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Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:
- ONLUS,
- APS,
- ODV,
per ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.
Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe,
- nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
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RASD e adempimenti del Notaio per le ASD con personalità giuridica
Il nuovo RASD e i relativi adempimenti ai fini della iscrizione della ASD viene approfondito nello Studio n 2/2024 dei Notai.
In particolare, il documento esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Si approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio:
- sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica,
- sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Successivamente è analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica.
Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica
Lo studio in oggetto, tra l'altro, evidenzia che, l’art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina anche l’iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo:
- per le prime, la sospensione dell’efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario,
- per le seconde, la conservazione dell’efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.
La norma non definisce, però, sottolineano i notai, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.
Il comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 contempla, infatti, esclusivamente l’ipotesi del notaio che abbia redatto:
- “l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione”
- o “il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta”.
Lo studio si interroga sul fatto che, la norma sembrerebbe escludere, testualmente, l’obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all’organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Ciò premesso in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari:
- né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica,
- né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l’iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.
Tuttavia, spiegano i Notai, una simile interpretazione non appare coerente:
- con il fatto che le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio,
- e che l’iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione ex novo di ASD con personalità giuridica
Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge:
- per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico,
- sia del patrimonio minimo,
è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l’obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica.
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IVA terzo settore: cosa conterrà il Milleproroghe?
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, che sta per concludere il suo iter di conversione in legge, si vuole prevedere la proroga per l'esenzione IVA per il terzo settore.
Si tratterebbe di una proroga al 1 gennaio 2025 richiesta a gran voce dagli operatori del terzo settore, ed a breve vedremo se verrà accolta.
Esenzione IVA terzo settore
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 683 della legge di Bilancio 2022 ha già previsto lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore.
In particolare, il comma 683, ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, agli Enti del Terzo settore recate dal decreto legge n. 146 del 2021.
Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021).
Il DL n 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).
Per i dettagli leggi anche: Esenzione IVA per gli ETS: nuove regole.
Esenzione IVA terzo settore: proroga al 2025 nel Milleproroghe
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe si vorrebbe prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme su indicate, facendo quindi slittare l'esenzione IVA per gli ETS che, secondo la proposta emendativa, dovrebbe decorre dal 1 gennaio 2025.
Lo slittamento farebbe slittare una serie di novità alle quali tali enti sarebbero costretti ad uniformarsi.
Come dichiarato da Vanessa Pallucchi portavoce del Forum Terzo Settore, il principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore, la proroga, che si teme possa non arrivare, sarebbe: "una misura fondamentale per la sostenibilità delle associazioni, in particolare delle più piccole, e che si rende oggi indispensabile alla luce dei ritardi nella mancata definizione della disciplina Iva per il Terzo settore”.
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Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.
Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:
- per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta
I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).
Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali
E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge.
In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.
L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.
Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:
- l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
- o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,
saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi.
Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
Allegati:
A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
24 del D.M. n. 106/2020 -
Enti filantropici: chiarimenti ADE su esenzione IRES
Con Risoluzione n. 75 del 21 dicembre l'agenzia delle entrate, sinteticamente specifica che l'attività di filantropia realizzata mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è considerata non commerciale ai fini fiscali.
Inoltre, i redditi derivanti da immobili, che costituiscono sostentamento per l'Ente Filantropico sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.
Vediamo il caso di specie a cui replica l'Agenzia.Un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, chiedeva:
- 1. se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'''erogazione di denaro, beni e servizi di investimento'' (cd. ''filantropia strategia''), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali;
- 2. se l'articolo 84, comma 2bis, del CTS, si applichi anche ai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire
L’Agenzia ritiene che le attività descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale.
In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.
Inoltre, l’Agenzia, per qualificare l'attività svolta dall'ente come non commerciale, osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell'attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall'articolo 37, nell'erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”.L'effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, determina la non commercialità.
Allegati:
Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all'attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.
In merito alla gestione del patrimonio immobiliare, l'articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
Tale disposizione, applicabile, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, anche agli Enti Filantropici (comma 2-bis).
Con l'articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all'articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts, pertanto, per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l'articolo 84, comma 2, del Cts.
L’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l'esenzione disposta (art 84, comma 2).
Pertanto, rientrano nell'esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, locazione inclusa, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa. -
Bando marchi collettivi 2023: le domande dal 27 dicembre
Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.
Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:
- le associazioni rappresentative delle categorie,
- i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
- e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,
potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.
I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it
Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari
Il Bando si rivolge a:
- Associazioni rappresentative delle categorie produttive
- consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia
Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.
In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:
- Fiere e saloni internazionali
- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
- Incontri bilaterali con associazioni estere
- Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata concessa l’agevolazione.
L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione.Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda
Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore 18.00 del giorno 23 gennaio 2024.
Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal
citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.
I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) avere sede legale in Italia;
- b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361;
- c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
- e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
- g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
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Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.
Il documento è cosi articolato:
- Sommario,
- Presentazione,
- Introduzione,
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto gestionale,
- Relazione di missione,
- Rendiconto per cassa,
- Glossario.
Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.
La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi.
A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.
La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".
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Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande
Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:
- gli obiettivi generali,
- le aree prioritarie di intervento
- le linee di attività finanziabili
attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.
Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina
- i criteri di selezione e di valutazione,
- le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
- le procedure di avvio,
- l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).
La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.
Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti.
Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti
Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti
Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00.
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.
In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.
Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda
I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/
Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda.
Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”.
Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS
Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito.
Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.
Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.
Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS.
Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni:
- a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso;
- b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.
Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:
- nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS;
- nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa.
Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.
E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico
Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.