• Versamenti delle Imposte

    Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito

    Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22

    Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento. 

    L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.

    A tal fine,  per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “4067” denominato Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”

    Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.

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  • Versamenti delle Imposte

    Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni

    In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento

    Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.

    Vediamo il caso di specie

    Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali

    Il commercialista:

    • veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
    • dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.

    Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

    Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.

    Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali

    L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:

    1. malattia grave, 
    2. infortunio 
    3. o intervento chirurgico, 

    nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:

    • il comma 929 stabilisce che:
      • in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, 
      • oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, 
      • che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, 
      • nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
      • da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
    • il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”, 
    • il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

    Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:

    • “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
    • sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.

    L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.

    Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

    In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.

    Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.

    Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

    Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio

    La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:

    • giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
    • sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
    • data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
    • data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).

    Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:

    • termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
    • periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
    • termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.

    Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione. 

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.

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