• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus box e posto auto: regole 2026

    Le Entrate hanno aggiornato la Guida 2026 per le ristrutturazioni edilizie.

    Tra gli approfondimenti vengono esplicitate tutte le regole per il bonus per l'acquisto o costruzione del box o posto auto, vediamo a chi spetta e cosa fare per averlo.

    Bonus 2026 box o posto auto: che cos’è

    La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
    In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

    • per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “ nuova costruzione”. Attenzione quindi al fatto che, la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
    • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

    Bonus 2026 box e posto auto: tutte le regole

    Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

    La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. 

    Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

    Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:

    • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
    • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

    La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
    La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

    • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione,
    • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo, di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione,
    • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori.

    La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. 

    È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

    Bonus box o posto auto 2026: i documenti e gli adempimenti

    Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

    • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione,
    • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto,
    • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

    Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

    Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.

    Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

    • il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione,
    • dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

    La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

    Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.

    In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

    • il pagamento avvenga in presenza del notaio,
    • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

  • La casa

    Decadenza da prima casa: quando non si configura la forza maggiore

    La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n 2487/2026 ha esaminato i requisiti per conservare l'agevolazione prima casa (ex art 1 nota II BIS lett. a) Parte I della Tariffa)

    Il caso di specie riguarda la decadenza per mancato trasferimento della residenza e la possibile causa di forza maggiore se l'immobile è occupato da un conduttore che non lo rilascia nei tempi.

    Vediamo cosa ha statuito la Cassazione.

    Decadenza dalla prima casa: quando si configura la forza maggiore

    L'agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione con sanzioni per revoca delle agevolazioni “prima casa”, ritenendo non rispettato l’obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi.

    La Commissione tributaria regionale aveva dato ragione al contribuente e confermato l’annullamento dell’atto impositivo disposto in primo grado.

    L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per Cassazione.

    La norma di riferimento prevede che l’acquirente, per usufruire dell’aliquota agevolata, debba rispettare i seguenti requisiti:

    • avere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, oppure,
    • trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.

    La mancata osservanza del termine comporta la decadenza dal beneficio, a meno di una causa di forza maggiore.

    Con la sentenza n. 8094/2020 della Cassazione è stato risolto il problema di una precedente interpretazione ed è stata sancita la rilevanza della forza maggiore in materia di agevolazioni tributarie.

    La Corte ha affermato il seguente principio: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 33, comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purche' tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, cio' rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".

    In altre parole, affinché operi la forza maggiore, la mancata realizzazione dell’intento da cui dipende l’agevolazione deve derivare non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, tale da rendere inesigibile il comportamento richiesto dalla norma nel termine previsto.

    Tale principio può trovare applicazione anche alle agevolazioni “prima casa”, in ragione della medesima ratio.

    Nel caso di specie però la Cassazione ha escluso la configurabilità della forza maggiore per difetto del requisito dell’imprevedibilità.

    Il contratto di locazione era noto al contribuente al momento della stipula dell’atto di compravendita e pertanto:

    • l’eventuale ritardo nel rilascio dell’immobile era prevedibile;
    • non sussisteva una causa sopravvenuta ed inevitabile;
    • il comportamento richiesto dalla norma non poteva ritenersi inesigibile.

    La conoscenza dell’occupazione dell’immobile esclude il requisito dell’imprevedibilità necessario per configurare la forza maggiore.

    Inoltre viene ribadito che l’art. 1, nota II-bis, lett. a), Parte I, Tariffa allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, non necessariamente nell’immobile acquistato.

    Pertanto, anche in presenza di indisponibilità dell’abitazione oggetto di agevolazione, il contribuente avrebbe potuto trasferire la residenza nello stesso Comune, in altro immobile.

    Tale circostanza esclude ulteriormente l’inesigibilità del comportamento richiesto dalla norma.

    La Corte di Cassazione, in conclusione, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria cassando la sentenza impugnata.

    Secondo la Suprema Corte in materia di forza maggiore nelle agevolazioni “prima casa”:

    • la conoscenza dell’occupazione dell’immobile al momento dell’acquisto esclude il requisito dell’imprevedibilità;
    • l’onere della prova grava sul contribuente;
    • il requisito della residenza riguarda il Comune e non l’immobile specificamente acquistato.

  • Redditi esteri

    Redditi Campione d’Italia: regole ADE per la riduzione forfettaria

    Le Entrate con il Provvedimento n 54460 del 13 febbraio ha pubblicato le regole per la riduzione forfettaria del cambio da applicare ai redditi in franchi svizzeri dei residenti e delle attività a Campione d'italia.

    In particolare, per il periodo d’imposta 2025 la riduzione forfetaria del cambio da applicare è fissata al 31,64%. 

    Ricordiamo che la percentuale, definita dal Tuir nella misura del 30%, viene maggiorata o ridotta in base allo scostamento medio annuale tra franco svizzero ed euro.

