• PRIMO PIANO

    Le problematiche del passaggio generazionale

    Come immagini il futuro della tua impresa? Hai pensato ad un passaggio generazionale? La prospettiva ti preoccupa?

    Queste sono le domande più ricorrenti oggidì, nella mente degli imprenditori italiani e che spesso vengono anche espresse e condivise con altri. Il problema è molto sentito ed è naturale che esista, in quanto l’età media degli imprenditori italiani è superiore ai cinquant’anni, quasi il sessanta per cento di loro è oltre questa soglia, con un picco del quaranta percento oltre i sessanta. Questo unito al fatto che il sessantacinque percento delle imprese italiane sono imprese familiari, è il cuore del problema.

    Il risultato di aver trascurato questo problema purtroppo è spesso la “morte dell’azienda” attraverso la cessione a soggetti più grandi o multinazionali che, altrettanto spesso si evolve in uno smembramento degli assets, in una delocalizzazione delle strutture produttive ed infine in una dissoluzione del tessuto aziendale. Questo succede perché il titolare non si è preoccupato del futuro, lasciando ai propri eredi una macchina che è più semplice vendere che guidare. Succede perché il titolare, sempre non preoccupandosi, ha lasciato delle situazioni di conflitto fra i suoi eredi che evolvono in uno smembramento dell’impresa secondo logiche dettate da erronei principi di equalità o peggio evolvono in lunghe diatribe giudiziarie che provocano danni irreparabili. Succede anche perché il titolare pur prendendo in considerazione il problema sceglie soluzioni sbagliate che aggravano il problema invece di risolverlo. Quest’ultimo aspetto non vale solo per il futuro della gestione aziendale ma anche, più semplicemente, per gli aspetti fiscali della successione, in quanto che, una erronea attribuzione delle quote di proprietà può vanificare le guarentigie fiscali poste a presidio e tutela delle realtà aziendali nell’ambito delle situazioni successorie.

    Gli strumenti utilizzabili nel pianificare il passaggio generazionale sono molteplici quali ad esempio: il trust, la donazione, il patto di famiglia, la holding di famiglia ecc. Non è detto però che tutti si adattino alla stessa situazione e non è detto che i più complessi, come ad esempio il Trust, siano più efficaci di quelli più semplici quali la società di persone. Certamente non hanno tutti lo stesso impatto fiscale e men che meno gli stessi costi per la loro strutturazione. Il costo del rimedio non deve essere sproporzionato ma sempre parametrato ai beni che deve preservare.

    Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole successorie imposte dalla legge, poiché diversamente il rimedio diviene peggiore del male. In tal senso bisogna considerare la globalità del patrimonio del patrimonio dell’imprenditore, in modo che le suddivisioni a lui successive non solo preservino l’azienda ma siano eque dal punto di vista economico, e rispettino i desiderata e le attitudini di tutti.

    Infine, in qualsiasi pianificazione futura, va tenuto conto anche della situazione attuale e immediata. Banalmente, ciò che si fa è una pianificazione per il futuro, ma che non deve essere di ostacolo alla gestione del presente. Se l’imprenditore è in buona salute, in stato di lucidità, e ha intenzione di continuare a gestire i propri affari finché le vicende della vita glielo consentiranno o ne avrà voglia, una buona pianificazione deve consentirgli di farlo e non ridurlo nei panni di un re Liar, ospite non gradito in casa in propria. Anzi, la buona programmazione del passaggio generazionale deve essere fatta quando apparentemente non ve ne è la necessità, lasciando di fatto inalterata la situazione gestionale attuale, se questa è rispondente ai desideri dell’imprenditore. Diversamente, qualsiasi soluzione adottata in situazione di emergenza, rischia di creare le stesse problematiche delle cattive scelte precedentemente citate. Questo poiché al dì della fretta, che comunque è sempre cattiva consigliera, le maglie degli obblighi di legge diventano più strette e contingenti, restringendo la rosa delle soluzioni, quando si è in situazioni di degenerazione fisica o mentale, soprattutto se in veloce progresso.       

    Come detto, la variabile fiscale assume poi una valenza importante nella decisione di “pensare” al passaggio generazionale e, in tale ambito, di quale strumento utilizzare a tale fine.

    Si ricorda infine che, già la raccomandazione della Commissione CE del 07 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle PMI invitava gli stai membri a costruire un quadro giuridico favorevole al passaggio generazionale delle imprese; di seguito il tenore di tale raccomandazione:

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:

    • sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
    • creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
    • consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
    • assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore;
    • assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa;
    • incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia .

    Ed il Legislatore italiano, non sempre reattivo, data l’importanza del tema, si è questa volta attivato fornendo strumenti, giuridici e fiscali, che di fatto agevolano il “passaggio generazionale d’impresa”.

  • PRIMO PIANO

    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

    Con avviso il MIMIT (ex mise) informa della pubblicazione della Circolare del 28 dicembre 2023 sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.

    I venditori potranno effettuare le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

    Scarica qui tutte le autodichiarazioni da allegare alla domanda divise per categoria.

    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23 gennaio

    In dettaglio, dalle ore 10 del 23 gennaio sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l'acquisto di:

    • veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), 
    • L1e – L7e (motocicli e ciclomotori),
    • N1 e N2 (veicoli commerciali).

    Viene anche precisato che, il Ministero sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori. 

