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Bonus patenti autotrasportatori: domande dal 4 marzo
Il MIT ministero dei trasporti informa del fatto che anche per l’annualità 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni.
Attenzione al fatto che è possibile richiedere il buono sulla piattaforma del MIT a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus patenti autotrasportatori: che cos'è
Ricordiamo che sono previsti 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e che il contributo può essere riconosciuto una volta sola.
Per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori occorre accedere alla piattaforma preposta: Bonus patente (mit.gov.it)
I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi frequenti
In data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Bonus patente giovani autotrasportatori.
In particolare, il decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto» di cui al «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.Il fondo ha dotazione pari:
- a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022
- a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Bonus patenti autotrasportatori: a chi spetta
Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:
- per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026,
- un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto",
- pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro,
- in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
- per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF.
L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei. Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza.
L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS.
Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.
Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso.
Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della nuova richiesta di emissione.
Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.
In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.
Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.
Bonus patenti autotrasportatori: quali spese copre
Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:
- a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
- b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.
Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
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Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024
Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.
Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.
Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.
Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.
Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.
Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.
Cosa contiene la deroga
La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:
- svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.
La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.
Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.
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Partecipazioni a tempo di SRL e SPA: il trattamento fiscale
Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.
Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.
Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.
Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.
Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.
Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazione “costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.
Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cui “si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.
L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.
Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.
Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.
Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.
In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.
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Le problematiche del passaggio generazionale
Come immagini il futuro della tua impresa? Hai pensato ad un passaggio generazionale? La prospettiva ti preoccupa?
Queste sono le domande più ricorrenti oggidì, nella mente degli imprenditori italiani e che spesso vengono anche espresse e condivise con altri. Il problema è molto sentito ed è naturale che esista, in quanto l’età media degli imprenditori italiani è superiore ai cinquant’anni, quasi il sessanta per cento di loro è oltre questa soglia, con un picco del quaranta percento oltre i sessanta. Questo unito al fatto che il sessantacinque percento delle imprese italiane sono imprese familiari, è il cuore del problema.
Il risultato di aver trascurato questo problema purtroppo è spesso la “morte dell’azienda” attraverso la cessione a soggetti più grandi o multinazionali che, altrettanto spesso si evolve in uno smembramento degli assets, in una delocalizzazione delle strutture produttive ed infine in una dissoluzione del tessuto aziendale. Questo succede perché il titolare non si è preoccupato del futuro, lasciando ai propri eredi una macchina che è più semplice vendere che guidare. Succede perché il titolare, sempre non preoccupandosi, ha lasciato delle situazioni di conflitto fra i suoi eredi che evolvono in uno smembramento dell’impresa secondo logiche dettate da erronei principi di equalità o peggio evolvono in lunghe diatribe giudiziarie che provocano danni irreparabili. Succede anche perché il titolare pur prendendo in considerazione il problema sceglie soluzioni sbagliate che aggravano il problema invece di risolverlo. Quest’ultimo aspetto non vale solo per il futuro della gestione aziendale ma anche, più semplicemente, per gli aspetti fiscali della successione, in quanto che, una erronea attribuzione delle quote di proprietà può vanificare le guarentigie fiscali poste a presidio e tutela delle realtà aziendali nell’ambito delle situazioni successorie.
Gli strumenti utilizzabili nel pianificare il passaggio generazionale sono molteplici quali ad esempio: il trust, la donazione, il patto di famiglia, la holding di famiglia ecc. Non è detto però che tutti si adattino alla stessa situazione e non è detto che i più complessi, come ad esempio il Trust, siano più efficaci di quelli più semplici quali la società di persone. Certamente non hanno tutti lo stesso impatto fiscale e men che meno gli stessi costi per la loro strutturazione. Il costo del rimedio non deve essere sproporzionato ma sempre parametrato ai beni che deve preservare.
Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole successorie imposte dalla legge, poiché diversamente il rimedio diviene peggiore del male. In tal senso bisogna considerare la globalità del patrimonio del patrimonio dell’imprenditore, in modo che le suddivisioni a lui successive non solo preservino l’azienda ma siano eque dal punto di vista economico, e rispettino i desiderata e le attitudini di tutti.
