    • di promozione sociale e di formazione extra-scolastica

    nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.

    Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e partita Iva ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata.

    Le proroghe accordate fino ad ora consentono agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione Iva.

  • Enti no-profit

    Adempimenti IVA per ODV e APS: quali sono

    Le ODV e le APS che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n 190/2014 hanno precisi adempimenti da rispettare ai fini IVA pur godendo di diversi esoneri.

    Ricordando che dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, a prescindere dal volume di affari, occorre precisare quali obblighi ricadano ai fini IVA su tali enti associativi, e a quali esoneri abbiano diritto.

    Le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 65.000 euro, pur godendo di un regime semplificato, dovranno numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti. 

    La certificazione dei corrispettivi specifici e l'emissione delle fature dovranno avvenire con modalità telematiche.

    Ricordiamo che l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 5/2022 aveva gia chiarito nel dettaglio le regole da rispettare da ODV e APS a decorrera dal 1 gennaio 2024, vediamoli.

    Adempimenti IVA per ODV e APS con rivaci commerciali < 65mila euro

    Le Entrate, con Circolare ADE n 5/2022  ha chiarito che, qualora le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di:

    • organizzazioni di volontariato (OdV),
    • associazioni di promozione sociale (APS) ,

    non avessero ancora trovato applicazione al 31 gennaio 2023, a partire dal 1 gennaio 2024, le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.

    Tali entri pertanto:

    • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
    • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
    • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di:

    • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, 
    • nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

  • Enti no-profit

    5xmille ONLUS: istruzioni del Ministero per l’accesso al beneficio

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un avviso rivolto alle ONLUS transitate nel RUNTS nel corso del 2023.

    Prima di dettagliare ricordiamo le regole generali.

    Elenco 5xmille ONLUS 2023: le regole

    L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che anche per l’anno finanziario 2023  le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

    Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2023 all’Agenzia delle entrate.

    Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2023, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    Ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

    L’Agenzia delle entrate, per le ONLUS, procede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo.

    L’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

    5xmille ONLUS 2023: istruzioni del Ministero per il beneficio

    Nel dettaglio, l'avviso in oggetto, precisa che gli enti che siano stati iscritti all’anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per una parte dell’anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si siano iscritti al RUNTS devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5×1000 anno 2023 anche mediante consultazione dell’elenco delle Onlus ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate e reperibile online sul sito dell'ADE.

    Ciò poiché, per effetto dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al RUNTS, tali enti potranno risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

    Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.

  • Enti no-profit

    Enti filantropici: chiarimenti ADE su esenzione IRES

    Con Risoluzione n. 75 del 21 dicembre l'agenzia delle entrate, sinteticamente specifica che l'attività di filantropia realizzata mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è considerata non commerciale ai fini fiscali. 

    Inoltre, i redditi derivanti da immobili, che costituiscono sostentamento per l'Ente Filantropico sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.
    Vediamo il caso di specie a cui replica l'Agenzia.

    Un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, chiedeva: 

    • 1.  se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'''erogazione di denaro, beni e servizi di investimento''  (cd. ''filantropia strategia''), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali; 
    • 2.   se l'articolo  84,  comma  2­bis,  del  CTS,  si  applichi  anche  ai  redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire 

    L’Agenzia ritiene che le attività descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. 

    In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.
    Inoltre, l’Agenzia, per qualificare l'attività svolta dall'ente come non commerciale, osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell'attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall'articolo 37, nell'erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”. 

    L'effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, determina la non commercialità.
    Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all'attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.
    In merito alla gestione del patrimonio immobiliare, l'articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
    Tale disposizione, applicabile, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, anche agli Enti Filantropici (comma 2-bis).
    Con l'articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all'articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts, pertanto, per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l'articolo 84, comma 2, del Cts.
    L’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l'esenzione disposta (art 84, comma 2).
    Pertanto, rientrano nell'esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, locazione inclusa, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Bando marchi collettivi 2023: le domande dal 27 dicembre

    Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.

    Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:

    1. le associazioni rappresentative delle categorie, 
    2. i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
    3. e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,

    potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.

    I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it

    Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari

    Il Bando si rivolge a:

    • Associazioni rappresentative delle categorie produttive
    • consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
    • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

    Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia

    Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

    In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:

    • Fiere e saloni internazionali
    • Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
    • Incontri bilaterali con associazioni estere
    • Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
    • Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
    • Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

    L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può  superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto  marchi collettivi o di certificazione differenti. 

    E’ possibile presentare una sola domanda di  agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
    Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
    Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima  del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
    In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata  concessa l’agevolazione.
    L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà  rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese  ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
    In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto  almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione. 

    Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione  possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore  18.00 del giorno 23 gennaio 2024.

    Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del  soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo  PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER  MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal 

    citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.

    I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

    • a) avere sede legale in Italia; 
    • b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361; 
    • c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    • d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; 
    • e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
    • f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; 
    • g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

    Allegati: