• EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI CULTURALI | Comunicazione

    I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione, al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate, delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2025 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

  • GESTORI DI PIATTAFORME ONLINE (DAC7) – Comunicazione informazioni relative al 2025

    Entro tale data i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2025 dagli utenti attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”).

    La comunicazione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Con riferimento ai dati relativi al 2025, il termine di invio slitta al 2 febbraio 2026, poiché la scadenza ordinaria del 31 gennaio cade di sabato.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026 – Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS

    Le strutture sanitarie pubbliche e private, le farmacie e parafarmacie, nonché i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi Albi (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia, ottici), sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel corso del 2025. La comunicazione riguarda gli importi indicati nei documenti fiscali emessi, comprensivi del codice fiscale dell’assistito ed eventuali rimborsi, ed è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

    Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie  sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2025) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello anche in versione editabile – pdf. La comunicazione può essere effettuata:

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Ricordiamo che, per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata anche seguendo anche un’altra modalità:

    • dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
  • OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2025

    Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 entro il 2 febbraio 2026, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel quarto trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2025), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo https://www.adm.gov.it

  • IMPOSTA DI BOLLO – Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale

    I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2025, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

  • DICHIARAZIONE 730/2025 | Versamento imposte non trattenute per insufficienza retribuzioni

    I titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

    Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2025 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%

    Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
    • le Delegazioni ACI
    • i Punti vendita Mooney
    • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    • i punti vendita Lottomatica
    • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

    L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.

  • CONCESSIONI GOVERNATIVE | Versamento

    I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative, utilizzando i seguenti codici Tributo:

    • 711T – Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi
    • 742T – Tasse CC.GG. per porto d'armi
    • 746T – Tasse CC.GG. per porto d'armi – Addizionale
  • CANONE RAI | Versamento

    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento dell’unica rata, o della prima rata trimestrale o semestrale, del canone RAI. È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

    • in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
    • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
    • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

    • TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
    • o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

    N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 11° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • CANONE RAI | Dichiarazione di non detenzione

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

    N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

    Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”. 

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

    La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).