Infine, in qualsiasi pianificazione futura, va tenuto conto anche della situazione attuale e immediata. Banalmente, ciò che si fa è una pianificazione per il futuro, ma che non deve essere di ostacolo alla gestione del presente. Se l’imprenditore è in buona salute, in stato di lucidità, e ha intenzione di continuare a gestire i propri affari finché le vicende della vita glielo consentiranno o ne avrà voglia, una buona pianificazione deve consentirgli di farlo e non ridurlo nei panni di un re Liar, ospite non gradito in casa in propria. Anzi, la buona programmazione del passaggio generazionale deve essere fatta quando apparentemente non ve ne è la necessità, lasciando di fatto inalterata la situazione gestionale attuale, se questa è rispondente ai desideri dell’imprenditore. Diversamente, qualsiasi soluzione adottata in situazione di emergenza, rischia di creare le stesse problematiche delle cattive scelte precedentemente citate. Questo poiché al dì della fretta, che comunque è sempre cattiva consigliera, le maglie degli obblighi di legge diventano più strette e contingenti, restringendo la rosa delle soluzioni, quando si è in situazioni di degenerazione fisica o mentale, soprattutto se in veloce progresso.
Come detto, la variabile fiscale assume poi una valenza importante nella decisione di “pensare” al passaggio generazionale e, in tale ambito, di quale strumento utilizzare a tale fine.
Si ricorda infine che, già la raccomandazione della Commissione CE del 07 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle PMI invitava gli stai membri a costruire un quadro giuridico favorevole al passaggio generazionale delle imprese; di seguito il tenore di tale raccomandazione:
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:
- sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
- creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
- consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
- assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore;
- assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa;
- incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia .
Ed il Legislatore italiano, non sempre reattivo, data l’importanza del tema, si è questa volta attivato fornendo strumenti, giuridici e fiscali, che di fatto agevolano il “passaggio generazionale d’impresa”.
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RC Auto e moto: come confrontare i prezzi sul sito del Ministero
Il Decreto Legislativo n 184 del 22 novembre, pubblicato in GU n 290 del 13 dicembre, contiene diverse novità per l'RC auto in vigore dal 23 dicembre.
Il decreto, che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell’assicurato.
Decreto legisltivo RC auto: le principali novità
Tra le principali novità, si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto.
Si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.
Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno.
È stato precisato, inoltre, che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.
Inoltre, il MIMIT nel comunicato che annuncia il decreto ricorda le novità previste dalla la legge di Bilancio per il 2024 in materia di rischi catastrofali.
In particolare, le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.
Preventivass: come confrontare i prezzi dell'RC auto
Il decreto in oggetto prevede di introdurre l'art 132.1 dopo l'art 132 del codice delle assicurazione.
Nel dettaglio si introduce il Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli.
I consumatori possono confrontare gratuitamente:
- i prezzi,
- le tariffe,
- le condizioni contrattuali,
delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato:
- "Preventivass",
- consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il decreto prevede che, il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:
- a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
- b) indica chiaramente l'identita' dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;
- c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
- d) utilizza un linguaggio chiaro;
- e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
- f) e' aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
- g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
- h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto..
Allegati:
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Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024
Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.
Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.
Pedaggi autostradali: novità 2024
Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:
- ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente
- e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali.
In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.
Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.
Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024
Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.
Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.
Società
Situazione convenzionale
Var. % applicabile
Ativa
Concessione scaduta
0,00
Autostrade per l’Italia
Periodo regolatorio vigente
1,51
Autobrennero
Concessione scaduta
0,00
Brescia Padova
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Autovia Padana
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salt – T. Autocisa (A15)
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Fiori – Tronco A10
Concessione scaduta
0,00
Autostrade Siciliane
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Alto Adriatico
Periodo regolatorio vigente
0,00
Serravalle Milano
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Tangenziale di Napoli
Periodo regolatorio vigente
0,76
Rav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salt (Ligure Toscano)
Concessione scaduta
0,00
Sat
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Salerno- Pompei -Napoli A3
Periodo regolatorio vigente
1,86
Satap – Tronco A4
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Satap – Tronco A21
Concessione scaduta
0,00
Sav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Sitaf
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Fiori – Tronco A6
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Cav
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Strada dei Parchi
Subentro concessionario
0,00
Asti-Cuneo
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
Pedemontana Lombarda
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
TEEM
Periodo regolatorio vigente
2,30
Brebemi
Aggiornamento P.E.F. in corso
2,30
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Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata
Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.
L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie.Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Allegati:
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Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori
L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.
In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.
La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108.
E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.
La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.
Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).
Si inserisce in questo contesto anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.
La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.