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IVA base 2026: chi la presenta
Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:- Modello IVA/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
- dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello IVA BASE/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Modello Iva base 2026: chi può utilizzarlo
Il modello Iva base è un modello semplificato che può essere utilizzato solo da certi contribuenti.
In particolare, dai titolari di partita Iva che:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,
- non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Negli altri casi deve essere presentato il modello Iva tradizionale.
l modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
Attenzione al fatto che le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2026.Ricordiamo che il Modello IVA 2026, anno di imposta 2025 va presentato dal 1° febbraio al 30 aprile in modalità telematica.
- Modello IVA/2026 composto da:
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Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi
Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi.
Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati.
Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base.
In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.
Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi
Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo.
In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.
L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco.
A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale:
- dichiarazioni,
- atti del registro,
- partite Iva,
- storici domicili fiscali, v
- ersamenti, ecc
L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.
Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.
In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.
I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.
Viene spiegato come funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva.
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Ricevute POS: tolto l’obbligo di conservazione
Il CdM del 29 gennaio ha approvato il Decreto PNRR con tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS.
Vediamo la norma in oggetto e come cambierà.
Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e semplificazioni.
Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione
Il comunicato stampa del Governo spiega in sintesi che si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).
L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.
La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.
In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.
L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti.
Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse.
La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.