    La circolare 28.12.2023 precisa, nel dettaglio che, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di seguito individuati.

    La circolare specifica che, al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 1);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla 4 copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 2); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 agosto 2022 (Allegato 3); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità. 

    Attenzione, si evidenzia che i moduli (scaricabili qui), dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.

    Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024.

    Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

    Ecobonus auto e moto 2024: gli importi per categoria

    Il DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: 

    • a) 205 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    • b) 245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa; 2 
    • c) 120 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61- 135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    •  d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici; 
    • e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici; 
    • f) 20 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica. 

    La quota pari al 5% di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali 

    Per i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, inoltre, l'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n. 78 prevede che Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024 alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026. 

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.

    Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

    Pedaggi autostradali: novità 2024

    Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:

    • ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente 
    • e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. 

    In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.

    Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.  

    Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.

    Società

     Situazione convenzionale

    Var. % applicabile

    Ativa

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade per l’Italia

    Periodo regolatorio vigente

    1,51

    Autobrennero

    Concessione scaduta

    0,00

    Brescia Padova

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Autovia Padana

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt – T. Autocisa (A15)

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A10 

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade Siciliane

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Alto Adriatico

    Periodo regolatorio vigente

    0,00

    Serravalle Milano

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Tangenziale di Napoli

    Periodo regolatorio vigente

    0,76

    Rav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt (Ligure Toscano)

    Concessione scaduta

    0,00

    Sat

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salerno- Pompei -Napoli A3

    Periodo regolatorio vigente

    1,86

    Satap – Tronco A4

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Satap – Tronco A21

    Concessione scaduta

    0,00

    Sav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Sitaf

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A6

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Cav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Strada dei Parchi

    Subentro concessionario

    0,00

    Asti-Cuneo

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Pedemontana Lombarda

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    TEEM

    Periodo regolatorio vigente

    2,30

    Brebemi

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

  • PRIMO PIANO

    Bonus musica 2023: dove indicarlo nel Modello Redditi

    La detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2022 per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

    • conservatori di musica, 
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute,
    • a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
    • nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

    per lo studio e la pratica della musica, il cosiddetto  Bonus Music trova spazio nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2023

    Bonus musica nel Modello Redditi PF 2023

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. (Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

    In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.

    Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo e se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi del QUADRO RP Oneri e spese.

    In particolare, vanno compilati più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice "45" nella colonna 1 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo nella colonna 2.

    La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.

    Infine, è bene sottolineare che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con:

    • versamento postale o bancario, 
    • ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
    • assegni bancari e circolari
  • PRIMO PIANO

    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Imprese Autotrasporto: dal 15.03 domande per fondi acquisti mezzi ecologici

    Con un avviso datato 28 febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, destinate all’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

    Ricordiamo che, gli incentivi stabiliti dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461, rientrano nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

    La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

    Incentivi imprese autotrasporto: rinnovo e adeguamento parco veicoli

    In particolare il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare:

    • ibridi (diesel/elettrico), 
    • elettrici 
    • a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). 

    Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da:

    • un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate 
    • fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

    Attenzione va prestata al fatto che a questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

    Si specifica che il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2022

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile è stato invece pubblicato il Decreto Direttoriale del 7 aprile 2022 che reca le regole attuative della misura.

    Incentivi imprese autotrasporto: i beneficiari

    Possono inoltrare domanda:

    • le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, 
    • ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei sei periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: presenta la domanda 

    Come disciplinato dal decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022 le domande potranno essere presentate:

    • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it,
    • a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023. 

    Si specifica che, la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione (come di seguito specificati), è articolata in due fasi distinte e successive

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.

    Si precisa che per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 e 5 hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: periodi di incentivazione

    Sono previsti sei periodi di incentivazione, 

    1. il primo periodo parte dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro
    2. iI secondo periodo parte dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro; 
    3. il terzo periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
    4. il quarto periodo, dal 26 agosto 2024 all'11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro; 
    5. il quinto periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro; 
    6. il sesto periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Assemblee di società e associazioni a distanza fino a luglio 2023

    L’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, convertito con la Legge n 14 pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio 2023 dispone che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.

    A sua volta l’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022, aveva disposto che “il termine di cui all'articolo 106, comma 7,   del  Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla   legge  24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento   delle  assemblee  di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.

    L’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza  sul territorio  nazionale   relativo   al   rischio    sanitario   connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.

    Con altre parole, per società, società cooperative, associazioni e fondazioni, sarà possibile, fino alla data del 31 luglio 2023:

    • prevedere la partecipazione alle assemblee sociali con modalità telematica, anche in deroga a diverse previsioni statutarie;
    • prevedere la possibilità dell’espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante;
    • svolgere le assemblee sociali anche con modalità completamente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
    • obbligare, in talune situazioni, come nelle società quotate sui mercati regolamentati, alla partecipazione tramite rappresentante designato.

    Fondamentalmente, in ragione della norma prorogata, nelle società quotate sui mercati regolamentari può essere impedita la partecipazione dei soci e, nelle altre situazioni, può essere impedita la partecipazione fisica dei soci, purché sia garantita quella con modalità telematica.

    Si ricorda che la deroga non dovrebbe essere in grado di incidere sui termini previsti per la convocazione delle assemblee, né sui termini per l’approvazione dei bilanci, che rimangono quelli ordinari.

    Si ritiene che la previsione normativa possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa a riguardo.