    Ricordiamo che la determinazione scaturisce dal meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 632 della legge n.147/2013, che prevede una riduzione forfettaria del cambio (articolo 188-bis del Tuir) da aumentare o diminuire annualmente, in base alla variazione rilevata tra le due monete.

    La percentuale si applica ai redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti con studio nel comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera.

    Inoltre è prevista per i redditi d’impresa prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia da imprese individuali, società di persone, società ed enti (articolo 73 del Tuir) iscritti alla Camera di commercio di Como con sede o unità locale a Campione d’Italia.

    Per il 2025 la media del cambio franco/euro è scesa da 0,9526 (2024) a 0,937, con una variazione del -1,64%. 

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Codice dell’Edilizia: facciamo il punto

    Alla fine del 2025 si è tanto parlato di nuovi condoni edilizi e sanatorie, tanto per l'approvazione in data 4 dicembre della bozza Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, quanto perchè si era previsto inizialmente di emendare la Legge di Bilancio 2026 con anche norme per l'edizilia, poi in ultimo non confermate.

    Il DDL è fermo alla Ragioneria poichè le misure sono onerose.

    La riforma dell’edilizia è molto attesa da cittadini, imprese e professionisti così che, l’approvazione del Ddl era stata salutata come un segnale importante, richiesto da tutto il settore. 

    Chiusa la legge di bilancio 2026, si facevano ipotesi di un avvio rapido dei lavori parlamentari a inizio 2026, per arrivare con i decreti delegati in tempo utile per la fine della legislatura, in calendario nel 2027.

    Questo avvio rapido non c’è stato e dopo due mesi e mezzo il Ddl non è ancora approdato in Parlamento e risulta sotto esame della Ragioneria generale dello Stato. 

    I rilievi avanzati al ministero delle Infrastrutture dall’organo che vigila sulla compatibilità finanziaria delle leggi sarebbero molti e potrebbero tenere il testo bloccato ancora per molte settimane. Anche se le associazioni di imprese stanno invocando un rapido sblocco, per completare la riforma entro la legislatura.

    Riepiloghiamo intanto le misure attese da tutti gli operatori del settore ma anche da cittadini e imprese.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: cosa contiene

    In data 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

    In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

    Si ricorda che il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.

    L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

    L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

    Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. 

    Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: sanatorie e vecchi condoni

    Secondo quanto previsto dal testo approvato in data 4 dicembre 2025 si dovrebbero poter sanare le difformità edilizie minori, cioè quelle che:

    • non modificano in modo sostanziale l’edificio;
    • rispettano le norme urbanistiche vigenti oggi;
    • erano realizzate nel rispetto delle regole edilizie del momento in cui furono costruite.

    Per queste situazioni, sarà possibile ottenere un titolo in sanatoria, a condizione di mettere in sicurezza l’immobile e adeguarlo, se necessario, alle norme tecniche attuali (es. antisismica, barriere architettoniche, risparmio energetico).

    Un altro punto chiave che si vuole affrontare è quello dei vecchi condoni edilizi.

    Il disegno di legge prevede che le domande presentate ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003 (i famosi tre condoni) ma mai definite, dovranno essere chiuse entro una scadenza certa.

    Attenzione: non si tratta di un condono generalizzato

    Le nuove norme:

    • non azzerano gli abusi;
    • non cancellano sanzioni;
    • non ammettono interventi gravi o in aree vincolate.

    Si punta invece a uniformare a livello nazionale le regole sulle difformità edilizie minori, semplificare la burocrazia e sbloccare situazioni rimaste ferme per anni.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: operatività delle nuove norme

    Il disegno di legge fissa 12 mesi di tempo al Governo per adottare i decreti attuativi

    È in quei testi che saranno definiti:

    • i tipi di difformità sanabili;
    • la procedura da seguire;
    • i termini per presentare la domanda;
    • le condizioni per regolarizzare immobili esistenti.

    Il 2026 è l'anno dei lavori su queste norme che dovranno definire il perimetro di azione con l'intento di:

    • sbloccare compravendite immobiliari ferme per difformità non risolte;
    • ridurre il contenzioso con i Comuni;
    • dare certezza giuridica agli immobili.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.

    Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:

    • la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    •  la seconda facciata richiede l’indicazione:
      • del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, 
      • dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, 
      • la firma della dichiarazione, 
      • l’impegno alla presentazione telematica, 
      • i dati relativi al visto di conformità,
      • la sottoscrizione dell’organo di controllo.

    Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
    Negli spazi appositi vanno riportati:

    • il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
    • ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

    Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.

    In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
      euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

    La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. 

    La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

    Con il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio viene approvato il Modello per il credito aggiutivo per la ZES Unica.

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
    Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente
    fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

    L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

    Vediamo le regole ADE per richiederlo.

    Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

    Con provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. 

    Questo modello va utilizzato per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
    Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
    La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
    Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo

    A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

    Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

    • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.  L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

    Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 

    La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)

    Allegati: