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    Enti filantropici: chiarimenti ADE su esenzione IRES

    Con Risoluzione n. 75 del 21 dicembre l'agenzia delle entrate, sinteticamente specifica che l'attività di filantropia realizzata mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è considerata non commerciale ai fini fiscali. 

    Inoltre, i redditi derivanti da immobili, che costituiscono sostentamento per l'Ente Filantropico sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.
    Vediamo il caso di specie a cui replica l'Agenzia.

    Un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, chiedeva: 

    • 1.  se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'''erogazione di denaro, beni e servizi di investimento''  (cd. ''filantropia strategia''), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali; 
    • 2.   se l'articolo  84,  comma  2­bis,  del  CTS,  si  applichi  anche  ai  redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire 

    L’Agenzia ritiene che le attività descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. 

    In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.
    Inoltre, l’Agenzia, per qualificare l'attività svolta dall'ente come non commerciale, osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell'attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall'articolo 37, nell'erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”. 

    L'effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, determina la non commercialità.
    Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all'attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.
    In merito alla gestione del patrimonio immobiliare, l'articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
    Tale disposizione, applicabile, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, anche agli Enti Filantropici (comma 2-bis).
    Con l'articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all'articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts, pertanto, per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l'articolo 84, comma 2, del Cts.
    L’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l'esenzione disposta (art 84, comma 2).
    Pertanto, rientrano nell'esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, locazione inclusa, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Bando marchi collettivi 2023: le domande dal 27 dicembre

    Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.

    Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:

    1. le associazioni rappresentative delle categorie, 
    2. i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
    3. e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,

    potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.

    I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it

    Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari

    Il Bando si rivolge a:

    • Associazioni rappresentative delle categorie produttive
    • consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
    • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

    Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia

    Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

    In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:

    • Fiere e saloni internazionali
    • Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
    • Incontri bilaterali con associazioni estere
    • Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
    • Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
    • Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

    L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può  superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto  marchi collettivi o di certificazione differenti. 

    E’ possibile presentare una sola domanda di  agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
    Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
    Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima  del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
    In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata  concessa l’agevolazione.
    L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà  rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese  ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
    In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto  almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione. 

    Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione  possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore  18.00 del giorno 23 gennaio 2024.

    Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del  soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo  PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER  MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal 

    citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.

    I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

    • a) avere sede legale in Italia; 
    • b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361; 
    • c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    • d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; 
    • e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
    • f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; 
    • g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
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    Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

    Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza  (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

    Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

    Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

    • a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,  enti di assistenza e beneficenza; 
    • b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 
    • c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    • c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

    Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica». 

    Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre: 

    • rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973 
    • essere dotati di personalità giuridica (comma 2).

    Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo. 

    Viene prrecisato inoltre che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.

    Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.

    L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non  pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei  propri fini istituzionali.

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  • Enti no-profit

    Servizio civile digitale: resta un mese per le domande

    Con un comunicato del Dipartimento per le politiche giovanii del 20 luglio si apprende di nuove opportunità per i giovani nel servizio civile digitale con retribuzione fissata dal Bando appena pubblicato.

    Nel dettaglio, è disponbile il Bando SCD 2023 per:

    • la selezione sezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni,
    • da impiegare in 213 progetti, 
    • afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale 
    • da realizzarsi in Italia,

    già finanziati con Decreto del dipartimento delle politiche giovanili del 4 luglio 2023 n 595.

    Servizio civile digitale giovani: domande all'ente scelto entro il 28.09

    Viene specificato che, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite:

    Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

    I progetti (Consulta qui l'Allegato con l'elenco di quelli disponibili) hanno una durata di 12 mesi

    L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. 

    Attenzione al fatto che, alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

    Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

    L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad € 507,30.

    Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.

    Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti della pagina preposta.

    Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

    Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

    Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema e in particolare:

    1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
    2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

    Accedi da qui al sito del Dipartimento per le politiche giovanili, per ulteriori info necessarie alla candidatura.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Festival, Cori e bande: domande di contributi entro il 18.09. A chi spettano

    Il Ministero della Cultura con un avviso del 28 agosto informa della pubblicazione del bando “FESTIVAL, CORI E BANDE” 

    In particolare, viene pubblicato il D.M. 277 del 24 agosto 2023 recante “Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere, nell’anno 2023, nel settore dei festival, cori e bande” in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che ai sensi del DI n.189/2023, destina per il 2023 la somma di euro 3 milioni al sostegno di festival, cori e bande. 

    Bando Festival, Cori e Bande: i beneficiari dei contributi 2023

    Viene stabilito che, possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    1. Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;  
    2. Le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste; 
    3. Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali.  
    4. Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale popolare tradizionale; 
    5. In via residuale, raggruppamenti tra almeno quattro diverse associazioni aderenti ad associazioni regionali che aderiscono ad associazioni nazionali per attività di circuitazione interregionale. 
    6. In via residuale, raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l’ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

    Attenzione al fatto che NON sono ammessi a partecipare al bando Festival, Cori e Bande 2023:

    • singoli gruppi corali,
    • e/o singole bande musicali, 

    considerato il livello nazionale della procedura.

    I soggetti di cui al comma 1, (su indicato) lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 2 del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

    • previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto; 
    • operatività da almeno 5 anni; 
    • sede legale e operativa in Italia; 
    • rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati. 

    Bando Festival, Cori e Bande:predenta la domanda

    L'avviso precisa che, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 16 del 18 settembre 2023, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo all’indirizzo https://spettacolo.cultura.gov.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando. 

    Il comunicato del Ministero precisa che "La presente procedura è subordinata alla registrazione del D.M. 277 del 24 agosto 2023 da parte degli organi di controllo, pertanto la presentazione dell’istanza non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati".

    Allegati:
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    Eventi sportivi rilevanti: i fondi per le ASD e SSD

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione rivolto a ASD e SSD con le regole per richedere contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale entro il 31 dicembre 2023.

    Eventi sportivi: presenta la domanda di contributo

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023 al seguente link:

    L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante. 

    Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.  

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, );
    • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    • capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: i beneficiari

    Possono fare domanda di accesso al contributo:

    1. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,  iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    2. i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le risorse per l’anno 2023 ammontano a € 5.700.000,00.

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    Modelli standard statuti Reti terzo settore: il ministero pubblica i primi 3

    Il Ministero del lavoro pubblica i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del CTS, dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:

    • Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
      1. Decreto direttoriale 108 del 15.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.
    • CSI – Centro Sportivo Italiano
      1. Decreto direttoriale 106 del 12.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa CSI – Centro Sportivo Italiano.
    • AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport
      1. Decreto direttoriale 104 del 07.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport.

    Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto

    Ricordiamo che con avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, indirizzato alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS, si forniscono le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene specificato come, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.  Sinteticamente l'avviso specifica che, le istanze di approvazione dei modelli standard:

    • compilate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile qui (Istanza di approvazione),
    • devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf). 
    • vanno trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it 

    L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

    Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.

    Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.

    Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice.